DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1399
Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione - Intervento sostitutivo regionale (proposta della Giunta regionale in data 16 febbraio 2000, n. 203)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 203 del 16
febbraio 2000, recante in oggetto "Norme di indirizzo programmatico
per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per
autotrazione - Intervento sostitutivo regionale" e che qui di seguito
si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 41, comma 2, lett. D) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59";
- il comma 24 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
- il DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e
successive modifiche ed integrazioni nonche' il relativo regolamento;
- il DPCM 11 settembre 1989, "Nuove direttive alle Regioni a statuto
ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per
uso autotrazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/9/1989;
- il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successivi aggiornamenti;
- il DLgs 8 settembre 1999, n. 346 "Modifiche ed integrazione al DLgs
13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della
Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 28 dicembre 1999, n. 496 "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 29 ottobre 1999 n. 383, recante disposizioni
urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di
accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
ritenuto che nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni
amministrative l'azione prioritaria della Regione si esplichi nel
dettare criteri generali in grado di costituire il necessario quadro
di riferimento per le attivita' degli operatori economici del settore
e per lo svolgimento in forma programmata delle funzioni
amministrative dei Comuni;
considerato:
- che l'articolo 2 del DLgs 32/98 stabiliva che i Comuni, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, dovevano
individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle
quali poter installare nuovi impianti, anche in difformita' dai
vigenti strumenti urbanistici al fine di consentire la
razionalizzazione della rete stradale di distribuzione carburanti
nonche' la semplificazione del procedimento di autorizzazione di
nuovi impianti su aree private. Contestualmente i Comuni dovevano
dettare le norme applicabili a tali aree comprendenti anche le
dimensioni delle superfici edificabili in presenza delle quali
dovevano essere rilasciate le concessioni edilizie per la
realizzazione degli impianti;
- che il termine fissato originariamente per i Comuni non e' stato
rispettato, con DLgs 346/99 veniva stabilito un ulteriore termine di
centoventi giorni per tale individuazione ridotti successivamente a
sessanta giorni dalla Legge n. 496 del 28 dicembre 1999. Trascorso
inutilmente detto termine di sessanta giorni, veniva previsto
l'esercizio da parte della Regione del potere sostitutivo per
ulteriori sessanta giorni;
- che il termine fissato per i Comuni e' scaduto il 23 dicembre 1999;
ritenuto pertanto necessario, a seguito delle radicali novita'
introdotte nella normativa dal DLgs 32/98 e successive modificazioni,
dettare le disposizioni di indirizzo programmatico regionale per la
razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti per
autotrazione e di prevedere l'esercizio del potere sostitutivo da
parte della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DLgs 32/98
cosi' come modificato dal DLgs 346/99;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
e regolarita' tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di presentare al Consiglio per l'approvazione l'allegato contenente
"Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti per autotrazione - Intervento sostitutivo
regionale";
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
Norme di indirizzo programmatico per la ristrutturazione della rete
di distribuzione carburanti
1) Definizioni attinenti la rete e gli impianti di distribuzione
automatica di carburanti per uso di autotrazione
Si intendono per:
a) Carburanti le benzine (super, senza piombo), le miscele di benzine
e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio
liquefatto per autotrazione, il gas metano per autotrazione, nonche'
tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio conformi ai
requisiti indicati per ciascun carburante nelle tabelle UNI - CUNA.
b) Rete l'insieme dei punti di vendita eroganti carburanti per
autotrazione, ad esclusione degli impianti situati sulla rete
autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come
autostrada nonche' gli impianti ad uso privato avio e per natanti, e
di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di
Amministrazioni pubbliche.
c) Impianto 1) per impianto ad uso pubblico si intende
l'infrastruttura legata alla viabilita' consistente un complesso
commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di
erogazione di carburanti e dei prodotti erogabili con le relative
attrezzature ed accessori. Quale pertinenza stradale di servizio, i
relativi accessi non costituiscono accessi privati; 2) per impianto
ad uso pubblico per natanti si intende il complesso commerciale
unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione di
carburanti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei
natanti; 3) per impianto di carburante per autotrazione ad uso
privato si intende qualsiasi apparecchiatura meccanica costituita da
uno o piu' serbatoi collegati a un qualsiasi sistema di erogazione
omologato, stabilmente installata all'interno dell'area ad uso
industriale o commerciale, cantieri, magazzini e simili di proprieta'
di imprese private e usata per l'attivita' propria e/o per il
rifornimento dei mezzi e degli automezzi dell'impresa.
d) Tipologie di impianto per tipologia di un impianto si intendono i
vari tipi d'impianto costituenti la rete e aventi i seguenti
requisiti minimi: 1) Stazione di servizio: - la presenza di colonnine
a semplice o a multipla erogazione con l'idoneo spazio per
l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di
pertinenza dell'impianto al di fuori dalla sede stradale) in
relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; - la
presenza di un punto aria e un punto acqua; - la presenza di una
pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del
rifornimento; - la presenza di una adeguata superficie coperta
occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e per
servizi all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e
per gli utenti e magazzino, e/o gommista e/o elettrauto e/o officina
riparazioni e/o locali di ristoro all'utenza ecc.); - la presenza di
lavaggio; - la presenza di apparecchiature self-service
pre-pagamento. 2) Stazione di rifornimento: - la presenza di
colonnine a semplice o multipla erogazione con l'idoneo spazio per
l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato)
in relazione alla semplice o multipla erogazione della stesse; - la
presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua; - la pensilina
per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; - la
presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio e servizi
igienici; - la presenza di servizi igienici per gli utenti; - la
presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento. 3) Chiosco: -
la presenza di colonnine a semplice o multipla erogazione con
l'idoneo spazio (nel senso precedentemente indicato) per
l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o
multipla erogazione delle colonnine stesse; - la presenza di un punto
aria e di un punto acqua; - la presenza di una pensilina a copertura
delle sole colonnine; - la presenza di un locale per addetti, dotato
di servizio igienico. 4) Punto isolato: costituito da uno o piu'
apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con
relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura
sussidiaria. 5) Punto appoggiato: costituito da uno o piu' apparecchi
a semplice o a doppia erogazione di carburante annessi ad altra
attivita' commerciale o artigianale di servizio.
