REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 16 giugno 1999, n. 5000

Circolare esplicativa - L.R. 3 luglio 1998, n. 21 "Modifiche alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 - Disciplina dello spandimento sul suolo agricolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento"

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Premesso :                                                                      
- che con L.R. 3 luglio 1998, n. 21 sono state apportate modifiche              
alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul               
suolo agricolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e             
dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";                               
- che attraverso le modifiche di cui sopra e' stata dettata una                 
disciplina semplificata rispetto a quella prevista dalla citata L.R.            
50/95 limitatamente agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini            
di consistenza fino a 10 Unita' di Bestiame Adulto (UBA) ovvero fino            
a 20 UBA qualora ubicati nei territori collinari-montani e purche'              
gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi            
all'anno;                                                                       
considerato:                                                                    
- che le modifiche apportate fanno riferimento ad alcune                        
semplificazioni sia nella procedura autorizzativa, attraverso                   
l'introduzione della "denuncia" dell'attivita' di spandimento, sia              
nelle misure di tutela ambientale con particolare riferimento alle              
modalita' di staccaggio dei liquami e dei letami prodotti;                      
- che riguardo alla custodia dei liquami e dei letami prodotti non              
sono stati fissati specifici parametri circa la capacita' dei                   
contenitori e dei manufatti utilizzati bensi' si e' ritenuto di fare            
riferimento alla regolamentazione locale vigente in materia;                    
considerato inoltre:                                                            
- che con la L.R. 21/98, di fatto, per gli allevamenti bovini, equini           
ed ovi-caprini di consistenza fino a 10 UBA ovvero fino a 20 UBA se             
ubicati in area collinare-montana e dediti al pascolo per almeno 4              
mesi all'anno, si e' definito un nuovo percorso procedurale;                    
- che ai fini di attuare il predetto percorso procedurale si e'                 
ritenuto di formulare ulteriori indirizzi interpretativi e                      
indicazioni operative per assicurare uniformita' ed omogeneita' di              
applicazione delle nuove disposizioni, predisponendo un atto la cui             
valenza puo' essere ricondotta a quella di "Circolare esplicativa";             
ravvisato:                                                                      
- che per rispondere alle esigenze di cui sopra gli aspetti presi in            
considerazione hanno avuto a riferimento: l'effettivo ambito di                 
applicazione della L.R. 21/98, le disposizioni inerenti la                      
spandimento e la custodia dei liquami e dei letami prodotti nonche'             
le procedure amministrative e di controllo;                                     
dato atto:                                                                      
- che a fronte della peculiarita' e della articolazione delle                   
tematiche affrontate nonche' dell'ampio arco di destinatari                     
interessati, si ritiene di procedere alla firma della circolare                 
esplicativa di cui trattasi congiuntamente con la Direzione generale            
Agricoltura sulla base dell'intesa intercorsa allo scopo;                       
vista:                                                                          
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 50 inerente la disciplina dello                    
spandimento sul suolo agricolo dei liquami provenienti dagli                    
insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di                   
allevamento;                                                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997,  n.570             
inerente l'approvazione del Piano territoriale per il risanamento e             
la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico;                    
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 21 "Modifica alla L.R. 50/95 - Disciplina           
dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti             
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";                  
dato atto altresi':                                                             
- del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio                  
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dr. Sergio Garagnani,             
in merito alla legittimita' del presente atto ai sensi dell'art. 4,             
comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                     
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio                  
Disciplina e Controllo acque, dr.ssa Francesca Piazza, in merito alla           
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,                                             
determina:                                                                      
a) di adottare la Circolare esplicativa della L.R. 3 luglio 1998, n.            
21 con la quale sono state dettate nuove disposizioni per gli                   
allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10            
Unita' di Bestiame Adulto (UBA), ovvero fino a 20 UBA se ubicati nei            
territori collinari-montani e purche' gli animali allevati siano                
dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno, nella                       
formulazione di cui all'allegato che costituisce parte integrante,              
sulla base dell'intesa con il Direttore generale Agricoltura che                
sottoscrive, per le considerazioni di cui sopra, la circolare stessa;           
b) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna la presente determinazione.                                      
