DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410
Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2000, n. 293)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 293 del 25
febbraio 2000, recante in oggetto "Criteri e condizioni per regolare
obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita,
in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 5 luglio
1999, n. 14" e che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio;
vista la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del
commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"
ed in particolare l'art. 3, comma 2, lett. b) ove si stabilisce che
il Consiglio regionale adotta un atto contenente i criteri e le
condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle
grandi strutture di vendita;
rilevato che l'art. 2 della summenzionata L.R. 14/99 stabilisce che i
suddetti criteri regionali sono definiti al fine di contenere l'uso
del territorio, assicurare le compatibilita' ambientali,
salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie
distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli
assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete
distributiva in riferimento alle disponibilita' di servizi al
consumatore;
esaminata la proposta di "Criteri e condizioni per regolare gli
obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di
vendita", elaborati dal Servizio regionale competente;
sentite le rappresentanze degli Enti locali e delle associazioni di
impresa;
ritenuto pertanto di dover procedere a presentare al Consiglio, ai
fini dell'approvazione, la suddetta proposta di "Criteri e condizioni
per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture
di vendita", in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R.
5 luglio 1999, n. 14;dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, dr.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di presentare al Consiglio, per l'approvazione, i "Criteri e
condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi
strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b)
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
di pubblicare, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo
delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma
2, lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14
Indice
1) Contenuti e strumenti del documento
2) Criteri relativi alle scelte urbanistiche e di programmazione a
livello provinciale e comunale Criteri di sostenibilita' ambientale
2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di
territorio 2.b Criteri per la valutazione delle compatibilita'
ambientali ai fini dell'individuazione delle aree idonee per
l'insediamento di grandi strutture di vendita Criteri relativi ad
obiettivi di equilibrio, graduazione, efficacia dell'attuazione
relativa alle grandi strutture in rapporto alle altre tipologie
distributive 2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni
generali di capacita' insediative dei piani in rapporto alle grandi
strutture 2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacita'
insediativa delle diverse tipologie distributive 2.e Criteri per la
graduazione dell'attuazione 2.f Criteri per la verifica di efficacia
rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio Definizione di
misure relative alla fase di prima attuazione 2.g Prima fase di
attuazione
3) Criteri relativi alle scelte autorizzative in sede di Conferenza
dei servizi Comune-Provincia-Regione 3.a Criteri specifici di
valutazione di impatto dei progetti di insediamento 3.b Indirizzi
progettuali e requisiti per la valutazione delle proposte
1) Contenuti e strumenti del documento
1.a Il presente atto di cui al punto b) dell'art. 3, comma 2, L.R.
14/99 contiene le indicazioni con le quali la Regione promuove, di
concerto con Province e Comuni e intervenendo con le proprie
competenze e responsabilita' nelle sedi indicate dalla L.R. 14/99 e
dalla legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio (Conferenza dei servizi ex art. 7, L.R. 14/99;
verifica ed approvazione PTCP, Conferenza servizi ex art. 11, L.R.
14/99), oltre che gli indirizzi generali di programmazione degli
insediamenti commerciali e i criteri di pianificazione territoriale
ed urbanistica le due funzioni richiamate dalla legge a proposito
delle grandi strutture di vendita: "regolare obiettivi di presenza e
sviluppo" (funzione programmatoria/pianificatoria) e "valutare i
progetti di insediamento" (funzione attuativa/autorizzativa). Tale
atto inoltre si connette alla strumentazione individuata nella nuova
legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio.
La L.R. 14/99 per la disciplina del commercio in sede fissa, in
attuazione del DLgs 31/3/1998, n. 114, ha definito l'impianto della
programmazione complessiva della rete distributiva, indicata come
competenza delle Regioni dall'art. 6 del DLgs n.114, cosi
articolandolo:
Indicazione da parte della Regione, nell'art. 2 della L.R. 14/99
degli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'
commerciali, in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al
comma 3 dell'art. 6 dello stesso DLgs n. 114.
a) Promozione da parte della Regione di tale processo di
programmazione degli insediamenti delle attivita' commerciali, in
concorso con Comuni e Province, stabilendo che Comuni e Province
provvedono all'attuazione dei summenzionati indirizzi generali
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica (PTCP-PRG). Conseguentemente la legge regionale ha
previsto la formulazione oltreche' degli indirizzi generali, anche di
criteri che costituiscono riferimento per le scelte di Province e
Comuni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica per
gli insediamenti commerciali.
b) Previsione di un atto della Regione contenente "criteri e
condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi
strutture di vendita, al fine di contenere l'uso del territorio,
assicurare la compatibilita' ambientale, salvaguardare l'equilibrio
con la presenza delle altre tipologie distributive; e per valutare i
progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici,
insediati, della mobilita' e della rete distributiva in riferimento
alla disponibilita' di servizi al consumatore".
Con le modalita' cosi' articolate la legge regionale da' corso ad un
impianto della programmazione che:
- realizza la collocazione di tale programmazione degli insediamenti
commerciali, nella pianificazione territoriale ed urbanistica;
- persegue un modello di rete-obiettivo, di dimensionamento delle
funzioni commerciali articolato nelle diverse tipologie e un quadro
di compatibilita' territoriale, che riferisce la programmazione alla
compatibilita' tra zone di possibile insediamento e tipologie di
strutture distributive; quindi una "programmazione per la
concorrenza" che non intende fissare barriere all'entrata nel
mercato, ma "regolare la stessa presenza e sviluppo delle grandi
strutture, in riferimento a criteri e indirizzi - come sopra indicati
- di interesse generale, e rivolti a favorire l'equilibrato sviluppo
delle diverse tipologie distributive";
- delega a Province e Comuni l'attuazione sul territorio della
pianificazione degli insediamenti commerciali.
