DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 397
Applicazione DL n. 8 del 4 febbraio 2000 recante disposizioni urgenti nel settore lattiero-caseario
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, di approvazione del Regolamento
di esecuzione della predetta Legge 468/92;
- il DL n. 727 del 23 dicembre 1997 convertito con modificazioni in
Legge 24 febbraio 1995, n. 46 recante norme per il rientro della
produzione lattiera nella quota comunitaria;
- il DL n. 43 dell'1 marzo 1999, convertito con modificazioni in
Legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il
settore lattiero-caseario;
- il DL 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 7 febbraio 2000, recante "Disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di
latte e per la regolazione provvisoria del settore
lattiero-caseario", emanato in applicazione del Regolamento CE
1256/99 del Consiglio in data 17 maggio 1999;
dato atto:
- che l'art. 1, comma 1, del citato DL 8/00 ripartisce tra le Regioni
l'aumento del quantitativo globale di latte attribuito dall'Unione
Europea, con decorrenza 1 aprile 2000, assegnando alla Regione
Emilia-Romagna 64.500 tonnellate;
- che il predetto comma dispone, inoltre, che le Regioni riassegnino
tale quantitativo ai propri produttori definendo i necessari criteri
di priorita' e modalita', fermo restando che una quantita' pari
almeno al 20% deve essere destinata a favore di giovani agricoltori e
che non possono in nessun caso beneficiare di nuove assegnazioni ai
produttori che nel corso delle ultime tre campagne lattiere
antecedenti alla campagna 2000/2001 hanno venduto, affittato o
comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari;
- che il successivo comma 2 prevede che le Regioni possono stabilire
che le quote cosi' attribuite e quelle assegnate ai sensi del comma
21 della Legge 118/99 non possano essere in tutto o in parte vendute,
affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida per
una o piu' campagne lattiere;
- che il comma 6 consente la possibilita' di effettuare contratti di
affitto di quota con validita' in corso di campagna fra produttori in
attivita';
richiamata la propria deliberazione n. 2726 del 30 dicembre 1999, con
la quale si e' proceduto a definire i criteri di attribuzione delle
quote di cui all'art. 21 della Legge 27 aprile 1999, n.118;
preso atto inoltre della circolare dell'AIMA - in liquidazione -
protocollo n. 3073/Com.liq. del 17/2/2000 che ripartendo tra le
Regioni i quantitativi di cui al succitato art. 21 della Legge 118/99
dispone che gli stessi siano attribuiti quale quota A;
considerato:
- che la Legge 46/95 disponeva la riduzione della quota B a decorrere
dalla campagna 1995/1996 al fine di rientrare nella quota nazionale
attribuita dalla Unione Europea;
- che le aziende titolari anche di quota B sono prevalentemente
aziende che negli anni di riferimento per la determinazione della
quota B stavano ancora ottimizzando l'assetto produttivo in relazione
alle potenzialita' delle loro strutture aziendali;
- che e' opportuno favorire il potenziamento delle aziende in cui
operano giovani;
- che e' necessario procedere alla riattribuzione di quote a favore
dei produttori ancora in attivita' che esprimono con continuita' il
potenziale produttivo disponibile;
valutata la necessita' di riservare un idoneo quantitativo per le
aziende sperimentali degli Istituti di istruzione statali o
legalmente riconosciuti, delle Universita', degli altri Enti di
ricerca e per le aziende degli Istituti a carattere benefico e di
pena al solo fine di permettere la loro attivita' istituzionale;
valutato, pertanto, di approvare sulla base delle predette
considerazioni i criteri di priorita' per l'attribuzione delle quote
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1 del gia' citato DL 8/00;
ritenuto inoltre necessario adeguare alle disposizioni AIMA e a
quelle del DL 8/00 quanto gia' definito con propria deliberazione
2726/99;
richiamate:
- la L.R. 15/97;
- le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e n.1396,
in data 31 luglio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in narrativa e qui
integralmente richiamato, che in applicazione dell'art. 1, comma 1,
del DL 8/00 il quantitativo assegnato all'Emilia-Romagna sull'aumento
comunitario del quantitativo globale di latte, detratto il
quantitativo di cui al successivo punto 2), venga attribuito ad
aziende con quota, attive nel periodo 1998/1999 secondo la seguente
ripartizione:
a) il 40%, pari a 25.400 tonnellate, ai giovani produttori,
attribuito proporzionalmente alla quota A disponibile all'1 aprile
1999;
b) il 60%, pari a 38.100 tonnellate, ai produttori nei confronti dei
quali e' stata disposta la riduzione della quota B in attuazione
della Legge 46/95, attribuito proporzionalmente al taglio subito;
