LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 10
Modificazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26
1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 28 giugno 1994,
n. 26 e' sostituita dalla seguente:
"f) organizzare attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive
finalizzate al trattenimento degli ospiti.".
2. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 giugno 1994, n.26 e'
sostituito dal seguente:
"1. Possono svolgere attivita' agrituristica gli imprenditori
agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od
associati, che svolgono l'attivita' agricola mediante l'utilizzazione
della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di
familiari collaboratori di cui all'art. 230 bis del Codice civile e
di propri dipendenti.".
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 26
del 1994, citata alla nota 7) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 2 - Definizione delle attivita' agrituristiche
omissis
2. Costituisce, in particolare, attivita' agrituristica:
omissis
f) organizzare attivita' ricreative, culturali, musicali e sportive
finalizzate al trattenimento degli ospiti che usufruiscono dei
servizi di ricezione e/o ristorazione dell'azienda.".
Comma 2
2) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 26 del 1994, citata
alla nota 7) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 5 - Operatori agrituristici
1. Possono svolgere attivita' agrituristica gli imprenditori
agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, singoli od
associati, che svolgono l'attivita' agricola da almeno un biennio,
mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori
possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230 bis
del Codice civile e di propri dipendenti.
omissis".