LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20
DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 16
Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge
e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle
legislazioni settoriali;
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme
tecniche e delle tavole di progetto del Piano territoriale di
coordinamento provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano
operativo comunale e del Piano urbanistico attuativo;
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di
pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 3
Il testo dell'art. 31 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 1,
e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".