REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1399

Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione - Intervento sostitutivo regionale (proposta della Giunta regionale in data 16 febbraio 2000, n. 203)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 203 del 16              
febbraio 2000, recante in oggetto "Norme di indirizzo programmatico             
per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per             
autotrazione - Intervento sostitutivo regionale" e che qui di seguito           
si trascrive integralmente:                                                     
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- l'art. 41, comma 2, lett. D) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112                   
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle             
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59";                                                             
- il comma 24 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure           
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei                  
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;               
- il DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e                  
successive modifiche ed integrazioni nonche' il relativo regolamento;           
- il DPCM 11 settembre 1989, "Nuove direttive alle Regioni a statuto            
ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per              
uso autotrazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/9/1989;            
- il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di             
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera             
c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successivi aggiornamenti;               
- il DLgs 8 settembre 1999, n. 346 "Modifiche ed integrazione al DLgs           
13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di           
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della               
Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                                    
- la Legge 28 dicembre 1999, n. 496 "Conversione in legge, con                  
modificazioni, del DL 29 ottobre 1999 n. 383, recante disposizioni              
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di                      
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";           
ritenuto che nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni                  
amministrative l'azione prioritaria della Regione si esplichi nel               
dettare criteri generali in grado di costituire il necessario quadro            
di riferimento per le attivita' degli operatori economici del settore           
e per lo svolgimento in forma programmata delle funzioni                        
amministrative dei Comuni;                                                      
considerato:                                                                    
- che l'articolo 2 del DLgs 32/98 stabiliva che i Comuni, entro                 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, dovevano           
individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle               
quali poter installare nuovi impianti, anche in difformita' dai                 
vigenti strumenti urbanistici al fine di consentire la                          
razionalizzazione della rete stradale di distribuzione carburanti               
nonche' la semplificazione del procedimento di autorizzazione di                
nuovi impianti su aree private. Contestualmente i Comuni dovevano               
dettare le norme applicabili a tali aree comprendenti anche le                  
dimensioni delle superfici edificabili in presenza delle quali                  
dovevano essere rilasciate le concessioni edilizie per la                       
realizzazione degli impianti;                                                   
- che il termine fissato originariamente per i Comuni non e' stato              
rispettato, con DLgs 346/99 veniva stabilito un ulteriore termine di            
centoventi giorni per tale individuazione ridotti successivamente a             
sessanta giorni dalla Legge n. 496 del 28 dicembre 1999. Trascorso              
inutilmente detto termine di sessanta giorni, veniva previsto                   
l'esercizio da parte della Regione del potere sostitutivo per                   
ulteriori sessanta giorni;                                                      
- che il termine fissato per i Comuni e' scaduto il 23 dicembre 1999;           
ritenuto pertanto necessario, a seguito delle radicali novita'                  
introdotte nella normativa dal DLgs 32/98 e successive modificazioni,           
dettare le disposizioni di indirizzo programmatico regionale per la             
razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti per                    
autotrazione e di prevedere l'esercizio del potere sostitutivo da               
parte della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DLgs 32/98                
cosi' come modificato dal DLgs 346/99;                                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'           
e regolarita' tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto             
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                      
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di presentare al Consiglio per l'approvazione l'allegato contenente             
"Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete           
distributiva dei carburanti per autotrazione - Intervento sostitutivo           
regionale";                                                                     
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Allegato                                                                        
Norme di indirizzo programmatico per la ristrutturazione della rete             
di distribuzione carburanti                                                     
1) Definizioni attinenti la rete e gli impianti di distribuzione                
automatica di carburanti per uso di autotrazione                                
Si intendono per:                                                               
a) Carburanti le benzine (super, senza piombo), le miscele di benzine           
e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio            
liquefatto per autotrazione, il gas metano per autotrazione, nonche'            
tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio conformi ai            
requisiti indicati per ciascun carburante nelle tabelle UNI - CUNA.             
b) Rete l'insieme dei punti di vendita eroganti carburanti per                  
autotrazione, ad esclusione degli impianti situati sulla rete                   
autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come                
autostrada nonche' gli impianti ad uso privato avio e per natanti, e            
di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di            
Amministrazioni pubbliche.                                                      
c) Impianto 1) per impianto ad uso pubblico si intende                          
l'infrastruttura legata alla viabilita' consistente un complesso                
commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di                     
erogazione di carburanti e dei prodotti erogabili con le relative               
attrezzature ed accessori. Quale pertinenza stradale di servizio, i             
relativi accessi non costituiscono accessi privati; 2) per impianto             
ad uso pubblico per natanti si intende il complesso commerciale                 
unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione di                   
carburanti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei                   
natanti; 3) per impianto di carburante per autotrazione ad uso                  
privato si intende qualsiasi apparecchiatura meccanica costituita da            
uno o piu' serbatoi collegati a un qualsiasi sistema di erogazione              
omologato, stabilmente installata all'interno dell'area ad uso                  
industriale o commerciale, cantieri, magazzini e simili di proprieta'           
di imprese private e usata per l'attivita' propria e/o per il                   
rifornimento dei mezzi e degli automezzi dell'impresa.                          
d) Tipologie di impianto per tipologia di un impianto si intendono i            
vari tipi d'impianto costituenti la rete e aventi i seguenti                    
requisiti minimi: 1) Stazione di servizio: - la presenza di colonnine           
a semplice o a multipla erogazione con l'idoneo spazio per                      
l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di                    
pertinenza dell'impianto al di fuori dalla sede stradale) in                    
relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; - la                
presenza di un punto aria e un punto acqua; - la presenza di una                
pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del                        
rifornimento; - la presenza di una adeguata superficie coperta                  
occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e per               
servizi all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e              
per gli utenti e magazzino, e/o gommista e/o elettrauto e/o officina            
riparazioni e/o locali di ristoro all'utenza ecc.); - la presenza di            
lavaggio; - la presenza di apparecchiature self-service                         
pre-pagamento. 2) Stazione di rifornimento: - la presenza di                    
colonnine a semplice o multipla erogazione con l'idoneo spazio per              
l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato)           
in relazione alla semplice o multipla erogazione della stesse; - la             
presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua; - la pensilina            
per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; - la               
presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio e servizi             
igienici; - la presenza di servizi igienici per gli utenti; - la                
presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento. 3) Chiosco: -           
la presenza di colonnine a semplice o multipla erogazione con                   
l'idoneo spazio (nel senso precedentemente indicato) per                        
l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o                   
multipla erogazione delle colonnine stesse; - la presenza di un punto           
aria e di un punto acqua; - la presenza di una pensilina a copertura            
delle sole colonnine; - la presenza di un locale per addetti, dotato            
di servizio igienico. 4) Punto isolato: costituito da uno o piu'                
apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con                   
relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura                
sussidiaria. 5) Punto appoggiato: costituito da uno o piu' apparecchi           
a semplice o a doppia erogazione di carburante annessi ad altra                 
attivita' commerciale o artigianale di servizio.                                
