DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE 22 marzo 2000, n.
Avviso di selezione, per soli titoli, per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt. 32 e 33, L.R. 37/90 con decorrenza 1/1/1999, ai dipendenti regionali di ruolo inquadrati nella terza qualifica funzionale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- gli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 (accordo di comparto 1988/1990)
che dettano rispettivamente le norme per l'istituzione del livello
economico differenziato nell'ambito delle qualifiche funzionali
comprese fra la prima e la settima e per l'individuazione delle
procedure per l'attribuzione di tale istituto;
- l'art. 37, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in data 6 luglio 1995 che
prevede che le disposizioni relative all'attribuzione del livello
economico differenziato continuano ad applicarsi sino alla revisione
dell'ordinamento professionale;
- l'art. 4, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio di parte economica 1996/1997 del 16 luglio 1996
che prevede l'aumento delle percentuali di personale cui attribuire
il livello economico differenziato a decorrere dall'1/12/1997;
- la dichiarazione congiunta n. 4 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto delle "Regioni-Autonomie locali" sottoscritto
in data 31/3/1999: "Le parti ritengono che l'istituto del livello
economico differenziato trovi applicazione fino all'entrata in vigore
del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi alle
selezioni riferite al 31 dicembre 1998.";
- la delibera della Giunta regionale n. 776 del 9/4/1991 con la quale
e' stato approvato l'accordo raggiunto con le organizzazioni
sindacali aziendali in sede di contrattazione decentrata, in merito
ai criteri e alle modalita' per l'applicazione delle citate norme,
cosi' come disposto dal secondo comma del sopra richiamato articolo
33, L.R. 37/90;
- la delibera di Giunta n. 2668 del 16 giugno 1992 con cui e' stata
approvata l'integrazione al citato accordo relativo ai criteri ed
alle modalita' applicative del livello economico differenziato;
- la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 2071
del 25 marzo 1996 "Attribuzione al Responsabile dell'Ufficio
Normativa e Stato giuridico delle competenze istruttorie connesse
alla procedura di attribuzione del livello economico differenziato";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.2159 del 16 marzo
2000 "Determinazione del numero di dipendenti ai quali attribuire il
livello economico differenziato di cui agli artt. 32 e 33, L.R.
37/90, con decorrenza 1 gennaio 1999";
considerato che nei due sopra citati accordi con le organizzazioni
sindacali aziendali non e' stabilito quale criterio applicare nei
casi di parita' di punteggio in graduatoria;
ritenuto pertanto opportuno continuare ad applicare, per ragioni di
opportunita' ed in analogia a quanto previsto per i concorsi
pubblici, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9
maggio 1994 anche in merito al criterio residuale della maggiore eta'
in quanto consolidato nella prassi aziendale e conforme alla ratio
dell'istituto;
dato atto che in base all'accordo di cui alla citata delibera 776/91,
integrato dall'intesa recepita con delibera 2668/92, i titoli
valevoli per la selezione risultano cosi' definiti:
1) la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di
servizio;
2) i titoli culturali valevoli ai fini della selezione sono: 2.1
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno in base alle
Leggi regionali 30/87 e 37/90; 2.2 titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno in base alle Leggi regionali 30/87 e 37/90,
con attribuzione di un particolare peso al diploma di laurea
relativamente al personale inquadrato nella VII qualifica funzionale;
2.3 altri titoli di studio aggiuntivi;
3) nel caso in cui si possieda il titolo di studio di cui al punto
2.2, il possesso del titolo di studio di cui al punto 2.1 non viene
valutato;
4) i titoli professionali valevoli ai fini della selezione sono: 4.1
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in
relazione alla qualifica posseduta: 4.1.1 in tale tipologia e'
ascrivibile il diploma di assistente sociale che, ai sensi del DPR
15/1/1987, n. 14, costituisce titolo abilitante all'esercizio della
professione; 4.1.2 la connessione tra titolo abilitante posseduto e
attivita' svolta in concreto e' individuata con riferimento al
profilo professionale attribuito e/o alle competenze della struttura
organizzativa regionale dove il dipendente presta servizio; 4.2
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica
posseduta. La patente di guida e' valutata limitatamente alle patenti
C e D; 4.3 corsi di formazione, qualificazione, specializzazione
professionale, se di durata non inferiore a 4 mesi o 100 ore e se
conclusi con l'attestato di aver superato le prove valutative finali;
4.4 corsi di aggiornamento professionale, se di durata non inferiore
a 5 giorni o 25 ore e se conclusi con l'attestato di frequenza; 4.5
diploma rilasciato da scuole professionali, tenendo conto degli anni
di corso. Se il candidato e' in possesso anche del diploma di scuola
media superiore, il titolo in esame viene valutato solo se non
determinante per il conseguimento del titolo di studio superiore,
secondo l'ordinamento degli studi; 4.6 idoneita' conseguita in
concorsi per l'accesso alla qualifica superiore a quella di
appartenenza nell'organico regionale o di altra pubblica
Amministrazione;
5) i titoli di servizio valevoli ai fini della selezione sono i
seguenti: 5.1 anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza;
5.2 anzianita' di servizio nelle qualifiche inferiori rispetto a
quella posseduta; 5.3 il periodo di servizio militare, o servizio
sostitutivo civile, prestato in costanza di rapporto di impiego e'
valutato quale anzianita' di servizio nella qualifica posseduta
all'epoca della prestazione militare; 5.4 incarichi di funzioni
superiori conferiti in base all'art. 49 della L.R. 30/87 o al
corrispondente art. 72 del DPR 268/87 (accordo di comparto
1985/1987); 5.5 incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R.
