DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 311
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Parma, relativamente all'anno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104
del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.
Tale disposizione si applica ai Comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e con il limite di una farmacia per Comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del Comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno
2000 e, pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998 e' di
competenza della Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,
Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno,
Compiano, Corniglio, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro,
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti,
Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma,
Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza,
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna,
Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo,
Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello la vigente
pianta organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei
comuni stessi;
sentiti, per il parere, di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Felino, con popolazione di n.6.735
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una
seconda sede farmaceutica in localita' San Michele Tiorre;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge
362/91, ne' i presupposti di cui all'art. 104 del Testo Unico delle
Leggi sanitarie 1265/34, come sostituito dall'art. 2 della Legge
362/91, con riferimento alla situazione topografica di viabilita',
poiche' la distanza tra la localita' San Michele Tiorre e la farmacia
piu' vicina aperta al pubblico, quella ubicata in Felino capoluogo,
e' inferiore ai 3 km.;
considerato che il Comune di Fidenza, con popolazione di n. 23.036
abitanti e n. 6 sedi farmaceutiche, ha sollevato il problema della
distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, sottolineando
da un lato la loro concentrazione nel centro storico e dall'altro la
carenza di assistenza farmaceutica nelle "zone di completamento ed
espansione" ben piu' vaste e densamente popolate;
ritenuto che il rappresentato quadro della situazione, senza la
precisa individuazione della zona o delle zone carenti di assistenza
e la necessaria documentazione delle intervenute modificazioni nella
distribuzione della popolazione sul territorio, non consenta di dare
applicazione all'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362 che
prevede la ridelimitazione delle sedi farmaceutiche a seguito della
diversa distribuzione della popolazione sul territorio;
considerato che la dott.ssa Patrizia Spotti, titolare della sede
farmaceutica n. 5 del Comune di Fidenza, ubicata in frazione Castione
Marchesi, ha rivolto domanda di trasferimento nella zona "PEEP B" di
Fidenza o, in subordine, sulla Via Emilia;
ritenuto di non poter accogliere tale domanda di trasferimento in
quanto priva della necessaria documentazione relativa alle
modificazioni nella distribuzione della popolazione sul territorio
(nel caso specifico dalla frazione di Castione Marchesi alla
periferia del capoluogo di Fidenza), ai sensi di quanto previsto dal
ricordato art. 5 della Legge 362/91 e vista l'impossibilita' di
un'integrazione dell'istruttoria;
considerato che il Comune di Medesano, con popolazione di 8.683
abitanti e n. 3 sedi farmaceutiche, ha riproposto l'istanza di
istituzione di una quarta sede farmaceutica da ubicare in frazione
Ramiola;
ritenuto di non poter accogliere tale domanda in quanto non
sussistono i presupposti demografici di cui all'art. 1 della Legge
362/91 e neppure i requisiti previsti dall'art. 104 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie 1265/34, come sostituito dall'art. 2 della
Legge 362/91, in quanto la distanza di tale frazione dalla farmacia
piu' vicina aperta al pubblico e' inferiore a 3.000 metri;
considerato che il Comune di Torrile, con popolazione di 5.668
abitanti ed n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto, in deroga al
criterio demografico, l'istituzione di una seconda sede farmaceutica
da ubicare nel capoluogo;
ritenuta la non accoglibilita' di tale domanda poiche' non possono
considerarsi sussistenti i presupposti topografici e di viabilita'
rigorosamente richiesti dall'art. 104 del Testo Unico delle Leggi
sanitarie 1265/34 come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,
tali da costituire adeguata e congrua motivazione all'atto istitutivo
della sede, in quanto risultano agevolmente raggiungibili, dalle
localita' di codesto Comune poste ad ovest del torrente Parma (Bezze,
Rivarolo, Vicomero, oltre al capoluogo Torrile), possibile bacino di
utenza dell'eventuale nuova sede, le farmacie di Colorno e Baganzola;
sentite, per il parere di competenza in merito alle sopracitate
proposte regionali le Amministrazioni comunali di Felino, di Medesano
e di Torrile, che non hanno fornito parere alcuno, nonche' il Comune
di Fidenza che ha confermato la propria proposta senza fornire le
necessarie precisazioni ed integrazioni;
preso atto dei pareri favorevoli in merito alle proposte stesse
espressi dall'Azienda Unita' sanitarie locali di Parma e dalla
competente Commissione provinciale;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
valutato inoltre di classificare come urbana e non piu' rurale, la
farmacia del Comune di Torrile (5.668 abitanti) in quanto farmacia
unica istituita con funzione estesa a tutto il territorio comunale,
avente una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche se il
centro abitato in cui e' ubicata ha una popolazione inferiore a tale
numero;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Parma al 31 dicembre 1997, pubblicata
dall'Istituto centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visti:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott. Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e
settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della propria
deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.
Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 nonche' della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
comuni della provincia di Parma, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7097/BAS
del 21 febbraio 2000;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal
citato art. 1 della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Parma.
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DELLA PROVINCIA DI PARMA
1998
(segue allegato fotografato)