REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE 22 marzo 2000, n.

Avviso di selezione, per soli titoli, per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt. 32 e 33, L.R. 37/90 con decorrenza 1/1/1999, ai dipendenti regionali di ruolo inquadrati nella terza qualifica funzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
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- gli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 (accordo di comparto 1988/1990)            
che dettano rispettivamente le norme per l'istituzione del livello              
economico differenziato nell'ambito delle qualifiche funzionali                 
comprese fra la prima e la settima e per l'individuazione delle                 
procedure per l'attribuzione di tale istituto;                                  
- l'art. 37, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro              
del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in data 6 luglio 1995 che            
prevede che le disposizioni relative all'attribuzione del livello               
economico differenziato continuano ad applicarsi sino alla revisione            
dell'ordinamento professionale;                                                 
- l'art. 4, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro               
relativo al biennio di parte economica 1996/1997 del 16 luglio 1996             
che prevede l'aumento delle percentuali di personale cui attribuire             
il livello economico differenziato a decorrere dall'1/12/1997;                  
- la dichiarazione congiunta n. 4 del Contratto collettivo nazionale            
di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del            
personale del comparto delle "Regioni-Autonomie locali" sottoscritto            
in data 31/3/1999: "Le parti ritengono che l'istituto del livello               
economico differenziato trovi applicazione fino all'entrata in vigore           
del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi alle             
selezioni riferite al 31 dicembre 1998.";                                       
- la delibera della Giunta regionale n. 776 del 9/4/1991 con la quale           
e' stato approvato l'accordo raggiunto con le organizzazioni                    
sindacali aziendali in sede di contrattazione decentrata, in merito             
ai criteri e alle modalita' per l'applicazione delle citate norme,              
cosi' come disposto dal secondo comma del sopra richiamato articolo             
33, L.R. 37/90;                                                                 
- la delibera di Giunta n. 2668 del 16 giugno 1992 con cui e' stata             
approvata l'integrazione al citato accordo relativo ai criteri ed               
alle modalita' applicative del livello economico differenziato;                 
- la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 2071           
del 25 marzo 1996 "Attribuzione al Responsabile dell'Ufficio                    
Normativa e Stato giuridico delle competenze istruttorie connesse               
alla procedura di attribuzione del livello economico differenziato";            
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,              
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale  n.2159 del 16 marzo           
2000 "Determinazione del numero di dipendenti ai quali attribuire il            
livello economico differenziato di cui agli artt. 32 e 33, L.R.                 
37/90, con decorrenza 1 gennaio 1999";                                          
considerato che nei due sopra citati accordi con le organizzazioni              
sindacali aziendali non e' stabilito quale criterio applicare nei               
casi di parita' di punteggio in graduatoria;                                    
ritenuto pertanto opportuno continuare ad applicare, per ragioni di             
opportunita' ed in analogia a quanto previsto per i concorsi                    
pubblici, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9                
maggio 1994 anche in merito al criterio residuale della maggiore eta'           
in quanto consolidato nella prassi aziendale e conforme alla ratio              
dell'istituto;                                                                  
dato atto che in base all'accordo di cui alla citata delibera 776/91,           
integrato dall'intesa recepita con delibera 2668/92, i titoli                   
valevoli per la selezione risultano cosi' definiti:                             
1) la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di                
servizio;                                                                       
2) i titoli culturali valevoli ai fini della selezione sono: 2.1                
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno in base alle              