e) Erogatore l'insieme di attrezzature che realizzano il
trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio
del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantita'
trasferiti. Esso e' composto da: 1) una pompa o un sistema di
adduzione; 2) un contatore o un misuratore; 3) una pistola o una
valvola di intercettazione; 4) tubazioni che li connettono.
f) Colonnina l'apparecchiatura contenente uno o piu' erogatori.
g) Self-service pre-pagamento le apparecchiature a moneta e/o lettura
ottica o magnetica per l'erogazione automatica del carburante delle
quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al
pagamento del relativo importo e per il cui funzionamento e' escluso
l'intervento di apposito personale.
h) Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per
l'erogazione automatica del carburante usate direttamente
dall'utente, in cui il pagamento del relativo importo viene,
successivamente all'operazione di prelievo di carburante, effettuato
ad apposito personale incaricato che, mediante consolle elettronica e
cassa centralizzata provvede al controllo ed al comando
dell'erogazione.
i) Apparecchi accettatori di carte di credito le apparecchiature per
mezzo delle quali il pagamento dell'importo relativo all'erogazione
di carburanti avviene mediante carta di credito.
l) Modifica dell'impianto 1) la sostituzione delle colonnine ad un
solo erogatore con altre ad erogazione multipla per prodotti gia'
autorizzati; 2) la installazione di nuovi serbatoi per prodotti gia'
autorizzati o la sostituzione con altri di diversa capacita'; 3)
l'aumento e la diminuzione delle colonnine; 4) l'inserimento o la
variazione del quantitativo dell'olio lubrificante in dotazione; 5)
il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti
della stessa categoria; 6) l'installazione di dispositivi
self-service post-pagamento; 7) l'installazione di apparecchi
accettatori di carta di credito; 8) la trasformazione dell'impianto
da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di
vendita alimentata da metanodotto e viceversa; 9) l'aumento degli
erogatori di rifornimento di metano.
m) Potenziamento dell'impianto 1) aggiunta di un carburante; 2)
installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento.
n) Trasferimento dell'impianto lo spostamento di un impianto dalla
posizione in cui si trova in un'altra per motivi di dissesto
idrogeologico o per pubblico interesse.
o) Trasferimento della titolarita' la voltura dell'autorizzazione da
un soggetto ad un altro.
p) Concentrazione la realizzazione di un impianto mediante
utilizzazione di autorizzazioni relative a piu' impianti esistenti ed
in esercizio su una area gia' occupata da un impianto preesistente e
la cui composizione finale risulta dalla sommatoria dei servizi e
prodotti autorizzati in precedenza.
q) Incompatibilita' tra impianto e territorio la situazione di
contrasto con sito di localizzazione, determinata da: 1) intralcio al
traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente
l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la
circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e
qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione
del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede
o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di
flusso del traffico stesso; 2) salvaguardia delle risorse e beni
storici-artistici-ambientali qualora le strutture dell'impianto per
la loro ubicazione rechino loro pregiudizio; 3) incompatibilita' con
le norme previste dal Nuovo codice della strada e relativo
regolamento.
r) Ragioni di utilita' pubblica l'interesse pubblico che giustifica
la presenza di un impianto su un determinato territorio quando, in
caso di sua eliminazione, il piu' vicino punto di vendita al suddetto
impianto si collochi ad una distanza superiore a km. 15 in pianura e
km. 10 in montagna. Dette distanze vanno misurate con riferimento al
percorso stradale minimo tra due impianti nel rispetto della
segnaletica stradale.
2) Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto
A. Le estensioni minime occupate dai nuovi vari tipi di impianto in
relazione alle zone comunali, cosi' come definite al punto 4 del
presente atto sono le seguenti:
Tipo di impianto Zona 2 Zona 3 Zona 4 in mq. in mq. in mq.
- Stazione di servizio 1.000 1.800 3.000
- Stazione di rifornimento 900 1.500 2.000
- Chiosco 720 900 1.200
B. Indipendentemente dalla superficie minima prevista per i nuovi
impianti va comunque osservato un fronte minimo stradale di ml. 60,
fatte salve le prescrizioni ANAS e di altri Enti pubblici per le
strade di rispettiva competenza, purche' in aumento.
C. Non vengono stabilite le superfici per punti appoggiati e punti
isolati in quanto non e' consentito il rilascio di nuove
autorizzazioni a dette tipologie.
3) Distanze minime per l'insediamento degli impianti ad uso pubblico
A. Ai fini delle localizzazioni di nuovi impianti di erogazione di
benzine e gasolio sul territorio regionale si dovra' tener conto
delle distanze, come definite a norma della seguente tabella:
zone comunali distanze in metri
Zona di appartenenza Zona 2 Zona 3 Zona 4
Pianura 500 800 3.000
Appenninica (montagna) 300 600 2.000
B. Ai fini delle definizioni delle zone comunali si fa riferimento al
punto 4 del presente atto.
C. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti,
non possono essere installate apparecchiature per la distribuzione di
gpl o metano ad una distanza inferiore a km. 12 nell'ambito dei
comuni appartenenti alla zona appenninica e nei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e di km. 15 nell'ambito dei
restanti comuni del territorio regionale, con riferimento al percorso
stradale minimo tra due impianti di distribuzione di gpl o metano,
nel rispetto della segnaletica stradale.
D. Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune, quale
l'instabilita' geomorfologica, le distanze di cui alla lettera A non
si applicano nel caso di trasferimento all'interno dello stesso
comune di impianti esistenti e funzionanti.
E. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale
minimo fra le colonnine piu' prossime dei due impianti nel rispetto
della segnaletica stradale. La distanza fra due impianti localizzati
in zone comunali diverse sara' eguale alla media aritmetica delle
distanze proprie di ognuna delle due zone.
F. La distanza fra impianti di comuni confinanti che appartengono a
zone diverse sara' eguale alla media aritmetica delle distanze
proprie della zona comunale in cui si intende localizzare l'impianto
e proprie della classificazione adottata per i comuni in funzione
della zona di appartenenza.
G. Non vengono definite le distanze per la zona comunale 1 (centro
storico) in quanto in tale zona non e' consentito l'insediamento di
nuovi impianti.
H. Ai fini del calcolo della media aritmetica delle distanze relative
a zone diverse di cui ai commi precedenti, la zona 1 assume
convenzionalmente valore zero.
I. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dalla
regolamentazione adottata dall'ANAS e dagli altri Enti per le strade
di rispettiva competenza.
4) Localizzazioni caratteristiche delle aree
A. Per quanto riguarda la localizzazione su nuove aree dei tipi di
impianti consentiti, il territorio comunale viene ripartito nelle
zone previste per la pianificazione comunale dalla vigente normativa
urbanistica regionale.
B. Nella zona 1 caratterizzata come centro storico, cioe' le parti
del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti
che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante
degli agglomerati stessi l'impianto assolve ad una funzione di
servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che di quelli
che hanno la loro abituale dimora nei centri storici stessi. Si
indicano, pertanto, tipologie di impianto "agili", preferibilmente
del tipo "chioschi".
C. Nella zona 2 caratterizzata come zona residenziale di
completamento e/o di espansione, cioe' le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona 1, a
prevalente destinazione residenziale o turistica-residenziale ovvero
destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico-residenziali,
l'impianto assolve prioritariamente alla funzione di fronteggiare la
domanda in relazione ad un'utenza "locale". Si indicano, pertanto,
tipologie di impianto del tipo "stazioni di servizio - stazioni di
rifornimento" con prevalente dotazione di servizi connessi al mezzo.
D. Nella zona 3 caratterizzata da zone per insediamenti produttivi e
commerciali, cioe' le parti del territorio destinate ad insediamenti
a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale,
commerciale, direzionale e turistica, nonche' le parti del territorio
destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale, l'impianto
assolve prioritariamente un compito di rifornimento, congiuntamente
allo svolgimento di altre attivita'. Si indicano, pertanto, tipologie
di impianto del tipo "stazione di servizio - stazione di
rifornimento" con servizi commerciali connessi alla persona e al
mezzo.
E. Nella zona 4 caratterizzata da zone agricole, cioe' le parti del
territorio destinate ad usi agricoli l'impianto assolve
prioritariamente la funzione di infrastruttura per la viabilita'
diretta alla domanda "itinerante". Si indicano, pertanto, tipologie
di impianto del tipo "stazioni di servizio - stazioni di
rifornimento", con servizi commerciali connessi alla persona e al
mezzo.
F. Nelle strade extraurbane principali possono essere autorizzati
soltanto impianti della tipologia stazione di servizio. All'interno
dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per
l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il
rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e
campers.
5) Disposizioni procedurali
5.1 Rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti di
distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e
privato
5.1.1 Impianti ad uso pubblico
A. Nuove autorizzazioni per i'installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione di carburanti ad uso pubblico possono essere
rilasciate nel rispetto della normativa vigente, nonche' da quanto
previsto ai precedenti punti 2-3-4. Fino alla data prevista per la
liberalizzazione del settore, le autorizzazioni vanno rilasciate ai
soggetti che hanno presentato il programma di chiusura e
smantellamento degli impianti previsto all'art. 3 del comma 2 del
DLgs 32/98. Il rilascio dell'autorizzazione di nuovi impianti per la
distribuzione di gpl e metano per autotrazione e' rilasciata dal
Comune nel solo rispetto dei punti 2-3-4 che precedono.
B. Nei comuni non appartenenti alla zona appenninica, i nuovi
impianti ad uso pubblico devono riferirsi alle tipologie previste al
precedente punto 1, lett. d.1 e lett. d.2.
C. Non possono formare oggetto di rinuncia gli impianti che assolvono
funzioni di pubblica utilita'.
D. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico nella zona
appenninica puo' essere accordata l'autorizzazione di una
apparecchiatura self-service pre-pagamento, al Comune stesso, se il
piu' vicino impianto esistente dista oltre 10 km., tenendo presente
il percorso stradale minimo, nei due sensi di marcia.
E. Le norme di cui alla lettera A non sono applicabili per gli
impianti di rifornimento natanti.
F. Gli impianti di carburanti per i natanti ad uso pubblico devono
essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il
rifornimento ai veicoli stradali e non sono soggetti a quanto
previsto all'art. 3, comma 1, DLgs 32/98 e successive modificazioni.
G. Nel caso in cui gli impianti per natanti sorgano su area del
demanio marittimo o nell'alveo del fiume Po, dovra' essere acquisito
il preventivo nulla osta rispettivamente della competente autorita'
marittima o del Magistrato del Po.
5.1.2 Impianto ad uso privato
A. Le norme di cui alla lettera A di cui al precedente punto non si
applica agli impianti ad uso privato.
B. L'autorizzazione per nuovi impianti ad uso privato e' rilasciata
dal Comune previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli
adempimenti eventualmente necessari ai fini urbanistici, ambientali,
di sicurezza e fiscali.
C. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione nel caso di cooperative o
consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi
dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi
adibiti ad uso personale.
D. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del
carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che
in caso di inosservanza l'autorizzazione sara' revocata.
E. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia fiscale e
di sicurezza, l'esercizio degli impianti ad uso privato con capacita'
complessiva superiore a mc 10 deve essere preceduto dal collaudo.
5.2 Incompatibilita'
A. Sono incompatibili gli impianti ad uso pubblico in contrasto con
una o piu' ipotesi previste al punto 1, lettera q) del presente atto,
con esclusione degli impianti che assolvano a ragioni di utilita'
pubblica ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DLgs 32/98, nonche' gli
impianti elencati nel programma di chiusura di cui all'art. 3, comma
2 del DLgs 32/98 e successive modificazioni e quelli di cui al punto
1, lettera r) del presente atto.
B. Il Comune deve revocare l'autorizzazione dell'impianto dichiarato
incompatibile qualora il titolare non abbia adeguato l'impianto alle
norme entro i termini di legge.
C. Dovranno essere revocate le concessioni di suolo pubblico
rilasciate agli impianti incompatibili ai sensi della precedente
lett. A.
D. Il superamento delle incompatibilita' di cui al precedente punto
1, lettere q.1 e q.3 deve essere dichiarato dall'ente proprietario
della strada interessata.
E. Gli impianti incompatibili non possono essere autorizzati ad
effettuare modifiche o potenziamenti nella sede originaria, mentre le
relative autorizzazioni, possono essere utilizzate per attuare
concentrazioni di impianti, ovvero possono costituire oggetto di
rinuncia.