44/84, o all'art. 25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il
riconoscimento della differenza assegni; 5.6 partecipazione a gruppi
di lavoro formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R.
44/84;
6) le anzianita' di cui ai punti 5.1 e 5.2 vengono valutate con
riferimento al servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle
dipendenze della Regione e al servizio prestato alle dipendenze di
altro ente pubblico, ivi compresi gli enti pubblici economici; nel
computo dell'anzianita' di cui al punto 5.1 non si considerano i tre
anni richiesti per l'ammissione alla selezione.
Specificato che i punteggi per la valutazione dei titoli sono
attribuiti nel seguente modo:
dalla II alla V VI VII
- titoli culturali max 7 max 7 max 10
- titoli professionali max 3,5 max 4 max 4
- titoli di servizio senza limiti senza lim. senza lim.
Stabilito pertanto che la tabella per la valutazione dei titoli,
riformulata secondo le integrazioni e modifiche di cui alla citata
delibera 2668/92, e' la seguente:
Titolo Punteggio Riferimento Denominazione
2.1 Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno 2,5 2.2
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: - dalla II
qualifica funzionale alla VI qualifica funzionale 5 - per la VII
qualifica funzionale 8 2.3 Altri titoli di studio aggiuntivi ai
precedenti, quali:diplomi di laurea o diploma di scuola media
superiore, diplomi rilasciati da scuole dirette ai fini speciali,
ovvero conseguiti al termine di corsi istituiti presso facolta'
universitarie, diplomi post lauream conseguiti al termine di corsi di
perfezionamento istituiti presso facolta' universitarie, o rilasciati
da Scuole presso facolta' universitarie 0,5 per ogni anno di corso
fino ad un massimo di 2 4.1 Abilitazione all'esercizio delle
professioni effettivamente svolte in relazione alla qualifica
posseduta 2 4.2 Patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di
specifiche mansioni, effettivamente svolte in relazione alla
qualifica posseduta 1 4.3 Corsi di formazione, qualificazione,
specializzazione professionale 0,25 per corso fino ad un massimo di 1
4.4 Corsi di aggiornamento professionale 0,05 per corso fino ad un
massimo di 1 4.5 Diploma rilasciato da scuole professionali 0,75
(biennale) 1 (triennale) 4.6 Idoneita' conseguita in concorsi per
l'accesso alla qualifica superiore a quella di appartenenza 1,5 per
la prima idoneita' 2 per piu' idoneita' 5.1 Anzianita' di servizio
nella qualifica di appartenenza 1/anno 5.2 Anzianita' di servizio
nella qualifica:- immediatamente inferiore 0,75/anno - altre
0,65/anno 5.4 Incarichi di funzioni superiori conferiti in base
all'art. 49 della L.R. 30/87, o art. 72 del DPR 268/87 0,30/anno 5.5
Incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84 o all'art.
25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il riconoscimento della
differenza assegni 0,10/anno 5.6 Partecipazione a gruppi di lavoro
formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/84 0,05 per
gruppo fino max 0,10 5.7 Relativamente ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 la
valutazione dell'anzianita' tiene conto delle frazioni di anno non
inferiore al mese
considerato che con la citata determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione, Valutazione, Sistemi incentivanti del
personale n. 2159 del 16 marzo 2000 in merito alla selezione per
l'attribuzione del livello economico differenziato dall'1 gennaio
1999, e' stata rilevata la disponibilita' di posti a tale data;
ritenuto opportuno avviare le procedure per l'attribuzione del
livello economico differenziato di professionalita' ai dipendenti
regionali inquadrati nella III qualifica funzionale, con decorrenza 1
gennaio 1999, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in data 6 luglio
1995, integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
integrativo stipulato il 13/5/1996, e come previsto infine dalla
dichiarazione congiunta n. 4 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del Comparto delle "Regioni-Autonomie locali" sottoscritto
in data 31/3/1999, in premessa richiamati;
dato atto del parere in merito alla legittimita' e alla regolarita'
tecnica del presente atto,
determina:
a) di dare avviso al personale inquadrato nella III qualifica che
sono indette le selezioni per titoli relative all'attribuzione del
livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt.
