REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 1853

Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 50/95 e della deliberazione del Consiglio regionale 570/97 in materia di spandimento sul suolo di liquami zootecnici e stoccaggio degli effluenti di allevamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che con sentenza n. 243 del 23/3-7/5/1999, il Tribunale                
amministrativo per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma - ha                     
parzialmente accolto il ricorso presentato dall'Ente nazionale di               
protezione degli animali e dall'associazione regionale "Amici della             
terra" per l'annullamento della circolare della Regione                         
Emilia-Romagna n. 2645 del 19/4/1996 relativa all'applicazione della            
L.R. 24 aprile 1995, n. 50 concernente "Disciplina dello spandimento            
sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello            
stoccaggio degli effluenti di allevamento";                                     
richiamata la propria deliberazione n. 996 in data 16/6/1999 con la             
quale e' stata approvata la "Direttiva per l'applicazione della L.R.            
24 aprile 1995, n. 50 e della deliberazione del Consiglio regionale             
n. 570 dell'11/2/1997" stabilendo che la medesima avesse efficacia              
dalla data del 7/5/1999, di deposito della sentenza del TAR                     
Emilia-Romagna - Sezione di Parma - n. 243 del 23/3-7/5/1999 e sino             
alla data di deposito dell'ordinanza del Consiglio di Stato                     
concernente la richiesta di sospensione degli effetti della                     
richiamata sentenza;                                                            
vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1592 in data 28/8/1999              
con la quale e' stata respinta la richiesta di sospensione degli                
effetti della sentenza del TAR;considerato che il parziale                      
annullamento della circolare  n.2645 del 1996 non comporta il tornare           
in essere delle corrispondenti disposizioni della precedente                    
circolare n. 5404 del 1995 secondo quanto espressamente previsto                
nella richiamata sentenza n. 243 del 1999;                                      
rilevato che il Tribunale amministrativo regionale ha parzialmente              
annullato la circolare di cui trattasi con le seguenti motivazioni:             
1) seppure sia incontestabile che i parametri relativi alla                     
Superficie Utile di Allevamento (SUA) indicati nella Tabella n. 1               
allegata alla circolare, siano stati adottati dalla Regione in                  
funzione della determinazione del dimensionamento dei contenitori               
degli effluenti degli allevamenti, nondimeno essi, in quanto di fatto           
consistenti nella misurazione, in termini di superficie, dello spazio           
di cui usufruisce ciascun animale allevato, ineriscono, anche,                  
oggettivamente e concretamente al benessere etologico degli animali;            
in relazione a tale profilo la circolare avrebbe dovuto contenere le            
motivazioni sulla base delle quali l'Amministrazione ha ritenuto di             
modificare, in senso restrittivo, i parametri di SUA rispetto alle              
precedenti circolari;                                                           
2) la circolare e' illegittima in quanto prevede al punto 4) ipotesi            
di utilizzazione occasionale o saltuaria sia di liquame che di letame           
senza necessita' dell'autorizzazione espressa e cio' si appalesa in             
contrasto con le disposizioni della legge regionale;                            
3) sono prorogati con atto amministrativo, la circolare, i termini              
previsti dalla legge regionale e cio' contrasta con il principio di             
gerarchia delle fonti;                                                          
considerato, con riferimento alla motivazione riportata al punto 2):            
- che lo spandimento occasionale o saltuario di liquame prodotto da             
terzi era effettuato ogni volta previa comunicazione da parte del               
titolare dell'allevamento alla Provincia;                                       
- che pertanto l'annullamento comporta il venir meno della                      
possibilita' di fruire di detta procedura e comporta l'automatica               
applicazione della L.R. n. 50 del 1995 con la necessita'                        
dell'autorizzazione espressa anche per dette fattispecie;                       
- che, conseguentemente, per l'annullamento del punto 4) della                  
circolare non e' necessario fornire alcuna normativa aggiuntiva;                
considerato, con riferimento al terzo motivo di annullamento per il             
quale erano stati prorogati con la circolare i termini previsti ai              
commi 5 e 6 dell'art. 16 della L.R. n. 50 del 1995, che detti termini           
sono comunque ampiamente decorsi e l'annullamento della circolare in            
questa parte non produce riflessi concreti sull'attivita'                       
amministrativa odierna;                                                         
tenuto conto con riferimento al primo motivo di annullamento,                   
riportato al punto 1) che precede, che i parametri di SUA modificati            
in senso piu' restrittivo rispetto alla normativa precedente sono,              
secondo lo schema trattenuto agli atti del Servizio Promozione,                 
Indirizzo e Controllo ambientale con prot. n. 18985 del 7/10/1999,              
quelli concernenti le specie di animali dei vitelloni e capi da                 
rimonta, pollo da carne, pollastra in batteria, tacchini e conigli;             
considerato che i parametri di SUA erano stati utilizzati nella                 
circolare n. 2645 del 1996 per determinare la dimensione dei                    
contenitori degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 13                
della L.R. n. 50 del 1995 e che le prescrizioni in ordine ai                    
contenitori erano contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle               
Province;                                                                       
rilevato, pertanto:                                                             
- che l'annullamento della circolare operato dalla sentenza del TAR             
comporta la caducazione dei provvedimenti di autorizzazione                     
rilasciati dalle Province per le tipologie di animali sopra                     
individuate;                                                                    
- che per le parti della circolare oggetto di annullamento si crea un           
vuoto di disciplina che e' compito della Regione, sulla base della              
L.R. n. 50 del 1995, colmare al fine di consentire alle Province di             
esercitare le proprie competenze in ordine al rilascio delle                    
autorizzazioni nella materia di cui trattasi;visto l'art. 38 del DLgs           
11/5/1999, n. 152, che prevede che l'applicazione al terreno degli              
effluenti di allevamento zootecnico e' soggetta a mera comunicazione            
preventiva sulla base di modalita' definite con un decreto                      
interministeriale;                                                              
dato atto che il richiamato decreto interministeriale non e' ancora             
intervenuto;                                                                    
visto l'art. 62, comma 10, del decreto n. 152 del 1999 che prevede              
che fino all'emanazione del decreto per le attivita' di cui trattasi            
continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti;            
ritenuto pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, di dover                   
fissare, in attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 13           
