DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 16 giugno 1999, n. 5000
Circolare esplicativa - L.R. 3 luglio 1998, n. 21 "Modifiche alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 - Disciplina dello spandimento sul suolo agricolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento"
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso :
- che con L.R. 3 luglio 1998, n. 21 sono state apportate modifiche
alla L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul
suolo agricolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e
dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";
- che attraverso le modifiche di cui sopra e' stata dettata una
disciplina semplificata rispetto a quella prevista dalla citata L.R.
50/95 limitatamente agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini
di consistenza fino a 10 Unita' di Bestiame Adulto (UBA) ovvero fino
a 20 UBA qualora ubicati nei territori collinari-montani e purche'
gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi
all'anno;
considerato:
- che le modifiche apportate fanno riferimento ad alcune
semplificazioni sia nella procedura autorizzativa, attraverso
l'introduzione della "denuncia" dell'attivita' di spandimento, sia
nelle misure di tutela ambientale con particolare riferimento alle
modalita' di staccaggio dei liquami e dei letami prodotti;
- che riguardo alla custodia dei liquami e dei letami prodotti non
sono stati fissati specifici parametri circa la capacita' dei
contenitori e dei manufatti utilizzati bensi' si e' ritenuto di fare
riferimento alla regolamentazione locale vigente in materia;
considerato inoltre:
- che con la L.R. 21/98, di fatto, per gli allevamenti bovini, equini
ed ovi-caprini di consistenza fino a 10 UBA ovvero fino a 20 UBA se
ubicati in area collinare-montana e dediti al pascolo per almeno 4
mesi all'anno, si e' definito un nuovo percorso procedurale;
- che ai fini di attuare il predetto percorso procedurale si e'
ritenuto di formulare ulteriori indirizzi interpretativi e
indicazioni operative per assicurare uniformita' ed omogeneita' di
applicazione delle nuove disposizioni, predisponendo un atto la cui
valenza puo' essere ricondotta a quella di "Circolare esplicativa";
ravvisato:
- che per rispondere alle esigenze di cui sopra gli aspetti presi in
considerazione hanno avuto a riferimento: l'effettivo ambito di
applicazione della L.R. 21/98, le disposizioni inerenti la
spandimento e la custodia dei liquami e dei letami prodotti nonche'
le procedure amministrative e di controllo;
dato atto:
- che a fronte della peculiarita' e della articolazione delle
tematiche affrontate nonche' dell'ampio arco di destinatari
interessati, si ritiene di procedere alla firma della circolare
esplicativa di cui trattasi congiuntamente con la Direzione generale
Agricoltura sulla base dell'intesa intercorsa allo scopo;
vista:
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 50 inerente la disciplina dello
spandimento sul suolo agricolo dei liquami provenienti dagli
insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di
allevamento;
- la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n.570
inerente l'approvazione del Piano territoriale per il risanamento e
la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico;
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 21 "Modifica alla L.R. 50/95 - Disciplina
dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";
dato atto altresi':
- del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dr. Sergio Garagnani,
in merito alla legittimita' del presente atto ai sensi dell'art. 4,
comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio
Disciplina e Controllo acque, dr.ssa Francesca Piazza, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
determina:
a) di adottare la Circolare esplicativa della L.R. 3 luglio 1998, n.
21 con la quale sono state dettate nuove disposizioni per gli
allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10
Unita' di Bestiame Adulto (UBA), ovvero fino a 20 UBA se ubicati nei
territori collinari-montani e purche' gli animali allevati siano
dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno, nella
formulazione di cui all'allegato che costituisce parte integrante,
sulla base dell'intesa con il Direttore generale Agricoltura che
sottoscrive, per le considerazioni di cui sopra, la circolare stessa;
b) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna la presente determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
CIRCOLARE ESPLICATIVA
1) Premessa
Le esigenze che hanno portato alla emanazione della L.R. 21/98 sono
da mettere in relazione alla opportunita' ed alla necessita' di
prevedere per alcune specifiche tipologie di allevamenti di bovini,
equini e ovi-caprini di ridotta potenzialita' ubicati nei territori
collinari-montani, semplificazioni di carattere amministrativo e
l'"alleggerimento" delle disposizioni inerenti lo spandimento sul
suolo agricolo dei liquami e degli altri effluenti di allevamento
nonche' di quelle per lo stoccaggio, salvaguardando gli attuali
livelli di protezione ambientale.
