LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO III
OPERE PUBBLICHE
E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 40
Accordi di programma in variante
alla pianificazione territoriale e urbanistica
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990,
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al
comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti
presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i quali
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3
possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte
presentate.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere.
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'
sostituito dal rinvio al presente articolo.
NOTE ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 della Legge 142/90, citata alla nota 1)
all'art. 8, e' riportato alla nota 3) all'art. 39.
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90, citata alla
nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota 3) all'art. 39.
Comma 10
3) Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6,
concernente Norme in materia di programmazione e pianificazione
territoriale, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e
modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia,
e' il seguente:
"Art. 14 - Accordi di programma in variante agli strumenti
urbanistici (*)
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'
presentare osservazioni.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce
ali effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con
decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.".
(*) L'interpretazione autentica del suddetto articolo 14 e' dettata
dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, citata
alla nota 1) all'art. 30, e di seguito si riporta il testo:
"Art. 11 - Norme di interpretazione autentica
omissis
2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso
che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e
i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri
dei piani attuativi del PRG e si attuano attraverso la concessione o
autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla
legge.
3. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 6/95 si interpreta nel senso
che, a decorrere dal trasferimento alle Province delle competenze in
materia di approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro
varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti
urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto,
sono approvati con decreto del Presidente della Provincia.".