DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1417
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99) (proposta della Giunta regionale in data 22 febbraio 2000, n. 284)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 284 in data 22 febbraio 2000,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per proporre il
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6
anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99);
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 2629 del 28 febbraio 2000;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione
consiliare;
richiamate:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia" e in particolare l'art.10, che
prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi
di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la
prima infanzia, che definisca:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori, nonche' per la realizzazione di progetti di ricerca,
formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33 della
stessa Legge 1/00, di documentazione, monitoraggio, verifica e
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in
accordo con gli Enti locali;
- la L.R. 25 maggio 1999, n.10 "Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato" che prevede tra i suoi obiettivi generali anche:
a) il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici,
formativi, socio-sanitari e culturali, il riequilibrio delle
situazioni scolastiche e formative, anche tramite il sostegno ad
iniziative volte a favorire il raccordo tra asili nido, scuole
dell'infanzia e scuole elementari, e tra le istituzioni dell'infanzia
pubbliche e private;
b) la promozione e qualificazione di un sistema integrato di scuole
dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla
collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di
qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze,
risorse e soggetti pubblici e privati;
c) il sostegno alle convenzioni tra Comuni e scuole dell'infanzia
gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di
lucro;
considerato in particolare che l'art. 9 della L.R. 10/99 definisce le
funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e
sperimentazione della Regione Emilia-Romagna, specificandone i
compiti cosi' come indicati di seguito:
- definizione degli indirizzi triennali e conseguente programmazione
annuale degli interventi;
- definizione dei criteri programmatici per la predisposizione dei
piani provinciali e quindi dei progetti in essi contenuti;
- riparto annuale delle risorse finanziarie alle Province sulla base
di propri criteri, in corrispondenza dei diversi ambiti provinciali
in modo da consentire agli Enti locali di formulare piani di
intervento sulla base di risorse definite;
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra
le realta' educative della prima e seconda infanzia;
rilevato inoltre che con la Legge statale 28 agosto 1997, n.285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza" si e' dato avvio a un complesso di azioni
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i
bambini e tutti gli adolescenti in una logica fortemente innovativa,
che individua fra gli obiettivi prioritari l'attuazione di politiche
rivolte all'infanzia e all'adolescenza, con caratteristiche di
organicita', continuita' e forte radicamento territoriale, in una
logica di governo dei processi locali, capace di integrare, da un
lato, le diverse politiche di settore - in particolare sul piano
sociale ed educativo - e le diverse competenze e, dall'altro lato,
l'insieme delle risorse presenti a livello territoriale, pubbliche e
private;
valutate le finalita' generali della normativa vigente per collocare
in tale prospettiva gli interventi regionali e locali da realizzarsi,
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso,
all'interno di un disegno complessivo in cui le finalita' e gli
obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che concorrono a
costituire un quadro di insieme, che assume come riferimento la
qualita' della vita dei bambini e delle loro famiglie e che impegna
le istituzioni di governo a una programmazione comune;
ritenuto importante, in attuazione delle sopracitate Leggi regionali
1/00 e 10/99, adottare un unico atto programmatico e di indirizzo per
tutti gli interventi relativi ai servizi rivolti ai bambini in eta'
0-6 anni, e cio' al fine di offrire agli Enti locali un quadro
unitario e organico di riferimento sul piano programmatico e
finanziario, tale da consentire loro di assumere le necessarie azioni
amministrative a fronte di risorse finanziarie definite;
valutata l'opportunita', per l'attuazione del programma di che
trattasi, stante l'approssimarsi del termine della legislatura
regionale, di procedere all'approvazione di indirizzi annuali,
rinviando ad un momento successivo la definizione di indirizzi
triennali e cio' soprattutto al fine di consentire alle
Amministrazioni provinciali un tempo sufficiente per l'elaborazione
dei piani provinciali e l'erogazione dei contributi ai soggetti
destinatari;
considerato inoltre che, all'art. 10 della stessa L.R. 10/99 si
prevede che le Province elaborino - con il concorso dei Comuni e dei
soggetti di cui al comma 4, art. 1 - ed approvino il programma degli
interventi, comprendente il riparto dei fondi nel rispetto degli
indirizzi e del programma annuale regionale;
richiamata la L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 - che per il Settore
Infanzia stabilisce uno stanziamento complessivo di Lire
32.400.000.000 (pari a Euro 16.733.203,53), di cui Lire