Il quadro di riferimento sulla consistenza e la distribuzione
territoriale, ad esempio, del patrimonio bovino evidenzia, infatti,
che la classe di consistenza degli allevamenti inseriti nella L.R.
21/98 (fino a 10 capi), pur avendo una incidenza in termini di numero
aziende interessate del 32,5%, uniformemente distribuite sul
territorio regionale, rappresenta come numero di capi il 3,8% del
patrimonio bovino regionale.
Se da un lato detta tipologia di allevamento ha un'incidenza limitata
in quanto contribuisce in maniera poco significativa al carico di
azoto prodotto rispetto a quello complessivo derivante dall'intero
comparto zootecnico, dall'altro la stessa per le sue caratteristiche
strutturali e modalita' di conduzione presenta alcuni oggettivi
elementi di debolezza quali:
- scarsita' di risorse economiche disponibili per l'adeguamento alle
misure di tutela ambientale previste dalla L.R. 50/95;
- modalita' di conduzione di tipo familiare;
- difficolta' logistico-territoriali in particolare in alta collina
ed in area montana;
- necessita' di evitare un loro rapido esaurimento con conseguente
abbandono del territorio e il venire meno della funzione di presidio
del medesimo. Sulla base delle considerazioni suddette con la L.R.
21/98 e' stata dettata una disciplina semplificata, sia nella
procedura autorizzativa mediante lo strumento della "denuncia di
attivita'" sia nelle misure di tutela ambientale, con particolare
riferimento a quelle inerenti le caratteristiche e la capacita' dei
manufatti dedicati alla custodia dei liquami e dei letami prodotti.
2) Ambito di applicazione
Le disposizioni introdotte con la L.R. 21/98 si applicano agli
allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10
Unita' di Bestiame Adulto (UBA), ovvero fino a 20 UBA qualora ubicati
nei territori collinari-montani e nel caso gli animali allevati siano
dediti al pascolo per almeno 4 mesi all'anno.
Ai fini della conversione dei capi allevati in UBA occorre fare
riferimento alla tabella di conversione di cui Allegato II del
Regolamento (CE) 950/97 del 20 maggio 1997, di seguito riportata:
- tori, vacche ed altri bovini
di eta' superiore ai 2 anni, equidi
di eta' superiore a 6 mesi 1.0 UBA
- bovini di eta' compresa fra
6 mesi e 2 anni 0.6 UBA
- pecore 0.15 UBA
- capre 0.15 UBA
Per quanto attiene i capi bovini e equidi di eta' inferiore a 6 mesi,
in particolare i vitelli, che in queste tipologie di allevamento
accompagnano, di norma, la presenza di capi bovini adulti (tori,
vacche e manze), gli stessi ai fini del calcolo degli UBA non debbono
essere presi in considerazione. Detta impostazione appare coerente
con i principi informatori della L.R. 21/98 in quanto il regolamento
comunitario a cui si richiama le stessa legge regionale non contempla
dette categorie animali ai fini della conversione in UBA. Sul
versante operativo, infatti, il loro inserimento nel calcolo degli
UBA richiederebbe l'utilizzo fattori di conversione desunti da altre
norme regolamentari non espressamente previsti dalla L.R. 21/98.
Ai fini della individuazione degli allevamenti di consistenza fino a
20 UBA che potrebbero rientrare nelle disposizioni della presente
legge occorre fare riferimento alle Tavole numero 1, del Piano
territoriale paesistico regionale (PTPR), relativamente alla porzione
di territorio delimitata ai sensi dell'art. 9, comma 1, "Sistema dei
crinali e sistema collinare" delle Norme del medesimo piano.
A tale proposito alcune Amministrazioni provinciali hanno posto il
problema della interpretazione dell'art. 1 bis, lett. b) della L.R.
