DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 651
Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;
considerato che la nuova disciplina oltre a prevedere una diversa
classificazione degli scarichi provvede a ridisegnare il complesso
sistema delle regole del settore idrico prevedendo l'abrogazione
della disciplina previgente e la disapplicazione di quella
incompatibile;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema
regionale e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente
"Territorio, Ambiente e Infrastrutture";
rilevato che la nuova classificazione degli scarichi delle acque
reflue operata dal DLgs 152/99 comporta la disapplicazione di quella
previgente sulla base della quale, agli artt. 111 e 112 della L.R.
3/99, era stata effettuata la ripartizione delle competenze fra gli
Enti locali;
dato atto che con deliberazione legislativa n. 220, adottata nella
seduta pomeridiana del 16/2/2000, il Consiglio regionale ha
definitivamente approvato il progetto di legge concernente "Norme in
materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con il
quale, fra le altre cose, ha provveduto a ridefinire la ripartizione
delle competenze sulla base della nuova classificazione secondo le
caratteristiche del refluo (domestico o industriale) prevedendo nel
contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le
sanzioni amministrative sulle materie loro delegate;
rilevato che all'art. 6 della richiamata deliberazione legislativa si
e' previsto che, in attesa di una compiuta disciplina regionale
attuativa del DLgs 152/99, ai reflui classificati come domestici
continuino ad applicarsi alcune disposizioni della L.R. 29 gennaio
1983, n. 7 emanate in applicazione della previgente disciplina;
considerato che la richiamata deliberazione legislativa e'
attualmente al controllo dei competenti organi;
ritenuto necessario adottare una direttiva che fornisca i primi
indirizzi agli enti delegati in ordine all'applicazione del DLgs
152/99 e delle disposizioni contenute nella deliberazione legislativa
n. 220 in data 16/2/2000;
considerato che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto regionale la
Giunta regionale a decorrere dal quarantaseiesimo giorno antecedente
la data dell'elezione del nuovo Consiglio regionale puo' compiere
solo atti di ordinaria amministrazione;
ritenuta non procrastinabile l'emanazione di una direttiva sulla
materia di cui trattasi per la complessita' della medesima e per la
conseguente situazione di incertezza che si e' venuta a creare circa
le regole da applicarsi nelle diverse fattispecie contemplate dal
decreto;
ritenuto, pertanto, di adottare sin da ora la direttiva anche
relativamente alle norme contenute nella deliberazione legislativa n.
220 in data 16/2/2000 subordinando l'entrata in vigore degli
indirizzi concernenti quest'ultima oltre che alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), all'entrata
in vigore della legge regionale in seguito alla sua approvazione da
parte del competente organo di controllo;ritenuto, inoltre:
- di fornire, sino all'adozione di una normativa regionale in
materia, gli indirizzi per l'assimilazione dei reflui industriali a
quelli domestici in presenza di caratteristiche qualitative
equivalenti;
- di fornire i primi criteri in ordine al "trattamento appropriato"
cui sottoporre gli scarichi di cui al comma 2 dell'art. 31 del DLgs
152/99;
- di effettuare il raccordo fra la nuova normativa e quella regionale
previgente;
ritenuto in considerazione del fatto che il DLgs 152/99 e' soggetto
ad eventuale modificazione, da effettuarsi entro un anno dalla sua
entrata in vigore secondo quanto previsto nella legge delega, e che
la Giunta regionale e' prossima allo scadere del proprio mandato, di
procedere all'eventuale revisione e/o integrazione della presente
direttiva decorsi nove mesi dalla sua entrata in vigore anche con
riferimento agli esiti del primo periodo di applicazione;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale e dal
Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, la direttiva allegata al presente
atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, per l'applicazione
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e della deliberazione legislativa del
Consiglio regionale n. 220 in data 16/2/2000;
2) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che gli indirizzi della direttiva relativi
all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione
legislativa n. 220 in data 16/2/2000 abbiano efficacia
successivamente alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (BUR) e all'entrata in vigore della
legge regionale in seguito alla sua approvazione da parte del
competente organo di controllo;
4) di stabilire che decorsi nove mesi dall'entrata in vigore della
presente direttiva la medesima sara' oggetto di eventuale revisione
e/o integrazione per adeguarla alle eventuali modifiche del DLgs
152/99 e tenuto conto degli esiti del primo periodo di applicazione.
