REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 2                                                                
Definizione degli Itinerari                                                     
1. Gli Itinerari turistici enogastronomici sono percorsi ad elevata             
potenzialita' turistica contraddistinti da produzioni agricole ed               
enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualita', inserite in           
una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che            
si fondono in una originale unita' estetica e culturale.                        
2. Gli Itinerari sono localizzati su territori sui quali insistono              
produzioni enogastronomiche di qualita' di cui alla Legge 10 febbraio           
1992, n. 164, ai Regolamenti CEE 2081/92, 2082/92 e 2092/91, alla               
L.R. 28 ottobre 1999,  n.28, nonche' produzioni tradizionali                    
emiliano-romagnole di cui al decreto del Ministro per le Politiche              
Agricole 8 settembre 1999, n. 350 e sono opportunamente segnalati al            
fine di agevolarne la fruizione.                                                
3. La lunghezza e le caratteristiche di ciascun Itinerario sono                 
definite in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di                   
accoglienza, ai luoghi di interesse storico, artistico, ambientale ed           
ai temi proposti dal Comitato di cui all'art. 6.                                
4. Le attivita' di ricezione e ospitalita' - compresa la degustazione           
onerosa dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'                  
ricreative, culturali e didattiche - svolte da aziende agricole                 
partecipanti agli Itinerari riconosciuti ai sensi dell'art. 4 a                 
favore degli ospiti aziendali possono essere ricondotte tra le                  
attivita' agrituristiche di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26,                
fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di            
cui all'art. 3.                                                                 
5. In deroga alle disposizioni vigenti, le aziende che svolgono                 
attivita' di trasformazione dei prodotti inseriti nell'Itinerario               
riconosciuto ai sensi dell'art. 4 e che partecipano all'Itinerario              
medesimo possono effettuarne la presentazione, degustazione e                   
mescita, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nel                  
Regolamento di cui all'art. 3 e delle norme previste per le aziende             
agricole produttrici.                                                           
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La Legge 10 febbraio 1992, n. 164 concerne Nuova disciplina delle            
denominazioni di origine.                                                       
2) Il Regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992 concerne                    
Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni            
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed            
alimentari.                                                                     
3) Il Regolamento CEE n. 2082/92 del 14 luglio 1992 concerne                    
Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificita'            
dei prodotti agricoli ed alimentari.                                            
4) Il Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 concerne:                   
Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico            
di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti             
agricoli e sulle derrate alimentari.                                            
5) La L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 concerne Valorizzazione dei                   
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose                
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi           
regionali 29/92 e 51/95.                                                        
6) Il DM 8 settembre 1999, n. 350 concerne Regolamento recante norme            
per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8,           
comma 1, del DLgs 30 aprile 1998, n. 173.                                       
Comma 4                                                                         
7) La L.R. 28 giugno 1994, n. 26 concerne Norme per l'esercizio                 
dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro                 
promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8.                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina