DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 278
Direttiva in materia di circolazione di rifiuti urbani tra ambiti ottimali diversi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 130 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 che prevede che la
Regione adotti direttive vincolanti per la predisposizione degli
strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti;
richiamati, in particolare:
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Norme in materia di
gestione dei rifiuti", di seguito denominato decreto;
- il comma 5 dell'art. 5 del decreto che prevede il divieto di
smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle
dove gli stessi sono prodotti;
- la lett. a) del comma 3 del medesimo articolo che pone fra gli
obiettivi da perseguire quello di realizzare l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali;
- l'art. 2 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 che individua quali
ambiti territoriali ottimali il territorio di ciascuna provincia;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 che all'art. 125, comma 1, lettere b)
e c) fissa i criteri per la gestione dei rifiuti prevedendo, in
particolare, che lo smaltimento dei rifiuti avvenga negli impianti
idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di
economicita' e che in ciascun ambito territoriale ottimale sia
garantita l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi;
considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito dei poteri volti alla promozione della concorrenza, ha
evidenziato alcuni problemi legati alle modalita' di definizione del
divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi fra ambiti diversi;
rilevato, in particolare, che secondo la predetta Autorita', che a
sua volta fa proprie le considerazioni espresse in sede comunitaria
nel caso Commissione/Regno del Belgio, "il divieto di esportazione
dei rifiuti puo' considerarsi funzionale alla realizzazione di un
sistema basato sui principi della prossimita' e dell'autosufficienza
solo nel caso in cui gli impianti di smaltimento non siano in grado
di smaltire tutti i rifiuti prodotti nel territorio e quindi idonei
ad eliminare qualsiasi movimentazione dei rifiuti" e che pertanto
l'Autorita' ritiene il divieto di esportazione dei rifiuti
ammissibile solo nei casi in cui i locali impianti di smaltimento
sono in grado di smaltire tutti i rifiuti urbani prodotti
nell'ambito;
ritenuto condivisibile l'orientamento espresso dall'Autorita' in
quanto coerente con i richiamati principi della legislazione
regionale di prossimita' e autosufficienza nonche' con le previsioni
degli strumenti di pianificazione vigenti e con l'attivita'
amministrativa sin qui espletata;
considerato al riguardo che l'autosufficienza dell'ambito
territoriale ottimale e la prossimita' nello smaltimento dei rifiuti
urbani rappresentano principi finalizzati rispettivamente, a far si
che ogni comunita' si faccia carico delle problematiche ambientali
derivanti dalle attivita' che essa stessa pone in essere nonche' a
contenere i rischi ambientali connessi alla movimentazione e al
trasporto dei rifiuti;
rilevato:
- che solo qualora gli impianti di smaltimento previsti dalla
pianificazione di settore non siano stati realizzati ovvero non siano
funzionanti, al fine di non pregiudicare gli obiettivi prioritari
della salvaguardia della tutela della salute pubblica e dell'ambiente
perseguiti con i principi della prossimita' e autosufficienza, si
impongono le condizioni per il temporaneo superamento del divieto di
esportazione dei rifiuti dall'ambito ottimale;
- che la necessita' dell'esportazione dei rifiuti vada contemperata
con la valutazione in ordine alla situazione complessiva dell'ambito
ricevente sotto il profilo della disponibilita' degli impianti di
smaltimento a ricevere quantitativi di rifiuti urbani eccedenti
rispetto a quelli prodotti nell'ambito medesimo e considerati in sede
di pianificazione nonche' l'impatto ambientale determinato dalle
operazioni di trasporto e movimentazione;
richiamato a tal fine il comma 2 dell'art. 125 della L.R. 3 del 1999
che individua gli accordi fra le Province quali strumenti idonei a
consentire la deroga al principio di autosufficienza;
ritenuto necessario, per tutto quanto sin qui esposto, adottare una
direttiva nella materia di cui trattasi al fine di assicurare una
gestione omogenea da parte degli enti delegati nel rispetto dei
principi posti dall'ordinamento;dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Analisi e Pianificazione ambientale in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi della L.R. 19 novembre 1992, n.
41;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, che qualora un ambito
territoriale ottimale non sia in grado di assicurare lo smaltimento
dei rifiuti urbani in esso prodotti attraverso gli impianti
dell'ambito stesso, la deroga al principio di autosufficienza e
prossimita' avvenga sulla base di un accordo fra le Province
interessate ai sensi del comma 2 dell'art. 125 della L.R. n. 3 del
1999;
2) di stabilire che l'accordo intervenuto ai sensi del punto 1) che
precede sia trasmesso per conoscenza alla Regione e che alla medesima
siano comunicate l'entita' effettiva dei trasferimenti determinati
dagli accordi;
3) di stabilire che le Province, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, integrino le autorizzazioni rilasciate ai gestori di
impianti di smaltimento di rifiuti urbani con la prescrizione del
divieto di ricevere rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri
ambiti ottimali se non sulla base di specifico accordo intervenuto
fra le Province interessate ai sensi del punto 1) del deliberato;
4) di stabilire che per eventuali situazioni in essere in difformita'
agli indirizzi di cui alla presente direttiva dovra' intervenire,
entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione della presente deliberazione, l'accordo tra le Province
interessate di cui al punto 1) ovvero la cessazione del trasferimento
dei rifiuti urbani al di fuori dell'ambito territoriale di
produzione;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.