REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 651

Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla               
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;                             
considerato che la nuova disciplina oltre a prevedere una diversa               
classificazione degli scarichi provvede a ridisegnare il complesso              
sistema delle regole del settore idrico prevedendo l'abrogazione                
della disciplina previgente e la disapplicazione di quella                      
incompatibile;                                                                  
vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema                 
regionale e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente                  
"Territorio, Ambiente e Infrastrutture";                                        
rilevato che la nuova classificazione degli scarichi delle acque                
reflue operata dal DLgs 152/99 comporta la disapplicazione di quella            
previgente sulla base della quale, agli artt. 111 e 112 della L.R.              
3/99, era stata effettuata la ripartizione delle competenze fra gli             
Enti locali;                                                                    
dato atto che con deliberazione legislativa n. 220, adottata nella              
seduta pomeridiana del 16/2/2000, il Consiglio regionale ha                     
definitivamente approvato il progetto di legge concernente "Norme in            
materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni                 
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con il                
quale, fra le altre cose, ha provveduto a ridefinire la ripartizione            
delle competenze sulla base della nuova classificazione secondo le              
caratteristiche del refluo (domestico o industriale) prevedendo nel             
contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le           
sanzioni amministrative sulle materie loro delegate;                            
rilevato che all'art. 6 della richiamata deliberazione legislativa si           
e' previsto che, in attesa di una compiuta disciplina regionale                 
attuativa del DLgs 152/99, ai reflui classificati come domestici                
continuino ad applicarsi alcune disposizioni della L.R. 29 gennaio              
1983, n. 7 emanate in applicazione della previgente disciplina;                 
considerato che la richiamata deliberazione legislativa e'                      
attualmente al controllo dei competenti organi;                                 
ritenuto necessario adottare una direttiva che fornisca i primi                 
indirizzi agli enti delegati in ordine all'applicazione del DLgs                
152/99 e delle disposizioni contenute nella deliberazione legislativa           
n. 220 in data 16/2/2000;                                                       
considerato che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto regionale la                
Giunta regionale a decorrere dal quarantaseiesimo giorno antecedente            
la data dell'elezione del nuovo Consiglio regionale puo' compiere               
solo atti di ordinaria amministrazione;                                         
ritenuta non procrastinabile l'emanazione di una direttiva sulla                
materia di cui trattasi per la complessita' della medesima e per la             
conseguente situazione di incertezza che si e' venuta a creare circa            
le regole da applicarsi nelle diverse fattispecie contemplate dal               
decreto;                                                                        
ritenuto, pertanto, di adottare sin da ora la direttiva anche                   
relativamente alle norme contenute nella deliberazione legislativa n.           
220 in data 16/2/2000 subordinando l'entrata in vigore degli                    
indirizzi concernenti quest'ultima oltre che alla pubblicazione nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), all'entrata            
in vigore della legge regionale in seguito alla sua approvazione da             
parte del competente organo di controllo;ritenuto, inoltre:                     
- di fornire, sino all'adozione di una normativa regionale in                   
materia, gli indirizzi per l'assimilazione dei reflui industriali a             
quelli domestici in presenza di caratteristiche qualitative                     
equivalenti;                                                                    
- di fornire i primi criteri in ordine al "trattamento appropriato"             
cui sottoporre gli scarichi di cui al comma 2 dell'art. 31 del DLgs             
152/99;                                                                         
- di effettuare il raccordo fra la nuova normativa e quella regionale           
previgente;                                                                     
ritenuto in considerazione del fatto che il DLgs 152/99 e' soggetto             
ad eventuale modificazione, da effettuarsi entro un anno dalla sua              
entrata in vigore secondo quanto previsto nella legge delega, e che             
la Giunta regionale e' prossima allo scadere del proprio mandato, di            
procedere all'eventuale revisione e/o integrazione della presente               
direttiva decorsi nove mesi dalla sua entrata in vigore anche con               
riferimento agli esiti del primo periodo di applicazione;                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale e dal                     
Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale in                
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente in merito alla legittimita' della presente                         
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;                 
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, la direttiva allegata al presente           
atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, per l'applicazione              
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e della deliberazione legislativa del           
Consiglio regionale n. 220 in data 16/2/2000;                                   
2) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna;                                                         
3) di stabilire che gli indirizzi della direttiva relativi                      
all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione                      
legislativa n. 220 in data 16/2/2000 abbiano efficacia                          
successivamente alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna (BUR) e all'entrata in vigore della                
legge regionale in seguito alla sua approvazione da parte del                   
competente organo di controllo;                                                 
4) di stabilire che decorsi nove mesi dall'entrata in vigore della              
presente direttiva la medesima sara' oggetto di eventuale revisione             
e/o integrazione per adeguarla alle eventuali modifiche del DLgs                
152/99 e tenuto conto degli esiti del primo periodo di applicazione.            
