REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1400

Attuazione punto 2) della deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 1998, n. 1009 in merito all'utilizzo del limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (proposta della Giunta regionale in data 16 febbraio 2000, n. 191)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 191 del 16              
febbraio 2000, recante in oggetto "Proposta al Consiglio. Attuazione            
punto 2) delibera di Consiglio regionale del 22/10/1998, n. 1009 in             
merito all'utilizzo del limite di reddito per l'accesso all'edilizia            
residenziale pubblica" e che qui di seguito si trascrive                        
integralmente:                                                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Viste:                                                                          
- la L.R. 14 marzo 1984, n. 12 e successive modifiche, contenente               
disposizioni in materia di assegnazioni, gestione, decadenza e                  
disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale                    
pubblica;                                                                       
- le deliberazioni del Consiglio regionale del 23 novembre 1995, n.             
167, e del 3 luglio 1996, n. 360 in materia di canoni degli alloggi             
di edilizia residenziale pubblica;                                              
- la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 1998, n.              
1009 concernente l'aggiornamento del limite di reddito ai soli fini             
dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art.             
22 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed                  
integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 50 della L.R. 12/84 e                  
successive modificazioni;                                                       
- la delibera del Consiglio regionale del 22 dicembre 1999,  n.1320             
concernente i criteri attuativi del Fondo nazionale di cui all'art.             
11 della Legge 431/98 e le conseguenti modifiche delle delibere di              
Consiglio regionale 167/95 e 360/96 in materia di canoni erp;                   
premesso:                                                                       
- che la suddetta delibera del Consiglio regionale 1009/98 ha                   
rinviato ad un successivo provvedimento regionale la decorrenza                 
dell'utilizzo del limite di reddito per l'accesso all'erp, stabilito            
in Lire 22.500.000 (pari a Euro 11.620,28), per tutti gli altri                 
effetti previsti dalla normativa vigente;                                       
- che tra gli effetti previsti dalla normativa vigente, in                      
particolare, rientra l'aggiornamento del limite delle fasce B) e C)             
ai sensi delle delibere del Consiglio regionale 167/95 e 360/96 e               
conseguentemente la rideterminazione dei canoni in seguito alla                 
ricollocazione degli assegnatari in base ai nuovi limiti;                       
- che gia' in passato - in proposito si richiamano le proprie                   
delibere 4224/91 e 5817/94 - l'orientamento regionale ricalcava                 
sostanzialmente i criteri delle deliberazioni del CIPE in materia di            
revisione dei limiti di reddito per l'accesso, distinguendo la                  
decorrenza del limite di reddito ai fini dell'accesso rispetto alla             
determinazione dei canoni;                                                      
- che lo stesso criterio e' stato adottato anche nella delibera di              
Consiglio regionale 360/96;                                                     
- che il rinvio si e' reso necessario ed opportuno per le seguenti              
ragioni:                                                                        
a) secondo quanto stabilito al punto 8.6 dell'allegato della delibera           
CIPE 13/3/1995, analogamente a quanto previsto nel Titolo V della               
L.R. 12/84 e successive modificazioni, i canoni di locazione degli              
alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono garantire il                  
raggiungimento di tutti gli obiettivi economici con particolare                 
riguardo alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione,                
nonche' assicurare le finalita' del Fondo sociale di cui all'art. 37            
della medesima legge. Premesso quanto sopra, l'aggiornamento anche              
delle fasce ai fini della rideterminazione dei canoni, avrebbe                  
generato una consistente diminuzione delle entrate, valutabile in               
circa Lire 4 miliardi (pari a Euro 2.065.827,60) come risulta da                
verifiche effettuate dal Servizio competente;                                   
b) la predisposizione in corso alla data dell'emanazione della                  
suddetta delibera di Consiglio regionale 1009/98, del progetto di               
legge di riforma organica in materia di erp ai sensi dell'art. 95               
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, comprensivo della revisione dei                
criteri per la determinazione dei canoni;                                       
premesso altresi' che per quanto concerne la delibera del Consiglio             
regionale del 22/10/1999, n. 1320, si ritiene necessario precisare le           
modifiche apportate alle delibere del Consiglio regionale 167/95 e              
360/96, relativamente alle conseguenze della cessazione                         
dell'operativita' del Fondo sociale di cui all'art. 37 della L.R.               
