REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO II                                                                 
     STRUMENTI E CONTENUTI                                                      
     DELLA PIANIFICAZIONE                                                       
      CAPO I                                                                    
     Pianificazione territoriale regionale                                      
          Art. 24                                                               
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)                                  
1. Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) costituisce                
parte tematica del PTR, avente specifica considerazione dei valori              
paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche           
ai fini dell'art. 149 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490.                         
2. Il PTPR provvede all'individuazione delle risorse storiche,                  
culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed              
alla definizione della disciplina per la loro tutela e                          
valorizzazione.                                                                 
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che hanno dato           
o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la           
deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338,                 
costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico              
riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per                  
l'attivita' amministrativa attuativa.                                           
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 149 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, concernente            
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni                   
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre           
1997, n. 352, e' il seguente:                                                   
"Articolo 149 - Piani territoriali paesistici                                   
(DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella Legge            
8 agosto 1985, n. 431, art.1 bis)                                               
1. Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di                     
valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali            
indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali           
paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime               
finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.                   
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa            
per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo              
139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo            
144.                                                                            
3. Qualora le Regioni non provvedano agli adempimenti previsti al               
comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977,             
n. 616, come modificato dall'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997, n.           
59.                                                                             
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il            
Ministero dell'Ambiente e con la Regione, puo' adottare misure di               
recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo              
titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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