REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
     CAPO IV                                                                    
    Semplificazione del sistema della pianificazione                            
          Art. 21                                                               
PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni                              
1. Il PTCP puo' assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni                  
interessati, il valore e gli effetti del PSC.                                   
2. Il PTCP puo' inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del DLgs 31             
marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di             
tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni,             
qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le                     
amministrazioni interessate.                                                    
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via                  
preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le                       
amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di                 
partecipazione all'attivita' tecnica di predisposizione del piano e             
alla ripartizione delle relative spese.                                         
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso                  
all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP,                
nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9              
dell'art. 27.                                                                   
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 57 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente               
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle              
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                                              
"Art. 57 - Pianificazione territoriale di coordinamento e                       
pianificazioni di settore                                                       
1. La Regione, con legge regionale, prevede che il Piano territoriale           
di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della Legge 8               
giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di                
tutela nei settori della protezione della natura, della tutela                  
dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela              
delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative               
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le                
Amministrazioni, anche statali, competenti.                                     
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di              
settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla              
rispettiva normativa nazionale e regionale.                                     
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,             
del presente decreto legislativo.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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