LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I
Pianificazione territoriale regionale
Art. 24
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
1. Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) costituisce
parte tematica del PTR, avente specifica considerazione dei valori
paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche
ai fini dell'art. 149 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Il PTPR provvede all'individuazione delle risorse storiche,
culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed
alla definizione della disciplina per la loro tutela e
valorizzazione.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che hanno dato
o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la
deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338,
costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico
riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per
l'attivita' amministrativa attuativa.
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
Il testo dell'art. 149 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, concernente
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre
1997, n. 352, e' il seguente:
"Articolo 149 - Piani territoriali paesistici
(DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella Legge
8 agosto 1985, n. 431, art.1 bis)
1. Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali
indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali
paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime
finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa
per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo
139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo
144.
3. Qualora le Regioni non provvedano agli adempimenti previsti al
comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dall'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997, n.
59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il
Ministero dell'Ambiente e con la Regione, puo' adottare misure di
recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo
titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.".