Con tali modalita' la legge regionale da un lato realizza i principi
di delega (a Province e Comuni) individuate nella L.R. 3/99;
dall'altro lato predispone un modello di programmazione che si
colloca nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato a proposito delle misure
regionali attuative del DLgs n. 114: indicazioni che in particolare
hanno osservato (cfr. documento Autorita' 15/4/1999) che "la portata
innovativa del DLgs 114/98 rispetto alla precedente normativa
nazionale fondata sulla Legge 426/71 risiede nella circostanza che
esso cessa di avere quale obiettivo centrale la pianificazione
quantitativa dell'offerta, per adottare una prospettiva di tutela di
interessi generali, principalmente di tipo urbanistico (tutela
dell'assetto urbano, tutela dell'ambiente, dei beni artistici e
culturali) o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello
di servizi per i consumatori in diversi ambiti geografici"; - tra
l'altro - "evitando quindi l'adozione di un modello di valutazione
delle domande di autorizzazione per le medie e grandi superfici
rigidamente impostato in termini di regolamentazione strutturale del
mercato, cioe' sulla predeterminazione quantitativa di limiti alle
possibilita' di entrata sul mercato (autorita', ibidem)".
Piu' specificatamente le indicazioni dell'Autorita' hanno
sottolineato che "andrebbe evitata la fissazione di obiettivi
definiti in termini di equilibrio tra domanda e offerta", mentre
occorre come detto all'art. 6 del DLgs n. 114 "assumere nell'indicare
obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita il
rispetto del principio di libera concorrenza favorendo l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive".
Allo stesso modo "occorre evitare la reintroduzione delle tabelle
merceologiche (con l'eccezione della distinzione tra alimentare e non
alimentare), attraverso disposizioni che comportino una connessione
delle autorizzazioni (di grandi e medie strutture) alla operativita'
dell'esercizio in un determinato settore merceologico" e, in
definitiva, definire un "sistema preposto all'esame delle domande di
autorizzazione relative alle medie e grandi superfici di vendita
configurato in modo tale che l'ipotesi di non accettazione di una
domanda sia limitata ai casi in cui dall'accoglimento della stessa
deriverebbero specifici effetti pregiudizievoli per l'interesse
generale con riferimento all'adeguata articolazione dell'offerta,
alla disponibilita' di servizi per la popolazione (compresi gli
esercizi di vicinato) e in generale alle esigenze di tutela e
riqualificazione dell'assetto urbanistico territoriale" (cfr.
Autorita' garante).
L'impianto di programmazione definito dalla normativa regionale si
realizza con i seguenti adempimenti e contenuti, presenti nella L.R.
14/99 e nei successivi "Criteri di pianificazione territoriale ed
urbanistica".
Sono fissati nei "Criteri di pianificazione territoriale ed
urbanistica" gli indirizzi per la definizione, da parte delle
Province, degli ambiti della programmazione degli insediamenti
commerciali, i quali prevedono che i PTCP (a regime) e le Conferenze
dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 individuano:
- le aree metropolitane omogenee intese come sistemi urbani complessi
sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di diffusione urbana
componenti una citta' vasta;
- gli ambiti sovracomunali rilevanti, tenendo conto dell'assetto e
della gerarchizzazione del sistema insediativo, delle aree di
gravitazione determinate dall'assetto delle reti dei servizi e delle
reti infrastrutturali; costituendo a questo riguardo riferimento la
definizione delle "citta' regionali e dei centri ordinatori" come
definiti dal PTR e dai PTCP vigenti, con eventuali specifiche
connotazioni delle gravitazioni commerciali;
- le aree montane, rurali, e di minore consistenza demografica di cui
all'art. 9 della L.R. 14/99.
La Conferenza dei servizi delibera le suddette individuazioni.
Sulla base degli "Indirizzi generali" e dei "Criteri di
pianificazione":
- i Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti
commerciali nei propri strumenti urbanistici, provvedendo:
- ad un dimensionamento della funzione commerciale delle diverse
tipologie, con "una valutazione" "dello stato di fatto della rete" .
. . "anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello
provinciale e regionale di popolazione residente e/o gravitante" e
"delle potenzialita' urbanistiche per il commercio con riferimento
alle aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree
per nuovi insediamenti e alle aree specialistiche" (vedi L.R. 14/99,
art. 5. Criteri, punti 3.1, 3.2);
- alla localizzazione di aree idonee per grandi e medie strutture di
vendita in conformita' ai "Criteri di pianificazione";
- Le Province, con il PTCP a regime, e con la Conferenza dei servizi,
nella fase di prima attuazione, definiscono le scelte di
pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione
della rete distributiva, sulla base degli indirizzi della Regione e
delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile, provvedendo
a tali scelte anche tramite la verifica delle idoneita' delle aree
proposte dai Comuni - nella sede della stessa Conferenza dei servizi
- di cui all'art. 7 della L.R. 14/99.
Le Province per determinare tali scelte di pianificazione
territoriale ed urbanistica valutano lo stato di fatto della rete e
delle potenzialita' urbanistiche per il commercio con le modalita'
gia' indicate per i Comuni nel punto precedente.I Comuni (nelle
proposte di localizzazione) e le Province (provvedendo alle scelte da
definire nella Conferenza dei servizi e a regime coi PTCP), sulla
base delle indicazioni degli "Indirizzi" della legge regionale e dei
"Criteri", combinano un quadro di compatibilita' tra zone di
possibile insediamento e tipologie di strutture distributive (anche
con riguardo alle loro superfici), che risulta cosi' definito:
Nei centri storici e nelle aree urbane "centrali":
- sviluppo e qualificazione degli insediamenti commerciali di
vicinato, finalizzati a migliorarne integrazione e concentrazione e,
attraverso apposite normative urbanistiche, di controllo dei cambi
d'uso;
- previsione di medie strutture, centri commerciali di vicinato,
complessi commerciali di vicinato, di norma nell'ambito di programmi
di riqualificazione urbana o altri piani urbanistici attuativi o
attraverso i progetti di valorizzazione di cui all'art. 8, L.R. 14/99
secondo modalita' e localizzazioni sinergiche con la rete
preesistente;
- non previsione, di norma, di insediamento di grandi strutture di
livello superiore e centri commerciali d'attrazione.