Primi Indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152
1) Premessa
Con la presente direttiva si forniscono i primi indirizzi concernenti
l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 di seguito denominato
decreto, nonche' della legge regionale concernente "Norme in materia
di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" approvata con
deliberazione legislativa n. 220 del 2000 dal Consiglio regionale, in
corso di approvazione, di seguito denominata legge.
2) Definizioni
2.1 Il decreto definisce alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 le
acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione si
ritiene di precisare che la "prevalenza" va valutata analizzando le
attivita' che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo
di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attivita' domestica
quali il cucinare, il lavare nonche' l'eseguire attivita' del tempo
libero o modesti lavori.
2.2 Si ritiene, inoltre, di precisare che gli scarichi derivanti da
"servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti
alle lettere g) e h) in quanto nella nozione di "attivita'
commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attivita'
dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art.
2195 del Codice civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante
da produzione di servizi si dovra' valutare se in base a quanto
evidenziato al punto 2.1 sia da classificare quale refluo domestico o
industriale.
2.3 Per quanto concerne la definizione di acque reflue industriali si
precisa che sono da considerare tali anche quelle derivanti da
attivita' industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in
cui confluiscono anche eventuali reflui domestici.
3) Competenze relative all'autorizzazione agli scarichi di acque
reflue
Con la legge si e' provveduto a ridisciplinare le competenze fra gli
Enti locali per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue.
Il quadro che ne risulta prevede, in particolare, la competenza delle
Province al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque
reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non
recapitano in reti fognarie nonche' di acque reflue urbane scaricate
attraverso reti fognarie.
Fermo restando quanto precisato al punto 5) circa i criteri di
assimilazione, si evidenzia che il rilascio dell'autorizzazione
compete alla Provincia anche nei casi di assimilazione per legge di
cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 comma 7 del decreto.
Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di
acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e
degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l'eventuale
assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il Comune
esercita la funzione autorizzativa attraverso il gestore del servizio
idrico integrato secondo quanto previsto all'art. 2 della legge. A
tal fine si precisa che si intende per gestore del servizio idrico
integrato quello che ha sottoscritto la convenzione con l'Agenzia
d'ambito secondo le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1999,
n. 25 e che ha adottato il regolamento di cui all'art. 33 del
decreto.
4) Norme di riferimento
Per quanto concerne le norme di riferimento applicabili alle diverse
fattispecie di scarichi si evidenzia quanto segue.
4.1 Scarichi di acque reflue domestiche: sino all'emanazione di una
diversa disciplina regionale si applicano, sia per i nuovi scarichi
che per gli esistenti, le disposizioni previste per gli insediamenti
civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7
secondo quanto previsto all'art. 7 della legge.
4.2 Scarichi da insediamenti produttivi gia' assimilati ai civili ai
sensi della L.R. n. 7 del 1983: detti scarichi hanno tre anni di
tempo dall'entrata in vigore del decreto per adeguarsi ai valori
limite previsti per la tipologia di scarichi a cui sono oggi
ascrivibili. Sino ad allora si applicano i limiti di accettabilita'
stabiliti nelle autorizzazioni. Il rinnovo dell'autorizzazione deve
essere richiesto alla scadenza e comunque entro quattro anni
dall'entrata in vigore del decreto. Si evidenzia in proposito che
l'adeguamento deve avvenire prima del rinnovo dell'autorizzazione ed
indipendentemente dai contenuti dell'autorizzazione in essere.
4.3 Scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici
superficiali: si applica la Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto
sino a diversa disciplina regionale ai sensi dell'art. 28 del decreto
nonche' nel caso di scarichi di sostanze pericolose la Tabella 3 A;
resta fermo quanto previsto all'art. 62, commi 11 e 12 per gli
scarichi esistenti. Con riferimento a quest'ultima tipologia si
precisa che secondo quanto previsto alla nota 1 dell'Allegato 5, si
intendono per scarichi esistenti alla data del 14/6/1999, di entrata
in vigore del decreto, quelli di acque reflue industriali in
esercizio e gia' autorizzati. Pertanto gli scarichi di acque reflue
industriali, se a tale data erano in esercizio e gia' autorizzati,
possono godere del periodo di tre anni per l'adeguamento ai nuovi
limiti purche' adottino le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo dell'inquinamento. Se invece gli scarichi di acque
reflue industriali, benche' fisicamente gia' esistenti, non
risultavano autorizzati, sono considerati giuridicamente "nuovi" e
sono sottoposti da subito alle nuove prescrizioni e ai nuovi limiti
di accettabilita' con le relative sanzioni (cfr. Cassaz. pen., Sez.
