DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 641
Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1874/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 1763 del 30/9/1997, indiceva, tra gli
altri, un corso-concorso interno a n. 9 posti per l'accesso
all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale 8.4
"Funzionario addetto ad attivita' agro-forestali";
- con propria deliberazione n. 2249 del 30/11/1998:
a) approvava la graduatoria finale degli idonei al corso-concorso
suddetto, dichiarando vincitori i primi nove dei diciotto
classificati;
b) contestualmente, disponeva l'utilizzo della graduatoria stessa per
coprire due ulteriori posti vacanti del proprio organico;
- nel dicembre del 1998 erano conseguentemente immessi nell'ottava
qualifica funzionale, profilo professionale 8.4 - a seguito della
sottoscrizione di apposito contratto di lavoro - undici
collaboratori;
- a taluni di costoro veniva successivamente conferito, con
determinazione del Direttore generale Agricoltura, l'incarico di
responsabilita' di Unita' operativa;
- con la sentenza 460/98, pronunciata su ricorso della Federazione
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali, il TAR
dell'Emilia-Romagna annullava il bando del corso-concorso nella parte
in cui non richiede, tra i requisiti di ammissione, il possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore Agronomo
e Forestale;
- con propria deliberazione n. 168 del 15/2/1999 dava provvisoria
esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo, risolvendo i
contratti dei cinque collaboratori - Corsinotti, Mazzini, Marulli,
Poletti e Tabellini - che non possedevano, alla data di scadenza del
bando, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
Agronomo;
- con la determinazione 1780/99 del Direttore generale Agricoltura
erano conseguentemente revocati, a decorrere dal 15/2/1999, gli
incarichi di responsabilita' di Unita' operativa precedentemente
conferiti ai signori Corsinotti, Mazzini, Poletti;
- con la sentenza definitiva 1874/99, il Consiglio di Stato rigettava
il ricorso in appello proposto dalla Regione;
preso atto che la pronuncia del Consiglio di Stato specifica, in
motivazione, che le questioni concernenti i requisiti dei candidati
in possesso di altri diplomi di laurea diversi da quello in Scienze
agrarie "sono rimesse alla fase di rinnovazione del procedimento";
cio', considerato che "la domanda, che costituisce l'oggetto del
giudizio, e' delimitata dall'ambito della legittimazione a
ricorrere";
ritenuto, alla luce di cio' e a parziale modifica di quanto disposto
con la deliberazione 168/99, di dover eseguire in via definitiva la
decisione del giudice amministrativo;
atteso che:
a) il bando del corso-concorso, valorizzando l'esperienza
professionale acquisita dai dipendenti nei settori di appartenenza,
non prevedeva il possesso di specifici diplomi di laurea o di
maturita';
b) tale disposizione non e' stata impugnata dal ricorrente, che si e'
limitato a contestare il bando nella sola parte in cui non richiedeva
il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore Agronomo;
c) la sentenza annullava il bando nella parte contestata, lasciandolo
inalterato nelle parti restanti e in particolare nella previsione dei
titoli di studio utili per l'accesso al corso;
conseguendone che la sentenza:
d) non impone di escludere i candidati per il fatto di non essere in
possesso di un determinato titolo di studio - o di uno tra
determinati titoli di studio - ma soltanto per il fatto di non essere
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore Agronomo;
e) impone pertanto di escludere quei soli candidati che non erano in
possesso, al momento della scadenza del bando, dell'abilitazione in
parola, pur avendo un titolo di studio che permetteva di conseguirla,
a norma di legge, accedendo al relativo esame;
esaminata la situazione di fatto, che in tal modo si riassume:
1) dei tre collaboratori, il cui contratto di lavoro per l'accesso al
profilo professionale 8.4 e' stato risolto con la succitata
deliberazione 168/99, soltanto il sig. Vilmer Poletti era in possesso
della laurea in Scienze agrarie;
2) in esecuzione della determinazione del Direttore generale
Organizzazione n. 699 del 4/2/2000, i tre soli collaboratori che
possedevano l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
Agronomo - degli ultimi sette presenti nella graduatoria finale degli
idonei - hanno firmato il contratto di lavoro per l'accesso al
profilo professionale 8.4;
3) dei restanti quattro collaboratori risultati idonei alle prove
finali, due erano in possesso della laurea in Scienze agrarie, senza
abilitazione;
4) di tutti i candidati risultati idonei alle prove selettive
preliminari, non ammessi al corso, tre erano in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
Agronomo;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. 4l/92:
- del parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilita', dott.ssa
Nadia Biavati;
- del parere di leggitimita' espresso dal Direttore generale
Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta dell'Assessore ai "Programmi d'area. Qualita' edilizia.
Sistemi informativi e telematica. Organizzazione",
a voti unanimi e segreti, delibera:
1) di ritirare la deliberazione n. 168 del 15/2/1999, limitatamente
ai dipendenti privi del titolo di studio necessario per conseguire
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore Agronomo e
precisamente ai signori Corsinotti, Mazzini, Marulli, Tabellini;
2) di dare atto:
- che i sopra citati dipendenti saranno chiamati a sottoscrivere dei
nuovi contratti di lavoro per l'accesso all'ottava qualifica
funzionale, profilo professionale 8.4;
- che tali contratti decorreranno dal giorno successivo a quello
della risoluzione dei contratti originari quanto agli effetti
giuridici e dal giorno della loro firma quanto agli effetti
economici;
- che tra gli effetti economici - decorrenti dalla firma dei nuovi
contratti - s'intende ricomprera l'indennita' corrispondente
all'attribuzione dell'incarico di responsabilita' di Unita'
operativa, per i collaboratori cui lo stesso era stato revocato in
esecuzione della sentenza del TAR;
3) di dare atto che resta escluso dalla graduatoria finale degli
idonei, per le motivazioni esposte in premessa, un numero complessivo
di tre collaboratori e precisamente i signori:
- Poletti Vilmer, dei cinque firmatari dei contratti di lavoro per
l'accesso al profilo professionale 8.4, risolti con la deliberazione
168/99;
- Stefanelli Massimo e Bertoni Roberto, dei quattro indicati al punto
3) della premessa;
4) che tali collaboratori saranno sostituiti, ai fini della
ricostituzione dei diciotto candidati ammessi al corso, dai tre in
posizione utile nell'ambito della graduatoria degli idonei alla prova
selettiva preliminare e precisamente dai signori Breviglieri Milena,
Ronchi Giordano e Frati Raimondo, tutti in possesso di un titolo di
studio che non permette di conseguire l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore Agronomo;
5) che questi ultimi saranno ammessi ad un corso "ad hoc", secondo i
contenuti specificati nello stesso bando;
6) che al medesimo corso saranno ammessi, altresi', i tre
collaboratori di cui al punto 4) della premessa, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
Agronomo, nell'ambito dei limiti di cui alla propria deliberazione
n.116 dell'1/2/2000;
7) che i sei collaboratori di cui ai precedenti punti 4) e 6),
nell'ipotesi di conseguita idoneita' alle prove finali, accederanno
alla categoria D.3 (corrispondente all'ex ottava qualifica
funzionale) profilo professionale D. 8-4, previa sottoscrizione
dell'apposito contratto di lavoro;
8) che la Direzione generale Organizzazione procedera' agli
adempimenti necessari per dare attuazione al presente atto.