della L.R. n. 50 del 1995, i parametri di riferimento per il calcolo            
del volume degli effluenti prodotti, corrispondente alla                        
potenzialita' massima di allevamento, ai fini della valutazione della           
conformita' della capacita' utile complessiva dei contenitori per lo            
stoccaggio dei liquami zootecnici delle specie animali sopra                    
individuate;                                                                    
valutato, altresi', di assoggettare alla disciplina adottata con la             
presente direttiva anche le specie dei bovini e avicoli non coinvolte           
dall'annullamento della sentenza in quanto si ritiene preferibile, in           
un'ottica di semplificazione per gli allevatori, applicare la stessa            
disciplina per la stessa specie di animale;                                     
considerato che la fissazione dei parametri di SUA quale strumento              
per il calcolo della potenzialita' massima dell'allevamento e quindi            
della capacita' dei contenitori di stoccaggio ha, secondo quanto                
affermato nella sentenza n. 243 del 1999, riflessi sul benessere                
degli animali e che tale materia esula dagli obiettivi della presente           
disciplina;                                                                     
ritenuto, quindi, di non ricorrere ai parametri di SUA per                      
determinare la potenzialita' massima di allevamento;                            
ritenuto pertanto, in via sperimentale, per le specie oggetto della             
presente disciplina, di determinare le dimensioni dei contenitori in            
modo che contengano il liquame prodotto dall'allevamento al massimo             
della potenzialita', espresso nell'arco temporale previsto alle                 
lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 50 del               
1995 a prescindere dall'utilizzo dei parametri di SUA;                          
valutato pertanto che la potenzialita' massima di allevamento sia               
determinata sulla base del numero degli animali che l'allevatore                
dichiara che intende allevare;                                                  
considerato:                                                                    
- che con circolare n. 2645 del 1996, nella parte non annullata, sono           
stati individuati, al punto 7, i criteri e i parametri per il calcolo           
del liquame e letame prodotto da ogni singola specie animale;                   
- che con nota prot. n. 24706 del 7/11/1997 trattenuta agli atti del            
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale sono stati                
integrati, per alcune categorie di animali, i parametri con                     
riferimento alle diverse specie e alle modalita' di stabulazione                
presenti negli allevamenti della realta' regionale;                             
- che sulla base dei richiamati parametri si e' determinato per ogni            
specie la quantita' di liquame e acque di lavaggio, nonche' di letame           
prodotto da ogni animale nell'arco temporale di trenta giorni;                  
ritenuto pertanto che la dimensione del contenitore di stoccaggio sia           
determinata dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero           
degli animali dichiarati dall'allevatore per specie con la produzione           
unitaria di effluente assegnata ad ogni specie animale e tenuto conto           
delle disposizioni previste all'art. 13 della L.R. n. 50 del 1995;              
considerato, quindi, che essendo la capacita' dei contenitori                   
direttamente proporzionale al numero dei capi e alla tipologia di               
allevamento quest'ultimi non possano essere modificati rispetto a               
quanto dichiarato dall'allevatore nella domanda di autorizzazione               
senza la presentazione della variante alla Provincia competente per             
le eventuali prescrizioni in ordine alle modificazioni della                    
capacita' dei contenitori;                                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in           
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 41 del 1992;                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
dr.ssa Leopolda Boschetti e dal Direttore generale all'Agricoltura,             
dr. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della presente                    
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 41 del              
1992;                                                                           
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, e in coerenza con la decisione              
del TAR, n. 243 del 23/3-7/5/1999, la direttiva allegata al presente            
atto, di cui fa parte integrante, per l'applicazione della L.R. 24              
aprile 1995, n. 50 e della deliberazione del Consiglio regionale n.             
2409 del 1995 relativamente alle specie animali bovina, avicola e               
cunicola;                                                                       
2) di dare atto che fanno parte integrante della direttiva di cui al            
precedente punto 1 i seguenti allegati:                                         
- Tabella 1. Indicazioni per specie zoologica, categoria animale e              
tipo di stabulazione, finalizzate al calcolo della potenzialita'                
massima di allevamento e della produzione degli effluenti.                      
- Tabella 2. Indicazioni per specie zoologica, categoria animale e              
tipo di stabulazione, finalizzate al calcolo della potenzialita'                
effettiva di allevamento, della produzione degli effluenti e                    
dell'azoto al campo.                                                            
- Allegato n. 1. Domanda di autorizzazione allo spandimento.                    
- Allegato n. 2a. Denuncia di spandimento (procedimento semplificato            
per animali diversi dai suini).                                                 
- Allegato n. 2b. Denuncia di spandimento (procedimento semplificato            
bovini da latte esistenti alla data del 13 giugno 1976).                        
- Allegato n. 3. Registro di utilizzazione del liquame.                         
- Allegato "A". Scheda tecnica insediamenti zootecnici.                         
- Scheda 1. Carico animale allevato (parte integrante Allegato A).              
- Allegato "B". Terreni disponibili per lo spandimento dei liquami              
(in zona vulnerabile).                                                          
- Allegato "B". Terreni disponibili per lo spandimento dei liquami              
(in zona non vulnerabile);                                                      
e che i riquadri e le tabelle ad essi afferenti sono acquisiti agli             
atti della Direzione generale Ambiente;                                         
3) di stabilire che le Province adotteranno, sulla base della                   
direttiva adottata con il presente atto, i conseguenti provvedimenti;           
4) di pubblicare integralmente il presente atto e gli allegati parte            
integrante di cui al precedente punto 2 nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 50/95 e della delibera             
del Consiglio regionale 570/97 per le specie animali bovina, avicola            
e cunicola                                                                      
Premessa                                                                        
La presente direttiva ha lo scopo di dare attuazione alle                       
disposizioni inerenti lo spandimento sul suolo degli effluenti di               
allevamento, a seguito del parziale annullamento operato con sentenza           
del TAR di Parma n. 243 del 7 maggio 1999 della circolare regionale             
n. 2645 del 19 aprile 1996 applicativa della L.R. 50/95.                        
