LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 29
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di liberta' sul territorio sono
protetti ed e' fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di
allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia
felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non,
edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti
vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero
di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai
cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni,
d'intesa con le Aziende Unita' sanitarie locali e con la
collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1,
provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere
al Comune, d'intesa con l'Azienda Unita' sanitaria locale, la
gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la
salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di
apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di liberta' e' consentita
solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi
per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o
da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
5. I gatti in liberta' sono sterilizzati dai Servizi veterinari
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio,
secondo i programmi e le modalita' previsti all'art. 23. I gatti
sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al
padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di
provenienza e nel loro habitat originario.
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con
accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I
Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di liberta' puo'
avvenire solo alle condizioni e con le modalita' di cui al comma 4
dell'art. 22.