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
CIRCOLARE ESPLICATIVA                                                           
1) Premessa                                                                     
Le esigenze che hanno portato alla emanazione della L.R. 21/98 sono             
da mettere in relazione alla opportunita' ed alla necessita' di                 
prevedere per alcune specifiche tipologie di allevamenti di bovini,             
equini e ovi-caprini di ridotta potenzialita' ubicati nei territori             
collinari-montani, semplificazioni di carattere amministrativo e                
l'"alleggerimento" delle disposizioni inerenti lo spandimento sul               
suolo agricolo dei liquami e degli altri effluenti di allevamento               
nonche' di quelle per lo stoccaggio, salvaguardando gli attuali                 
livelli di protezione ambientale.                                               
Il quadro di riferimento sulla consistenza e la distribuzione                   
territoriale, ad esempio, del patrimonio bovino evidenzia, infatti,             
che la classe di consistenza degli allevamenti inseriti nella L.R.              
21/98 (fino a 10 capi), pur avendo una incidenza in termini di numero           
aziende interessate del 32,5%, uniformemente distribuite sul                    
territorio regionale, rappresenta come numero di capi il 3,8% del               
patrimonio bovino regionale.                                                    
Se da un lato detta tipologia di allevamento ha un'incidenza limitata           
in quanto contribuisce in maniera poco significativa al carico di               
azoto prodotto rispetto a quello complessivo derivante dall'intero              
comparto zootecnico, dall'altro la stessa per le sue caratteristiche            
strutturali e modalita' di conduzione presenta alcuni oggettivi                 
elementi di debolezza quali:                                                    
- scarsita' di risorse economiche disponibili per l'adeguamento alle            
misure di tutela ambientale previste dalla L.R. 50/95;                          
- modalita' di conduzione di tipo familiare;                                    
- difficolta' logistico-territoriali in particolare in alta collina             
ed in area montana;                                                             
- necessita' di evitare un loro rapido esaurimento con conseguente              
abbandono del territorio e il venire meno della funzione di presidio            
del medesimo.    Sulla base delle considerazioni suddette con la L.R.           
21/98 e' stata dettata una disciplina semplificata, sia nella                   
procedura autorizzativa mediante lo strumento della "denuncia di                
attivita'" sia nelle misure di tutela ambientale, con particolare               
riferimento a quelle inerenti le caratteristiche e la capacita' dei             
manufatti dedicati alla custodia dei liquami e dei letami prodotti.             
2) Ambito di applicazione                                                       
Le disposizioni introdotte con la L.R. 21/98 si applicano agli                  
allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10            
Unita' di Bestiame Adulto (UBA), ovvero fino a 20 UBA qualora ubicati           
nei territori collinari-montani e nel caso gli animali allevati siano           
dediti al pascolo per almeno 4 mesi all'anno.                                   
Ai fini della conversione dei capi allevati in UBA occorre fare                 
riferimento alla tabella di conversione di cui Allegato II del                  
Regolamento (CE) 950/97 del 20 maggio 1997, di seguito riportata:               
- tori, vacche ed altri bovini                                                  
  di eta' superiore ai 2 anni, equidi                                           
  di eta' superiore a 6 mesi  1.0  UBA                                          
- bovini di eta' compresa fra                                                   
  6 mesi e 2 anni  0.6  UBA                                                     
- pecore  0.15 UBA                                                              
- capre  0.15 UBA                                                               
Per quanto attiene i capi bovini e equidi di eta' inferiore a 6 mesi,           
in particolare i vitelli, che in queste tipologie di allevamento                
accompagnano, di norma, la presenza di capi bovini adulti (tori,                
vacche e manze), gli stessi ai fini del calcolo degli UBA non debbono           
essere presi in considerazione. Detta impostazione appare coerente              
con i principi informatori della L.R. 21/98 in quanto il regolamento            
comunitario a cui si richiama le stessa legge regionale non contempla           
dette categorie animali ai fini della conversione in UBA. Sul                   
versante operativo, infatti, il loro inserimento nel calcolo degli              
UBA richiederebbe l'utilizzo fattori di conversione desunti da altre            
norme regolamentari non espressamente previsti dalla L.R. 21/98.                
Ai fini della individuazione degli allevamenti di consistenza fino a            
20 UBA che potrebbero rientrare nelle disposizioni della presente               
legge occorre fare riferimento alle Tavole numero 1, del Piano                  
territoriale paesistico regionale (PTPR), relativamente alla porzione           
di territorio delimitata ai sensi dell'art. 9, comma 1, "Sistema dei            
crinali e sistema collinare" delle Norme del medesimo piano.                    
A tale proposito alcune Amministrazioni provinciali hanno posto il              
problema della interpretazione dell'art. 1 bis, lett. b) della L.R.             