Il dispositivo della predetta sentenza ha inciso sia sulle                      
fattispecie dello spandimento occasionale di cui al punto 4 della               
circolare 2645/96, ritenuto illegittimo in quanto non assoggettato              
alle disposizioni normative sugli scarichi, sia sui parametri di                
superficie utile di allevamento (SUA) relative ad alcune categorie              
animali della specie bovina (capo da rimonta e vitelloni), della                
specie avicola (pollo da carne, pollastra in batteria, tacchino/a da            
carne) e di quella cunicola (coniglio da carne e coniglio                       
riproduttore).Per quanto attiene lo spandimento occasionale si                  
ritiene di non ripristinare detta modalita' di spandimento;                     
l'utilizzazione sul suolo agricolo dei liquami prodotti dagli                   
insediamenti zootecnici deve essere ricondotta complessivamente al              
regime autorizzativo previsto dalla L.R. 50/95.                                 
Con riferimento alle SUA coinvolte dalla sentenza in argomento si e'            
ritenuto non necessario ricorrere a detti valori per la                         
determinazione della potenzialita' massima di allevamento potendo               
fare riferimento, ai fini del dimensionamento dei contenitori di                
stoccaggio degli effluenti prodotti, al carico massimo animale ovvero           
al numero di capi che il titolare dell'allevamento intende allevare.            
Al fine di salvaguardare le esigenze di semplificazione delle                   
procedure amministrative e di omogeneita' nella determinazione del              
carico animale massimo si e' altresi' ritenuto di assoggettare ad               
un'unica disciplina tutte le categorie animali delle specie bovini e            
avicole, quantunque alcune non siano state coinvolte dalla sentenza.            
Riguardo alle specie animali escluse dall'ambito di applicazione del            
presente provvedimento continuano ad applicarsi per le parti non                
coinvolte dalla richiamata sentenza del TAR di Parma le disposizioni            
di cui alla circolare 2645/96.                                                  
1) Oggetto ed ambito di applicazione                                            
La L.R. 50/95 e le norme tecniche di attuazione del Piano                       
territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque -             
Stralcio per il comparto zootecnico approvato con deliberazione del             
Consiglio regionale 11 aprile 1997, n. 570 disciplinano lo                      
spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami, intesi               
nell'accezione piu' ampia, provenienti da insediamenti zootecnici, al           
fine di assicurare la migliore fertilita' dei terreni e salvaguardare           
le acque sotterranee.                                                           
Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi                     
superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente,           
e' utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano,              
all'alimentazione animale, ovvero alla trasformazione industriale,              
nonche' qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o              
sia in atto pratica agricola ivi compresa l'arboricoltura da legno.             
Nelle superfici assoggettate al ritiro temporaneo della produzione              
(art. 2, comma 2, lett. b) ai sensi delle disposizioni comunitarie,             
come indicato all'art. 3 paragrafo del Regolamento 762/95 CEE e                 
precisato nelle circolari applicative del Ministero per le Risorse              
Agricole, Alimentari e Forestali, l'utilizzazione dei liquami                   
zootecnici e' consentita (unicamente in presenza di copertura                   
vegetale), per mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche.            
Gli allevamenti delle specie animali oggetto del presente                       
provvedimento che distribuiscono sul suolo agricolo frazioni liquide            
(liquame, frazioni liquide separate dai liquami, percolati, acque di            
lavaggio di strutture e attrezzature zootecniche, ecc.), ancorche'              
periodicamente o saltuariamente come nel caso delle sole acque di               
lavaggio delle strutture, sono assoggettati alla predetta disciplina            
e alle relative sanzioni amministrative, ferma restando                         
l'applicabilita' delle sanzioni previste dalle normative statali in             
materia.                                                                        
A tale riguardo si precisa che per insediamento zootecnico si intende           
qualsiasi allevamento di animali che produce beni o servizi destinati           
al mercato, ivi compresi quindi gli allevamenti da selvaggina, da               
pelliccia, le stazioni di sosta con carattere continuativo, ecc., con           
esclusione degli animali d'affezione, i cui reflui non possono                  
trovare recapito sul suolo agricolo ai sensi delle vigenti                      
disposizioni sanitarie.                                                         
Sono invece esclusi dal campo di applicazione e quindi dal                      
procedimento autorizzatorio previsto dalla legge in oggetto gli                 
allevamenti di tipo familiare che producono beni per autoconsumo                
nonche' gli insediamenti che per tipologia o tecnica di allevamento             
non producono effluenti liquidi, ma solo ed esclusivamente letame o             
materiali assimilati, come definiti dall'art. 2, lettera b) della               
L.R. 50/95.                                                                     
Lo spandimento sul suolo agricolo di fanghi di depurazione, ancorche'           
prodotti da insediamenti zootecnici, resta disciplinato dal DLgs                
99/92, precisando a tale riguardo che sono esclusi gli effluenti di             
allevamento di cui all'art. 2, comma 1 della LR 50/95, come meglio              
specificati al successivo punto 2).                                             
2) Classificazione degli effluenti zootecnici                                   
2.1 Liquami                                                                     
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), sono considerati liquami le            
seguenti tipologie di effluenti:                                                
A) materiale di consistenza fluida (non palabile) derivante dalla               
miscela di feci, urine, residui alimentari ed eventuali perdite di              
abbeverata, provenienti da allevamenti privi di lettiera;                       
B) il percolato della lettiera e degli accumuli del letame;                     
C) le polline allo stato fluido (non palabili) non miscelate con                
materiali ligno-cellulosici o non sottoposte a processi di                      
essiccazione o disidratazione, provenienti da allevamenti avicoli;              
D) le frazioni non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale             
dei liquami e depositate per gravita' sul fondo dei contenitori di              
stoccaggio;                                                                     
E) le frazioni non palabili derivanti dalle operazioni di separazione           
meccanica dei solidi sospesi nei liquami;                                       
F) le frazioni non palabili, comunque destinate alla utilizzazione              
agronomica, derivanti da processi di trattamento aerobico e                     
anaerobico dei liquami effettuato senza aggiunta di sostanze chimiche           
dannose per l'ambiente e la salute e finalizzati a migliorare le                
caratteristiche agronomiche dei liquami di partenza;                            
G) le acque di lavaggio di strutture o attrezzature (stalle e/o altri           
ricoveri di animali, gabbie, sale di mungitura, ecc.) connesse                  
all'allevamento.                                                                
2.2 Letami                                                                      
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), sono considerati letami le             
seguenti tipologie di effluenti:                                                
A) materiale palabile derivante dalla miscela di feci, urine e                  
materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera;                     
B) le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico            
e/o meccanico dei liquami;                                                      
C) le deiezioni provenienti da allevamenti avicoli miscelate con                
paglia e altri materiali vegetali o rese palabili mediante processi             
di essiccazione o disidratazione;                                               
D) le frazioni ispessite e rese palabili, comunque destinate alla               
utilizzazione agronomica, derivanti da processi di trattamento                  
aerobico o anaerobico dei liquami effettuato senza aggiunta di                  
sostanze chimiche dannose per l'ambiente e la salute e finalizzati a            
migliorare le caratteristiche agronomiche dei liquami di partenza.              
