REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

      TITOLO I                                                                  
     PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                                     
      CAPO III                                                                  
     Forme di cooperazione                                                      
     e concertazione nella pianificazione                                       
          Art. 16                                                               
Atti di indirizzo e coordinamento                                               
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'            
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti           
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle                
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive                 
relative all'esercizio delle funzioni delegate.                                 
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:           
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge            
e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in                  
materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle             
legislazioni settoriali;                                                        
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del              
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme                   
tecniche e delle tavole di progetto del Piano territoriale di                   
coordinamento provinciale, del Piano strutturale comunale, del Piano            
operativo comunale e del Piano urbanistico attuativo;                           
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,                    
modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i                    
parametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di                   
definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio                    
regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di                  
pianificazione.                                                                 
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio           
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza             
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.           
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.               
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 1,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali           
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.             
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza           
assoluta di tali componenti.                                                    
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al             
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I                  
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina