REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
     CAPO II                                                                    
    Norme finali                                                                
          Art. 46                                                               
Conferimento di funzioni                                                        
in materia di urbanistica e di opere abusive                                    
1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le           
altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al RDL 8             
novembre 1938, n. 1908, e' rilasciata dai Comuni unitamente al                  
provvedimento di concessione edilizia.                                          
2. Sono delegati alle Province:                                                 
a) gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8 dell'art. 7,            
al comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della Legge n. 47              
del 1985;                                                                       
b) le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della Legge n. 1150 del                
1942;                                                                           
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad            
acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del DL n. 398           
del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 493 del 1993,             
come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre                
1996, n. 662;                                                                   
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad            
acta di cui al comma 5 dell'art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n.              
136.                                                                            
NOTE ALL'ART. 46                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il RDL 8 novembre 1938, n. 1908 concerne Norme per disciplinare,             
in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici              
destinati ad uso di albergo.                                                    
2) Il testo del comma 8 dell'art. 7, del comma 5 dell'art. 9 e del              
comma 8 dell'art. 18 della Legge 47/85, citata alla nota 3) all'art.            
45, e' il seguente:                                                             
"Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione in totale                    
difformita' o con variazioni essenziali                                         
omissis                                                                         
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di                
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo             
comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal             
terzo comma del medesimo articolo 4, il Presidente della Giunta                 
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti                 
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla                  
competente Autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione             
penale.                                                                         
omissis".                                                                       
"Art. 9 - Interventi di ristrutturazione edilizia                               
omissis                                                                         
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7.            
omissis".                                                                       
"Art. 18 - Lottizzazione                                                        
omissis                                                                         
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del                      
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono               
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune il cui                
Sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di                
inerzia del Sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri           
sostitutivi di cui all'articolo 7.                                              
omissis".                                                                       
3) Il testo degli articoli 26 e 27 della Legge 1150/42, citata alla             
nota 1) all'art. 31, e' il seguente:                                            
"Art. 26 - Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano                
regolatore                                                                      
Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto           
con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano                   
regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del                    
regolamento edilizio, il Ministro per i Lavori pubblici per i Comuni            
capoluoghi di provincia, o il Provveditore regionale alle Opere                 
pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la           
demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine                 
all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo            
parere rispettivamente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e            
del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla                    
dichiarazione di abitabilita' o di agibilita' e per le opere eseguite           
prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni             
da quest'ultima data.                                                           
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a               
mezzo dell'Ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita'                
previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o            
in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonche' al             
direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o           
li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.                     
La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla             
data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i              
Lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle Opere pubbliche,              
nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i                  
provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la              
rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di              
avere efficacia.                                                                
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al            
pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio del Comune.                     
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la              
rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un                
termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e            
senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del                    
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro             
per i Lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle Opere                   
pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo,                 
dispone la esecuzione in danno dei lavori.                                      
Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme            
stabilite dal Testo unico sulla riscossione delle entrate                       
patrimoniali dello Stato, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639. Al           
pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il            
titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei               
lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al           
Comune la non conformita' delle opere rispetto alla licenza edilizia.           
          Art. 27 - Annullamento di autorizzazione comunali                     
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i                      
provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a                     
prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od           
a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo                      
costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse                
possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico              
della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n.           
383; con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del                
Ministro per i Lavori pubblici di concerto con quello per l'Interno.            
Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla                 
entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni                
decorre dalla data della stessa.                                                
Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi                  
dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed e'                 
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare               
della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista,              
nonche' alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare                 
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.                           
In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i Lavori            
pubblici puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento             
da notificare a mezzo di Ufficiale giudiziario, nelle forme e con le            
modalita' previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui           
al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale.               
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi             
dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di                     
annullamento di cui al primo comma.                                             
Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni             
dell'articolo 26.                                                               
Il termine, per il provvedimento di demolizione e' stabilito in sei             
mesi dalla data del decreto medesimo.                                           
Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo             
26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle           
opere.                                                                          
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di                       
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione                
nell'Albo preterio del Comune.".                                                
4) Il testo del comma 6 dell'art. 4 del DL 398/93, citato alla nota             
6) all'art. 31, convertito con modificazioni dalla Legge 493/93, come           
sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n.            
662, concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 4 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia                  
omissis                                                                         
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5,                      
l'interessato puo' inoltrare istanza al Presidente della Giunta                 
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,           
nomina entro i quindici giorni successivi, un Commissario ad acta               
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i             
medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari               
relativi all'attivita' del Commissario di cui al presente comma sono            
a carico del Comune interessato.                                                
omissis".                                                                       
5) Il testo del comma 5 dell'art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n.             
136, concernente Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia             
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a                    
carattere ambientale, e' il seguente:                                           
"Art. 22 - Piani attuativi degli strumenti urbanistici                          
omissis                                                                         
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi              
costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A           
tal fine e' data facolta' all'interessato di inoltrare istanza per la           
nomina di un Commissario ad acta al Presidente della Giunta regionale           
il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti           
dall'attivita' del Commissario ad acta sono posti a carico del Comune           
inadempiente.                                                                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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