Leggi regionali 30/87 e 37/90; 2.2 titolo di studio richiesto per               
l'accesso dall'esterno in base alle Leggi regionali 30/87 e 37/90,              
con attribuzione di un particolare peso al diploma di laurea                    
relativamente al personale inquadrato nella VII qualifica funzionale;           
2.3 altri titoli di studio aggiuntivi;                                          
3) nel caso in cui si possieda il titolo di studio di cui al punto              
2.2, il possesso del titolo di studio di cui al punto 2.1 non viene             
valutato;                                                                       
4) i titoli professionali valevoli ai fini della selezione sono: 4.1            
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in           
relazione alla qualifica posseduta: 4.1.1 in tale tipologia e'                  
ascrivibile il diploma di assistente sociale che, ai sensi del DPR              
15/1/1987, n. 14, costituisce titolo abilitante all'esercizio della             
professione; 4.1.2 la connessione tra titolo abilitante posseduto e             
attivita' svolta in concreto e' individuata con riferimento al                  
profilo professionale attribuito e/o alle competenze della struttura            
organizzativa regionale dove il dipendente presta servizio; 4.2                 
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche                 
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica                     
posseduta. La patente di guida e' valutata limitatamente alle patenti           
C e D; 4.3 corsi di formazione, qualificazione, specializzazione                
professionale, se di durata non inferiore a 4 mesi o 100 ore e se               
conclusi con l'attestato di aver superato le prove valutative finali;           
4.4 corsi di aggiornamento professionale, se di durata non inferiore            
a 5 giorni o 25 ore e se conclusi con l'attestato di frequenza; 4.5             
diploma rilasciato da scuole professionali, tenendo conto degli anni            
di corso. Se il candidato e' in possesso anche del diploma di scuola            
media superiore, il titolo in esame viene valutato solo se non                  
determinante per il conseguimento del titolo di studio superiore,               
secondo l'ordinamento degli studi; 4.6 idoneita' conseguita in                  
concorsi per l'accesso alla qualifica superiore a quella di                     
appartenenza nell'organico regionale o di altra pubblica                        
Amministrazione;                                                                
5) i titoli di servizio valevoli ai fini della selezione sono i                 
seguenti: 5.1 anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza;           
5.2 anzianita' di servizio nelle qualifiche inferiori rispetto a                
quella posseduta; 5.3 il periodo di servizio militare, o servizio               
sostitutivo civile, prestato in costanza di rapporto di impiego e'              
valutato quale anzianita' di servizio nella qualifica posseduta                 
all'epoca della prestazione militare; 5.4 incarichi di funzioni                 
superiori conferiti in base all'art. 49 della L.R. 30/87 o al                   
corrispondente art. 72 del DPR 268/87 (accordo di comparto                      
1985/1987); 5.5 incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R.              
44/84, o all'art. 25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il                
riconoscimento della differenza assegni; 5.6 partecipazione a gruppi            
di lavoro formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R.                
44/84;                                                                          
6) le anzianita' di cui ai punti 5.1 e 5.2 vengono valutate con                 
riferimento al servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle                   
dipendenze della Regione e al servizio prestato alle dipendenze di              
altro ente pubblico, ivi compresi gli enti pubblici economici; nel              
computo dell'anzianita' di cui al punto 5.1 non si considerano i tre            
anni richiesti per l'ammissione alla selezione.                                 
Specificato che i punteggi per la valutazione dei titoli sono                   
attribuiti nel seguente modo:                                                   
  dalla II alla V  VI  VII                                                      
- titoli culturali  max 7  max 7  max 10                                        
- titoli professionali  max 3,5  max 4  max 4                                   
- titoli di servizio  senza limiti  senza lim.  senza lim.                      