Nelle aree della periferia urbana:
- qualificare e potenziare assi commerciali e nuclei di servizio
esistenti;
- prevedere la presenza di medie strutture di vendita e complessi
commerciali di vicinato, privilegiando azioni di razionalizzazione e
ammodernamento di strutture esistenti, o nel caso di nuovi
insediamenti privilegiando operazioni di riqualificazione urbana o di
riconversione di insediamenti industriali dismessi, laddove cio'
possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei
commerciali preesistenti. Le zone ove si ritenga ammissibile ed
idoneo l'insediamento di medie strutture vanno indicate nel PRG e
debbono risultare coerenti con le scelte dello stesso, con le
previsione del PUT ove vigente, con le indicazioni della zonizzazione
acustica di cui alla Legge 447/95, con i PRU ove approvati. Tali
insediamenti sono da prevedere in particolare nell'ambito o in
contiguita' di aree di consolidata presenza di servizi commerciali;
nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale, lungo gli assi
delle viabilita' urbane principali come definite dal PRG o dal PUT;
in aree gia' assoggettate ad un piano urbanistico attuativo o previa
approvazione di un piano urbanistico attuativo.
Negli ambiti periurbani delle grandi aree metropolitane nonche' negli
ambiti territoriali sovracomunali:
- armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi
strutture commerciali, favorire la concentrazione di grandi e medie
strutture di vendita o centri commerciali in aree commerciali
integrate come definite al punto 1.8 dei Criteri collocate in
prossimita' dei nodi infrastrutturali che garantiscano la massima
accessibilita';
- l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti non
alimentari deve essere previsto nelle suddette aree commerciali
integrate, destinate dai piani urbanistici ad ospitare strutture
commerciali, dotate di un sistema integrato di accessi e di
parcheggi, e di collocazioni idonee in relazione ai flussi della
viabilita' sovracomunale e/o dei nodi interscambio con essa. O in
ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o
medie strutture nelle quali l'insediamento di ulteriori strutture
possa consentire e assicurare la razionalizzazione e il miglioramento
del sistema di accessi e dei parcheggi. O in aree gia' insediate
nelle quali si verifichi la dismissione di precedenti funzioni, che
possono essere validamente destinate a funzioni anche commerciali;
- l'insediamento di grandi strutture di vendita e di aree commerciali
integrate anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici
preesistenti puo' essere consentito solo in aree gia' assoggettate ad
un piano urbanistico attuativo che contempli specificatamente tale
insediamento; o previa approvazione di un piano urbanistico attuativo
presentato anche al fine di prevedere nella convenzione impegni
relativi alle opere di integrazione ambientale e/o di miglioramento
dell'accessibilita' ritenute necessarie;
- l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita o di centri
commerciali di livello superiore di cui al punto 1.4, lettera c) dei
"Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica" puo' essere
previsto esclusivamente in ambiti configurabili come le aree
commerciali integrate di livello superiore di cui al punto 1.8,
secondo comma degli stessi Criteri;
- la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 nella
fase di prima attuazione e i PTCP a regime, provvedono a valutare ed
individuare le aree idonee a ospitare aree commerciali integrate e
aree commerciali integrate di livello superiore che rappresentano
poli funzionali e con la presenza di dotazioni strutturali che
consentano la sostenibilita' del carico urbanistico.
Tale impianto e processo di programmazione, nell'ambito della
pianificazione territoriale ed urbanistica, ha come esito quindi una
programmazione reale degli insediamenti possibili di grandi strutture
commerciali.
Le indicazioni cosi' definite costituiscono pertanto riferimenti del
sistema di valutazione per la concessione delle autorizzazioni
all'insediamento di grandi strutture di vendita di cui all'art. 11
della L.R. 14/99.
In tale impianto di programmazione degli insediamenti commerciali
quindi, si integra la individuazione dei "Criteri e condizioni per
regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di
vendita, . . ." secondo le indicazioni della L.R. 14/99, art. 2,
comma 9; art. 3, comma 2, lett. b).
Le finalita' dichiarate dalla legge sono in proposito:
- contenere l'uso di territorio
obiettivo di tutela da perseguire in sede di pianificazione
territoriale e urbanistica;
- assicurare le compatibilita' ambientali
introducendo modalita' di valutazione di tali compatibilita' (non
solo a livello di singolo progetto, ma di scelte di piani
territoriali ed urbanistici sul dimensionamento e la localizzazione)
- salvaguardare lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie
distributive
tale obiettivo di equilibrio - variabile nel tempo - comporta che le
linee-guida riguardino il dimensionamento dei piani territoriali ed
urbanistici (capacita' insediativa massima delle varie componenti) e
l'attuazione degli interventi (l'equilibrio va evidentemente valutato
nel tempo).
in sede di valutazione dei progetti di realizzazione delle strutture
commerciali che la legge regionale definisce un secondo ruolo delle
indicazioni regionali, come strumenti di valutazione rispetto:
agli assetti insediativi, della mobilita' e della rete distributiva
in riferimento alla disponibilita' di servizi al consumatore.