21/98 in rapporto alle disposizione del predetto art. 9, comma 1,
quale unico riferimento per gli allevamenti benificiari. Da una
sommaria lettura del testo si potrebbe infatti dedurre che i
territori interessati siano solamente quelli compresi all'interno
delle due "fasce" che sulle Tavole 1 delimitano il crinale e la
collina, con esclusione dei territori di media montagna compresi fra
il limite superiore della collina ed il limite inferiore del crinale.
Al riguardo, tenuto conto che tale interpretazione risulta non
corretta rispetto agli indirizzi del PTPR ne' riguardo alla corretta
applicazione della L.R. 21/98, d'intesa con il Servizio Paesaggio,
Parchi e Patrimonio naturale della Direzione generale Programmazione
e Pianificazione urbanistica si precisa quanto segue:
- l'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 1, delle Norme del PTPR
e' riferibile a due distinti sistemi territoriali, l'uno ricompreso
tra il limite inferiore e superiore del sistema collinare, l'altro
comprendente il complesso del territorio montano posto tra il limite
superiore della collina ed il confine regionale;
- la delimitazione del crinale riportata nelle Tavole 1 costituisce
specificazione di una parte dell'intero sistema in quanto ambito di
elevato valore paesaggistico e naturalistico. Tale ambito comprende
la sola porzione montana del crinale appenninico posta ad una quota
superiore i 1.200 metri ed ulteriori aree delimitate, nel limite
inferiore, dal passaggio tra formazioni boschive di querceti e
faggete.
A fronte delle predette considerazioni si precisa che l'ambito di
applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1
bis dell'art. 1 della L.R. 21/98, per quanto attiene l'individuazione
territoriale degli allevamenti beneficiari, e' da ritenersi compreso
fra il limite inferiore del sistema collinare ed il confine
regionale.
Ferma restando l'esigenza di principio espressa dal legislatore, si
evidenzia inoltre che nelle aree di bassa collina la situazione
altimetrica, le caratteristiche dei terreni agricoli, le modalita'
colturali, nonche' le condizioni meteo-climatiche e le
caratteristiche idrogeologiche, possono determinare condizioni di
fragilita' territoriale oltre che limitazioni oggettive per il
pascolo del bestiame. Nel concreto, pertanto, potrebbe venire meno
una delle condizioni previste per dare applicazione al disposto di
cui alla citata lett. b).
3) Le disposizioni sullo spandimento e la custodia dei liquami e dei
letami
Le disposizioni introdotte con le norme in argomento individuano e
definiscono per gli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini di
consistenza fino a 10 UBA, ovvero fino a 20 UBA quando ricorrano le
condizioni di cui al precedente punto 2, un percorso procedurale
distinto e' separato da quello della L.R. 50/95 e del Piano di
risanamento per la tutela delle acque - Stralcio per il Comparto
zootecnico, denominato in seguito Piano stralcio. In questo ambito
pertanto:
- gli allevamenti inseriti nella L.R. 21/98 sono da ritenersi a tutti
gli effetti fuori dalle Norme tecniche di attuazione del Piano
stralcio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 570
dell'11 febbraio 1997, in quanto con le nuove disposizioni si e'
inteso sottrarre gli allevamenti in questione al campo di
applicazione delle previgenti disposizioni.
Per gli allevamenti in argomento le disposizioni che regolamentano lo
spandimento e la custodia dei liquami e dei letami prodotti sono
esclusivamente quelle introdotte rispettivamente con il comma 2 bis
dell'art. 5 e con l'art. 6 della L.R. 21/98. In questo ambito per
garantire uniformita' ed omogeneita' di applicazione delle
disposizioni in argomento si precisa quanto segue:
Spandimento dei liquami
Fermo restando che anche per gli allevamenti di cui alla L.R. 21/98
l'utilizzo dei liquami puo' avvenire soltanto sul suolo agricolo per
fini agronomici, non si applicano per i medesimi i divieti di cui
all'art. 7 del Piano stralcio, in particolare il divieto temporaneo
per il periodo 15 dicembre-28 febbraio. I divieti applicabili fanno
riferimento esclusivamente a quanto previsto dal citato comma 2 bis
dell'art. 5:
- suoli innevati;
- terreni gelati o saturi d'acqua;
- terreni privi di sistemazioni idrauliche-agrarie atte ad evitare
fenomeni di ruscellamento;
- suoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano
destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
In questo ambito sono comunque fatti salvi gli ulteriori divieti
derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed
ambientale di carattere regionale e sub-regionale nonche' della
regolamentazione urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento
alla fasce di rispetto dei laghi, bacini e corsi d'acqua.