Primi Indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152              
1) Premessa                                                                     
Con la presente direttiva si forniscono i primi indirizzi concernenti           
l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 di seguito denominato            
decreto, nonche' della legge regionale concernente "Norme in materia            
di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e             
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" approvata con                     
deliberazione legislativa n. 220 del 2000 dal Consiglio regionale, in           
corso di approvazione, di seguito denominata legge.                             
2) Definizioni                                                                  
2.1 Il decreto definisce alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 le               
acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione si                  
ritiene di precisare che la "prevalenza" va valutata analizzando le             
attivita' che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo           
di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attivita' domestica            
quali il cucinare, il lavare nonche' l'eseguire attivita' del tempo             
libero o modesti lavori.                                                        
2.2 Si ritiene, inoltre, di precisare che gli scarichi derivanti da             
"servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti               
alle lettere g) e h) in quanto nella nozione di "attivita'                      
commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attivita'               
dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art.             
2195 del Codice civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante            
da produzione di servizi si dovra' valutare se in base a quanto                 
evidenziato al punto 2.1 sia da classificare quale refluo domestico o           
industriale.                                                                    
2.3 Per quanto concerne la definizione di acque reflue industriali si           
precisa che sono da considerare tali anche quelle derivanti da                  
attivita' industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in             
cui confluiscono anche eventuali reflui domestici.                              
3) Competenze relative all'autorizzazione agli scarichi di acque                
reflue                                                                          
Con la legge si e' provveduto a ridisciplinare le competenze fra gli            
Enti locali per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue.                 
Il quadro che ne risulta prevede, in particolare, la competenza delle           
Province al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque             
reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non                   
recapitano in reti fognarie nonche' di acque reflue urbane scaricate            
attraverso reti fognarie.                                                       
Fermo restando quanto precisato al punto 5) circa i criteri di                  
assimilazione, si evidenzia che il rilascio dell'autorizzazione                 
compete alla Provincia anche nei casi di assimilazione per legge di             
cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 comma 7 del decreto.                  
Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di               
acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e              
degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l'eventuale                
assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il Comune               
esercita la funzione autorizzativa attraverso il gestore del servizio           
idrico integrato secondo quanto previsto all'art. 2 della legge. A              
tal fine si precisa che si intende per gestore del servizio idrico              
integrato quello che ha sottoscritto la convenzione con l'Agenzia               
d'ambito secondo le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1999,             
n. 25 e che ha adottato il regolamento di cui all'art. 33 del                   
decreto.                                                                        
4) Norme di riferimento                                                         
Per quanto concerne le norme di riferimento applicabili alle diverse            
fattispecie di scarichi si evidenzia quanto segue.                              
4.1 Scarichi di acque reflue domestiche: sino all'emanazione di una             
diversa disciplina regionale si applicano, sia per i nuovi scarichi             
che per gli esistenti, le disposizioni previste per gli insediamenti            
civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7             
secondo quanto previsto all'art. 7 della legge.                                 