32.300.000.000 (pari a Euro 16.681.557,84), quali contributi alle
Amministrazioni provinciali e Lire 100.000.000 (pari a Euro
51.645,69) quali spese dirette della Regione, finalizzato al
conseguimento degli obiettivi indicati nella L.R. 1/00, nonche' nella
L.R. 10/99, per quanto di specifica competenza del Settore Infanzia;
dato atto che lo stanziamento complessivo sopraindicato e' stato
iscritto per quote specifiche sui capitoli di Bilancio di previsione
della spesa per l'anno 2000 riportati di seguito:
a) Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per
l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la
costruzione, l'acquisto, riattamento, impianto e arredamento delle
strutture. Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. a),
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)", che prevede uno
stanziamento di Lire 20.000.000.000 (pari a Euro 10.329.137,98);
b) Cap. 58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per
l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la
gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi
innovativi. Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lettere b)
e c), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", che prevede uno stanziamento di
Lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,50). (Cambio
denominazione);
c) Cap. 58428 "Contributi alle Province per la promozione e il
sostegno alla qualificazione delle scuole dell'infanzia e la
continuita' tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo (art.
2, comma 2, lett. d), L.R. 25 maggio 1999, n. 10)", che prevede uno
stanziamento di Lire 1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35);
d) Cap. 75647 "Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le
iniziative di formazione permanente degli operatori e dei
coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia (art.
14, comma 2, lett. b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio
denominazione)", che prevede uno stanziamento di Lire 600.000.000
(pari a Euro 309.874,14);
e) Cap. 72635 "Contributi alle Province per il sostegno e la
qualificazione delle scuole dell'infanzia gestite da enti,
associazioni, fondazioni, cooperative senza fini di lucro,
convenzionate con i Comuni (art. 1, comma 4, lettere c), d), ed e),
L.R. 25 maggio 1999, n. 10), che prevede uno stanziamento di Lire
5.200.000.000 (pari a Euro 2.685.575,88);
f) Cap. 75648 "Spese per iniziative di formazione professionale
permanente degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi
educativi per l'infanzia e per la qualificazione dei servizi stessi
(art. 10, comma 3, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio
denominazione)", che prevede uno stanziamento di Lire 100.000.000
(pari a Euro 51.645,69);
visto l'allegato "Programma regionale degli interventi per lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini in eta'
0-6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99)", che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono inoltre
indicati i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie a
favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione degli
interventi, con la sola esclusione di quanto indicato alla precedente
lett. f), in quanto, trattandosi di spese dirette della Regione, tali
interventi saranno oggetto di un successivo provvedimento della
Giunta regionale;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4
luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa e che qui
si intende integralmente riportato, il "Programma degli interventi
per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini da 0 a 6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di
programmazione per l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99)", allegato
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che l'onere finanziario complessivo di Lire
32.300.000.000 (pari a Euro 16.681.557,84) relativo all'attuazione
dello stesso programma trova copertura sui seguenti capitoli del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 2000 e del Bilancio pluriennale 2000/2002, che presentano
la necessaria disponibilita':
- quanto a Lire 20.000.000.000 (pari a Euro 10.329.137,98 ) sul Cap.
58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia.
Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la costruzione,
l'acquisto, riattamento, impianto e arredamento delle strutture.
Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2 lett. a), L R. 10
gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)";
- quanto a Lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,50) sul Cap.
58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia.
Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la
qualificazione e la sperimentazione di servizi innovativi. Mezzi
propri della Regione (art. 14, comma 2, lettere b) e c), L.R. 10
gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)";
- quanto a Lire 1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35) sul Cap. 58428
"Contributi alle Province per la promozione e il sostegno alla
qualificazione delle scuole dell'infanzia e la continuita' tra esse,
gli asili nido e la scuola dell'obbligo (art. 2, comma 2, lett. d),
L.R. 25 maggio 1999, n, 10)";
- quanto a Lire 600.000.000 (pari a Euro 309.874,14) sul Cap. 75647
"Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le iniziative di
formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici
dei servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b),
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)";
- quanto a Lire 5.200.000.000 (pari a Euro 2.685.575,88) sul Cap.
