REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410

Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2000, n. 293)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 293 del 25              
febbraio 2000, recante in oggetto "Criteri e condizioni per regolare            
obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita,             
in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 5 luglio                
1999, n. 14" e che qui di seguito si trascrive integralmente:                   
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della                    
disciplina relativa al settore del commercio;                                   
vista la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del                 
commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"           
ed in particolare l'art. 3, comma 2, lett. b) ove si stabilisce che             
il Consiglio regionale adotta un atto contenente i criteri e le                 
condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle           
grandi strutture di vendita;                                                    
rilevato che l'art. 2 della summenzionata L.R. 14/99 stabilisce che i           
suddetti criteri regionali sono definiti al fine di contenere l'uso             
del territorio, assicurare le compatibilita' ambientali,                        
salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie                
distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli            
assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete              
distributiva in riferimento alle disponibilita' di servizi al                   
consumatore;                                                                    
esaminata la proposta di "Criteri e condizioni per regolare gli                 
obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di                   
vendita", elaborati dal Servizio regionale competente;                          
sentite le rappresentanze degli Enti locali e delle associazioni di             
impresa;                                                                        
ritenuto pertanto di dover procedere a presentare al Consiglio, ai              
fini dell'approvazione, la suddetta proposta di "Criteri e condizioni           
per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture            
di vendita", in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R.            
5 luglio 1999, n. 14;dato atto:                                                 
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'           
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,                
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, dr.ssa Paola                    
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente                   
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41;                                                           
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di presentare al Consiglio, per l'approvazione, i "Criteri e                    
condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi           
strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. b)              
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" allegati alla presente deliberazione           
quale parte integrante e sostanziale;                                           
di pubblicare, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  
Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo              
delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma             
2, lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14                                     
Indice                                                                          
1) Contenuti e strumenti del documento                                          
2) Criteri relativi alle scelte urbanistiche e di programmazione a              
livello provinciale e comunale Criteri di sostenibilita' ambientale             
2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di              
territorio 2.b Criteri per la valutazione delle compatibilita'                  
ambientali ai fini dell'individuazione delle aree idonee per                    
l'insediamento di grandi strutture di vendita Criteri relativi ad               
obiettivi di equilibrio, graduazione, efficacia dell'attuazione                 
relativa alle grandi strutture in rapporto alle altre tipologie                 
distributive 2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni                
generali di capacita' insediative dei piani in rapporto alle grandi             
strutture 2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacita'               
insediativa delle diverse tipologie distributive 2.e Criteri per la             
graduazione dell'attuazione 2.f Criteri per la verifica di efficacia            
rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio Definizione di            
misure relative alla fase di prima attuazione 2.g Prima fase di                 
attuazione                                                                      
3) Criteri relativi alle scelte autorizzative in sede di Conferenza             
dei servizi Comune-Provincia-Regione 3.a Criteri specifici di                   
valutazione di impatto dei progetti di insediamento 3.b Indirizzi               
progettuali e requisiti per la valutazione delle proposte                       
1) Contenuti e strumenti del documento                                          
1.a Il presente atto di cui al punto b) dell'art. 3, comma 2, L.R.              
14/99 contiene le indicazioni con le quali la Regione promuove, di              
concerto con Province e Comuni e intervenendo con le proprie                    
competenze e responsabilita' nelle sedi indicate dalla L.R. 14/99 e             
dalla legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela            
e l'uso del territorio (Conferenza dei servizi ex art. 7, L.R. 14/99;           
verifica ed approvazione PTCP, Conferenza servizi ex art. 11, L.R.              
14/99), oltre che gli indirizzi generali di programmazione degli                
insediamenti commerciali e i criteri di pianificazione territoriale             
ed urbanistica le due funzioni richiamate dalla legge a proposito               
delle grandi strutture di vendita: "regolare obiettivi di presenza e            
sviluppo" (funzione programmatoria/pianificatoria) e "valutare i                
progetti di insediamento" (funzione attuativa/autorizzativa). Tale              
atto inoltre si connette alla strumentazione individuata nella nuova            
legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e                
l'uso del territorio.                                                           
La L.R. 14/99 per la disciplina del commercio in sede fissa, in                 
attuazione del DLgs 31/3/1998, n. 114, ha definito l'impianto della             
programmazione complessiva della rete distributiva, indicata come               
competenza delle Regioni dall'art. 6 del DLgs  n.114, cosi                      
articolandolo:                                                                  
Indicazione da parte della Regione, nell'art. 2 della L.R. 14/99                
degli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'                     
commerciali, in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al            
comma 3 dell'art. 6 dello stesso DLgs n. 114.                                   
a) Promozione da parte della Regione di tale processo di                        
programmazione degli insediamenti delle attivita' commerciali, in               
concorso con Comuni e Province, stabilendo che Comuni e Province                
provvedono all'attuazione dei summenzionati indirizzi generali                  
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed              
urbanistica (PTCP-PRG). Conseguentemente la legge regionale ha                  
previsto la formulazione oltreche' degli indirizzi generali, anche di           
criteri che costituiscono riferimento per le scelte di Province e               
Comuni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica per              
gli insediamenti commerciali.                                                   
b) Previsione di un atto della Regione contenente "criteri e                    
condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi           
strutture di vendita, al fine di contenere l'uso del territorio,                
assicurare la compatibilita' ambientale, salvaguardare l'equilibrio             
con la presenza delle altre tipologie distributive; e per valutare i            
progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici,                 
insediati, della mobilita' e della rete distributiva in riferimento             
alla disponibilita' di servizi al consumatore".                                 
Con le modalita' cosi' articolate la legge regionale da' corso ad un            
impianto della programmazione che:                                              
- realizza la collocazione di tale programmazione degli insediamenti            
commerciali, nella pianificazione territoriale ed urbanistica;                  
- persegue un modello di rete-obiettivo, di dimensionamento delle               
funzioni commerciali articolato nelle diverse tipologie e un quadro             
di compatibilita' territoriale, che riferisce la programmazione alla            
compatibilita' tra zone di possibile insediamento e tipologie di                
strutture distributive; quindi una "programmazione per la                       
concorrenza" che non intende fissare barriere all'entrata nel                   
mercato, ma "regolare la stessa presenza e sviluppo delle grandi                
strutture, in riferimento a criteri e indirizzi - come sopra indicati           
- di interesse generale, e rivolti a favorire l'equilibrato sviluppo            
delle diverse tipologie distributive";                                          
- delega a Province e Comuni l'attuazione sul territorio della                  
pianificazione degli insediamenti commerciali.                                  
