REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO IV                                                                 
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
      CAPO I                                                                    
     Norme transitorie                                                          
          Art. 41                                                               
Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti                                  
e loro modificazioni                                                            
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'              
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni                  
contenute nei vigenti piani regolatori generali.                                
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino                           
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati            
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni            
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale                     
previgente:                                                                     
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in            
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;                  
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7           
dicembre 1978, n. 47;                                                           
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;             
d) i programmi pluriennali di attuazione;                                       
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani             
sovraordinati.                                                                  
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono            
inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4            
e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG           
necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi                
delle forze dell'ordine o della Polizia municipale nonche' per la               
realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei             
cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per            
l'ordine e la sicurezza pubblica.                                               
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,               
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure                  
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG              
adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'             
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti                
della pianificazione stabilita dalla presente legge.                            
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a                 
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani                  
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive                 
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto           
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.              
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46,                      
concernente Disposizioni integrative in materia di controllo delle              
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, e' il seguente:                        
"Art. 3                                                                         
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima            
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui           
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R.              
47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della           
medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo                   
deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4)            
del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,                  
predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25                
della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti              
urbanistici attuativi:                                                          
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle           
previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art.             
15 della L.R. 47/78, come sostituito;                                           
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte            
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78           
e successive modificazioni.                                                     
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla           
data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono             
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi              
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo            
strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente             
dalla Provincia.                                                                
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i            
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che                   
costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al           
piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel               
Comune interessato.                                                             
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla              
Giunta regionale e all'Ente territorialmente interessato di cui al              
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi                 
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data           
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.                            
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di             
cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale puo'                
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone            
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate           
al comma 7 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito.".                    
2) Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:                 
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                                
omissis                                                                         
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di            
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le                
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in           
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle                    
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.             
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani                  
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non                   
risultino sufficienti;                                                          
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,             
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;              
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che               
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,             
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi           
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con               
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per           
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle                
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)           
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della            
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata             
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della                  
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di           
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano               
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;             
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla              
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o            
regionali, che abbiano valenza territoriale;                                    
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per                  
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere            
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di                  
programmazione e pianificazione territoriale.                                   
omissis                                                                         
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21 della presente legge, le rettifiche di errori materiali             
presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello               
stato di fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente             
necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzative                      
immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o                    
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.".                  
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 47/78 e' riportato              
alla nota 2) al presente articolo.                                              
4) Il testo del comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, citata alla              
nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                                
omissis                                                                         
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente             
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine                
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei           
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,                    
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di                        
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni                 
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la           
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta                       
provinciale.                                                                    
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) La L.R. 6/95 e' citata alla nota 3) all'art. 40.                             
Comma 5                                                                         
6) Il testo degli articoli 21, 22 e 25 della L.R. 47/78, citata alla            
nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano                      
particolareggiato di iniziativa pubblica                                        
Lo schema di massima e la relazione generale del piano                          
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio                   
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del               
Comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano             
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso             
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del           
piano.                                                                          
Il piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del                 
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso              
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune           
e pubblicato sulla stampa locale.                                               
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e             
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla           
data del compiuto deposito.                                                     
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare              
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla            
data del compiuto deposito.                                                     
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia,            
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano               
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30                 
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che             
diviene esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, e               
indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10              
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali                 
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.                          
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo           
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al              
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve            
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi            
nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino              
Ufficiale della Regione.                                                        
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani                    
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e                
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i                 
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di            
piani di recupero.                                                              
          Art. 22 - Attuazione dei piani particolareggiati di                   
iniziativa pubblica                                                             
Per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica,            
nelle zone espressamente indicate nel Piano regolatore generale, il             
Comune, mediante deliberazione consiliare, puo' autorizzare od                  
invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei                 
progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano               
stesso.                                                                         
Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili                      
interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli                
interventi previsti dal piano particolareggiato. Tali progetti                  
vengono approvati dal Consiglio comunale previa stipula di una                  
convenzione con i proprietari o gli aventi titolo. Tale convenzione             
deve prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita, entro determinati            
termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione,                  
nonche':                                                                        
1) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e                    
secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero qualora dette opere           
vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative               
garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da                  
eseguire, le modalita' di controllo sulla loro esecuzione nonche' i             
criteri e le modalita' per il loro trasferimento al Comune;                     
2) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da           
realizzare;                                                                     
3) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici             
nonche' delle opere di urbanizzazione;                                          
4) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per                    
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonche' per           
l'inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano                       
particolareggiato o nel progetto di intervento.                                 
Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti, il                
Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo,            
ove non sia possibile l'accordo bonario avviera' l'espropriazione.              
Sulle aree ed immobili in tal modo espropriati il Comune con atto               
deliberativo del Consiglio comunale decide di eseguire direttamente i           
lavori oppure di autorizzare in base a regolari bandi di concorso               
soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi.               
Inutilmente espletata la procedura del concorso, la realizzazione               
puo' essere affidata a soggetti privati a cio' invitati in seguito a            
deliberazione del Consiglio comunale. Quest'ultima deliberazione puo'           
anche essere inserita nell'atto deliberativo con cui si bandisce il             
concorso.                                                                       
L'assegnazione ai privati di cui al comma precedente si perfeziona a            
mezzo di convenzione la quale dovra' contenere, oltre agli elementi             
di cui al secondo comma precedente, anche i criteri per la                      
determinazione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione ai              
sensi del successivo art. 32.                                                   
L'autorizzazione ai privati di cui al precedente terzo comma e'                 
subordinata al pagamento da parte dei medesimi di un importo pari al            
costo di acquisizione delle aree e degli immobili nonche' al costo              
delle relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate.".                    
"Art. 25 - Piano particolareggiato di iniziativa privata                        
I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per            
i nuovi insediamenti residenziali e produttivi delle aree di                    
espansione per i quali non siano gia' previsti piani                            
particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia                  
economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.                   
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il               
Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, invita o autorizza            
i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano              
particolareggiato.                                                              
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i                    
proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di             
piano particolareggiato nonche' lo schema di convenzione da                     
stipularsi con il Comune. Tale convenzione dovra' contenere tutti gli           
elementi di cui all'art. 22, secondo comma.                                     
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune,               
fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di              
questo, puo' procedere all'interno di detti perimetri attraverso il             
piano particolareggiato di iniziativa pubblica.                                 
Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua               
approvazione da parte del Consiglio comunale, viene depositato per 30           
giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune ove chiunque                 
potra' prenderne visione, ed e' altresi' inviato agli organi di                 
decentramento comunale il cui territorio e interessato al piano.                
Chiunque puo' presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30             
giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati            
possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre 30 giorni             
dal compiuto deposito.                                                          
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro             
il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale                 
termine, il Consiglio comunale procede ai successivi adempimenti,               
sentita la Commissione Edilizia. La delibera di approvazione diviene            
esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62. Con la                  
medesima delibera il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e             
le opposizioni.".                                                               
7) Il testo dell'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, concernente           
Disciplina delle attivita' estrattive, e' il seguente:                          
"Art. 8 - Piano particolareggiato per le aree destinate ad attivita'            
estrattiva                                                                      
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare                        
razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da                
ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attivita'                 
estrattiva. Il Piano particolareggiato e' obbligatorio nelle aree               
interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi                 
eventualmente fissati dal PAE.                                                  
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, e'             
adottato ed approvato con le procedure dei piani particolareggiati di           
attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e            
25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.                    
3. Il Piano particolareggiato contiene:                                         
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali              
delle aree soggette ad attivita' estrattiva;                                    
b) la definizione delle modalita' e dei tempi di attuazione degli               
interventi proposti;                                                            
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad                  
impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;                              
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e             
quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;                      
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a              
breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la              
fase di attuazione;                                                             
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed             
eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente            
alla fase di attuazione degli interventi;                                       
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare                     
dell'attivita' estrattiva e le modalita' di sistemazione finale.                
3 bis. Il Piano particolareggiato puo' essere adottato dal Comune               
contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia               
della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti             
approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte                  
dell'organo competente all'approvazione, il Piano particolareggiato             
approvato puo' essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni             
del Piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione             
del PAE.".                                                                      
8) Il testo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9            
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto              
ambientale, e' il seguente:                                                     
"Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative                            
omissis                                                                         
3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18               
luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono             
abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della              
presente legge per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure            
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani                   
particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di              
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di             
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto              
dal medesimo art. 8 della L.R. 17/91.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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