LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 31
Piani urbanistici attuativi (PUA)
1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici
di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso
stesso non ne assuma i contenuti.
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli
artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18
aprile 1962, n. 167;
c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge
17 febbraio 1992, n. 179;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del DL 5 ottobre
1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal
POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della
L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del
PUA.
5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuire all'atto
deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i
nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.
Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali
interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni
vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli
interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.
Sezione II
Procedimenti di approvazione
NOTE ALL'ART. 31
Comma 2
1) Il testo degli articoli 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n.
1150, concernente Legge urbanistica, e' il seguente:
"Art. 13 - Contenuto dei piani particolareggiati
Il Piano regolatore generale e' attuato a mezzo di piani
particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le
reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e
debbono inoltre essere determinati:
- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade
e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti
a restauro o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la
tipologia indicata nel piano;
- gli elenchi catastali delle proprieta' da espropriare o da
vincolare;
- la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui
occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a
soddisfare prevedibili esigenze future.
Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato
dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al
successivo articolo 30.".
"Art. 28 - Lottizzazione di aree
Prima dell'approvazione del Piano regolatore generale o del programma
di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge e'
vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati
di Piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il
piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a
scopo edilizio puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta
del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione
urbanistica regionale, nonche' la competente Soprintendenza.
L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere rilasciata
anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o
il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla
presentazione al Ministero dei Lavori pubblici la competente
autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti
di piani di lottizzazione conformi al Piano regolatore generale
ovvero al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i
Ministri per l'Interno e per la Pubblica istruzione puo' disporsi che
il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i
Lavori pubblici di concerto con il Ministro per la Pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula di una
convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate
dall'articolo 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847, nonche' la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di
urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle
opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici
servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere
ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei
modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e'
subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni
rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale,
approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2
dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico
del proprietario e' stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un
termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima
dell'entrata in vigore della presente legge e relative a
lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di
convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto
comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di
dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati
di Piano regolatore generale anche se non si e' provveduto alla
formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il Sindaco ha
facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede
alla compilazione d'ufficio.
Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che
l'Autorita' comunale abbia ritenuto di apportare e' notificato per
mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con
invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il Podesta' ha facolta' di variare il
progetto di lottizzazione in conformita' alle richieste degli
interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.".
2) La Legge 18 aprile 1962, n. 167 concerne Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare.
3) Il testo dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865,
concernente Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche
ed integrazioni alle Leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,
n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata, e' il seguente:
"Art. 27
I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della
Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle
zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori
generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione
del Consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli
elaborati, a mezzo di deposito presso la Segreteria del Comune per la
durata di venti giorni, e' approvata con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per
dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di
piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della Legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla
deliberazione del Consiglio comunale e al decreto del Presidente
della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme
della Legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo
sono espropriate dai Comuni o loro consorzi secondo quanto previsto
dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica
utilita'.
Il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di
impianti produttivi di carattere industriale, artigianale,
commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la
concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra piu'
istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi
gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona
delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri
casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a
novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della
proprieta' dell'area, tra il Comune da una parte e il concessionario
o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto
pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico
del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro
inosservanza.".
4) La Legge 5 agosto 1978, n. 457 concerne Norme per l'edilizia
residenziale.
5) Il testo dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179,
concernente Norme per l'edilizia residenziale pubblica, e' il
seguente:
"Art. 16 - Programmi integrati di intervento
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale, i Comuni promuovono la formazione di programmi integrati.
Il programma integrato e' caratterizzato dalla presenza di pluralita'
di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento,
ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da
incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di
piu' operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio
o associati fra di loro, possono presentare al Comune programmi
integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da
destinare anche a nuova edificazione al fine della loro
riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal
Consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della Legge
28 gennaio 1977, n. 10.
4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della
strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del Consiglio
comunale e' soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di
cittadini e di enti, da inviare al Comune entro quindici giorni dalla
data della sua esposizione all'Albo pretorio coincidente con l'avviso
pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative
osservazioni e' trasmesso alla Regione entro i successivi dieci
giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di
modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali
si intende approvato.
5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il
programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la
densita' fondiaria di questi puo' essere diversa da quella
preesistente purche' non sia superata la densita' complessiva
preesistente dell'intero ambito del programma, nonche' nel rispetto
del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono
computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia
ovvero in difformita' totale dalla stessa o in base a licenza o
concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata
istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della Legge 28
febbraio 1985, n. 47 il Comune e' obbligato a pronunciarsi
preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.
6. La realizzazione dei programmi non e' subordinata all'inclusione
nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della
Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
7. Le Regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore
dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorita' a quei
Comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al
presente articolo.
8. Le Regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai
sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi
integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.".
6) Il testo dell'art. 11 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, concernente
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il
seguente:
"Art. 11 - Programmi di recupero urbano
1. I fondi di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive
modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono
destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei
programmi di cui al comma 2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme
sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla
manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con
particolare attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti e
dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla
edificazione di completamento e di integrazione dei complessi
urbanistici esistenti, nonche' all'inserimento di elementi di arredo
urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al
risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli
edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una
proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private,
sono proposti al Comune da soggetti pubblici e privati, anche
associati tra di loro. Il Comune definisce le priorita' di detti
programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli
interventi.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, puo'
essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero
urbano, determina modalita' e criteri generali per la concessione dei
contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per
la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare
riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie
sociali piu' deboli.".
7) Il testo dell'art. 4 della L.R. 19/98, citata alla nota 1 all'art.
30, e' il seguente:
"Art. 4 - Programma di riqualificazione urbana
1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a
riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula
del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta
espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3,
l'Amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione
urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che
partecipano all'attuazione del programma.
2. Il programma di riqualificazione urbana e' lo strumento che
definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i
relativi obiettivi di qualita' ed e' caratterizzato, di norma, dalla
pluralita' delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli
operatori nonche' dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche
e private.
3. Il programma di riqualificazione urbana e' di dimensioni e
consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della citta' e
persegue:
a) il miglioramento delle condizioni di salubrita' e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e
delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilita'
nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in
particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento
a quella in locazione;
f) la qualita' sociale e nuova occupazione qualificata.
4. Il programma di riqualificazione urbana contiene la dettagliata
descrizione degli interventi da realizzare e delle relative
tipologie, nonche' delle risorse da investire da parte dei soggetti
pubblici e privati. Il programma deve comunque prevedere:
a) l'elenco delle unita' immobiliari, con l'indicazione delle
proprieta' e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i
soggetti partecipanti al programma;
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di
realizzazione degli interventi;
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'art.
3, comma 4;
f) l'elenco delle proprieta' che non partecipano alla realizzazione
dell'intervento;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti
urbanistici generali e la definizione del loro contenuti cartografici
o normativi.
5. Il programma di riqualificazione urbana presenta altresi' i
contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attua attraverso la
concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo
previsto dalla legge.".