III, 6/7/1999).
4.4 Scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie: ferma
restando in tutti i casi l'inderogabilita' dei valori-limite di
emissione per le sostanze delle Tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5,
detti scarichi sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari e ai valori-limite di emissione emanati dai gestori del
servizio idrico integrato secondo quanto previsto all'art. 33 del
decreto. Sino all'adozione, sulla base dei criteri emanati
dall'Agenzia di ambito, del regolamento di gestione delle reti
fognarie, si applicano per gli scarichi di acque reflue industriali
che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento
che consente di rispettare i limiti delle Tabelle 1, 2 e 3
dell'Allegato 5, le disposizioni dei regolamenti di fognatura
esistenti; per gli scarichi di acque reflue industriali che
recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che
non consente di rispettare i limiti di cui alle Tabelle 1, 2 e 3
dell'Allegato 5, trovano immediata applicazione anche i limiti di cui
alla Tabella 3 del medesimo allegato.
Per quanto concerne gli scarichi esistenti (si veda il punto che
precede per la nozione di esistenza giuridica dello scarico) di acque
reflue industriali che recapitano in reti fognarie l'adeguamento alle
disposizioni richiamate per le diverse fattispecie deve avvenire, ai
sensi dell'art. 62, comma 11, entro tre anni dall'entrata in vigore
del decreto mentre l'autorizzazione deve essere rinnovata alla
naturale scadenza e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in
vigore del decreto.
4.5 Scarichi delle reti fognarie in corpi idrici superficiali: in
caso di scarichi delle reti fognarie esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto (si considerano esistenti gli scarichi dotati
di impianti di trattamento di acque reflue urbane anche se non
consentono di rispettare i valori limite di emissione di cui alla
Tabella 1 dell'Allegato 5 del decreto e quelli per i quali a tale
data pur essendo sprovvisti di impianto di trattamento erano gia'
state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'assegnazione dei lavori) trovano applicazione le disposizioni di
cui all'art. 31, commi 2 e 3 del decreto per quanto concerne i tempi
di adeguamento; in caso di scarichi di reti fognarie "non ancora
esistenti" alla data di entrata in vigore del decreto si applicano
sin dalla data di entrata in esercizio degli impianti di trattamento
finale dei reflui i limiti previsti alle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato
5 nonche' quelli eventualmente previsti dalla Regione ai sensi
dell'art. 28, comma 2. Gli scarichi delle reti fognarie ricadenti in
aree sensibili, anche esistenti, devono rispettare dall'entrata in
vigore del decreto, fatta eccezione per gli scarichi di cui al comma
2 dell'art. 31, le specifiche disposizioni in esso previste (Tabella
2 dell'Allegato 5); a fronte delle conoscenze consolidate in campo
tecnico-scientifico sull'importanza rappresentata dal fosforo quale
fattore limitante nella evoluzione dei fenomeni eutrofici, per gli
scarichi che recapitano nelle aree sensibili di cui alla lett. d) del
comma 2 dell'art. 18 provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti equivalenti devono essere rispettate le norme e i valori
limite di emissione fissati alla Tabella 2 dell'Allegato 5 per il
solo parametro fosforo totale, mentre, in relazione alla specifica
situazione locale della regione, non e' obbligatorio rispettare il
limite stabilito per il parametro azoto totale. Si evidenzia,
altresi', che per gli scarichi di cui al comma 2 dell'art. 31 non
trovano applicazione i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5
ma vanno adottati trattamenti appropriati ai sensi di quanto previsto
al punto 7).
4.6 Scarichi di cui al comma 4 dell'art. 27 del decreto: in via di
prima applicazione si ritengono adeguati i sistemi previsti al punto
7 per gli agglomerati di consistenza inferiore a 50 abitanti
equivalenti.
5) Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle
acque reflue domestiche (art. 28, comma 7)
Ferma restando l'assimilazione per legge prevista alle lettere a),
b), c) e d), il comma 7 dell'art. 28 prevede che le acque reflue
industriali possano essere assimilate alle acque reflue domestiche
qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti.
Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue
domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri
e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto i
valori limite fissati nella seguente Tabella 1.
Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni
trattamento depurativo.
Tabella 1
Parametro/sostanza unita' di (*)valore limite misura di
emissione
Portata mc/giorno 15
pH 5,5-9,5
Temperatura Co 30
Colore non percettibile
con diluizione 1:40
Materiali grossolani assenti
Solidi sospesi totali mg/l 700
BOD5 (come ossigeno) mg/l 300
COD (come ossigeno) mg/l 700
Rapporto COD/BOD5 2,2
Fosforo totale (come P) mg/l 30
Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l 50
Azoto nitroso (come N) mg/l 0,6
Azoto nitrico (come N) mg/l 30
Grassi e oli animali/vegetali mg/l 40
Nota bene: per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite
previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto per gli scarichi
in acque superficiali.
L'assimilazione, previa domanda dell'interessato, e' effettuata
dall'Ente competente (Provincia o Comune) con il provvedimento di
autorizzazione. A tal fine la domanda di autorizzazione deve essere
accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a
valutare il processo di formazione dello scarico e da referti
analitici in numero sufficiente ad attestare la qualita' delle acque
reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.
Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potra' essere fatto
riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti
da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla
piu' aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso la
Provincia rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico
prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di
presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e
a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la
documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva
delle acque reflue prodotte. Qualora dalla documentazione prodotta
ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei
parametri/sostanze previsti alla Tabella 1, l'Ente competente
provvede alla revoca dell'autorizzazione.
6) Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
L'art. 36 del decreto stabilisce il divieto di utilizzare impianti di
depurazione delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti
fatte salve le deroghe previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Nel caso di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto, l'Autorita'
competente (Provincia) puo' autorizzare, ai sensi e con le procedure
di cui al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 il gestore di un impianto di
trattamento di acque reflue al trattamento di rifiuti liquidi in
relazione a "particolari esigenze" e nei limiti della capacita'
residua di trattamento dell'impianto stesso. Le particolari esigenze
che possono motivare la deroga devono trovare uno stretto riferimento
con l'esigenza di assicurare la migliore tutela dell'ambiente
nell'ambito ottimale di gestione dei rifiuti coincidente, ai sensi
della L.R. 25/99 con l'ambito ottimale per la gestione del servizio
idrico integrato, individuato nel territorio provinciale.
Le Province, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si attengono
alle seguenti disposizioni.
I rifiuti liquidi prima di essere immessi nell'impianto di
trattamento di acque reflue urbane, devono essere caratterizzati e
sottoposti a preventivo trattamento che assicuri il rispetto, salvo
prescrizioni piu' restrittive stabilite nel regolamento di fognatura
predisposto dal gestore del servizio idrico integrato, dei valori
limite di emissione previsti per gli scarichi nelle reti fognarie
alle Tabelle 3 e 5 dell'Allegato 5 del decreto.
Il trattamento e l'immissione nell'impianto devono avvenire
attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le
operazioni di ispezione e campionamento da parte degli enti di
controllo.
E' vietata l'immissione di rifiuti liquidi in altre parti della rete
fognaria.
Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane gia'
autorizzati ai sensi delle previgenti direttive, si adeguano alla
presente disciplina alla scadenza dell'autorizzazione in essere,
mentre per le nuove autorizzazioni la stessa trova immediata
applicazione.
Nel caso di cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto, il gestore del
servizio idrico integrato e' autorizzato ad accettare "rifiuti
costituiti da acque reflue" negli impianti di trattamento di acque
reflue urbane, alle condizioni fissate dal medesimo comma 3. Fino
all'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 25 del 1999 in
materia riorganizzazione del servizio idrico integrato gli attuali
gestori degli impianti di depurazione possono accettare "rifiuti
costituiti da acque reflue" sulla base dell'autorizzazione
provinciale di cui al comma 2 dell'art. 36.
