REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 7                                                                
Organismo responsabile della gestione dell'Itinerario                           
1. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dal riconoscimento              
dell'Itinerario, si costituisce in organismo associativo, senza scopi           
di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento,                  
finalizzato alla realizzazione e gestione dell'Itinerario.                      
2. L'organismo di gestione dell'Itinerario ha il compito di:                    
a) realizzare l'Itinerario e fungere da riferimento dell'insieme                
delle attivita' che vengono svolte conformemente a quanto stabilito             
dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione;                           
b) diffondere la conoscenza dell'Itinerario attraverso un'attivita'             
promozionale ed informativa esercitata in raccordo con le iniziative            
delle imprese, delle associazioni ed istituzioni locali, provinciali            
e regionali;                                                                    
c) presiedere alla coordinata attuazione del progetto da parte di               
tutti gli aderenti all'Itinerario vigilando sul suo regolare                    
andamento;                                                                      
d) curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;                         
e) presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti                      
all'articolo 8;                                                                 
f) gestire, direttamente o indirettamente, attivita' ricreative,                
culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza                   
dislocati lungo l'Itinerario, nonche' ogni altra iniziativa di                  
carattere economico-commerciale volta al raggiungimento degli scopi             
degli Itinerari turistici enogastronomici;                                      
g) proporre attivita' di formazione necessarie per gli operatori                
dell'Itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate             
alle tradizioni produttive;                                                     
h) promuovere la costituzione di Club di Prodotto ai sensi della L.R.           
4 marzo 1998, n. 7.                                                             
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
La L.R. n. 7 del 1998 e' citata alla nota 2) all'art. 1.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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