72635 "Contributi alle Province per il sostegno e la qualificazione
delle scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni,
cooperative senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni (art. 10,
comma 4, lettere c), d), ed e), L.R. 25 maggio 1999, n. 10)";
3) di dare altresi' atto che, stante quanto stabilito nelle Leggi
regionali 1/00 e 10/99 citate in premessa, alla ripartizione ed
assegnazione dei contributi alle Amministrazioni provinciali per
l'attuazione dell'allegato programma, nonche' qualora ricorrano le
condizioni previste dalle Leggi regionali 31/77 e 40/94, anche
all'assunzione degli impegni di spesa provvedera' con propri atti la
Giunta regionale, sulla base dei programmi provinciali che verranno
presentati alla Regione, verificatane la conformita' agli indirizzi e
ai criteri in esso contenuti, e con le modalita' e nei limiti di
spesa in esso indicati, nei medesimi provvedimenti la Giunta
procedera' ad indicare le modalita' operative per dare esecuzione
alla fase di liquidazione ed erogazione dei contributi stessi;
4) di rimandare per le ragioni indicate in narrativa ad un successivo
atto della Giunta regionale l'attuazione degli interventi ricompresi
nella lettera f) delle premesse con imputazione della spesa
complessiva prevista di Lire 100.000.000 (pari ad Euro 51.645,69) sul
Capitolo 75648 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2000 che e' stato dotato della necessaria disponibilita';
5) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della
Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6
anni - Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R.10/99)
1) Premessa
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia" (bambini in eta' 0-3 anni) e la direttiva
attuativa, approvata dalla Giunta regionale e attualmente all'esame
degli organi competenti, relativa ai requisiti strutturali ed
organizzativi che gli stessi servizi devono possedere per poter
funzionare, consentono di operare all'interno di un quadro di
riferimento che esplicita le regole che governano l'intero sistema,
ridisegnando nel contempo le competenze istituzionali dei diversi
soggetti interessati, sia sul piano programmatico che gestionale.
Gli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 1/00 definiscono rispettivamente
le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in
particolare alla Regione il compito specifico di approvare il
programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia,
attraverso il quale definire le linee di indirizzo e i criteri
generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le
Province per i seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione
dei servizi; l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i
servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, l'attuazione di
iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori
pedagogici, nonche' per attivita' di ricerca, documentazione,
monitoraggio e valutazione della qualita' dei servizi e degli
interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
Alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, spetta il compito di
approvare programmi provinciali comprensivi dei diversi interventi,
indicando nel contempo i beneficiari dei contributi regionali,
pubblici e privati, tenuto conto di quanto espressamente indicato
all'articolo 14 della stessa L.R. 1/00.
La stessa filosofia sul piano delle competenze istituzionali e delle
procedure per l'attuazione degli interventi si riscontra anche in
un'altra legge regionale di recente approvazione, la L.R. 10/99
"Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e
qualificazione del sistema formativo integrato" che, tra le diverse
finalita' e tipologie di intervento, annovera anche specifiche
iniziative relative alle scuole dell'infanzia rivolte ai bambini in
eta' 3-6 anni. In particolare l'art. 2, al comma 2, lettere d) ed f,)
prevede che tali iniziative siano finalizzate a promuovere la
qualificazione delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private, con
particolare riferimento alla continuita' e al raccordo
interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo,
nonche' al sostegno delle scuole dell'infanzia, convenzionate con i
Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza
fini di lucro.
Anche in questo caso le procedure per la realizzazione degli
interventi prevedono l'elaborazione di un programma regionale,
contenente le linee di indirizzo e i criteri generali di
programmazione, sulla base del quale viene demandato alle Province il
compito di approvare programmi provinciali (art. 10).
A fronte di quanto indicato nei due provvedimenti legislativi di cui
sopra, la prima innovazione che si ritiene importante compiere
riguarda l'adozione di un unico programma relativo a tutti i servizi
per l'infanzia e cio' al fine di offrire agli Enti locali un quadro
unitario e organico di riferimento sul piano programmatico e
finanziario, indipendentemente dalle norme regionali che lo
sostengono.