Stabilito pertanto che la tabella per la valutazione dei titoli,                
riformulata secondo le integrazioni e modifiche di cui alla citata              
delibera 2668/92, e' la seguente:                                               
Titolo    Punteggio   Riferimento  Denominazione                                
2.1 Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno 2,5 2.2               
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:   - dalla II             
qualifica funzionale alla VI qualifica funzionale 5 - per la VII                
qualifica funzionale 8 2.3 Altri titoli di studio aggiuntivi ai                 
precedenti, quali:diplomi di laurea o diploma di scuola media                
superiore, diplomi rilasciati da scuole dirette ai fini speciali,               
ovvero conseguiti al termine di corsi istituiti presso facolta'                 
universitarie, diplomi post lauream conseguiti al termine di corsi di           
perfezionamento istituiti presso facolta' universitarie, o rilasciati           
da Scuole presso facolta' universitarie 0,5 per ogni anno di corso              
fino ad un massimo di 2 4.1 Abilitazione all'esercizio delle                    
professioni effettivamente svolte in relazione alla qualifica                   
posseduta 2 4.2 Patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di            
specifiche mansioni, effettivamente svolte in relazione alla                    
qualifica posseduta 1 4.3 Corsi di formazione, qualificazione,                  
specializzazione professionale 0,25 per corso fino ad un massimo di 1           
4.4 Corsi di aggiornamento professionale 0,05 per corso fino ad un              
massimo di 1 4.5 Diploma rilasciato da scuole professionali 0,75                
(biennale) 1 (triennale) 4.6 Idoneita' conseguita in concorsi per               
l'accesso alla qualifica superiore a quella di appartenenza 1,5 per             
la prima idoneita' 2 per piu' idoneita' 5.1 Anzianita' di servizio              
nella qualifica di appartenenza 1/anno 5.2 Anzianita' di servizio               
nella qualifica:- immediatamente inferiore 0,75/anno - altre                 
0,65/anno 5.4 Incarichi di funzioni superiori conferiti in base                 
all'art. 49 della L.R. 30/87, o art. 72 del DPR 268/87 0,30/anno 5.5            
Incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84 o all'art.             
25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il riconoscimento della             
differenza assegni 0,10/anno 5.6 Partecipazione a gruppi di lavoro              
formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/84 0,05 per           
gruppo fino max 0,10 5.7 Relativamente ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 la           
valutazione dell'anzianita' tiene conto delle frazioni di anno non              
inferiore al mese                                                               
considerato che con la citata determinazione del Responsabile del               
Servizio Amministrazione, Valutazione, Sistemi incentivanti del                 
personale n. 2159 del 16 marzo 2000 in merito alla selezione per                
l'attribuzione del livello economico differenziato dall'1 gennaio               
1999, e' stata rilevata la disponibilita' di posti a tale data;                 
ritenuto opportuno avviare le procedure per l'attribuzione del                  
livello economico differenziato di professionalita' ai dipendenti               
regionali inquadrati nella III qualifica funzionale, con decorrenza 1           
gennaio 1999, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di               
lavoro del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in data 6 luglio              
1995, integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro                    
integrativo stipulato il 13/5/1996, e come previsto infine dalla                
dichiarazione congiunta n. 4 del Contratto collettivo nazionale di              
lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del               
personale del Comparto delle "Regioni-Autonomie locali" sottoscritto            
in data 31/3/1999, in premessa richiamati;                                      
dato atto del parere in merito alla legittimita' e alla regolarita'             
tecnica del presente atto,                                                      
determina:                                                                      
a) di dare avviso al personale inquadrato nella III qualifica che               
sono indette le selezioni per titoli relative all'attribuzione del              
livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt.           
