REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 397

Applicazione DL n. 8 del 4 febbraio 2000 recante disposizioni urgenti nel settore lattiero-caseario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore                 
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;                   
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, di approvazione del Regolamento           
di esecuzione della predetta Legge 468/92;                                      
- il DL n. 727 del 23 dicembre 1997 convertito con modificazioni in             
Legge 24 febbraio 1995, n. 46 recante norme per il rientro della                
produzione lattiera nella quota comunitaria;                                    
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999, convertito con modificazioni in                
Legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il               
settore lattiero-caseario;                                                      
- il DL 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.           
30 del 7 febbraio 2000, recante "Disposizioni urgenti per la                    
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di               
latte e per la regolazione provvisoria del settore                              
lattiero-caseario", emanato in applicazione del Regolamento CE                  
1256/99 del Consiglio in data 17 maggio 1999;                                   
dato atto:                                                                      
- che l'art. 1, comma 1, del citato DL 8/00 ripartisce tra le Regioni           
l'aumento del quantitativo globale di latte attribuito dall'Unione              
Europea, con decorrenza 1 aprile 2000, assegnando alla Regione                  
Emilia-Romagna 64.500 tonnellate;                                               
- che il predetto comma dispone, inoltre, che le Regioni riassegnino            
tale quantitativo ai propri produttori definendo i necessari criteri            
di priorita' e modalita', fermo restando che una quantita' pari                 
almeno al 20% deve essere destinata a favore di giovani agricoltori e           
che non possono in nessun caso beneficiare di nuove assegnazioni ai             
produttori che nel corso delle ultime tre campagne lattiere                     
antecedenti alla campagna 2000/2001 hanno venduto, affittato o                  
comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari;           
- che il successivo comma 2 prevede che le Regioni possono stabilire            
che le quote cosi' attribuite e quelle assegnate ai sensi del comma             
21 della Legge 118/99 non possano essere in tutto o in parte vendute,           
affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida per            
una o piu' campagne lattiere;                                                   
- che il comma 6 consente la possibilita' di effettuare contratti di            
affitto di quota con validita' in corso di campagna fra produttori in           
attivita';                                                                      
richiamata la propria deliberazione n. 2726 del 30 dicembre 1999, con           
la quale si e' proceduto a definire i criteri di attribuzione delle             
quote di cui all'art. 21 della Legge 27 aprile 1999,  n.118;                    
preso atto inoltre della circolare dell'AIMA - in liquidazione -                
protocollo n. 3073/Com.liq. del 17/2/2000 che ripartendo tra le                 
Regioni i quantitativi di cui al succitato art. 21 della Legge 118/99           
dispone che gli stessi siano attribuiti quale quota A;                          
considerato:                                                                    
- che la Legge 46/95 disponeva la riduzione della quota B a decorrere           
dalla campagna 1995/1996 al fine di rientrare nella quota nazionale             
attribuita dalla Unione Europea;                                                
- che le aziende titolari anche di quota B sono prevalentemente                 
aziende che negli anni di riferimento per la determinazione della               
quota B stavano ancora ottimizzando l'assetto produttivo in relazione           
alle potenzialita' delle loro strutture aziendali;                              
- che e' opportuno favorire il potenziamento delle aziende in cui               
operano giovani;                                                                
- che e' necessario procedere alla riattribuzione di quote a favore             
dei produttori ancora in attivita' che esprimono con continuita' il             
potenziale produttivo disponibile;                                              
valutata la necessita' di riservare un idoneo quantitativo per le               
aziende sperimentali degli Istituti di istruzione statali o                     
legalmente riconosciuti, delle Universita', degli altri Enti di                 
ricerca e per le aziende degli Istituti a carattere benefico e di               
pena al solo fine di permettere la loro attivita' istituzionale;                
valutato, pertanto, di approvare sulla base delle predette                      
considerazioni i criteri di priorita' per l'attribuzione delle quote            
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1 del gia' citato DL 8/00;                
ritenuto inoltre necessario adeguare alle disposizioni AIMA e a                 
quelle del DL 8/00 quanto gia' definito con propria deliberazione               
2726/99;                                                                        
richiamate:                                                                     
- la L.R. 15/97;                                                                
- le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e  n.1396,           
in data 31 luglio 1998;                                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla               
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto           
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                        
deliberazione 2541/95;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in narrativa e qui               
integralmente richiamato, che in applicazione dell'art. 1, comma 1,             
del DL 8/00 il quantitativo assegnato all'Emilia-Romagna sull'aumento           
comunitario del quantitativo globale di latte, detratto il                      
quantitativo di cui al successivo punto 2), venga attribuito ad                 
aziende con quota, attive nel periodo 1998/1999 secondo la seguente             
ripartizione:                                                                   
a) il 40%, pari a 25.400 tonnellate, ai giovani produttori,                     