Con tali modalita' la legge regionale da un lato realizza i principi            
di delega (a Province e Comuni) individuate nella L.R. 3/99;                    
dall'altro lato predispone un modello di programmazione che si                  
colloca nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dall'Autorita'            
garante della concorrenza e del mercato a proposito delle misure                
regionali attuative del DLgs n. 114: indicazioni che in particolare             
hanno osservato (cfr. documento Autorita' 15/4/1999) che "la portata            
innovativa del DLgs 114/98 rispetto alla precedente normativa                   
nazionale fondata sulla Legge 426/71 risiede nella circostanza che              
esso cessa di avere quale obiettivo centrale la pianificazione                  
quantitativa dell'offerta, per adottare una prospettiva di tutela di            
interessi generali, principalmente di tipo urbanistico (tutela                  
dell'assetto urbano, tutela dell'ambiente, dei beni artistici e                 
culturali) o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello            
di servizi per i consumatori in diversi ambiti geografici"; - tra               
l'altro - "evitando quindi l'adozione di un modello di valutazione              
delle domande di autorizzazione per le medie e grandi superfici                 
rigidamente impostato in termini di regolamentazione strutturale del            
mercato, cioe' sulla predeterminazione quantitativa di limiti alle              
possibilita' di entrata sul mercato (autorita', ibidem)".                       
Piu' specificatamente le indicazioni dell'Autorita' hanno                       
sottolineato che "andrebbe evitata la fissazione di obiettivi                   
definiti in termini di equilibrio tra domanda e offerta", mentre                
occorre come detto all'art. 6 del DLgs n. 114 "assumere nell'indicare           
obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita il           
rispetto del principio di libera concorrenza favorendo l'equilibrato            
sviluppo delle diverse tipologie distributive".                                 
Allo stesso modo "occorre evitare la reintroduzione delle tabelle               
merceologiche (con l'eccezione della distinzione tra alimentare e non           
alimentare), attraverso disposizioni che comportino una connessione             
delle autorizzazioni (di grandi e medie strutture) alla operativita'            
dell'esercizio in un determinato settore merceologico" e, in                    
definitiva, definire un "sistema preposto all'esame delle domande di            
autorizzazione relative alle medie e grandi superfici di vendita                
configurato in modo tale che l'ipotesi di non accettazione di una               
domanda sia limitata ai casi in cui dall'accoglimento della stessa              
deriverebbero specifici effetti pregiudizievoli per l'interesse                 
generale con riferimento all'adeguata articolazione dell'offerta,               
alla disponibilita' di servizi per la popolazione (compresi gli                 
esercizi di vicinato) e in generale alle esigenze di tutela e                   
riqualificazione dell'assetto urbanistico territoriale" (cfr.                   
Autorita' garante).                                                             
L'impianto di programmazione definito dalla normativa regionale si              
realizza con i seguenti adempimenti e contenuti, presenti nella L.R.            
14/99 e nei successivi "Criteri di pianificazione territoriale ed               
urbanistica".                                                                   
Sono fissati nei "Criteri di pianificazione territoriale ed                     
urbanistica" gli indirizzi per la definizione, da parte delle                   
Province, degli ambiti della programmazione degli insediamenti                  
commerciali, i quali prevedono che i PTCP (a regime) e le Conferenze            
dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 individuano:                     
- le aree metropolitane omogenee intese come sistemi urbani complessi           
sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di diffusione urbana                  
componenti una citta' vasta;                                                    
- gli ambiti sovracomunali rilevanti, tenendo conto dell'assetto e              
della gerarchizzazione del sistema insediativo, delle aree di                   
gravitazione determinate dall'assetto delle reti dei servizi e delle            
reti infrastrutturali; costituendo a questo riguardo riferimento la             
definizione delle "citta' regionali e dei centri ordinatori" come               
definiti dal PTR e dai PTCP vigenti, con eventuali specifiche                   
connotazioni delle gravitazioni commerciali;                                    
- le aree montane, rurali, e di minore consistenza demografica di cui           
all'art. 9 della L.R. 14/99.                                                    
La Conferenza dei servizi delibera le suddette individuazioni.                  
Sulla base degli "Indirizzi generali" e dei "Criteri di                         
pianificazione":                                                                
- i Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti                   
commerciali nei propri strumenti urbanistici, provvedendo:                      
- ad un dimensionamento della funzione commerciale delle diverse                
tipologie, con "una valutazione" "dello stato di fatto della rete" .            
. . "anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello             
provinciale e regionale di popolazione residente e/o gravitante" e              
"delle potenzialita' urbanistiche per il commercio con riferimento              
alle aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree             
per nuovi insediamenti e alle aree specialistiche" (vedi L.R. 14/99,            
art. 5. Criteri, punti 3.1, 3.2);                                               
- alla localizzazione di aree idonee per grandi e medie strutture di            
vendita in conformita' ai "Criteri di pianificazione";                          
- Le Province, con il PTCP a regime, e con la Conferenza dei servizi,           
nella fase di prima attuazione, definiscono le scelte di                        
pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione            
della rete distributiva, sulla base degli indirizzi della Regione e             
delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile, provvedendo            
a tali scelte anche tramite la verifica delle idoneita' delle aree              
proposte dai Comuni - nella sede della stessa Conferenza dei servizi            
- di cui all'art. 7 della L.R. 14/99.                                           
Le Province per determinare tali scelte di pianificazione                       
territoriale ed urbanistica valutano lo stato di fatto della rete e             
delle potenzialita' urbanistiche per il commercio con le modalita'              
gia' indicate per i Comuni nel punto precedente.I Comuni (nelle                 
proposte di localizzazione) e le Province (provvedendo alle scelte da           
definire nella Conferenza dei servizi e a regime coi PTCP), sulla               
base delle indicazioni degli "Indirizzi" della legge regionale e dei            
"Criteri", combinano un quadro di compatibilita' tra zone di                    
possibile insediamento e tipologie di strutture distributive (anche             
con riguardo alle loro superfici), che risulta cosi' definito:                  
Nei centri storici e nelle aree urbane "centrali":                              
- sviluppo e qualificazione degli insediamenti commerciali di                   
vicinato, finalizzati a migliorarne integrazione e concentrazione e,            
attraverso apposite normative urbanistiche, di controllo dei cambi              
d'uso;                                                                          
- previsione di medie strutture, centri commerciali di vicinato,                
complessi commerciali di vicinato, di norma nell'ambito di programmi            
di riqualificazione urbana o altri piani urbanistici attuativi o                
attraverso i progetti di valorizzazione di cui all'art. 8, L.R. 14/99           
secondo modalita' e localizzazioni sinergiche con la rete                       
preesistente;                                                                   
- non previsione, di norma, di insediamento di grandi strutture di              
livello superiore e centri commerciali d'attrazione.                            
Nelle aree della periferia urbana:                                              
- qualificare e potenziare assi commerciali e nuclei di servizio                
esistenti;                                                                      
- prevedere la presenza di medie strutture di vendita e complessi               
commerciali di vicinato, privilegiando azioni di razionalizzazione e            
ammodernamento di strutture esistenti, o nel caso di nuovi                      
insediamenti privilegiando operazioni di riqualificazione urbana o di           
riconversione di insediamenti industriali dismessi, laddove cio'                
possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei                 
commerciali preesistenti. Le zone ove si ritenga ammissibile ed                 
idoneo l'insediamento di medie strutture vanno indicate nel PRG e               
debbono risultare coerenti con le scelte dello stesso, con le                   
previsione del PUT ove vigente, con le indicazioni della zonizzazione           
acustica di cui alla Legge 447/95, con i PRU ove approvati. Tali                
insediamenti sono da prevedere in particolare nell'ambito o in                  
contiguita' di aree di consolidata presenza di servizi commerciali;             
nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale, lungo gli assi           
delle viabilita' urbane principali come definite dal PRG o dal PUT;             
in aree gia' assoggettate ad un piano urbanistico attuativo o previa            
approvazione di un piano urbanistico attuativo.                                 
Negli ambiti periurbani delle grandi aree metropolitane nonche' negli           
ambiti territoriali sovracomunali:                                              
- armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi                  
strutture commerciali, favorire la concentrazione di grandi e medie             
strutture di vendita o centri commerciali in aree commerciali                   
integrate come definite al punto 1.8 dei Criteri collocate in                   
prossimita' dei nodi infrastrutturali che garantiscano la massima               
accessibilita';                                                                 
- l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti non           
alimentari deve essere previsto nelle suddette aree commerciali                 
integrate, destinate dai piani urbanistici ad ospitare strutture                
commerciali, dotate di un sistema integrato di accessi e di                     
parcheggi, e di collocazioni idonee in relazione ai flussi della                
viabilita' sovracomunale e/o dei nodi interscambio con essa. O in               
ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o            
medie strutture nelle quali l'insediamento di ulteriori strutture               
possa consentire e assicurare la razionalizzazione e il miglioramento           
del sistema di accessi e dei parcheggi. O in aree gia' insediate                
nelle quali si verifichi la dismissione di precedenti funzioni, che             
possono essere validamente destinate a funzioni anche commerciali;              
- l'insediamento di grandi strutture di vendita e di aree commerciali           
integrate anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici                     
preesistenti puo' essere consentito solo in aree gia' assoggettate ad           
un piano urbanistico attuativo che contempli specificatamente tale              
insediamento; o previa approvazione di un piano urbanistico attuativo           
presentato anche al fine di prevedere nella convenzione impegni                 
relativi alle opere di integrazione ambientale e/o di miglioramento             
dell'accessibilita' ritenute necessarie;                                        
- l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita o di centri               
commerciali di livello superiore di cui al punto 1.4, lettera c) dei            
"Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica" puo' essere              
previsto esclusivamente in ambiti configurabili come le aree                    
commerciali integrate di livello superiore di cui al punto 1.8,                 
secondo comma degli stessi Criteri;                                             
- la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 nella            
fase di prima attuazione e i PTCP a regime, provvedono a valutare ed            
individuare le aree idonee a ospitare aree commerciali integrate e              
aree commerciali integrate di livello superiore che rappresentano               
poli funzionali e con la presenza di dotazioni strutturali che                  
consentano la sostenibilita' del carico urbanistico.                            
Tale impianto e processo di programmazione, nell'ambito della                   
pianificazione territoriale ed urbanistica, ha come esito quindi una            
programmazione reale degli insediamenti possibili di grandi strutture           
commerciali.                                                                    
Le indicazioni cosi' definite costituiscono pertanto riferimenti del            
sistema di valutazione per la concessione delle autorizzazioni                  
all'insediamento di grandi strutture di vendita di cui all'art. 11              
della L.R. 14/99.                                                               
In tale impianto di programmazione degli insediamenti commerciali               
quindi, si integra la individuazione dei "Criteri e condizioni per              
regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di             
vendita, . . ." secondo le indicazioni della L.R. 14/99, art. 2,                
comma 9; art. 3, comma 2, lett. b).                                             
Le finalita' dichiarate dalla legge sono in proposito:                          
- contenere l'uso di territorio                                                 
obiettivo di tutela da perseguire in sede di pianificazione                     
territoriale e urbanistica;                                                     
- assicurare le compatibilita' ambientali                                       
introducendo modalita' di valutazione di tali compatibilita' (non               
solo a livello di singolo progetto, ma di scelte di piani                       
territoriali ed urbanistici sul dimensionamento e la localizzazione)            
- salvaguardare lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie                 
distributive                                                                    
tale obiettivo di equilibrio - variabile nel tempo - comporta che le            
linee-guida riguardino il dimensionamento dei piani territoriali ed             
urbanistici (capacita' insediativa massima delle varie componenti) e            
l'attuazione degli interventi (l'equilibrio va evidentemente valutato           
nel tempo).                                                                     
in sede di valutazione dei progetti di realizzazione delle strutture            
commerciali che la legge regionale definisce un secondo ruolo delle             
indicazioni regionali, come strumenti di valutazione rispetto:                  
agli assetti insediativi, della mobilita' e della rete distributiva             
in riferimento alla disponibilita' di servizi al consumatore.                   
