LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 7
Organismo responsabile della gestione dell'Itinerario
1. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dal riconoscimento
dell'Itinerario, si costituisce in organismo associativo, senza scopi
di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento,
finalizzato alla realizzazione e gestione dell'Itinerario.
2. L'organismo di gestione dell'Itinerario ha il compito di:
a) realizzare l'Itinerario e fungere da riferimento dell'insieme
delle attivita' che vengono svolte conformemente a quanto stabilito
dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione;
b) diffondere la conoscenza dell'Itinerario attraverso un'attivita'
promozionale ed informativa esercitata in raccordo con le iniziative
delle imprese, delle associazioni ed istituzioni locali, provinciali
e regionali;
c) presiedere alla coordinata attuazione del progetto da parte di
tutti gli aderenti all'Itinerario vigilando sul suo regolare
andamento;
d) curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;
e) presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti
all'articolo 8;
f) gestire, direttamente o indirettamente, attivita' ricreative,
culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza
dislocati lungo l'Itinerario, nonche' ogni altra iniziativa di
carattere economico-commerciale volta al raggiungimento degli scopi
degli Itinerari turistici enogastronomici;
g) proporre attivita' di formazione necessarie per gli operatori
dell'Itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate
alle tradizioni produttive;
h) promuovere la costituzione di Club di Prodotto ai sensi della L.R.
4 marzo 1998, n. 7.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 2
La L.R. n. 7 del 1998 e' citata alla nota 2) all'art. 1.