Per quanto riguarda invece il periodo di attuazione del programma,
entrambe le leggi regionali citate in precedenza prevedono che, sia
quello regionale che i programmi provinciali, vengano elaborati di
norma triennalmente, considerando il periodo di un triennio come
quello piu' rispondente a misurare gli effetti di un'azione
programmatica. Numerosi sono tuttavia gli elementi che suggeriscono,
nella fase attuale, l'adozione di un programma annuale, limitato
all'anno 2000, rinviando all'anno successivo l'elaborazione di un
provvedimento di piu' ampio respiro, e in particolare:
- la coincidenza con la fine della legislatura;
- il trasferimento di competenze in capo agli Enti locali, in
particolare alle Province, conseguente a numerosi provvedimenti
legislativi, oltre quelli regionali citati in precedenza, quali, ad
esempio, la Legge 285/97 "Disposizione per la promozione dei diritti
e delle opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", tutte norme
che, in sede di attuazione, individuano le Province come Enti di
programmazione intermedia e che comportano per le diverse
Amministrazioni un'assunzione di nuove competenze e una ridefinizione
degli assetti organizzativi interni.
Il quadro entro il quale ci si trova ad operare, caratterizzato da
notevoli cambiamenti, suggerisce pertanto di cogliere tutte le
potenzialita' di innovazione contenute nelle nuove norme, sul piano
istituzionale, programmatico e progettuale, attraverso tuttavia
un'attenta valutazione delle modalita' di attuazione degli
interventi, fortemente condivisa con gli Enti locali, anche per
evitare forme di discontinuita' sul piano amministrativo e far si'
che le innovazioni possano radicarsi realmente a livello
territoriale.
I criteri generali di programmazione e le linee di indirizzo
contenuti nel presente programma poggiano dunque su tre elementi
sostanziali:
- l'elaborazione di programmi, sia a livello regionale che
provinciale, unitari e complessivi per tutti i servizi educativi per
l'infanzia, pubblici e privati, rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni.
Tali programmi andranno elaborati garantendo altresi' il
coordinamento con gli interventi previsti dalla Legge 285/97, e in
particolare dall'art. 5 relativo alla realizzazione di servizi
integrativi ai nidi d'infanzia;
- la necessita' di consentire un passaggio di competenze dalla
Regione alle Amministrazioni provinciali quanto piu' agevole
possibile. In questo senso vanno lette eventuali indicazioni
contenute all'interno del programma che a prima vista possono
apparire troppo specifiche; l'obiettivo in realta' e' quello di
consentire alle Amministrazioni provinciali, per l'anno 2000,
l'assunzione di prassi amministrative consolidate e l'adozione di
criteri programmatici gia' condivisi in precedenza tra la Regione e i
Comuni;
- la consapevolezza della peculiarita' del settore dei servizi
educativi per l'infanzia, per il quale le esperienze realizzate in
Emilia-Romagna sono state tradizionalmente accreditate tra le piu'
avanzate. La sensibilita' e l'attenzione espressa dalla Regione e
dagli Enti locali in questo campo hanno in effetti consentito di
sviluppare un patrimonio di servizi e di esperienze di notevole
valore, capace tra l'altro di adeguarsi progressivamente alle
esigenze di una societa' complessa, e che, anche conseguentemente ai
nuovi provvedimenti, potra' essere ulteriormente arricchito. Accanto
tuttavia agli elementi positivi che connotano la nostra realta', ne
esistono altri sui quali e' importante richiamare l'attenzione;
- il permanere di consistenti squilibri territoriali nel rapporto tra
domanda e offerta di servizi tra le diverse realta' provinciali e
all'interno degli stessi territori provinciali;
- la presenza di una domanda sociale inevasa, che annualmente
determina lunghe liste d'attesa, in particolare nelle realta' di
maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione, laddove
e' piu' alta la presenza di coppie giovani con figli piccoli;
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,
sia pubblici che privati convenzionati, non omogenea, in particolare
per quanto riguarda una cultura della verifica e della valutazione,
ancora carente, ma anche in termini di supporto tecnico al lavoro
degli operatori, attraverso figure di coordinamento pedagogico, non
ovunque presenti o con caratteristiche professionali molto diverse;
- una comunicazione non sistematica tra le diverse esperienze
all'interno dei territori provinciali, che spesso limita la
possibilita' di cogliere e socializzare quelle piu' avanzate, in una
logica di crescita professionale degli educatori e dei coordinatori
pedagogici e di qualificazione dell'intero sistema dei servizi.