Il presente atto contiene pertanto, oltre alle indicazioni                      
soprarichiamate:                                                                
2.a criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di              
territorio;                                                                     
2.b criteri per la valutazione delle compatibilita' ambientali ai               
fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di                
grandi strutture di vendita;                                                    
2.c criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di                 
capacita' insediativa dei piani in rapporto alle grandi strutture;              
2.d criteri per lo sviluppo equilibrato della capacita' insediativa             
delle diverse tipologie distributive;                                           
2.e criteri per la graduazione della attuazione;                                
2.f criteri per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi                
delle politiche sul commercio;                                                  
2.g prima fase di attuazione;                                                   
3.a criteri specifici di valutazione di impatto, dei progetti di                
insediamento,                                                                   
3.b indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle                  
proposte.                                                                       
La Giunta regionale, con proprio atto, approva documenti tecnici a              
supporto delle attivita' di presentazione e valutazione delle domande           
di apertura di grandi strutture di vendita.                                     
1.b I seguenti criteri si applicano a due fasi dell'attivita' di                
pianificazione:                                                                 
- quella di prima attuazione, che comprende:                                    
1. la conclusione dell'attivita' di adeguamento degli strumenti                 
urbanistici comunali vigenti e adottati alla nuova disciplina del               
commercio;                                                                      
2. la definizione dei criteri per il primo programma di attuazione              
degli interventi relativi a grandi strutture;                                   
- quella a regime, che prevede:                                                 
1. in sede di aggiornamento dei PTCP: la definizione del                        
dimensionamento della capacita' insediativa e delle scelte                      
strategiche di livello territoriale, la programmazione dei poli                 
funzionali;                                                                     
2. in sede di pianificazione comunale: la definizione della                     
programmazione operativa a livello comunale, attraverso il                      
dimensionamento della capacita' insediativa e la localizzazione delle           
aree per gli insediamenti commerciali (nel Piano strutturale                    
comunale); la formulazione del programma di attuazione nel Piano                
operativo comunale, previsti dalla legge regionale contenente la                
disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;                        
3. la definizione, in sede di Regolamento urbanistico-edilizio, dei             
criteri relativi alle scelte autorizzative e degli elementi di                  
indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), come indicato al               
successivo paragrafo 3 per la valutazione delle richieste.                      
1.c Modalita' di attuazione                                                     
I criteri indicati al precedente punto 1.a trovano applicazione                 
nell'ambito di "Piani operativi per gli insediamenti commerciali                
anche di interesse provinciale e sovracomunale", che costituiscono              
piani di attuazione nell'ambito dei PTCP e dei POC in coerenza con le           
previsioni di cui agli artt. 26, 28, 30, 31, della legge regionale              
contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del                      
territorio.                                                                     
Tali documenti, approvati e aggiornati con periodicita' almeno                  
triennale (o quinquennale in relazione alla durata dei POC) da parte            
dei Consigli provinciali e comunali, costituiscono strumenti per il             
coordinamento degli atti previsti dalla legislazione regionale di               
pianificazione territoriale urbanistica e per il commercio, e delle             
misure per l'attuazione graduale degli interventi programmati.                  
Il Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse                
provinciale e sovracomunale e' costituito nei PTCP dai seguenti                 
contenuti:                                                                      
a.1 gli obiettivi delle politiche provinciali per il commercio e i              
criteri di valutazione dell'efficacia della loro applicazione;                  
b.1 il dimensionamento della capacita' insediativa, anche in                    
riferimento alle compatibilita' ambientali, assunto per le funzioni             
commerciali;                                                                    
c.1 il range di variazione ammesso per l'equilibrio della capacita'             
insediativa complessiva nella provincia;                                        
d.1 la programmazione dei poli funzionali (aree commerciali integrate           
di livello superiore) secondo le modalita' definite dalla legge                 
regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del            
territorio                                                                      
e.1 i criteri e gli strumenti per la verifica di efficacia rispetto             
agli obiettivi delle politiche sul commercio.                                   
Tali Piani si collocano nell'ambito dell'elaborazione e definizione             
dei PTCP; ovvero essi rappresentano piani settoriali di aggiornamento           
ed integrazione dei PTCP.                                                       
In entrambi i casi per la elaborazione e definizione di tali Piani si           
attuano le procedure di cui all'art. 27 della legge regionale                   
contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del                      
territorio.                                                                     
A livello comunale sono contenuti del Piano operativo per il                    
commercio:                                                                      
a.2 gli obiettivi delle politiche per il commercio e i criteri di               
valutazione dell'efficacia della loro applicazione;                             
b.2 il dimensionamento della capacita' insediativa assunto per le               
funzioni commerciali in sede di PSC;                                            
c.2 i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane;                    
d.2 le disposizioni di salvaguardia e regolamentari per gli ambiti di           
particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale;               
e.2 le scelte sulla riqualificazione urbana e sull'adeguamento della            
rete infrastrutturale e dei parcheggi;                                          
f.2 i criteri di graduazione e l'attuazione prevista nel POC per gli            
interventi relativi alle grandi strutture di vendita.                           
Il Piano operativo per gli insediamenti commerciali e' collocato                
nell'ambito del POC o costituisce un piano attuativo ai sensi                   
dell'art. 31 della legge regionale contenente la disciplina generale            
sulla tutela e l'uso del territorio. Per la sua definizione ed                  
approvazione si applicano quindi le procedure previste agli artt. 34,           
35 della legge regionale contenente la disciplina generale sulla                
tutela e l'uso del territorio.                                                  
2) Criteri relativi alle scelte urbanistiche e di programmazione a              
livello provinciale e comunale                                                  
Criteri di sostenibilita' ambientale                                            
2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di              
territorio                                                                      
 2.a.1 Nei PTCP e nei PSC, nella localizzazione di nuovi insediamenti           
commerciali di grandi dimensioni va previsto il consumo di nuovo                
territorio (incremento dell'urbanizzazione) soltanto quando non                 
sussistano alternative derivanti dal completamento o dalla                      
sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla                     
riorganizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato.                 
