DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 245
Convenzione di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' degli Studi di Firenze per la realizzazione della Carta del rischio geo-ambientale - Progetto di ricerca sulla microzonazione sismica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e la
Legge 305/89 - delibera CIPE 3 agosto 1990 "Programma triennale 89/91
per la tutela ambientale";
(omissis) delibera:
1) di approvare la convenzione con il Dipartimento di Ingegneria
civile dell'Universita' di Firenze secondo lo schema che, in allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Sistemi informativi
geografici provvedera' alla stipula della suddetta convenzione, che
avra' la durata di un anno dalla sua sottoscrizione;
3) di corrispondere all'Universita' di Firenze e nella fattispecie al
Dipartimento di Ingegneria civile la somma di Lire 35.000.000 (pari a
Euro 18.076) piu' Lire 7.000.000 (pari a Euro 3.615,20) per IVA 20%,
per complessive Lire 42.000.000 (pari a Euro 21.691,19), secondo le
modalita' di cui all'art. 5 e sulla base del programma di lavoro
svolto, di cui all'art. 2 della convenzione allegata;
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,
di Lire 42.000.000 (pari a Euro 21.691,19), registrata con il n. 589
di impegno, sul Capitolo 03850 "Spese per la formazione di una
cartografia regionale (L.R. 19 aprile 1975, n.24)" - art. 2 - del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 che e' stato dotato della
necessaria disponibilita' ed approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 26/1/2000;
5) di dare atto che in relazione alla spesa di cui sopra, ricorrono
le condizioni previste all'art. 23 della L.R. 31/77 cosi' come
sostituito dall'art. 4 della L.R. 40/94;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il
Responsabile del Servizio Sistemi informativi geografici provvedera',
con propri atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al
punto 4), sulla base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di
cui all'art. 5 della convenzione, previa certificazione rilasciata
dal responsabile del progetto dott. Raffaele Pignone;
(omissis).
Convenzione di ricerca tra la Regione Emilia-Romagna e il
Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze per la
programmazione, l'esecuzione e l'interpretazione di prove geotecniche
di laboratorio su campioni prelevati nel territorio riminese e
forlivese finalizzate alla realizzazione della Carta del rischio
geo-ambientale - Progetto di ricerca sulla microzonazione sismica
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Responsabile del
Servizio Sistemi informativi geografici, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . , che interviene nel presente atto per dare
attuazione alla deliberazione di Giunta n. . . . . . . del . . . . .
. . . . . . , esecutiva ai sensi di legge
il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Universita' di Firenze, -
in seguito nominato Dipartimento - nella persona del Direttore
pro-tempore del suddetto Dipartimento;
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida al Dipartimento la programmazione,
l'esecuzione e l'interpretazione di prove geotecniche di
classificazione, statiche e dinamiche su campioni di terreno
prelevati nell'area riminese e forlivese, finalizzate alla
microzonazione sismica.
I docenti del Dipartimento e i tecnici del Laboratorio Geotecnico che
partecipano all'esecuzione del suddetto studio sono i proff. Teresa
Crespellani, Giovanni Vannucchi, l'ing. Claudia Madia, l'ing. Roberto
Bardotti e il tecnico Enrico Catani. I suddetti docenti e tecnici,
per tutte le incombenze di carattere amministrativo relativo alla
presente convenzione, faranno capo all'Amministrazione del
Dipartimento.
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con il dott. Luca Martelli
dell'Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Programma di lavoro
Le prove, che verranno eseguite dal Dipartimento sui campioni inviati
al Laboratorio nell'ambito delle differenti campagne di indagine,
essendo finalizzate allo studio dell'amplificazione del moto
sismico, comprenderanno in linea di massima:
a) prove di classificazione (determinazione del peso di volume, del
contenuto d'acqua, dei limiti di Atterberg, analisi granulometrica
per vagliatura, misura col pocket penetrometro e vane test);
b) prove edometriche ad incrementi di carico;
c) prove triassiali per la misura della resistenza a rottura in
condizioni non drenate;
d) prove di colonna risonante multistage e prove di taglio torsionale
ciclico per la misura del modulo di taglio e del rapporto di
smorzamento, comprensive di almeno 15 determinazioni finalizzate alla
valutazione della legge di variazione di tali parametri con
l'ampiezza della deformazione di taglio.
Le prove geotecniche potranno subire integrazioni o modifiche in
relazione alla qualita' dei campioni e alla natura del terreno, che
saranno verificabili solo al momento dell'apertura delle fustelle nel
Laboratorio Geotecnico del Dipartimento, e saranno indicate in
dettaglio dal responsabile della presente convenzione.
I campioni che verranno inviati dalla Regione Emilia-Romagna saranno
complessivamente in numero di 15 e verranno estratti nel corso di due
campagne di indagine.
Per ogni gruppo di' campioni relativo a una data campagna di
indagine, il Dipartimento fornira' alla Regione Emilia-Romagna i
seguenti prodotti:
a) un certificato del Laboratorio Geotecnico contenente i dati
generali e i risultati delle prove di laboratorio condotte sui
campioni esaminati;
b) una relazione generale, descrittiva dei criteri seguiti nella
programmazione e nell'esecuzione delle prove, e contenente i
risultati dell'attivita' di ricerca svolta per la caratterizzazione
dei terreni in campo statico e dinamico.
Al fine di un'appropriata programmazione delle prove di laboratorio,
la Regione Emilia-Romagna si impegna a fornire al Dipartimento i dati
delle stratigrafie dei sondaggi da cui sono stati prelevati i
campioni, i dati relativi di falda e i risultati delle prove eseguite
in foro (ad es. prove SPT, prove geofisiche) e di altre eventuali
prove in sito e/o in laboratorio eseguite in adiacenza ai sondaggi da
cui sono stati estratti i campioni.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno ed e' relativa al programma di cui all'art. 2
della convenzione.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Per l'applicazione della presente convenzione e per il completamento
del progetto, e' designato quale referente per parte regionale il
dott. Raffaele Pignone dell'Ufficio Geologico regionale. Responsabile
scientifico della convenzione e' la prof. Teresa Crespellani che alla
scadenza del rapporto di collaborazione redigera' una relazione
scientifica sul lavoro svolto e fornira' i risultati dello studio.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere, previa presentazione di regolari fatture, al
Dipartimento un compenso di Lire 35.000.000 (pari a Euro 18.076) piu'
IVA 20% per complessive Lire 42.000.000 (pari a Euro 21.691,19),
somma da utilizzare nel quadro della ricerca prevista dalla
convenzione. Detta cifra verra' versata secondo le seguenti
modalita':
- Lire 21.000.000 (pari a Euro 10.845,6), previa stipula della
convenzione, a stato di avanzamento dei lavori per il 50%
dell'attivita' svolta, previa dichiarazione del lavoro da parte del
responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna;
- Lire 21.000.000 (pari a Euro 10.845,6) al completamento della
ricerca in oggetto previa certificazione rilasciata dai tecnici del
Servizio Sistemi informativi geografici regionale sulla
corrispondenza del lavoro svolto.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del
Dipartimento durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i
casi di dolo o colpa grave.
Il Dipartimento esonera e comunque tiene indenne la Regione da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
La Regione esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione e il Dipartimento hanno il diritto di utilizzare per i
propri fini istituzionali i risultati della ricerca oggetto del
presente contratto.
Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca
che preceda la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, il
Dipartimento si impegna a fornire preventivamente copia della
pubblicazione alla Regione, al fine di consentirle di verificare
l'assenza di informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale Ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna, la quale utilizzera'
liberamente tutti gli elaborati pur nel rispetto delle norme sulla
proprieta' intellettuale.
I componenti della ricerca si impegnano a non fornire cartografie,
anche parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 9
Pubblicazione dei risultati
La Regione si impegna a pubblicare gli esiti della ricerca. La scelta
dei modi sara' definita in seguito in funzione del tipo di esito
finale raggiunto.
I componenti della ricerca si impegnano a fornire assistenza durante
le fasi di stampa se richiesta dalla Regione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora il Dipartimento non abbia
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida
all'adempimento notificata per lettera raccomandata al Dipartimento
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
Il Dipartimento si riserva eventualmente di risolvere il contratto
nel caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere al Dipartimento per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi
degli artt. 806 e seguenti C.P.C. ad opera di un collegio di tre
arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che
fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in
caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio
arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del
Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, II comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e successive
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B. del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
per L'UNIVERSITA' per LA REGIONE
DI FIRENZE EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO DEL SERVIZIO
DI INGEGNERIA CIVILE SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI