DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 394
Disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio di investimenti in impianti agro-industriali preliminari alla attivazione della Misura 1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale (articoli 25, 26 e 28, Regolamento CE 1257/99) e dell'articolo 3 della L.R. 39/99. Avviso alle imprese
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- il Regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 sul finanziamento
della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1750 del 23 luglio 1999 che reca
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99;
- la L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi agro-alimentari";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura;
premesso:
- che l'applicazione del suddetto Regolamento (CE) 1257/99 e' legata
alla predisposizione di un Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR)
da sottoporre all'approvazione della Commissione Europea;
- che, successivamente alla decisione formale assunta dalla
Commissione stessa in merito al suddetto Piano, l'attivazione delle
singole misure di sostegno sara' altresi' subordinata all'emanazione
di specifici atti formali da parte dei preposti organi regionali;
dato che con deliberazione n. 2060 del 10 novembre 1999,
successivamente approvata con emendamenti dal Consiglio regionale con
atto n. 1338 in data 19 gennaio 2000, esecutiva, la Giunta regionale
ha assunto l'iniziativa per l'approvazione del Piano regionale di
sviluppo rurale denominato "La qualita' dell'agricoltura per la
qualita' dell'ambiente e del territorio" e per il suo inoltro ai
competenti Servizi della Commissione Europea;
preso atto:
- che ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) 1257/99 il Piano
regionale di sviluppo rurale e' stato presentato, tramite il
Ministero per le Politiche agricole e forestali, alla Commissione
Europea cui e' pervenuto in data 17 dicembre 1999;
- che i Servizi della Commissione Europea, con nota n. 00719 del 14
gennaio 2000, hanno formalmente comunicato il ricevimento del
suddetto Piano in data 17 dicembre 1999;
- che attualmente sono in corso le procedure istruttorie sul predetto
Piano da parte dei Servizi della Commissione, cui seguira' la
necessaria fase di negoziazione;
- che, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1257/99 i Piani di
sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere
dall'1 gennaio 2000;
- che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) 1257/99, il
sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della Sezione
Garanzia del FEAOG si applica a decorrere dall'1 gennaio 2000;
- che l'eligibilita' al sostegno comunitario degli interventi
ammissibili fra quelli previsti nel citato PRSR decorre pertanto
dalla data dell'1 gennaio 2000, avendo la Regione Emilia-Romagna
formalmente presentato la propria proposta entro tale data;
atteso:
- che, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 28
del Regolamento (CE) 1257/99, il Piano regionale di sviluppo rurale
comprende, in particolare, all'interno dell'Asse "Sostegno alla
competitivita' delle imprese", la Misura 1.g. "Miglioramento delle
condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli", che prevede uno specifico regime di aiuti a favore di
imprese del settore agro-industriale;
- che la possibilita' da parte delle suddette imprese di accedere
alle provvidenze previste non potra' concretizzarsi che
successivamente all'approvazione da parte della Commissione Europea
del Piano regionale di sviluppo rurale ed alla adozione a livello
regionale di tutti gli atti programmatici preliminari alla
approvazione di apposito avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
- che detta pubblicazione, stante lo stato d'avanzamento dell'iter
procedurale precedentemente descritto, non e' prevedibile prima del
mese di settembre del corrente anno;
- che, peraltro, l'articolo 16, commi 2 e 3, della L.R. 15/97 prevede
che le opere e gli acquisti a fronte delle quali viene richiesto un
contributo pubblico possano essere realizzate solo successivamente
alla presentazione di domanda;
verificato che nel settore agro-industriale regionale esiste la reale
necessita' da parte di numerose imprese di avviare investimenti
produttivi in tempi ristretti e che la stessa Amministrazione
regionale ha interesse ad accelerare le fasi d'avvio del Piano
regionale di sviluppo rurale al fine di garantire il completo
utilizzo delle risorse programmate;
ritenuto conseguentemente opportuno, stante le motivazioni
precedentemente esposte, attivare soluzioni tecniche idonee a non
precludere l'eventuale successivo accesso alle provvidenze che
saranno attivate nell'ambito della Misura 1.g. del Piano regionale di
sviluppo rurale alle imprese potenzialmente beneficiarie che
intendano tuttavia avviare in tempi brevi progetti di
investimento;considerato inoltre:
- che la L.R. n. 39 del 28 dicembre 1999 prevede all'articolo 3,
comma primo, lettere a), b), c) e d), la concessione di aiuti
finanziari, a fronte di investimenti sostanzialmente analoghi a
quelli previsti nell'ambito della Misura 1.g. del Piano regionale di
sviluppo rurale, a favore di imprese agro-industriali che rientrino
nelle tipologie definite al successivo articolo 4;
- che sono in corso di elaborazione da parte dell'Amministrazione
regionale i passaggi formali definiti all'articolo 2 ed al comma 1
dell'articolo 6 della legge medesima, il cui perfezionamento
richiedera' verosimilmente alcuni mesi;
- che anche in questo caso esiste la comprovata necessita', da parte
di imprese del settore, di avviare investimenti in tempi brevi e
comunque non compatibili con la tempistica sopradescritta, e che,
conseguentemente, e' necessario prevedere analoghe soluzioni tecniche
atte a non impedire l'eventuale successivo accesso ai finanziamenti
previsti dall'articolo 3, comma primo, lettere a), b), c) e d), della
legge regionale in questione alle imprese che si trovino nelle
suddette condizioni di urgenza;
dato atto che in base a quanto espresso nell'articolo 2 della L.R.