4.2 Scarichi da insediamenti produttivi gia' assimilati ai civili ai            
sensi della L.R. n. 7 del 1983: detti scarichi hanno tre anni di                
tempo dall'entrata in vigore del decreto per adeguarsi ai valori                
limite previsti per la tipologia di scarichi a cui sono oggi                    
ascrivibili. Sino ad allora si applicano i limiti di accettabilita'             
stabiliti nelle autorizzazioni. Il rinnovo dell'autorizzazione deve             
essere richiesto alla scadenza e comunque entro quattro anni                    
dall'entrata in vigore del decreto. Si evidenzia in proposito che               
l'adeguamento deve avvenire prima del rinnovo dell'autorizzazione ed            
indipendentemente dai contenuti dell'autorizzazione in essere.                  
4.3 Scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici                        
superficiali: si applica la Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto               
sino a diversa disciplina regionale ai sensi dell'art. 28 del decreto           
nonche' nel caso di scarichi di sostanze pericolose la Tabella 3 A;             
resta fermo quanto previsto all'art. 62, commi 11 e 12 per gli                  
scarichi esistenti. Con riferimento a quest'ultima tipologia si                 
precisa che secondo quanto previsto alla nota 1 dell'Allegato 5, si             
intendono per scarichi esistenti alla data del 14/6/1999, di entrata            
in vigore del decreto, quelli di acque reflue industriali in                    
esercizio e gia' autorizzati. Pertanto gli scarichi di acque reflue             
industriali, se a tale data erano in esercizio e gia' autorizzati,              
possono godere del periodo di tre anni per l'adeguamento ai nuovi               
limiti purche' adottino le misure necessarie ad evitare un aumento              
anche temporaneo dell'inquinamento. Se invece gli scarichi di acque             
reflue industriali, benche' fisicamente gia' esistenti, non                     
risultavano autorizzati, sono considerati giuridicamente "nuovi" e              
sono sottoposti da subito alle nuove prescrizioni e ai nuovi limiti             
di accettabilita' con le relative sanzioni (cfr. Cassaz. pen., Sez.             
III, 6/7/1999).                                                                 
4.4 Scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie: ferma                
restando in tutti i casi l'inderogabilita' dei valori-limite di                 
emissione per le sostanze delle Tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5,                
detti scarichi sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni           
regolamentari e ai valori-limite di emissione emanati dai gestori del           
servizio idrico integrato secondo quanto previsto all'art. 33 del               
decreto. Sino all'adozione, sulla base dei criteri emanati                      
dall'Agenzia di ambito, del regolamento di gestione delle reti                  
fognarie, si applicano per gli scarichi di acque reflue industriali             
che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento              
che consente di rispettare i limiti delle Tabelle 1, 2 e 3                      
dell'Allegato 5, le disposizioni dei regolamenti di fognatura                   
esistenti; per gli scarichi di acque reflue industriali che                     
recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che              
non consente di rispettare i limiti di cui alle Tabelle 1, 2 e 3                
dell'Allegato 5, trovano immediata applicazione anche i limiti di cui           
alla Tabella 3 del medesimo allegato.                                           
Per quanto concerne gli scarichi esistenti (si veda il punto che                
precede per la nozione di esistenza giuridica dello scarico) di acque           
reflue industriali che recapitano in reti fognarie l'adeguamento alle           
disposizioni richiamate per le diverse fattispecie deve avvenire, ai            
sensi dell'art. 62, comma 11, entro tre anni dall'entrata in vigore             
del decreto mentre l'autorizzazione deve essere rinnovata alla                  
naturale scadenza e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in             
vigore del decreto.                                                             
4.5 Scarichi delle reti fognarie in corpi idrici superficiali: in               
caso di scarichi delle reti fognarie esistenti alla data di entrata             
in vigore del decreto (si considerano esistenti gli scarichi dotati             
di impianti di trattamento di acque reflue urbane anche se non                  
consentono di rispettare i valori limite di emissione di cui alla               
Tabella 1 dell'Allegato 5 del decreto e quelli per i quali a tale               
data pur essendo sprovvisti di impianto di trattamento erano gia'               
state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e             
all'assegnazione dei lavori) trovano applicazione le disposizioni di            
cui all'art. 31, commi 2 e 3 del decreto per quanto concerne i tempi            
di adeguamento; in caso di scarichi di reti fognarie "non ancora                
