LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO IV
Semplificazione del sistema della pianificazione
Art. 21
PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni
1. Il PTCP puo' assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni
interessati, il valore e gli effetti del PSC.
2. Il PTCP puo' inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di
tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni,
qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le
amministrazioni interessate.
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via
preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le
amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di
partecipazione all'attivita' tecnica di predisposizione del piano e
alla ripartizione delle relative spese.
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso
all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP,
nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9
dell'art. 27.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 2
Il testo dell'art. 57 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 57 - Pianificazione territoriale di coordinamento e
pianificazioni di settore
1. La Regione, con legge regionale, prevede che il Piano territoriale
di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di
tutela nei settori della protezione della natura, della tutela
dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela
delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le
Amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di
settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,
del presente decreto legislativo.".