5.3 Modifica degli impianti
A. Le modifiche di cui al precedente punto 1, lettera l), con
esclusione della lettera l).2).4).6), non sono soggette ad
autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale bensi' alla
sola presa d'atto della nuova composizione dell'impianto.
L'intestatario dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente le
modifiche da realizzare all'Ente concedente indicando la data di
inizio e del presumibile termine.
B. In tutti i casi di modifica degli impianti devono essere
rispettate le norme di sicurezza e quelle fiscali.
C. Non possono essere considerate modifiche le operazioni di normale
manutenzione consistenti nella sostituzione di serbatoi con altri
delle medesime dimensioni, nel cambio di colonnine o di loro parti ed
altre operazioni similari. Dette operazioni di manutenzione devono
comunque essere preventivamente comunicate al Comune ove e' insediato
l'impianto con l'indicazione dell'inizio dei lavori e presumibile
termine.
D. L'autorizzazione all'installazione di dispositivi post-pagamento
in impianti esistenti puo' essere rilasciata soltanto a quelli dotati
di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, nonche' di
autonome attivita' commerciali integrative.
E. Sono soggette a collaudo le modifiche di cui al punto 1, lettera
l.2).4).
F. Gli impianti con apparecchiature post-pagamento devono esporre in
modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante l'esistenza di
dette apparecchiature.
5.4 Potenziamento degli impianti
A. Il potenziamento degli impianti e' finalizzato al miglioramento
della qualita' del servizio da rendere agli utenti, del livello di
utilizzazione degli impianti nonche' della efficienza della rete di
distribuzione. Fino alla data prevista per la liberalizzazione del
settore puo' essere rilasciato ai soggetti che hanno presentato il
programma di chiusura e smantellamento degli impianti previsto
dall'art. 3, comma 2 del DLgs 32/98 e successive modifiche nonche'
gli impianti di solo gpl o metano.
B. L'accoglimento della richiesta di potenziamento anche degli
impianti di solo gpl o metano e' subordinato alla rinuncia da parte
dell'intestatario, per ogni caso previsto al punto 1, lett. m) del
presente atto, di almeno una autorizzazione relativa ad un impianto
esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del DLgs 32/98
in grado di dimostrare l'erogato effettivo di carburanti negli ultimi
12 mesi precedenti alla richiesta. Puo' essere inoltre accolta la
domanda di potenziamento previa rinuncia da parte dell'intestatario,
per ogni caso previsto al punto 1, lett. m), di due autorizzazioni
relative ad impianti autorizzati alla sospensione dell'attivita' da
piu' di un anno. Il potenziamento di impianti di solo gpl o solo
metano con altri prodotti e' inoltre soggetto al rispetto delle
distanze di cui al precedente punto 3, lettera A).
C. Le limitazioni di cui sopra non valgono per il potenziamento con
metano o gpl di impianti esistenti, salvo quanto previsto al punto 3,
lett. C.
D. Non possono formare oggetto di rinuncia gli impianti che assolvano
funzioni di pubblica utilita' ai sensi della presente normativa.
E. I potenziamenti non possono essere autorizzati negli impianti
appartenenti alle tipologie "punti isolati" e "punti appoggiati" ed
in quelli incompatibili ai sensi del punto 1, lett. q). Il
potenziamento di un chiosco con self-service pre-pagamento e'
condizionato anche all'adeguamento dell'impianto alle tipologie
stazione di rifornimento o di servizio di cui al punto 1, lettere d.1
e d.2.
F. Al fine di salvaguardare il servizio pubblico nella zona
appenninica, potranno essere potenziati con le apparecchiatura
self-service pre-pagamento senza la rinuncia di alcuna
autorizzazione, gli impianti di pubblica utilita' che distano piu' di
10 km. da altro impianto.
5.5 Concentrazione degli impianti
A. L'autorizzazione per la concentrazione di piu' impianti la cui
composizione finale deve risultare dalla sommatoria dei prodotti e
servizi autorizzati in precedenza, puo' essere rilasciata dal Comune
solo se si tratta di impianti attivi e funzionanti e non
incompatibili ai sensi del precedente punto 5.2.
B. Non possono comunque essere utilizzate per operazioni di
concentrazione le autorizzazioni relative ad impianti che assolvono a
ragioni di utilita' pubblica.
5.6 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni
A. Le domande per nuovi impianti, dovranno essere corredate: - da
un'analitica autocertificazione con allegato l'atto attestante la
disponibilita' del terreno e le disposizioni planimetriche
dell'impianto; - da una perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato iscritto al relativo Albo professionale attestante il
rispetto delle disposizioni del Piano regolatore, delle norme per la
tutela dei beni storici e artistici, delle prescrizioni fiscali,
sanitarie, ambientali, stradali, di prevenzione incendi e delle
presenti norme regionali. Contestualmente deve essere presentata la
richiesta della relativa concessione edilizia.
B. Le domande volte a richiedere il rilascio dell'autorizzazione al
potenziamento o alla concentrazione di un impianto, devono essere
corredate da una analitica autocertificazione comprendente l'aspetto
riguardante la compatibilita' dell'impianto ai sensi del precedente
punto 5.2 e dalla planimetria dell'impianto.
C. L'autorizzazione e la concessione edilizia dovranno essere
rilasciate entro novanta giorni dalla presentazione della relativa
domanda completa di quanto previsto ai commi precedenti.
D. Il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio,
che e' comunque unico anche per piu' lavori previsti nella medesima
richiesta, decorre dalla data di notifica del provvedimento, e puo'
essere prorogato qualora ne venga richiesta la proroga almeno un mese
prima della scadenza. La proroga ha la durata massima di mesi sei.
Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per
documentati casi di forza maggiore.
E. In tutti i casi previsti di rinuncia nello stesso comune,
l'impianto deve essere smantellato e la relativa autorizzazione
revocata contestualmente dal Comune interessato nell'atto di rilascio
dell'autorizzazione richiesta.
F. L'autorizzazione a nuovi impianti, al potenziamento e alla
concentrazione comportante la chiusura di impianti situati in comuni
diversi e' rilasciata a condizione che sia integrata con il
provvedimento di chiusura del preesistente impianto. Detta chiusura
e' disposta nel provvedimento di revoca del Comune di provenienza
dell'impianto.
G. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, quelli oggetto di
concentrazione e/o potenziamenti e le modifiche di cui al punto 1,
lettera l).2).4).