39/99 il programma di interventi che verra' approvato dal Consiglio
regionale a sostegno del settore agro-industriale regionale dovra'
rispettare i limiti settoriali stabiliti dal Piano regionale di
sviluppo rurale adottato in applicazione del Regolamento CE 1257/99;
tenuto conto:
- che ogni altra scelta tecnica ed operativa adottata nel merito
dagli organi regionali dovra' risultare conforme ai principi
stabiliti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo";
- che, conseguentemente, l'attuazione degli interventi di sostegno
previsti dall'articolo 3, comma primo, lettere a), b), c) e d), della
L.R. 39/99 avverra' in ogni caso nell'ambito di quanto stabilito
dalla Misura 1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale, fatte salve
le specificita' stabilite nella legge medesima;
ritenuto opportuno, in questa fase propedeutica, assimilare i due
regimi di aiuto prevedendo disposizioni procedurali e tecniche comuni
preliminari all'attivazione di entrambi, in considerazione anche
dell'obiettivo generale dell'Amministrazione regionale di uniformare
il piu' possibile i singoli procedimenti amministrativi;
visto l'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante norme per
la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso, il quale dispone che la promozione da parte della Regione di
attivita' economiche e sociali di interesse regionale mediante la
concessione di ausili finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in
conformita' a principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita';
ritenuto, pertanto, che le specifiche disposizioni cui dovranno
attenersi le imprese che intendono dare avvio a progetti di
investimento, senza precludersi la possibilita' di accedere
successivamente ai finanziamenti che saranno resi disponibili
nell'ambito della Misura 1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale
- in applicazione degli articoli 25, 26 e 28 del Regolamento (CE)
1257/99 - e dell'articolo 3, comma primo, lettere a), b), c) e d),
della L.R. 39/99, debbano essere oggetto di apposito avviso da
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione rivolto alle
imprese interessate;
dato atto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nel suddetto avviso, e' necessario disporre che lo stralcio del Piano
regionale di sviluppo rurale, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1338 del 19/1/2000, relativo alla Misura 1.g.
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli" venga pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna congiuntamente alla
presente deliberazione;
ribadito:
- che le disposizioni procedurali e tecniche oggetto della presente
deliberazione hanno il solo scopo di permettere alle imprese
agro-industriali di avviare investimenti senza preclusione
all'eventuale successivo accesso a finanziamenti nell'ambito della
Misura 1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale in applicazione
degli articoli 25, 26 e 28 del Regolamento (CE) 1257/99 e
dell'articolo 3, comma primo, lettere a), b), c) e d), della L.R.