Il presente atto contiene pertanto, oltre alle indicazioni
soprarichiamate:
2.a criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di
territorio;
2.b criteri per la valutazione delle compatibilita' ambientali ai
fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di
grandi strutture di vendita;
2.c criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di
capacita' insediativa dei piani in rapporto alle grandi strutture;
2.d criteri per lo sviluppo equilibrato della capacita' insediativa
delle diverse tipologie distributive;
2.e criteri per la graduazione della attuazione;
2.f criteri per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi
delle politiche sul commercio;
2.g prima fase di attuazione;
3.a criteri specifici di valutazione di impatto, dei progetti di
insediamento,
3.b indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle
proposte.
La Giunta regionale, con proprio atto, approva documenti tecnici a
supporto delle attivita' di presentazione e valutazione delle domande
di apertura di grandi strutture di vendita.
1.b I seguenti criteri si applicano a due fasi dell'attivita' di
pianificazione:
- quella di prima attuazione, che comprende:
1. la conclusione dell'attivita' di adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali vigenti e adottati alla nuova disciplina del
commercio;
2. la definizione dei criteri per il primo programma di attuazione
degli interventi relativi a grandi strutture;
- quella a regime, che prevede:
1. in sede di aggiornamento dei PTCP: la definizione del
dimensionamento della capacita' insediativa e delle scelte
strategiche di livello territoriale, la programmazione dei poli
funzionali;
2. in sede di pianificazione comunale: la definizione della
programmazione operativa a livello comunale, attraverso il
dimensionamento della capacita' insediativa e la localizzazione delle
aree per gli insediamenti commerciali (nel Piano strutturale
comunale); la formulazione del programma di attuazione nel Piano
operativo comunale, previsti dalla legge regionale contenente la
disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;
3. la definizione, in sede di Regolamento urbanistico-edilizio, dei
criteri relativi alle scelte autorizzative e degli elementi di
indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), come indicato al
successivo paragrafo 3 per la valutazione delle richieste.
1.c Modalita' di attuazione
I criteri indicati al precedente punto 1.a trovano applicazione
nell'ambito di "Piani operativi per gli insediamenti commerciali
anche di interesse provinciale e sovracomunale", che costituiscono
piani di attuazione nell'ambito dei PTCP e dei POC in coerenza con le
previsioni di cui agli artt. 26, 28, 30, 31, della legge regionale
contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio.
Tali documenti, approvati e aggiornati con periodicita' almeno
triennale (o quinquennale in relazione alla durata dei POC) da parte
dei Consigli provinciali e comunali, costituiscono strumenti per il
coordinamento degli atti previsti dalla legislazione regionale di
pianificazione territoriale urbanistica e per il commercio, e delle
misure per l'attuazione graduale degli interventi programmati.
Il Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse
provinciale e sovracomunale e' costituito nei PTCP dai seguenti
contenuti:
a.1 gli obiettivi delle politiche provinciali per il commercio e i
criteri di valutazione dell'efficacia della loro applicazione;
b.1 il dimensionamento della capacita' insediativa, anche in
riferimento alle compatibilita' ambientali, assunto per le funzioni
commerciali;
c.1 il range di variazione ammesso per l'equilibrio della capacita'
insediativa complessiva nella provincia;
d.1 la programmazione dei poli funzionali (aree commerciali integrate
di livello superiore) secondo le modalita' definite dalla legge
regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio
e.1 i criteri e gli strumenti per la verifica di efficacia rispetto
agli obiettivi delle politiche sul commercio.
Tali Piani si collocano nell'ambito dell'elaborazione e definizione
dei PTCP; ovvero essi rappresentano piani settoriali di aggiornamento
ed integrazione dei PTCP.
In entrambi i casi per la elaborazione e definizione di tali Piani si
attuano le procedure di cui all'art. 27 della legge regionale
contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio.
A livello comunale sono contenuti del Piano operativo per il
commercio:
a.2 gli obiettivi delle politiche per il commercio e i criteri di
valutazione dell'efficacia della loro applicazione;
b.2 il dimensionamento della capacita' insediativa assunto per le
funzioni commerciali in sede di PSC;
c.2 i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane;
d.2 le disposizioni di salvaguardia e regolamentari per gli ambiti di
particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale;
e.2 le scelte sulla riqualificazione urbana e sull'adeguamento della
rete infrastrutturale e dei parcheggi;
f.2 i criteri di graduazione e l'attuazione prevista nel POC per gli
interventi relativi alle grandi strutture di vendita.
Il Piano operativo per gli insediamenti commerciali e' collocato
nell'ambito del POC o costituisce un piano attuativo ai sensi
dell'art. 31 della legge regionale contenente la disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio. Per la sua definizione ed
approvazione si applicano quindi le procedure previste agli artt. 34,
35 della legge regionale contenente la disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio.
2) Criteri relativi alle scelte urbanistiche e di programmazione a
livello provinciale e comunale
Criteri di sostenibilita' ambientale
2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di
territorio
2.a.1 Nei PTCP e nei PSC, nella localizzazione di nuovi insediamenti
commerciali di grandi dimensioni va previsto il consumo di nuovo
territorio (incremento dell'urbanizzazione) soltanto quando non
sussistano alternative derivanti dal completamento o dalla
sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla
riorganizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato.
I parametri da assumere per la valutazione del consumo di territorio
possono essere sia valori assoluti (mq. di superficie territoriale),
che relativi (incremento percentuale del territorio urbanizzato),
riferiti all'intero ambito territoriale che i Piani destinano a aree
per grandi strutture di vendita, aree commerciali integrate inferiori
e superiori o poli funzionali. Come indirizzo generale, si valuta che
l'incremento ammesso per il territorio urbanizzato (in termini di
capacita' insediative complessive inserite nei PTCP e nei PSC) debba
essere contenuto entro lo 0,5% del territorio urbanizzato dell'intera
provincia e l'1,5% a livello di singolo territorio comunale. Province
e Comuni potranno fissare valori di riferimento piu' contenuti,
mentre dovranno adeguatamente motivare la scelta di valori piu'
elevati.
