REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 52                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate           
le seguenti disposizioni:                                                       
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24           
marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle funzioni                        
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di                  
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di                    
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,                
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre              
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di             
espropriazioni per pubblica utilita'";                                          
b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante                
"Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in              
materia urbanistica - Norme in materia ambientale";                             
c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10, recante "Interpretazione autentica di              
disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme            
provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e                      
modificative delle Leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo              
1975, n. 18";                                                                   
d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante "Programmi pluriennali di                
attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla Legge 28 gennaio             
1977, n. 10";                                                                   
e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante "Modifica alla L.R. 24 marzo             
1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per                
occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilita'";                     
f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante "Norme sul riordino                     
istituzionale";                                                                 
g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante "Interpretazione autentica             
dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla L.R.           
29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, della medesima              
legge nonche' dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della L.R. 27           
febbraio 1984, n. 6";                                                           
h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante "Primi adempimenti regionali in           
materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia. Sanzioni,             
recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli           
29 e 37 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47".                                   
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate           
le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli                  
articoli 41 e 42:                                                               
a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante "Disposizioni in materia di            
programmazione e pianificazione territoriale";                                  
b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante "Promozione della                      
strumentazione urbanistica generale comunale, di Piani regolatori               
sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni                  
culturali e ambientali";                                                        
c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante "Procedimento di                       
approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino                    
modifiche alla cartografia del Piano territoriale paesistico                    
regionale".                                                                     
3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate             
le seguenti disposizioni:                                                       
a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela ed uso del                      
territorio", ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54;                  
b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante "Norme per l'acceleramento                
delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonche' norme              
modificative ed integrative delle Leggi regionali 31 gennaio 1975, n.           
12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n.              
13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n.             
7", ad eccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5           
dell'art. 55 e dell'art. 60;                                                    
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante "Disposizioni integrative in            
materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche",            
ad eccezione degli artt. 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;                
d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante "Norme in materia di                     
programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della               
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla                    
legislazione urbanistica ed edilizia", ad eccezione del comma 2                 
dell'art. 10 e degli artt. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.                     
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine             
soppresse:                                                                      
a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28, recante              
"Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in              
Emilia-Romagna", le seguenti parole: "che vi provvede sentito il                
parere della prima Sezione del Comitato consultivo regionale di cui             
alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in              
materia di urbanistica";                                                        
b) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante             
"Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti                 
parole: "sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione, e";              
c) al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante             
"Norme in materia di regolamenti edilizi comunali", le seguenti                 
parole: "sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione.";                
d) al comma 2, lettera a), punto 2, dell'art. 4 della L.R. 12 aprile            
1995, n. 33, recante "Delimitazione territoriale dell'area                      
metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni", le seguenti               
parole: ", approvando gli strumenti stessi".                                    
      ALLEGATO                                                                  
     CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE                                             
NOTE ALL'ART. 52                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e             
33 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, era il seguente:                            
"Art. 1                                                                         
La L.R. 15 maggio 1972, n. 5, concernente norme per l'esercizio delle           
funzioni attribuite alle Regioni dalla Legge statale 22 ottobre 1971,           
n. 865, e' abrogata.                                                            
Relativamente alle competenze concernenti le materie oggetto della              
presente legge, perdono efficacia le disposizioni contenute nella               
L.R. 11 ottobre 1972, n. 9.                                                     
          Art. 2                                                                
Nelle materie di cui al presente titolo, al Consiglio regionale                 
spetta:                                                                         
 1) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti              
amministrativi che determinano criteri generali di intervento e                 
prescrizioni di massima;                                                        
 2) approvare: a) nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi           
e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende            
e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di               
controllo, nonche' i documenti programmatici e le relazione ad essi             
allegate; b) i piani territoriali di coordinamento e relative                   
varianti di cui all'art. 5 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; c) i            
piani urbanistici delle Comunita' Montane e relative varianti di cui            
alla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102; d) i piani paesistici e relative           
varianti indicati nell'art. 5 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497; e)           
i programmi di localizzazione previsti dall'art. 3 della Legge 22               
ottobre 1971, n. 865;                                                           
 3) provvedere: a) alle nomine spettanti alla Regione presso enti,              
aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse                       
disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi                 
regionali; b) alla costituzione ed allo scioglimento di enti, aziende           
e consorzi obbligatori, nonche' di societa' interregionali in                   
relazione alle materie di cui al presente titolo; c) alla                       
designazione, nei casi previsti dalla legge, degli organi di                    
amministrazione ordinaria di enti, aziende e consorzi; d) alle                  
incombenze indicate nella lettera f) dell'art. 5 del DPR 30 dicembre            
1972, n. 1036;                                                                  
 4) definire gli indirizzi politico-amministrativi ai quali dovranno            
conformarsi gli strumenti urbanistici;                                          
 5) autorizzare: a) (lettera abrogata dall'art. 68, terzo comma,                
della L.R. 47/78); b) la formazione dei piani regolatori                        
intercomunali e relative varianti di cui all'articolo 12 della Legge            
17 agosto 1942, n. 1150; c) la formazione dei piani delle zone da               
destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge           
22 ottobre 1971, n. 865;                                                        
 6) disporre l'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del piano             
regolatore generale;                                                            
 7) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica           
e popolare da trasmettere al Comitato per l'edilizia residenziale di            
cui all'art. 3 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                             
 8) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi           
di cui all'art. 4, comma terzo, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;            
 9) coordinare ed indicare le priorita' delle richieste di                      
finanziamento sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai                
Comuni interessati, di cui agli artt. 45 e 47 della Legge 22 ottobre            
1971, n. 865;                                                                   
10) eleggere i tre membri del Consiglio d'amministrazione degli                 
Istituti autonomi per le case popolari operanti su un territorio                
provinciale con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di             
cui all'art. 6 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                             
11) nominare i componenti della Commissione tecnica costituita presso           
ciascun Istituto autonomo per le case popolari, ai sensi dell'art. 63           
della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                                            
12) designare i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio               
d'amministrazione del Consorzio regionale degli Istituti autonomi per           
le case popolari, di cui all'art. 7 del DPR 30 dicembre 1972, n.                
1036;                                                                           
13) fornire le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del             
DPR 30 dicembre 1972, n. 1036;                                                  
14) determinare le norme tecniche di cui alla lettera a) dell'art. 5            
del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036;                                              
15) esercitare le funzioni di vigilanza, trasferite alla Regione, su            
enti, aziende e consorzi, fermo restando il potere di iniziativa e di           
attuazione della Giunta di cui all'art. 24 dello Statuto.                       
          Art. 3                                                                
Nelle materie di cui al presente titolo, il Presidente della Regione:           
1) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della                   
Regione;                                                                        
2) emana: a) i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli            
organi competenti; b) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,             
gli atti di esecuzione delle determinazione degli organi competenti             
in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e di            
comitati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, o comunque             
operanti nell'ambito della stessa;                                              
3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla                  
Regione, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;                                   
4) esercita le funzioni: a) attribuitegli specificatamente dalla                
presente legge; b) indicate nel quarto comma dell'art. 51 della Legge           
22 ottobre 1971, n. 865; c) indicate nel secondo comma dell'art. 8              
della Legge 27 giugno 1974, n. 247; d) delegate espressamente dalla             
Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della presente legge;                     
5) stipula le convenzioni previste dagli artt. 4, 57 e 64 della Legge           
22 ottobre 1971, n. 865.                                                        
Al Presidente della Regione spettano altresi' le attribuzioni                   
conferitegli dalle vigenti disposizioni.                                        
Gli atti di cui al punto 2) possono essere delegati dal Presidente ai           
singoli componenti la Giunta.                                                   
          Art. 4                                                                
La Giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le                 
funzioni trasferite o delegate non attribuite alla competenza del               
Consiglio o del Presidente della Regione, previste specificatamente             
in articoli della presente legge.                                               
Spetta, comunque, alla Giunta:                                                  
 1) approvare: a) i piani regolatori generali e relative varianti di            
cui all'art. 10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) i regolamenti           
edilizi ed i programmi di fabbricazione e relative varianti, di cui             
all'art. 36 della citata legge urbanistica; c) le convenzioni-tipo da           
stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli artt. 4, 57 e            
64 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) i piani dei Comuni o loro            
consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi                 
previsti dall'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; e) le                
deliberazioni dei Consigli comunali indicanti la scelta delle aree              
per la costruzioni di asili-nido non in conformita' alle previsioni             
urbanistiche vigenti comunali. Tale approvazione costituisce variante           
al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente o              
adottato e comporta, altresi', la dichiarazione di pubblica utilita'            
delle opere, nonche' l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori; f) i             
piani di zona di edilizia economica e popolare e loro varianti di cui           
alla Legge 18 aprile 1962, n. 167; g) i piani particolareggiati di              
esecuzione dei piani regolatori generali di cui all'art. 13 della               
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                                                  
 2) predisporre: a) i piani paesistici previsti dall'art. 5 della               
Legge 19 giugno 1939, n. 1497; b) i piani territoriali di                       
coordinamento previsti dall'art. 5 della Legge 17 agosto 1942, n.               