39/99 e senza che detto avvio determini diritti di precedenza o
priorita';
- che, pertanto, l'avvio di specifici progetti e' ad esclusivo
rischio dell'impresa interessata con sollievo dell'Amministrazione
regionale da ogni responsabilita' ed impegno circa l'ottenimento di
eventuali contributi che saranno in ogni caso subordinati
all'attivazione dei seguenti singoli regimi di aiuto e precisamente:
- per la Misura 1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale in
applicazione degli articoli 25, 26 e 28 del Regolamento (CE) 1257/99:
alle decisioni assunte in sede comunitaria, ai successivi atti
regionali di attuazione nonche' all'istruttoria tecnica e di merito
sulle caratteristiche del progetto e del richiedente;
- per i finanziamenti nell'ambito dell'articolo 3, comma primo,
lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99: alle decisioni assunte dal
Consiglio regionale in sede di approvazione del programma di
interventi, ai successivi atti regionali di attuazione nonche'
all'istruttoria tecnica e di merito sulle caratteristiche del
progetto e del richiedente;
ritenuto, per le medesime ragioni di urgenza che costituiscono il
presupposto per l'adozione della presente deliberazione, che sia
necessario conferire alla deliberazione medesima l'immediata
eseguibilita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10
febbraio 1953, n. 62;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2451 del 4 luglio 1998, esecutiva;
- n. 1396 del 31 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto che nella predetta deliberazione 1396/98 non e' stata
conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione
2541/95;
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Agricoltura dr. Dario Manghi in merito alla regolarita'
tecnica alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi
dell'articolo 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, l'avviso allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante
"Disposizioni tecniche per l'avvio di investimenti in impianti
agro-industriali preliminari all'attivazione della Misura 1.g. del
Piano regionale di sviluppo rurale in applicazione degli articoli 25,
26 e 28 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 3, comma primo,
lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99";
2) di disporre che venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna lo stralcio del Piano regionale di sviluppo
rurale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338
del 19/1/2000, relativo alla Misura 1.g. "Miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli" congiuntamente al testo integrale della presente
deliberazione;
3) di dare atto che detto avviso e' rivolto alle imprese interessate
all'avvio di investimenti potenzialmente suscettibili di
finanziamento ai sensi della Misura 1.g. del Piano regionale di
sviluppo rurale in applicazione degli articoli 25, 26 e 28 del
Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 3, comma primo, lettere a),
b), c) e d), della L.R. 39/99;
4) di stabilire che detto avviso conservi validita', in relazione ai
singoli strumenti finanziari cui e' riferito, fino alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
degli specifici avvisi pubblici che pongono in attuazione in via
definitiva detti strumenti;5) di dare atto che le disposizioni
procedurali e tecniche contenute nell'avviso di cui al punto 1 hanno
il solo scopo di permettere alle imprese agro-industriali di avviare
investimenti senza che cio' comporti la preclusione all'eventuale
accesso a finanziamenti nell'ambito della Misura 1.g. del Piano
regionale di sviluppo rurale, in applicazione degli articoli 25, 26 e
28 del Regolamento (CE) 1257/99, e dell'articolo 3, comma primo,
lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99 e senza che detto avvio
comporti diritti di precedenza o priorita';
6) di dare atto che, pertanto, l'avvio di specifici progetti e' ad
esclusivo rischio dell'impresa interessata con sollievo
dell'Amministrazione regionale da ogni responsabilita' ed impegno
circa l'ottenimento di eventuali futuri contributi nell'ambito degli
strumenti finanziari di che trattasi;
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita', ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.62, per
le ragioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente
richiamate.
AVVISO
Disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio di investimenti in
impianti agro-industriali preliminari all'attivazione della Misura
1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale, in applicazione degli
articoli 25, 26 e 28 del Regolamento (CE) 1257/99, e dell'articolo 3,
comma primo, lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99
La Regione Emilia-Romagna ha attualmente in corso il perfezionamento
dell'iter procedurale necessario alla predisposizione degli specifici
avvisi pubblici tramite i quali sara' possibile presentare formale
domanda di finanziamento ai sensi della Misura 1.g. del Piano
regionale di sviluppo rurale, in applicazione degli articoli 25, 26 e
28 del Regolamento (CE) 1257/99, e dell'articolo 3, comma primo,
lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99.
Lo stralcio del Piano regionale di sviluppo rurale relativo alla
sopracitata Misura 1.g., pubblicato congiuntamente al presente
avviso, fornisce il quadro di riferimento attuale con cui le imprese
del settore possono confrontarsi al fine di valutare se sussistano i
presupposti e l'interesse a presentare in futuro richiesta di
finanziamento.