2.a.2 Oltre al consumo diretto di territorio (superficie destinata
all'insediamento delle strutture edilizie, alla viabilita' e ai
parcheggi di pertinenza), vanno considerati a livello comunale e
sovracomunale (e conteggiati verificando il loro contenimento entro
il 50% di incremento dei valori limite citati al comma precedente)
gli effetti di confinamento, separazione, interclusione di territorio
derivanti dalla localizzazione dell'area da destinare a grandi
strutture di vendita, e delle infrastrutture relative.
2.a.3 Per ridurre il consumo di territorio - derivante in misura
rilevante dalla dotazione di posti auto - i Comuni incentivano
attraverso le norme urbanistiche dei PRG (POC e Regolamento
urbanistico-edilizio) soluzioni che prevedano di realizzare posti
auto in autorimesse interrate o in edifici pluripiano (ad esempio
condizionando la realizzazione di una parte della superficie
edificabile alla proporzionale sistemazione di una quota di
territorio sottratto all'uso di parcheggi a raso), e progetti che
prevedano l'integrazione delle funzioni con diversa frequenza
temporale e conseguenti benefici di riduzione della dotazione di
infrastrutture e parcheggi.
2.b Criteri per la valutazione delle compatibilita' ambientali ai
fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di
grandi strutture di vendita
Oltre agli indirizzi definiti in sede di "Criteri di pianificazione
territoriale ed urbanistica riferiti alle attivita' commerciali in
sede fissa" (delibera n. 1253 del 23/9/1999), ed in specifico ai
punti:
2.2 indirizzi per l'insediamento delle attivita' commerciali riferiti
ai diversi ambiti territoriali
4.3 indirizzi per l'insediamento delle grandi strutture di vendita
valgono le seguenti linee-guida.
2.b.1 Attraverso il PTCP le Provincie effettuano una verifica della
sostenibilita' e della compatibilita' ambientale delle scelte
relative al dimensionamento della capacita' insediativa e alla
individuazione delle aree idonee all'insediamento delle grandi
strutture di vendita rispetto alle strategie di assetto territoriale
di scala provinciale (linee di sviluppo, poli logistici, strategie
insediative e infrastrutturali). Nonche' degli effetti di tali scelte
sulla rete viaria secondo i criteri indicati al successivo punto
2.b.2 verificando la compatibilita' dei livelli di saturazione.
2.b.2 Verifica dell'accessibilita' territoriale: i Comuni, all'atto
della selezione delle proposte di localizzazione da sottoporre alla
Conferenza dei servizi (oppure oggetto di variante al PRG) effettuano
una valutazione preliminare dei flussi veicolari generati e attratti
in rapporto alla superficie di vendita ammissibile, la valutazione va
effettuata con riferimento alle ore di punta della giornata del
sabato e, per le zone urbane a destinazione mista, alle giornate e
agli orari in cui possono generarsi effetti di sovrapposizione con
altri traffici. I flussi relativi vanno confrontati con la capacita'
della rete esistente, definendo e prescrivendo le conseguenti
esigenze di potenziamento (punto 4.3.1 dei Criteri di pianificazione
territoriale ed urbanistica).
2.b.3 Applicazione in sede di pianificazione comunale di criteri di
efficacia rispetto agli obiettivi strategici della pianificazione
urbana: valutazione delle opportunita' di trasformazione urbanistica
connesse agli interventi (bonifica e riqualificazione di aree
dismesse, completamento/potenziamento della rete infrastrutturale,
ripolarizzazione di funzioni urbane, integrazione con altre
funzioni).
2.b.4 Verifica preliminare della compatibilita' acustica: le aree
devono essere comprese entro ambiti classificati in classe IV ai
sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 447/95) e
del DPCM 14/11/1997 ("Aree ad intensa attivita' umana"). Vanno
considerati, in particolare per le strade di accesso, i problemi
indotti dalla prossimita' rispetto ad insediamenti residenziali
(inquinamento acustico e atmosferico).
2.b.5 Verifica preliminare della compatibilita' idrogeologica
(impermeabilizzazione del suolo, capacita' di smaltimento delle acque
piovane): verifica della situazione delle infrastrutture nella zona
(rete fognaria principale), e della possibilita' di realizzare opere
idrauliche compensative (bacino di laminazione) per la regimazione
delle portate di piena in caso di pioggia intensa.
2.b.6 Verifica preliminare della compatibilita'
paesaggistico-ambientale: limitazione degli impatti sul paesaggio e
sul sistema storico-culturale del territorio.
Criteri relativi ad obiettivi di equilibrio, graduazione, efficacia
dell'attuazione relativa alle grandi strutture in rapporto alle
diverse tipologie distributive
2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di
capacita' insediative dei piani in rapporto alle grandi strutture
2.c.1 Le Province definiscono attraverso il PTCP:
- indirizzi strategici per la localizzazione e il dimensionamento
delle previsioni di grandi strutture di vendita, in rapporto a
dichiarati criteri di sostenibilita' e ad obiettivi di qualificazione
urbanistica del territorio e dei livelli di servizio commerciale alla
popolazione della provincia;
- programmazione dei nuovi poli funzionali di progetto;
- indirizzi ai Comuni per la definizione dei livelli di capacita'
insediativa da prevedere in sede di PSC (espressa in mq. di
superficie territoriale destinata alla funzione del commercio in
grandi strutture di vendita, alimentari e non, nelle varie forme
tipologiche e aggregative), in rapporto alla popolazione presente.
Tali livelli terranno conto di:
- incremento della dotazione (modifica dei modelli di consumo);
- valutazioni delle proiezioni demografiche;
- complessita' delle operazioni di trasformazione urbanistica
previste;
- evoluzione delle tipologie;
- eccedenza di previsione urbanistica necessaria al corretto
funzionamento del mercato (potenziale concorrenza delle ipotesi).