5.7 Trasferimento dell'autorizzazione in caso di trasferimento della
proprieta' degli impianti
A. L'autorizzazione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente
alla proprieta' delle attrezzature del relativo impianto. Le parti ne
danno comunicazione al Comune, alla Regione e UTF entro quindici
giorni dalla registrazione dell'atto di compra vendita o di affitto.
Il Comune ne prende atto ed invia copia all'interessato, nonche' alla
Regione, all'UTF ed ai Vigili del fuoco.
B. Nel caso di trasferimento della titolarita' di un impianto a causa
di morte, il subentrante ha diritto ad ottenere la voltura
dell'autorizzazione a proprio nome, purche' alleghi alla
comunicazione l'estratto dell'atto di morte e copia dell'atto
notarile di successione testamentaria.
5.8 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
A. L'autorizzazione cessa per decadenza che viene disposta dal
Comune: 1) per inattivita' non autorizzata, previa diffida a
riattivare il distributore entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento; 2) per inosservanza in generale, da parte del titolare
dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dalla normativa vigente
quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravita' da
compromettere la sicurezza e da turbare la continuita' e regolarita'
dell'attivita' di distribuzione di carburanti; 3) per revoca per
motivi di pubblico interesse. L'autorizzazione revocata su richiesta
del titolare potra' essere sostituita da altro titolo riferito ad una
diversa localizzazione nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti
punti 2, 3 e 4; 4) per revoca conformemente alle disposizioni del
presente atto con particolare riferimento ai punti 5.2, lettere B e C
e 5.6, lettere E ed F.
B. La revoca della concessione di suolo pubblico da parte del Comune,
comporta anche la revoca del provvedimento di autorizzazione
dell'impianto di distribuzione di carburanti che su tale suolo
insiste.
C. La decadenza e la revoca sono disposte dal Comune con
provvedimento motivato nel quale deve essere stabilito il giorno a
partire dal quale deve cessare l'esercizio dell'impianto. Il titolare
dell'autorizzazione ha l'obbligo della riduzione in pristino delle
superfici occupate dai relativi impianti nei modi indicati dagli enti
competenti.
5.9 Sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti
A. I titolari delle autorizzazioni e i gestori, salvo i prescritti
casi di sospensione per ferie, e per recupero delle festivita'
soppresse, non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza
l'autorizzazione del Comune.
B. Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli
impianti, presentate dal titolare dell'autorizzazione, possono essere
accolte dai Comuni solo per cause di forza maggiore che determinano
un'oggettiva impossibilita' di funzionamento dei distributori. In
caso di mancanza di gestore il periodo di sospensione non potra'
complessivamente essere superiore a sei mesi per anno.
C. Per salvaguardare le esigenze dell'utenza, la sospensione
dell'attivita' di impianti ubicati in localita' ad intenso volume di
traffico e di quelli considerati di pubblica utilita', puo' essere
autorizzata solo per brevi e determinati periodi di tempo e comunque
non superiori a sei mesi per anno.
D. Negli altri casi di inattivita', per comprovata causa di forza
maggiore, la sospensione puo' essere accordata per il periodo massimo
di un anno, prorogabili solo nel caso di ricorsi in atto.
E. Le autorita' competenti per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza
o di interesse pubblico possono ordinare l'immediata sospensione
dell'attivita' degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei
serbatoi.
5.10 Prelievo di carburante in recipienti presso impianti stradali
A. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in
recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso
distributori automatici di carburanti e' effettuato dai Comuni sede
degli impianti, i quali dovranno disporre che il prelievo avvenga
presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori
dalla sede stradale, fatte salve eventuali prescrizioni al riguardo
dell'autorita' sanitaria per quanto di competenza nonche' le norme di
sicurezza sugli impianti e recipienti di competenza dei Vigili dei
fuoco e le norme fiscali in materia.
B. I Comuni dovranno inoltre accertare che gli operatori economici e
altri utenti interessati abbiano l'attivita' nelle vicinanze
dell'impianto prestabilito e siano in possesso di impianti o
attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
5.11 Collaudo
A. Al fine di riscontrare la rispondenza dell'impianto a quanto
autorizzato ed il rispetto delle norme vigenti i Comuni costituiscono
una apposita Commissione di collaudo formata dai rappresentanti degli
enti aventi quali compiti istituzionali il collaudo o sopralluogo
degli impianti per le materie di rispettiva competenza. Funge da
segretario un funzionario del Comune.
B. Nel rispetto del criterio di economicita' devono essere evitate
duplicazioni di sopralluoghi da parte degli Enti coinvolti nella
procedura.
C. Il richiedente, ai fini del collaudo, provvede al versamento delle
somme determinate dalle Amministrazioni interessate alle proprie
tesorerie. Copia delle ricevute di versamento va allegata alla
domanda di collaudo.
D. La verifica dell'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale e' effettuata al momento del
collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
6) Sistema informativo
A. La Regione effettua il monitoraggio della rete di distribuzione
carburanti al fine di verificare l'evoluzione del processo di
razionalizzazione. Il servizio regionale competente cura la raccolta
e l'aggiornamento della propria banca dati al fine di fornire
elementi ed informazioni utili alla conoscenza del settore.
B. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi agli elementi
strutturali, commerciali, funzionali degli impianti e del loro
rapporto con il territorio utilizzando appositi moduli elaborati dal
servizio regionale competente e la copia degli atti amministrativi
adottati ai sensi della normativa vigente.
C. I dati dell'erogato dei singoli impianti sono acquisiti dagli UTF
competenti per territorio e dal fornitore del prodotto metano.
7) Intervento sostitutivo
Fino all'approvazione da parte di ciascun Comune dei criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti e le
altre disposizioni inerenti la rete come previsto all'art. 2, comma 1
del DLgs 32/98 cosi' come modificato dal DLgs 346/99 e dalla Legge
496/99 si applica quanto segue:
A. Ripartizione del territorio comunale in zone. Zona 1 Centro
storico: in detta area non possono essere installati impianti
stradali di distribuzione carburanti. Zona 2: all'interno di tale
zona possono essere installati nuovi impianti, cosi' come definito
dalle norme di indirizzo regionale, con prevalente dotazione di
servizi connessi ai veicoli. Zone 3 e 4: all'interno di tali zone
possono essere installati nuovi impianti cosi' come definito dalle
norme di indirizzo regionale, con servizi commerciali connessi alla
persona ed ai veicoli.