I parametri da assumere per la valutazione del consumo di territorio            
possono essere sia valori assoluti (mq. di superficie territoriale),            
che relativi (incremento percentuale del territorio urbanizzato),               
riferiti all'intero ambito territoriale che i Piani destinano a aree            
per grandi strutture di vendita, aree commerciali integrate inferiori           
e superiori o poli funzionali. Come indirizzo generale, si valuta che           
l'incremento ammesso per il territorio urbanizzato (in termini di               
capacita' insediative complessive inserite nei PTCP e nei PSC) debba            
essere contenuto entro lo 0,5% del territorio urbanizzato dell'intera           
provincia e l'1,5% a livello di singolo territorio comunale. Province           
e Comuni potranno fissare valori di riferimento piu' contenuti,                 
mentre dovranno adeguatamente motivare la scelta di valori piu'                 
elevati.                                                                        
 2.a.2 Oltre al consumo diretto di territorio (superficie destinata             
all'insediamento delle strutture edilizie, alla viabilita' e ai                 
parcheggi di pertinenza), vanno considerati a livello comunale e                
sovracomunale (e conteggiati verificando il loro contenimento entro             
il 50% di incremento dei valori limite citati al comma precedente)              
gli effetti di confinamento, separazione, interclusione di territorio           
derivanti dalla localizzazione dell'area da destinare a grandi                  
strutture di vendita, e delle infrastrutture relative.                          
 2.a.3 Per ridurre il consumo di territorio - derivante in misura               
rilevante dalla dotazione di posti auto - i Comuni incentivano                  
attraverso le norme urbanistiche dei PRG (POC e Regolamento                     
urbanistico-edilizio) soluzioni che prevedano di realizzare posti               
auto in autorimesse interrate o in edifici pluripiano (ad esempio               
condizionando la realizzazione di una parte della superficie                    
edificabile alla proporzionale sistemazione di una quota di                     
territorio sottratto all'uso di parcheggi a raso), e progetti che               
prevedano l'integrazione delle funzioni con diversa frequenza                   
temporale e conseguenti benefici di riduzione della dotazione di                
infrastrutture e parcheggi.                                                     
2.b Criteri per la valutazione delle compatibilita' ambientali ai               
fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di                
grandi strutture di vendita                                                     
Oltre agli indirizzi definiti in sede di "Criteri di pianificazione             
territoriale ed urbanistica riferiti alle attivita' commerciali in              
sede fissa" (delibera n. 1253 del 23/9/1999), ed in specifico ai                
punti:                                                                          
2.2 indirizzi per l'insediamento delle attivita' commerciali riferiti           
ai diversi ambiti territoriali                                                  
4.3 indirizzi per l'insediamento delle grandi strutture di vendita              
valgono le seguenti linee-guida.                                                
 2.b.1 Attraverso il PTCP le Provincie effettuano una verifica della            
sostenibilita' e della compatibilita' ambientale delle scelte                   
relative al dimensionamento della capacita' insediativa e alla                  
individuazione delle aree idonee all'insediamento delle grandi                  
strutture di vendita rispetto alle strategie di assetto territoriale            
di scala provinciale (linee di sviluppo, poli logistici, strategie              
insediative e infrastrutturali). Nonche' degli effetti di tali scelte           
sulla rete viaria secondo i criteri indicati al successivo punto                
2.b.2 verificando la compatibilita' dei livelli di saturazione.                 
 2.b.2 Verifica dell'accessibilita' territoriale: i Comuni, all'atto            
della selezione delle proposte di localizzazione da sottoporre alla             
Conferenza dei servizi (oppure oggetto di variante al PRG) effettuano           
una valutazione preliminare dei flussi veicolari generati e attratti            
in rapporto alla superficie di vendita ammissibile, la valutazione va           
effettuata con riferimento alle ore di punta della giornata del                 
sabato e, per le zone urbane a destinazione mista, alle giornate e              
agli orari in cui possono generarsi effetti di sovrapposizione con              
altri traffici. I flussi relativi vanno confrontati con la capacita'            
della rete esistente, definendo e prescrivendo le conseguenti                   
esigenze di potenziamento (punto 4.3.1 dei Criteri di pianificazione            
territoriale ed urbanistica).                                                   
 2.b.3 Applicazione in sede di pianificazione comunale di criteri di            
efficacia rispetto agli obiettivi strategici della pianificazione               
urbana: valutazione delle opportunita' di trasformazione urbanistica            
connesse agli interventi (bonifica e riqualificazione di aree                   
dismesse, completamento/potenziamento della rete infrastrutturale,              
ripolarizzazione di funzioni urbane, integrazione con altre                     
funzioni).                                                                      
 2.b.4 Verifica preliminare della compatibilita' acustica: le aree              
devono essere comprese entro ambiti classificati in classe IV ai                
sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 447/95) e            
del DPCM 14/11/1997 ("Aree ad intensa attivita' umana"). Vanno                  
considerati, in particolare per le strade di accesso, i problemi                
indotti dalla prossimita' rispetto ad insediamenti residenziali                 
(inquinamento acustico e atmosferico).                                          
 2.b.5 Verifica preliminare della compatibilita' idrogeologica                  
(impermeabilizzazione del suolo, capacita' di smaltimento delle acque           
piovane): verifica della situazione delle infrastrutture nella zona             
(rete fognaria principale), e della possibilita' di realizzare opere            
idrauliche compensative (bacino di laminazione) per la regimazione              
delle portate di piena in caso di pioggia intensa.                              
 2.b.6 Verifica preliminare della compatibilita'                                
paesaggistico-ambientale: limitazione degli impatti sul paesaggio e             
sul sistema storico-culturale del territorio.                                   
Criteri relativi ad obiettivi di equilibrio, graduazione, efficacia             
dell'attuazione relativa alle grandi strutture in rapporto alle                 
diverse tipologie distributive                                                  
2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di                 
capacita' insediative dei piani in rapporto alle grandi strutture               
 2.c.1 Le Province definiscono attraverso il PTCP:                              
- indirizzi strategici per la localizzazione e il dimensionamento               
delle previsioni di grandi strutture di vendita, in rapporto a                  
dichiarati criteri di sostenibilita' e ad obiettivi di qualificazione           
urbanistica del territorio e dei livelli di servizio commerciale alla           
popolazione della provincia;                                                    
- programmazione dei nuovi poli funzionali di progetto;                         
- indirizzi ai Comuni per la definizione dei livelli di capacita'               
insediativa da prevedere in sede di PSC (espressa in mq. di                     
superficie territoriale destinata alla funzione del commercio in                
grandi strutture di vendita, alimentari e non, nelle varie forme                
tipologiche e aggregative), in rapporto alla popolazione presente.              