2) Obiettivi generali
Le esperienze realizzate e le riflessioni prodotte negli ultimi anni
consentono di individuare alcuni obiettivi e terreni prioritari
d'azione, cosi' come indicati di seguito:
2.1 un'estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3
anni attraverso la costruzione, l'acquisto o il riattamento di
strutture esistenti, tale da consentire un aumento dei posti
attualmente disponibili;
2.2 il consolidamento dei servizi gia' funzionanti, attraverso un
sostegno alle spese di gestione sostenute dai Comuni di minori
dimensioni (con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti) per
quanto riguarda i nidi d'infanzia e a favore di tutti i Comuni per
quanto si riferisce invece ai servizi integrativi ai nidi. Le scelte
compiute negli ultimi anni dalla Regione Emilia-Romagna - e che
vengono confermate in questa sede - sono andate verso una riduzione
progressiva dei contributi di spesa corrente a sostegno della
gestione dei nidi - tra l'altro scarsamente significativi -
prevedendo, al contrario, un consistente aumento delle spese per
nuovi investimenti e un sostegno finanziario finalizzato alla
qualificazione dell'intero sistema dei servizi. Pur trattandosi di
funzioni proprie dei Comuni e in larga parte di spesa corrente
consolidata, il sostegno diretto ai piccoli Comuni nelle spese di
gestione ha come obiettivo quello di garantire una diffusione dei
servizi non solo nelle citta', ma anche nei piccoli centri, mentre il
sostegno alla gestione di servizi integrativi ai nidi si propone di
incentivare una pluralita' di risposte, tale da arricchire l'offerta
di servizi esistenti;
2.3 la realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili
rispetto a quelle esistenti, in una logica di forte integrazione e
coerenza delle diverse offerte;
2.4 la qualificazione dei servizi attraverso un insieme articolato e
differenziato di interventi, da attuarsi in particolare tramite le
seguenti azioni: 2.4.1 il sostegno a progetti di qualificazione e di
continuita' tra i servizi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni, tra
servizi educativi, sociali e sanitari e tra servizi pubblici e
privati; 2.4.2 il sostegno a figure di coordinamento pedagogico,
ovvero a Comuni che provvedano a dotarsi e ad utilizzare in forma
associata la figura professionale del coordinatore pedagogico,
ritenuta indispensabile ai fini della programmazione educativa,
dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie e l'elaborazione
delle risposte, la formazione degli operatori e, piu' in generale,
per l'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei
servizi. Anche in questo caso il sostegno finanziario e' previsto per
i Comuni di minori dimensioni, con popolazione non superiore ai
30.000 abitanti; 2.4.3 l'attuazione di iniziative di formazione
comune, di forme e occasioni di confronto, stabili e sistematiche,
tra i coordinatori pedagogici impegnati nei diversi Comuni,
attraverso l'attivazione di coordinamenti provinciali; 2.4.4
l'attuazione di attivita' di formazione permanente degli operatori
dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, a gestione comunale e
convenzionata, finalizzata a sviluppare la qualita' degli interventi
e delle relazioni tra i servizi stessi;
2.5 la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e
privati, tramite interventi diversificati, in aggiunta a quelli
sostenuti finanziariamente dai Comuni, a favore delle scuole
dell'infanzia convenzionate con i Comuni, gestite da enti,
associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, e
finalizzati a: 2.5.1 il supporto all'attuazione delle convenzioni
stipulate tra Comuni e scuole dell'infanzia private di cui sopra e/o
IPAB, nelle quali siano definiti gli impegni reciproci; 2.5.2 la
promozione di una qualificazione permanente delle scuole
dell'infanzia convenzionate attraverso un sostegno mirato a garantire
la presenza della figura del coordinatore pedagogico per gruppi di
scuole dell'infanzia (analogamente a quanto previsto per i servizi
comunali), nonche' alla realizzazione di iniziative di formazione
degli stessi coordinatori pedagogici e degli operatori.
