REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 29                                                               
Protezione dei gatti                                                            
1. I gatti che vivono in stato di liberta' sul territorio sono                  
protetti ed e' fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di                    
allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia                 
felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non,             
edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti                 
vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero             
di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai           
cittadini.                                                                      
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni,                  
d'intesa con le Aziende Unita' sanitarie locali e con la                        
collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1,                
provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.                    
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere             
al Comune, d'intesa con l'Azienda Unita' sanitaria locale, la                   
gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la                  
salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di              
apposita convenzione.                                                           
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di liberta' e' consentita           
solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi              
per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o           
da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.                  
5. I gatti in liberta' sono sterilizzati dai Servizi veterinari                 
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio,                 
secondo i programmi e le modalita' previsti all'art. 23. I gatti                
sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al             
padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di             
provenienza e nel loro habitat originario.                                      
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con               
accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I             
Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.           
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di liberta' puo'               
avvenire solo alle condizioni e con le modalita' di cui al comma 4              
dell'art. 22.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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