REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 311

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Parma, relativamente all'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato           
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104              
del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio               
1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,             
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000             
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.              
Tale disposizione si applica ai Comuni con popolazione fino a 12.500            
abitanti e con il limite di una farmacia per Comune;                            
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;                   
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del Comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;                                      
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha              
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,               
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo                  
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000 e, pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998 e' di           
competenza della Giunta regionale;                                              
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore                 
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,                
Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno,               
Compiano, Corniglio, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro,                  
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti,                  
Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma,               
Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza,              
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna,           
Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo,                     
Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello la vigente           
pianta organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei            
comuni stessi;                                                                  
sentiti, per il parere, di competenza in merito alle sopraindicate              
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Felino, con popolazione di  n.6.735                
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una            
seconda sede farmaceutica in localita' San Michele Tiorre;                      
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge            
362/91, ne' i presupposti di cui all'art. 104 del Testo Unico delle             
Leggi sanitarie 1265/34, come sostituito dall'art. 2 della Legge                
362/91, con riferimento alla situazione topografica di viabilita',              
poiche' la distanza tra la localita' San Michele Tiorre e la farmacia           
piu' vicina aperta al pubblico, quella ubicata in Felino capoluogo,             
e' inferiore ai 3 km.;                                                          
considerato che il Comune di Fidenza, con popolazione di n. 23.036              
abitanti e n. 6 sedi farmaceutiche, ha sollevato il problema della              
distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, sottolineando             
da un lato la loro concentrazione nel centro storico e dall'altro la            
carenza di assistenza farmaceutica nelle "zone di completamento ed              
espansione" ben piu' vaste e densamente popolate;                               
ritenuto che il rappresentato quadro della situazione, senza la                 
precisa individuazione della zona o delle zone carenti di assistenza            
e la necessaria documentazione delle intervenute modificazioni nella            
distribuzione della popolazione sul territorio, non consenta di dare            
applicazione all'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362 che                 
prevede la ridelimitazione delle sedi farmaceutiche a seguito della             
diversa distribuzione della popolazione sul territorio;                         
considerato che la dott.ssa Patrizia Spotti, titolare della sede                
farmaceutica n. 5 del Comune di Fidenza, ubicata in frazione Castione           
Marchesi, ha rivolto domanda di trasferimento nella zona "PEEP B" di            
Fidenza o, in subordine, sulla Via Emilia;                                      
ritenuto di non poter accogliere tale domanda di trasferimento in               
quanto priva della necessaria documentazione relativa alle                      
modificazioni nella distribuzione della popolazione sul territorio              
(nel caso specifico dalla frazione di Castione Marchesi alla                    
periferia del capoluogo di Fidenza), ai sensi di quanto previsto dal            
ricordato art. 5 della Legge 362/91 e vista l'impossibilita' di                 
un'integrazione dell'istruttoria;                                               
considerato che il Comune di Medesano, con popolazione di 8.683                 
abitanti e n. 3 sedi farmaceutiche, ha riproposto l'istanza di                  
istituzione di una quarta sede farmaceutica da ubicare in frazione              
Ramiola;                                                                        
ritenuto di non poter accogliere tale domanda in quanto non                     
sussistono i presupposti demografici di cui all'art. 1 della Legge              
362/91 e neppure i requisiti previsti dall'art. 104 del Testo Unico             
delle Leggi sanitarie 1265/34, come sostituito dall'art. 2 della                
Legge 362/91, in quanto la distanza di tale frazione dalla farmacia             
piu' vicina aperta al pubblico e' inferiore a 3.000 metri;                      
considerato che il Comune di Torrile, con popolazione di 5.668                  
abitanti ed n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto, in deroga al                  
criterio demografico, l'istituzione di una seconda sede farmaceutica            
da ubicare nel capoluogo;                                                       
ritenuta la non accoglibilita' di tale domanda poiche' non possono              
considerarsi sussistenti i presupposti topografici e di viabilita'              
rigorosamente richiesti dall'art. 104 del Testo Unico delle Leggi               
sanitarie 1265/34 come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,               
tali da costituire adeguata e congrua motivazione all'atto istitutivo           
della sede, in quanto risultano agevolmente raggiungibili, dalle                
localita' di codesto Comune poste ad ovest del torrente Parma (Bezze,           
Rivarolo, Vicomero, oltre al capoluogo Torrile), possibile bacino di            
utenza dell'eventuale nuova sede, le farmacie di Colorno e Baganzola;           
sentite, per il parere di competenza in merito alle sopracitate                 
proposte regionali le Amministrazioni comunali di Felino, di Medesano           
e di Torrile, che non hanno fornito parere alcuno, nonche' il Comune            
di Fidenza che ha confermato la propria proposta senza fornire le               
necessarie precisazioni ed integrazioni;                                        
preso atto dei pareri favorevoli in merito alle proposte stesse                 
espressi dall'Azienda Unita' sanitarie locali di Parma e dalla                  
competente Commissione provinciale;                                             
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
valutato inoltre di classificare come urbana e non piu' rurale, la              
farmacia del Comune di Torrile (5.668 abitanti) in quanto farmacia              
unica istituita con funzione estesa a tutto il territorio comunale,             
avente una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche se il                 
centro abitato in cui e' ubicata ha una popolazione inferiore a tale            
numero;                                                                         
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Parma al 31 dicembre 1997, pubblicata             
dall'Istituto centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico               
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge           
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della              
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                 
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visti:                                                                          
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio              
1934, n. 1265;                                                                  
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                                
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                               
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                               
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                                 
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                                
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                            
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                               
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                             
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari, dott. Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'           
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e                  
settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della propria               
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.           
Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi           
dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41 nonche' della deliberazione 2541/95;                                         
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Parma, acquisita agli atti dell'Ufficio               
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7097/BAS             
del 21 febbraio 2000;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso            
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal                 
citato art. 1 della Legge 362/91;                                               
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Parma.                          
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE                                                  
DELLA PROVINCIA DI PARMA                                                        
1998                                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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