LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 41
Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
e loro modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni
contenute nei vigenti piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale
previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47;
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani
sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono
inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4
e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG
necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi
delle forze dell'ordine o della Polizia municipale nonche' per la
realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei
cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG
adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti
della pianificazione stabilita dalla presente legge.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.
NOTE ALL'ART. 41
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46,
concernente Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, e' il seguente:
"Art. 3
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R.
47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della
medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo
deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4)
del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,
predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25
della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti
urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle
previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art.
15 della L.R. 47/78, come sostituito;
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78
e successive modificazioni.
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo
strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente
dalla Provincia.
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che
costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al
piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel
Comune interessato.
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla
Giunta regionale e all'Ente territorialmente interessato di cui al
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di
cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale puo'
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate
al comma 7 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito.".
2) Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47, concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale
omissis
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non
risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o
regionali, che abbiano valenza territoriale;
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di
programmazione e pianificazione territoriale.
omissis
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21 della presente legge, le rettifiche di errori materiali
presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello
stato di fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente
necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.".
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 47/78 e' riportato
alla nota 2) al presente articolo.
4) Il testo del comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, citata alla
nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale
omissis
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta
provinciale.
omissis".
Comma 4
5) La L.R. 6/95 e' citata alla nota 3) all'art. 40.
Comma 5
6) Il testo degli articoli 21, 22 e 25 della L.R. 47/78, citata alla
nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano
particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del piano
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del
Comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del
piano.
Il piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune
e pubblicato sulla stampa locale.
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia,
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che
diviene esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi
nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di
piani di recupero.
Art. 22 - Attuazione dei piani particolareggiati di
iniziativa pubblica
Per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica,
nelle zone espressamente indicate nel Piano regolatore generale, il
Comune, mediante deliberazione consiliare, puo' autorizzare od
invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei
progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano
stesso.
Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili
interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli
interventi previsti dal piano particolareggiato. Tali progetti
vengono approvati dal Consiglio comunale previa stipula di una
convenzione con i proprietari o gli aventi titolo. Tale convenzione
deve prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita, entro determinati
termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione,
nonche':
1) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero qualora dette opere
vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative
garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da
eseguire, le modalita' di controllo sulla loro esecuzione nonche' i
criteri e le modalita' per il loro trasferimento al Comune;
2) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da
realizzare;
3) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici
nonche' delle opere di urbanizzazione;
4) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonche' per
l'inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano
particolareggiato o nel progetto di intervento.
Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti, il
Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo,
ove non sia possibile l'accordo bonario avviera' l'espropriazione.
Sulle aree ed immobili in tal modo espropriati il Comune con atto
deliberativo del Consiglio comunale decide di eseguire direttamente i
lavori oppure di autorizzare in base a regolari bandi di concorso
soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi.
Inutilmente espletata la procedura del concorso, la realizzazione
puo' essere affidata a soggetti privati a cio' invitati in seguito a
deliberazione del Consiglio comunale. Quest'ultima deliberazione puo'
anche essere inserita nell'atto deliberativo con cui si bandisce il
concorso.
L'assegnazione ai privati di cui al comma precedente si perfeziona a
mezzo di convenzione la quale dovra' contenere, oltre agli elementi
di cui al secondo comma precedente, anche i criteri per la
determinazione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione ai
sensi del successivo art. 32.
L'autorizzazione ai privati di cui al precedente terzo comma e'
subordinata al pagamento da parte dei medesimi di un importo pari al
costo di acquisizione delle aree e degli immobili nonche' al costo
delle relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate.".
"Art. 25 - Piano particolareggiato di iniziativa privata
I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per
i nuovi insediamenti residenziali e produttivi delle aree di
espansione per i quali non siano gia' previsti piani
particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia
economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il
Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, invita o autorizza
i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano
particolareggiato.
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i
proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di
piano particolareggiato nonche' lo schema di convenzione da
stipularsi con il Comune. Tale convenzione dovra' contenere tutti gli
elementi di cui all'art. 22, secondo comma.
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune,
fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di
questo, puo' procedere all'interno di detti perimetri attraverso il
piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua
approvazione da parte del Consiglio comunale, viene depositato per 30
giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune ove chiunque
potra' prenderne visione, ed e' altresi' inviato agli organi di
decentramento comunale il cui territorio e interessato al piano.
Chiunque puo' presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30
giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati
possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre 30 giorni
dal compiuto deposito.
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro
il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale
termine, il Consiglio comunale procede ai successivi adempimenti,
sentita la Commissione Edilizia. La delibera di approvazione diviene
esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62. Con la
medesima delibera il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e
le opposizioni.".
7) Il testo dell'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, concernente
Disciplina delle attivita' estrattive, e' il seguente:
"Art. 8 - Piano particolareggiato per le aree destinate ad attivita'
estrattiva
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare
razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da
ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attivita'
estrattiva. Il Piano particolareggiato e' obbligatorio nelle aree
interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi
eventualmente fissati dal PAE.
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, e'
adottato ed approvato con le procedure dei piani particolareggiati di
attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e
25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
3. Il Piano particolareggiato contiene:
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali
delle aree soggette ad attivita' estrattiva;
b) la definizione delle modalita' e dei tempi di attuazione degli
interventi proposti;
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad
impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e
quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a
breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la
fase di attuazione;
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed
eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente
alla fase di attuazione degli interventi;
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare
dell'attivita' estrattiva e le modalita' di sistemazione finale.
3 bis. Il Piano particolareggiato puo' essere adottato dal Comune
contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia
della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti
approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte
dell'organo competente all'approvazione, il Piano particolareggiato
approvato puo' essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni
del Piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione
del PAE.".
8) Il testo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, e' il seguente:
"Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative
omissis
3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono
abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della
presente legge per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani
particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto
dal medesimo art. 8 della L.R. 17/91.".