I contenuti della Misura 1.g. definiscono, inoltre, in larga misura
l'ambito nel quale i competenti organi regionali effettueranno anche
le scelte programmatiche necessarie all'attuazione dell'articolo 3,
comma primo, lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99 (pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 31
dicembre 1999), fatte salve le specificita' relative ai soggetti
beneficiari di cui all'articolo 4 della legge medesima.
Le imprese che, in funzione di quanto precedentemente esposto,
ritengono di essere interessate a concorrere all'ottenimento dei
finanziamenti che si renderanno disponibili su uno o entrambi gli
strumenti di intervento finanziario sopra indicati ed abbiano urgenza
di realizzare investimenti prima della pubblicazione degli appositi
avvisi pubblici possono presentare una specifica istanza, redatta in
conformita' allo schema appositamente predisposto (Appendice 1), che
costituisce a tutti gli effetti presupposto giuridico per l'eventuale
ammissibilita' delle spese sostenute dopo la sua presentazione.
All'istanza dovra' essere allega la seguente documentazione tecnica:
a) breve relazione tecnico-illustrativa del progetto (massimo 2
pagine);
b) elaborati progettuali: - computi metrici; - disegni ed eventuali
layout; - preventivi relativi ad impianti, macchinari, attrezzature,
strutture prefabbricate ed altre opere edili ed affini complementari;
- concessione edilizia o, in quanto non necessaria, dichiarazione del
progettista o direttore dei lavori (solo per progetti che prevedono
opere edili).
Successivamente alla presentazione di detta istanza, l'impresa potra'
procedere all'acquisto degli impianti, dei macchinari e delle
attrezzature relative ai preventivi prodotti senza nessuna ulteriore
comunicazione ai competenti Uffici regionali. La dimostrazione che
gli acquisti sono stati effettuati dopo l'inoltro dell'istanza sara'
fornita dalla data riportata sui relativi titoli di spesa (fatture).
Per progetti che prevedono opere edili, compresa l'installazione di
strutture prefabbricate, l'inizio dei lavori non dovra' avvenire
prima che siano decorsi dieci giorni dalla data di presentazione
dell'istanza e dei relativi allegati (fara' fede la data di
protocollo di arrivo), al fine di consentire all'Amministrazione
l'effettuazione di eventuali verifiche in loco. Trascorso tale
periodo, l'impresa, anche in assenza di specifici accertamenti, puo'
procedere all'avvio delle opere. Ai fini della successiva
dimostrazione che dette opere sono state iniziate successivamente al
termine fissato per l'effettuazione dei controlli da parte
dell'Amministrazione, fara' fede la denuncia d'inizio attivita'
inoltrata presso gli uffici del Comune competente.
Le imprese che abbiano progetti parzialmente avviati e che intendono
non precludersi la possibilita' di accedere ad eventuali
finanziamenti relativamente alla parte di opere non ancora
realizzate, devono dichiarare tale condizione nell'istanza. In questo
caso l'eventuale ammissibilita' a finanziamento resta subordinata
alla preliminare verifica tecnica volta ad accertare la reale
consistenza e natura dei lavori gia' eseguiti.
Nel periodo di validita' del presente avviso i soggetti interessati
possono presentare, con riferimento a ciascuno stabilimento
produttivo, un'unico progetto di investimento e conseguentemente
un'unica istanza.
Si ritiene infine utile fornire le seguenti raccomandazioni, che -
pur senza valore vincolante stante l'attuale stato di avanzamento
degli strumenti formali attuativi della Misura 1.g. e della L.R.
39/99 - possono risultare utili alle imprese ai fini dell'eventuale
successiva presentazione della formale domanda di finanziamento:
- presentare progetti relativi ai settori indicati nella Misura 1.g.
tenendo conto delle specifiche limitazioni e deroghe;
- presentare progetti di importo compreso nei limiti indicati nella
Misura 1.g., tenendo presente che al momento non sono ancora state
individuate le aree Obiettivo 2;
- utilizzare per la predisposizione dei computi metrici l'elenco
prezzi per opere di miglioramento approvato dalla Giunta regionale
con delibera n. 1062 del 24 giugno 1997;
- per progetti che comprendono lavori gia' iniziati contabilizzare
nel computo metrico solo le opere ancora da realizzare, indicando i
lavori gia' eseguiti a costo zero.