21/98 in rapporto alle disposizione del predetto art. 9, comma 1,               
quale unico riferimento per gli allevamenti benificiari. Da una                 
sommaria lettura del testo si potrebbe infatti dedurre che i                    
territori interessati siano solamente quelli compresi all'interno               
delle due "fasce" che sulle Tavole 1 delimitano il crinale e la                 
collina, con esclusione dei territori di media montagna compresi fra            
il limite superiore della collina ed il limite inferiore del crinale.           
Al riguardo, tenuto conto che tale interpretazione risulta non                  
corretta rispetto agli indirizzi del PTPR ne' riguardo alla corretta            
applicazione della L.R. 21/98, d'intesa con il Servizio Paesaggio,              
Parchi e Patrimonio naturale della Direzione generale Programmazione            
e Pianificazione urbanistica si precisa quanto segue:                           
- l'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 1, delle Norme del PTPR           
e' riferibile a due distinti sistemi territoriali, l'uno ricompreso             
tra il limite inferiore e superiore del sistema collinare, l'altro              
comprendente il complesso del territorio montano posto tra il limite            
superiore della collina ed il confine regionale;                                
- la delimitazione del crinale riportata nelle Tavole 1 costituisce             
specificazione di una parte dell'intero sistema in quanto ambito di             
elevato valore paesaggistico e naturalistico. Tale ambito comprende             
la sola porzione montana del crinale appenninico posta ad una quota             
superiore i 1.200 metri ed ulteriori aree delimitate, nel limite                
inferiore, dal passaggio tra formazioni boschive di querceti e                  
faggete.                                                                        
A fronte delle predette considerazioni si precisa che l'ambito di               
applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1              
bis dell'art. 1 della L.R. 21/98, per quanto attiene l'individuazione           
territoriale degli allevamenti beneficiari, e' da ritenersi compreso            
fra il limite inferiore del sistema collinare ed il confine                     
regionale.                                                                      
Ferma restando l'esigenza di principio espressa dal legislatore, si             
evidenzia inoltre che nelle aree di bassa collina la situazione                 
altimetrica, le caratteristiche dei terreni agricoli, le modalita'              
colturali, nonche' le condizioni meteo-climatiche e le                          
caratteristiche idrogeologiche, possono determinare condizioni di               
fragilita' territoriale oltre che limitazioni oggettive per il                  
pascolo del bestiame. Nel concreto, pertanto, potrebbe venire meno              
una delle condizioni previste per dare applicazione al disposto di              
cui alla citata lett. b).                                                       
3) Le disposizioni sullo spandimento e la custodia dei liquami e dei            
letami                                                                          
Le disposizioni introdotte con le norme in argomento individuano e              
definiscono per gli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di              
consistenza fino a 10 UBA, ovvero fino a 20 UBA quando ricorrano le             
condizioni di cui al precedente punto 2, un percorso procedurale                
distinto e' separato da quello della L.R. 50/95 e del Piano di                  
risanamento per la tutela delle acque - Stralcio per il Comparto                
zootecnico, denominato in seguito Piano stralcio. In questo ambito              
pertanto:                                                                       
- gli allevamenti inseriti nella L.R. 21/98 sono da ritenersi a tutti           
gli effetti fuori dalle Norme tecniche di attuazione del Piano                  
stralcio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 570             
dell'11 febbraio 1997, in quanto con le nuove disposizioni si e'                
inteso sottrarre gli allevamenti in questione al campo di                       
applicazione delle previgenti disposizioni.                                     
Per gli allevamenti in argomento le disposizioni che regolamentano lo           
spandimento e la custodia dei liquami e dei letami prodotti sono                
esclusivamente quelle introdotte rispettivamente con il comma 2 bis             
dell'art. 5 e con l'art. 6 della L.R. 21/98. In questo ambito per               
garantire uniformita' ed omogeneita' di applicazione delle                      
disposizioni in argomento si precisa quanto segue:                              
Spandimento dei liquami                                                         
Fermo restando che anche per gli allevamenti di cui alla L.R. 21/98             
l'utilizzo dei liquami puo' avvenire soltanto sul suolo agricolo per            
fini agronomici, non si applicano per i medesimi i divieti di cui               
all'art. 7 del Piano stralcio, in particolare il divieto temporaneo             
per il periodo 15 dicembre-28 febbraio. I divieti applicabili fanno             
riferimento esclusivamente a quanto previsto dal citato comma 2 bis             
dell'art. 5:                                                                    
- suoli innevati;                                                               
- terreni gelati o saturi d'acqua;                                              
- terreni privi di sistemazioni idrauliche-agrarie atte ad evitare              
fenomeni di ruscellamento;                                                      
- suoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano                    
destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.                         