1150; c) i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della Legge            
22 ottobre 1971, n. 865;                                                        
 3) autorizzare la presentazione di varianti ai piani regolatori                
comunali generali;                                                              
 4) rilasciare: a) i nulla-osta all'autorizzazione comunale di piani            
di lottizzazione di cui all'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n.              
1150; b) i nulla-osta alle licenze in deroga ai piani regolatori                
generali ed ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, di             
cui all'art. 3 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1537;                           
 5) delimitare i centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma           
dell'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                               
 6) richiedere ai Comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51 della           
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'adozione delle deliberazioni di cui            
al primo comma dello stesso articolo;                                           
 7) costituire i consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la               
formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma               
dell'art. 28 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                               
 8) nominare il Presidente e, ove richiesto dai vigenti statuti, il             
Vicepresidente degli Istituti autonomi per le case popolari, nonche'            
il componente del Collegio sindacale con funzione di Presidente, ai             
sensi dell'art. 6 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                          
 9) intervenire sulla base dei ricorsi di cui al nono comma dell'art.           
31 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                                         
10) adottare, a norma dell'art. 2 della Legge 27 giugno 1974, n. 247,           
i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta            
procedere agli adempimenti previsti dall'art. 1 della stessa legge;             
11) disporre la sospensione dei lavori prevista dal secondo comma               
dell'art. 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1902;                               
12) esercitare: a) le attivita' relative al censimento dei fabbisogni           
abitativi ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;             
b) i poteri trasferiti alla Regione di cui agli artt. 26 e 27 della             
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle violazioni ed                 
illegittimita' inerenti ai piani urbanistici nonche' alle vigenti               
norme urbanistiche; c) (lettera soppressa dall'art. 1, primo comma,             
della L.R. 26/78); d) le funzioni conferite genericamente alla                  
Regione dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1035 e n. 1036           
del 30 dicembre 1972, eccetto quelle attribuite specificatamente al             
Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta dai medesimi                  
decreti, nonche' dal precedente art. 2.                                         
Le funzioni amministrative di competenza della Giunta, di cui ai                
precedenti commi, possono essere da quest'ultima delegate al                    
Presidente o a singoli componenti della Giunta stessa, sulla base               
delle direttive da questa deliberate.                                           
Spetta al Presidente della Giunta il coordinamento delle funzioni               
delegate.                                                                       
          Art. 5                                                                
I compiti attribuiti agli Uffici tecnici erariali dalla Legge 28                
febbraio 1985, n. 47, in relazione all'applicazione delle sanzioni              
previste dalla medesima legge, sono demandati alle Commissioni                  
provinciali di cui al quarto comma dell'art. 14 della Legge 28                  
gennaio 1977, n. 10 ed all'art. 8 della L.R. 13 gennaio 1978, n. 5. I           
compensi e i rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni di              
cui sopra sono disciplinati dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e                
successive modifiche ed integrazioni.                                           
          Art. 6                                                                
Il Consiglio e la Giunta nei casi previsti dal successivo art. 33,              
adottano i provvedimenti di loro competenza, sentita la prima Sezione           
del Comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29,                 
oppure la medesima Sezione in formazione ridotta di cui all'art. 32,            
secondo le rispettive attribuzioni.                                             
Il Consiglio e la Giunta possono chiedere il parere del predetto                
organo consultivo in ordine a qualsiasi altro argomento attinente               
alle materie contemplato nel presente titolo.                                   
La Giunta provvede in ordine all'approvazione dei piani regolatori              
generali e delle relative varianti, sentita anche la competente                 
Commissione consiliare.                                                         
Su richiesta del Presidente della Regione, i provvedimenti di                   
competenza della Giunta regionale, a norma dell'art. 4 della presente           
legge, possono essere sottoposti anche al parere della competente               
Commissione consiliare.                                                         
Il Consiglio regionale puo' disporre che le competenti Commissioni              
consiliari collaborino, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, dello              
Statuto, nella elaborazione dei singoli provvedimenti di competenza             
della Giunta.                                                                   
          Art. 7                                                                
Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per l'approvazione           
e di quelli approvati sono pubblicati, con periodicita' almeno                  
trimestrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai soli fini                
statistici ed informativi.".                                                    
"Art. 9                                                                         
I Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le               
funzioni amministrative indicate dagli articoli 11 e seguenti della             
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed                     
integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica            
utilita' gia' trasferite o delegate alla Regione.                               
I Comuni sono altresi' delegati ad adottare i provvedimenti                     
concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee            
e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le             
opere pubbliche e di pubblica utilita' gia' trasferite o delegate               
alla Regione, ad eccezione di quelle attinenti ad opere di loro                 
spettanza per le quali tali funzioni sono state loro trasferite con             
l'articolo 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.                                  
Dette deleghe concernono i provvedimenti relativi alle opere                    
pubbliche o di pubblica utilita' di spettanza di qualsiasi ente anche           
non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del Comune in            
cui le opere stesse sono localizzate.                                           
I tecnici incaricati dell'esecuzione delle misure e dei rilievi ed              
altresi degli stati di consistenza possono essere scelti tra i                  
funzionari cui spetta adottare sia i provvedimenti di cui ai commi              
precedenti, sia quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 106             
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.".                                            
"Art. 12                                                                        
Nel corso della delega il Consiglio regionale puo' emanare direttive            
vincolanti riguardanti le funzioni delegate.                                    
Compete altresi' alla Giunta regionale impartire direttive di massima           
agli Enti delegati. Tali direttive potranno essere vincolanti solo              
ove conformi al parere espresso dalla competente Commissione                    
consiliare.                                                                     
Le direttive di carattere vincolante della Giunta o del Consiglio               
saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.                      
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando, inoltre,             
le procedure previste dalle leggi vigenti.                                      
          Art. 13                                                               
I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate,                 
limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di                
urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di                    
esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle                   
indennita' depositate nella cassa depositi e prestiti, saranno                  
comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione medesima.".                                             
"Art. 16                                                                        
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate verra'                 
disposta con decreti del Presidente della Giunta regionale.                     
A partire dalla data fissata da detti decreti, le pratiche                      
espropriative di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 verranno                  
trasmesse dagli enti interessati direttamente agli organi delegati              
competenti.                                                                     
          Art. 17                                                               
Gli organi di cui al presente Capo, per l'esercizio delle funzioni              
delegate, potranno anche avvalersi degli uffici del Genio civile                
compatibilmente con le funzioni ad essi attribuite dall'art. 37 della           
presente legge.".                                                               
"Art. 33                                                                        
La prima Sezione del Comitato esprime parere:                                   
a) sui piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della           
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                                                  
b) sui piani regolatori generali e relative varianti, comprese quelle           
a procedimenti speciali, in quanto connessi ad insediamenti                     
scolastici, universitari ed ospedalieri;                                        
c) sull'estensione dei piani regolatori intercomunali;                          
d) sui piani urbanistici delle Comunita' montane;                               
e) sull'elenco dei Comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore             
generale;                                                                       
f) sui piani regolatori intercomunali e relative varianti;                      
g) sui piani territoriali paesistici e relative varianti;                       
h) sulle domande di licenza edilizia in deroga ai piani regolatori              
generali, ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione,                  
nonche' sulle varianti in materia di edilizia ospedaliera,                      
universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e                             
telecomunicazioni, comunque previste dalle vigenti leggi;                       
i) sui regolamenti edilizi, sui programmi di fabbricazione e loro               
varianti;                                                                       
l) sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ove                   
comportino varianti ai piani regolatori generali od ai piani di                 
fabbricazione;                                                                  
m) lettera soppressa dall'art. 1, primo comma, della L.R. 26/78.".              
2) Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n,             
26 era il seguente:                                                             
"Art. 1                                                                         
La lettera c) del punto 12 dell'art. 4 e la lettera m) dell'art. 33             
della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, sono soppresse.                                
Compete alla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo                   
regionale prima Sezione, esprimere l'assenso all'intesa, in ordine              
alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da              
realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, che risultino              
conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.                        
Compete al Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati e previo           
parere del Comitato consultivo regionale Prima Sezione, esprimere o             
negare l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere           
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti                       
istituzionalmente competenti, che non risultino conformi agli                   
strumenti urbanistici ed edilizi comunali.                                      
          Art. 2                                                                
Alla lettera b), dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, e'               
aggiunto il seguente periodo:                                                   
Tra i membri nominati dovranno essere scelti esperti in materia                 
urbanistica, in diritto amministrativo, in geotecnica, in materia               
agraria e forestale, in igiene dell'ambiente, nei trasporti e vie di            
comunicazione ed in ingegneria civile, con riferimento alle                     
specifiche attribuzioni di ciascuna Sezione..                                   