e) Erogatore l'insieme di attrezzature che realizzano il                        
trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio           
del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantita'               
trasferiti. Esso e' composto da: 1) una pompa o un sistema di                   
adduzione; 2) un contatore o un misuratore; 3) una pistola o una                
valvola di intercettazione; 4) tubazioni che li connettono.                     
f) Colonnina l'apparecchiatura contenente uno o piu' erogatori.                 
g) Self-service pre-pagamento le apparecchiature a moneta e/o lettura           
ottica o magnetica per l'erogazione automatica del carburante delle             
quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al             
pagamento del relativo importo e per il cui funzionamento e' escluso            
l'intervento di apposito personale.                                             
h) Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per              
l'erogazione automatica del carburante usate direttamente                       
dall'utente, in cui il pagamento del relativo importo viene,                    
successivamente all'operazione di prelievo di carburante, effettuato            
ad apposito personale incaricato che, mediante consolle elettronica e           
cassa centralizzata provvede al controllo ed al comando                         
dell'erogazione.                                                                
i) Apparecchi accettatori di carte di credito le apparecchiature per            
mezzo delle quali il pagamento dell'importo relativo all'erogazione             
di carburanti avviene mediante carta di credito.                                
l) Modifica dell'impianto 1) la sostituzione delle colonnine ad un              
solo erogatore con altre ad erogazione multipla per prodotti gia'               
autorizzati; 2) la installazione di nuovi serbatoi per prodotti gia'            
autorizzati o la sostituzione con altri di diversa capacita'; 3)                
l'aumento e la diminuzione delle colonnine; 4) l'inserimento o la               
variazione del quantitativo dell'olio lubrificante in dotazione; 5)             
il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti           
della stessa categoria; 6) l'installazione di dispositivi                       
self-service post-pagamento; 7) l'installazione di apparecchi                   
accettatori di carta di credito; 8) la trasformazione dell'impianto             
da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di              
vendita alimentata da metanodotto e viceversa; 9) l'aumento degli               
erogatori di rifornimento di metano.                                            
m) Potenziamento dell'impianto 1) aggiunta di un carburante; 2)                 
installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento.                    
n) Trasferimento dell'impianto lo spostamento di un impianto dalla              
posizione in cui si trova in un'altra per motivi di dissesto                    
idrogeologico o per pubblico interesse.                                         
o) Trasferimento della titolarita' la voltura dell'autorizzazione da            
un soggetto ad un altro.                                                        
p) Concentrazione la realizzazione di un impianto mediante                      
utilizzazione di autorizzazioni relative a piu' impianti esistenti ed           
in esercizio su una area gia' occupata da un impianto preesistente e            
la cui composizione finale risulta dalla sommatoria dei servizi e               
prodotti autorizzati in precedenza.                                             
q) Incompatibilita' tra impianto e territorio la situazione di                  
contrasto con sito di localizzazione, determinata da: 1) intralcio al           
traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente                      
l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la                       
circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e                    
qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione            
del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede            
o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di                 
flusso del traffico stesso; 2) salvaguardia delle risorse e beni                
storici-artistici-ambientali qualora le strutture dell'impianto per             
la loro ubicazione rechino loro pregiudizio; 3) incompatibilita' con            
le norme previste dal Nuovo codice della strada e relativo                      
regolamento.                                                                    
r) Ragioni di utilita' pubblica l'interesse pubblico che giustifica             
la presenza di un impianto su un determinato territorio quando, in              
caso di sua eliminazione, il piu' vicino punto di vendita al suddetto           
impianto si collochi ad una distanza superiore a km. 15 in pianura e            
km. 10 in montagna. Dette distanze vanno misurate con riferimento al            
percorso stradale minimo tra due impianti nel rispetto della                    
segnaletica stradale.                                                           
2) Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto                  
A. Le estensioni minime occupate dai nuovi vari tipi di impianto in             
relazione alle zone comunali, cosi' come definite al punto 4 del                
presente atto sono le seguenti:                                                 
Tipo di impianto  Zona 2  Zona 3  Zona 4     in mq.  in mq.  in mq.             
- Stazione di servizio  1.000  1.800  3.000                                     
- Stazione di rifornimento    900  1.500  2.000                                 
- Chiosco    720    900  1.200                                                  
B. Indipendentemente dalla superficie minima prevista per i nuovi               
impianti va comunque osservato un fronte minimo stradale di ml. 60,             
fatte salve le prescrizioni ANAS e di altri Enti pubblici per le                
strade di rispettiva competenza, purche' in aumento.                            
C. Non vengono stabilite le superfici per punti appoggiati e punti              
isolati in quanto non e' consentito il rilascio di nuove                        
autorizzazioni a dette tipologie.                                               
3) Distanze minime per l'insediamento degli impianti ad uso pubblico            
A. Ai fini delle localizzazioni di nuovi impianti di erogazione di              
benzine e gasolio sul territorio regionale si dovra' tener conto                
delle distanze, come definite a norma della seguente tabella:                   
zone comunali distanze in metri                                                 
Zona di appartenenza  Zona 2  Zona 3  Zona 4                                    
Pianura  500  800  3.000                                                        
Appenninica (montagna)  300  600  2.000                                         
B. Ai fini delle definizioni delle zone comunali si fa riferimento al           
punto 4 del presente atto.                                                      
C. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti,              
non possono essere installate apparecchiature per la distribuzione di           
gpl o metano ad una distanza inferiore a km. 12 nell'ambito dei                 
comuni appartenenti alla zona appenninica e nei comuni con                      
popolazione superiore a 30.000 abitanti e di km. 15 nell'ambito dei             
restanti comuni del territorio regionale, con riferimento al percorso           
stradale minimo tra due impianti di distribuzione di gpl o metano,              
nel rispetto della segnaletica stradale.                                        
D. Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune, quale                         
l'instabilita' geomorfologica, le distanze di cui alla lettera A non            
si applicano nel caso di trasferimento all'interno dello stesso                 
comune di impianti esistenti e funzionanti.                                     
E. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale              
minimo fra le colonnine piu' prossime dei due impianti nel rispetto             
della segnaletica stradale. La distanza fra due impianti localizzati            
in zone comunali diverse sara' eguale alla media aritmetica delle               
distanze proprie di ognuna delle due zone.                                      