In questo ambito sono comunque fatti salvi gli ulteriori divieti                
derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed               
ambientale di carattere regionale e sub-regionale nonche' della                 
regolamentazione urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento           
alla fasce di rispetto dei laghi, bacini e corsi d'acqua.                       
Parimenti non sono applicabili le disposizioni del Piano stralcio               
relative ai terreni con pendenza inferiore al 15%: la condizione                
richiesta rimane esclusivamente quella della presenza di adeguate               
sistemazioni idrauliche-agrarie atte ad evitare ruscellamento nonche'           
il rispetto delle norme di buona prassi agricola che, quantunque non            
espressamente richiamate dalla L.R. 21/98, costituiscono comunque               
l'obiettivo minimo tutela ambientale da garantire da parte delle                
imprese agricole e quindi anche degli insediamenti dediti alle                  
attivita' in argomento.                                                         
Ai fini dello spandimento dei liquami i parametri di riferimento non            
saranno piu' quelli di cui all'art. 4 del Piano stralcio bensi'                 
quelli previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale              
per la Tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) dell'8 maggio               
1980, ossia 1 ettaro di terreno agricolo disponibile per ogni 40                
quintali di peso vivo di bestiame allevato.                                     
Resta fermo che in questo ambito dovranno essere rispettati i carichi           
massimi di azoto per ettaro e per anno associati a detto rapporto               
superficie / peso vivo allevato che, ad esempio, nel caso di bovini a           
stabulazione fissa sono pari a 340 kg x ettaro x anno.                          
Custodia dei liquami e dei letami                                               
A fronte delle oggettive difficolta' per questi allevamenti,                    
soprattutto nelle aree collinari e montane, di adeguare i sistemi di            
stoccaggio ai requisiti ed alle caratteristiche previsti dalla L.R.             
50/95, l'art. 6 della L.R. 21/98 dispone quanto segue:                          
- l'obbligo comunque per il titolare dell'allevamento, prima dello              
spandimento, di provvedere alla raccolta e conservazione dei liquami            
e dei letami prodotti secondo le modalita' previste dalle                       
disposizioni locali in materia;                                                 
- la fase di custodia e conservazione dei liquami e dei letami non              
deve costituire fonte di pericolo per la salute pubblica e/o                    
provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.                  
Le nuove norme, pertanto, non fissano requisiti e parametri specifici           
circa la capacita' e le caratteristiche dei manufatti destinati alla            
custodia e conservazione degli effluenti: le modalita' da seguire per           
lo svolgimento delle predette operazioni devono avere a riferimento             
le disposizioni locali vigenti in materia, ossia quelle esistenti in            
ambito comunale.                                                                
Gli obiettivi che si e' inteso perseguire con le disposizioni di cui            
sopra rispondono alle seguenti esigenze di carattere generale:                  
disponibilita' nell'allevamento di una pur minima capacita' di                  
stoccaggio che accompagnata da una corretta gestione degli effluenti            
possa garantire da possibili fenomeni di inquinamento.                          
