REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 278

Direttiva in materia di circolazione di rifiuti urbani tra ambiti ottimali diversi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 130 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 che prevede che la             
Regione adotti direttive vincolanti per la predisposizione degli                
strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti;                 
richiamati, in particolare:                                                     
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Norme in materia di                   
gestione dei rifiuti", di seguito denominato decreto;                           
- il comma 5 dell'art. 5 del decreto che prevede il divieto di                  
smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle             
dove gli stessi sono prodotti;                                                  
- la lett. a) del comma 3 del medesimo articolo che pone fra gli                
obiettivi da perseguire quello di realizzare l'autosufficienza nello            
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali            
ottimali;                                                                       
- l'art. 2 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 che individua quali               
ambiti territoriali ottimali il territorio di ciascuna provincia;               
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 che all'art. 125, comma 1, lettere b)            
e c) fissa i criteri per la gestione dei rifiuti prevedendo, in                 
particolare, che lo smaltimento dei rifiuti avvenga negli impianti              
idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di                    
economicita' e che in ciascun ambito territoriale ottimale sia                  
garantita l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non           
pericolosi;                                                                     
considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,            
nell'ambito dei poteri volti alla promozione della concorrenza, ha              
evidenziato alcuni problemi legati alle modalita' di definizione del            
divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi fra ambiti diversi;           
rilevato, in particolare, che secondo la predetta Autorita', che a              
sua volta fa proprie le considerazioni espresse in sede comunitaria             
nel caso Commissione/Regno del Belgio, "il divieto di esportazione              
dei rifiuti puo' considerarsi funzionale alla realizzazione di un               
sistema basato sui principi della prossimita' e dell'autosufficienza            
solo nel caso in cui gli impianti di smaltimento non siano in grado             
di smaltire tutti i rifiuti prodotti nel territorio e quindi idonei             
ad eliminare qualsiasi movimentazione dei rifiuti" e che pertanto               
l'Autorita' ritiene il divieto di esportazione dei rifiuti                      
ammissibile solo nei casi in cui i locali impianti di smaltimento               
sono in grado di smaltire tutti i rifiuti urbani prodotti                       
nell'ambito;                                                                    
ritenuto condivisibile l'orientamento espresso dall'Autorita' in                
quanto coerente con i richiamati principi della legislazione                    
regionale di prossimita' e autosufficienza nonche' con le previsioni            
degli strumenti di pianificazione vigenti e con l'attivita'                     
amministrativa sin qui espletata;                                               
considerato al riguardo che l'autosufficienza dell'ambito                       
territoriale ottimale e la prossimita' nello smaltimento dei rifiuti            
urbani rappresentano principi finalizzati rispettivamente, a far si             
che ogni comunita' si faccia carico delle problematiche ambientali              
derivanti dalle attivita' che essa stessa pone in essere nonche' a              
contenere i rischi ambientali connessi alla movimentazione e al                 
trasporto dei rifiuti;                                                          
rilevato:                                                                       
- che solo qualora gli impianti di smaltimento previsti dalla                   
pianificazione di settore non siano stati realizzati ovvero non siano           
funzionanti, al fine di non pregiudicare gli obiettivi prioritari               
della salvaguardia della tutela della salute pubblica e dell'ambiente           
perseguiti con i principi della prossimita' e autosufficienza, si               
impongono le condizioni per il temporaneo superamento del divieto di            
esportazione dei rifiuti dall'ambito ottimale;                                  
- che la necessita' dell'esportazione dei rifiuti vada contemperata             
con la valutazione in ordine alla situazione complessiva dell'ambito            
ricevente sotto il profilo della disponibilita' degli impianti di               
smaltimento a ricevere quantitativi di rifiuti urbani eccedenti                 
rispetto a quelli prodotti nell'ambito medesimo e considerati in sede           
di pianificazione nonche' l'impatto ambientale determinato dalle                
operazioni di trasporto e movimentazione;                                       
richiamato a tal fine il comma 2 dell'art. 125 della L.R. 3 del 1999            
che individua gli accordi fra le Province quali strumenti idonei a              
consentire la deroga al principio di autosufficienza;                           
ritenuto necessario, per tutto quanto sin qui esposto, adottare una             
direttiva nella materia di cui trattasi al fine di assicurare una               
gestione omogenea da parte degli enti delegati nel rispetto dei                 
principi posti dall'ordinamento;dato atto:                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Analisi e Pianificazione ambientale in merito alla regolarita'                  
tecnica del presente atto, ai sensi della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41;                                                                             
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi della L.R. 19           
novembre 1992, n. 41;                                                           
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, che qualora un ambito                       
territoriale ottimale non sia in grado di assicurare lo smaltimento             
dei rifiuti urbani in esso prodotti attraverso gli impianti                     
dell'ambito stesso, la deroga al principio di autosufficienza e                 
prossimita' avvenga sulla base di un accordo fra le Province                    
interessate ai sensi del comma 2 dell'art. 125 della L.R. n. 3 del              
1999;                                                                           
2) di stabilire che l'accordo intervenuto ai sensi del punto 1) che             
precede sia trasmesso per conoscenza alla Regione e che alla medesima           
siano comunicate l'entita' effettiva dei trasferimenti determinati              
dagli accordi;                                                                  
3) di stabilire che le Province, entro trenta giorni dalla                      
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione, integrino le autorizzazioni rilasciate ai gestori di             
impianti di smaltimento di rifiuti urbani con la prescrizione del               
divieto di ricevere rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri             
ambiti ottimali se non sulla base di specifico accordo intervenuto              
fra le Province interessate ai sensi del punto 1) del deliberato;               
4) di stabilire che per eventuali situazioni in essere in difformita'           
agli indirizzi di cui alla presente direttiva dovra' intervenire,               
entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della               
Regione della presente deliberazione, l'accordo tra le Province                 
interessate di cui al punto 1) ovvero la cessazione del trasferimento           
dei rifiuti urbani al di fuori dell'ambito territoriale di                      
produzione;                                                                     
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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