F. La distanza fra impianti di comuni confinanti che appartengono a             
zone diverse sara' eguale alla media aritmetica delle distanze                  
proprie della zona comunale in cui si intende localizzare l'impianto            
e proprie della classificazione adottata per i comuni in funzione               
della zona di appartenenza.                                                     
G. Non vengono definite le distanze per la zona comunale 1 (centro              
storico) in quanto in tale zona non e' consentito l'insediamento di             
nuovi impianti.                                                                 
H. Ai fini del calcolo della media aritmetica delle distanze relative           
a zone diverse di cui ai commi precedenti, la zona 1 assume                     
convenzionalmente valore zero.                                                  
I. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dalla                       
regolamentazione adottata dall'ANAS e dagli altri Enti per le strade            
di rispettiva competenza.                                                       
4) Localizzazioni caratteristiche delle aree                                    
A. Per quanto riguarda la localizzazione su nuove aree dei tipi di              
impianti consentiti, il territorio comunale viene ripartito nelle               
zone previste per la pianificazione comunale dalla vigente normativa            
urbanistica regionale.                                                          
B. Nella zona 1 caratterizzata come centro storico, cioe' le parti              
del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che               
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio                  
ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti             
che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante            
degli agglomerati stessi l'impianto assolve ad una funzione di                  
servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che di quelli           
che hanno la loro abituale dimora nei centri storici stessi. Si                 
indicano, pertanto, tipologie di impianto "agili", preferibilmente              
del tipo "chioschi".                                                            
C. Nella zona 2 caratterizzata come zona residenziale di                        
completamento e/o di espansione, cioe' le parti del territorio                  
totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona 1, a                     
prevalente destinazione residenziale o turistica-residenziale ovvero            
destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico-residenziali,           
l'impianto assolve prioritariamente alla funzione di fronteggiare la            
domanda in relazione ad un'utenza "locale". Si indicano, pertanto,              
tipologie di impianto del tipo "stazioni di servizio - stazioni di              
rifornimento" con prevalente dotazione di servizi connessi al mezzo.            
D. Nella zona 3 caratterizzata da zone per insediamenti produttivi e            
commerciali, cioe' le parti del territorio destinate ad insediamenti            
a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale,              
commerciale, direzionale e turistica, nonche' le parti del territorio           
destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale, l'impianto           
assolve prioritariamente un compito di rifornimento, congiuntamente             
allo svolgimento di altre attivita'. Si indicano, pertanto, tipologie           
di impianto del tipo "stazione di servizio - stazione di                        
rifornimento" con servizi commerciali connessi alla persona e al                
mezzo.                                                                          
E. Nella zona 4 caratterizzata da zone agricole, cioe' le parti del             
territorio destinate ad usi agricoli l'impianto assolve                         
prioritariamente la funzione di infrastruttura per la viabilita'                
diretta alla domanda "itinerante". Si indicano, pertanto, tipologie             
di impianto del tipo "stazioni di servizio - stazioni di                        
rifornimento", con servizi commerciali connessi alla persona e al               
mezzo.                                                                          
F. Nelle strade extraurbane principali possono essere autorizzati               
soltanto impianti della tipologia stazione di servizio. All'interno             
dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per                   
l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il                   
rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e                  
campers.                                                                        
5) Disposizioni procedurali                                                     
5.1 Rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti di              
distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e                  
privato                                                                         
5.1.1 Impianti ad uso pubblico                                                  
A. Nuove autorizzazioni per i'installazione e l'esercizio di impianti           
di distribuzione di carburanti ad uso pubblico possono essere                   
rilasciate nel rispetto della normativa vigente, nonche' da quanto              
previsto ai precedenti punti 2-3-4. Fino alla data prevista per la              
liberalizzazione del settore, le autorizzazioni vanno rilasciate ai             
soggetti che hanno presentato il programma di chiusura e                        
smantellamento degli impianti previsto all'art. 3 del comma 2 del               
DLgs 32/98. Il rilascio dell'autorizzazione di nuovi impianti per la            
distribuzione di gpl e metano per autotrazione e' rilasciata dal                
Comune nel solo rispetto dei punti 2-3-4 che precedono.                         
B. Nei comuni non appartenenti alla zona appenninica, i nuovi                   
impianti ad uso pubblico devono riferirsi alle tipologie previste al            
precedente punto 1, lett. d.1 e lett. d.2.                                      
C. Non possono formare oggetto di rinuncia gli impianti che assolvono           
funzioni di pubblica utilita'.                                                  
D. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico nella zona                  
appenninica puo' essere accordata l'autorizzazione di una                       
apparecchiatura self-service pre-pagamento, al Comune stesso, se il             
piu' vicino impianto esistente dista oltre 10 km., tenendo presente             
il percorso stradale minimo, nei due sensi di marcia.                           
E. Le norme di cui alla lettera A non sono applicabili per gli                  
impianti di rifornimento natanti.                                               
F. Gli impianti di carburanti per i natanti ad uso pubblico devono              
essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il                      
rifornimento ai veicoli stradali e non sono soggetti a quanto                   
previsto all'art. 3, comma 1, DLgs 32/98 e successive modificazioni.            
G. Nel caso in cui gli impianti per natanti sorgano su area del                 
demanio marittimo o nell'alveo del fiume Po, dovra' essere acquisito            
il preventivo nulla osta rispettivamente della competente autorita'             
marittima o del Magistrato del Po.                                              
5.1.2 Impianto ad uso privato                                                   
A. Le norme di cui alla lettera A di cui al precedente punto non si             
applica agli impianti ad uso privato.                                           
B. L'autorizzazione per nuovi impianti ad uso privato e' rilasciata             
dal Comune previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli            
adempimenti eventualmente necessari ai fini urbanistici, ambientali,            
di sicurezza e fiscali.                                                         
C. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione nel caso di cooperative o           
consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi                       
dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi              
adibiti ad uso personale.                                                       
D. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del                   
carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che            
in caso di inosservanza l'autorizzazione sara' revocata.                        
E. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia fiscale e            
di sicurezza, l'esercizio degli impianti ad uso privato con capacita'           
complessiva superiore a mc 10 deve essere preceduto dal collaudo.               
5.2 Incompatibilita'                                                            
A. Sono incompatibili gli impianti ad uso pubblico in contrasto con             
una o piu' ipotesi previste al punto 1, lettera q) del presente atto,           
con esclusione degli impianti che assolvano a ragioni di utilita'               
pubblica ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DLgs 32/98, nonche' gli           
impianti elencati nel programma di chiusura di cui all'art. 3, comma            
2 del DLgs 32/98 e successive modificazioni e quelli di cui al punto            
1, lettera r) del presente atto.                                                
B. Il Comune deve revocare l'autorizzazione dell'impianto dichiarato            
incompatibile qualora il titolare non abbia adeguato l'impianto alle            
norme entro i termini di legge.                                                 
C. Dovranno essere revocate le concessioni di suolo pubblico                    
rilasciate agli impianti incompatibili ai sensi della precedente                
lett. A.                                                                        
D. Il superamento delle incompatibilita' di cui al precedente punto             
1, lettere q.1 e q.3 deve essere dichiarato dall'ente proprietario              
della strada interessata.                                                       
E. Gli impianti incompatibili non possono essere autorizzati ad                 
effettuare modifiche o potenziamenti nella sede originaria, mentre le           
relative autorizzazioni, possono essere utilizzate per attuare                  
concentrazioni di impianti, ovvero possono costituire oggetto di                
rinuncia.                                                                       
5.3 Modifica degli impianti                                                     
A. Le modifiche di cui al precedente punto 1, lettera l), con                   
esclusione della lettera l).2).4).6), non sono soggette ad                      
autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale bensi' alla               
sola presa d'atto della nuova composizione dell'impianto.                       