Tale disponibilita' dovra' essere valutata in relazione alle                    
specifiche disposizioni locali circa la conformita' alle medesime               
delle modalita' previste per la fase di custodia e conservazione dei            
liquami e dei letami.                                                           
Le disposizioni locali di cui sopra, per esigenze di coerenza                   
rispetto al quadro complessivo richiamato al precedente punto 1, non            
potranno oggettivamente prevedere livelli di tutela e salvaguardia              
ambientale analoghi a quelli previsti per gli allevamenti soggetti              
alla L.R. 50/95.                                                                
Il richiamo ai livelli di tutela previsti dalle disposizioni locali             
appare opportuno in quanto, di norma, gli stessi trovano la loro                
esplicitazione nel Regolamento edilizio o molto piu' spesso nel                 
Regolamento comunale di igiene. In quest'ultimo caso, infatti,                  
qualora detti regolamenti di igiene siano stati adottati secondo lo             
"Schema regionale tipo" del settembre 1984, si assisterebbe ad una              
manifesta incongruenza dettata da parametri quantitativi molto                  
rigorosi. Tali parametri, che rispondono ad elevati livelli di                  
salvaguardia ambientale, coincidono sostanzialmente con quelli                  
previsti dalle norme di settore vigenti nel medesimo periodo per la             
costruzione dei bacini di accumulo dei liquami e delle platee per i             
letami validi per l'intero comparto zootecnico (Leggi regionali 7/83            
e 13/84 - Direttiva n. 1 di cui alla deliberazione della Giunta                 
regionale 1868 del 3 aprile 1984).                                              
A fronte del nuovo quadro normativo di settore che ha definito due              
percorsi procedurali distinti e separati: uno per gli allevamenti               
bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10 UBA                    
rappresentato dalla L.R. 21/98, uno per i restanti allevamenti delle            
stesse specie animali e per quelli dei suini di qualunque consistenza           
definito dalla L.R. 50/95 e dal Piano stralcio, i regolamenti                   
comunali di igiene per essere applicati in questo ambito dovranno               
necessariamente essere aggiornati ed adeguati a quanto indicato dalle           
predette norme.                                                                 
In questa prima fase di applicazione della L.R. 21/98, qualora i                
regolamenti comunali risultino incoerenti per le motivazioni sopra              
indicate oppure non dettino specifiche modalita' per la custodia e la           
conservazione dei liquami e dei letami, si potra' fare riferimento              
alle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sanitarie                   
approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.                                       
Al riguardo le disposizioni alle quali riferirsi sono comprese nella            
Parte terza "Igiene del suolo e dell'abitato" e piu' nello specifico            
al Capitolo VI "Delle stalle e delle concimaie": articoli 233 e                 
seguenti. Dette disposizioni, riportate in allegato alla presente,              
seppure nei loro principi generali fanno riferimento ai seguenti                
obblighi e prescrizioni:                                                        
- le stalle rurali per bovini e equini adibite a piu' di due capi               
adulti devono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare la                
dispersione dei liquidi, dotata di platea impermeabile;                         
- le dimensioni minime dei manufatti e le caratteristiche vengono               
definite in relazione al numero dei capi mediamente presenti nel                
corso dell'anno, alla natura e disponibilita' dei terreni, alle                 
modalita' colturali nonche' alle specificita' locali;                           
- la tenuta in esercizio di una stalla presuppone l'obbligo di                  
servirsi della concimaia annessa per il deposito del letame e quello            
di mantenerla in perfetto stato di funzionamento.                               
Per quanto attiene le caratteristiche costruttive dei manufatti in              
questione la L.R. 21/98 non fissa criteri e/o parametri specifici di            
riferimento; anche in questo caso la disciplina e' demandata alle               
disposizioni locali che, per esigenze di coerenza complessiva, non              
potranno prevedere reguisiti di salvaguardia ambientale basati su               
parametri tecnici analoghi a quelli fissati dalla deliberazione della           
Giunta regionale dell'1 agosto 1995,  n.3003 per gli allevamenti                
disciplinati dalla L.R. 50/95.                                                  
A fronte di quanto richiamato in precedenza quindi non potranno                 
applicarsi i regolamenti comunali di igiene che oggettivamente                  
risultano incoerenti rispetto alle attuali norme di settore.                    
Il criterio generale fissato dalla L.R. 21/98 rimane quello che i               
"sistemi e le modalita' adottati per la raccolta e la custodia dei              
liquami e dei letami non devono costituire fonte di pericolo per la             
salute pubblica e non devono provocare inquinamento delle acque                 
superficiali e sotterranee". In questo ambito, pertanto, i requisiti            
generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti                  
aspetti:                                                                        
- raccogliere le urine le feci prodotte nei locali dove alloggiano              
gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella                  
concimaia mediante condotte adeguate;                                           
- evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque             
tipo e natura: cio' non potra' che realizzarsi attraverso sistemi del           
tipo dei pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalita'                   
costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in                
condizioni di pioggia al di fuori dell'area delle concimaia                     
(attraverso ad esempio cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.);             
- la tipologia dei manufatti e le modalita' costruttive dovranno                
garantire la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti.                      