32 e 33 della L.R. 37/90, con decorrenza dall'1/1/1999;                         
b) di dare atto che, in base a quanto stabilito con determinazione              
del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi            
incentivanti del personale n. 2159 del 16 marzo 2000, il livello                
economico differenziato spetta al numero di dipendenti di seguito               
specificato, selezionati tra quelli in servizio di ruolo alla data              
dell'1 gennaio 1999 ed in possesso del requisito previsto al comma 1            
dell'art. 33 della L.R. 37/90:                                                  
- per la III qualifica funzionale  n. 5 dipendenti                              
c) di effettuare le suddette selezioni secondo le modalita' ed i                
criteri applicativi definiti nell'accordo sindacale approvato con               
delibera di Giunta n. 776 del 9 aprile 1991, come integrato e                   
modificato dall'accordo approvato con delibera di Giunta n.2668 del             
16 giugno 1992;                                                                 
d) di applicare integralmente, nei casi di parita' di punteggio in              
graduatoria, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9             
maggio 1994 per le motivazioni espresse in premessa che qui si                  
intendono integralmente richiamate;                                             
e) di svolgere le operazioni di valutazione dei titoli secondo le               
modalita' previste dalla citata determinazione del Direttore generale           
all'Organizzazione n. 2071 del 25 marzo 1996;                                   
f) di pubblicare il presente avviso di selezione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione;                                                        
g) di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire al                   
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale (si precisa che il Protocollo del Servizio stesso e' aperto           
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 e, nella giornata del           
lunedi' anche nell'orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,              
salvo previo e specifico appuntamento concordato con gli addetti)               
entro le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione,              
un'apposita dichiarazione relativa ai titoli valutabili posseduti,              
secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato n. 1); entro            
lo stesso termine gli interessati dovranno far pervenire                        
eventualmente dicharazioni sostitutive di certificazioni o                      
dicharazioni sostitutive di atto di notorieta' secondo lo schema                
dell'Allegato n. 2 in relazione ai titoli non comprovati da                     
attestazioni contenute nel fascicolo personale;                                 
h) di dare atto infine che, come precisato nella citata delibera                
2668/92, i dipendenti che hanno partecipato alle precedenti selezioni           
possono dichiarare, entro il termine di cui alla precedente lettera             
g), i soli titoli eventualmente conseguiti dall'1 gennaio al 31                 
dicembre 1998, ferma restando l'automatica valutazione del periodo              
stesso ai fini dell'anzianita'.                                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Patrizia Bertuzzi                                                               
ALLEGATO N. 1                                                                   
SCHEMA DI DICHIARAZIONE                                                         
Nota introduttiva                                                               
La dichiarazione va presentata solamente da chi e' in possesso di               
almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di               
appartenenza alla data del 31/12/1998.                                          
Il/la dipendente:                                                               
non deve allegare nessuna documentazione;                                       
- deve preventivamente verificare se nel proprio fascicolo personale            
sono gia' contenuti tutti gli elementi comprovanti i titoli                     
dichiarati;                                                                     
- deve procurarsi le attestazioni eventualmente mancanti (in                    
originale o in copia autenticata), richiedendone l'inserimento nel              
fascicolo personale prima di presentare la dichiarazione per il LED;            
- in alternativa a quanto sopra puo' presentare una dichiarazione               
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di            
notorieta' (secondo lo schema dell'Allegato n. 2) contenente tutti              
gli elementi necessari per la valutazione del titolo di cui trattasi;           
- se ha partecipato alle precedenti selezioni per la stessa qualifica           
posseduta all'1/1/1999, puo' dichiarare i soli titoli aggiuntivi                
eventualmente conseguiti dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998,               
inviando preventivamente al fascicolo personale la relativa                     
documentazione o in alternativa presentare contestualmente alla                 
presente dichiarazione l'Allegato n. 2 di cui sopra.                            
Per la consultazione del fascicolo personale occorrera' rivolgersi al           
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale, Viale A. Moro n. 38 - Bologna (tel. 051/283505) dal                  
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 e nella giornata del                
martedi' anche nell'orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16.             
Solo per i dipendenti che partecipano per la prima volta alla                   
selezione: in mancanza della dichiarazione dei titoli posseduti, la             
Regione valuta d'ufficio esclusivamente i titoli indicati nei                   
seguenti punti del presente schema di dichiarazione: (2.1), (2.2),              
(4.1), (4.2), (4.5), (4.6) (per quest'ultimo, limitatamente alle                
idoneita' conseguite nei concorsi speciali di cui alla L.R. 11/84,              
art. 24, per l'accesso alla qualifica superiore dell'organico                   
regionale); (5.1 e 5.2) (ambedue limitatamente ai servizi prestati              
presso la Regione o prestati alle dipendenze di altra pubblica                  
Amministrazione e gia' riconosciuti con deliberazione regionale);               
(5.4), (5.5).                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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