LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Definizione degli Itinerari
1. Gli Itinerari turistici enogastronomici sono percorsi ad elevata
potenzialita' turistica contraddistinti da produzioni agricole ed
enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualita', inserite in
una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che
si fondono in una originale unita' estetica e culturale.
2. Gli Itinerari sono localizzati su territori sui quali insistono
produzioni enogastronomiche di qualita' di cui alla Legge 10 febbraio
1992, n. 164, ai Regolamenti CEE 2081/92, 2082/92 e 2092/91, alla
L.R. 28 ottobre 1999, n.28, nonche' produzioni tradizionali
emiliano-romagnole di cui al decreto del Ministro per le Politiche
Agricole 8 settembre 1999, n. 350 e sono opportunamente segnalati al
fine di agevolarne la fruizione.
3. La lunghezza e le caratteristiche di ciascun Itinerario sono
definite in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di
accoglienza, ai luoghi di interesse storico, artistico, ambientale ed
ai temi proposti dal Comitato di cui all'art. 6.
4. Le attivita' di ricezione e ospitalita' - compresa la degustazione
onerosa dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative, culturali e didattiche - svolte da aziende agricole
partecipanti agli Itinerari riconosciuti ai sensi dell'art. 4 a
favore degli ospiti aziendali possono essere ricondotte tra le
attivita' agrituristiche di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26,
fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di
cui all'art. 3.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, le aziende che svolgono
attivita' di trasformazione dei prodotti inseriti nell'Itinerario
riconosciuto ai sensi dell'art. 4 e che partecipano all'Itinerario
medesimo possono effettuarne la presentazione, degustazione e
mescita, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nel
Regolamento di cui all'art. 3 e delle norme previste per le aziende
agricole produttrici.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) La Legge 10 febbraio 1992, n. 164 concerne Nuova disciplina delle
denominazioni di origine.
2) Il Regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992 concerne
Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari.
3) Il Regolamento CEE n. 2082/92 del 14 luglio 1992 concerne
Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificita'
dei prodotti agricoli ed alimentari.
4) Il Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 concerne:
Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari.
5) La L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 concerne Valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95.
6) Il DM 8 settembre 1999, n. 350 concerne Regolamento recante norme
per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8,
comma 1, del DLgs 30 aprile 1998, n. 173.
Comma 4
7) La L.R. 28 giugno 1994, n. 26 concerne Norme per l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro
promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8.