4) Denuncia di attivita'/funzioni amministrative e di controllo                 
L'art. 3 della L.R. 21/98 prefigurando per l'attivita' di spandimento           
la procedura semplificata ex Lege 50/95, in termini di "denuncia di             
attivita'" le informazioni da allegare rimangono quelle di cui                  
all'art. 3, lettere a) e b): in questo ambito si potra' avere a                 
riferimento l'Allegato A e l'Allegato B di cui alla circolare                   
2645/96. Con l'Allegato A il denunciante, pur non essendo vincolato             
ad assicurare un determinato periodo di stoccaggio, dovrebbe                    
esplicitare comunque, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 21/98, le            
modalita' di raccolta e conservazione del letame e del liquame                  
prodotti.                                                                       
Tenuto conto che le disposizioni inerenti la raccolta e la custodia             
dei liquami e dei letami fanno riferimento alla regolamentazione                
locale, puo' risultare utile ed opportuno prevedere che in questo               
ambito il denunciante "autocertifichi" di essere a conoscenza di                
dette disposizioni regolamentari.                                               
Tale impostazione appare coerente con le procedure previste in quanto           
funzionale alle successive fasi di verifica dei presupposti e dei               
requisiti richiesti.                                                            
In assenza dei vincoli di cui alla L.R. 50/95 relativi allo                     
stoccaggio ed ai carichi massimi ammissibili, ferme restando le                 
esigenze suddette, le Provincie, al fine di rendere piu' agevole la             
predisposizione della denuncia di attivita', nel definire le                    
modalita' e i termini di presentazione, potranno fare riferimento ad            
una modulistica semplificata predefinendo allegati specifici mirati             
alle esigenze dettate dalle nuove disposizioni.                                 
Tenuto conto che per gli allevamenti in argomento buona parte delle             
disposizioni da applicarsi fanno riferimento a norme regolamentari              
locali a valenza comunale, si ritiene opportuno richiamare alcuni               
aspetti dell'unicita' dell'azione amministrativa ai quali e'                    
necessario sempre attenersi:                                                    
- le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della L.R. 21/98           
sono sempre e comunque esercitate dalle Provincie;                              
- l'avere sottoposto questi allevamenti alle norme regolamentari                
comunali non determina l'insorgere di una "competenza" propria del              
Comune nell'applicazione della L.R. 21/98, fatti salvi i normali                
raccordi che si rendesse necessario attivare fra le Provincie ed i              
Comuni stessi per specifiche esigenze di carattere operativo;                   
- come richiamato al precedente punto 2 le disposizioni a cui                   
riferirsi per la raccolta e la custodia dei liquami e dei letami                
prodotti sono comunque sempre disponibili: quando non espressamente             
dettate dai regolamenti comunali avvero quando gli stessi risultino             
incoerenti per questa specifica materia, si dovranno avere a                    
riferimento le disposizioni di cui al Testo unico delle leggi                   
sanitarie di cui al RD n. 1265 del 1934, in quanto applicabili;                 
- la gestione di questi aspetti non determina automaticamente                   
l'insorgenza di una competenza comunale propria;                                
- anche nell'ambito della L.R. 21/98 le funzioni comunali afferiscono           
agli aspetti della programmazione urbanistica, della regolamentazione           
edilizia ed alla materia sanitaria relativamente alle funzioni di               
Autorita' sanitaria svolte dal Sindaco.                                         
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene le funzioni di               
controllo per l'applicazione delle disposizioni delle presenti norme:           
dette funzioni vengono esercitate dalle Provincie avvalendosi delle             
Sezioni provinciali dell'ARPA, secondo le modalita' di cui alla L.R.            
44/95.                                                                          
Al di la' delle verifiche d'ufficio delle "denuncie di attivita'"               
proprie del procedimento amministrativo, l'attivita' di controllo in            
questo ambito non potra' che svolgersi secondo i criteri del                    
controllo a campione.                                                           
IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE GENERALE                                    
AGRICOLTURA  AMBIENTE                                                           
Dario Manghi  Leopolda Boschetti                                                
ALLEGATO                                                                        
Stralcio Testo unico leggi sanitarie - RD 27 luglio 1934, n. 1275 -             
Pare terza "Igiene del suolo e dell'abitato" - Capitolo VI "Delle               
stalle e delle concimaie": articoli 233 e seguenti                              
Art. 233 - Le stalle rurali per i bovini ed equini, adibite a piu' di           
due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad                
evitare disperdimenti di liquidi, aventi platea impermeabile.                   
Art. 234 - Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo              
dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche               
delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei                
terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni             
altra contingenza locale, con decreto del Prefetto, sentita la Camera           
di Commercio.                                                                   
Art. 235 - Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per           
bestiame brado e semibrado.                                                     
Art. 236 - Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a                   
servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito             
di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di               
funzionamento.                                                                  
Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, e' vietato             
tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate              
delle abitazioni.                                                               
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino al lire diecimila per            
ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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