LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del
sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui
all'Allegato 1 del Trattato CE, dettando la disciplina relativa alle
Organizzazioni di produttori, non regolamentate da specifiche
Organizzazioni Comuni di Mercato e alle Organizzazioni
interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici
e all'art. 12 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel
rispetto della presente legge conformemente alla normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'Allegato 1 del Trattato (CE), previsto dall'articolo
32 del Trattato stesso, e' il seguente:
"Articolo 32
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei
prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del
suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le
norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono
applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a
38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I
del presente trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti
agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una
politica agricola comune.
ALLEGATO 1 - Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato
1 2 Numeri della nomenclatura Denominazione dei prodotti
di Bruxelles
Capitolo 1 Animali vivi Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi Capitolo 4 Latte e derivati
del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo 5 05.04
Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi
quelli di pesci 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti
all'alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della
floricoltura Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi,
mangerecci Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di
meloni Capitolo 9 Caffe', te' e spezie, escluso il mate' (voce n.
09.03) Capitolo 10 Cereali Capitolo 11 Prodotti della macinazione;
malto; amidi e fecole; glutine; inulina Capitolo 12 Semi e frutti
oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e
medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13ex 13.03 Pectina Capitolo
1515.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso
di volatili pressato o fuso 15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e
caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" 15.03
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati 15.04 Grassi e
oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 15.07 Oli
vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 15.12
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non
preparati 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati 15.17 Residui provenienti dalla lavorazione
delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Capitolo
1717.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con
miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati 17.03 Melassi, anche
decolorati 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti
(compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina),
esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi
proporzione Capitolo 1818.01 Cacao in grani anche infranto,
greggio o torrefatto 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti
e di altre piante o parti di piante Capitolo 2222.04 Mosti di uva
parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi
dall'aggiunta di alcole 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve
fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) 22.07 Sidro, sidro di pere,
idromele ed altre bevande fermentate ex 22.08ex 22.09 Alcole
etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire
da prodotti agricoli compresi nell'Allegato 1 del Trattato, ad
esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche,
preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la
fabbricazione di bevande 22.10(*) Aceti commestibili e loro
succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie
alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo 2424.01
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Capitolo
4545.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero
frantumato, granulato o polverizzato Capitolo 5454.01 Lino
greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma
non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Capitolo
5757.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata,
pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami
(compresi gli sfilacciati)".
2) Il testo dell'art. 12 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, concernente
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' il seguente:
"Art. 12 - Organizzazioni interprofessionali
1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
"Organizzazione interprofessionale" qualsiasi organismo che:
a) raggruppi rappresentanti delle attivita' economiche connesse con
la produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli
indicate dalla regolamentazione comunitaria sulla Organizzazione dei
produttori;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle
organizzazioni o associazioni che la compongono;
c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli
interessi dei consumatori: 1) migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato; 2) contribuire ad un
migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; 3) elaborare
contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; 4)
accrescere la valorizzazione dei prodotti; 5) ricercare metodi atti a
limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di
produzione e a garantire la qualita' dei prodotti nonche' la
salvaguardia dei suoli e delle acque; 6) mettere a punto metodi e
strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti; 7) valorizzare e
tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i
marchi di qualita' e le indicazioni geografiche; 8) promuovere la
produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente; 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche
relative alla produzione e alla commercializzazione, regole piu'
restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e
nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.
2. Sono definiti con decreto del Ministro per le Politiche agricole,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le
modalita' per il riconoscimento e per i relativi controlli delle
Organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle
Organizzazioni di produttori agricoli nonche' delle relative Unioni
nazionali.".