L'ultimo comma del citato art. 30 e' soppresso e sostituito dal                 
seguente:                                                                       
Per ciascuna Sezione del Comitato consultivo vengono nominati un                
segretario ed un vice-segretario. Tali compiti vengono affidati a               
collaboratori regionali non facenti parte del Comitato stesso,                  
nominati dai Presidenti delle Sezioni..                                         
Restano valide le nomine gia' disposte per il detto organo consultivo           
a norma della precedente Legge 24 marzo 1975, n. 18, fino a quando il           
Consiglio regionale non avra' deliberato nuove designazioni, sulla              
base dei criteri disposti dal precedente primo comma del presente               
articolo. Dovranno altresi' essere rinnovate le designazioni                    
attribuite agli altri organi ed Associazioni di cui all'art. 30 della           
citata Legge 24 marzo 1975, n. 18.                                              
          Art. 3                                                                
Il terzo comma dell'art. 31 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, e'                 
soppresso e sostituito dal seguente:                                            
I soggetti invitati a norma dei commi precedenti partecipano alle               
sedute senza diritto di voto. I pareri del Comitato e delle sezioni             
sono formulati in assenza dei soggetti invitati a norma del primo               
comma..                                                                         
          Art. 4                                                                
A modifica del quarto comma dell'art. 31 della L.R. 24 marzo 1975, n.           
18, le adunanze della Prima Sezione del Comitato consultivo di cui              
all'art. 29 della legge stessa sono valide con la presenza di due               
quinti dei componenti.".                                                        
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 27 della L.R. 47/78 e' riportato nella nota               
all'art. 47. Il testo degli articoli 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R.             
47/78 e' il seguente:                                                           
"Art. 28 - Concessioni onerose                                                  
Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non           
abbia optato per l'alternativa di cui all'art. 7 della Legge 28                 
gennaio 1977, n. 10, la concessione deve prevedere tra l'altro:                 
1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione                   
determinato ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,            
fatto salvo il disposto dell'articolo 10 della stessa legge;                    
2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e                   
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in                    
proporzione al volume ed alla superficie edificabile, determinati ai            
sensi dell'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ai sensi             
dell'articolo 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese              
vengano coperte tutte od in parte attraverso la diretta esecuzione              
delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi                     
progettuali delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla           
loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro                   
eventuale trasferimento al Comune;                                              
3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da                
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle              
norme del piano regolatore generale in relazione alle disposizioni di           
cui all'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;           
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella                
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.                                  
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o di rilevante                  
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche             
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,               
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono              
essere pure trascritti.                                                         
          Art. 29 - Concessioni convenzionate                                   
Nei casi in cui agli artt. 7 e 9, punto b), della Legge 28 gennaio              
1977, n. 10 e nei casi previsti dalla presente legge, la concessione            
e' subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto                     
unilaterale d'obbligo da parte del richiedente la concessione, che              
deve prevedere tra l'altro:                                                     
1) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e                   
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in                    
proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai             
sensi dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi                
dell'art. 31 della presente leggge, ovvero qualora dette spese                  
vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione               
delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi                     
progettuali delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla           
loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro                   
eventuale trasferimento al Comune;                                              
2) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da                
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
3) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso previste dalla                 
convenzione;                                                                    
4) i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di                 
cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere            
edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;                
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla                
convenzione.                                                                    
Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma                    
dell'art. 32 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.                                 
          Art. 30 - Concessioni gratuite                                        
Nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della Legge 28 gennaio 1977, n.             
10, la concessione e' subordinata all'esistenza delle opere di                  
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni                   
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno              
dei privati di procedere all'attuazione delle medesime                          
contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della            
concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera a), dei           
citato articolo 9, secondo quanto previsto all'ultimo comma                     
dell'articolo 31 della presente legge. La concessione deve prevedere            
tra l'altro:                                                                    
1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da                
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
2) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso nei casi di cui alle           
lettere a), b), e d) del primo comma dell'art. 9 della Legge 28                 
gennaio 1977, n. 10, comunque nel rispetto di quanto disposto                   
nell'ultimo comma dell'articolo 10 della citata legge;                          
3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella                
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.                                  
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o rilevante                     
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche             
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,               
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono              
essere pure trascritti.                                                         
          Art. 31 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria               
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della                
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le opere sottoelencate per la parte               
posta al diretto servizio dell'insediamento:                                    
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;                              
b) le fognature e gli impianti di depurazione;                                  
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;                                      
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice,           
gas, telefono;                                                                  
e) la pubblica illuminazione;                                                   
f) il verde attrezzato.                                                         
Sono altresi' opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai             
pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto                   
servizio dell'insediamento.                                                     
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della               
Legge 28 gennaio 1977, n. 10:                                                   
a) gli asili-nido e le scuole materne;                                          
b) le scuole dell'obbligo;                                                      
c) i mercati di quartiere;                                                      
d) le delegazioni comunali;                                                     
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;                         
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie             
di quartiere;                                                                   
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;                                   
h) i parcheggi pubblici.                                                        
Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici             
servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.                       
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale           
secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base                  
all'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.                                  
Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai                   
concessionari.                                                                  
Le classi dei Comuni per la determinazione degli oneri sono stabilite           
con deliberazione del Consiglio regionale.                                      
Tale classificazione e' aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.             
Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui precedente              
articolo 30, il Consiglio comunale puo' specificare nelle norme di              
Piano regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco                
delle opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del              
presente articolo, delle quali e' indispensabile l'esistenza nelle              
zone agricole individuate dal Piano regolatore generale.".                      
"Art. 54 - Deroghe                                                              
Il regolamento edilizio puo' dettare disposizioni che consentano al             
Sindaco, previo nulla-osta del Consiglio comunale, di rilasciare                
concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e             
di attuazione del Piano regolatore generale purche' le relative                 
scelte non comportino modifiche al piano territoriale di                        
coordinamento comprensoriale e sempreche' riguardino edifici ed                 
impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o             
impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato             
dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'Amministrazione                   
pubblica.                                                                       
Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla Legge 1               
giugno 1939, n. 1089.".                                                         
4) Il testo degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5             
dell'art. 55 e dell'art. 60 della L.R. 23/80 e' il seguente:                    
"Art. 21                                                                        
L'art. 27 della Legge 7 dicembre 1978, n. 47 e' sostituito dal                  
seguente:                                                                       
          Art. 27 - Concessione                                                 
Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81 del DPR 24               
luglio 1977, n. 616, intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi           
comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni,               
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti. ovvero procedere              
all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che              
comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione                
delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve           
chiedere concessione al Sindaco.                                                
Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica                 
comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma           
dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma             
dell'art. 6 della presente legge, puo' essere:                                  
a) onerosa;                                                                     
b) convenzionata;                                                               
c) gratuita.                                                                    
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai                   
successivi commi del presente articolo.                                         
Le determinazioni del Sindaco sulle domande di concessione devono               
essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di             
ricevimento delle domande scritte o da quella di presentazione di               
documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco, il quale deve chiederli             
in una sola volta, ad integrazione dei progetti o degli impegni da              
porsi a carico del richiedente la concessione.                                  
La concessione e' rilasciata previo parere obbligatorio rna non                 
vincolante della Commissione edilizia.                                          
La concessione nelle zone agricole e' rilasciata, sentita la                    
Commissione edilizia di cui al comma precedente, previa                         
l'acquisizione del parere della Commissione agricola di cui al                  
successivo articolo 40, oppure previo solo il parere della                      
Commissione edilizia allargata ai sensi del medesimo articolo 40.               
La concessione relativa a beni soggetti alle disposizioni di cui alla           
Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e' rilasciata previo parere della sola            
Commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1               
agosto 1978, n 26.                                                              
La concessione e' altresi subordinata al rilascio dei pareri o                  
nullaosta, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali, che               
l'interessato deve allegare alla domanda.                                       
Il diniego dei nullaosta richiesti dalle leggi da parte degli organi            
ed uffici estranei all'Amministrazione comunale costituisce                     
impedimento al rilascio della concessione richiesta.                            
Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della concessione             
deve precisare i motivi del diniego.                                            
Scaduti i termini senza che il Sindaco si sia pronunciato,                      
l'interessato, salvo comunque il diritto alla tutela giurisdizionale            
di cui all'art. 16 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, puo' avanzare            
entro 20 giorni da detta scadenza istanza al Presidente del                     
comprensorio contro il silenzio-rifiuto: nei successivi 15 giorni dal           
ricevimento dell'istanza, il Presidente del comprensorio invita il              
Sindaco a pronunciarsi entro i successivi 15 giorni.                            
Scaduto infruttuosamente detto temine, il Presidente del comprensorio           
procede alla nomina del Commissario ad acta per il pronunciamento               
entro congruo termine sulla domanda dell'interessato.                           
Entro 60 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda,                 
l'atto di concessione deve essere ritirato pena la sua decadenza. La            
Giunta comunale puo' concedere una proroga, richiesta prima della               
scadenza del termine predetto per un periodo di non oltre 120 giorni            
per validi e comprovati motivi che impediscono il ritiro dell'atto di           
concessione.                                                                    
Qualsiasi cittadino puo' prendere visione presso gli Uffici comunali            
della concessione e dei relativi atti di progetto e convenzionali e             
presentare esposto al Presidente del comprensorio contro il rilascio            
della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni             
di legge e dei piani urbanistici.                                               
Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a             
coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi             
dell'Amministrazione, al godimento del bene.                                    
