REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO II                                                                 
     STRUMENTI E CONTENUTI                                                      
     DELLA PIANIFICAZIONE                                                       
      CAPO III                                                                  
     Pianificazione urbanistica comunale                                        
      Sezione I                                                                 
     Strumenti della pianificazione urbanistica comunale                        
          Art. 30                                                               
Piano operativo comunale (POC)                                                  
1. Il Piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico che            
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di            
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare                    
nell'arco temporale di cinque anni. Il POC e' predisposto in                    
conformita' alle previsioni del PSC e non puo' modificarne i                    
contenuti.                                                                      
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi            
insediamenti:                                                                   
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso,              
gli indici edilizi;                                                             
b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione,               
nonche' di quelli di conservazione;                                             
c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le                    
modalita' di intervento;                                                        
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche              
valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di                 
mitigazione e compensazione degli effetti;                                      
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o                  
riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di                  
integrazione paesaggistica;                                                     
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di                    
interesse pubblico.                                                             
3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo                     
insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri            
di perequazione ai sensi dell'art. 7.                                           
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento                
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni                   
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano           
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma           
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni            
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e            
parametri.                                                                      
5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazione                   
previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la               
trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio            
1998, n. 19.                                                                    
6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e                   
valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la              
realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli             
ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20                  
dell'Allegato.                                                                  
7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il             
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui            
all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce                
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale               
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,            
previsti da leggi statali e regionali.                                          
8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:                        
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui            
all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                                     
b) dei piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla               
Legge 19 ottobre 1998, n. 366.                                                  
9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la                    
mobilita' possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del            
traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.                    
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco                   
temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di                
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,           
il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le                   
proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli               
obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale             
definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari              
degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonche' gli            
operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli                    
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune              
stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla           
realizzazione degli interventi.                                                 
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di                        
trasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale             
equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione            
del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le              
infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento             
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di           
cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da              
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.                     
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione             
di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica                   
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ivi             
previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di             
urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno inizio                
entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.                               
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti                     
produttivi, di cui all'art. 2 del DPR n. 447 del 1998, e' attuata dal           
Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue                    
varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento,                  
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono              
comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti                   
previsti dall'art. 5 del citato DPR n. 447 del 1998.                            
14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di              
distribuzione dei carburanti, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n.            
32.                                                                             
NOTE ALL'ART. 30                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, concernente            
Norme in materia di riqualificazione urbana, e' il seguente:                    
"Art. 6 - Societa' per la trasformazione urbana                                 
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati             
dal Comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la               
costituzione o la partecipazione a societa' che hanno come oggetto la           
trasformazione di aree urbane.                                                  
2. Le Amministrazioni comunali possono avvalersi della societa' di              
cui al comma 1, per l'espletamento del concorso pubblico e per lo               
svolgimento delle procedure negoziali, di cui all'art. 3, commi 1 e             
2, nonche' per la elaborazione del programma di riqualificazione                
urbana, di cui all'art. 4.                                                      
3. La societa' di cui al comma 1, qualora non esplichi i compiti                
previsti dal comma 2, puo' partecipare alla realizzazione degli                 
interventi di riqualificazione, secondo le modalita' previste                   
dall'art. 3.                                                                    
4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di cui al              
comma 1 e' disposta con legge, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.             
Il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale           
sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli             
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.".                                
Comma 7                                                                         
2) Il testo dell'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10                     
concernente Norme per la edificabilita' dei suoli, e' il seguente:              
"Art. 13 - Programmi pluriennali di attuazione                                  
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base            
di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le              
zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani                     
convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi,               
anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le                
relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non             
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.                                  
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione           
tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate           
all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3              
della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, come             
modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.                       
La Regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni               
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed           
il procedimento di formazione dei programmi piuriennali di                      
attuazione, individua i Comuni esonerati, anche in relazione alla               
dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche                   
geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per              
quelli di particolare espansione industriale e turistica -                      
dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le               
modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei                 
Comuni inadempienti.                                                            
Nei Comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui             
all'articolo 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse            
nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e              
gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreche' non               
siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici              
generali.                                                                       
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei              
casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai Comuni           
obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le           
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.                         