Parimenti non sono applicabili le disposizioni del Piano stralcio
relative ai terreni con pendenza inferiore al 15%: la condizione
richiesta rimane esclusivamente quella della presenza di adeguate
sistemazioni idrauliche-agrarie atte ad evitare ruscellamento nonche'
il rispetto delle norme di buona prassi agricola che, quantunque non
espressamente richiamate dalla L.R. 21/98, costituiscono comunque
l'obiettivo minimo tutela ambientale da garantire da parte delle
imprese agricole e quindi anche degli insediamenti dediti alle
attivita' in argomento.
Ai fini dello spandimento dei liquami i parametri di riferimento non
saranno piu' quelli di cui all'art. 4 del Piano stralcio bensi'
quelli previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale
per la Tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) dell'8 maggio
1980, ossia 1 ettaro di terreno agricolo disponibile per ogni 40
quintali di peso vivo di bestiame allevato.
Resta fermo che in questo ambito dovranno essere rispettati i carichi
massimi di azoto per ettaro e per anno associati a detto rapporto
superficie / peso vivo allevato che, ad esempio, nel caso di bovini a
stabulazione fissa sono pari a 340 kg x ettaro x anno.
Custodia dei liquami e dei letami
A fronte delle oggettive difficolta' per questi allevamenti,
soprattutto nelle aree collinari e montane, di adeguare i sistemi di
stoccaggio ai requisiti ed alle caratteristiche previsti dalla L.R.
50/95, l'art. 6 della L.R. 21/98 dispone quanto segue:
- l'obbligo comunque per il titolare dell'allevamento, prima dello
spandimento, di provvedere alla raccolta e conservazione dei liquami
e dei letami prodotti secondo le modalita' previste dalle
disposizioni locali in materia;
- la fase di custodia e conservazione dei liquami e dei letami non
deve costituire fonte di pericolo per la salute pubblica e/o
provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
Le nuove norme, pertanto, non fissano requisiti e parametri specifici
circa la capacita' e le caratteristiche dei manufatti destinati alla
custodia e conservazione degli effluenti: le modalita' da seguire per
lo svolgimento delle predette operazioni devono avere a riferimento
le disposizioni locali vigenti in materia, ossia quelle esistenti in
ambito comunale.
Gli obiettivi che si e' inteso perseguire con le disposizioni di cui
sopra rispondono alle seguenti esigenze di carattere generale:
disponibilita' nell'allevamento di una pur minima capacita' di
stoccaggio che accompagnata da una corretta gestione degli effluenti
possa garantire da possibili fenomeni di inquinamento.
Tale disponibilita' dovra' essere valutata in relazione alle
specifiche disposizioni locali circa la conformita' alle medesime
delle modalita' previste per la fase di custodia e conservazione dei
liquami e dei letami.
Le disposizioni locali di cui sopra, per esigenze di coerenza
rispetto al quadro complessivo richiamato al precedente punto 1, non
potranno oggettivamente prevedere livelli di tutela e salvaguardia
ambientale analoghi a quelli previsti per gli allevamenti soggetti
alla L.R. 50/95.
Il richiamo ai livelli di tutela previsti dalle disposizioni locali
appare opportuno in quanto, di norma, gli stessi trovano la loro
esplicitazione nel Regolamento edilizio o molto piu' spesso nel
Regolamento comunale di igiene. In quest'ultimo caso, infatti,
qualora detti regolamenti di igiene siano stati adottati secondo lo
"Schema regionale tipo" del settembre 1984, si assisterebbe ad una
manifesta incongruenza dettata da parametri quantitativi molto
rigorosi. Tali parametri, che rispondono ad elevati livelli di
salvaguardia ambientale, coincidono sostanzialmente con quelli
previsti dalle norme di settore vigenti nel medesimo periodo per la
costruzione dei bacini di accumulo dei liquami e delle platee per i
letami validi per l'intero comparto zootecnico (Leggi regionali 7/83
e 13/84 - Direttiva n. 1 di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 1868 del 3 aprile 1984).
