REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 314

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Bologna, relativamente all'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD           
27 luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge           
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;                   
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;                                      
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha              
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,               
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo                  
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di           
competenza della Giunta regionale;                                              
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore                 
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;preso               
atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in ossequio al             
disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32, dagli Enti               
locali ed organi sopra indicati;                                                
rilevato che per i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella,           
Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano,            
Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio,            
Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello D'Argile,                   
Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme,               
Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza,              
Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo                   
dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano,             
Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro,              
Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano            
dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese,           
San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in              
Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata              
Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa, la vigente            
pianta organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei            
comuni stessi;                                                                  
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, le Aziende Unita' sanitarie            
locali e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Bazzano, con popolazione di n. 5.642               
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha riproposto la richiesta di                
istituzione di una seconda sede farmaceutica da ubicare nel                     
capoluogo, zona nord-est;                                                       
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta non essendosi                   
sostanzialmente modificati i presupposti di fatto e di diritto che              
portarono a rigettare tale istanza, in assenza tanto dei requisiti              
demografici previsti dall'art. 1 della Legge 362/91 quanto dei                  
requisiti topografici e di viabilita' di cui all'art. 2 della                   
medesima legge;                                                                 
considerato che l'Amministrazione comunale di Bologna, Comune con               
383.761 abitanti e n. 124 sedi farmaceutiche, insieme con la                    
Commissione provinciale ex art. 2 della L.R. 32/82 e la competente              
Azienda Unita' sanitaria locale, ha chiesto l'istituzione, ai sensi             
di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 362/91 relativo al                   
decentramento delle farmacie, la ridescrizione della sede                       
farmaceutica n. 55 (Farmacia San Martino) situata nella zona Lame del           
quartiere Navile, nonche' delle sedi n. 98 (Farmacia Due Madonne) e             
n. 103 (Farmacia comunale Arno) entrambe situate in zona Mazzini del            
quartiere Savena, e la contestuale individuazione di due nuove sedi             
farmaceutiche disponibili per il solo trasferimento da parte dei                
titolari di sedi farmaceutiche del centro storico, al fine di                   
migliorare l'assistenza farmaceutica alla popolazione residente in              
tali zone;                                                                      
rilevato che tale richiesta deriva dall'analisi della distribuzione             
della popolazione residente nelle varie zone dei quartieri del Comune           
effettuata sulla base dei dati forniti dai Servizi statistici, che ha           
evidenziato come in tre zone di quartieri cittadini (Lame, San                  
Ruffillo, Mazzini) la media di abitanti per farmacia (rispettivamente           
4.789, 4.469, 4.421,) si discosti significativamente dalla media                
cittadina (3.095);                                                              
considerato che la popolazione del comune di Bologna e'                         
progressivamente diminuita, registrando 383.781 abitanti al                     
31/12/1997 rispetto alle 404.378 unita' residenti al censimento del             
1991 e che, nel corso degli ultimi anni, si sono verificati                     
spostamenti dei residenti in conseguenza dell'urbanizzazione di zone            
periferiche e di modificazioni della viabilita';                                
valutato:                                                                       
- che nella zona Lame del quartiere Navile si registra il piu'                  
elevato rapporto abitanti per farmacia pari a 4.789 e che tale dato             
si discosta significativamente dal medesimo rapporto (abitanti per              
farmacia) che si registra nelle zone del centro storico e pari ad una           
media di 1.500 unita' per farmacia;                                             
- che nel centro storico si e' verificata una diminuzione di                    
popolazione di circa 1.000 unita';                                              
ritenuto che, sulla base di questi elementi desunti dall'analisi del            
movimento della popolazione all'interno del comune, sia fondata                 
l'esigenza di una nuova sede farmaceutica nel quartiere Navile, a               
fronte di un trasferimento di sede farmaceutica dal centro storico,             
senza che cio' determini, in quest'ultimo territorio, alcuna carenza            
assistenziale;                                                                  
valutato che le predette motivazioni non risultano pienamente                   
verificate per la zona Mazzini, dove, pur essendo elevato il rapporto           
abitanti per farmacia, non si evidenzia al 31/12/1997 un aumento di             
popolazione residente;                                                          
ritenuto, pertanto, di non procedere con la presente revisione della            
pianta organica, al decentramento di una sede farmaceutica dal centro           
storico alla zona Mazzini;                                                      
considerato che la dott.ssa Maria Cavalieri, titolare della sede                
farmaceutica n. 4 (Farmacia San Pietro), del comune di Bologna                  
ubicata nel centro storico, ha chiesto di poter trasferire la propria           
farmacia ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 362/91,                     
individuando a tal proposito due zone ricomprese nelle attuali sedi             
n. 84 (Farmacia comunale Azzurra) e n. 104 (Farmacia comunale                   
Cavazzoni);                                                                     
ritenuto a tal proposito di condividere il parere negativo circa le             
zone individuate, espresso dall'Azienda Unita' sanitaria locale della           