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di                 
ultimazione dei lavori.                                                         
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un              
anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere             
abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non             
puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con                    
provvedimento motivato del Sindaco solo per il sopravvenire di fatti            
estranei alla volonta' del concessionario durante l'esecuzione dei              
lavori. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo'                 
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole                     
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche                
tecnico-costruttive ovvero, quando si tratti di opere pubbliche il              
cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.                     
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il                    
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova            
concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la                
nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova                      
concessione dovra' rispettare la normativa vigente all'atto del suo             
rilascio.                                                                       
La concessione decade se entro 15 mesi dal suo rilascio non sono                
stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio del piano              
terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per                  
costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla           
edilizia esistente.                                                             
Il titolare della concessione deve notificare al Comune con lettera             
raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del                    
cantiere.                                                                       
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la                 
concessione decade ed il Sindaco potra' procedere al rilascio di                
nuova concessione in conformita' alle previsioni urbanistiche ed al             
programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova              
concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi             
alla concessione stessa.".                                                      
          Art. 22                                                               
L'art. 28 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
          Art. 28 - Concessioni onerose                                         
Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non           
abbia optato per l'alternativa di cui all'art. 7 della Legge 28                 
gennaio 1977, n. 10, la concessione deve prevedere tra l'altro:                 
1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione                   
determinato ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10,            
fatto salvo il disposto dell'articolo 10 della stessa legge;                    
2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e                   
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in                    
proporzione al volume ed alla superficie edificabile, determinati ai            
sensi dell'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ai sensi             
dell'articolo 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese              
vengano coperte tutte od in parte attraverso la diretta esecuzione              
delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi                     
progettuali delle opere da eseguire e le modalita' di controllo sulla           
loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro                   
eventuale trasferimento al Comune;                                              
3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da                
realizzare e le relative destinazioni d'uso;                                    
4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle              
norme del piano regolatore generale in relazione alle disposizioni di           
cui all'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;           
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella                
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.                                  
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o di rilevante                  
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche             
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,               
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono              
essere pure trascritti.".                                                       
          Art. 23                                                               
Alla fine dell'art. 29 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e aggiunto             
il seguente comma:                                                              
Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma                    
dell'art. 32 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.".                               
          Art. 24                                                               
L'art. 30 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e' sostituito dal                  
seguente:                                                                       
          Art. 30 - Concessioni gratuite                                        
Nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della Legge 28 gennaio 1977, n.             
10 la concessione e' subordinata all'esistenza delle opere di                   
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni                   
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno              
dei privati di procedere all'attuazione delle medesime                          
contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della            
concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera a) del            
citato articolo 9, secondo quanto previsto all'ultimo comma                     
dell'articolo 31 della presente legge. La concessione deve prevedere            
tra l'altro:                                                                    
1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da                
realizzare e le relative destinazioni d'uso:                                    
2) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso nei casi di cui alle           
lettere a), b) e d) dei primo comma dell'art. 9 della Legge 28                  
gennaio 1977, n. 10, comunque nel rispetto di quanto disposto                   
nell'ultimo comma dell'articolo 10 della citata legge;                          
3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella                
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.                                  
Il Consiglio comunale, per opere di particolare o rilevante                     
interesse, puo' disporre che la concessione venga subordinata anche             
alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che,               
oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono              
essere pure trascritti..                                                        
          Art. 25                                                               
All'art. 31 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le                
seguenti modificazioni:                                                         
- il terzo comma e sostituito dal seguente:                                     
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'articolo 5 della           
Legge 28 gennaio 1977, n. 10:                                                   
a) gli asili nido e le scuole materne;                                          
b) le scuole d'obbligo;                                                         
c) i mercati di quartiere;                                                      
d) le delegazioni comunali;                                                     
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;                         
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie             
di quartiere;                                                                   
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;                                   
h) i parcheggi pubblici..                                                       
- Il settimo comma e' abrogato:                                                 
- l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:                                    
Le classi dei Comuni per le determinazioni degli oneri sono stabilite           
con deliberazione del Consiglio regionale..                                     
- Il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dal seguente:                   
Ai fini dei rilascio della concessione gratuita, di cui al precedente           
articolo 30, il Consiglio comunale puo' specificare nelle norme di              
piano regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco                
delle opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del              
presente articolo, delle quali e' indispensabile l'esistenza nelle              
zone agricole individuate dal Piano regolatore generale..".                     
          Art. 46                                                               
L'art. 54 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e' sostituito dal                  
seguente:                                                                       
          Art. 54 - Deroghe                                                     
Il regolamento edilizio puo' dettare disposizioni che consentano al             
Sindaco, previo nulla-osta del Consiglio comunale, di rilasciare                
concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e             
di attuazione del Piano regolatore generale purche' le relative                 
scelte non comportino modifiche al piano territoriale di                        
coordinamento comprensoriale e sempreche' riguardino edifici ed                 
impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o             
impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato             
dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'Amministrazione                   
pubblica.                                                                       
Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla Legge 1               
giugno 1939, n. 1089..                                                          
          Art. 55                                                               
Sono soppressi, il terzo comma dell'art. 29, l'art. 32 e l'art. 34              
della L.R. 24 marzo 1975, n 18.                                                 
omissis                                                                         
Dopo il secondo comma dell'art. 31 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18,             
sono aggiunti i seguenti commi:                                                 
Le adunanze del comitato sono valide in prima convocazione con la               
presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga           
detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove               
siano presenti almeno cinque membri. I pareri sono validi quando                
siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei            
presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.                    
L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un              
componente di diritto determina la decadenza dall'incarico e la sua             
sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di               
quanto disposto nel precedente art. 30, dalla Giunta regionale..".              
"Art. 60                                                                        
L'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, e'                  
sostituito dal seguente:                                                        
L'efficacia dei vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o             
dei verbali predisposti dalle Commissioni..                                     
Nell'articolo 5 della L.R. 13 marzo 1979, n. 7, sono soppresse le               
parole nonche' gli strumenti urbanistici di disciplina degli                    
insediamenti costieri..                                                         
5) Il testo degli articoli 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6               
della L.R. 46/88 e' il seguente:                                                
"Art. 1                                                                         
1. Sono variazioni essenziali rispetto alla concessione per gli                 
effetti di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47:                              
a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione                
degli standards previsti dall'art. 46 della L.R. 47/78 come                     
integrata;                                                                      
b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato                    
superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto           
le cubature accessorie ed i volumi tecnici, cosi' come definiti ed              
identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;                     
c) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;                      
d) gli scostamenti di entita' superiore al 10% rispetto alla                    
superficie coperta, alla cubatura, alla superficie utile, al rapporto           
di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma,            
alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprieta' anche a                
diversi livelli di altezza, nonche' rispetto alla localizzazione del            
fabbricato sull'area di pertinenza;                                             
e) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica                 
quando non attengano a fatti procedurali;                                       
f) ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su               
immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali           
paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche,               
archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali ed                      
etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti             
di pianificazione territoriale od urbanistica, nonche' effettuato su            
immobili ricadenti in aree protette od in parchi istituiti in                   
conformita' a leggi nazionali o regionali.                                      
          Art. 2                                                                
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R.                
47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro                  
varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del                   
territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli                    
immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle            
norme vigenti.                                                                  
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai             
seguenti criteri e modalita':                                                   
a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il            
riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative           
ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed                  
ambientale;                                                                     
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la           
riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree                 
urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza                    
equilibrata di residenza, attivita' artigianale, commerciale e dei              
servizi connessi;                                                               
c) deve essere garantita la mobilita' nelle sue varie forme pedonali,           
ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un             
equilibrato rapporto tra le attivita' consentite e le capacita' di              
traffico e parcheggio degli autoveicoli;                                        
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche           
attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e               
apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate             
per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione               
delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;                 
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche           
attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e              
possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli           
edifici;                                                                        
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovra' comunque             
tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di                  
categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad            
essi connesso: 1) funzione abitativa; 2) funzioni direzionali,                  
finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli               
esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attivita'                     
produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se                      
laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di                    
attivita' culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e               
studi professionali; 3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad           
eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli              
insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di            
tipo intensivo; 4) funzioni agricole o connesse al loro diretto                 
svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle            
abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 5) funzioni             
alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;                             
g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che            
comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al              
contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici              
previsti dalla legge regionale.                                                 
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a             
trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi                    
individuati ai sensi del comma 1, e' soggetto ad autorizzazione del             
Sindaco.                                                                        
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a               
norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli           
mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino            
variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R.           
47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio                
dell'autorizzazione e' subordinato soltanto alla verifica del                   
reperimento degli standards urbanistici e al versamento del                     
conguaglio indicato al comma 5.                                                 
5. L'autorizzazione prevista al comma 3 e' rilasciata previo                    
versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove                   
costruzioni, per la destinazione d'uso gia' esistente e quelli per la           
destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune              
stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e                 
secondaria in conformita' a quanto previsto dalla delibera del                  
Consiglio regionale di cui all'art. 5 della Legge 10/77.                        
6. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende            
accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal             
ricevimento. In tal caso il richiedente puo' dar corso al mutamento             
d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5,                     
determinato in via provvisoria dallo stesso.                                    
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere                   
corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481             
del codice penale, nella quale un professionista abilitato alla                 
progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso e'                
conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7             
della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto                
stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza            
di certificato d'uso.                                                           
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili            
non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato e' tenuto a                
richiedere al Comune il certificato di conformita', previa                      
presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento            
di destinazione d'uso. Il certificato e' rilasciato con le modalita'            
previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies               
della L.R. 33/90, come integrato.                                               
9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita'                    
immobiliare e' quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia            
ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in                  
assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione                  
catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri                 
documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in           
atto dell'unita' immobiliare per piu' del trenta per cento della                
superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di trenta mq.                    
10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini             
della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al            
precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata            
per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli                   
immobili od a specifici ambiti territoriali contenute negli strumenti           
urbanistici vigenti."                                                           
"Art. 6                                                                         
1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in                    
conformita' al Piano territoriale paesistico regionale, approvato ai            
sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della L.R. 7 dicembre              
1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sostituiscono le            
autorizzazioni di cui all'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26 in            
applicazione dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.                   
2. Le sanzioni per il ritardo o mancato versamento del contributo               
afferente la concessione sono determinate nella misura prevista al              
secondo comma dell'art. 3 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.                  
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a             
trasformazioni fisiche comporta, in assenza dell'autorizzazione del             
Sindaco ovvero in difformita' della stessa, l'applicazione delle                
sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il           
versamento del conguaglio di cui all'art. 2, comma 5, come                      
sostituito. A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi            
la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed il ripristino             
dell'uso precedente o dell'uso stabile o ammesso.                               
omissis".                                                                       
6) Il testo del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22,           
23, 24, 25 e 27 della L.R. n. 6 del 1995 e' il seguente:                        
"Art. 10 - Modifiche agli articoli 1, 8, 10 e 12 della L.R. 1 agosto            
1978, n. 26                                                                     
omissis                                                                         
2. L'art. 8 della L.R. 26/78 e' sostituito dal seguente:                        
          Art. 8                                                                
1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2 della Legge 29              
giugno 1939, n. 1497, sono cosi' composte:                                      
- dall'Assessore provinciale competente in materia di Tutela del                
paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;                     
- dal Soprintendente per i Beni ambientali ed architettonici o da un            
suo delegato;                                                                   
- dal Soprintendente per i Beni archeologici o da un suo delegato;              
- da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;                 
- dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro                 
delegati.                                                                       
2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un               
rappresentante del Corpo delle miniere e/o un rappresentante                    
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura            
delle cose e della localita' da tutelare. Anche tali rappresentanti             
hanno diritto di voto.                                                          
3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della                
Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso           
le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed             
al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.                       
4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:                                  
a) compilazione degli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno           
1939, n. 1497, procedendo altresi' all'individuazione degli elementi            
meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari del luogo,            
nonche' alla definizione della specifica normativa sugli interventi             
ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione                        
paesaggistico-ambientale dello stesso;                                          
b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche proprie           
delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla medesima                
disciplina di tutela e valorizzazione.                                          
5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera              
a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere                    
dell'Istituto regionale per i Beni artistici, culturali e naturali,             
nonche' della competente Commissione consiliare. L'efficacia dei                
vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali                 
predisposti dalle Commissioni.                                                  
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della Legge 29 giugno             
1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma             
4, lettera a), dopo l'approvazione della Giunta regionale                       
costituiscono parte integrante del PTPR.                                        
7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono                  
immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta           
giorni all'Albo dei Comuni interessati e depositati presso la                   
Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competenti             
nonche' presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nel             
Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato un avviso                      
dell'avvenuto deposito. Entro i successivi trenta giorni i soggetti             
interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed            
opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente             
competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni                     
successivi, la Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale           
il proprio parere. Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La           
Giunta regionale esamina le proposte delle Commissioni per le                   
bellezze naturali e ambientali insieme alle osservazioni ed                     
opposizioni presentate, e, nel caso in cui le consideri adeguate,               
introduce le opportune modifiche alla cartografia del PTPR, sentita             
la Commissione consiliare competente.                                           
8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del            
comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui              
all'art. 55 della L.R. 47/78, a decorrere dalla data di pubblicazione           
all'Albo dei Comuni interessati, relativamente alle norme del PTPR              
richiamate nella proposta della Commissione..                                   
omissis".                                                                       
"Art. 16 - Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 46/88                       
1. All'art. 1, comma 1, della L.R. 46/88, la lettera a) e' sostituita           
dalla seguente:                                                                 
a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione                
degli standards previsti dall'art. 46 della L.R. 47/78 come                     
integrato;.                                                                     
2. L'art. 2 della L.R. 46/88 e' sostituito dal seguente:                        
          Art. 2                                                                
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R.                
47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro                  
varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del                   
territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli                    
immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle            
norme vigenti.                                                                  
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai             
seguenti criteri e modalita':                                                   
a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il            
riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative           
ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed                  
ambientale;                                                                     
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la           
riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree                 
urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza                    
equilibrata di residenze, attivita' artiginale, commerciale e dei               
servizi connessi;                                                               
c) deve essere garantita la mobilita' nelle sue varie forme pedonali,           
ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un             
equilibrato rapporto tra le attivita' consentite e le capacita' di              
traffico e parcheggio degli autoveicoli;                                        
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche           
attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e               
apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate             
per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione               
delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;                 
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche           
attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e              
possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli           
edifici;                                                                        
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovra' comunque             
tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di                  
categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad            
essi connesso: 1) funzione abitativa; 2) funzioni direzionali,                  
finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli               
esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attivita'                     
produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se                      
laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di                    
attivita' culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e               
studi professionali; 3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad           
eccezione di qelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli               
insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di            
tipo intensivo; 4) funzioni agricole o connesse al loro diretto                 
svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle            
abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 5) funzioni             
alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;                             
g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che            
comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al              
contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici              
previsti dalla legge regionale.                                                 
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a             
trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi                    
individuati ai sensi del comma 1, e' soggetto ad autorizzazione del             
Sindaco.                                                                        
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a               
norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli           
mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino            
variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R.           
47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio                
dell'autorizzazione e' subordinato soltanto alla verifica del                   
reperimento degli standards urbanistici e al versamento del                     
conguaglio indicato al comma 5.                                                 
5. L'autorizzazione prevista al comma 3 e' rilasciata previo                    
versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove                   
costruzioni, per la destinazione d'uso gia' esistente e quelli per la           
destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune              
stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e                 
secondaria in conformita' a quanto previsto dalla delibera del                  
Consiglio regionale di cui all'art. 5 della Legge 10/77.                        
6. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende            
accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal             
ricevimento. In tal caso il richiedente puo' dar corso al mutamento             
d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5,                     
determinato in via provvisoria dallo stesso.                                    
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere                   
corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481             
del Codice penale, nella quale un professionista abilitato alla                 
progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso e'                
conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7             
della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto                
stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza            
di certificato d'uso.                                                           
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili            
non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato e' tenuto a                
richiedere al Comune il certificato di conformita', previa                      
presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento            
di destinazione d'uso. Il certificato e' rilasciato con le modalita'            
previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies               
della L.R. n. 33 del 1990, come integrato..".                                   
"Art. 20 (*)                                                                    
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1            
e 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' approvato dal Consiglio           
comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimita', ai            
sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.                         
2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze               
anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale            
non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria            
totale del programma stesso e non puo' interessare aree classificate            
dallo strumento urbanisico vigente "zona omogenea E", ai sensi del              
comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela                    
paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.                  
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal                  
Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed               
edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati            
obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure              
previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R.                 
46/88, cosi' come modificato dall'art. 15 della presente legge.                 
4. Qualora ili programma integrato di intervento riguardi aree                  
classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma              
quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, fermo restando l'obbligo del              
rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli           
edifici, la volumetria complessiva del programma non potra' superare            
l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento             
del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.            
Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.                         
5. Il PRG puo' indicare i comparti di assegnazione a programmi                  
integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le            
volumetrie e gli standards.                                                     
          Art. 21 - Attuazione dei programmi integrati di intervento            
(*)                                                                             
1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il             
Consiglio comunale puo' attribuire alla delibera valore di                      
concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a            
condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati            
ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla-osta cui e'                     
subordinato il rilascio della concessione edilizia.                             
2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento,            
il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi               
previsti e le modalita' di versamento degli stessi. I soggetti                  
operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima              
dei avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta               
salva la loro rateazione con le modalita' e garanzie di legge.                  