2) di stabilire che un quantitativo pari a 1.000 tonnellate venga
assegnato alle aziende sperimentali degli Istituti di istruzione
statali o legalmente riconosciuti, delle Universita', degli altri
Enti di ricerca e alle aziende degli Istituti a carattere benefico e
di pena, con procedure e modalita' da definirsi con successivo atto
formale del Direttore generale Agricoltura;
3) di definire, ai fini dell'attuazione di quanto disposto al punto
1), lettera a), giovane agricoltore colui che compia 40 anni nel
corso dell'anno 2000 e che sia titolare o contitolare, ivi compresi
soci di cooperative agricole, o coadiuvante di azienda, in
quest'ultimo caso iscritto all'INPS da almeno tre anni;
4) di stabilire che la quantita' assegnata in base al presente atto
e' da intendersi quale quota A;
5) di stabilire che non possono beneficiare delle assegnazioni di cui
al precedente punto 1) le aziende che nel corso delle campagne
lattiere 1997/1998 e 1998/1999 hanno prodotto un quantitativo di
latte inferiore al 75% della quota complessiva loro disponibile;
6) di prendere atto di quanto disposto all'art. 1, comma 1, del DL
8/00 e quindi di stabilire che non possono beneficiare delle
assegnazioni di cui al precedente punto 1) i produttori che nel corso
delle ultime tre campagne lattiere antecedenti alla campagna
2000/2001 abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in
parte, la quota di cui erano titolari, ad esclusione di coloro che
hanno affittato la quota non utilizzata in corso di campagna, ai
sensi del comma 6 del medesimo DL 8/00;
7) di stabilire che le quote assegnate ai sensi del presente atto,
non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate
o costituire oggetto di contratti di soccida;
8) di stabilire altresi' che in tutti i casi in cui il produttore
beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 1) proceda a vendere,
affittare, costituire in comodato ovvero in soccida, in tutto o in
parte, la quota di cui e' titolare, il produttore stesso perde la
quota assegnata ai sensi del presente atto, fatto salvi i contratti
di affitto di quota non utilizzata, in corso di campagna, previsti
dal comma 6 del DL 8/00;
9) di stabilire, in deroga a quanto previsto al precedente punto, che
la quota assegnata in attuazione del presente atto non viene perduta
esclusivamente nel caso in cui ci sia un legittimo mutamento di
titolarita' dell'intera azienda, fermo restando il rispetto da parte
del subentrante di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti
con il presente atto;
10) di stabilire:
- che i produttori beneficiari delle assegnazioni di cui al presente
atto, fatti salvi casi di forza maggiore, si impegnano a produrre
almeno il 90% della quota di cui sono complessivamente titolari entro
la campagna lattiera successiva alla campagna 2000/2001;
- che, nel caso in cui il produttore non raggiunga il livello
produttivo previsto al precedente alinea, la quota assegnata ai sensi
del presente atto viene riallineata alla produzione effettiva;11) di
stabilire che l'istanza per l'assegnazione di quote ai giovani
agricoltori di cui al punto 1), lettera a), dovra' essere presentata
ai Servizi provinciali Agricoltura competenti per territorio i quali,
valutata l'ammissibilita' delle istanze, invieranno l'elenco delle
aziende idonee alla Direzione generale Agricoltura - Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato - secondo tempi e
modalita' che il Direttore generale Agricoltura definira' con propri
atti formali;
12) di stabilire che l'attribuzione e l'eventuale perdita delle quote
di cui al presente atto sia disposta secondo modalita' e procedure
che saranno definite con atto formale del Direttore generale
Agricoltura;
13) di stabilire che qualora i produttori di cui al punto 1), lettera
b), non intendano accettare le condizioni di cui ai punti 7), 8) e
10), devono trasmettere alla Direzione generale Agricoltura -
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato e ai
Servizi provinciali Agricoltura competenti per territorio, apposita
rinuncia scritta alla quota assegnata entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione dell'avvenuta assegnazione, fermo restando che la
mancata rinuncia scritta di cui sopra nel termine indicato sara'
intesa quale espresso assenso alle condizioni ed agli obblighi di cui
al presente provvedimento;
14) di stabilire che i punti 3) e 4) della propria deliberazione
2726/99 vengano sostituiti rispettivamente da quanto previsto ai
punti 4), 7), 8) e 9) del presente atto;
15) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera',
con proprio atto formale, ad emanare eventuali ulteriori indicazioni
tecnico operative necessarie all'attuazione della presente
deliberazione;
16) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.