DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 314
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Bologna, relativamente all'anno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto
dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD
27 luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di
competenza della Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;preso
atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in ossequio al
disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32, dagli Enti
locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella,
Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano,
Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio,
Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello D'Argile,
Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme,
Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza,
Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo
dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano,
Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro,
Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano
dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese,
San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in
Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata
Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa, la vigente
pianta organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei
comuni stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, le Aziende Unita' sanitarie
locali e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Bazzano, con popolazione di n. 5.642
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha riproposto la richiesta di
istituzione di una seconda sede farmaceutica da ubicare nel
capoluogo, zona nord-est;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta non essendosi
sostanzialmente modificati i presupposti di fatto e di diritto che
portarono a rigettare tale istanza, in assenza tanto dei requisiti
demografici previsti dall'art. 1 della Legge 362/91 quanto dei
requisiti topografici e di viabilita' di cui all'art. 2 della
medesima legge;
considerato che l'Amministrazione comunale di Bologna, Comune con
383.761 abitanti e n. 124 sedi farmaceutiche, insieme con la
Commissione provinciale ex art. 2 della L.R. 32/82 e la competente
Azienda Unita' sanitaria locale, ha chiesto l'istituzione, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 362/91 relativo al
decentramento delle farmacie, la ridescrizione della sede
farmaceutica n. 55 (Farmacia San Martino) situata nella zona Lame del
quartiere Navile, nonche' delle sedi n. 98 (Farmacia Due Madonne) e
n. 103 (Farmacia comunale Arno) entrambe situate in zona Mazzini del
quartiere Savena, e la contestuale individuazione di due nuove sedi
farmaceutiche disponibili per il solo trasferimento da parte dei
titolari di sedi farmaceutiche del centro storico, al fine di
migliorare l'assistenza farmaceutica alla popolazione residente in
tali zone;
rilevato che tale richiesta deriva dall'analisi della distribuzione
della popolazione residente nelle varie zone dei quartieri del Comune
effettuata sulla base dei dati forniti dai Servizi statistici, che ha
evidenziato come in tre zone di quartieri cittadini (Lame, San
Ruffillo, Mazzini) la media di abitanti per farmacia (rispettivamente
4.789, 4.469, 4.421,) si discosti significativamente dalla media
cittadina (3.095);
considerato che la popolazione del comune di Bologna e'
progressivamente diminuita, registrando 383.781 abitanti al
31/12/1997 rispetto alle 404.378 unita' residenti al censimento del
1991 e che, nel corso degli ultimi anni, si sono verificati
spostamenti dei residenti in conseguenza dell'urbanizzazione di zone
periferiche e di modificazioni della viabilita';
valutato:
- che nella zona Lame del quartiere Navile si registra il piu'
elevato rapporto abitanti per farmacia pari a 4.789 e che tale dato
si discosta significativamente dal medesimo rapporto (abitanti per
farmacia) che si registra nelle zone del centro storico e pari ad una
media di 1.500 unita' per farmacia;
- che nel centro storico si e' verificata una diminuzione di
popolazione di circa 1.000 unita';
ritenuto che, sulla base di questi elementi desunti dall'analisi del
movimento della popolazione all'interno del comune, sia fondata
l'esigenza di una nuova sede farmaceutica nel quartiere Navile, a
fronte di un trasferimento di sede farmaceutica dal centro storico,
senza che cio' determini, in quest'ultimo territorio, alcuna carenza
assistenziale;
valutato che le predette motivazioni non risultano pienamente
verificate per la zona Mazzini, dove, pur essendo elevato il rapporto
abitanti per farmacia, non si evidenzia al 31/12/1997 un aumento di
popolazione residente;
ritenuto, pertanto, di non procedere con la presente revisione della
pianta organica, al decentramento di una sede farmaceutica dal centro
storico alla zona Mazzini;
considerato che la dott.ssa Maria Cavalieri, titolare della sede
farmaceutica n. 4 (Farmacia San Pietro), del comune di Bologna
