REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del              
sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui                
all'Allegato 1 del Trattato CE, dettando la disciplina relativa alle            
Organizzazioni di produttori, non regolamentate da specifiche                   
Organizzazioni Comuni di Mercato e alle Organizzazioni                          
interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici           
e all'art. 12 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173.                                  
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel                  
rispetto della presente legge conformemente alla normativa                      
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato nel settore                    
agricolo.                                                                       
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'Allegato 1 del Trattato (CE), previsto dall'articolo           
32 del Trattato stesso, e' il seguente:                                         
"Articolo 32                                                                    
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei                 
prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del            
suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima            
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.               
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le           
norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono                      
applicabili ai prodotti agricoli.                                               
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a           
38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I              
del presente trattato.                                                          
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti             
agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una                   
politica agricola comune.                                                       
ALLEGATO 1 - Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato                      
1  2     Numeri della  nomenclatura  Denominazione dei prodotti           
 di Bruxelles                                                                   
Capitolo 1 Animali vivi Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili              
Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi Capitolo 4 Latte e derivati             
del latte; uova di volatili; miele naturale Capitolo 5   05.04                  
Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi             
quelli di pesci 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati ne'             
compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti                    
all'alimentazione umana Capitolo 6 Piante vive e prodotti della                 
floricoltura Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi,               
mangerecci Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di                
meloni Capitolo 9 Caffe', te' e spezie, escluso il mate' (voce n.               
09.03) Capitolo 10 Cereali Capitolo 11 Prodotti della macinazione;              
malto; amidi e fecole; glutine; inulina Capitolo 12 Semi e frutti               
oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e                    
medicinali; paglie e foraggi Capitolo 13ex 13.03 Pectina Capitolo            
1515.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso            
di volatili pressato o fuso 15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e            
caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" 15.03                
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non             
emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati 15.04 Grassi e              
oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 15.07 Oli                   
vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 15.12           
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non              
preparati 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi              
alimentari preparati 15.17 Residui provenienti dalla lavorazione                
delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali Capitolo 16              
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Capitolo           
1717.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido               
17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con           
miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati 17.03 Melassi, anche            
decolorati 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti           
(compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina),              
esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi                 
proporzione Capitolo 1818.01 Cacao in grani anche infranto,                  
greggio o torrefatto 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao           
Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti            
e di altre piante o parti di piante Capitolo 2222.04 Mosti di uva            
parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi                      
dall'aggiunta di alcole 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve                 
fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) 22.07 Sidro, sidro di pere,           
idromele ed altre bevande fermentate ex 22.08ex 22.09 Alcole                 
etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire           
da prodotti agricoli compresi nell'Allegato 1 del Trattato, ad                  
esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche,                    
preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la             
fabbricazione di bevande 22.10(*) Aceti commestibili e loro                     
succedanei commestibili Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie           
alimentari; alimenti preparati per gli animali Capitolo 2424.01              
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Capitolo                     
4545.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero               
frantumato, granulato o polverizzato Capitolo 5454.01 Lino                   
greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma              
non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) Capitolo                
5757.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata,               
pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami               
(compresi gli sfilacciati)".                                                    
2) Il testo dell'art. 12 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, concernente           
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per           
il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma                    
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n.               
449, e' il seguente:                                                            
"Art. 12 - Organizzazioni interprofessionali                                    
1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per               
"Organizzazione interprofessionale" qualsiasi organismo che:                    
a) raggruppi rappresentanti delle attivita' economiche connesse con             
la produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli            
indicate dalla regolamentazione comunitaria sulla Organizzazione dei            
produttori;                                                                     
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle                  
organizzazioni o associazioni che la compongono;                                
c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli                  
interessi dei consumatori: 1) migliorare la conoscenza e la                     
trasparenza della produzione e del mercato; 2) contribuire ad un                
migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; 3) elaborare                
contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; 4)                     
accrescere la valorizzazione dei prodotti; 5) ricercare metodi atti a           
limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di               
produzione e a garantire la qualita' dei prodotti nonche' la                    
salvaguardia dei suoli e delle acque; 6) mettere a punto metodi e               
strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti; 7) valorizzare e             
tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i                
marchi di qualita' e le indicazioni geografiche; 8) promuovere la               
produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi                    
dell'ambiente; 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche           
relative alla produzione e alla commercializzazione, regole piu'                
restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e                    
nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.                                
2. Sono definiti con decreto del Ministro per le Politiche agricole,            
sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le               
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le             
modalita' per il riconoscimento e per i relativi controlli delle                
Organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle                 
Organizzazioni di produttori agricoli nonche' delle relative Unioni             
nazionali.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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