DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 395
Disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio di investimenti nelle aziende agricole preliminari alla attivazione della Misura 1.a del Piano regionale di sviluppo rurale (articoli da 4 a 7, Regolamento CE 1257/99). Avviso alle aziende
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
alcuni regolamenti;
- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;
- il Regolamento (CE) n. 1258 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
finanziamento della politica agricola comune;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 in data 19
gennaio 2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del
Piano regionale di sviluppo rurale denominato "La qualita'
dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente e del territorio",
proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2060 del 10
novembre 1999;
considerato:
- che con la citata deliberazione 2060/99 si e' assunta l'iniziativa
per l'approvazione del Piano regionale di sviluppo rurale in
attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, di seguito per brevita'
indicato come PRSR, al fine di ottenere l'approvazione della
Commissione Europea entro tempi compatibili con la possibilita' di
attivare le misure in esso previste dall'inizio dell'annualita' 2000;
- che il PRSR e' stato presentato, tramite il Ministero per le
Politiche agricole e forestali, alla Commissione Europea, ai sensi
dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1257/99, per l'avvio della fase
negoziale e la necessaria approvazione;
- che i Servizi della Commissione Europea, con nota n. 00719 del 14
gennaio 2000, hanno formalmente comunicato il ricevimento del
suddetto Piano in data 17 dicembre 1999;
- che, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1257/99 i piani di
sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere
dall'1 gennaio 2000;
- che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) 1257/99, il
sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della Sezione
Garanzia del FEAOG si applica a decorrere dall'1 gennaio 2000;
- che l'eligibilita' al sostegno comunitario degli interventi
ammissibili fra quelli previsti nel citato PRSR decorre pertanto
dalla data dell'1 gennaio 2000, avendo la Regione Emilia-Romagna
formalmente presentato la propria proposta entro tale data;
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 1.a
"Investimenti nelle aziende agricole", in applicazione degli artt. 4,
5, 6 e 7 del Regolamento (CE) 1257/99;
- che tale Misura rappresenta la naturale prosecuzione degli
interventi previsti dagli artt. 4-9 del Regolamento CE 950/97, ora
abrogato;
- che la Misura si concretizzera' nella concessione di contributi in
conto capitale per la realizzazione di investimenti aziendali;
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:
- l'art. 4, comma 2, il quale prevede che le Province e Comunita'
Montane debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta
regionale per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti
gli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle
Regioni;
- l'art. 16, comma 2, il quale prevede che l'effettuazione di
acquisti da parte dei potenziali beneficiari prima del formale atto
di impegno dell'Amministrazione non preclude la concessione dei
contributi, purche' intervenga successivamente alla presentazione di
domanda;
- l'art. 16, comma 3, il quale prevede che la realizzazione di opere
o acquisti successivamente alla presentazione della domanda non
comporta impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione ne'
da diritto a precedenze o priorita';
considerato:
- che gli interventi previsti dalla Misura 1.a comportano tempi di
realizzazione significativi e richiedono una adeguata programmazione
degli stessi da parte dei potenziali beneficiari;
- che e' necessario, come peraltro indicato dal Consiglio regionale
in sede di approvazione del PRSR, non determinare una eccessiva
discontinuita' fra il precedente periodo di programmazione, per il
quale la ricezione delle domande e' stata chiusa al 31/3/1998, e
l'attuale periodo per il quale il termine iniziale di eligibilita'
agli aiuti risulta fissato all'1 gennaio 2000;
- che, allo stato attuale, le Province e Comunita' Montane non
possono ricevere domande di aiuti ai sensi della nuova programmazione
finanziaria inerente il Regolamento (CE) 1257/99;
ritenuto, pertanto, opportuno non precludere agli imprenditori
agricoli, nelle more dell'approvazione definitiva del PRSR e della
adozione degli strumenti attuativi di competenza regionale e
provinciale, la possibilita' di avviare interventi potenzialmente
ammissibili agli aiuti, fermo restando che l'ammissibilita' effettiva
agli aiuti stessi resta subordinata all'approvazione del PRSR da
parte della Commissione Europea;
visto l'art. 27 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 recante norme
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso, il quale dispone che la promozione da parte della Regione di
attivita' economiche e sociali di interesse regionale mediante