Le Province articolano gli indirizzi e le scelte di pianificazione di
cui sopra in base ad una valutazione della situazione e degli
obiettivi di sviluppo entro gli ambiti territoriali sovracomunali
definiti.
In sede di PTCP (e nella prima fase in sede di Conferenza dei
servizi) vengono individuati tra quelli proposti dai Comuni gli
ambiti territoriali idonei per la localizzazione delle grandi
strutture di livello inferiore e di livello superiore (questi ultimi
entro i poli funzionali esistenti o di previsione).
2.c.2 Definizione da parte dei Comuni delle previsioni urbanistiche
Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 14/99 i Comuni effettuano il
dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie
dimensionali in sede di PSC; per quanto riguarda le grandi strutture
di vendita, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni:
- per le grandi strutture di livello inferiore la localizzazione va
prevista in sede di PSC (entro gli ambiti territoriali di cui agli
articoli A11-A13 della legge regionale contenente la disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio: ambiti da
riqualificare; ambiti per i nuovi insediamenti; ambiti specializzati
per attivita' produttive); la relativa attuazione e' demandata al
POC;
- per le grandi strutture di livello superiore il PSC recepisce gli
ambiti dei poli funzionali definiti in sede di PTCP la cui attuazione
e' demandata ai POC secondo le modalita' indicate dall'art. A15 della
legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e
l'uso dei territorio.
2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacita' insediativa
delle diverse tipologie distributive
2.d.1 In sede di PTCP le Province definiscono, nell'ambito e nel
rispetto delle modalita' e degli indirizzi sopra indicati, valori di
equilibrio dei parametri caratteristici dell'offerta commerciale a
livello comunale e provinciale nelle diverse tipologie, rispetto ai
rispettivi dimensionamenti delle capacita' insediative sottoponendoli
di norma ogni 3 anni e comunque entro 5 anni a verifica in base al
monitoraggio della situazione, e a conseguente adeguamento; essi
sono:
- range di variazione percentuale rispetto alla situazione attuale
della consistenza delle classi dimensionali delle grandi strutture di
vendita nell'alimentare e nel non alimentare (valori percentuali
rispetto al totale della dotazione, ed eventualmente valori
assoluti);
- range di variazione della dotazione di superfici di vendita per
1.000 abitanti (grandi strutture alimentari e non)
da assumere come riferimento per l'adeguamento dei PSC e per
l'attuazione attraverso i POC, per il dimensionamento della quota di
capacita' insediativa relativa alle grandi strutture.
2.d.2 In sede di PSC i Comuni verificano la compatibilita' delle
previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni
commerciali; in sede di POC i Comuni individuano gli interventi da
attuare e definiscono le relative possibilita' edificatorie in misura
conforme agli indirizzi provinciali.
Saranno quindi considerati con precedenza gli interventi relativi
alle classi dimensionali e/o alle tipologie di servizi piu' lontani
dall'intervallo considerato accettabile in sede di programmazione
della capacita' insediativa di cui al punto 2.d.1.
2.e Criteri per la graduazione dell'attuazione
2.e.1 Nelle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica le
Province e i Comuni introducono strumenti per l'attuazione graduale
delle previsioni dei Piani, mettendo in relazione gli obiettivi, i
requisiti prestazionali e il livello di dotazioni esistenti e
previste.
Nella fase a regime, attraverso i Piani operativi per il commercio
inseriti nei PCTP e nel POC:
- le Province programmano i poli funzionali;
- il Comune utilizza il POC come strumento operativo di attuazione
della pianificazione, con verifica triennale, in cui inserire una
quota delle previsioni insediative del Piano strutturale comunale,
sulla base degli indirizzi contenuti nel PTCP (paragrafo 2.d.1) e di
una specifica valutazione dell'efficacia e della coerenza
dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle
trasformazioni del territorio contenuto nel Piano strutturale stesso.
2.e.2 Nell'ambito delle potenzialita' insediative definite dal PSC
(e in fase transitoria dal PRG adeguato in sede di Conferenza dei
servizi) il dimensionamento del programma attuativo in sede di POC
(costituito in fase transitoria dal Programma di cui al paragrafo
2.g.1) tiene conto dei seguenti obiettivi:
- funzionalita' e collocazione del progetto in strategie e interventi
urbano-territoriali di riqualificazione (ex L.R. 19/98) o di
valorizzazione commerciale (ex L.R. 14/99);
- interventi che riducono lo squilibrio territoriale esistente in
aree con i problemi di evasione commerciale indotti da squilibri
localizzativi dell'apparato distributivo;
- interventi che utilizzano aree gia' urbanizzate (dismesse,
degradate, sottoutilizzate), o contenitori dismessi, da preferire a
progetti che prevedono nuova urbanizzazione;
- interventi che valorizzano l'identita' culturale del territorio,
sia attraverso la valorizzazione di attivita' commerciali
tradizionali peculiari della zona, sia attraverso la qualificazione
architettonica e paesaggistica dell'intervento;
- progetti che prevedano ritorni occupazionali positivi, come nuova
occupazione dipendente e come previsione di insediamento, nelle aree
o centri commerciali anche di piccoli esercizi;
- nell'ambito degli obiettivi e delle priorita' delle tipologie
progettuali sopra indicate, si indica una ulteriore priorita' per gli
interventi con minore impatto ambientale, con particolare attenzione
al traffico indotto sulla rete infrastrutturale esistente
contestualmente alla attuazione del progetto (non quella in
previsione).
Per la definizione degli interventi relativi a grandi strutture
commerciali da inserire nel POC i Comuni possono procedere con la
individuazione diretta di ambiti di intervento, ovvero con le
modalita' di selezione di tali ambiti e di progetti di insediamento,
indicate all'art. 30, comma 9 della legge regionale contenente la
disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.
