LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 16
Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti
agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato
con DPR n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze
sanitarie;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il
tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od
al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non e' possibile la
restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti,
sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione
delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le
associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'azione dei Comuni e' coordinata dalle Province. A tal fine:
a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta
giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale,
definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio
ed indicano gli interventi necessari;
b) con apposito regolamento sono definite le modalita' di
compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e
la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di
ricovero per cani e gatti;
c) con apposito schema di regolamento e' proposta ai Comuni la
definizione delle modalita' di funzionamento delle strutture di
ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od
adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle
contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla
garanzia dell'assistenza veterinaria.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo degli articoli 86 e 87 del DPR n. 320 del 1954, citato alla
nota 1) all'art. 15, e' il seguente:
"Art. 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni
qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in
osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a
domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore
soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed
in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la
responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la
vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti
i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano
manifestazioni riferibili all'infezione rabida, nonche' in sede
opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe
manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non
devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere
assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono
essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato
abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga
ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi,
si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali
devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del
presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato.
Art. 87
I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o
fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi
con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare
al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta,
morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere
abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del
possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito
dall'autorita' comunale dove non possa nuocere, per un periodo di
mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i
gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro
animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono
sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo
l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica
post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e
non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il
predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi 3 o anche
a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio
l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso
Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme
degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo
di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto
morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto
previsto dai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo.".