Si precisa che per materiale palabile si intende quello che, disposto           
in cumulo, mantiene nel tempo la geometria conferitagli.                        
3) Autorizzazione allo spandimento                                              
La domanda di autorizzazione allo spandimento (art. 3) dovra' essere            
presentata alla provincia sul cui territorio viene effettuato lo                
spandimento, in duplice copia, sulla base del modello indicativo                
riportato in allegato (Allegato 1).                                             
L'apposizione del bollo sulla domanda (su una delle due copie) e'               
obbligatoria sia per le domande di autorizzazione che per le denunce            
di cui all'art. 5 bis introdotto con la L.R. 21/98.                             
Per agevolare ulteriormente la presentazione delle domande da parte             
dei titolari degli insediamenti zootecnici, e' data facolta' alle               
Province di accettare eventuali modelli prestampati anche su modulo             
continuo, purche' contenenti tutte le informazioni richieste.                   
Qualora la superficie di terreno disponibile per lo spandimento sia             
ubicata in piu' Province, la domanda di autorizzazione con i relativi           
allegati, va trasmessa alle rispettive Amministrazioni provinciali,             
che rilasceranno l'autorizzazione relativamente al terreno ubicato              
nel territorio di loro competenza.                                              
Le Province interessate assicureranno unitarieta' e univocita' di               
istruttoria mediante un opportuno coordinamento degli uffici                    
competenti e indicendo, se del caso, la conferenza di servizi ai                
sensi della Legge 241/90.                                                       
In caso di rinnovo, la domanda dovra' contenere gli estremi della               
precedente autorizzazione oppure della domanda di autorizzazione.               
4) Contenuti della domanda di autorizzazione                                    
4.1 Titolari di insediamenti zootecnici soggetti ad autorizzazione              
I titolari di allevamento, assieme alla domanda di autorizzazione               
allo spandimento, dovranno produrre, oltre alle informazioni                    
richiamate agli Allegati A e B, i seguenti documenti:                           
1) una relazione tecnica, contenente le seguenti indicazioni: -                 
tipologia di stabulazione dell'allevamento; - consistenza del                   
bestiame mediamente allevato; - tipo di alimentazione; - ciclo                  
produttivo; - consumi idrici dell'allevamento; - numero di fabbricati           
utilizzati e la superficie complessiva; - potenzialita' massima di              
allevamento; - tecniche di trattamento dei reflui; - dimensioni e               
caratteristiche dei bacini di stoccaggio degli effluenti di                     
allevamento;                                                                    
2) copia di una porzione della Carta tecnica regionale (CTR 1:5.000 o           
1:10.000) con evidenziazione dell'azienda e dei terreni disponibili             
per lo spandimento, con individuazione degli appezzamenti                       
contraddistinti con numerazione progressiva. Si precisa che la                  
numerazione indicata nell'allegato cartografico per ogni singolo                
appezzamento dovra' essere riportata nel registro di utilizzazione              
del liquame.                                                                    
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 16               
aprile 1996, cosi' come modificata dalla deliberazione della Giunta             
regionale n. 1142 dell'1 luglio 1997, la presentazione del piano di             
utilizzazione agronomica e' obbligatoria nei casi in cui i terreni              
adibiti allo spandimento dei liquami, sia in zona vulnerabile che in            
zona non vulnerabile, vengano utilizzati anche per lo smaltimento dei           
fanghi di depurazione di cui al DLgs 99/92.                                     
4.2 Titolari di allevamento che ricadono nel procedimento                       
semplificato                                                                    
Ricadono nel procedimento semplificato (art. 5) le autorizzazioni               
relative alle seguenti tipologie:                                               
a) gli allevamenti di bovini da latte esistenti alla data del 13                
giugno 1976;                                                                    
b) gli allevamenti bovini diversi dalla precedente lettera a),                  
compresi i bovini da latte insediatesi dopo il 13 giugno 1976, e                
quelli delle specie animali avicoli e cunicoli con produzione annua             
di liquame (escluse le acque meteoriche eventualmente convogliate nei           
contenitori) inferiore a 500 metri cubi e una produzione di acque di            
lavaggio di strutture e attrezzature zootecniche inferiore a 1.000              
metri cubi.                                                                     
Per il calcolo della produzione annua di liquame, nel caso di                   
allevamenti a carattere stagionale o comunque discontinuo, si fara'             
riferimento all'effettivo periodo di allevamento.                               