attribuito proporzionalmente alla quota A disponibile all'1 aprile              
1999;                                                                           
b) il 60%, pari a 38.100 tonnellate, ai produttori nei confronti dei            
quali e' stata disposta la riduzione della quota B in attuazione                
della Legge 46/95, attribuito proporzionalmente al taglio subito;               
2) di stabilire che un quantitativo pari a 1.000 tonnellate venga               
assegnato alle aziende sperimentali degli Istituti di istruzione                
statali o legalmente riconosciuti, delle Universita', degli altri               
Enti di ricerca e alle aziende degli Istituti a carattere benefico e            
di pena, con procedure e modalita' da definirsi con successivo atto             
formale del Direttore generale Agricoltura;                                     
3) di definire, ai fini dell'attuazione di quanto disposto al punto             
1), lettera a), giovane agricoltore colui che compia 40 anni nel                
corso dell'anno 2000 e che sia titolare o contitolare, ivi compresi             
soci di cooperative agricole, o coadiuvante di azienda, in                      
quest'ultimo caso iscritto all'INPS da almeno tre anni;                         
4) di stabilire che la quantita' assegnata in base al presente atto             
e' da intendersi quale quota A;                                                 
5) di stabilire che non possono beneficiare delle assegnazioni di cui           
al precedente punto 1) le aziende che nel corso delle campagne                  
lattiere 1997/1998 e 1998/1999 hanno prodotto un quantitativo di                
latte inferiore al 75% della quota complessiva loro disponibile;                
6) di prendere atto di quanto disposto all'art. 1, comma 1, del DL              
8/00 e quindi di stabilire che non possono beneficiare delle                    
assegnazioni di cui al precedente punto 1) i produttori che nel corso           
delle ultime tre campagne lattiere antecedenti alla campagna                    
2000/2001 abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in           
parte, la quota di cui erano titolari, ad esclusione di coloro che              
hanno affittato la quota non utilizzata in corso di campagna, ai                
sensi del comma 6 del medesimo DL 8/00;                                         
7) di stabilire che le quote assegnate ai sensi del presente atto,              
non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate           
o costituire oggetto di contratti di soccida;                                   
8) di stabilire altresi' che in tutti i casi in cui il produttore               
beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 1) proceda a vendere,            
affittare, costituire in comodato ovvero in soccida, in tutto o in              
parte, la quota di cui e' titolare, il produttore stesso perde la               
quota assegnata ai sensi del presente atto, fatto salvi i contratti             
di affitto di quota non utilizzata, in corso di campagna, previsti              
dal comma 6 del DL 8/00;                                                        
9) di stabilire, in deroga a quanto previsto al precedente punto, che           
la quota assegnata in attuazione del presente atto non viene perduta            
esclusivamente nel caso in cui ci sia un legittimo mutamento di                 
titolarita' dell'intera azienda, fermo restando il rispetto da parte            
del subentrante di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti           
con il presente atto;                                                           
10) di stabilire:                                                               
- che i produttori beneficiari delle assegnazioni di cui al presente            
atto, fatti salvi casi di forza maggiore, si impegnano a produrre               
almeno il 90% della quota di cui sono complessivamente titolari entro           
la campagna lattiera successiva alla campagna 2000/2001;                        
- che, nel caso in cui il produttore non raggiunga il livello                   
produttivo previsto al precedente alinea, la quota assegnata ai sensi           
del presente atto viene riallineata alla produzione effettiva;11) di            
stabilire che l'istanza per l'assegnazione di quote ai giovani                  
agricoltori di cui al punto 1), lettera a), dovra' essere presentata            
ai Servizi provinciali Agricoltura competenti per territorio i quali,           
valutata l'ammissibilita' delle istanze, invieranno l'elenco delle              
aziende idonee alla Direzione generale Agricoltura - Servizio                   
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato - secondo tempi e             
modalita' che il Direttore generale Agricoltura definira' con propri            
atti formali;                                                                   
12) di stabilire che l'attribuzione e l'eventuale perdita delle quote           
di cui al presente atto sia disposta secondo modalita' e procedure              
che saranno definite con atto formale del Direttore generale                    
Agricoltura;                                                                    
13) di stabilire che qualora i produttori di cui al punto 1), lettera           
b), non intendano accettare le condizioni di cui ai punti 7), 8) e              
10), devono trasmettere alla Direzione generale Agricoltura -                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato e ai                 
Servizi provinciali Agricoltura competenti per territorio, apposita             
rinuncia scritta alla quota assegnata entro 15 giorni dal ricevimento           
della comunicazione dell'avvenuta assegnazione, fermo restando che la           
mancata rinuncia scritta di cui sopra nel termine indicato sara'                
intesa quale espresso assenso alle condizioni ed agli obblighi di cui           
al presente provvedimento;                                                      
14) di stabilire che i punti 3) e 4) della propria deliberazione                
2726/99 vengano sostituiti rispettivamente da quanto previsto ai                
punti 4), 7), 8) e 9) del presente atto;                                        
15) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera',             
con proprio atto formale, ad emanare eventuali ulteriori indicazioni            
tecnico operative necessarie all'attuazione della presente                      
deliberazione;                                                                  
16) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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