REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 5                                                                
Competenze della Regione                                                        
1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento                     
nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la               
definizione di programmi provinciali, in relazione a:                           
a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4                 
dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;                 
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del               
comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive                
modifiche;                                                                      
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di              
ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.            
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i               
Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza                
almeno annuale.                                                                 
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione                 
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,             
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa                     
attribuite dallo Stato.                                                         
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge 14             
agosto 1991, n. 281, concernente Legge quadro in materia di animali             
di affezione e prevenzione del randagismo, e' il seguente:                      
"Art. 3 - Competenze delle Regioni                                              
omissis                                                                         
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:               
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico            
al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita               
animale e la difesa del suo habitat;                                            
omissis".                                                                       
2) Il testo della lettera b) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n.             
281 del 1991, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Competenze delle Regioni                                              
omissis                                                                         
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:               
omissis                                                                         
b) corsi di aggiornamento, o formazione per il personale delle                  
Regioni, degli Enti locali e delle Unita' sanitarie locali addetto ai           
servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile               
volontarie che collaborano con le Unita' sanitarie locali e con gli             
Enti locali.                                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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