L'intestatario dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente le           
modifiche da realizzare all'Ente concedente indicando la data di                
inizio e del presumibile termine.                                               
B. In tutti i casi di modifica degli impianti devono essere                     
rispettate le norme di sicurezza e quelle fiscali.                              
C. Non possono essere considerate modifiche le operazioni di normale            
manutenzione consistenti nella sostituzione di serbatoi con altri               
delle medesime dimensioni, nel cambio di colonnine o di loro parti ed           
altre operazioni similari. Dette operazioni di manutenzione devono              
comunque essere preventivamente comunicate al Comune ove e' insediato           
l'impianto con l'indicazione dell'inizio dei lavori e presumibile               
termine.                                                                        
D. L'autorizzazione all'installazione di dispositivi post-pagamento             
in impianti esistenti puo' essere rilasciata soltanto a quelli dotati           
di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, nonche' di              
autonome attivita' commerciali integrative.                                     
E. Sono soggette a collaudo le modifiche di cui al punto 1, lettera             
l.2).4).                                                                        
F. Gli impianti con apparecchiature post-pagamento devono esporre in            
modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante l'esistenza di             
dette apparecchiature.                                                          
5.4 Potenziamento degli impianti                                                
A. Il potenziamento degli impianti e' finalizzato al miglioramento              
della qualita' del servizio da rendere agli utenti, del livello di              
utilizzazione degli impianti nonche' della efficienza della rete di             
distribuzione. Fino alla data prevista per la liberalizzazione del              
settore puo' essere rilasciato ai soggetti che hanno presentato il              
programma di chiusura e smantellamento degli impianti previsto                  
dall'art. 3, comma 2 del DLgs 32/98 e successive modifiche nonche'              
gli impianti di solo gpl o metano.                                              
B. L'accoglimento della richiesta di potenziamento anche degli                  
impianti di solo gpl o metano e' subordinato alla rinuncia da parte             
dell'intestatario, per ogni caso previsto al punto 1, lett. m) del              
presente atto, di almeno una autorizzazione relativa ad un impianto             
esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del DLgs 32/98           
in grado di dimostrare l'erogato effettivo di carburanti negli ultimi           
12 mesi precedenti alla richiesta. Puo' essere inoltre accolta la               
domanda di potenziamento previa rinuncia da parte dell'intestatario,            
per ogni caso previsto al punto 1, lett. m), di due autorizzazioni              
relative ad impianti autorizzati alla sospensione dell'attivita' da             
piu' di un anno. Il potenziamento di impianti di solo gpl o solo                
metano con altri prodotti e' inoltre soggetto al rispetto delle                 
distanze di cui al precedente punto 3, lettera A).                              
C. Le limitazioni di cui sopra non valgono per il potenziamento con             
metano o gpl di impianti esistenti, salvo quanto previsto al punto 3,           
lett. C.                                                                        
D. Non possono formare oggetto di rinuncia gli impianti che assolvano           
funzioni di pubblica utilita' ai sensi della presente normativa.                
E. I potenziamenti non possono essere autorizzati negli impianti                
appartenenti alle tipologie "punti isolati" e "punti appoggiati" ed             
in quelli incompatibili ai sensi del punto 1, lett. q). Il                      
potenziamento di un chiosco con self-service pre-pagamento e'                   
condizionato anche all'adeguamento dell'impianto alle tipologie                 
stazione di rifornimento o di servizio di cui al punto 1, lettere d.1           
e d.2.                                                                          
F. Al fine di salvaguardare il servizio pubblico nella zona                     
appenninica, potranno essere potenziati con le apparecchiatura                  
self-service pre-pagamento senza la rinuncia di alcuna                          
autorizzazione, gli impianti di pubblica utilita' che distano piu' di           
10 km. da altro impianto.                                                       
5.5 Concentrazione degli impianti                                               
A. L'autorizzazione per la concentrazione di piu' impianti la cui               
composizione finale deve risultare dalla sommatoria dei prodotti e              
servizi autorizzati in precedenza, puo' essere rilasciata dal Comune            
solo se si tratta di impianti attivi e funzionanti e non                        
incompatibili ai sensi del precedente punto 5.2.                                
B. Non possono comunque essere utilizzate per operazioni di                     
concentrazione le autorizzazioni relative ad impianti che assolvono a           
ragioni di utilita' pubblica.                                                   
5.6 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni                              
A. Le domande per nuovi impianti, dovranno essere corredate: - da               
un'analitica autocertificazione con allegato l'atto attestante la               
disponibilita' del terreno e le disposizioni planimetriche                      
dell'impianto; - da una perizia giurata redatta da un tecnico                   
abilitato iscritto al relativo Albo professionale attestante il                 
rispetto delle disposizioni del Piano regolatore, delle norme per la            
tutela dei beni storici e artistici, delle prescrizioni fiscali,                
sanitarie, ambientali, stradali, di prevenzione incendi e delle                 
presenti norme regionali. Contestualmente deve essere presentata la             
richiesta della relativa concessione edilizia.                                  
B. Le domande volte a richiedere il rilascio dell'autorizzazione al             
potenziamento o alla concentrazione di un impianto, devono essere               
corredate da una analitica autocertificazione comprendente l'aspetto            
riguardante la compatibilita' dell'impianto ai sensi del precedente             
punto 5.2 e dalla planimetria dell'impianto.                                    
C. L'autorizzazione e la concessione edilizia dovranno essere                   
rilasciate entro novanta giorni dalla presentazione della relativa              
domanda completa di quanto previsto ai commi precedenti.                        
D. Il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio,              
che e' comunque unico anche per piu' lavori previsti nella medesima             
richiesta, decorre dalla data di notifica del provvedimento, e puo'             
essere prorogato qualora ne venga richiesta la proroga almeno un mese           
prima della scadenza. La proroga ha la durata massima di mesi sei.              
Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per                   
documentati casi di forza maggiore.                                             
E. In tutti i casi previsti di rinuncia nello stesso comune,                    
l'impianto deve essere smantellato e la relativa autorizzazione                 
revocata contestualmente dal Comune interessato nell'atto di rilascio           
dell'autorizzazione richiesta.                                                  
F. L'autorizzazione a nuovi impianti, al potenziamento e alla                   
concentrazione comportante la chiusura di impianti situati in comuni            
diversi e' rilasciata a condizione che sia integrata con il                     
provvedimento di chiusura del preesistente impianto. Detta chiusura             
e' disposta nel provvedimento di revoca del Comune di provenienza               
dell'impianto.                                                                  
G. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, quelli oggetto di               
concentrazione e/o potenziamenti e le modifiche di cui al punto 1,              
lettera l).2).4).                                                               
5.7 Trasferimento dell'autorizzazione in caso di trasferimento della            
proprieta' degli impianti                                                       
A. L'autorizzazione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente              
alla proprieta' delle attrezzature del relativo impianto. Le parti ne           
danno comunicazione al Comune, alla Regione e UTF entro quindici                
giorni dalla registrazione dell'atto di compra vendita o di affitto.            
Il Comune ne prende atto ed invia copia all'interessato, nonche' alla           
Regione, all'UTF ed ai Vigili del fuoco.                                        
B. Nel caso di trasferimento della titolarita' di un impianto a causa           
di morte, il subentrante ha diritto ad ottenere la voltura                      
dell'autorizzazione a proprio nome, purche' alleghi alla                        
comunicazione l'estratto dell'atto di morte e copia dell'atto                   
notarile di successione testamentaria.                                          
5.8 Decadenza e revoca dell'autorizzazione                                      
A. L'autorizzazione cessa per decadenza che viene disposta dal                  
Comune: 1) per inattivita' non autorizzata, previa diffida a                    
riattivare il distributore entro trenta giorni dalla notifica del               
provvedimento; 2) per inosservanza in generale, da parte del titolare           
dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dalla normativa vigente             
quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravita' da                      
compromettere la sicurezza e da turbare la continuita' e regolarita'            
dell'attivita' di distribuzione di carburanti; 3) per revoca per                
motivi di pubblico interesse. L'autorizzazione revocata su richiesta            
del titolare potra' essere sostituita da altro titolo riferito ad una           
diversa localizzazione nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti            
punti 2, 3 e 4; 4) per revoca conformemente alle disposizioni del               
presente atto con particolare riferimento ai punti 5.2, lettere B e C           
e 5.6, lettere E ed F.                                                          
B. La revoca della concessione di suolo pubblico da parte del Comune,           
comporta anche la revoca del provvedimento di autorizzazione                    
dell'impianto di distribuzione di carburanti che su tale suolo                  
insiste.                                                                        
C. La decadenza e la revoca sono disposte dal Comune con                        
provvedimento motivato nel quale deve essere stabilito il giorno a              
partire dal quale deve cessare l'esercizio dell'impianto. Il titolare           
dell'autorizzazione ha l'obbligo della riduzione in pristino delle              
superfici occupate dai relativi impianti nei modi indicati dagli enti           
competenti.                                                                     
5.9 Sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti                        
A. I titolari delle autorizzazioni e i gestori, salvo i prescritti              
casi di sospensione per ferie, e per recupero delle festivita'                  
soppresse, non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza              
l'autorizzazione del Comune.                                                    
B. Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli                  
impianti, presentate dal titolare dell'autorizzazione, possono essere           
accolte dai Comuni solo per cause di forza maggiore che determinano             
un'oggettiva impossibilita' di funzionamento dei distributori. In               
caso di mancanza di gestore il periodo di sospensione non potra'                
complessivamente essere superiore a sei mesi per anno.                          
C. Per salvaguardare le esigenze dell'utenza, la sospensione                    
dell'attivita' di impianti ubicati in localita' ad intenso volume di            
traffico e di quelli considerati di pubblica utilita', puo' essere              
autorizzata solo per brevi e determinati periodi di tempo e comunque            
non superiori a sei mesi per anno.                                              
D. Negli altri casi di inattivita', per comprovata causa di forza               
maggiore, la sospensione puo' essere accordata per il periodo massimo           
di un anno, prorogabili solo nel caso di ricorsi in atto.                       
E. Le autorita' competenti per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza            
o di interesse pubblico possono ordinare l'immediata sospensione                
dell'attivita' degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei                
serbatoi.                                                                       
5.10 Prelievo di carburante in recipienti presso impianti stradali              
A. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in              
recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso                
distributori automatici di carburanti e' effettuato dai Comuni sede             
degli impianti, i quali dovranno disporre che il prelievo avvenga               
presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori             
dalla sede stradale, fatte salve eventuali prescrizioni al riguardo             
dell'autorita' sanitaria per quanto di competenza nonche' le norme di           
sicurezza sugli impianti e recipienti di competenza dei Vigili dei              
fuoco e le norme fiscali in materia.                                            
B. I Comuni dovranno inoltre accertare che gli operatori economici e            
altri utenti interessati abbiano l'attivita' nelle vicinanze                    
dell'impianto prestabilito e siano in possesso di impianti o                    
attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.                              
5.11 Collaudo                                                                   
A. Al fine di riscontrare la rispondenza dell'impianto a quanto                 
autorizzato ed il rispetto delle norme vigenti i Comuni costituiscono           
una apposita Commissione di collaudo formata dai rappresentanti degli           
enti aventi quali compiti istituzionali il collaudo o sopralluogo               
degli impianti per le materie di rispettiva competenza. Funge da                
segretario un funzionario del Comune.                                           
B. Nel rispetto del criterio di economicita' devono essere evitate              
duplicazioni di sopralluoghi da parte degli Enti coinvolti nella                
procedura.                                                                      
C. Il richiedente, ai fini del collaudo, provvede al versamento delle           
somme determinate dalle Amministrazioni interessate alle proprie                
tesorerie. Copia delle ricevute di versamento va allegata alla                  
domanda di collaudo.                                                            
D. La verifica dell'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della              
sicurezza sanitaria e ambientale e' effettuata al momento del                   
collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.                   
6) Sistema informativo                                                          
A. La Regione effettua il monitoraggio della rete di distribuzione              
carburanti al fine di verificare l'evoluzione del processo di                   
razionalizzazione. Il servizio regionale competente cura la raccolta            
e l'aggiornamento della propria banca dati al fine di fornire                   
elementi ed informazioni utili alla conoscenza del settore.                     
B. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi agli elementi              
strutturali, commerciali, funzionali degli impianti e del loro                  
rapporto con il territorio utilizzando appositi moduli elaborati dal            
servizio regionale competente e la copia degli atti amministrativi              
adottati ai sensi della normativa vigente.                                      
C. I dati dell'erogato dei singoli impianti sono acquisiti dagli UTF            
competenti per territorio e dal fornitore del prodotto metano.                  