Per allevamenti di bovini da latte esistenti alla data del 13 giugno            
1976 si intendono allevamenti con presenza di strutture zootecniche             
antecedenti a tale data, fatta salva l'eventuale certificazione di              
"nuovo insediamento" rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della           
L.R. 7/83.                                                                      
I titolari degli allevamenti zootecnici che rientrano nel                       
procedimento semplificato (art. 5 bis introdotto dalla L.R. 21/98),             
in luogo della domanda di autorizzazione allo scarico, possono                  
presentare la sola denuncia dell'attivita' di spandimento (Allegato             
2), qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19 della Legge 7            
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.                 
Per gli allevamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) tali                 
condizioni ricorrono semplicemente qualora sussistano i requisiti               
previsti dall'art. 5 della L.R. 50/95 e dall'art. 5 bis della L.R.              
21/98.                                                                          
La Provincia, entro sessanta giorni dalla notifica della denuncia               
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di            
legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato,             
da inviare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di             
prosecuzione dell'attivita', ferme restando le eventuali                        
responsabilita' del titolare nel caso di dichiarazioni incomplete o             
non veritiere.                                                                  
I titolari degli insediamenti zootecnici che ricadono nel                       
procedimento semplificato, dovranno allegare alla domanda di                    
autorizzazione o alla denuncia dell'attivita' di spandimento, una               
scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:                             
1) tipologia di stabulazione dell'allevamento, consistenza del                  
bestiame allevato, potenzialita' dell'allevamento, quantita' di                 
liquame e/o altri effluenti di allevamento prodotti (Allegato A);               
2) elencazione dei terreni disponibili per lo spandimento dei                   
liquami, con l'indicazione degli estremi catastali (Comune, foglio,             
mappale) e del titolo in base al quale se ne ha la disponibilita'               
(proprieta', affitto, comodato, contratto, ecc.) (Allegato B).                  
Da tali allegati si dovra' desumere il rispetto dei vincoli di cui              
all'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale            
regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per             
il comparto zootecnico (deliberazione del Consiglio regionale n. 570            
dell'11 aprile 1997).                                                           
5) Documentazione da conservare a disposizione per eventuali                    
accertamenti                                                                    
I titolari di autorizzazione allo spandimento, dovranno conservare              
presso la sede legale dell'insediamento la seguente documentazione di           
base che dovra' essere resa disponibile agli agenti accertatori nel             
caso di eventuali controlli:                                                    
1) visure catastali (in originale o copia fotostatica) e relativi               
aggiornamenti (Mod. 26), del terreno disponibile allo spandimento a             
qualsiasi titolo (proprieta', affitto, comodato, concessione d'uso,             
ecc.);                                                                          
2) eventuali contratti di affitto, atti privati, convenzioni o altra            
documentazione attestante il diritto reale di godimento o il                    
contratto in base al quale si ha la disponibilita' del terreno per lo           
spandimento;                                                                    
3)  planimetria catastale in scala 1:2.000 in originale o copia                 
fotostatica;                                                                    
4) planimetria dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali                 
allevati.                                                                       
6) Calcolo della produzione massima ed effettiva degli effluenti di             
allevamento                                                                     
La produzione massima degli effluenti di allevamento (liquame +                 
letame + reflui e materiali assimilabili di cui alle lettere a) e b)            
dell'art. 2 della L.R. 50/95) viene determinata moltiplicando la                
potenzialita' massima di allevamento di ciascuna categoria di animali           
per la rispettiva produzione unitaria di liquame e/o di letame sulla            
base dei coefficienti riportati nella Tabella 1 allegata alla                   
presente direttiva. La produzione di liquami comprende, quando                  
presenti, le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature             
zootecniche ossia quelle derivanti dalle sale di mungitura e dai                
lavaggi a fine ciclo dei ricoveri con animali su lettiera. Nel caso             
dei bovini da latte i coefficienti di cui alla Tabella 1 non                    
comprendono gli apporti relativi alle acque delle sale di mungitura;            
i relativi quantitativi, pertanto, devono essere calcolati a parte              
utilizzando i parametri nella Tabella 1.6 del "Manuale per la                   
gestione agronomica dei reflui zootecnici" e addizionati al volume di           
liquame. Questi effluenti entrano nel computo complessivo soltanto              
qualora siano convogliati nei contenitori di stoccaggio e/o comunque            
vengano distribuiti sul suolo agricolo.                                         
Alla produzione complessiva deve essere sommato il volume delle acque           
meteoriche convogliate nei contenitori per lo stoccaggio: tale volume           
viene calcolato moltiplicando l'area delle superfici scoperte da cui            
vengono raccolte le acque meteoriche (paddock in cemento, concimaie             
scoperte, tettoie, ecc.) per un coefficiente di 0,35 metri cubi per             
metro quadro, rappresentativo della piovosita' media regionale annua,           
al netto delle perdite di evaporazione.                                         
La produzione effettiva degli effluenti di allevamento viene                    
determinata moltiplicando la potenzialita' di ciascuna categoria                
animale allevato per la produzione unitaria di liquame e/o di letame            
sulla base dei coefficienti riportati nella Tabella 2 allegata al               
presente atto. Anche in questo caso la produzione di liquame                    
comprende le acque di lavaggio prodotte dalle strutture e                       
attrezzature zootecniche quando presenti, nonche' il volume di acque            
meteoriche convogliate calcolato secondo le suddette modalita'.                 
Nel caso di allevamenti che effettuano cicli di durata inferiore                
all'anno e quindi presentano periodi di inattivita', la produzione              
effettiva di effluenti deve essere rapportata al numero di mesi                 
corrispondenti alla durata dei cicli effettuati.                                