concessione di ausili finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in
conformita' ai principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita';
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato:
- di stabilire che le Province e Comunita' Montane, ai sensi della
L.R. 15/97, procedano a ricevere istanze relative ad interventi
potenzialmente ammissibili al regime di aiuti di cui agli artt. 4, 5,
6 e 7 del Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi che saranno
attivati attraverso la Misura 1.a del PRSR;
- di definire prime disposizioni procedurali e tecniche, al fine di
uniformare le modalita' per la presentazione di dette istanze da
parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di
imprese agricole;
- di pubblicizzare tali disposizioni mediante pubblicazione di uno
specifico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
- di stabilire che le istanze di che trattasi potranno essere fatte
pervenire agli Enti competenti per territorio (Province e Comunita'
Montane) ai sensi della L.R. 15/97, successivamente alla
pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che detto avviso conservi validita' fino alla adozione
da parte dei competenti organi regionali e provinciali degli
strumenti di attuazione definitiva della Misura in questione;
dato atto che le disposizioni procedurali e tecniche contenute
nell'avviso di che trattasi hanno il solo scopo di permettere alle
aziende di avviare investimenti senza che cio' comporti la
preclusione all'eventuale accesso a finanziamento nell'ambito della
Misura 1.a;
ritenuto infine necessario, per le stesse ragioni di urgenza che
costituiscono il presupposto per l'adozione della presente
deliberazione, conferire alla stessa l'immediata eseguibilita' ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.
62;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995, e n.
1396 del 31 luglio 1998;dato atto che nella predetta deliberazione
1396/98 non e' stata conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti
alle imprese;
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione
2541/95;
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Agricoltura dott. Dario Manghi, in merito alla regolarita'
tecnica ed alla legittimita' della presente delibera, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della
sopra citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, che le Province e Comunita' Montane
procedano a ricevere, ai sensi della L.R. 15/97, istanze presentate
da imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di imprese
agricole, relative ad interventi potenzialmente ammissibili agli
aiuti previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) 1257/99;
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, che
costituisce avviso per la presentazione delle predette istanze, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, unitamente allo
schema di domanda appositamente predisposto ed acquisito agli atti
della Direzione generale Agricoltura al n.5849 di protocollo in data
25 febbraio 2000, allegato in visione al presente atto;
3) di disporre altresi' la contestuale pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dello stralcio del Piano
regionale di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna relativo alla
"Misura 1.a - Investimenti nelle aziende agricole", nella versione
allegata come parte integrante e sostanziale della deliberazione del
Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000 e allegato in visione
al presente atto;4) di stabilire che le istanze potranno essere fatte
pervenire agli Enti competenti per territorio (Province e Comunita'
Montane) ai sensi della L.R. 15/95, successivamente alla
pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale;
5) di dare atto che l'ammissibilita' agli aiuti delle istanze
presentate in esito al presente avviso resta subordinata
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione Europea e che
l'istruttoria di ammissibilita' delle istanze pervenute potra' essere
avviata solo successivamente alla approvazione degli strumenti
attuativi di competenza regionale e provinciale;
6) di stabilire che il presente avviso conserva validita' fino alla
adozione da parte dei competenti organi regionali e provinciali degli
strumenti di attuazione definitiva della Misura in questione;
7) di dare atto che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui
si riferiscono le istanze presentate e' ad esclusivo rischio
dell'azienda interessata con sollievo dell'Amministrazione regionale
e provinciale da ogni responsabilita' ed impegno circa l'ottenimento
di eventuali futuri contributi attivati per la Misura in questione e
che tale realizzazione non da' diritto a precedenze o priorita';
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.62, per
le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente
richiamate.
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura 1.a
Modello istanza preliminare per l'accesso agli aiuti di cui al Reg.
(CE) 1257/99 artt. 4, 5, 6, 7.
(segue allegato fotografato)
(Controllata dalla CCARER nella seduta del 7/3/2000, prot. n. 367/15)