7) Intervento sostitutivo                                                       
Fino all'approvazione da parte di ciascun Comune dei criteri,                   
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere               
installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti e le               
altre disposizioni inerenti la rete come previsto all'art. 2, comma 1           
del DLgs 32/98 cosi' come modificato dal DLgs 346/99 e dalla Legge              
496/99 si applica quanto segue:                                                 
A. Ripartizione del territorio comunale in zone. Zona 1 Centro                  
storico: in detta area non possono essere installati impianti                   
stradali di distribuzione carburanti. Zona 2: all'interno di tale               
zona possono essere installati nuovi impianti, cosi' come definito              
dalle norme di indirizzo regionale, con prevalente dotazione di                 
servizi connessi ai veicoli. Zone 3 e 4: all'interno di tali zone               
possono essere installati nuovi impianti cosi' come definito dalle              
norme di indirizzo regionale, con servizi commerciali connessi alla             
persona ed ai veicoli.                                                          
B. Principi generali. 1. Tipologie. I nuovi impianti di distribuzione           
carburanti devono avere le caratteristiche minime della "stazione di            
servizio" e "stazione di rifornimento" cosi' come definite dalla                
normativa regionale in materia ed essere ubicati su aree conformi               
alle previsioni ed alle seguenti norme tecniche. 2. Distanze. Le                
distanze minime fra impianti stradali di distribuzione carburanti ad            
uso pubblico sono quelle fissati dalle norme regionali vigenti al               
momento della presentazione della domanda completa come indicato                
dall'art. 1 del DLgs 32/98. Le distanze vanno misurate con                      
riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti, nel                   
rispetto della segnaletica stradale e comunque secondo le modalita'             
fissate dalle norme regionali. 3. Fasce di rispetto. E' consentita              
l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione                     
carburanti nelle fasce di rispetto della viabilita' in quanto                   
pertinenze di servizio (art. 24, comma 4 del DLgs 295/92 e DPR                  
495/92) nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in             
materia e da quanto previsto dal PRG. 4. Viabilita'. I nuovi impianti           
stradali di distribuzione carburanti, nonche' quelli esistenti, non             
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale ai sensi                  
dell'art. 22 del DLgs 295/92 ed art. 61, comma 3 del DPR 495/92. La             
separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale dovra'           
essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico           
avente le caratteristiche di cui al successivo punto O. Sulle strade            
di competenza dell'ANAS e della Provincia, fermo restando il fronte             
minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di           
impianto e carreggiata stradale, oltre che dalle seguenti norme,                
dovra' essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari                  
impartite dagli stessi. 5. Collaudo. Sono sottoposti a collaudo i               
nuovi impianti, quelli oggetto di concentrazione e/o potenziamento e            
le modifiche previste dalle norme di indirizzo programmatico                    
regionale. Della Commissione di collaudo fanno parte: - il                      
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che funge da Presidente;           
- un rappresentante dell'UTF competente per territorio ai sensi                 
dell'art. 16, comma 3, lett. i del DLgs 105/90; - un rappresentante             
del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; - un rappresentante               
dell'ARPA competente per territorio; - funge da Segretario un                   
impiegato del Comune. Copia del verbale di collaudo e' trasmessa al             
richiedente e agli enti interessati. Alla domanda di collaudo devono            
essere allegate le ricevute di versamento alle tesorerie delle somme            
previste dalle varie Amministrazioni coinvolte. Nel rispetto del                
criterio di economicita' devono essere evitate duplicazioni di                  
sopralluoghi; a tal fine il richiedente il collaudo provvede a                  
fornire gli atti gia' emessi da parte degli enti. 6. Gli impianti               
incompatibili con una o piu' ipotesi previste dal punto 1, lettera q            
delle "Norme di indirizzo programmatico regionale" non possono essere           
modificati e/o potenziati ne' essere oggetto di concentrazione di               
altri impianti. 7. L'autorizzazione a nuovi impianti, al                        
potenziamento e alla concentrazione comportante la chiusura di                  
impianti situati in comuni diversi e' rilasciata a condizione che sia           
integrata con il provvedimento di revoca del preesistente impianto e            
la ricevuta di consegna del libro carico-scarico e della licenza                
fiscale all'UTF relative all'impianto rinunciato. Detta chiusura e'             
disposta nel provvedimento di revoca del Comune di provenienza                  
dell'impianto.                                                                  
C. Indici urbanistico-edilizi per la realizzazione di nuovi impianti.           
Le superfici minime consentite sono definite dalle norme regionali              
vigenti; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le                  
superfici minime. L'altezza massima dei fabbricati non deve superare            
ml. 5, ad eccezione della pensilina, con UF = 0,05 mq/mq. Le rampe di           
accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie            
dell'impianto.                                                                  
D. Tutela dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e              
paesaggistico. La localizzazione di nuovi impianti stradali di                  
distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale            
anche parziale dei beni di interesse storico, artistico,                        
architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre              
costituire elemento di sovrapposizioni e/o di interferenza con                  
particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. E'            
vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzioni             
carburanti nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati             
ai sensi della Legge 1089/39.                                                   
E. Luoghi in cui e' vietata l'installazione di impianti stradali ad             
uso pubblico. L'installazione di nuovi impianti stradali di                     
distribuzione carburanti non e' consentita in prossimita' di                    
intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di                
strada in curva o a visibilita' limitata ai sensi dell'art. 60 del              
DPR 495/92, nonche' in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche.            
Quelli esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano            
collocati in corrispondenza delle suddette canalizzazioni, entro i              
termini di cui al DLgs 285/92 e successive modifiche, se non                    
diversamente stabilito dalla gia' notificata incompatibilita' di cui            
all'art. 1, comma 5 del DLgs 32/98 in materia di accessi, e secondo             
quanto specificato nel successivo punto relativo agli accessi. Nel              
caso in cui cio' non sia possibile, l'impianto dovra' essere rimosso.           
Non e' consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione            
carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri, ne' il potenziamento           
di quelli esistenti, come disposto dal RD 27/7/1934, n. 1265. Lungo             
le curve di raggio inferiore a ml. 300 non possono essere installati            
impianti di distribuzione carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura           
siano compresi fra i ml. 300 ed i ml. 100 l'installazione e'                    
consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve            
di raggio inferiore o uguale a ml. 100 gli impianti potranno sorgere            
a ml. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le             
altre precedenti prescrizioni.                                                  
F. Accessi. Gli accessi agli impianti collocati all'interno di aree             
comprendenti altre attivita' dovranno essere fisicamente separati e             
non interferire con questi. Per gli impianti ricadenti lungo strade a           
quattro o piu' corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di           
accelerazione e decelerazione dovranno avere una lunghezza minima               
rispettivamente di ml. 75 e di ml. 60 e larghezza non inferiore ml.             
3, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a ml. 10.           
Sulle strade di tipo B, C e D, cosi' come definite dal DLgs 285/92,             
gli accessi dovranno avere una larghezza di ml. 15 e aiuola                     
spartitraffico centrale di ml. 30 oltre alle corsie di accelerazione            
e decelerazione dimensionate in base alla velocita' massima                     
consentita sulla strada e comunque non inferiori a ml. 60. Sia gli              
impianti di nuova costruzione che quelli esistenti non possono avere            
contemporaneamente accessi su due o piu' strade. Gli accessi degli              
impianti esistenti situati su strade comunali devono avere una                  
distanza da incrocio o intersezione pari a: - m. 10 nelle strade                
urbane di scorrimento - m.  6 nelle strade di quartiere.                        
