REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 395

Disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio di investimenti nelle aziende agricole preliminari alla attivazione della Misura 1.a del Piano regionale di sviluppo rurale (articoli da 4 a 7, Regolamento CE 1257/99). Avviso alle aziende

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999                  
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo            
agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga               
alcuni regolamenti;                                                             
- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999              
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99              
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;                           
- il Regolamento (CE) n. 1258 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul              
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed                       
integrazioni;                                                                   
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 in data 19               
gennaio 2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del                
Piano regionale di sviluppo rurale denominato "La qualita'                      
dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente e del territorio",               
proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2060 del 10                
novembre 1999;                                                                  
considerato:                                                                    
- che con la citata deliberazione 2060/99 si e' assunta l'iniziativa            
per l'approvazione del Piano regionale di sviluppo rurale in                    
attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, di seguito per brevita'                
indicato come PRSR, al fine di ottenere l'approvazione della                    
Commissione Europea entro tempi compatibili con la possibilita' di              
attivare le misure in esso previste dall'inizio dell'annualita' 2000;           
- che il PRSR e' stato presentato, tramite il Ministero per le                  
Politiche agricole e forestali, alla Commissione Europea, ai sensi              
dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1257/99, per l'avvio della fase               
negoziale e la necessaria approvazione;                                         
- che i Servizi della Commissione Europea, con nota n. 00719 del 14             
gennaio 2000, hanno formalmente comunicato il ricevimento del                   
suddetto Piano in data 17 dicembre 1999;                                        
- che, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1257/99 i piani di            
sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere            
dall'1 gennaio 2000;                                                            
- che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) 1257/99, il                   
sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della Sezione              
Garanzia del FEAOG si applica a decorrere dall'1 gennaio 2000;                  
- che l'eligibilita' al sostegno comunitario degli interventi                   
ammissibili fra quelli previsti nel citato PRSR decorre pertanto                
dalla data dell'1 gennaio 2000, avendo la Regione Emilia-Romagna                
formalmente presentato la propria proposta entro tale data;                     
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 1.a            
"Investimenti nelle aziende agricole", in applicazione degli artt. 4,           
5, 6 e 7 del Regolamento (CE) 1257/99;                                          
- che tale Misura rappresenta la naturale prosecuzione degli                    
interventi previsti dagli artt. 4-9 del Regolamento CE 950/97, ora              
abrogato;                                                                       
- che la Misura si concretizzera' nella concessione di contributi in            
conto capitale per la realizzazione di investimenti aziendali;                  
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:             
- l'art. 4, comma 2, il quale prevede che le Province e Comunita'               
Montane debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta                   
regionale per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti           
gli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle                  
Regioni;                                                                        
- l'art. 16, comma 2, il quale prevede che l'effettuazione di                   
acquisti da parte dei potenziali beneficiari prima del formale atto             
di impegno dell'Amministrazione non preclude la concessione dei                 
contributi, purche' intervenga successivamente alla presentazione di            
domanda;                                                                        
- l'art. 16, comma 3, il quale prevede che la realizzazione di opere            
o acquisti successivamente alla presentazione della domanda non                 
comporta impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione ne'             
da diritto a precedenze o priorita';                                            
considerato:                                                                    
- che gli interventi previsti dalla Misura 1.a comportano tempi di              
realizzazione significativi e richiedono una adeguata programmazione            
degli stessi da parte dei potenziali beneficiari;                               
- che e' necessario, come peraltro indicato dal Consiglio regionale             
in sede di approvazione del PRSR, non determinare una eccessiva                 
discontinuita' fra il precedente periodo di programmazione, per il              
quale la ricezione delle domande e' stata chiusa al 31/3/1998, e                
l'attuale periodo per il quale il termine iniziale di eligibilita'              
agli aiuti risulta fissato all'1 gennaio 2000;                                  
- che, allo stato attuale, le Province e Comunita' Montane non                  
possono ricevere domande di aiuti ai sensi della nuova programmazione           
finanziaria inerente il Regolamento (CE) 1257/99;                               
ritenuto, pertanto, opportuno non precludere agli imprenditori                  
agricoli, nelle more dell'approvazione definitiva del PRSR e della              
adozione degli strumenti attuativi di competenza regionale e                    
provinciale, la possibilita' di avviare interventi potenzialmente               
ammissibili agli aiuti, fermo restando che l'ammissibilita' effettiva           
agli aiuti stessi resta subordinata all'approvazione del PRSR da                
parte della Commissione Europea;                                                
visto l'art. 27 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 recante norme             
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di              
accesso, il quale dispone che la promozione da parte della Regione di           