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi               
titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti            
in consorzio, il Comune espropria le aree sulla base delle                      
disposizioni della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata               
dalla presente legge.                                                           
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni                   
immobili di proprieta' dello Stato.                                             
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree             
espropriate.                                                                    
Nei Comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo                
comma del precedente articolo 4.".                                              
Comma 8                                                                         
3) Il testo dell'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14, concernente            
Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del           
DLgs 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:                                     
"Art. 8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane                 
1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree            
urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione                    
dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio            
consolidate.                                                                    
2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le              
aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete                
commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attivita'                     
commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche              
con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24            
maggio 1989, n. 17.                                                             
3. Il progetto di valorizzazione commerciale e' elaborato                       
d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti                
pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio                  
maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni            
dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli                
operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree                  
pubbliche, compresi gli esercenti attivita' di somministrazione di              
alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287; gli                
esercenti attivita' di artigianato di servizio e di valore storico e            
tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune.            
Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche                   
pubbliche riferite all'area, la progettualita' privata e l'efficacia            
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio            
e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attivita'                   
economiche in essa presenti.                                                    
4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione           
di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante                     
riorganizzazione della logistica e puo' inoltre prevedere:                      
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;                               
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove                
attivita', o il potenziamento di quelle esistenti;                              
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come                
definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del           
comma 1 dell'art. 4;                                                            
d) l'attuazione di azioni di promozione;                                        
e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli           
interventi sul territorio.                                                      
5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di           
un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni             
in materia di procedimento previste dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.            
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una              
convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.                          
7. Il Comune, sulla base del progetto, puo':                                    
a) incentivare la qualificazione delle attivita' economiche esistenti           
o il loro addensamento;                                                         
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attivita' commerciale,              
artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la                 
cessazione delle attivita'.                                                     
8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune               
puo':                                                                           
a) utilizzare la fiscalita' locale;                                             
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti                   
urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art.           
4;                                                                              
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o            
regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici             
esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.             
9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3           
dell'art. 6 del DLgs 114/98, l'individuazione, con atto del Consiglio           
comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce la                   
condizione sulla base della quale il Comune, nella fase di prima                
applicazione di detto decreto, puo' sospendere o inibire gli effetti            
della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla              
base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi               
sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli               
obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione puo' essere              
stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata            
massima di due anni.                                                            
10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima              
applicazione del DLgs 114/98, si intendono quattro anni dalla sua               
pubblicazione.                                                                  
11. La Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi                  
compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo             
ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. 41/97. La              
Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con                 
quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai              
medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi               
canali di finanziamento.".                                                      
4) La Legge 19 ottobre 1998, n. 366 concerne Norme per il                       
finanziamento della mobilita' ciclistica.                                       
Comma 13                                                                        
5) Il testo dell'art. 2 del DPR 447/98, citato alla nota all'art. 19,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 2 - Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti              
produttivi                                                                      
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di                
impianti produttivi, in conformita' alle tipologie generali e ai                
criteri determinati dalle Regioni, anche ai sensi dell'articolo 26,             
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e' effettuata dai Comuni,                       
salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali                 
sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le              
previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante            
e' approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale,           
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della Legge 28                  
febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il Comune e' tenuto a               
trasmettere immediatamente alla Regione e alla Provincia, ai fini               
della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e'                   
subordinato alla preventiva intesa con le altre Amministrazioni                 
eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di                     
Conferenza di servizi, convocata dal Sindaco del Comune interessato,            
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 7 agosto                
1990, n. 241 come modificata dall'articolo 17 della Legge 15 maggio             
1997, n. 127.                                                                   
2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento           
di impianti produttivi di cui al comma 1, il Consiglio comunale puo'            
subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un               
piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della           
Legge 22 ottobre 1971, n. 865.                                                  
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la            
necessita' dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita           
convenzione con le Amministrazioni competenti al fine di procedere              
alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla                       
realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli                  
impianti e' subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle              
modalita' indicati nella convenzione.".                                         
6) Il testo dell'art. 5 del DPR 447/98, citato alla nota all'art. 19,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 5 - Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici           
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento             
urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il Sindaco del             
Comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorche' il progetto           
sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di           
sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree             
destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano           
insufficienti in relazione al progetto presentato, il Sindaco puo',             
motivatamente, convocare una Conferenza di servizi, disciplinata                
dall'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato             
dall'articolo 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, per le                     
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla            
conferenza puo' intervenire qualunque soggetto, portatore di                    
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonche' i                
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,           
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto              
dell'impianto industriale.                                                      
2. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti la variazione           
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta             
di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e            
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17               
agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta               
giorni il Consiglio comunale.".                                                 
Comma 14                                                                        
7) Il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 concerne Razionalizzazione del               
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4,               
comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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