G. Occupazione di aree pubbliche. Qualora per la realizzazione di un            
impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia            
necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprieta'                  
comunale, l'occupazione e' soggetta a concessione previa                        
corresponsione del canone previsto. I nuovi impianti non potranno               
occupare ne' suolo ne' sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni           
necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed                   
esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico,              
alla rete fognaria, al gasdotto, nonche' alle reti elettriche e                 
telefoniche.                                                                    
H. Manufatti. Nelle fasce di rispetto della viabilita' possono essere           
installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie               
all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti. Sono                     
consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con               
annessi servizi nonche' gli impianti per il lavaggio degli                      
autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una                   
distanza inferiore a ml. 10 dalla carreggiata stradale. Tutte le                
altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di            
rispetto.                                                                       
I. Distanze dai confini. Nei nuovi impianti, sia le colonnine sia i             
serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli           
autolavaggi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a              
ml. 5 dai confini di proprieta' e a ml. 10 dagli altri edifici                  
esistenti o previsti. Dovranno essere osservate le distanze di                  
sicurezza fissate per le linee ferroviarie e le linee elettriche. Le            
tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori non                   
potranno essere poste ad una distanza inferiore a ml. 1,5 dai confini           
di proprieta'.                                                                  
L. Scarichi. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di              
lavaggio degli autoveicoli, dovranno essere autorizzati                         
dall'autorita' competente previa acquisizione del parere dell'Azienda           
sanitaria locale e realizzati secondo le norme vigenti. Le opere di             
canalizzazione al servizio della strada, delle quali e'                         
indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con                 
strutture in calcestruzzo cementizio e se la lunghezza del tratto               
coperto supera i ml. 10, dovranno essere provviste di idonei pozzetti           
carrabili ed ispezionabili, da eseguirsi a cura e spese dei titolari            
degli impianti. Particolari manufatti dovranno essere concordati con            
l'Ufficio Tecnico del Comune.                                                   
M. Serbatoi. Nei nuovi impianti potranno essere installati solo                 
serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di                  
rilevazione perdite. Negli impianti esistenti quando necessiti o sia            
prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera           
solo ed esclusivamente quelli a doppia parete muniti di sistema di              
monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve           
comunque essere conforme al DM dell'Ambiente del 24/5/1999, n. 246              
"Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la               
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".             
N. Parcheggi. Se nell'impianto di distribuzione carburanti sono                 
previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi la dotazione                 
minima di parcheggi dovra' essere quella stabilita dal PRG per                  
attivita' analoghe poste al di fuori delle aree dell'impianto.                  
O. Caratteristiche dello spartitraffico. Lo spartitraffico deve                 
essere ubicato ad una distanza minima di ml. 2 dalla carreggiata                
stradale ed avere una profondita' minima di ml. 0,80 e massima di ml.           
1,5, realizzato mediante cordolatura di altezza non superiore a cm.             
20. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di               
qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di ml.              
0,80 misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale           
norma non si applica all'insegna sul palo indicante la societa'. Se             
in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche           
la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto               
deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse                          
caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei                     
marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal              
caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le gia'                   
stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei                     
marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 gradi allo               
scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Dovranno           
inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici            
di handicap o con difficolta' motorie.                                          
P. Abbattimento di piantagioni. L'abbattimento di piantagioni e'                
disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11/8/1966, n. 8321           
del Ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale                        
Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e                     
piantagioni puo' essere ammesso una volta che sia accertata                     
l'assoluta necessita' per l'istituzione degli accessi ed ove non sia            
assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni. In             
ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al              
minimo indispensabile e ne e' prescritta la reintegrazione a cura e             
spese del richiedente, laddove indicato dal Comune ed in numero di              
tre esemplari per ogni albero abbattuto. Inoltre non e' consentito              
l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della            
Legge 1497/39 e dalle leggi regionali in materia.                               
Q. Insegne. La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione                
carburanti ha la facolta' di esporre nell'ambito del medesimo                   
l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della societa' con                  
l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di                  
servizio" alle seguenti condizioni: 1) le insegne poste parallele               
alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di              
mq. 10; 2) le insegne su palina devono avere dimensione massima di              
mq. 4 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata; 3)            
le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le               
corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli              
accessi; 4) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo            
cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di                  
fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto; 5) le insegne             
devono essere posizionate ad almeno ml. 3 dal margine della                     
carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere                  
allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi           
o pertinenze stradali; 6) l'insegna, se luminosa, non puo' essere a             
luce intermittente ne' avere intensita' superiore a 160 candele/mq. e           
comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare            
confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica                   
stradale, soprattutto se posta in prossimita' di impianti                       
semaforizzati o di intersezioni; 7) l'insegna deve avere sagoma                 
regolare che in ogni caso non puo' essere quella di disco o                     
triangolo; 8) l'insegna non deve in ogni caso interferire con la                
segnaletica stradale; 9) deve essere collocato sull'aiuola                      
spartitraffico un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli             
prodotti erogati la cui superficie non potra' essere superiore a mq.            
2. Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente            
all'interno dei box del gestore e solo se poste parallelamente al               
senso di marcia. La loro dimensione non dovra' comunque essere                  
superiore a mq. 1 ed i colori utilizzati non potranno essere quelli             
degli impianti semaforici. Il mancato rispetto di quanto sopra                  
prescritto comportera' l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.            
24 del DLgs 507/93, disponendo altresi' la rimozione, a carico del              
proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i termini             
stabiliti dall'ordine di rimozione. Quanto previsto dall'art. 23 del            
DLgs 285/92 e relativo Regolamento di attuazione per quanto riguarda            
i mezzi pubblicitari, e' esteso anche alle strade di tipo C e D.                
R. Segnaletica. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea               
segnaletica stradale come previsto dal Codice della strada. Detta               
segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare              
l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a                    
sinistra.                                                                       
S. Attivita' commerciali ammesse. Gli impianti di cui all'art. 2,               
comma 2 della Legge 496/99 possono essere dotati di autonome                    
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle           
degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del             
DLgs 114/98, nonche' di quelle determinate dal Ministero                        
dell'Industria, Commercio e Artigianato.                                        
T. Obblighi in caso di smantellamento e rimozione. Nel caso di                  
smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti           
sia pubblico che privato, deve essere richiesta apposita                        
autorizzazione edilizia. L'autorizzazione allo smantellamento e la              
rimozione devono prevedere: a) la cessazione di tutte le attivita'              
complementari all'impianto; b) il ripristino dell'area alla                     
situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRG;            
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto,                
sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri               
autorizzati; d) l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si               
siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da                    
concordarsi con l'organo competente. Le comunicazioni di inizio e               
fine lavori di smantellamento dovranno essere fatte oltre che                   
all'ufficio autorizzazioni edilizie, all'ufficio impianti carburanti            
e all'ARPA onde consentire i dovuti controlli di competenza. Deve               
essere ripristinata la funzione agricola della zona occupata da un              
impianto rimosso situato su tale zona.                                          
U. Impianti ad uso privato. I serbatoi di contenimento del carburante           
dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad             
uso pubblico (interrati, a doppia parete dotata di rilevatore di                
eventuali perdite e sistema di recupero vapori). In caso di                     
sostituzione dei serbatoi esistenti, dovranno essere collocati solo             
ed esclusivamente serbatoi a doppia parete con rilevatore di perdite.           
