LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 10
Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione
generale e settoriale approvati dal Consiglio regionale ai sensi
delle vigenti disposizioni, definisce il quadro degli interventi, di
norma articolati per tipologie omogenee o integrate, individua i
soggetti attuatori nonche' le opere ed i lavori pubblici da
realizzare ed il relativo importo.
2. La Giunta esprime i pareri richiesti alla Regione, ai sensi della
normativa statale vigente, relativi a programmi settoriali o a
singoli interventi nelle materie di cui al presente Titolo.
3. La Giunta adotta i provvedimenti di riconoscimento degli abitati
da consolidare o da trasferire, approva le perizie relative ai lavori
di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi o
eccezionali.
4. Qualora specifiche norme non dispongano diversamente, la Giunta
puo' consentire, nei casi di sopravvenuta e accertata necessita', una
diversa utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la
realizzazione di opere e lavori pubblici, purche' non vengano
modificate la tipologia e le finalita' degli interventi oggetto di
finanziamento.