B. Principi generali. 1. Tipologie. I nuovi impianti di distribuzione
carburanti devono avere le caratteristiche minime della "stazione di
servizio" e "stazione di rifornimento" cosi' come definite dalla
normativa regionale in materia ed essere ubicati su aree conformi
alle previsioni ed alle seguenti norme tecniche. 2. Distanze. Le
distanze minime fra impianti stradali di distribuzione carburanti ad
uso pubblico sono quelle fissati dalle norme regionali vigenti al
momento della presentazione della domanda completa come indicato
dall'art. 1 del DLgs 32/98. Le distanze vanno misurate con
riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti, nel
rispetto della segnaletica stradale e comunque secondo le modalita'
fissate dalle norme regionali. 3. Fasce di rispetto. E' consentita
l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione
carburanti nelle fasce di rispetto della viabilita' in quanto
pertinenze di servizio (art. 24, comma 4 del DLgs 295/92 e DPR
495/92) nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in
materia e da quanto previsto dal PRG. 4. Viabilita'. I nuovi impianti
stradali di distribuzione carburanti, nonche' quelli esistenti, non
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale ai sensi
dell'art. 22 del DLgs 295/92 ed art. 61, comma 3 del DPR 495/92. La
separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale dovra'
essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico
avente le caratteristiche di cui al successivo punto O. Sulle strade
di competenza dell'ANAS e della Provincia, fermo restando il fronte
minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di
impianto e carreggiata stradale, oltre che dalle seguenti norme,
dovra' essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari
impartite dagli stessi. 5. Collaudo. Sono sottoposti a collaudo i
nuovi impianti, quelli oggetto di concentrazione e/o potenziamento e
le modifiche previste dalle norme di indirizzo programmatico
regionale. Della Commissione di collaudo fanno parte: - il
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che funge da Presidente;
- un rappresentante dell'UTF competente per territorio ai sensi
dell'art. 16, comma 3, lett. i del DLgs 105/90; - un rappresentante
del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; - un rappresentante
dell'ARPA competente per territorio; - funge da Segretario un
impiegato del Comune. Copia del verbale di collaudo e' trasmessa al
richiedente e agli enti interessati. Alla domanda di collaudo devono
essere allegate le ricevute di versamento alle tesorerie delle somme
previste dalle varie Amministrazioni coinvolte. Nel rispetto del
criterio di economicita' devono essere evitate duplicazioni di
sopralluoghi; a tal fine il richiedente il collaudo provvede a
fornire gli atti gia' emessi da parte degli enti. 6. Gli impianti
incompatibili con una o piu' ipotesi previste dal punto 1, lettera q
delle "Norme di indirizzo programmatico regionale" non possono essere
modificati e/o potenziati ne' essere oggetto di concentrazione di
altri impianti. 7. L'autorizzazione a nuovi impianti, al
potenziamento e alla concentrazione comportante la chiusura di
impianti situati in comuni diversi e' rilasciata a condizione che sia
integrata con il provvedimento di revoca del preesistente impianto e
la ricevuta di consegna del libro carico-scarico e della licenza
fiscale all'UTF relative all'impianto rinunciato. Detta chiusura e'
disposta nel provvedimento di revoca del Comune di provenienza
dell'impianto.
C. Indici urbanistico-edilizi per la realizzazione di nuovi impianti.
Le superfici minime consentite sono definite dalle norme regionali
vigenti; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le
superfici minime. L'altezza massima dei fabbricati non deve superare
ml. 5, ad eccezione della pensilina, con UF = 0,05 mq/mq. Le rampe di
accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie
dell'impianto.
D. Tutela dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e
paesaggistico. La localizzazione di nuovi impianti stradali di
distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale
anche parziale dei beni di interesse storico, artistico,
architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre
costituire elemento di sovrapposizioni e/o di interferenza con
particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. E'
vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzioni
carburanti nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati
ai sensi della Legge 1089/39.
E. Luoghi in cui e' vietata l'installazione di impianti stradali ad
uso pubblico. L'installazione di nuovi impianti stradali di
distribuzione carburanti non e' consentita in prossimita' di
intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di
strada in curva o a visibilita' limitata ai sensi dell'art. 60 del
DPR 495/92, nonche' in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche.
Quelli esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano
collocati in corrispondenza delle suddette canalizzazioni, entro i
termini di cui al DLgs 285/92 e successive modifiche, se non
diversamente stabilito dalla gia' notificata incompatibilita' di cui
all'art. 1, comma 5 del DLgs 32/98 in materia di accessi, e secondo
quanto specificato nel successivo punto relativo agli accessi. Nel
caso in cui cio' non sia possibile, l'impianto dovra' essere rimosso.
Non e' consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione
carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri, ne' il potenziamento
di quelli esistenti, come disposto dal RD 27/7/1934, n. 1265. Lungo
le curve di raggio inferiore a ml. 300 non possono essere installati
impianti di distribuzione carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura
siano compresi fra i ml. 300 ed i ml. 100 l'installazione e'
consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve
di raggio inferiore o uguale a ml. 100 gli impianti potranno sorgere
a ml. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le
altre precedenti prescrizioni.
F. Accessi. Gli accessi agli impianti collocati all'interno di aree
comprendenti altre attivita' dovranno essere fisicamente separati e
non interferire con questi. Per gli impianti ricadenti lungo strade a
quattro o piu' corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di
accelerazione e decelerazione dovranno avere una lunghezza minima
rispettivamente di ml. 75 e di ml. 60 e larghezza non inferiore ml.
3, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a ml. 10.
Sulle strade di tipo B, C e D, cosi' come definite dal DLgs 285/92,
gli accessi dovranno avere una larghezza di ml. 15 e aiuola
spartitraffico centrale di ml. 30 oltre alle corsie di accelerazione
e decelerazione dimensionate in base alla velocita' massima
consentita sulla strada e comunque non inferiori a ml. 60. Sia gli
impianti di nuova costruzione che quelli esistenti non possono avere
contemporaneamente accessi su due o piu' strade. Gli accessi degli
impianti esistenti situati su strade comunali devono avere una
distanza da incrocio o intersezione pari a: - m. 10 nelle strade
urbane di scorrimento - m. 6 nelle strade di quartiere.