I criteri per la graduazione degli interventi nel POC tengono conto
inoltre dei seguenti elementi:
- completamento del sistema infrastrutturale previsto dal Piano;
- miglioramento del livello di servizio ai cittadini;
- equilibrio nel rapporto con altre tipologie di strutture di vendita
presenti.
I criteri di graduazione si esprimono a due livelli:
- inserimento della previsione nel POC;
- valutazione dei progetti, per il rilascio delle autorizzazioni in
sede di Conferenza dei servizi Comune-Provincia-Regione (in
particolare per la valutazione di proposte concorrenti).
2.e.3 Contestualmente all'avvio della fase operativa per il rilascio
delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita la
Regione verifica, in base ai Piani operativi per gli insediamenti
commerciali redatti dalle Province e Comuni interessati, il
completamento degli atti previsti dalla L.R. 14/99, vale a dire:
- definizione dei progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane;
- definizione delle disposizioni di salvaguardia e regolamentari per
gli ambiti di particolare pregio storico, archeologico, artistico o
ambientale;
- definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le
medie strutture;
- definizione delle scelte sulla riqualificazione urbana e
sull'adeguamento della rete infrastrutturale e dei parcheggi.
2.f Criteri per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi
delle politiche sul commercio
Il processo di pianificazione si fonda sulla verifica periodica da
parte delle Province e dei Comuni dell'attuazione dei piani e
dell'andamento delle autorizzazioni (natalita' e mortalita' degli
esercizi, distribuzione delle sedi), verificando in particolare i
seguenti fenomeni:
- la qualita' del servizio commerciale entro un ambito urbano in
rapporto alle caratteristiche della popolazione presente (vicinato,
prossimita');
- gli esiti di progetti di valorizzazione commerciale;
- l'andamento del processo di riqualificazione urbana (eliminazione
di situazioni di degrado funzionale e sociale);
- lo stato di efficienza della rete dell'accessibilita' pubblica e
privata e dei parcheggi;
- i cambiamenti nelle abitudini di acquisto;
- lo stato di equilibrio nella distribuzione tipologica e spaziale
dell'offerta di servizi commerciali.
Le Province ed i Comuni realizzano tali valutazioni di efficacia, con
cadenza almeno triennale ("Attuazione ed esiti del Piano operativo
del commercio"), facendone discendere indicazioni per l'ulteriore
fase di programmazione.
Definizione di misure relative alla prima fase di attuazione
2.g Prima fase di attuazione
2.g.1 Si definisce prima fase di attuazione quella dal momento
attuale fino all'adeguamento dei piani provinciali e comunali alla
legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio, come stabilito nell'insieme delle disposizioni
dell'art. 41 della legge regionale contenente la disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio.
I Comuni in tale fase predispongono un primo programma di attuazione
degli interventi relativi alle grandi strutture. Per la verifica e
realizzazione di tale programma i Comuni proponenti chiedono alla
Provincia la convocazione di una Conferenza di pianificazione alla
quale dovranno partecipare anche la Regione e i Comuni dell'ambito
sovracomunale interessato al fine di raggiungere un accordo di
pianificazione vincolante per le deliberazioni delle Conferenze di
servizi per l'autorizzazione (ex art. 11, L.R. 14/99). In tale sede
la Regione verifica anche la realizzazione delle procedure e degli
atti previsti dalla normativa vigente.
La Regione interviene affinche':
a) la Conferenza dei servizi (ex art. 7, L.R. 14/99) realizzi
l'adeguamento dei PRG con l'indicazione delle aree idonee
all'insediamento di grandi e medie strutture di vendita tra quelle
gia' comprese per la funzione commerciale nei PRG vigenti o adottati;
provveda alla ricognizione e indicazione dei poli funzionali
esistenti, in raccordo con quanto stabilito all'art. A15 della legge
regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio, individuando come tali quelle aree aventi le
caratteristiche stabilite nei criteri regionali (punto 1.8, secondo
comma) con almeno 5 ha di superficie territoriale e gia' individuate
nei PTCP o nei PRG vigenti; demandando all'aggiornamento sopra
indicato dei PTCP, con i "Piani per gli insediamenti commerciali . .
." la ulteriore eventuale programmazione di nuovi poli funzionali con
le modalita' indicate dalla legge regionale contenente la disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio;
b) i programmi di attuazione predisposti dai Comuni e validati con
gli accordi di pianificazione sopra indicati siano realizzati,
attuando gli obiettivi indicati al precedente punto 2.e.2 e i criteri
di cui al punto 2.d. Per i piani operativi per gli insediamenti
commerciali dei Comuni vengono esaminate prioritariamente le domande
per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione
prima del 24 aprile 1998 (art. 19, L.R. 14/99);
c) su tali programmi sia realizzata la consultazione con le
organizzazioni del commercio, sindacali e dei consumatori piu'
rappresentative, come indicato dall'art. 9 del DLgs 114/98 e
dall'art. 11 della L.R. 14/99.
La priorita' di attuazione, all'interno degli ambiti definiti idonei
in sede di Conferenza dei servizi, verra' applicata, per ordine
cronologico di presentazione delle domande, fino al momento in cui
l'autorizzazione comporterebbe il superamento del valore massimo
dell'intervallo di variazione della dotazione definito per l'intera
provincia.
L'esame delle proposte viene effettuato in sede di Conferenza dei
servizi Comune-Provincia-Regione nel rispetto dei criteri di
graduazione di cui al paragrafo 2.e, e sulla base dei criteri
specifici di valutazione relativi alle scelte autorizzative, di cui
al punto 3) del presente atto.