Se quelli sopra riportati costituiscono gli obiettivi generali del
Programma Infanzia, va altresi' sottolineato come essi vadano
collocati all'interno di una logica di sistema (dei servizi, degli
interventi, delle risorse, finanziarie e umane, presenti a livello
territoriale, nonche' delle competenze, istituzionali e
professionali), finalizzata a promuovere quanto piu' possibile:
- una programmazione concertata, in particolare tra Province e
Comuni, cosi' come previsto dai nuovi provvedimenti legislativi;
- una progettazione condivisa, capace di coinvolgere tutti i soggetti
interessati, valorizzandone le specificita', e un coordinamento degli
interventi che consenta anche il superamento di una loro
frammentazione;
- un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie e quindi una
produttivita' della spesa.
3) Risorse finanziarie regionali e loro destinazione
In corrispondenza degli obiettivi e delle diverse tipologie di
intervento individuati precedentemente, vengono riportate al
successivo punto 3.1 (lettere a-e) le risorse finanziarie complessive
previste nel Bilancio regionale per l'anno 2000, finalizzate
all'attuazione del presente programma e per l'elaborazione dei
programmi provinciali, di cui alla L.R. 1/00 e alla L.R. 10/99, per
quanto di specifica competenza del Settore Infanzia.
Ai sensi delle leggi sopracitate, le risorse regionali verranno
ripartite tra le Amministrazioni provinciali sulla base dei programmi
provinciali da esse approvati, valutata la loro pertinenza con le
linee di indirizzo e i criteri contenuti nel presente programma.
Al fine tuttavia di consentire alle Amministrazioni provinciali di
conoscere fin da ora l'ammontare delle risorse regionali disponibili,
relative ai singoli interventi, si rimanda alle tabelle allegate al
presente programma, specificando quanto segue:
- per quanto attiene alle lettere b), c), d) ed e) di cui al
successivo punto 3.1, i budget provinciali sono stati determinati
sulla base di indicatori oggettivi, tali da non produrre variazioni
dei diversi importi;
- per quanto attiene alla lett. a), tali budget verranno definiti in
accordo con le Amministrazioni provinciali, sulla base delle proposte
avanzate dai Comuni, nelle forme e tenendo conto degli indicatori
specificati al successivo punto 4.1;
- per quanto attiene alla lett. c), trattandosi di azioni
sperimentali, verra' compiuta anche in questo caso una valutazione
congiunta con le Amministrazioni provinciali, e con i Comuni
disponibili ad attivare tali sperimentazioni nell'anno 2000 e,
conseguentemente a tale verifica, verranno definite le quote
provinciali.
(segue allegato fotografato)
4. Linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani provinciali
Le linee di indirizzo indicate di seguito corrispondono in parte a
prassi amministrative consolidate, mentre per alcuni interventi si
tratta di azioni per le quali vengono introdotti elementi innovativi
anche sul piano programmatico.
Nel primo caso, in particolare per quanto riguarda: i contributi di
gestione per i nidi d'infanzia e i servizi integrativi gia'
funzionanti; la qualificazione dei servizi; il sostegno alle scuole
dell'infanzia private, convenzionate con i Comuni, viene indicata
anche la metodologia di lavoro utilizzata a livello regionale per la
determinazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari (ad
essa corrispondono anche "pacchetti" informativi organizzati che
verranno resi disponibili per gli uffici provinciali) e cio' al fine
di agevolare l'azione amministrativa delle Province in questa prima
fase di decentramento delle competenze. Per ciascun intervento
vengono altresi' indicati gli obiettivi specifici e viene richiamato
l'ammontare delle risorse regionali disponibili.
4.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
(programmi di sviluppo)
A. Obiettivo specifico: aumento dell'offerta educativa di servizi per
bambini in eta' 0-3 anni, in una logica di riequilibrio territoriale
e di interventi finalizzati a garantire la sicurezza e il benessere
degli utenti (cfr. anche direttiva attuativa della L R. 1/2000),
tramite: - la costruzione e l'arredo di nidi d'infanzia e/o di
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori e Spazi bambini);
- il completamento funzionale e l'arredo di opere gia' iniziate; -
l'acquisto, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento di
stabili e loro pertinenze finalizzati ad accogliere servizi per la
prima infanzia.