G. Occupazione di aree pubbliche. Qualora per la realizzazione di un
impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia
necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprieta'
comunale, l'occupazione e' soggetta a concessione previa
corresponsione del canone previsto. I nuovi impianti non potranno
occupare ne' suolo ne' sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni
necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed
esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico,
alla rete fognaria, al gasdotto, nonche' alle reti elettriche e
telefoniche.
H. Manufatti. Nelle fasce di rispetto della viabilita' possono essere
installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie
all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti. Sono
consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con
annessi servizi nonche' gli impianti per il lavaggio degli
autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una
distanza inferiore a ml. 10 dalla carreggiata stradale. Tutte le
altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di
rispetto.
I. Distanze dai confini. Nei nuovi impianti, sia le colonnine sia i
serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli
autolavaggi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a
ml. 5 dai confini di proprieta' e a ml. 10 dagli altri edifici
esistenti o previsti. Dovranno essere osservate le distanze di
sicurezza fissate per le linee ferroviarie e le linee elettriche. Le
tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori non
potranno essere poste ad una distanza inferiore a ml. 1,5 dai confini
di proprieta'.
L. Scarichi. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di
lavaggio degli autoveicoli, dovranno essere autorizzati
dall'autorita' competente previa acquisizione del parere dell'Azienda
sanitaria locale e realizzati secondo le norme vigenti. Le opere di
canalizzazione al servizio della strada, delle quali e'
indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con
strutture in calcestruzzo cementizio e se la lunghezza del tratto
coperto supera i ml. 10, dovranno essere provviste di idonei pozzetti
carrabili ed ispezionabili, da eseguirsi a cura e spese dei titolari
degli impianti. Particolari manufatti dovranno essere concordati con
l'Ufficio Tecnico del Comune.
M. Serbatoi. Nei nuovi impianti potranno essere installati solo
serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di
rilevazione perdite. Negli impianti esistenti quando necessiti o sia
prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera
solo ed esclusivamente quelli a doppia parete muniti di sistema di
monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve
comunque essere conforme al DM dell'Ambiente del 24/5/1999, n. 246
"Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".
N. Parcheggi. Se nell'impianto di distribuzione carburanti sono
previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi la dotazione
minima di parcheggi dovra' essere quella stabilita dal PRG per
attivita' analoghe poste al di fuori delle aree dell'impianto.
O. Caratteristiche dello spartitraffico. Lo spartitraffico deve
essere ubicato ad una distanza minima di ml. 2 dalla carreggiata
stradale ed avere una profondita' minima di ml. 0,80 e massima di ml.
1,5, realizzato mediante cordolatura di altezza non superiore a cm.
20. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di
qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di ml.
0,80 misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale
norma non si applica all'insegna sul palo indicante la societa'. Se
in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche
la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto
deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse
caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei
marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal
caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le gia'
stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei
marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 gradi allo
scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Dovranno
inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici
di handicap o con difficolta' motorie.
P. Abbattimento di piantagioni. L'abbattimento di piantagioni e'
disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11/8/1966, n. 8321
del Ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale
Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e
piantagioni puo' essere ammesso una volta che sia accertata
l'assoluta necessita' per l'istituzione degli accessi ed ove non sia
assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni. In
ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al
minimo indispensabile e ne e' prescritta la reintegrazione a cura e
spese del richiedente, laddove indicato dal Comune ed in numero di
tre esemplari per ogni albero abbattuto. Inoltre non e' consentito
l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della
Legge 1497/39 e dalle leggi regionali in materia.
Q. Insegne. La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione
carburanti ha la facolta' di esporre nell'ambito del medesimo
l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della societa' con
l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di
servizio" alle seguenti condizioni: 1) le insegne poste parallele
alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di
mq. 10; 2) le insegne su palina devono avere dimensione massima di
mq. 4 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata; 3)
le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le
corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli
accessi; 4) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo
cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di
fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto; 5) le insegne
devono essere posizionate ad almeno ml. 3 dal margine della
carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere
allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi
o pertinenze stradali; 6) l'insegna, se luminosa, non puo' essere a
luce intermittente ne' avere intensita' superiore a 160 candele/mq. e
comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare
confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica
stradale, soprattutto se posta in prossimita' di impianti
semaforizzati o di intersezioni; 7) l'insegna deve avere sagoma
regolare che in ogni caso non puo' essere quella di disco o
triangolo; 8) l'insegna non deve in ogni caso interferire con la
segnaletica stradale; 9) deve essere collocato sull'aiuola
spartitraffico un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli
prodotti erogati la cui superficie non potra' essere superiore a mq.
2. Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente
all'interno dei box del gestore e solo se poste parallelamente al
senso di marcia. La loro dimensione non dovra' comunque essere
superiore a mq. 1 ed i colori utilizzati non potranno essere quelli
degli impianti semaforici. Il mancato rispetto di quanto sopra
prescritto comportera' l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.
24 del DLgs 507/93, disponendo altresi' la rimozione, a carico del
proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i termini
stabiliti dall'ordine di rimozione. Quanto previsto dall'art. 23 del
DLgs 285/92 e relativo Regolamento di attuazione per quanto riguarda
i mezzi pubblicitari, e' esteso anche alle strade di tipo C e D.
R. Segnaletica. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea
segnaletica stradale come previsto dal Codice della strada. Detta
segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare
l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a
sinistra.
S. Attivita' commerciali ammesse. Gli impianti di cui all'art. 2,
comma 2 della Legge 496/99 possono essere dotati di autonome
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del
DLgs 114/98, nonche' di quelle determinate dal Ministero
dell'Industria, Commercio e Artigianato.
T. Obblighi in caso di smantellamento e rimozione. Nel caso di
smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti
sia pubblico che privato, deve essere richiesta apposita
autorizzazione edilizia. L'autorizzazione allo smantellamento e la
rimozione devono prevedere: a) la cessazione di tutte le attivita'
complementari all'impianto; b) il ripristino dell'area alla
situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRG;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto,
sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri
autorizzati; d) l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si
siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da
concordarsi con l'organo competente. Le comunicazioni di inizio e
fine lavori di smantellamento dovranno essere fatte oltre che
all'ufficio autorizzazioni edilizie, all'ufficio impianti carburanti
e all'ARPA onde consentire i dovuti controlli di competenza. Deve
essere ripristinata la funzione agricola della zona occupata da un
impianto rimosso situato su tale zona.