esistenti" alla data di entrata in vigore del decreto si applicano              
sin dalla data di entrata in esercizio degli impianti di trattamento            
finale dei reflui i limiti previsti alle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato            
5 nonche' quelli eventualmente previsti dalla Regione ai sensi                  
dell'art. 28, comma 2. Gli scarichi delle reti fognarie ricadenti in            
aree sensibili, anche esistenti, devono rispettare dall'entrata in              
vigore del decreto, fatta eccezione per gli scarichi di cui al comma            
2 dell'art. 31, le specifiche disposizioni in esso previste (Tabella            
2 dell'Allegato 5); a fronte delle conoscenze consolidate in campo              
tecnico-scientifico sull'importanza rappresentata dal fosforo quale             
fattore limitante nella evoluzione dei fenomeni eutrofici, per gli              
scarichi che recapitano nelle aree sensibili di cui alla lett. d) del           
comma 2 dell'art. 18 provenienti da agglomerati con oltre 10.000                
abitanti equivalenti devono essere rispettate le norme e i valori               
limite di emissione fissati alla Tabella 2 dell'Allegato 5 per il               
solo parametro fosforo totale, mentre, in relazione alla specifica              
situazione locale della regione, non e' obbligatorio rispettare il              
limite stabilito per il parametro azoto totale. Si evidenzia,                   
altresi', che per gli scarichi di cui al comma 2 dell'art. 31 non               
trovano applicazione i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5             
ma vanno adottati trattamenti appropriati ai sensi di quanto previsto           
al punto 7).                                                                    
4.6 Scarichi di cui al comma 4 dell'art. 27 del decreto: in via di              
prima applicazione si ritengono adeguati i sistemi previsti al punto            
7 per gli agglomerati di consistenza inferiore a 50 abitanti                    
equivalenti.                                                                    
5) Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle              
acque reflue domestiche (art. 28, comma 7)                                      
Ferma restando l'assimilazione per legge prevista alle lettere a),              
b), c) e d), il comma 7 dell'art. 28 prevede che le acque reflue                
industriali possano essere assimilate alle acque reflue domestiche              
qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti.                        
Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue            
domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri           
e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto i               
valori limite fissati nella seguente Tabella 1.                                 
Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni            
trattamento depurativo.                                                         
Tabella 1                                                                       
Parametro/sostanza  unita' di  (*)valore limite     misura  di                  
emissione                                                                       
Portata  mc/giorno  15                                                          
pH    5,5-9,5                                                                   
Temperatura  Co   30                                                            
Colore    non percettibile                                                      
    con diluizione 1:40                                                         
Materiali grossolani    assenti                                                 
Solidi sospesi totali  mg/l   700                                               
BOD5 (come ossigeno)  mg/l   300                                                
COD (come ossigeno)  mg/l   700                                                 
Rapporto COD/BOD5     2,2                                                       
Fosforo totale (come P)  mg/l   30                                              
Azoto ammoniacale (come NH4)  mg/l   50                                         
Azoto nitroso (come N)  mg/l   0,6                                              
Azoto nitrico (come N)  mg/l   30                                               
Grassi e oli animali/vegetali  mg/l   40                                        
Nota bene: per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite            
previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto per gli scarichi            
in acque superficiali.                                                          
L'assimilazione, previa domanda dell'interessato, e' effettuata                 
dall'Ente competente (Provincia o Comune) con il provvedimento di               
autorizzazione. A tal fine la domanda di autorizzazione deve essere             
accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a           
valutare il processo di formazione dello scarico e da referti                   
analitici in numero sufficiente ad attestare la qualita' delle acque            
reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.             
Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potra' essere fatto            
riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti             
da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla              
piu' aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso la                 
Provincia rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico              
prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di                     
presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e           
a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la                        
documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva               
delle acque reflue prodotte. Qualora dalla documentazione prodotta              
ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei                      
parametri/sostanze previsti alla Tabella 1, l'Ente competente                   
provvede alla revoca dell'autorizzazione.                                       
6) Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue                            
L'art. 36 del decreto stabilisce il divieto di utilizzare impianti di           
depurazione delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti             
fatte salve le deroghe previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.           
Nel caso di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto, l'Autorita'                
competente (Provincia) puo' autorizzare, ai sensi e con le procedure            
di cui al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 il gestore di un impianto di              
trattamento di acque reflue al trattamento di rifiuti liquidi in                
relazione a "particolari esigenze" e nei limiti della capacita'                 
residua di trattamento dell'impianto stesso. Le particolari esigenze            
che possono motivare la deroga devono trovare uno stretto riferimento           
con l'esigenza di assicurare la migliore tutela dell'ambiente                   
nell'ambito ottimale di gestione dei rifiuti coincidente, ai sensi              
della L.R. 25/99 con l'ambito ottimale per la gestione del servizio             
idrico integrato, individuato nel territorio provinciale.                       
Le Province, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si attengono             
alle seguenti disposizioni.                                                     
I rifiuti liquidi prima di essere immessi nell'impianto di                      
trattamento di acque reflue urbane, devono essere caratterizzati e              
sottoposti a preventivo trattamento che assicuri il rispetto, salvo             
prescrizioni piu' restrittive stabilite nel regolamento di fognatura            
predisposto dal gestore del servizio idrico integrato, dei valori               
limite di emissione previsti per gli scarichi nelle reti fognarie               
alle Tabelle 3 e 5 dell'Allegato 5 del decreto.                                 
Il trattamento e l'immissione nell'impianto devono avvenire                     
attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le           
operazioni di ispezione e campionamento da parte degli enti di                  
controllo.                                                                      
E' vietata l'immissione di rifiuti liquidi in altre parti della rete            
fognaria.                                                                       
Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane gia'                      
autorizzati ai sensi delle previgenti direttive, si adeguano alla               
presente disciplina alla scadenza dell'autorizzazione in essere,                
mentre per le nuove autorizzazioni la stessa trova immediata                    
applicazione.                                                                   
Nel caso di cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto, il gestore del             
servizio idrico integrato e' autorizzato ad accettare "rifiuti                  
costituiti da acque reflue" negli impianti di trattamento di acque              
reflue urbane, alle condizioni fissate dal medesimo comma 3. Fino               
all'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 25 del 1999 in            
materia riorganizzazione del servizio idrico integrato gli attuali              
gestori degli impianti di depurazione possono accettare "rifiuti                
costituiti da acque reflue" sulla base dell'autorizzazione                      
provinciale di cui al comma 2 dell'art. 36.                                     
In ogni caso non rientrano fra le acque reflue i percolati da                   
discarica che pertanto sono da considerare rifiuti liquidi e possono            
essere ricevuti solo ai sensi del comma 2 dell'art. 36.                         
Le direttive emanate con deliberazioni della Giunta regionale 3444/96           
e 92/98 sono disapplicate con effetto dalla data di entrata in vigore           
della presente direttiva.                                                       
7) Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati              
con meno di 2.000 abitanti equivalenti                                          
Con riferimento ai trattamenti appropriati di cui all'art. 31, comma            
2, del decreto e al punto 3 dell'Allegato 5 si applicano le                     
disposizioni della seguente Tabella 2.                                          
Tabella 2                                                                       
Consistenza agglomerato  Sistemi appropriati   in abitanti                      
equivalenti = C                                                                 
C  gia' indicati all'Allegato 5 della delibera del Comitato dei                 
Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio             
1977 50 Trattamento mediante vasche settiche di tipo Imhoff                     
realizzate e gestite nel rispetto delle specifiche norme tecniche di            
cui all'Allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la              
tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. In sede di            
autorizzazione dovra' essere prescritta la tenuta di apposito                   
registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione                 
periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. L'effluente                
trattato puo' avere recapito direttamente in corpo idrico                       
superficiale, anche artificiale, purche' sia verificata la                      
compatibilita' del regime idraulico del ricettore e la tutela                   
dell'ecosistema acquatico con lo scarico. 200  Filtri percolatori,              
biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali            
lagunaggio e fitodepurazione. I trattamenti che prevedono il ricorso            
a sole tecnologie naturali possono essere ritenuti appropriati                  
dall'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione con                   
specifico riferimento alle caratteristiche dello scarico in relazione           
a quelle del corpo ricettore. L'autorizzazione deve contenere la                
prescrizione della tenuta di un apposito registro nel quale saranno             
annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle                     
condizioni di funzionamento nonche' prevedere l'obbligo                         
dell'effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle                    
caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto.              
