REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 10                                                               
Modificazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26                                   
1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 28 giugno 1994,             
n. 26 e' sostituita dalla seguente:                                             
"f) organizzare attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive            
finalizzate al trattenimento degli ospiti.".                                    
2. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 giugno 1994,  n.26 e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"1. Possono svolgere attivita' agrituristica gli imprenditori                   
agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od                    
associati, che svolgono l'attivita' agricola mediante l'utilizzazione           
della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di                    
familiari collaboratori di cui all'art. 230 bis del Codice civile e             
di propri dipendenti.".                                                         
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 26           
del 1994, citata alla nota 7) all'art. 2, era il seguente:                      
"Art. 2 - Definizione delle attivita' agrituristiche                            
omissis                                                                         
2. Costituisce, in particolare, attivita' agrituristica:                        
omissis                                                                         
f) organizzare attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive             
finalizzate al trattenimento degli ospiti che usufruiscono dei                  
servizi di ricezione e/o ristorazione dell'azienda.".                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 26 del 1994, citata           
alla nota 7) all'art. 2, era il seguente:                                       
"Art. 5 - Operatori agrituristici                                               
1. Possono svolgere attivita' agrituristica gli imprenditori                    
agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od                    
associati, che svolgono l'attivita' agricola da almeno un biennio,              
mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori                
possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230 bis            
del Codice civile e di propri dipendenti.                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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