U. Impianti ad uso privato. I serbatoi di contenimento del carburante
dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad
uso pubblico (interrati, a doppia parete dotata di rilevatore di
eventuali perdite e sistema di recupero vapori). In caso di
sostituzione dei serbatoi esistenti, dovranno essere collocati solo
ed esclusivamente serbatoi a doppia parete con rilevatore di perdite.
L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere
impermeabilizzata e pavimentata, munita di idonei sistemi di raccolta
delle acque meteoriche ed eventuali sistemi di contenimento
versamenti accidentali di idrocarburi. Il carburante potra' essere
erogato solo ed esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta
richiedente, e nessuna pubblicita' o cartello pubblicitario potra'
essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto.
L'inosservanza di tali norme comportera' la revoca
dell'autorizzazione comunale. La documentazione da presentare per
l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad
uso privato e' quella di cui alla successiva lettera V, eccetto i
punti g), j), k), m), n). Le competenze dell'UTF riguardano
esclusivamente gli impianti aventi capacita' complessiva superiore a
mc. 10.
V. Documentazione. La documentazione da allegare alla domanda di
concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera e' la seguente:
a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta
progressiva kilometrica o l'esatto indirizzo del progettato nuovo
impianto di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere
che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive,
nonche' il numero ed il tipo degli erogatori, il tipo e la capacita'
dei serbatoi, la previsione di allaccio ai servizi a rete fognaria,
idrica, ecc. con indicazione delle sezioni e dei particolari
costruttivi delle stesse; b) perizia giurata redatta da tecnico
abilitato iscritto all'Albo, attestante il rispetto di tutte le norme
e prescrizioni urbanistiche, fiscali, concernenti la sicurezza
sanitaria ed ambientate, la tutela dei beni storici e artistici, la
sicurezza stradale, le norme di indirizzo programmatico della
Regione, nonche' il rispetto di tutti i criteri, requisiti e
caratteristiche di cui alla normativa vigente. La perizia giurata
dovra' fare riferimento ai pareri preventivi degli Enti coinvolti
nella procedura citando gli estremi degli stessi; c) planimetrie in
scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa
rispetto al punto di intervento, tale da permettere una corretta
visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica; d)
estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato
dall'UTE in data non anteriore a mesi 6 e certificato catastale con
riportata l'esatta superficie della/delle particelle oggetto
d'intervento; e) planimetria dello stato di fatto in scala 1:200,
rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve
sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e
verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso,
atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi
i fabbricati ed accessori esistenti nei lotti limitrofi con le
relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia
dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade
prospettanti il lotto, nonche' tutte le servitu' e vincoli di
qualsiasi genere esistenti sull'area d'intervento ed eventuali
essenze arboree di pregio; f) planimetrie di progetto in scala 1:100
di tutti i manufatti da realizzare; g) planimetria di progetto in
scala 1:500 con riportate le indicazioni quotate della
planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area con
particolare riferimento agli accessi, all'aiuola spartitraffico, ai
marciapiedi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli,
alle aree a verde ed alla eventuale recinzione per la quale, laddove
realizzata, dovra' essere fornita apposita sezione con prospetto in
scala 1:20 che dovra' essere conforme a quanto previsto dal vigente
Regolamento edilizio comunale; h) planimetria di progetto in scala
1:500 riportante con diversa simbologia, tutte le reti (fognaria,
idrica, telefonica, ecc.) con indicato il dimensionamento delle
stesse ed i particolari costruttivi in scala 1:20; i) planimetria di
progetto in scala 1:500 indicante con diversa colorazione, tutte le
tubazioni inerenti l'impianto di erogazione carburante compreso
l'impianto di recupero vapori, le colonnine e la loro distanza da
tutti gli altri manufatti; j) planimetria in scala 1:500 indicante
gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale (comprese tutte
le insegne), da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante
altresi' l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed
eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area, nonche' le
modalita' di separazione degli stessi; k) prospetti esterni in scala
1:100 riportanti tutte le insegne (a colori), la colorazione
definitiva e le relative altezze di tutti i manufatti dell'impianto.
Qualora vengano realizzati edifici in aderenza ad altri esistenti, i
prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate adiacenti
o, se di notevoli dimensioni, di una parte significativa delle
stesse; l) sezioni in scala 1:100 con indicate le quote definitive di
tutta l'area e la quota di riferimento che dovra' essere quella
stradale esistente o di progetto; m) dati metrici relativi alla
superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, agli indici
di fabbricazione ed all'altezza dei fabbricati, nonche' il
dimensionamento delle aree di urbanizzazione primaria calcolate
secondo le norme di PRG per le destinazioni d'uso insediate a
servizio dell'impianto di distribuzione carburanti; n) pareri dei
Comuni ove gli impianti vengono rinunciati ai fini del rilascio
dell'autorizzazione a nuovo impianto, al potenziamento e alla
concentrazione. Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata
da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge e controfirmata
dall'avente titolo alla concessione edilizia ed inviata al Comune
competente per territorio.
Z. Impianti su aree pubbliche. Per l'installazione di impianti su
aree pubbliche, ove consentito dal PRG, si procede nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del DLgs 32/98 mediante bando di
gara e secondo modalita' che garantiscano la partecipazione di tutti
gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie nel rispetto
comunque di quanto stabilito dalla presente normativa per quanto
attiene i requisiti di superficie, accessi, etc. Agli impianti
esistenti, per i quali non esistono i requisiti minimi di adeguamento
alla presente normativa ed alle norme del nuovo Codice della strada
in materia di accessi e realizzazione di spartitraffico, dovra'
essere revocata la concessione di suolo pubblico e le attrezzature
dovranno essere rimosse entro sessanta giorni dalla scadenza dei
termini di comunicazione di incompatibilita' effettuata ai sensi
dell'art. 1, comma 5 del DLgs 32/98 e come disposto dall'art. 3,
comma 2 dello stesso decreto.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 2453 del 24 febbraio 2000;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 16 febbraio 2000, progr. n. 203, riportate nel
presente atto deliberativo.