attivita' economiche e sociali di interesse regionale mediante                  
concessione di ausili finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in           
conformita' ai principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita';            
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato:                                    
- di stabilire che le Province e Comunita' Montane, ai sensi della              
L.R. 15/97, procedano a ricevere istanze relative ad interventi                 
potenzialmente ammissibili al regime di aiuti di cui agli artt. 4, 5,           
6 e 7 del Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi che saranno               
attivati attraverso la Misura 1.a del PRSR;                                     
- di definire prime disposizioni procedurali e tecniche, al fine di             
uniformare le modalita' per la presentazione di dette istanze da                
parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di                
imprese agricole;                                                               
- di pubblicizzare tali disposizioni mediante pubblicazione di uno              
specifico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna;                                                                 
- di stabilire che le istanze di che trattasi potranno essere fatte             
pervenire agli Enti competenti per territorio (Province e Comunita'             
Montane) ai sensi della L.R. 15/97, successivamente alla                        
pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- di stabilire che detto avviso conservi validita' fino alla adozione           
da parte dei competenti organi regionali e provinciali degli                    
strumenti di attuazione definitiva della Misura in questione;                   
dato atto che le disposizioni procedurali e tecniche contenute                  
nell'avviso di che trattasi hanno il solo scopo di permettere alle              
aziende di avviare investimenti senza che cio' comporti la                      
preclusione all'eventuale accesso a finanziamento nell'ambito della             
Misura 1.a;                                                                     
ritenuto infine necessario, per le stesse ragioni di urgenza che                
costituiscono il presupposto per l'adozione della presente                      
deliberazione, conferire alla stessa l'immediata eseguibilita' ai               
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.           
62;                                                                             
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995, e n.             
1396 del 31 luglio 1998;dato atto che nella predetta deliberazione              
1396/98 non e' stata conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti            
alle imprese;                                                                   
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione               
2541/95;                                                                        
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Direttore               
generale Agricoltura dott. Dario Manghi, in merito alla regolarita'             
tecnica ed alla legittimita' della presente delibera, ai sensi                  
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della            
sopra citata deliberazione 2541/95;                                             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui                   
integralmente richiamate, che le Province e Comunita' Montane                   
procedano a ricevere, ai sensi della L.R. 15/97, istanze presentate             
da imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di imprese              
agricole, relative ad interventi potenzialmente ammissibili agli                
aiuti previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) 1257/99;            
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, che                
costituisce avviso per la presentazione delle predette istanze, nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, unitamente allo              
schema di domanda appositamente predisposto ed acquisito agli atti              
della Direzione generale Agricoltura al  n.5849 di protocollo in data           
25 febbraio 2000, allegato in visione al presente atto;                         
3) di disporre altresi' la contestuale pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dello stralcio del Piano                 
regionale di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna relativo alla                  
"Misura 1.a - Investimenti nelle aziende agricole", nella versione              
allegata come parte integrante e sostanziale della deliberazione del            
Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000 e allegato in visione           
al presente atto;4) di stabilire che le istanze potranno essere fatte           
pervenire agli Enti competenti per territorio (Province e Comunita'             
Montane) ai sensi della L.R. 15/95, successivamente alla                        
pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale;                     
5) di dare atto che l'ammissibilita' agli aiuti delle istanze                   
presentate in esito al presente avviso resta subordinata                        
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione Europea e che              
l'istruttoria di ammissibilita' delle istanze pervenute potra' essere           
avviata solo successivamente alla approvazione degli strumenti                  
attuativi di competenza regionale e provinciale;                                
6) di stabilire che il presente avviso conserva validita' fino alla             
adozione da parte dei competenti organi regionali e provinciali degli           
strumenti di attuazione definitiva della Misura in questione;                   
7) di dare atto che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui           
si riferiscono le istanze presentate e' ad esclusivo rischio                    
dell'azienda interessata con sollievo dell'Amministrazione regionale            
e provinciale da ogni responsabilita' ed impegno circa l'ottenimento            
di eventuali futuri contributi attivati per la Misura in questione e            
che tale realizzazione non da' diritto a precedenze o priorita';                
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e              
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953,  n.62, per           
le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente              
richiamate.                                                                     
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura 1.a                                 
Modello istanza preliminare per l'accesso agli aiuti di cui al Reg.             
(CE) 1257/99 artt. 4, 5, 6, 7.                                                  
(segue allegato fotografato)                                                    
(Controllata dalla CCARER nella seduta del 7/3/2000, prot. n. 367/15)           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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