La fase di prima attuazione ha durata triennale e comunque fino
all'approvazione dei nuovi PTCP.
Decorso tale termine, saranno esaminate soltanto le domande relative
a previsioni urbanistiche che saranno contenute nei nuovi PTCP e
negli strumenti attuativi dei Comuni.
3) Criteri relativi alle scelte autorizzative in sede di Conferenza
dei servizi Comune-Provincia-Regione
3.a Criteri specifici di valutazione di impatto dei progetti di
insediamento
3.a.1 Condizione preliminare: la proposta rientra nei criteri di
priorita' che la Provincia e i Comuni hanno definito per l'attuazione
del programma di insediamenti commerciali (condizione rispettata con
l'inserimento nel POC).
3.a.2 Congruenza urbanistica: coerenza con il quadro delle azioni di
riqualificazione previste dal Piano e con le politiche di
valorizzazione delle zone storiche (condizione rispettata con
l'inserimento nel POC).
3.a.3 Tempi di attuazione: coerenza con il quadro infrastrutturale e
con il complesso delle condizioni al contorno previste in sede di
PTCP e PRG.
3.a.4 Impatto ambientale e possibilita' di mitigazione:
- stima del traffico generato e attratto nelle giornate e ore di
punta. Effetti di ridistribuzione del traffico sulla rete stradale
esistente e valutazione dell'esito globale;
- clima acustico della zona, effetti di inquinamento connesso al
traffico previsto, in rapporto all'importanza e alla prossimita' dei
potenziali "bersagli" piu' significativi;
- atmosfera: situazione attuale e stima degli effetti indotti dalle
emissioni (CO2, polveri);
- acque superficiali: alterazione del regime idrico superficiale,
possibilita' di smaltimento delle acque piovane in rapporto alla
capacita' della rete e dei corpi idrici recettori;
- paesaggio: struttura percettiva e struttura storico-culturale;
modifiche rilevanti indotte dal progetto;
- inquinamento dell'acquifero sotterraneo (acque di prima pioggia);
uso dell'acqua piovana: possibilita' di effettuare la depurazione
delle acque di prima pioggia (particolarmente inquinate), attraverso
rete separata o depurazione in loco; possibilita' di accumulo di
acqua piovana e riuso in loco;
- impatti energetici: consumi previsti, possibilita' di contenimento;
- adeguamenti e mitigazioni previste dal progetto proposto:
efficacia, danni residui. Possibilita' di introdurre in sede di
autorizzazione prescrizioni specifiche relative alla realizzazione di
interventi infrastrutturali, e alla ulteriore riduzione dei rischi e
mitigazione dei danni ambientali.
3.a.5 Impatto socio-economico: effetti occupazionali specifici
dell'iniziativa, effetti sulla qualita' dei servizi al consumatore.
3.a.6 Valutazione dell'innovativita' della tipologia commerciale
proposta, in rapporto al quadro delle tipologie presenti sul
territorio.
3.a.7 Criteri in fase di attuazione: le autorizzazioni per i parchi
commerciali vengono rilasciate ad ogni singola struttura, ove
necessarie, previa approvazione e convenzionamento del progetto
complessivo.
3.a.8 Valutazione della solidita' economico-finanziaria del
progetto: i Comuni e le Conferenze dei servizi devono valutare la
coerenza delle informazioni e delle previsioni fornite dal promotore,
per evitare i rischi per l'ambiente e per il tessuto socio-economico
connessi al possibile fallimento di iniziative non adeguatamente
progettate e sostenute.
3.b Indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle
proposte
In sede di Conferenza dei servizi Comune-Provincia-Regione ex art.
11, L.R. 14/99 le proposte vengono valutate anche con riferimento ai
seguenti indirizzi progettuali e requisiti, che possono assumere il
ruolo di criteri di preferenza nel caso di domande concorrenti per
l'attuazione dello stesso intervento, o nel caso di adozione di
procedure di cui all'art. 30, comma 9 della legge regionale
contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
come specificato al punto 2.e.2:
- progetti che aumentano il livello di servizio ai consumatori, sia
quantitativo (riducendo le situazioni di maggiore distanza dai
livelli di servizio auspicati a livello locale), che qualitativo, in
quanto tipologie innovative non presenti o scarsamente presenti sul
mercato locale;
- valutazione della coerenza della funzione che si intende svolgere
nella proposta rispetto all'insieme dell'offerta commerciale. A
questo proposito si possono definire quattro tipologie funzionali
principali: convenience legata alla prossimita', convenience legata a
grandi flussi di traffico (stazioni, aeroporti, . . .), attrazione,
shopping. Integrazione nella valutazione delle proposte e nelle forme
di autorizzazione delle attivita' para commerciali ed extra
commerciali necessarie al corretto svolgimento delle funzioni della
struttura integrata;
- progetti con maggiori sinergie funzionali rispetto al contesto
(interscambio tra grande struttura, parcheggi, pubblici esercizi e
altri servizi delle zone urbane);
- progetti che utilizzano innovazioni nell'organizzazione e nella
struttura di vendita, ad esempio i cosiddetti "servizi d'acquisto",
che riguardano il livello di accoglienza, la struttura degli
assortimenti, le modalita' di pagamento, gli orari di apertura, ecc.;
- progetti che presentano modalita' di gestione dei servizi logistici
(differenti dall'e-commerce) innovativi, riguardanti il trasporto, lo
stoccaggio, il packaging dei prodotti e lo smaltimento degli
imballaggi;
- preferenza ai progetti che favoriscono la concorrenza intra-type
per incrementare l'offerta e la possibilita' di scelta dei
consumatori, evitando il rischio di posizioni oligopolistiche che
danneggiano il consumatore.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 2630 del 28 febbraio 2000;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 25 febbraio 2000, progr. n. 293, riportate nel
presente atto deliberativo.