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 20.000.000.000
(pari a Euro 10.329.137,98) con oneri a carico del Cap. 58435.
C. Linee di indirizzo
La ripartizione delle risorse regionali, al fine di garantime un
effettivo e tempestivo utilizzo, verra' effettuata, in accordo con le
Amministrazioni provinciali, in rapporto ad una valutazione dei
bisogni sociali rilevati all'interno di ogni territorio provinciale,
sulla base dei seguenti indicatori:
1) numero delle domande formalmente presentate dalle famiglie per
accedere a servizi per la prima infanzia ed inevase per carenza di
posti/bambino;
2) utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-3 anni
residenti;
3) indice di copertura dei servizi sulle classi di eta' 0-3 anni;
4) verifica, su base provinciale, dei programmi, della capacita' di
spesa e della fattibilita' degli interventi da parte degli Enti
locali nello specifico settore considerato. In particolare verra'
considerata l'assenza di vincoli e/o di condizioni pregiudizievoli
del rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla
legislazione vigente in materia di lavori pubblici, dalla L.R. 1/2000
e dalla direttiva di attuazione della stessa, relativa ai requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi.
Le richieste di finanziamento andranno altresi' valutate sulla base
dei seguenti elementi:
a) atto dell'amministrazione comunale competente e attestante: a1)
l'immediata disponibilita' delle aree interessate dall'intervento;
a2) la compatibilita' dell'intervento con le previsioni urbanistiche
ed ambientali; a3) i mezzi finanziari di copertura della spesa
relativi all'opera da realizzare, che deve essere compresa nel piano
triennale degli investimenti dell'Ente; a tale riguardo costituira'
motivo di preferenza l'immediata disponibilita' delle risorse
economiche del Comune richiedente; a4) l'avvenuta approvazione del
progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge
109/94 e successive modificazioni e integrazioni, accompagnato da
studio di fattibilita' connesso al quadro delle esigenze e dei
bisogni, completo di cronoprogramma generale relativo alla tempistica
esecutiva.
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili avviare una prima
ricognizione nei rispettivi territori tramite schede di rilevamento,
da concordarsi con gli uffici regionali competenti, al fine di
garantire procedure omogenee sul territorio regionale, per verificare
la fattibilita' degli interventi e garantire la tempestivita' e la
produttivita' della spesa.
Allo scopo di evitare una dispersione delle risorse e per garantirne
un utilizzo significativo, ai fini dell'incremento dell'offerta
educativa di servizi per la prima infanzia e favorire la
concertazione tra gli Enti locali interessati, la spesa minima
ammissibile a contributo viene determinata:
- in Lire 1.000.000.000 (pari ad Euro 516.456,90) per interventi di
costruzione, o completamento funzionale o acquisto, compreso
l'arredo, sia di nidi d'infanzia sia di servizi integrativi;
- in Lire 300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07) per interventi di
ristrutturazione, riattamento, compreso l'arredo, sia di nidi
d'infanzia sia di servizi integrativi.
La spesa minima ammissibile, sia nel primo che nel secondo caso, e'
comprensiva delle spese per indagini e progettazione, calcolate
forfettariamente in misura non superiore al 10% dell'importo a base
d'asta e di IVA. L'importo, inoltre, si intende riferito ad un unico
intervento su un solo edificio, anche se ripartito su piu' appalti.
Le spese eventuali di acquisto dell'area non sono ammesse a
contributo.
L'importo del finanziamento regionale sara' pari al 50% della spesa
ammessa a contributo eventualmente ricalcolata, in sede di impegno di
spesa definitivo, in base al costo di aggiudicazione dei lavori, allo
scopo di poter riutilizzare tempestivamente le economie eventualmente
provenienti dai ribassi d'asta.
La Provincia, in un'ottica di espansione dell'offerta di servizi per
la prima infanzia e in considerazione di particolari situazioni di
carenza in alcuni ambiti territoriali e a fronte di una forte domanda
sociale inevasa, potra' innalzare la percentuale per un singolo
intervento fino alla concorrenza del 70% della spesa,
prioritariamente per la realizzazione di servizi intercomunali.