L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere                       
impermeabilizzata e pavimentata, munita di idonei sistemi di raccolta           
delle acque meteoriche ed eventuali sistemi di contenimento                     
versamenti accidentali di idrocarburi. Il carburante potra' essere              
erogato solo ed esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta                    
richiedente, e nessuna pubblicita' o cartello pubblicitario potra'              
essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto.                      
L'inosservanza di tali norme comportera' la revoca                              
dell'autorizzazione comunale. La documentazione da presentare per               
l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad             
uso privato e' quella di cui alla successiva lettera V, eccetto i               
punti g), j), k), m), n). Le competenze dell'UTF riguardano                     
esclusivamente gli impianti aventi capacita' complessiva superiore a            
mc. 10.                                                                         
V. Documentazione. La documentazione da allegare alla domanda di                
concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera e' la seguente:            
a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta            
progressiva kilometrica o l'esatto indirizzo del progettato nuovo               
impianto di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere             
che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive,           
nonche' il numero ed il tipo degli erogatori, il tipo e la capacita'            
dei serbatoi, la previsione di allaccio ai servizi a rete fognaria,             
idrica, ecc. con indicazione delle sezioni e dei particolari                    
costruttivi delle stesse; b) perizia giurata redatta da tecnico                 
abilitato iscritto all'Albo, attestante il rispetto di tutte le norme           
e prescrizioni urbanistiche, fiscali, concernenti la sicurezza                  
sanitaria ed ambientate, la tutela dei beni storici e artistici, la             
sicurezza stradale, le norme di indirizzo programmatico della                   
Regione, nonche' il rispetto di tutti i criteri, requisiti e                    
caratteristiche di cui alla normativa vigente. La perizia giurata               
dovra' fare riferimento ai pareri preventivi degli Enti coinvolti               
nella procedura citando gli estremi degli stessi; c) planimetrie in             
scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa                   
rispetto al punto di intervento, tale da permettere una corretta                
visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica; d)             
estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato                  
dall'UTE in data non anteriore a mesi 6 e certificato catastale con             
riportata l'esatta superficie della/delle particelle oggetto                    
d'intervento; e) planimetria dello stato di fatto in scala 1:200,               
rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve           
sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e                    
verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso,              
atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi           
i fabbricati ed accessori esistenti nei lotti limitrofi con le                  
relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia            
dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade                  
prospettanti il lotto, nonche' tutte le servitu' e vincoli di                   
qualsiasi genere esistenti sull'area d'intervento ed eventuali                  
essenze arboree di pregio; f) planimetrie di progetto in scala 1:100            
di tutti i manufatti da realizzare; g) planimetria di progetto in               
scala 1:500 con riportate le indicazioni quotate della                          
planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area con                      
particolare riferimento agli accessi, all'aiuola spartitraffico, ai             
marciapiedi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli,             
alle aree a verde ed alla eventuale recinzione per la quale, laddove            
realizzata, dovra' essere fornita apposita sezione con prospetto in             
scala 1:20 che dovra' essere conforme a quanto previsto dal vigente             
Regolamento edilizio comunale; h) planimetria di progetto in scala              
1:500 riportante con diversa simbologia, tutte le reti (fognaria,               
idrica, telefonica, ecc.) con indicato il dimensionamento delle                 
stesse ed i particolari costruttivi in scala 1:20; i) planimetria di            
progetto in scala 1:500 indicante con diversa colorazione, tutte le             
tubazioni inerenti l'impianto di erogazione carburante compreso                 
l'impianto di recupero vapori, le colonnine e la loro distanza da               
tutti gli altri manufatti; j) planimetria in scala 1:500 indicante              
gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale (comprese tutte           
le insegne), da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante           
altresi' l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed                     
eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area, nonche' le              
modalita' di separazione degli stessi; k) prospetti esterni in scala            
1:100 riportanti tutte le insegne (a colori), la colorazione                    
definitiva e le relative altezze di tutti i manufatti dell'impianto.            
Qualora vengano realizzati edifici in aderenza ad altri esistenti, i            
prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate adiacenti            
o, se di notevoli dimensioni, di una parte significativa delle                  
stesse; l) sezioni in scala 1:100 con indicate le quote definitive di           
tutta l'area e la quota di riferimento che dovra' essere quella                 
stradale esistente o di progetto; m) dati metrici relativi alla                 
superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, agli indici           
di fabbricazione ed all'altezza dei fabbricati, nonche' il                      
dimensionamento delle aree di urbanizzazione primaria calcolate                 
secondo le norme di PRG per le destinazioni d'uso insediate a                   
servizio dell'impianto di distribuzione carburanti; n) pareri dei               
Comuni ove gli impianti vengono rinunciati ai fini del rilascio                 
dell'autorizzazione a nuovo impianto, al potenziamento e alla                   
concentrazione. Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata           
da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge e controfirmata           
dall'avente titolo alla concessione edilizia ed inviata al Comune               
competente per territorio.                                                      
Z. Impianti su aree pubbliche. Per l'installazione di impianti su               
aree pubbliche, ove consentito dal PRG, si procede nel rispetto di              
quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del DLgs 32/98 mediante bando di           
gara e secondo modalita' che garantiscano la partecipazione di tutti            
gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie nel rispetto            
comunque di quanto stabilito dalla presente normativa per quanto                
attiene i requisiti di superficie, accessi, etc. Agli impianti                  
esistenti, per i quali non esistono i requisiti minimi di adeguamento           
alla presente normativa ed alle norme del nuovo Codice della strada             
in materia di accessi e realizzazione di spartitraffico, dovra'                 
essere revocata la concessione di suolo pubblico e le attrezzature              
dovranno essere rimosse entro sessanta giorni dalla scadenza dei                
termini di comunicazione di incompatibilita' effettuata ai sensi                
dell'art. 1, comma 5 del DLgs 32/98 e come disposto dall'art. 3,                
comma 2 dello stesso decreto.".                                                 
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 2453 del 24 febbraio 2000;                                 
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 16 febbraio 2000, progr. n. 203, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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