3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessita'             
di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere              
rilasciate dal Sindaco varianti alla concessione edilizia, a norma              
delle vigenti disposizioni.                                                     
4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei                  
programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi            
1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di              
recupero urbano, definiti dall'art. 11 della Legge 4 dicembre 1993,             
n. 493.".                                                                       
(*) L'interpretazione autentica degli artt. 20 e 21 e' dettata                  
dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, citata alla nota 1)               
all'art. 30, e di seguito si riporta il testo:                                  
"Art. 11 - Norme di interpretazione autentica                                   
1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si                     
interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in                
variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le             
condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c),              
della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95.                 
2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso              
che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e           
i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri             
dei piani attuativi del PRG e si attuano attraverso la concessione o            
autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla            
legge.                                                                          
3. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 6/95 si interpreta nel senso              
che, a decorrere dal trasferimento alle Province delle competenze in            
materia di approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro              
varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti                   
urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto,              
sono approvati con decreto del Presidente della Provincia.".                    
"Art. 22 - Modifiche all'art. 27 della L.R. 47/78                               
1. All'art. 27 della L.R. 47/78, i commi dal quarto al tredicesimo              
sono sostituiti dai seguenti:                                                   
La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione,           
con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i            
progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali                     
presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti               
metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera e la loro conformita'           
al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al certificato           
d'uso di cui all'art. 7 della L.R. 33/90, se rilasciato, ovvero, in             
caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie            
ed alle norme di sicurezza e sanitarie.                                         
A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia,            
l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del                  
responsabile del procedimento.                                                  
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento                     
dell'istruttoria, verifica:                                                     
a) la completezza della documentazione presentata;                              
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un                 
tecnico abilitato;                                                              
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;                      
d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la                      
corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel                      
certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica e'             
estesa alla conformita' del progetto alle norme edilizie ed                     
urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole                    
soluzioni progettuali proposte, la cui idoneita' a raggiungere i                
risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista.           
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della           
domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui            
alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere                
l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda             
di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni            
dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di                   
regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del              
procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione               
edilizia comunale.                                                              
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi             
dell'art. 15 della L.R. 33/90, come modificato, nei modi indicati dal           
regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal           
ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una               
sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della Legge 7             
agosto 1990, n. 241.                                                            
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla            
lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla               
presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla               
data di ricevimento della integrazione documentale o di                         
regolarizzazione della domanda di concessione.                                  
Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma nono precedente             
ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il                  
responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi,             
una proposta motivata all'autorita' competente, che provvede nei                
successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo e' data                   
immediata comunicazione all'interessato.                                        
Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di            
cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e             
di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di           
presentazione.                                                                  
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo                
l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e             
comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta             
dell'interessato, il termine puo' essere prorogato dall'autorita'               
competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali            
l'atto di concessione si intende decaduto.                                      
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48            
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della Legge 25 marzo             
1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto,            
quinto, sesto e dodicesimo.                                                     
          Art. 23 - Modifiche all'art. 10 della L.R. 26 aprile 1990,            
n. 33                                                                           
1. All'art. 10 della L.R. n. 33 del 1990, il comma 3 e' sostituito              
dai seguenti:                                                                   
3. Ai fini del rilascio del certificato di conformita' edilizia, i              
controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica               
della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati.            
Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti           
o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina e'           
affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti gli               
ordini professionali.                                                           
3 bis. I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di               
sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva,           
di cui all'art. 9 della presente legge come modificato, nonche' del             
certificato di collaudo e della copia della dichiarazione presentata            
per l'iscrizione al Catasto dell'immobile con l'attestazione                    
dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22                 
aprile 1994, n. 425.                                                            
3 ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla                        
presentazione della documentazione, il responsabile del procedimento            
puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione della                       
documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa.             
Il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 bis riprende a                  
decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti                  
richiesti ovvero della loro regolarizzazione.                                   
3 quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al comma 3                
entro il termine di sessanta giorni, il certificato di conformita'              
edilizia e' rilasciato, nei dieci giorni successivi, mediante                   
convalida della dichiarazione di conformita' resa dal professionista            
in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di           
mancata convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica                 
descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene           
luogo del certificato di conformita' edilizia.                                  
3 quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato di                  
conformita' edilizia e' stato rilasciato mediante convalida della               
dichiarazione di conformita', sono sottoposte a verifica a campione             
nei dodici mesi successivi al rilascio.                                         
3 sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali opere              
debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio           
della conformita' edilizia, prevedendo tra queste gli interventi                
riguardanti gli insediamenti destinati ad attivita' industriali e di            
altre attivita' produttive, caratterizzate da significative                     
interazioni con l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 6, della                  
presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi           
di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3 ter..                 
          Art. 24 - Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 33/90                  
1. L'art. 13 della L.R. 33/90 e' sostituito dal seguente:                       
          Art. 13 - Requisiti tecnici delle opere edilizie                      
1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della            
lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di               
regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono              
suddivisi in due gruppi:                                                        
a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il                    
territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la                
salute degli utenti;                                                            
b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una piu'             
elevata qualita' delle opere edilizie.                                          
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici              
cogenti delle opere edilizie, in conformita' a quanto disposto nello            
schema di regolamento edilizio tipo.                                            
3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti              
raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e               
puo' altresi' provedere ulteriori requisiti raccomandati, purche' non           
in contrasto con quelli congenti.                                               
4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei                   
certificati di conformita' edilizia e' subordinato al rispetto dei              
soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e             
non puo' essere subordinato al controllo di requisiti inerenti                  
all'esercizio in concreto delle attivita' insediabili.                          
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio            
e' subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente              
correlati alle parti del manufatto edilizio interessate                         
dall'intervento.                                                                
6. Per gli insediamenti destinati ad attivita' industriali e ad altre           
eventuali attivita' produttive caratterizzate da significative                  
interazioni con l'ambiente, attivita' definite con direttiva della              
Giunta regionale, il rilascio e' altresi' subordinato al rispetto dei           
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e               
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonche' di quelli connessi            
alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui              
alla lettera h), comma primo dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982,             
n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge.                       
7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono                 
espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a            
dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.                         
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei            
singoli requisiti deve quindi comprendere:                                      
a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da                
soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal            
requisito stesso;                                                               
b) le specifiche di prestazione che sono articolate in livelli di               
prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri,                     
strumentazioni misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e                     
disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere                     
relazionati alla destinazione d'uso prevista ed al fatto che                    
l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente.                 
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene            
la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento                  
richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri,             
strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e                     
disponibili.                                                                    
10. Le modalita' di controllo dei singoli requisiti indicati dal                
regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro                  
soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso effettivo                 
dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova            
in opera sufficientemente attendibile, la specifica di prestazione              
puo' prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:                        
a) la certificazione di qualita' di materiali e componenti,                     
effettuata secondo le modalita' previste dalle normative nazionali ed           
europee vigenti in materia;                                                     
b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione                  
matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di                    
verifiche indiritte;                                                            
c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia                   
possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio           
espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della           
normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonche'             
del controllo di qualita' sui materiali e componenti..                          
          Art. 25 - Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione            
dell'art. 14 della L.R. 33/90                                                   
1. Modifiche all'art. 2 della L.R. 33/90:                                       
a) il comma 1 e' cosi' sostituito: La Giunta regionale, sentito il              
Comitato consultivo regionale, Prima Sezione, e previo parere della             
Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento             
edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione              
consiliare non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il               
parere si intende espresso in termini positivi.;                                
b) al comma 3, dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti: ,              
salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono                   
prescrizioni vingolanti per i Comuni in sede di approvazione del                
regolamento edilizio comunale..                                                 
2. All'art. 9 della L.R. 33/90, il comma 1 e' sostituito dal                    
seguente:                                                                       
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una                
ôscheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unita'                   
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati                
catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione                        
dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite            
in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonche' gli estremi              
dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare, per            
gli immobili destinati ad attivita' di cui all'art. 13, comma 6, come           
modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi           
utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza,               
connessa alla specifica destinazione d'uso..                                    
3. L'art. 14 della L.R. 33/90 e' abrogato.                                      
4. All'art. 15, comma 6, della L.R. 33/90, le parole successivamente            
alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali sono soppresse.           
5. All'art. 16, comma 1, della L.R. 33/90, e' aggiunta, in fine, la             
seguente proposizione: Trascorso il termine per la richiesta di                 
riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi              
effetti..                                                                       
6. All'art. 16 della L.R. 33/90, il comma 2 e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
2. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni della                
presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento                 
edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello             
schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2..              
7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed                         
autorizzazioni edilizie e del certificato di conformita' edilizia con           
le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal                   
centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul             
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo,             
di cui all'art. 2 della L.R. 33/90, modificato dal precedente comma             
1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della           
L.R. 33/90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente            
legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento            
edilizio alle previsioni della legge stessa.                                    
