REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

          Art. 9                                                                
Accordi del sistema agroalimentare                                              
1. Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base                 
dell'art. 5 possono richiedere alla Regione che eventuali accordi               
realizzati ai sensi dell'art. 11 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,               
dell'art. 21 del Regolamento (CE) 2200/96 e dell'art. 41 del                    
Regolamento (CE) 1493/99, siano resi obbligatori per un periodo                 
limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o           
nella circoscrizione economica definita.                                        
2. La possibilita' di cui al comma 1 e' consentita a condizione che             
gli accordi:                                                                    
a) siano rappresentativi di almeno i 2/3 della produzione nonche' dei           
2/3 della commercializzazione o della trasformazione;                           
b) siano compatibili con le regole di politica agricola comune e con            
le norme sulla libera concorrenza nell'Unione Europea;                          
c) abbiano durata limitata, ai sensi della normativa prevista nel               
comma 1.                                                                        
3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale            
del settore produttivo e puo' adottare i provvedimenti opportuni per            
rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per           
tutti gli operatori attivi.                                                     
4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per               
l'applicazione del presente articolo.                                           
5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese                  
obbligatorie.                                                                   
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 del DLgs n. 173 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 11 - Accordi del sistema agroalimentare                                   
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori              
agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di              
origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e                 
attestazione di specificita' (AS) riconosciuta ai sensi dei                     
Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,           
o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la              
dicitura di "agricoltura biologica" ai sensi del Regolamento (CE)               
2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal                   
Ministero per le Politiche agricole. Tali accordi devono essere                 
stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non puo'                 
essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:                      
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in             
funzione del mercato;                                                           
b) un piano di miglioramento della qualita' dei prodotti, avente come           
conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;                      
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati                
della produzione degli aderenti.                                                
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati              
fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di                
approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni                        
autolimitatrici, adottate dalle Organizzazioni di produttori agricoli           
riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio del            
28 ottobre 1996 e del Regolamento (CE) 952/97 del Consiglio del 20              
maggio 1997, e le Organizzazioni interprofessionali di cui                      
all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea                         
sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato,             
devono essere autorizzati dal Ministero per le Politiche agricole.              
Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non               
possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata               
degli accordi non puo' eccedere un anno.                                        
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso                   
prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento             
degli scopi indicati nei medesimi commi, ne' possono eliminare la               
concorrenza da una parte sostanziale del mercato.                               
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a            
quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n.                 
287.".                                                                          
2) Il testo dell'art. 21 del Regolamento (CE) 2200/96 del 28 ottobre            
1996, concernente Regolamento del Consiglio relativo                            
all'Organizzazione comune dei mercati nel settore degli                         
ortofrutticoli, e' il seguente:                                                 
"Articolo 21                                                                    
1. Qualora un'Organizzazione interprofessionale attiva in una o piu'            
regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo           
ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione e/o del            
commercio e/o della trasformazione di detto prodotto, lo Stato membro           
interessato puo', su richiesta di tale organizzazione, disporre che             
alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti                 
nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo              
limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o               
non, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti               
alla suddetta organizzazione.                                                   
2. Un'Organizzazione interprofessionale e' considerata                          
rappresentativa a norma del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno              
due terzi della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione           
del prodotto o dei prodotti interessati nella regione o nelle regioni           
di cui trattasi di uno Stato membro. Qualora la domanda di estensione           
dell'efficacia delle regole riguardi piu' regioni, l'Organizzazione             
interprofessionale deve comprovare una rappresentativita' minima per            
ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui              
trattasi.                                                                       
3. Le regole delle quali puo' essere chiesta l'estensione:                      
a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti: -                 
conoscenza della produzione e del mercato; - regole di produzione               
piu' restrittive dell'eventuale normativa comunitaria e nazionale in            
materia; - elaborazione di contratti-tipo compatibili con la                    
normativa comunitaria; - regole di commercializzazione; - regole di             
tutela ambientale; - azioni di promozione e di valorizzazione della             
produzione; - azioni di tutela dell'agoricoltura biologica e delle              
denominazioni d'origine, dei marchi di qualita' e delle indicazioni             
geografiche. Le regole di cui al secondo, quarto e quinto trattino              
possono essere solo quelle di cui all'Allegato III:                             
b) devono essere applicate da almeno una campagna di                            
commercializzazione;                                                            
c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni                  
campagne di commercializzazione;                                                
d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori, dello Stato            
membro, da un lato, e della Comunita', dall'altro.".                            
3) Il testo dell'art. 41 del Regolamento (CE) 1493/99 del 17 maggio             
1999, concernente Regolamento del Consiglio relativo                            
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e' il seguente:             
"Articolo 41                                                                    
1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei v.q.p.r.d. e dei             
vini da tavola con indicazione geografica, gli Stati membri                     
produttori, soprattutto nell'attuazione delle decisioni adottate                
dagli organismi di filiera, possono stabilire regole di                         
commercializzazione relative alla regolazione dell'offerta al momento           
della prima immissione sul mercato, purche' queste regole riguardino            
la messa in riserva e/o l'uscita scaglionata dei prodotti, ad                   
eccezione di qualunque altra pratica concordata quale:                          
- fissazione del prezzo anche a titolo indicativo o di                          
raccomandazione;                                                                
- blocco di una percentuale eccessiva del raccolto annuo di solito              
disponibile e, in generale, qualunque operazione anormale di                    
riduzione dell'offerta;                                                         
- rifiuto di rilasciare l'attestato o gli attestati nazionali e/o               
comunitari necessari alla circolazione e alla commercializzazione dei           
prodotti vitivinicoli, quando siffatta commercializzazione e'                   
conforme alle regole summenzionate.                                             
2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate                        
integralmente a conoscenza degli operatori tramite pubblicazione                
ufficiale a cura dello Stato membro interessato.                                
3. Ogni anno gli Stati membri che si siano avvalsi delle possibilita'           
offerte al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una relazione               
sulle decisioni adottate l'anno precedente al riguardo. La                      
Commissione ne esamina la conformita' al diritto comunitario, in                
particolare alle norme applicabili in materia di libera circolazione            
(articoli da 28 a 31 del Trattato) e di concorrenza (articoli da 81 a           
86 del Trattato), nonche' al principio di non discriminazione                   
(articolo 34, paragrafo 3 del Trattato).                                        
4. Gli organismi di cui al paragrafo 1 svolgono in una o piu' regioni           
della Comunita', alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli           
interessi dei consumatori:                                                      
I) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del             
mercato;                                                                        
II) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul                
mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche e studi di             
mercato;                                                                        
III) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa                      
comunitaria;                                                                    
IV) intensificare la realizzazione del potenziale produttivo;                   
V) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per                
orientare la produzione verso prodotti piu' adatti al fabbisogno del            
mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto              
per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e la salvaguardia                  
dell'ambiente;                                                                  
VI) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti                      
fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la                  
qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia dei suoli e delle                 
acque;                                                                          
VII) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita'              
dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della vinificazione e           
della commercializzazione;                                                      
VIII) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le                       
denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni                  
geografiche;                                                                    
IX) promuovere in particolare la produzione integrata o altri metodi            
di produzione rispettosi dell'ambiente.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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