8) Utilizzazione agronomica                                                     
Le disposizioni introdotte dall'art. 38 del decreto sono                        
inapplicabili sino all'emanazione del decreto ministeriale di                   
attuazione sulle modalita' della comunicazione e sulle norme tecniche           
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle           
acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari previsto al               
secondo comma del medesimo articolo. Sino a tale data continuano a              
trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti alla data di             
entrata in vigore del decreto secondo quanto previsto al comma 10               
dell'art. 62. In ambito regionale, pertanto, lo spandimento sul suolo           
agricolo degli effluenti di allevamento continua a essere                       
disciplinato dalle disposizioni di cui alle Leggi regionali n. 50 del           
1995 e n. 21 del 1998.                                                          
9) Controllo degli scarichi                                                     
L'attivita' di controllo e' svolta dall'ente a cui e' affidata la               
funzione di amministrazione attiva del rilascio del provvedimento di            
autorizzazione. Si fa pertanto rinvio a quanto previsto al punto 3)             
per l'individuazione degli enti competenti all'esercizio del                    
controllo per le diverse fattispecie di scarichi. A tal fine gli enti           
competenti possono avvalersi dell'ARPA.                                         
Per quanto concerne le modalita' di effettuazione del controllo, si             
evidenzia che la nuova normativa introduce modifiche significative              
nelle metodiche di prelievo dei campioni con particolare riferimento            
al tempo di campionamento. Viene di fatto superato il sistema di                
campionamento istantaneo e si fa riferimento:                                   
- per gli scarichi di acque reflue urbane, a campioni medi ponderati            
nell'arco delle 24 ore. Tale modalita' si applica ai nuovi scarichi e           
a quelli esistenti dal momento in cui sono soggetti ai valori limite            
di emissione di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5. Tale                    
attivita' puo' essere svolta dal gestore dell'impianto qualora                  
vengano adottati sistemi di rilevamento e di trasmissione dei dati              
ritenuti idonei dall'autorita' di controllo. Ai predetti scarichi si            
applicano sia le frequenze di campionamento, intese come numero annuo           
di campioni da articolarsi con prelievi ad intervalli regolari, sia i           
criteri di valutazione di conformita' ai limiti di emissione previsti           
dall'Allegato 5;                                                                
- per gli scarichi di acque reflue industriali, a campioni medi                 
prelevati nell'arco di 3 ore, fatta salva la possibilita' di                    
effettuare campionamenti su tempi piu' lunghi, qualora l'autorita'              
competente ritenga di verificare le fasi piu' significative del ciclo           
produttivo. Sono fatte salve per le sostanze pericolose di cui alla             
Tabella 3/A le indicazioni riportate in calce sulle modalita' di                
controllo;                                                                      
- per i restanti scarichi compresi quelli delle acque reflue                    
domestiche e assimilate, l'ARPA definira' linee guida tecniche per              
garantire omogeneita' e confrontabilita' dei risultati nei                      
campionamenti.                                                                  
Le autorita' competenti assicureranno che i gestori degli impianti di           
trattamento delle acque reflue urbane garantiscano un numero di                 
autocontrolli sugli scarichi terminali e sulle acque reflue in                  
entrata almeno pari a quello indicato dall'Allegato 5 e che i                   
risultati delle analisi di autocontrollo siano messi a loro                     
disposizione.                                                                   
10) Sanzioni                                                                    
Il decreto, fatte salve alcune eccezioni nonche' le attribuzioni con            
legge ad altre autorita', individua all'art. 56 la Regione quale                
soggetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative e ad                 
introitare i relativi proventi (art. 57). Con gli artt. 1 e 2 della             
legge si e' provveduto a confermare il principio, contenuto all'art.            