Il testo previgente dei commi 2 e 3 della L.R. 33/90 e' il seguente:            
2. Per la formulazione dei contenuti tecnici dei requisiti del                  
regolamento edilizio il Comune deve attenersi all'elenco di requisiti           
contenuto nell'allegato della presente legge, che costituisce parte             
integrante della stessa. Tale elenco riporta una suddivisione dei               
requisiti in tre fasce:                                                         
a) requisiti cogenti generali: sono requisiti obbligatori su tutto il           
territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la                
salute degli utenti. In quanto tali devono essere tutti compresi nei            
regolamenti edilizi comunali;                                                   
b) requisiti cogenti particolari: sono requisiti che possono essere             
resi obbligatori dalle Amministrazioni comunali - assumendo pertanto            
la medesima forza dei requisiti cogenti generali - in funzione delle            
diverse realta' locali; in caso contrario saranno considerati allo              
stesso modo dei requisiti del seguente gruppo c);                               
c) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una piu'             
elevata qualita' delle opere edilizie. Le singole Amministrazioni               
comunali decideranno, in funzione delle diverse realta' locali, il              
loro inserimento nel regolamento edilizio, ma sempre e comunque con             
valore di raccomandazione.                                                      
3. I requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale devono                
quindi essere suddivisi in due fasce in funzione del loro livello di            
cogenza:                                                                        
a) requisiti cogenti, corrispondenti ai requisiti minimi fondamentali           
di cui deve essere garantito il soddisfacimento;                                
b) requisiti raccomandati ai fini del raggiungimento di una piu'                
elevata qualita' delle opere edilizie..".                                       
"Art. 27 - Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della L.R. 18 luglio              
1991, n. 17                                                                     
1. All'art. 7 della L.R. n. 17 del 1991, sono aggiunti, in fine, i              
seguenti commi:                                                                 
3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di                    
approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono           
approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto              
dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La              
Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della                   
Commissione tecnica infraregionale per le attivita' estrattive, di              
cui al successivo art. 25.                                                      
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3             
bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso           
3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per                         
l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano           
adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma            
3 bis..                                                                         
2. Al comma 3 bis dell'art. 8 della L.R. 17/91, introdotto dall'art.            
2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45, le parole PAE; ove detto PAE              
sono sostituite dalle seguenti: PAE. Fino alla data di efficacia                
della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE..                       
3. All'art. 22, comma 3, della L.R. 17/91, le parole in base sono               
sostituite dalle seguenti: anche con riferimento.                               
4. Al comma 1, dell'art. 22 della L.R. 17/91, come modificato                   
dall'art. 5 della L.R. 45/93, dopo la parola Legge sono inserite le             
seguenti: e comunque fino alla data di efficacia della delibera di              
approvazione del PIAE..                                                         
7) Il testo del comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 28 del 1990 era il            
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Vincolo definitivo                                                    
omissis                                                                         
6. Per le strutture alberghiere aventi capacita' ricettiva non                  
inferiore a quaranta camere, l'autorizzazione allo svincolo e'                  
inoltre subordinata a specifico nulla osta rilasciato dalla Giunta              
regionale che vi provvede sentito il parere della Prima Sezione del             
Comitato consultivo regionale di cui alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18,            
concernente, tra l'altro, norme in materia di urbanistica.                      
omissis".                                                                       
8) Il testo del comma 1, dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 1990 era il           
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Schema di regolamento edilizio tipo                                   
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale,               
Prima Sezione, e previo parere della Commissione consiliare                     
competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i                
Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione consiliare non si                
esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende               
espresso in termini positivi.                                                   
omissis".                                                                       
9) Il testo del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 1990 era il            
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Schema di regolamento edilizio tipo                                   
omissis                                                                         
2. Le successive modificazioni ed integrazioni dello schema di                  
regolamento edilizio tipo saranno approvate dalla Giunta regionale,             
sentito il Comitato consultivo regionale, Prima Sezione.                        
omissis".                                                                       
10) Il testo del punto 2), della lettera a), del comma 2 dell'art. 4            
della L.R. n. 33 del 1995 era il seguente:                                      
"Art. 4 - Funzioni della citta' metropolitana                                   
omissis                                                                         
2. Inoltre spettano alla citta' metropolitana:                                  
a) in materia di pianificazione territoriale:                                   
omissis                                                                         
2) la verifica della compatibilita' degli strumenti urbanistici dei             
Comuni con il Piano territoriale di coordinamento dell'area                     
metropolitana, approvando gli strumenti stessi;                                 
omissis".                                                                       
NOTE ALLEGATO                                                                   
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio                         
Allegato-contenuti della pianificazione                                         
NOTE ALL'ART. A-2                                                               
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 150 della L.R. 21 aprile 1999, n.             
3, concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 150 - Vincolo idrogeologico                                               
omissis                                                                         
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta nelle zone               
soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri                       
urbanizzati, di cui al numero 3 del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7           
dicembre 1978, n. 47 per i Comuni il cui Piano regolatore generale              
(PRG) e' approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A             
tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica,           
per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le                    
modalita' di intervento, nonche' le opere necessarie per impedire che           
i terreni interessati possano perdere la loro stabilita', che venga             
turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni              
circostanti.                                                                    
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 145 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
1) del presente articolo, e' il seguente:                                       
"Art. 145 - Individuazione delle zone sismiche                                  
1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati,             
provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del DLgs             
n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonche' alla           
formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai             
sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto             
dei criteri generali stabiliti dallo Stato.".                                   
NOTA ALL'ART. A-5                                                               
Comma 3                                                                         
La L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina generale del                  
trasporto pubblico regionale e locale.                                          
NOTA ALL'ART. A-6                                                               
Comma 2                                                                         
La L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 concerne Promozione delle citta' dei            
bambini e delle bambine.                                                        
NOTA ALL'ART. A-7                                                               
Comma 6                                                                         
La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di                       
riqualificazione urbana.                                                        
NOTA ALL'ART. A-9                                                               
Comma 1                                                                         
Gli elenchi di cui al Titolo I - Beni culturali del DLgs 29 ottobre             
1999, n. 490, concernente Testo unico delle disposizioni legislative            
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1              
della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono riportati all'art. 2 e                 
all'art. 3:                                                                     
"Art. 2 - Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico,               
archeologico, archivistico, librario                                            
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; DPR             
30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; DLgs 31 marzo 1998, n. 112, art.            
148)                                                                            
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:                   
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,                
storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;                               
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia             
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in             
genere, rivestono un interesse particolarmente importante;                      
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e                 
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un             
eccezionale interesse artistico o storico;                                      
d) i beni archivistici;                                                         
e) i beni librari.                                                              
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):                  
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le                 
primitive civilta';                                                             
b) le cose di interesse numismatico;                                            
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli,              
gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi                 
carattere di rarita' e pregio;                                                  
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di             
rarita' e di pregio artistico o storico;                                        
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di           
rarita' e di pregio artistico o storico;                                        
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o            
storico;                                                                        
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c),            
quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte                 
librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse                    
culturale.                                                                      
4. Sono beni archivistici:                                                      
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;                               
b) gli archivi e i singoli documenti degli Enti pubblici;                       
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che               
rivestono notevole interesse storico.                                           
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello               
Stato e degli Enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque           
sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).              
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del              
comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione             
non risalga ad oltre cinquanta anni.                                            
          Art. 3 - Categorie speciali di beni culturali                         
(Legge 7 giugno 1939, n. 1089, art. 13, Legge 28 marzo 1991, n. 112,            
art. 3, comma 13; DL 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto               
dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15;                
Legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)                                             
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate             
all'articolo 2, sono altresi' beni culturali ai fini delle specifiche           
disposizioni di questo Titolo che li riguardano:                                
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i           
tabernacoli e gli altri onamenti di edifici, esposti o non alla                 
pubblica vista;                                                                 
b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;                               
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico            
e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;                             
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche,                  
audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque                      
registrate, nonche' le documentazioni di manifestazioni sonore o                
verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre                 
venticinque anni;                                                               
e) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni;                     
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e            
della tecnica aventi piu' di cinquanta anni.".                                  
NOTA ALL'ART. A-11                                                              
Comma 4                                                                         
Il Titolo I della L.R. 19/98, citata alla nota dell'art. A-7,                   
concerne Elaborazione e approvazione del programma di                           
riqualificazione urbana.                                                        
NOTE ALL'ART. A-14                                                              
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 1, dell'art. 26 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112,           
concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello             
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                               
"26. - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate                        
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano                     
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree                  
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi            
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e                 
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di              
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree                 
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,              
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della             
Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della Legge 8                
giugno 1990, n. 142 , nonche' le modalita' di acquisizione dei                  
terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche                   
mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle              
aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle           
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.           
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
2) Il testo degli articoli 99 e 100 della L.R. 3/99, citata alla nota           
1) all'art. A-2, e' il seguente:                                                
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente                      
1. Al Fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela            
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di            
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la               
Regione si dota del Programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA).                                                          
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di               
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei                   
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli                  
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.                              
3. Il Programma e approvato dal Consiglio regionale, su proposta                
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle             
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari                
situazioni territoriali, determina, in particolare:                             
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con               
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;                   
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziane da destinare a tale            
fine;                                                                           
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli           
interventi di cui all'art. 100;                                                 
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono                   
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.               