In ogni caso non rientrano fra le acque reflue i percolati da
discarica che pertanto sono da considerare rifiuti liquidi e possono
essere ricevuti solo ai sensi del comma 2 dell'art. 36.
Le direttive emanate con deliberazioni della Giunta regionale 3444/96
e 92/98 sono disapplicate con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente direttiva.
7) Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati
con meno di 2.000 abitanti equivalenti
Con riferimento ai trattamenti appropriati di cui all'art. 31, comma
2, del decreto e al punto 3 dell'Allegato 5 si applicano le
disposizioni della seguente Tabella 2.
Tabella 2
Consistenza agglomerato Sistemi appropriati in abitanti
equivalenti = C
C gia' indicati all'Allegato 5 della delibera del Comitato dei
Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio
1977 50 Trattamento mediante vasche settiche di tipo Imhoff
realizzate e gestite nel rispetto delle specifiche norme tecniche di
cui all'Allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la
tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. In sede di
autorizzazione dovra' essere prescritta la tenuta di apposito
registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione
periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. L'effluente
trattato puo' avere recapito direttamente in corpo idrico
superficiale, anche artificiale, purche' sia verificata la
compatibilita' del regime idraulico del ricettore e la tutela
dell'ecosistema acquatico con lo scarico. 200 Filtri percolatori,
biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali
lagunaggio e fitodepurazione. I trattamenti che prevedono il ricorso
a sole tecnologie naturali possono essere ritenuti appropriati
dall'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione con
specifico riferimento alle caratteristiche dello scarico in relazione
a quelle del corpo ricettore. L'autorizzazione deve contenere la
prescrizione della tenuta di un apposito registro nel quale saranno
annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle
condizioni di funzionamento nonche' prevedere l'obbligo
dell'effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle
caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto.
8) Utilizzazione agronomica
Le disposizioni introdotte dall'art. 38 del decreto sono
inapplicabili sino all'emanazione del decreto ministeriale di
attuazione sulle modalita' della comunicazione e sulle norme tecniche
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari previsto al
secondo comma del medesimo articolo. Sino a tale data continuano a
trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto secondo quanto previsto al comma 10
dell'art. 62. In ambito regionale, pertanto, lo spandimento sul suolo
agricolo degli effluenti di allevamento continua a essere
disciplinato dalle disposizioni di cui alle Leggi regionali n. 50 del
1995 e n. 21 del 1998.
9) Controllo degli scarichi
L'attivita' di controllo e' svolta dall'ente a cui e' affidata la
funzione di amministrazione attiva del rilascio del provvedimento di
autorizzazione. Si fa pertanto rinvio a quanto previsto al punto 3)
per l'individuazione degli enti competenti all'esercizio del
controllo per le diverse fattispecie di scarichi. A tal fine gli enti
competenti possono avvalersi dell'ARPA.
Per quanto concerne le modalita' di effettuazione del controllo, si
evidenzia che la nuova normativa introduce modifiche significative
nelle metodiche di prelievo dei campioni con particolare riferimento
al tempo di campionamento. Viene di fatto superato il sistema di
campionamento istantaneo e si fa riferimento:
- per gli scarichi di acque reflue urbane, a campioni medi ponderati
nell'arco delle 24 ore. Tale modalita' si applica ai nuovi scarichi e
a quelli esistenti dal momento in cui sono soggetti ai valori limite
di emissione di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5. Tale
attivita' puo' essere svolta dal gestore dell'impianto qualora
vengano adottati sistemi di rilevamento e di trasmissione dei dati
ritenuti idonei dall'autorita' di controllo. Ai predetti scarichi si
applicano sia le frequenze di campionamento, intese come numero annuo
di campioni da articolarsi con prelievi ad intervalli regolari, sia i
criteri di valutazione di conformita' ai limiti di emissione previsti
dall'Allegato 5;
- per gli scarichi di acque reflue industriali, a campioni medi
prelevati nell'arco di 3 ore, fatta salva la possibilita' di
effettuare campionamenti su tempi piu' lunghi, qualora l'autorita'
competente ritenga di verificare le fasi piu' significative del ciclo
produttivo. Sono fatte salve per le sostanze pericolose di cui alla
Tabella 3/A le indicazioni riportate in calce sulle modalita' di
controllo;
- per i restanti scarichi compresi quelli delle acque reflue
domestiche e assimilate, l'ARPA definira' linee guida tecniche per
garantire omogeneita' e confrontabilita' dei risultati nei
campionamenti.