Tali livelli terranno conto di:                                                 
- incremento della dotazione (modifica dei modelli di consumo);                 
- valutazioni delle proiezioni demografiche;                                    
- complessita' delle operazioni di trasformazione urbanistica                   
previste;                                                                       
- evoluzione delle tipologie;                                                   
- eccedenza di previsione urbanistica necessaria al corretto                    
funzionamento del mercato (potenziale concorrenza delle ipotesi).               
Le Province articolano gli indirizzi e le scelte di pianificazione di           
cui sopra in base ad una valutazione della situazione e degli                   
obiettivi di sviluppo entro gli ambiti territoriali sovracomunali               
definiti.                                                                       
In sede di PTCP (e nella prima fase in sede di Conferenza dei                   
servizi) vengono individuati tra quelli proposti dai Comuni gli                 
ambiti territoriali idonei per la localizzazione delle grandi                   
strutture di livello inferiore e di livello superiore (questi ultimi            
entro i poli funzionali esistenti o di previsione).                             
 2.c.2 Definizione da parte dei Comuni delle previsioni urbanistiche            
Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 14/99 i Comuni effettuano il              
dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie              
dimensionali in sede di PSC; per quanto riguarda le grandi strutture            
di vendita, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni:                   
- per le grandi strutture di livello inferiore la localizzazione va             
prevista in sede di PSC (entro gli ambiti territoriali di cui agli              
articoli A11-A13 della legge regionale contenente la disciplina                 
generale sulla tutela e l'uso del territorio: ambiti da                         
riqualificare; ambiti per i nuovi insediamenti; ambiti specializzati            
per attivita' produttive); la relativa attuazione e' demandata al               
POC;                                                                            
- per le grandi strutture di livello superiore il PSC recepisce gli             
ambiti dei poli funzionali definiti in sede di PTCP la cui attuazione           
e' demandata ai POC secondo le modalita' indicate dall'art. A15 della           
legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e                
l'uso dei territorio.                                                           
2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacita' insediativa             
delle diverse tipologie distributive                                            
 2.d.1 In sede di PTCP le Province definiscono, nell'ambito e nel               
rispetto delle modalita' e degli indirizzi sopra indicati, valori di            
equilibrio dei parametri caratteristici dell'offerta commerciale a              
livello comunale e provinciale nelle diverse tipologie, rispetto ai             
rispettivi dimensionamenti delle capacita' insediative sottoponendoli           
di norma ogni 3 anni e comunque entro 5 anni a verifica in base al              
monitoraggio della situazione, e a conseguente adeguamento; essi                
sono:                                                                           
- range di variazione percentuale rispetto alla situazione attuale              
della consistenza delle classi dimensionali delle grandi strutture di           
vendita nell'alimentare e nel non alimentare (valori percentuali                
rispetto al totale della dotazione, ed eventualmente valori                     
assoluti);                                                                      
- range di variazione della dotazione di superfici di vendita per               
1.000 abitanti (grandi strutture alimentari e non)                              
da assumere come riferimento per l'adeguamento dei PSC e per                    
l'attuazione attraverso i POC, per il dimensionamento della quota di            
capacita' insediativa relativa alle grandi strutture.                           
 2.d.2 In sede di PSC i Comuni verificano la compatibilita' delle               
previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni                       
commerciali; in sede di POC i Comuni individuano gli interventi da              
attuare e definiscono le relative possibilita' edificatorie in misura           
conforme agli indirizzi provinciali.                                            
Saranno quindi considerati con precedenza gli interventi relativi               
alle classi dimensionali e/o alle tipologie di servizi piu' lontani             
dall'intervallo considerato accettabile in sede di programmazione               
della capacita' insediativa di cui al punto 2.d.1.                              
2.e Criteri per la graduazione dell'attuazione                                  
 2.e.1 Nelle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica le             
Province e i Comuni introducono strumenti per l'attuazione graduale             
delle previsioni dei Piani, mettendo in relazione gli obiettivi, i              
requisiti prestazionali e il livello di dotazioni esistenti e                   
previste.                                                                       
Nella fase a regime, attraverso i Piani operativi per il commercio              
inseriti nei PCTP e nel POC:                                                    
- le Province programmano i poli funzionali;                                    
- il Comune utilizza il POC come strumento operativo di attuazione              
della pianificazione, con verifica triennale, in cui inserire una               
quota delle previsioni insediative del Piano strutturale comunale,              
sulla base degli indirizzi contenuti nel PTCP (paragrafo 2.d.1) e di            
una specifica valutazione dell'efficacia e della coerenza                       
dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle            
trasformazioni del territorio contenuto nel Piano strutturale stesso.           
 2.e.2 Nell'ambito delle potenzialita' insediative definite dal PSC             
(e in fase transitoria dal PRG adeguato in sede di Conferenza dei               
servizi) il dimensionamento del programma attuativo in sede di POC              
(costituito in fase transitoria dal Programma di cui al paragrafo               
2.g.1) tiene conto dei seguenti obiettivi:                                      
- funzionalita' e collocazione del progetto in strategie e interventi           
urbano-territoriali di riqualificazione (ex L.R. 19/98) o di                    
valorizzazione commerciale (ex L.R. 14/99);                                     
- interventi che riducono lo squilibrio territoriale esistente in               
aree con i problemi di evasione commerciale indotti da squilibri                
localizzativi dell'apparato distributivo;                                       
- interventi che utilizzano aree gia' urbanizzate (dismesse,                    
degradate, sottoutilizzate), o contenitori dismessi, da preferire a             
progetti che prevedono nuova urbanizzazione;                                    
- interventi che valorizzano l'identita' culturale del territorio,              
sia attraverso la valorizzazione di attivita' commerciali                       
tradizionali peculiari della zona, sia attraverso la qualificazione             
architettonica e paesaggistica dell'intervento;                                 
- progetti che prevedano ritorni occupazionali positivi, come nuova             
occupazione dipendente e come previsione di insediamento, nelle aree            
o centri commerciali anche di piccoli esercizi;                                 
- nell'ambito degli obiettivi e delle priorita' delle tipologie                 
progettuali sopra indicate, si indica una ulteriore priorita' per gli           
interventi con minore impatto ambientale, con particolare attenzione            
al traffico indotto sulla rete infrastrutturale esistente                       
contestualmente alla attuazione del progetto (non quella in                     
previsione).                                                                    
Per la definizione degli interventi relativi a grandi strutture                 
commerciali da inserire nel POC i Comuni possono procedere con la               
individuazione diretta di ambiti di intervento, ovvero con le                   
modalita' di selezione di tali ambiti e di progetti di insediamento,            
indicate all'art. 30, comma 9 della legge regionale contenente la               
disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.                        