APPENDICE 1
(Schema di istanza da redigere su carta intestata)
Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Agricoltura
Servizio Aiuti alle imprese
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna
Il sottoscritto (1)
nella qualita' di (2)
della (3)
con sede legale in (4)
presenta istanza
ai fini dell'eventuale accesso al regime di aiuti previsto:
- dalla Misura 1.g. del Piano regionale di sviluppo rurale, in
applicazione degli artt. 25, 26 e 28 del Regolamento (CE) 1257/99;
- dall'articolo 3, comma primo, lettere a), b), c) e d), della L.R.
39/99;
a tal fine dichiara
- che intende presentare in futuro domanda ai fini di concorrere
all'ottenimento degli incentivi previsti dalla Misura 1.g. del Piano
regionale di sviluppo rurale, in applicazione degli artt. 25, 26 e 28
del Regolamento (CE) 1257/99, subordinatamente alla pubblicazione
dell'apposito avviso pubblico, relativamente al progetto:
. . . . . . . . . . (titolo)
che verra' realizzato nello stabilimento sito in Via . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localita' . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ., Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ., Provincia . . . . . . . . .;
- che intende presentare in futuro domanda ai fini di concorrere
all'ottenimento degli incentivi previsti dall'articolo 3, comma
primo, lettere a), b), c) e d), della L.R. 39/99 subordinatamente
alla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico, relativamente al
progetto
. . . . . . . . . . . (titolo)
che verra' realizzato nello stabilimento sito in Via . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localita' . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ., Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ., Provincia . . . . . . . . . .;
(indicare solo lo strumento finanziario cui si e' interessati; nel
caso si sia interessati ad entrambi gli strumenti occorre indicare
l'ordine di priorita' attribuita)
con priorita' per
- che si trova nella necessita' di avviare urgentemente le opere e
gli acquisti relativi al suddetto progetto e meglio descritti nella
relazione e nella documentazione tecnica allegata;
dichiara sotto la propria responsabilita'
- che l'investimento proposto non e' finalizzato all'utilizzo di
Organismi geneticamente manipolati (OGM);
dichiara altresi'
- che le opere e gli acquisti di cui sopra risultano al momento non
ancora avviati e che i lavori relativi ad opere edili verranno
iniziati a partire dal decimo giorno successivo di ricevimento della
presente comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale
dimostrato dall'apposizione del protocollo di arrivo sulla presente
comunicazione;
oppure:
- che le opere e gli acquisti di cui sopra risultano attualmente
parzialmente realizzati e richiede pertanto un sopralluogo tecnico,
da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale, volto
ad accertare la reale consistenza e natura dei lavori gia' eseguiti,
essendo a conoscenza che potranno eventualmente essere ammessi a
futuro finanziamento solo i lavori che non risulteranno ancora
eseguiti al momento di tale verifica;
dichiara infine
- di essere a conoscenza delle sanzioni, anche di natura penale,
previste per chi rende dichiarazione mendace;
- di esonerare gli Organi comunitari e l'Amministrazione statale e
regionale da qualsiasi responsabilita' conseguente ad eventuali danni
che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere,
dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
- di essere consapevole che l'inizio dei lavori e' a proprio
esclusivo rischio con sollievo dell'Amministrazione regionale da ogni
responsabilita' ed impegno circa l'accesso a futuri finanziamenti e
che detto inizio non da' diritto a precedenze o priorita'.
Data . . . . . . . . . . . . . .
Timbro dell'impresa e firma del dichiarante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) indicare nome e cognome;
(2) indicare se presidente, amministratore delegato o altro;
(3) indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dalla statuto;
(4) indicare indirizzo come da certificato di iscrizione alla CCIAA.
Allegati:
a) breve relazione tecnico illustrativa del progetto (massimo 2
pagine);
b) elaborati progettuali: - computi metrici; - disegni ed eventuali
layout; - preventivi relativi ad impianti, macchinari, attrezzature,
strutture prefabbricate ed altre opere edili ed affini complementari;
- concessione edilizia o, in quanto non necessaria, dichiarazione del
progettista o direttore dei lavori (solo per progetti che prevedono
opere edili).
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura n. 1.G "Miglioramento
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli"
Stralcio integrale dal Piano regionale di sviluppo rurale approvato
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 19 gennaio
2000.
(segue allegato fotografato)
(Controllata dalla CCARER nella seduta del 7/3/2000, prot. n. 366/13)