LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 46
Conferimento di funzioni
in materia di urbanistica e di opere abusive
1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le
altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al RDL 8
novembre 1938, n. 1908, e' rilasciata dai Comuni unitamente al
provvedimento di concessione edilizia.
2. Sono delegati alle Province:
a) gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8 dell'art. 7,
al comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della Legge n. 47
del 1985;
b) le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della Legge n. 1150 del
1942;
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad
acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del DL n. 398
del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 493 del 1993,
come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre
1996, n. 662;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad
acta di cui al comma 5 dell'art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n.
136.
NOTE ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il RDL 8 novembre 1938, n. 1908 concerne Norme per disciplinare,
in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici
destinati ad uso di albergo.
2) Il testo del comma 8 dell'art. 7, del comma 5 dell'art. 9 e del
comma 8 dell'art. 18 della Legge 47/85, citata alla nota 3) all'art.
45, e' il seguente:
"Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione in totale
difformita' o con variazioni essenziali
omissis
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo
comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
terzo comma del medesimo articolo 4, il Presidente della Giunta
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente Autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
omissis".
"Art. 9 - Interventi di ristrutturazione edilizia
omissis
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7.
omissis".
"Art. 18 - Lottizzazione
omissis
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune il cui
Sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia del Sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 7.
omissis".
3) Il testo degli articoli 26 e 27 della Legge 1150/42, citata alla
nota 1) all'art. 31, e' il seguente:
"Art. 26 - Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano
regolatore
Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto
con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano
regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del
regolamento edilizio, il Ministro per i Lavori pubblici per i Comuni
capoluoghi di provincia, o il Provveditore regionale alle Opere
pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la
demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine
all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo
parere rispettivamente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e
del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla
dichiarazione di abitabilita' o di agibilita' e per le opere eseguite
prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni
da quest'ultima data.
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a
mezzo dell'Ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita'
previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o
in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonche' al
direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o
li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.
La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla
data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i
Lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle Opere pubbliche,
nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i
provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la
rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di
avere efficacia.
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al
pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la
rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un
termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e
senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro
per i Lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle Opere
pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo,
dispone la esecuzione in danno dei lavori.
Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme
stabilite dal Testo unico sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639. Al
pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il
titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei
lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al
Comune la non conformita' delle opere rispetto alla licenza edilizia.
Art. 27 - Annullamento di autorizzazione comunali
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a
prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od
a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo
costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse
possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n.
383; con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per i Lavori pubblici di concerto con quello per l'Interno.
Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla
entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni
decorre dalla data della stessa.
Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed e'
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista,
nonche' alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i Lavori
pubblici puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento
da notificare a mezzo di Ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalita' previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui
al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi
dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni
dell'articolo 26.
Il termine, per il provvedimento di demolizione e' stabilito in sei
mesi dalla data del decreto medesimo.
Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo
26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle
opere.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione
nell'Albo preterio del Comune.".
4) Il testo del comma 6 dell'art. 4 del DL 398/93, citato alla nota
6) all'art. 31, convertito con modificazioni dalla Legge 493/93, come
sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
e' il seguente:
"Art. 4 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia
omissis
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5,
l'interessato puo' inoltrare istanza al Presidente della Giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi, un Commissario ad acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attivita' del Commissario di cui al presente comma sono
a carico del Comune interessato.
omissis".
5) Il testo del comma 5 dell'art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n.
136, concernente Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a
carattere ambientale, e' il seguente:
"Art. 22 - Piani attuativi degli strumenti urbanistici
omissis
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi
costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A
tal fine e' data facolta' all'interessato di inoltrare istanza per la
nomina di un Commissario ad acta al Presidente della Giunta regionale
il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti
dall'attivita' del Commissario ad acta sono posti a carico del Comune
inadempiente.
omissis".