I criteri per la graduazione degli interventi nel POC tengono conto             
inoltre dei seguenti elementi:                                                  
- completamento del sistema infrastrutturale previsto dal Piano;                
- miglioramento del livello di servizio ai cittadini;                           
- equilibrio nel rapporto con altre tipologie di strutture di vendita           
presenti.                                                                       
I criteri di graduazione si esprimono a due livelli:                            
- inserimento della previsione nel POC;                                         
- valutazione dei progetti, per il rilascio delle autorizzazioni in             
sede di Conferenza dei servizi Comune-Provincia-Regione (in                     
particolare per la valutazione di proposte concorrenti).                        
 2.e.3 Contestualmente all'avvio della fase operativa per il rilascio           
delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita la               
Regione verifica, in base ai Piani operativi per gli insediamenti               
commerciali redatti dalle Province e Comuni interessati, il                     
completamento degli atti previsti dalla L.R. 14/99, vale a dire:                
- definizione dei progetti di valorizzazione commerciale di aree                
urbane;                                                                         
- definizione delle disposizioni di salvaguardia e regolamentari per            
gli ambiti di particolare pregio storico, archeologico, artistico o             
ambientale;                                                                     
- definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le           
medie strutture;                                                                
- definizione delle scelte sulla riqualificazione urbana e                      
sull'adeguamento della rete infrastrutturale e dei parcheggi.                   
2.f Criteri per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi                
delle politiche sul commercio                                                   
Il processo di pianificazione si fonda sulla verifica periodica da              
parte delle Province e dei Comuni dell'attuazione dei piani e                   
dell'andamento delle autorizzazioni (natalita' e mortalita' degli               
esercizi, distribuzione delle sedi), verificando in particolare i               
seguenti fenomeni:                                                              
- la qualita' del servizio commerciale entro un ambito urbano in                
rapporto alle caratteristiche della popolazione presente (vicinato,             
prossimita');                                                                   
- gli esiti di progetti di valorizzazione commerciale;                          
- l'andamento del processo di riqualificazione urbana (eliminazione             
di situazioni di degrado funzionale e sociale);                                 
- lo stato di efficienza della rete dell'accessibilita' pubblica e              
privata e dei parcheggi;                                                        
- i cambiamenti nelle abitudini di acquisto;                                    
- lo stato di equilibrio nella distribuzione tipologica e spaziale              
dell'offerta di servizi commerciali.                                            
Le Province ed i Comuni realizzano tali valutazioni di efficacia, con           
cadenza almeno triennale ("Attuazione ed esiti del Piano operativo              
del commercio"), facendone discendere indicazioni per l'ulteriore               
fase di programmazione.                                                         
Definizione di misure relative alla prima fase di attuazione                    
2.g Prima fase di attuazione                                                    
 2.g.1 Si definisce prima fase di attuazione quella dal momento                 
attuale fino all'adeguamento dei piani provinciali e comunali alla              
legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e                
l'uso del territorio, come stabilito nell'insieme delle disposizioni            
dell'art. 41 della legge regionale contenente la disciplina generale            
sulla tutela e l'uso del territorio.                                            
I Comuni in tale fase predispongono un primo programma di attuazione            
degli interventi relativi alle grandi strutture. Per la verifica e              
realizzazione di tale programma i Comuni proponenti chiedono alla               
Provincia la convocazione di una Conferenza di pianificazione alla              
quale dovranno partecipare anche la Regione e i Comuni dell'ambito              
sovracomunale interessato al fine di raggiungere un accordo di                  
pianificazione vincolante per le deliberazioni delle Conferenze di              
servizi per l'autorizzazione (ex art. 11, L.R. 14/99). In tale sede             
la Regione verifica anche la realizzazione delle procedure e degli              
atti previsti dalla normativa vigente.                                          
La Regione interviene affinche':                                                
a) la Conferenza dei servizi (ex art. 7, L.R. 14/99) realizzi                   
l'adeguamento dei PRG con l'indicazione delle aree idonee                       
all'insediamento di grandi e medie strutture di vendita tra quelle              
gia' comprese per la funzione commerciale nei PRG vigenti o adottati;           
provveda alla ricognizione e indicazione dei poli funzionali                    
esistenti, in raccordo con quanto stabilito all'art. A15 della legge            
regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del            
territorio, individuando come tali quelle aree aventi le                        
caratteristiche stabilite nei criteri regionali (punto 1.8, secondo             
comma) con almeno 5 ha di superficie territoriale e gia' individuate            
nei PTCP o nei PRG vigenti; demandando all'aggiornamento sopra                  
indicato dei PTCP, con i "Piani per gli insediamenti commerciali . .            