12/84 e successive modificazioni specificamente nelle fasce B1 e B2;            
dato atto che il progetto di legge sopra citato e' stato pubblicato             
nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale regionale del 6               
agosto 1999, n. 320 ed al momento non e' possibile prevedere i tempi            
necessari per l'approvazione;                                                   
ritenuto pertanto opportuno, dato il lasso di tempo intercorso, nelle           
more dell'approvazione del progetto di legge di riforma organica in             
materia di erp, procedere all'aggiornamento di cui al punto 2) della            
delibera del Consiglio regionale 1009/98;                                       
ritenuto altresi' che la flessione delle entrate da canoni sopra                
descritta, possa comunque essere contenuta in considerazione del                
fatto che i redditi relativi agli anni 1998 e 1999 sono nel frattempo           
aumentati, indicativamente del 2,2% (1998) e del 2% (1999), come                
risulta dai rilevamenti effettuati sull'andamento delle retribuzioni            
dall'Osservatorio dell'economia italiana del Sole-24 ore. Peraltro              
anche i canoni delle fasce B e C, relativi all'anno 1999, sono                  
aumentati, come noto, per effetto dell'aggiornamento ISTAT;                     
valutato pertanto che possano essere garantiti la copertura dei costi           
di cui al comma 1 dell'art. 40 ed il raggiungimento degli obiettivi             
di cui al comma 2 dell'art. 44 della L.R. 12/84 e successive                    
modificazioni;                                                                  
considerato:                                                                    
- che i redditi prodotti nel 1999 saranno dichiarati nell'anno in               
corso e che pertanto potranno essere assunti in relazione al nuovo              
limite di reddito gia' stabilito con delibera di Consiglio regionale            
1009/98 ai fini della determinazione del canone erp, con decorrenza 1           
gennaio 2001;                                                                   
- che lo stesso limite possa essere assunto per tutti gli altri                 
effetti previsti dalla normativa vigente in materia dalla data di               
esecutivita' del presente atto;                                                 
valutato di precisare il contenuto del punto f) della delibera del              
Consiglio regionale 1320/99, in raccordo con il contenuto delle                 
premesse della medesima in merito allo stesso punto;                            
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Qualita' edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'             
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6,            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e del punto 3.1 della propria               
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole in merito alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19            
novembre 1992, n. 41, e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95,              
dal dott. Paolo Mattiussi che, in seguito alla determinazione n. 734            
del 7 febbraio 2000, sostituisce, per il periodo dal 7 all'11                   
febbraio 2000, il Direttore generale dell'Area Programmazione e                 
Pianificazione urbanistica, dr. Roberto Raffaelli;                              
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale, per le ragioni espresse in                  
premessa, il seguente partito di deliberazione:                                 
1) di stabilire, con decorrenza 1 gennaio 2001, l'utilizzo del limite           
di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, gia'               
definito con delibera del Consiglio regionale 1009/98 in Lire                   
22.500.000 (pari a Euro 11.620,28), ai fini della determinazione dei            
canoni e con decorrenza dalla data di esecutivita' del presente atto,           
l'utilizzo dello stesso limite per tutti gli altri effetti previsti             
dalla normativa vigente;                                                        
2) di dare atto che le modifiche apportate con delibera di Consiglio            
regionale del 22/12/1999, n. 1320, alle delibere di Consiglio                   
regionale 167/95 e 360/96, relativamente alle fasce B1 e B2, si                 
riferiscono esclusivamente all'intervento del Fondo sociale ex art.             
37 della L.R. 12/84 e successive modificazioni e conseguentemente il            
limite massimo di incidenza del canone sul reddito gia' previsto                
nelle medesime, nella misura del 12% per la fascia B1 e nella misura            
del 14% per la fascia B2, non si applica ai nuclei familiari il cui             
reddito sia costituito prevalentemente da lavoro autonomo;                      
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.".                                                 
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale,                
giusta nota prot. n. 2478 del 24 febbraio 2000;                                 
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 16 febbraio 2000, progr. n. 191, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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