LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 12
Comitato consultivo regionale
1. E' istituito il Comitato consultivo regionale, con funzioni di
consulenza tecnica della Regione per l'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 94, comma 2, lett. c) del DLgs n. 112 del 1998.
2. Il Comitato dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono
nominati dalla Giunta regionale e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato consultivo e' composto:
a) da un Direttore generale competente in materia, con funzione di
Presidente. Il Presidente puo' farsi sostituire da un suo delegato
scelto fra i membri del Comitato;
b) da dodici esperti nelle materie di cui al presente Titolo, di cui
cinque nominati previa intesa espressa in sede di Conferenza
Regione-Autonomie locali;
c) da sei collaboratori regionali da scegliersi tenuto conto della
specifica competenza professionale.
4. In relazione all'argomento da trattare il Presidente puo' fare
intervenire alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori
regionali, esperti, rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e di
Enti locali.
5. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Comitato sono
disciplinati dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della L.R.
27 maggio 1994, n. 24, o da specifiche diverse disposizioni definite
dal Comitato stesso con proprio regolamento interno. Svolge le
funzioni di segretario un collaboratore regionale individuato dal
Presidente.
6. Ai componenti che non siano collaboratori regionali o di Enti
locali sono corrisposti il compenso ed il rimborso delle spese vive
nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo della lett. c) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs 31 marzo
1998, n.112, concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 94 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
omissis
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle Regioni e agli Enti
locali e tra queste, in particolare:
omissis
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui
progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
omissis".
Comma 5
2) Il Capo II del Titolo III - Disposizioni sull'organizzazione
regionale - della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, concernente Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale, riguarda
"Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende
dipendenti dalla Regione".