." la ulteriore eventuale programmazione di nuovi poli funzionali con           
le modalita' indicate dalla legge regionale contenente la disciplina            
generale sulla tutela e l'uso del territorio;                                   
b) i programmi di attuazione predisposti dai Comuni e validati con              
gli accordi di pianificazione sopra indicati siano realizzati,                  
attuando gli obiettivi indicati al precedente punto 2.e.2 e i criteri           
di cui al punto 2.d. Per i piani operativi per gli insediamenti                 
commerciali dei Comuni vengono esaminate prioritariamente le domande            
per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione           
prima del 24 aprile 1998 (art. 19, L.R. 14/99);                                 
c) su tali programmi sia realizzata la consultazione con le                     
organizzazioni del commercio, sindacali e dei consumatori piu'                  
rappresentative, come indicato dall'art. 9 del DLgs 114/98 e                    
dall'art. 11 della L.R. 14/99.                                                  
La priorita' di attuazione, all'interno degli ambiti definiti idonei            
in sede di Conferenza dei servizi, verra' applicata, per ordine                 
cronologico di presentazione delle domande, fino al momento in cui              
l'autorizzazione comporterebbe il superamento del valore massimo                
dell'intervallo di variazione della dotazione definito per l'intera             
provincia.                                                                      
L'esame delle proposte viene effettuato in sede di Conferenza dei               
servizi Comune-Provincia-Regione nel rispetto dei criteri di                    
graduazione di cui al paragrafo 2.e, e sulla base dei criteri                   
specifici di valutazione relativi alle scelte autorizzative, di cui             
al punto 3) del presente atto.                                                  
La fase di prima attuazione ha durata triennale e comunque fino                 
all'approvazione dei nuovi PTCP.                                                
Decorso tale termine, saranno esaminate soltanto le domande relative            
a previsioni urbanistiche che saranno contenute nei nuovi PTCP e                
negli strumenti attuativi dei Comuni.                                           
3) Criteri relativi alle scelte autorizzative in sede di Conferenza             
dei servizi Comune-Provincia-Regione                                            
3.a Criteri specifici di valutazione di impatto dei progetti di                 
insediamento                                                                    
 3.a.1 Condizione preliminare: la proposta rientra nei criteri di               
priorita' che la Provincia e i Comuni hanno definito per l'attuazione           
del programma di insediamenti commerciali (condizione rispettata con            
l'inserimento nel POC).                                                         
 3.a.2 Congruenza urbanistica: coerenza con il quadro delle azioni di           
riqualificazione previste dal Piano e con le politiche di                       
valorizzazione delle zone storiche (condizione rispettata con                   
l'inserimento nel POC).                                                         
 3.a.3 Tempi di attuazione: coerenza con il quadro infrastrutturale e           
con il complesso delle condizioni al contorno previste in sede di               
PTCP e PRG.                                                                     
 3.a.4 Impatto ambientale e possibilita' di mitigazione:                        
- stima del traffico generato e attratto nelle giornate e ore di                
punta. Effetti di ridistribuzione del traffico sulla rete stradale              
esistente e valutazione dell'esito globale;                                     
- clima acustico della zona, effetti di inquinamento connesso al                
traffico previsto, in rapporto all'importanza e alla prossimita' dei            
potenziali "bersagli" piu' significativi;                                       
- atmosfera: situazione attuale e stima degli effetti indotti dalle             
emissioni (CO2, polveri);                                                       
- acque superficiali: alterazione del regime idrico superficiale,               
possibilita' di smaltimento delle acque piovane in rapporto alla                
capacita' della rete e dei corpi idrici recettori;                              
- paesaggio: struttura percettiva e struttura storico-culturale;                
modifiche rilevanti indotte dal progetto;                                       
- inquinamento dell'acquifero sotterraneo (acque di prima pioggia);             
uso dell'acqua piovana: possibilita' di effettuare la depurazione               
delle acque di prima pioggia (particolarmente inquinate), attraverso            
rete separata o depurazione in loco; possibilita' di accumulo di                
acqua piovana e riuso in loco;                                                  
- impatti energetici: consumi previsti, possibilita' di contenimento;           
- adeguamenti e mitigazioni previste dal progetto proposto:                     
efficacia, danni residui. Possibilita' di introdurre in sede di                 
autorizzazione prescrizioni specifiche relative alla realizzazione di           
interventi infrastrutturali, e alla ulteriore riduzione dei rischi e            
mitigazione dei danni ambientali.                                               
 3.a.5 Impatto socio-economico: effetti occupazionali specifici                 
dell'iniziativa, effetti sulla qualita' dei servizi al consumatore.             
 3.a.6 Valutazione dell'innovativita' della tipologia commerciale               
proposta, in rapporto al quadro delle tipologie presenti sul                    
territorio.                                                                     
 3.a.7 Criteri in fase di attuazione: le autorizzazioni per i parchi            
commerciali vengono rilasciate ad ogni singola struttura, ove                   
necessarie, previa approvazione e convenzionamento del progetto                 
complessivo.                                                                    
 3.a.8 Valutazione della solidita' economico-finanziaria del                    
progetto: i Comuni e le Conferenze dei servizi devono valutare la               
coerenza delle informazioni e delle previsioni fornite dal promotore,           
per evitare i rischi per l'ambiente e per il tessuto socio-economico            
connessi al possibile fallimento di iniziative non adeguatamente                
progettate e sostenute.                                                         
3.b Indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle                  
proposte                                                                        
In sede di Conferenza dei servizi Comune-Provincia-Regione ex art.              
11, L.R. 14/99 le proposte vengono valutate anche con riferimento ai            
seguenti indirizzi progettuali e requisiti, che possono assumere il             
ruolo di criteri di preferenza nel caso di domande concorrenti per              
l'attuazione dello stesso intervento, o nel caso di adozione di                 
procedure di cui all'art. 30, comma 9 della legge regionale                     
contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio           
come specificato al punto 2.e.2:                                                
- progetti che aumentano il livello di servizio ai consumatori, sia             
quantitativo (riducendo le situazioni di maggiore distanza dai                  
livelli di servizio auspicati a livello locale), che qualitativo, in            
quanto tipologie innovative non presenti o scarsamente presenti sul             
mercato locale;                                                                 
- valutazione della coerenza della funzione che si intende svolgere             
nella proposta rispetto all'insieme dell'offerta commerciale. A                 
questo proposito si possono definire quattro tipologie funzionali               
principali: convenience legata alla prossimita', convenience legata a           
grandi flussi di traffico (stazioni, aeroporti, . . .), attrazione,             
shopping. Integrazione nella valutazione delle proposte e nelle forme           
di autorizzazione delle attivita' para commerciali ed extra                     
commerciali necessarie al corretto svolgimento delle funzioni della             
struttura integrata;                                                            
- progetti con maggiori sinergie funzionali rispetto al contesto                
(interscambio tra grande struttura, parcheggi, pubblici esercizi e              
altri servizi delle zone urbane);                                               
- progetti che utilizzano innovazioni nell'organizzazione e nella               
struttura di vendita, ad esempio i cosiddetti "servizi d'acquisto",             
che riguardano il livello di accoglienza, la struttura degli                    
assortimenti, le modalita' di pagamento, gli orari di apertura, ecc.;           
- progetti che presentano modalita' di gestione dei servizi logistici           
(differenti dall'e-commerce) innovativi, riguardanti il trasporto, lo           
stoccaggio, il packaging dei prodotti e lo smaltimento degli                    
imballaggi;                                                                     
- preferenza ai progetti che favoriscono la concorrenza intra-type              
per incrementare l'offerta e la possibilita' di scelta dei                      
consumatori, evitando il rischio di posizioni oligopolistiche che               
danneggiano il consumatore.";                                                   
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 2630 del 28 febbraio 2000;                                 
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 25 febbraio 2000, progr. n. 293, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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