7) Calcolo della potenzialita' effettiva di allevamento e del                   
quantitativo di azoto prodotto                                                  
Per il calcolo del peso vivo di bestiame allevato (potenzialita'                
effettiva) si fara' riferimento ai valori di peso per capo riportati            
nella Tabella 2 riferiti alle diverse categorie di animali,                     
moltiplicando il numero di capi per i relativi valori di peso.                  
Il quantitativo totale di azoto da distribuire al campo, riferito in            
maniera distinta al liquame ed al letame, viene determinato                     
moltiplicando la potenzialita' effettiva delle diverse categorie                
animali per i rispettivi coefficienti unitari riportati nella citata            
Tabella 2.                                                                      
Per i liquami bovini sottoposti eventualmente a trattamento diverso             
dallo stoccaggio valgono le seguenti indicazioni:                               
- relativamente alla separazione solido/liquido, l'efficienza di                
ripartizione dell'azoto tra le frazioni solida e liquida, potra'                
essere valutata avendo a riferimento la Tabella 2.16 del Manuale per            
la gestione agronomica dei reflui;                                              
- relativamente agli effetti della ossigenazione si ritiene coerente            
utilizzare le percentuali di riduzione corrispondenti ai liquami                
suinicoli riportate nella Tabella 1 di cui alla direttiva tecnica               
sulla redazione dei piani di utilizzazione agronomica approvata con             
deliberazione della Giunta regionale 668/98;                                    
- relativamente alla ripartizione dell'azoto netto al campo tra le              
frazioni liquide e solide, risultante dai trattamenti e dalle perdite           
di azoto per volatilizzazione durante lo spandimento, si ritiene                
coerente utilizzare perdite di azoto percentualmente simili a quelle            
riportate per i suini nella Tabella 2 della citata direttiva sui                
piani di utilizzazione agronomica degli effluenti.                              
Resta inteso che qualora il titolare dell'allevamento documenti in              
maniera adeguata che parte degli effluenti prodotti, in particolare             
letame e materiali assimilabili, abbiano destinazione diversa dal               
suolo agricolo, i corrispondenti quantitativi saranno esclusi dal               
computo per il rispetto dei carichi massimi di azoto fissati dalla              
deliberazione Consiglio regionale 570/97.                                       
Ai fini dell'utilizzazione dei liquami e degli altri effluenti di               
allevamento la disponibilita' di terreno dovra' essere garantita per            
una superficie corrispondente al quantitativo totale di azoto in modo           
che l'apporto dello stesso sia conforme al carico massimo per ettaro            
e per anno stabilito dall'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione             
del Piano stralcio - Comparto zootecnico di cui alla citata                     
deliberazione Consiglio regionale 570/97. Si precisa che per                    
l'utilizzo sui terreni agricoli del letame e dei materiali                      
assimilati, non si applicano i divieti e le limitazioni di cui                  
all'art. 2 delle medesime norme tecniche.                                       
Qualora venga presentato un piano di utilizzazione agronomica ai fini           
della sua redazione si dovra' avere a riferimento le disposizioni               
contenute nella direttiva tecnica approvata con deliberazione della             
Giunta regionale n. 668 dell'11 maggio 1998.                                    
8) Procedure e criteri per l'esame delle domande ed il rilascio delle           
autorizzazioni                                                                  
L'autorizzazione allo spandimento viene concessa sulla base di una              
istruttoria tecnica della Amministrazione provinciale volta a                   
verificare il rispetto delle normative contenute nella L.R. 50/95 e             
nella deliberazione del Consiglio regionale 570/97.                             
Per l'espletamento delle sue funzioni di controllo la Provincia si              
avvale della Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente                  
(ARPA), mentre per l'istruttoria dei piani di utilizzazione                     
agronomica potra' avvalersi, se del caso, del supporto dei Servizi              
provinciali Agricoltura e Alimentazione o di una Commissione di                 
esperti a cio' preposta.                                                        
Sara' cura della Provincia informare dei procedimenti in corso i                
Comuni interessati ed acquisire, se del caso, eventuali pareri o                
informazioni.                                                                   
Ai fini dell'istruttoria dei piani di utilizzazione agronomica si               
fara' riferimento alle disposizioni di cui alla richiamata                      
deliberazione della Giunta regionale 668/99.                                    
Fermo restando il potere della Amministrazione provinciale di                   
sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi previsti, questa va             
rilasciata con provvedimento espresso, entro 90 giorni dalla                    
presentazione della domanda.                                                    
Nel caso il titolare presenti una documentazione incompleta,                    
l'Amministrazione provinciale ha la facolta' di stabilire un termine            
utile per l'integrazione e il completamento della documentazione, che           
varra' come sospensiva dei termini di cui sopra.                                
L'autorizzazione verra' rilasciata mediante provvedimento che indichi           
il quantitativo totale annuo di azoto in tonnellate e il                        
corrispondente carico animale espresso in tonnellate di peso vivo.              
L'autorizzazione dovra' contenere in forma esplicita le eventuali               
ulteriori prescrizioni in ordine alle modalita' di spandimento che la           
Provincia riterra' di dover dettare ai sensi dell'art. 4, comma 2               
della L.R. 50/95 e dell'art. 7 delle Norme tecniche di attuazione del           
Piano stralcio comparto zootecnico (deliberazione Consiglio regionale           
570/97).                                                                        
A tale riguardo si precisa che il limite massimo di pendenza del 15%            
e' riferito ai soli terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie             
(atte ad evitare fenomeni di ruscellamento) nulla vieta tuttavia che            
le Provincie, anche in presenza di tali sistemazioni, dettino                   
prescrizioni specifiche, ove necessario, in ordine alle modalita' di            
distribuzione in campo, senza peraltro che sussista alcun limite                
massimo di pendenza.                                                            
La durata dell'autorizzazione verra' stabilita in funzione del tipo             
di documentazione allegata (presenza o meno del piano di                        
utilizzazione agronomica, durata dello stesso, ecc.), ma, nel                   
rispetto delle disposizioni vigenti, non potra' superare i 4 anni.              