A fronte del nuovo quadro normativo di settore che ha definito due
percorsi procedurali distinti e separati: uno per gli allevamenti
bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10 UBA
rappresentato dalla L.R. 21/98, uno per i restanti allevamenti delle
stesse specie animali e per quelli dei suini di qualunque consistenza
definito dalla L.R. 50/95 e dal Piano stralcio, i regolamenti
comunali di igiene per essere applicati in questo ambito dovranno
necessariamente essere aggiornati ed adeguati a quanto indicato dalle
predette norme.
In questa prima fase di applicazione della L.R. 21/98, qualora i
regolamenti comunali risultino incoerenti per le motivazioni sopra
indicate oppure non dettino specifiche modalita' per la custodia e la
conservazione dei liquami e dei letami, si potra' fare riferimento
alle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sanitarie
approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.
Al riguardo le disposizioni alle quali riferirsi sono comprese nella
Parte terza "Igiene del suolo e dell'abitato" e piu' nello specifico
al Capitolo VI "Delle stalle e delle concimaie": articoli 233 e
seguenti. Dette disposizioni, riportate in allegato alla presente,
seppure nei loro principi generali fanno riferimento ai seguenti
obblighi e prescrizioni:
- le stalle rurali per bovini e equini adibite a piu' di due capi
adulti devono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare la
dispersione dei liquidi, dotata di platea impermeabile;
- le dimensioni minime dei manufatti e le caratteristiche vengono
definite in relazione al numero dei capi mediamente presenti nel
corso dell'anno, alla natura e disponibilita' dei terreni, alle
modalita' colturali nonche' alle specificita' locali;
- la tenuta in esercizio di una stalla presuppone l'obbligo di
servirsi della concimaia annessa per il deposito del letame e quello
di mantenerla in perfetto stato di funzionamento.
Per quanto attiene le caratteristiche costruttive dei manufatti in
questione la L.R. 21/98 non fissa criteri e/o parametri specifici di
riferimento; anche in questo caso la disciplina e' demandata alle
disposizioni locali che, per esigenze di coerenza complessiva, non
potranno prevedere reguisiti di salvaguardia ambientale basati su
parametri tecnici analoghi a quelli fissati dalla deliberazione della
Giunta regionale dell'1 agosto 1995, n.3003 per gli allevamenti
disciplinati dalla L.R. 50/95.
A fronte di quanto richiamato in precedenza quindi non potranno
applicarsi i regolamenti comunali di igiene che oggettivamente
risultano incoerenti rispetto alle attuali norme di settore.
Il criterio generale fissato dalla L.R. 21/98 rimane quello che i
"sistemi e le modalita' adottati per la raccolta e la custodia dei
liquami e dei letami non devono costituire fonte di pericolo per la
salute pubblica e non devono provocare inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee". In questo ambito, pertanto, i requisiti
generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti
aspetti:
- raccogliere le urine le feci prodotte nei locali dove alloggiano
gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella
concimaia mediante condotte adeguate;
- evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque
tipo e natura: cio' non potra' che realizzarsi attraverso sistemi del
tipo dei pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalita'
costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in
condizioni di pioggia al di fuori dell'area delle concimaia
(attraverso ad esempio cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.);
- la tipologia dei manufatti e le modalita' costruttive dovranno
garantire la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti.
4) Denuncia di attivita'/funzioni amministrative e di controllo
L'art. 3 della L.R. 21/98 prefigurando per l'attivita' di spandimento
la procedura semplificata ex Lege 50/95, in termini di "denuncia di
attivita'" le informazioni da allegare rimangono quelle di cui
all'art. 3, lettere a) e b): in questo ambito si potra' avere a
riferimento l'Allegato A e l'Allegato B di cui alla circolare
2645/96. Con l'Allegato A il denunciante, pur non essendo vincolato
ad assicurare un determinato periodo di stoccaggio, dovrebbe
esplicitare comunque, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 21/98, le
modalita' di raccolta e conservazione del letame e del liquame
prodotti.