ubicata nel centro storico, ha chiesto di poter trasferire la propria
farmacia ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 362/91,
individuando a tal proposito due zone ricomprese nelle attuali sedi
n. 84 (Farmacia comunale Azzurra) e n. 104 (Farmacia comunale
Cavazzoni);
ritenuto a tal proposito di condividere il parere negativo circa le
zone individuate, espresso dall'Azienda Unita' sanitaria locale della
Citta' di Bologna in sede di istruttoria, sulla base delle seguenti
motivazioni:
- la popolazione residente nelle due sedi (al 31/12/1997) ha
registrato, rispetto ai dati del censimento (anno 1991) una
consistente flessione (di oltre 900 unita' nel caso della sede
n.104, essendo passata dagli 8.832 abitanti del 1991 ai 7.911 del
1997);
- la sede farmaceutica n. 84 ha una superficie gia' alquanto
limitata;
- entrambe le sedi sono integrate nel tessuto urbano, con scarse o
nulle possibilita' di sviluppo abitativo, e sono situate in zone
ampiamente servite;
- per quanto riguarda la sede n. 104, in particolare, un'area
considerevole di essa, collocata tra la ferrovia Bologna-Firenze e la
Via Toscana, ricomprende un bacino di utenza afferente alle farmacie
delle zone San Ruffillo e Murri, gia' ampiamente servite;
ritenuto quindi che, in quanto non sono stati dimostrati dalla
dott.ssa Cavalieri entrambi i requisiti espressamente previsti
dall'invocato articolo 5, comma 2, della Legge 362/91 per ottenere
l'autorizzazione al trasferimento, non si possa accogliere tale
domanda;
considerato che l'Amministrazione comunale di Casalfiumanese, Comune
con 2.781 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha chiesto
l'istituzione di un "presidio farmaceutico", da ubicare nella
frazione di San Martino in Pedriolo, in considerazione del notevole
sviluppo edificatorio, che determinera' un considerevole incremento
demografico, dell'alta percentuale di anziani ivi residenti e in
quanto su San Martino in Pedriolo si concentrano le esigenze della
zona del Sillaro, di ampia estensione geografica;
ritenuto di non poter accogliere tale domanda in quanto non
sussistono i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge
362/91, ne' sono stati evidenziati i presupposti topografici e di
viabilita' rigorosamente e specificamente richiesti dall'art. 104 del
Testo Unico delle leggi sanitarie come modificato dall'art. 2 della
Legge 362/91, che neppure gli elementi forniti dalla competente
Azienda Unita' sanitaria locale hanno potuto dimostrare;
preso atto:
- del parere del Comune di Bazzano, contrario alla proposta
regionale;
- del parere del Comune di Bologna che, pur favorevole
all'istituzione della sede nel quartiere Navile, disponibile per
trasferimento dal centro storico, ritiene indispensabile l'adozione
di interventi volti ad un complessivo riequilibrio del rapporto
abitanti-farmacie nelle diverse zone cittadine;
sentito per il parere di competenza il Comune di Casalfiumanese;
preso atto, inoltre:
- del parere favorevole dell'apposita Commissione provinciale circa
le proposte regionali relative a tutti i comuni della provincia, con
l'eccezione del Comune di Bologna di cui peraltro si condivide
l'istituzione di una sede nel quartiere Navile disponibile per
trasferimento dal centro storico;
- dei pareri favorevoli espressi dalle Aziende Unita' sanitarie
locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Imola in merito alle proposte
regionali;
- del parere dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di
Bologna che, pur condividendo l'istituzione della sede nel quartiere
Navile, auspica un intervento di complessivo riequilibrio del
rapporto abitanti-farmacie sull'intero territorio cittadino;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
valutato inoltre di classificare come urbane e non piu' rurali le
farmacie dei comuni di Baricella (5.300 abitanti), Bazzano (5.642
abitanti), Marzabotto (6.039 abitanti), Monte San Pietro (9.402
abitanti), San Giorgio di Piano (5.810 abitanti) e Sant'Agata
Bolognese (5.553 abitanti) in quanto farmacie uniche istituite con
funzione estesa a tutto il territorio comunale, avente una
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche se i centri abitati in
cui sono ubicate hanno una popolazione inferiore a tale numero;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Bologna al 31 dicembre 1997, pubblicata
dall'Istituto centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visti:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott. Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e
settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della propria
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',
dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
comuni della provincia di Bologna, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7100/BAS
del 21 febbraio 2000;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal
citato art. 1 della Legge 362/91;c) la presente deliberazione,
unitamente alla pianta organica, sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e agli Albi pretori dei Comuni
della provincia di Bologna.