Per i nuovi insediamenti lo spandimento potra' essere effettuato solo           
successivamente al rilascio della relativa autorizzazione o, nei casi           
di cui all'art. 5 bis introdotto dalla L.R. 21/98, successivamente              
alla denuncia dell'attivita'.                                                   
In attesa dell'approvazione da parte della Provincia della                      
rappresentazione cartografica a scala adeguata della zonizzazione, lo           
spandimento sul suolo dei liquami resta disciplinato dalle                      
deliberazioni del Consiglio regionale 2409/95 e 570/97 nonche' dalla            
cartografia ad esse allegata.                                                   
9) Trasporto dei liquami - Capacita' dei contenitori e tempi                    
stoccaggio                                                                      
Le disposizioni vigenti in materia di rifiuti stabiliscono che le               
materie fecali, qualora utilizzate nell'attivita' agricola, non                 
rientrano nel campo di applicazione dello stesso.                               
Il riferimento contenuto nell'art. 12 della L.R. 50/95 riguarda                 
quindi unicamente le materie fecali non utilizzate nell'attivita'               
agricola come il caso ad esempio di liquami destinati ad impianti di            
depurazione o a centri di trattamento e trasformazione. Pertanto                
dovranno essere autorizzati espressamente lo stoccaggio e il                    
trasporto effettuati in conto terzi, restando esclusi lo stoccaggio e           
il trasporto in conto proprio.                                                  
La capacita' utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio                
degli effluenti di allevamento va calcolata sulla base della                    
potenzialita' massima dell'allevamento, tenendo conto delle                     
indicazioni di cui al precedente punto 6.Per i contenitori di                   
stoccaggio dei liquami la capacita' utile complessiva e' determinata            
dalla sommatoria dei volumi dei singoli contenitori moltiplicati per            
l'eventuale coefficiente di correzione necessario per tenere conto              
dei prescritti franchi di sicurezza previsti dalla deliberazione                
della Giunta regionale 3003/95, con la quale sono stati fissati i               
requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori                  
stessi.                                                                         
Nei casi in cui parte dei liquami prodotti dall'allevamento vengano             
conferiti a terzi con carattere di continuita', ad esempio presso un            
impianto di depurazione, nel definire la capacita' di stoccaggio si             
dovra' fare riferimento soltanto alla "quota parte" di liquame                  
destinata allo spandimento sul suolo escludendo quella conferita                
all'impianto. Detta opzione dovra' essere subordinata ad un preciso             
programma di conferimento definito dal titolare dell'allevamento i              
cui contenuti costituiranno prescrizione specifica da inserire nel              
provvedimento di autorizzazione.                                                
Per il dimensionamento delle platee di stoccaggio del letame, qualora           
non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica                       
determinazione dei volumi stoccati si potra' fare riferimento alla              
Tabella 3.1 (pag. 117) del Manuale per la gestione e l'utilizzazione            
agronomica dei reflui zootecnici.                                               
La capacita' complessiva e' determinata dalla sommatoria delle aree             
delle singole platee, moltiplicata per l'altezza media del cumulo,              
determinato in relazione alla tipologia del materiale, i sistemi di             
rimozione, alla dimensione della platea e, in ogni caso, non                    
superiore a m. 1,85, calcolati dal bordo superiore del cordolo                  
perimetrale.                                                                    
A tal fine possono essere computate anche le superfici delle lettiere           
permanenti purche' adeguatamente impermeabilizzate, dotate dei                  
sistemi di raccolta dei percolati e relative condotte. In tal caso              
come altezza del cumulo si considera l'altezza media della lettiera             
che, dalla pratica di allevamento, risulta: m. 0,80 negli allevamenti           
bovini, m. 0,20 in quelli avicoli.                                              
Tenuto conto che anche tali materiali prima di essere utilizzati                
devono essere sottoposti a maturazione, si potra' considerare come              
tempo di maturazione anche il periodo di permanenza della lettiera              
nei locali di allevamento. Tale periodo per soddisfare le condizioni            
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3003/95, non potra'            
essere inferiore a 60 giorni.                                                   
Qualora sia necessario un adeguamento fisico dei contenitori                    
esistenti il rispetto della capacita' minima di stoccaggio di cui               
agli articoli 13 e 14 della L.R. 50/95 potra' essere assicurato, sia            
riducendo il volume di reflui prodotti, sia riducendo temporaneamente           
la potenzialita' effettiva di allevamento in attesa della                       
realizzazione di nuovi contenitori o adeguamento di quelli esistenti.           
Per quanto attiene i tempi di stoccaggio si evidenzia quanto segue.             
1. Stoccaggio a 90 giorni                                                       
Si applica agli allevamenti di bovini da latte in attivita' alla data           
del 13 giugno 1976 soggetti alla procedura semplificata ex art. 5,              
L.R. 50/95 con presenza di strutture zootecniche a tale data, per i             
quali, da parte del Comune, non sia intervenuta la certificazione di            
"nuovo allevamento", ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/83.                      
Si applica inoltre ai medesimi allevamenti in cui dette                         
certificazioni siano state rilasciate e rese disponibili, dalle quali           
risulti una produzione annua di liquame e di acque di lavaggio non              
superiore, rispettivamente, a 500 e 1.000 metri cubi.                           
Sotto questo profilo, comunque, la responsabilita' primaria della               
dichiarazione di "insediamento esistente" resta in capo al titolare             
dell'allevamento nel momento in cui ha ritenuto di avvalersi del                
procedimento semplificato (art. 5).                                             
Trova altresi' applicazione agli allevamenti di altre specie animali            
ed a quelli di bovini da latte insediatisi dopo il 13 giugno 1976,              
qualora soggetti al procedimento semplificato con produzione annua di           
liquame e di acque di lavaggio inferiore, rispettivamente a 500 e               
1.000 metri cubi.                                                               
Tale capacita' di stoccaggio deve essere conseguita anche per gli               
allevamenti esistenti soggetti a ristrutturazione e ampliamento                 
nonche' per quelli nuovi.                                                       
2. Stoccaggio a 120 giorni                                                      
Si applica agli allevamenti di bovini da latte insediati dopo il 13             
giugno 1976 con produzione annua di liquami ed acque di lavaggio                
superiore, rispettivamente, a 500 e 1.000 metri cubi.                           
