REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

      TITOLO II                                                                 
     RIORDINO DELLE FUNZIONI                                                    
     AMMINISTRATIVE REGIONALI                                                   
     IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI                                      
          Art. 12                                                               
Comitato consultivo regionale                                                   
1. E' istituito il Comitato consultivo regionale, con funzioni di               
consulenza tecnica della Regione per l'esercizio delle attivita' di             
cui all'art. 94, comma 2, lett. c) del DLgs n. 112 del 1998.                    
2. Il Comitato dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono              
nominati dalla Giunta regionale e possono essere riconfermati.                  
3. Il Comitato consultivo e' composto:                                          
a) da un Direttore generale competente in materia, con funzione di              
Presidente. Il Presidente puo' farsi sostituire da un suo delegato              
scelto fra i membri del Comitato;                                               
b) da dodici esperti nelle materie di cui al presente Titolo, di cui            
cinque nominati previa intesa espressa in sede di Conferenza                    
Regione-Autonomie locali;                                                       
c) da sei collaboratori regionali da scegliersi tenuto conto della              
specifica competenza professionale.                                             
4. In relazione all'argomento da trattare il Presidente puo' fare               
intervenire alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori                   
regionali, esperti, rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e di            
Enti locali.                                                                    
5. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Comitato sono             
disciplinati dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della L.R.            
27 maggio 1994, n. 24, o da specifiche diverse disposizioni definite            
dal Comitato stesso con proprio regolamento interno. Svolge le                  
funzioni di segretario un collaboratore regionale individuato dal               
Presidente.                                                                     
6. Ai componenti che non siano collaboratori regionali o di Enti                
locali sono corrisposti il compenso ed il rimborso delle spese vive             
nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.                     
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. c) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs 31 marzo           
1998,  n.112, concernente Conferimento di funzioni e compiti                    
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 94 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
omissis                                                                         
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non                    
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del                
comma 1 del presente articolo sono conferite alle Regioni e agli Enti           
locali e tra queste, in particolare:                                            
omissis                                                                         
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui           
progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;                           
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
2) Il Capo II del Titolo III - Disposizioni sull'organizzazione                 
regionale - della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, concernente Disciplina            
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi               
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale, riguarda            
"Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende             
dipendenti dalla Regione".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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