Citta' di Bologna in sede di istruttoria, sulla base delle seguenti             
motivazioni:                                                                    
- la popolazione residente nelle due sedi (al 31/12/1997) ha                    
registrato, rispetto ai dati del censimento (anno 1991) una                     
consistente flessione (di oltre 900 unita' nel caso della sede                  
n.104, essendo passata dagli 8.832 abitanti del 1991 ai 7.911 del               
1997);                                                                          
- la sede farmaceutica n. 84 ha una superficie gia' alquanto                    
limitata;                                                                       
- entrambe le sedi sono integrate nel tessuto urbano, con scarse o              
nulle possibilita' di sviluppo abitativo, e sono situate in zone                
ampiamente servite;                                                             
- per quanto riguarda la sede n. 104, in particolare, un'area                   
considerevole di essa, collocata tra la ferrovia Bologna-Firenze e la           
Via Toscana, ricomprende un bacino di utenza afferente alle farmacie            
delle zone San Ruffillo e Murri, gia' ampiamente servite;                       
ritenuto quindi che, in quanto non sono stati dimostrati dalla                  
dott.ssa Cavalieri entrambi i requisiti espressamente previsti                  
dall'invocato articolo 5, comma 2, della Legge 362/91 per ottenere              
l'autorizzazione al trasferimento, non si possa accogliere tale                 
domanda;                                                                        
considerato che l'Amministrazione comunale di Casalfiumanese, Comune            
con 2.781 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha chiesto                        
l'istituzione di un "presidio farmaceutico", da ubicare nella                   
frazione di San Martino in Pedriolo, in considerazione del notevole             
sviluppo edificatorio, che determinera' un considerevole incremento             
demografico, dell'alta percentuale di anziani ivi residenti e in                
quanto su San Martino in Pedriolo si concentrano le esigenze della              
zona del Sillaro, di ampia estensione geografica;                               
ritenuto di non poter accogliere tale domanda in quanto non                     
sussistono i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge                
362/91, ne' sono stati evidenziati i presupposti topografici e di               
viabilita' rigorosamente e specificamente richiesti dall'art. 104 del           
Testo Unico delle leggi sanitarie come modificato dall'art. 2 della             
Legge 362/91, che neppure gli elementi forniti dalla competente                 
Azienda Unita' sanitaria locale hanno potuto dimostrare;                        
preso atto:                                                                     
- del parere del Comune di Bazzano, contrario alla proposta                     
regionale;                                                                      
- del parere del Comune di Bologna che, pur favorevole                          
all'istituzione della sede nel quartiere Navile, disponibile per                
trasferimento dal centro storico, ritiene indispensabile l'adozione             
di interventi volti ad un complessivo riequilibrio del rapporto                 
abitanti-farmacie nelle diverse zone cittadine;                                 
sentito per il parere di competenza il Comune di Casalfiumanese;                
preso atto, inoltre:                                                            
- del parere favorevole dell'apposita Commissione provinciale circa             
le proposte regionali relative a tutti i comuni della provincia, con            
l'eccezione del Comune di Bologna di cui peraltro si condivide                  
l'istituzione di una sede nel quartiere Navile disponibile per                  
trasferimento dal centro storico;                                               
- dei pareri favorevoli espressi dalle Aziende Unita' sanitarie                 
locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Imola in merito alle proposte             
regionali;                                                                      
- del parere dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di               
Bologna che, pur condividendo l'istituzione della sede nel quartiere            
Navile, auspica un intervento di complessivo riequilibrio del                   
rapporto abitanti-farmacie sull'intero territorio cittadino;                    
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
valutato inoltre di classificare come urbane e non piu' rurali le               
farmacie dei comuni di Baricella (5.300 abitanti), Bazzano (5.642               
abitanti), Marzabotto (6.039 abitanti), Monte San Pietro (9.402                 
abitanti), San Giorgio di Piano (5.810 abitanti) e Sant'Agata                   
Bolognese (5.553 abitanti) in quanto farmacie uniche istituite con              
funzione estesa a tutto il territorio comunale, avente una                      
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche se i centri abitati in            
cui sono ubicate hanno una popolazione inferiore a tale numero;                 
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Bologna al 31 dicembre 1997, pubblicata           
dall'Istituto centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico               
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge           
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della              
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                 
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visti:                                                                          
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio              
1934, n. 1265;                                                                  
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                                
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                               
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                               
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                                 
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                                
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                            
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                               
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                             
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari, dott. Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'           
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e                  
settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della propria               
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',                
dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai           
sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;                                
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Bologna, acquisita agli atti dell'Ufficio             
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7100/BAS             
del 21 febbraio 2000;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso            
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal                 
citato art. 1 della Legge 362/91;c) la presente deliberazione,                  
unitamente alla pianta organica, sara' pubblicata nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e agli Albi pretori dei Comuni           
della provincia di Bologna.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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