Si applica inoltre a quelli della medesima specie esistenti a tale              
data, per i quali sia intervenuta la certificazione di nuovo                    
insediamento e la cui produzione annua di liquami ed acque di                   
lavaggio sia superiore ai quantitativi suddetti.                                
3. Stoccaggio a 180 giorni                                                      
Si applica agli allevamenti di specie animali diverse dai bovini da             
latte con produzione annua di liquame e di acque di lavaggio                    
superiore, rispettivamente, a 500 metri cubi e 1.000 metri cubi.                
4. Allevamenti esistenti soggetti ad ampliamento dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 50/95                                                         
Gli allevamenti di bovini da latte inseriti nel procedimento                    
semplificato, sottoposti ad ampliamento o ad interventi che diano               
luogo a modifica delle caratteristiche quali-quantitative dello                 
scarico, sono soggetti alla certificazione di nuovo insediamento: ne            
consegue che qualora vengano prodotti liquami e acque di lavaggio in            
quantita' superiore a 500 e 1.000 metri cubi, la capacita' di                   
stoccaggio dovra' essere adeguata a 120 giorni. Tale adeguamento in             
forza della nozione di nuovo insediamento dovra' essere conseguito              
per la potenzialita' massima complessiva di allevamento e non solo              
per la quota parte relativa all'ampliamento. Nel caso la produzione             
di liquame e acque di lavaggio non superi detti valori, la capacita'            
di stoccaggio resta fissata a 90 giorni. Analoghe considerazioni                
valgono per gli allevamenti di bovini da latte attivati dopo il 13              
giugno 1976 o dopo l'entrata in vigore della L.R. 50/95.                        
Per gli allevamenti di altre specie animali, ossia quelli di cui alla           
lett. c) dell'art. 5 della L.R. 50/95, i criteri di riferimento                 
rimangono quelli della quantita' del liquame e delle acque di                   
lavaggio: la capacita' di stoccaggio dovra' essere adeguata a 180               
giorni soltanto quando i quantitativi annui di liquami e delle acque            
di lavaggio superano i 500 metri cubi ed i 1.000 metri cubi.                    
10) Potenzialita' massima di allevamento                                        
La potenzialita' massima di allevamento viene dichiarata dal titolare           
dell'allevamento in funzione del numero di capi che intende allevare            
espresso anche come carico animale massimo, in coerenza con la                  
realta' stabulativa adottata, con la normativa specifica ove                    
esistente ovvero con i criteri della buona pratica di allevamento.              
Ai fini della determinazione del predetto valore di potenzialita'               
sara' considerata la sommatoria delle singole potenzialita' massime             
di allevamento di ciascuna categoria animale distinte per specie,               
fase di allevamento e tipologia di stabulazione. Per ciascuna                   
categoria la potenzialita' viene determinata moltiplicando il numero            
di capi per il parametro di peso riferito a quella categoria. Detti             
parametri sono quelli riportati nella Tabella 1 allegata alla                   
presente direttiva.In questo ambito sono fatte salve altresi' tutte             
le norme e le disposizioni di carattere igienico-sanitarie relative             
all'igiene e profilassi negli allevamenti nonche' al trasferimento e            
al trasporto degli animali.                                                     
Qualunque variazione della potenzialita' massima di allevamento                 
dichiarata comporta l'obbligo di darne comunicazione alla Provincia             
ai fini della valutazione della capacita' di stoccaggio esistente               
rispetto alla nuova situazione.                                                 
La coerenza della potenzialita' massima dichiarata sara' oggetto di             
un programma coordinato di controlli da parte delle Amministrazioni             
competenti.                                                                     
11) Registro delle utilizzazioni del liquame                                    
Il registro delle utilizzazioni del liquame, composto da fogli                  
numerati e vidimati dalla Provincia competente per territorio, dovra'           
essere conforme al modello riportato in allegato (Allegato 3).                  
L'obbligo della tenuta del suddetto registro delle utilizzazioni del            
liquame decorrera' dalla data di rilascio della autorizzazione                  
espressa ai sensi della L.R. 50/95.                                             
I titolari degli insediamenti zootecnici esclusi dal procedimento               
semplificato dovranno annotare su detto registro, entro le 48 ore               
successive allo spandimento, i quantitativi di liquame distribuiti,             
la data di spandimento, e il sito (appezzamento) di spandimento,                
individuato con la numerazione progressiva utilizzata nella                     
cartografia allegata alla domanda di autorizzazione.                            
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE                                                       
Tabella n. 1 Indicazioni per specie zoologica, categoria animale e              
tipo di stabulazione finalizzate al calcolo della potenzialita'                 
massima di allevamento e della produzione degli effluenti di                    
allevamento. Tabella n. 2 Indicazioni per specie zoologica, categoria           
animale e tipo di stabulazione finalizzate al calcolo della                     
potenzialita' effettiva di allevamento, della produzione degli                  
effluenti di allevamento e dell'azoto al campo. Allegato n. 1.                  
Domanda di autorizzazione allo spandimento. Allegato n. 2a. Denuncia            
di spandimento (procedimento semplificato per animali diversi dai               
suini). Allegato n. 2b. Denuncia di spandimento (procedimento                   
semplificato per bovini da latte esistenti alla data del 13 giugno              
1976). Allegato n. 3. Registro di utilizzazione del liquame. Allegato           
"A" Scheda tecnica insediamenti zootecnici. Scheda 1. Carico animale            
allevato (parte integrante dell'Allegato "A"). Allegato "B". Terreni            
disponibili per lo spandimento dei liquami (in zona vulnerabile).               
Allegato "B". Terreni disponibili per lo spandimento dei liquami (in            
zona non vulnerabile).                                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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