REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO III                                                                
     OPERE PUBBLICHE                                                            
     E ACCORDI DI PROGRAMMA                                                     
          Art. 40                                                               
Accordi di programma in variante                                                
alla pianificazione territoriale e urbanistica                                  
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990,            
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed                      
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di                
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o           
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,           
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di                         
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed                  
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica            
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3             
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e                  
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei              
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,             
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno               
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale            
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'             
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di                       
pianificazione territoriale e urbanistica.                                      
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,               
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al                
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti                 
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione                   
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti            
presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i quali               
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su             
almeno un quotidiano a diffusione regionale.                                    
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3                  
possono formulare osservazioni e proposte:                                      
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni                    
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.                         
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione              
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro                          
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte               
presentate.                                                                     
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli             
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di                    
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso           
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla               
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro                 
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente             
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici             
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.                       
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica           
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.                                                                       
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione             
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte            
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato                   
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'           
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al                
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque            
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli               
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce            
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle            
opere.                                                                          
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla                    
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici                 
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'              
sostituito dal rinvio al presente articolo.                                     
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della Legge 142/90, citata alla nota 1)                
all'art. 8, e' riportato alla nota 3) all'art. 39.                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90, citata alla            
nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota 3) all'art. 39.                      
Comma 10                                                                        
3) Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6,                      
concernente Norme in materia di programmazione e pianificazione                 
territoriale, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e                
modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 14 - Accordi di programma in variante agli strumenti                      
urbanistici (*)                                                                 
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito           
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli            
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'                 
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed                    
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la                     
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.                
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,               
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare              
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'               
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni                    
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel           
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a               
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'           
presentare osservazioni.                                                        
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.           
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,                
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.                              
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del             
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della                  
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce             
ali effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti                  
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle                    
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici               
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono                
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica                
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con               
decreto del Presidente della Provincia.                                         
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la             
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed                   
indifferibilita' dei lavori.                                                    
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.".                                                                     
(*) L'interpretazione autentica del suddetto articolo 14 e' dettata             
dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, citata            
alla nota 1) all'art. 30, e di seguito si riporta il testo:                     
"Art. 11 - Norme di interpretazione autentica                                   
omissis                                                                         
2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso              
che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e           
i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri             
dei piani attuativi del PRG e si attuano attraverso la concessione o            
autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla            
legge.                                                                          
3. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 6/95 si interpreta nel senso              
che, a decorrere dal trasferimento alle Province delle competenze in            
materia di approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro              
varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti                   
urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto,              
sono approvati con decreto del Presidente della Provincia.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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