32 e 33 della L.R. 37/90, con decorrenza dall'1/1/1999;
b) di dare atto che, in base a quanto stabilito con determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale n. 2159 del 16 marzo 2000, il livello
economico differenziato spetta al numero di dipendenti di seguito
specificato, selezionati tra quelli in servizio di ruolo alla data
dell'1 gennaio 1999 ed in possesso del requisito previsto al comma 1
dell'art. 33 della L.R. 37/90:
- per la III qualifica funzionale n. 5 dipendenti
c) di effettuare le suddette selezioni secondo le modalita' ed i
criteri applicativi definiti nell'accordo sindacale approvato con
delibera di Giunta n. 776 del 9 aprile 1991, come integrato e
modificato dall'accordo approvato con delibera di Giunta n.2668 del
16 giugno 1992;
d) di applicare integralmente, nei casi di parita' di punteggio in
graduatoria, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9
maggio 1994 per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate;
e) di svolgere le operazioni di valutazione dei titoli secondo le
modalita' previste dalla citata determinazione del Direttore generale
all'Organizzazione n. 2071 del 25 marzo 1996;
f) di pubblicare il presente avviso di selezione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
g) di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire al
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale (si precisa che il Protocollo del Servizio stesso e' aperto
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 e, nella giornata del
lunedi' anche nell'orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,
salvo previo e specifico appuntamento concordato con gli addetti)
entro le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione,
un'apposita dichiarazione relativa ai titoli valutabili posseduti,
secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato n. 1); entro
lo stesso termine gli interessati dovranno far pervenire
eventualmente dicharazioni sostitutive di certificazioni o
dicharazioni sostitutive di atto di notorieta' secondo lo schema
dell'Allegato n. 2 in relazione ai titoli non comprovati da
attestazioni contenute nel fascicolo personale;
h) di dare atto infine che, come precisato nella citata delibera
2668/92, i dipendenti che hanno partecipato alle precedenti selezioni
possono dichiarare, entro il termine di cui alla precedente lettera
g), i soli titoli eventualmente conseguiti dall'1 gennaio al 31
dicembre 1998, ferma restando l'automatica valutazione del periodo
stesso ai fini dell'anzianita'.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Bertuzzi
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI DICHIARAZIONE
Nota introduttiva
La dichiarazione va presentata solamente da chi e' in possesso di
almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di
appartenenza alla data del 31/12/1998.
Il/la dipendente:
non deve allegare nessuna documentazione;
- deve preventivamente verificare se nel proprio fascicolo personale
sono gia' contenuti tutti gli elementi comprovanti i titoli
dichiarati;
- deve procurarsi le attestazioni eventualmente mancanti (in
originale o in copia autenticata), richiedendone l'inserimento nel
fascicolo personale prima di presentare la dichiarazione per il LED;
- in alternativa a quanto sopra puo' presentare una dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' (secondo lo schema dell'Allegato n. 2) contenente tutti
gli elementi necessari per la valutazione del titolo di cui trattasi;
- se ha partecipato alle precedenti selezioni per la stessa qualifica
posseduta all'1/1/1999, puo' dichiarare i soli titoli aggiuntivi
eventualmente conseguiti dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998,
inviando preventivamente al fascicolo personale la relativa
documentazione o in alternativa presentare contestualmente alla
presente dichiarazione l'Allegato n. 2 di cui sopra.
Per la consultazione del fascicolo personale occorrera' rivolgersi al
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale, Viale A. Moro n. 38 - Bologna (tel. 051/283505) dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 e nella giornata del
martedi' anche nell'orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16.
Solo per i dipendenti che partecipano per la prima volta alla
selezione: in mancanza della dichiarazione dei titoli posseduti, la
Regione valuta d'ufficio esclusivamente i titoli indicati nei
seguenti punti del presente schema di dichiarazione: (2.1), (2.2),
(4.1), (4.2), (4.5), (4.6) (per quest'ultimo, limitatamente alle
idoneita' conseguite nei concorsi speciali di cui alla L.R. 11/84,
art. 24, per l'accesso alla qualifica superiore dell'organico
regionale); (5.1 e 5.2) (ambedue limitatamente ai servizi prestati
presso la Regione o prestati alle dipendenze di altra pubblica
Amministrazione e gia' riconosciuti con deliberazione regionale);
(5.4), (5.5).
(segue allegato fotografato)