Le autorita' competenti assicureranno che i gestori degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane garantiscano un numero di
autocontrolli sugli scarichi terminali e sulle acque reflue in
entrata almeno pari a quello indicato dall'Allegato 5 e che i
risultati delle analisi di autocontrollo siano messi a loro
disposizione.
10) Sanzioni
Il decreto, fatte salve alcune eccezioni nonche' le attribuzioni con
legge ad altre autorita', individua all'art. 56 la Regione quale
soggetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative e ad
introitare i relativi proventi (art. 57). Con gli artt. 1 e 2 della
legge si e' provveduto a confermare il principio, contenuto all'art.
4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, secondo il quale l'ente che
esercita la funzione delegata e' competente anche ad irrogare ed
introitare la sanzione amministrativa.
Si ritiene di evidenziare che nel caso dell'autorizzazione agli
scarichi dei reflui industriali in reti fognarie, rilasciata dal
gestore del servizio idrico integrato ai sensi del comma 2 dell'art.
2 della legge, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il
relativo introito sono di competenza del Comune. Le somme introitate
a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni
del decreto sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici secondo quanto previsto all'art.
57 del decreto.
11) Spese di istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 45 le spese
occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a
carico del richiedente.
Al fine di ottenere un'uniformita' di comportamento si ritiene
opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle spese di
istruttoria da porsi a carico dell'utenza, sia privata che pubblica,
per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.
Sulla base dei costi medi di istruttoria rilevati sul territorio
regionale, appare congruo che dette spese siano ricomprese secondo la
complessita' dell'istruttoria, tra un minimo di Lire 200.000 (pari a
103,29 Euro) ed un massimo di Lire 700.000 (pari a 361,52 Euro), nel
caso di istruttoria complessa che richieda l'effettuazione di
sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a
favore dell'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che
provvedera' a remunerare eventuali soggetti terzi coinvolti nel
procedimento istruttorio.
12) Raccordo fra autorizzazioni in essere e tempi di adeguamento alle
disposizioni del decreto
Come gia' evidenziato il decreto prevede all'art. 62, comma 11, tempi
diversi per l'adeguamento alle disposizioni ed il rinnovo delle
autorizzazioni in essere. Con riferimento a tale previsione si
evidenzia che qualora l'autorizzazione dovesse essere rinnovata prima
del decorso del periodo dei tre anni previsti per l'adeguamento, la
medesima dovra' tenere conto per il periodo di tempo mancante al
raggiungimento dei tre anni delle disposizioni previgenti
all'emanazione del decreto e per il periodo successivo delle
disposizioni del decreto.
13) Formazione ed aggiornamento del catasto degli scarichi
In applicazione di quanto previsto alla lett. b) del comma 1
dell'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999, le Province provvedono alla
formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto degli scarichi da
loro autorizzati. Il catasto individua partitamente gli scarichi di
acque reflue industriali assimilate alle domestiche, gli scarichi di
acque reflue industriali e gli scarichi di reti fognarie. Con
successiva direttiva regionale saranno definite le prescrizioni
tecniche per la tenuta e le modalita' di trasferimento dei dati ivi
contenuti anche al fine di consentire alla Regione di far fronte alle
disposizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 3 del decreto.
14) Disposizioni transitorie
Secondo quanto disposto all'art. 7 della legge, agli scarichi di
acque reflue domestiche si applicano, sino all'adozione di una
diversa disciplina, le disposizioni previste all'art. 12 della L.R.
n. 7 del 1983 per gli insediamenti civili della classe A.
Le restanti disposizioni della L.R. n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, adottate in applicazione di disposizioni statali
abrogate con il decreto, si ritiene siano incompatibili con le
disposizioni ivi previste e pertanto non possono trovare applicazione
secondo quanto disposto al comma 8 dell'art. 62. Si conferma la
validita' delle prescrizioni impartite ai sensi della L.R. n. 7
contenute nelle autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del
decreto.