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le                  
Comunita' Montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel                
piano territoriale, di coordinamento provinciale e nei piani                    
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli                  
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con                     
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al                       
finanziamento da parte degli stessi.                                            
5. Il programma e attuato:                                                      
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto                   
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per           
la realizzazione di impianti ed opere;                                          
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto                 
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la            
realizzizione di impianti e opere collegate alle finalita' del                  
programma;                                                                      
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente                   
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al             
miglioramento della qualita' ambientale.                                        
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli              
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                  
pianificazione.                                                                 
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale             
per la tutela dell'ambiente sono raccordate, con quelle relative                
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali                   
protette e alla difesa del suolo.                                               
          Art. 100 - Quadro degli interventi                                    
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale            
per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita            
la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale             
degli interventi.                                                               
2. La Giunta regionale puo' aggiornare annualmente il quadro degli              
interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a                
singoli settori.                                                                
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli              
interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione           
sul loro stato di attuazione nonche' la rendicontazione finale.                 
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro                    
triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse                      
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale            
secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.".                           
NOTE ALL'ART. A-17                                                              
Comma 6                                                                         
1) La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concerne Legge quadro sulle aree            
protette.                                                                       
2) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi                  
regionali e delle riserve naturali.                                             
NOTA ALL'ART. A-21                                                              
Comma 5                                                                         
Il testo dell'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente            
Norme per la edificabilita' dei suoli, e' il seguente:                          
"Art. 3 - Contributo per il rilascio della concessione                          
La concessione comporta la corresponsione di un contributo                      
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al              
costo di costruzione.".                                                         
NOTE ALL'ART. A-24                                                              
Comma 10                                                                        
1) Il testo dell'art. 46 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,                     
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:                        
"Art. 46 - Standards urbanistici                                                
Nel Piano regolatore generale deve essere assicurata una dotazione              
minima ed inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di           
complesso insediativo calcolate sugli abitanti teorici, ottenuti                
moltiplicando la capacita' insediativa teorica di cui all'articolo 13           
valutata in stanze per l'indice di affollamento di progetto calcolato           
in abitanti per stanza.                                                         
Per gli insediamenti residenziali:                                              
A) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000                   
abitanti, detta misura minima inderogabile e' di mq. 25 per abitante            
teorico e di mq. 25 ogni due posti-letto negli insediamenti                     
residenziali a carattere, turistico-residenziale, cosi' ripartiti: a)           
mq. 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili-nido, scuole                 
materne; b) mq. 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di              
cui mq. 1,2 per servizi religiosi; c) mq. 12 di aree per spazi                  
pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone           
di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo           
e cimiteriale; d) mq. 3 di aree per parcheggi pubblici;                         
B) relativamente a tutti gli altri Comuni, la misura minima                     
inderogabile e' di mq. 30 per abitante teorico e negli insediamenti a           
carattere turistico-residenziale e' di mq. 30 ogni 2 posti-letto                
cosi' ripartiti: a) mq. 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo,                
asili-nido, scuole materne; b) mq. 4 di aree per attrezzature di                
interesse comune, di cui mq. 1,2 per servizi religiosi; c) mq. 16 di            
aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport,            
escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale,                
demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq. 4 di aree per parcheggi              
pubblici.                                                                       
Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti                
attuativi di cui all'articolo 18 concorrono alla quantificazione                
complessiva degli standards di cui al precedente comma.                         
Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali,                
previsti in tutti gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18,               
vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq. 100 di superficie             
lorda di pavimento deve corrispondere la quantita' minima di mq. 100            
di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq. 40 destinati a           
parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'articolo 18 della            
Legge 6 agosto 1967, n. 765, e mq. 60 a verde pubblico alberato e               
attrezzato.                                                                     
Per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per             
il commercio all'ingrosso, previsti negli strumenti attuativi di cui            
ai punti 1), 3), 4) dell'articolo 18, vanno fissate le seguenti                 
dotazioni minime: la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre            
le aree destinate alla viabilita', non puo' essere inferiore al 15%             
della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per                
parcheggi e il restante 10% a verde pubblico e attivita' collettive.            
Per i nuovi insediamenti residenziali anche di carattere turistico              
previsti nei piani per l'edilizia economica e popolare, nei piani               
particolareggiati pubblici e privati, ferma restando la dotazione               
minima di cui ai punti c) e d) del presente articolo, il Piano                  
regolatore generale puo' prevedere una diversa quantificazione degli            
standards.                                                                      
Nelle zone esistenti, di carattere residenziale e turistico,                    
sottoposte a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o                   
privata, a piano per l'edilizia economica e popolare, a piano per gli           
insediamenti produttivi, nel caso in cui siano ammessi interventi di            
demolizione e ricostruzione, il Piano regolatore generale fissa il              
livello degli standards, fermo restando un minimo inderogabile                  
corrispondente a 3 mq. di parcheggio pubblico per abitante teorico              
calcolato come nel primo comma.                                                 
Anche se il Piano regolatore generale non sia stato ancora adeguato             
alle disposizioni del presente articolo, gli strumenti di attuazione            
di cui all'articolo 18 devono prevedere il reperimento integrale                
degli standards predetti.                                                       
Il PRG puo' prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi             
pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purche' in               
aree previste dal piano dei servizi, di cui all'art. 13 della                   
presente legge, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno             
del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici. Nelle zone           
omogenee B, il PRG in particolari situazioni puo' prevedere, in luogo           
della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la                   
monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate                       
all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi.                          
Il piano territoriale comprensoriale o apposito piano-stralcio,                 
esteso a tutti i Comuni del comprensorio, puo' stabilire standards              
inferiori a quelli indicati al primo comma, ferma restando una                  
dotazione minima inderogabile di mq. 20 per abitante teorico per i              
Comuni di popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di mq. 25 per               
abitante teorico per i restanti Comuni.                                         
Il Comitato comprensoriale fissa in sede di piano territoriale di               
coordinamento la dotazione minima di aree di cui all'articolo 41                
della presente legge, per l'istruzione superiore all'obbligo, per               
attrezzature sanitarie ospedaliere, per parchi comprensoriali e                 
grandi attrezzature per lo sport nonche' per attrezzature pubbliche             
di interesse generale.                                                          
L'approvazione del Piano regolatore generale, relativamente alle aree           
nelle quali siano state gia' specificatamente localizzate singole               
opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e                
consente l'inizio delle espropriazioni delle aree destinate al                  
soddisfacimento degli standards urbanistici del presente articolo,              
sempreche' lo stesso Piano regolatore generale non ne disponga                  
l'attuazione mediante Piano particolareggiato.".                                
2) Il testo del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35,           
concernente Norme in materia di promozione, attuazione e gestione               
delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo                
libero, e' il seguente:                                                         
"Art. 2 - Programmazione delle strutture                                        
omissis                                                                         
4. Gli standards urbanistici devono essere stabiliti in misura pari             
al doppio di quelli indicati al quarto comma dell'art. 46 della L.R.            
47/78 come sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 marzo 1980, n. 23,             
per gli insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, con                
possibilita' di una diversa distribuzione interna.                              
omissis".                                                                       
NOTA ALL'ART. A-26                                                              
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 5 della Legge 10/77, citata alla nota all'art.               
A-21, e' il seguente:                                                           
"Art. 5 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione                          
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,                
previsti dall'articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 ,                
modificato dall'articolo 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865,                
nonche' dalle leggi regionali, e' stabilita, ai fini del precedente             
articolo 3, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle               
tabelle parametriche che la Regione definisce, entro 120 giorni dalla           
data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni            
in relazione:                                                                   
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;                        
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;                                 
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici               
vigenti;                                                                        
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione             
dall'articolo 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della Legge 17            
agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni, nonche'             
delle leggi regionali.                                                          
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i                
Comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione           
della Legge 6 agosto 1967, n. 765.                                              
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte             
della Regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla            
definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono, in via                   
provvisoria, con deliberazione del Consiglio comunale.".                        
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge, d'iniziativa:                                                
- dei consiglieri Leoni, Ridolfi, Agogliati, Dragotto e Bertolini,              
presentato in data 4 marzo 1998; oggetto consiliare n. 3512 (VI                 
legislatura);                                                                   
- dei consiglieri Gilli, Bottazzi e Zucca, presentato in data 28                
luglio 1999; oggetto consiliare n. 5542 (VI legislatura);                       
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1425 del 30 luglio 1999;             
oggetto consiliare n. 5566 (VI legislatura);                                    
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente nel n. 225 in data 26 marzo 1998, n. 323 in             
data 7 agosto 1999 e n. 326 in data 7 agosto 1999;                              
- assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente e in sede consultiva, per l'oggetto n.              
5542, alla Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione".                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2000                 
dell'1 febbraio 2000, con relazione scritta del consigliere Cotti;              
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16            
febbraio 2000, atto n. 217/2000;                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 465/4.1.20/C.G. del           
16 marzo 2000.                                                                  

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