4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, secondo il quale l'ente che                 
esercita la funzione delegata e' competente anche ad irrogare ed                
introitare la sanzione amministrativa.                                          
Si ritiene di evidenziare che nel caso dell'autorizzazione agli                 
scarichi dei reflui industriali in reti fognarie, rilasciata dal                
gestore del servizio idrico integrato ai sensi del comma 2 dell'art.            
2 della legge, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il                
relativo introito sono di competenza del Comune. Le somme introitate            
a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni           
del decreto sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione             
dell'inquinamento dei corpi idrici secondo quanto previsto all'art.             
57 del decreto.                                                                 
11) Spese di istruttoria                                                        
Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 45 le spese                   
occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a             
carico del richiedente.                                                         
Al fine di ottenere un'uniformita' di comportamento si ritiene                  
opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle spese di                    
istruttoria da porsi a carico dell'utenza, sia privata che pubblica,            
per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.                               
Sulla base dei costi medi di istruttoria rilevati sul territorio                
regionale, appare congruo che dette spese siano ricomprese secondo la           
complessita' dell'istruttoria, tra un minimo di Lire 200.000 (pari a            
103,29 Euro) ed un massimo di Lire 700.000 (pari a 361,52 Euro), nel            
caso di istruttoria complessa che richieda l'effettuazione di                   
sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a             
favore dell'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che            
provvedera' a remunerare eventuali soggetti terzi coinvolti nel                 
procedimento istruttorio.                                                       
12) Raccordo fra autorizzazioni in essere e tempi di adeguamento alle           
disposizioni del decreto                                                        
Come gia' evidenziato il decreto prevede all'art. 62, comma 11, tempi           
diversi per l'adeguamento alle disposizioni ed il rinnovo delle                 
autorizzazioni in essere. Con riferimento a tale previsione si                  
evidenzia che qualora l'autorizzazione dovesse essere rinnovata prima           
del decorso del periodo dei tre anni previsti per l'adeguamento, la             
medesima dovra' tenere conto per il periodo di tempo mancante al                
raggiungimento dei tre anni delle disposizioni previgenti                       
all'emanazione del decreto e per il periodo successivo delle                    
disposizioni del decreto.                                                       
13) Formazione ed aggiornamento del catasto degli scarichi                      
In applicazione di quanto previsto alla lett. b) del comma 1                    
dell'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999, le Province provvedono alla             
formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto degli scarichi da               
loro autorizzati. Il catasto individua partitamente gli scarichi di             
acque reflue industriali assimilate alle domestiche, gli scarichi di            
acque reflue industriali e gli scarichi di reti fognarie. Con                   
successiva direttiva regionale saranno definite le prescrizioni                 
tecniche per la tenuta e le modalita' di trasferimento dei dati ivi             
contenuti anche al fine di consentire alla Regione di far fronte alle           
disposizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 3 del decreto.                     
14) Disposizioni transitorie                                                    
Secondo quanto disposto all'art. 7 della legge, agli scarichi di                
acque reflue domestiche si applicano, sino all'adozione di una                  
diversa disciplina, le disposizioni previste all'art. 12 della L.R.             
n. 7 del 1983 per gli insediamenti civili della classe A.                       
Le restanti disposizioni della L.R. n. 7 e successive modifiche ed              
integrazioni, adottate in applicazione di disposizioni statali                  
abrogate con il decreto, si ritiene siano incompatibili con le                  
disposizioni ivi previste e pertanto non possono trovare applicazione           
secondo quanto disposto al comma 8 dell'art. 62. Si conferma la                 
validita' delle prescrizioni impartite ai sensi della L.R. n. 7                 
contenute nelle autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del              
decreto.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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