Tenuto conto che le disposizioni inerenti la raccolta e la custodia
dei liquami e dei letami fanno riferimento alla regolamentazione
locale, puo' risultare utile ed opportuno prevedere che in questo
ambito il denunciante "autocertifichi" di essere a conoscenza di
dette disposizioni regolamentari.
Tale impostazione appare coerente con le procedure previste in quanto
funzionale alle successive fasi di verifica dei presupposti e dei
requisiti richiesti.
In assenza dei vincoli di cui alla L.R. 50/95 relativi allo
stoccaggio ed ai carichi massimi ammissibili, ferme restando le
esigenze suddette, le Provincie, al fine di rendere piu' agevole la
predisposizione della denuncia di attivita', nel definire le
modalita' e i termini di presentazione, potranno fare riferimento ad
una modulistica semplificata predefinendo allegati specifici mirati
alle esigenze dettate dalle nuove disposizioni.
Tenuto conto che per gli allevamenti in argomento buona parte delle
disposizioni da applicarsi fanno riferimento a norme regolamentari
locali a valenza comunale, si ritiene opportuno richiamare alcuni
aspetti dell'unicita' dell'azione amministrativa ai quali e'
necessario sempre attenersi:
- le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della L.R. 21/98
sono sempre e comunque esercitate dalle Provincie;
- l'avere sottoposto questi allevamenti alle norme regolamentari
comunali non determina l'insorgere di una "competenza" propria del
Comune nell'applicazione della L.R. 21/98, fatti salvi i normali
raccordi che si rendesse necessario attivare fra le Provincie ed i
Comuni stessi per specifiche esigenze di carattere operativo;
- come richiamato al precedente punto 2 le disposizioni a cui
riferirsi per la raccolta e la custodia dei liquami e dei letami
prodotti sono comunque sempre disponibili: quando non espressamente
dettate dai regolamenti comunali avvero quando gli stessi risultino
incoerenti per questa specifica materia, si dovranno avere a
riferimento le disposizioni di cui al Testo unico delle leggi
sanitarie di cui al RD n. 1265 del 1934, in quanto applicabili;
- la gestione di questi aspetti non determina automaticamente
l'insorgenza di una competenza comunale propria;
- anche nell'ambito della L.R. 21/98 le funzioni comunali afferiscono
agli aspetti della programmazione urbanistica, della regolamentazione
edilizia ed alla materia sanitaria relativamente alle funzioni di
Autorita' sanitaria svolte dal Sindaco.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene le funzioni di
controllo per l'applicazione delle disposizioni delle presenti norme:
dette funzioni vengono esercitate dalle Provincie avvalendosi delle
Sezioni provinciali dell'ARPA, secondo le modalita' di cui alla L.R.
44/95.
Al di la' delle verifiche d'ufficio delle "denuncie di attivita'"
proprie del procedimento amministrativo, l'attivita' di controllo in
questo ambito non potra' che svolgersi secondo i criteri del
controllo a campione.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
AGRICOLTURA AMBIENTE
Dario Manghi Leopolda Boschetti
ALLEGATO
Stralcio Testo unico leggi sanitarie - RD 27 luglio 1934, n. 1275 -
Pare terza "Igiene del suolo e dell'abitato" - Capitolo VI "Delle
stalle e delle concimaie": articoli 233 e seguenti
Art. 233 - Le stalle rurali per i bovini ed equini, adibite a piu' di
due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad
evitare disperdimenti di liquidi, aventi platea impermeabile.
Art. 234 - Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo
dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche
delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei
terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni
altra contingenza locale, con decreto del Prefetto, sentita la Camera
di Commercio.
Art. 235 - Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per
bestiame brado e semibrado.
Art. 236 - Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a
servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito
di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di
funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, e' vietato
tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate
delle abitazioni.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino al lire diecimila per
ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.