L'art. 14 della L.R. 1/2000 prevede che, nell'ambito dei programmi
provinciali, i fondi assegnati ai Comuni, singoli o associati, per la
costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei
servizi educativi per la prima infanzia, possano essere concessi
dagli stessi Comuni - limitatamente al riattamento, impianto e arredo
di strutture adibite e tale scopo - ai soggetti indicati di seguito:
- altri soggetti pubblici;
- soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19 della stessa
L.R. 1/2000, convenzionati con i Comuni;
- da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad
evidenza pubblica.
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento (cfr. anche successivo punto 5), i Comuni potranno
concedere contributi ai soggetti sopraindicati, che gia' gestiscono
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, (con
riferimento alla data di approvazione del presente provvedimento),
purche' tali contributi siano finalizzati all'ampliamento
dell'offerta educativa, nel quadro dei requisiti strutturali ed
organizzativi previsti dalla direttiva di attuazione della L.R.
1/2000.
4.2 Consolidamento dei servizi gia' funzionanti attraverso un
contributo alle spese di gestione
A. Obiettivo specifico: sostenere la gestione dei servizi per la
prima infanzia attraverso contributi differenziati per: a) la
gestione dei nidi d'infanzia nei Comuni con popolazione pari o
inferiore ai 15.000 abitanti, in considerazione degli elevati costi
di gestione di tali servizi, in relazione all'eta' dei bambini, e
garantirne la diffusione non solo nelle maggiori citta', ma anche nei
centri piu' piccoli; b) la gestione di servizi integrativi ai nidi in
tutti i Comuni, per promuovere una pluralita' di risposte alle
esigenze differenziate degli utenti ed arricchire l'offerta di
servizi esistenti.
B. Risorse regionali complessive disponibili per l'anno 2000: Lire
3.430.000.000 (pari a Euro 1.771.447,16) con oneri a carico del Cap.
58430, cosi' distinte: - Lire 2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,
25) per gli interventi di cui alla lett. a); - Lire 930.000.000 (pari
a Euro 480.304,92) per gli interventi di cui alla lett. b).
C. Linee di indirizzo
Per quanto riguarda la gestione dei servizi per la prima infanzia
l'art. 14 della L.R. 1/2000 prevede che, nell'ambito dei programmi
provinciali, i fondi regionali siano erogati dalle Province ai
soggetti gestori indicati di seguito: i Comuni, singoli o associati;
altri soggetti pubblici; soggetti privati, accreditati ai sensi
dell'art. 19 della stessa L.R. 1/2000, convenzionati con i Comuni;
soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica (appalto).
Anche in questo caso, cosi' come per quanto indicato al precedente
punto 4.1, in attesa dell'approvazione della direttiva sulle
procedure per l'accreditamento (cfr. anche il successivo punto 5), le
Province potranno concedere contributi ai soggetti privati
sopraindicati, che gia' gestiscono servizi per la prima infanzia,
tramite convenzione o appalto (con riferimento alla data del
31/12/1999), nell'ambito delle linee di indirizzo indicate di
seguito.
La prassi ormai consolidata nell'assegnazione dei contributi ai
Comuni negli anni precedenti e l'importo dei finanziamenti regionali
in questo specifico settore suggeriscono l'adozione di criteri e
procedure analoghe a quelle adottate dalla Regione in particolare nel
1999.
Per quanto attiene in modo specifico ai contributi per la gestione
dei nidi d'infanzia, si confermano pertanto i seguenti criteri:
a) l'accesso ai contributi regionali ai soggetti gestori
precedentemente indicati operanti nei Comuni con popolazione non
superiore ai 15.000 abitanti;
b) il riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista
geografico e socio-economico, attraverso l'attribuzione di una quota
di risorse finanziarie aggiuntive, a favore degli stessi soggetti
gestori, operanti nei Comuni con popolazione pari o inferiore a
15.000 abitanti indicati di seguito e che presentino le seguenti
caratteristiche: b1) Comuni appartenenti ad aree montane o collinari
(secondo la classificazione ISTAT); b2) Comuni che nel periodo estivo
prevedono l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di
quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di attivita' economiche e
turistiche (Comuni della costa adriatica); b3) soggetti gestori
disponibili ad offrire un servizio a bambini residenti in Comuni
limitrofi che ne siano sprovvisti; b4) Comuni che abbiano
formalizzato accordi sovracomunali per una gestione associata dei
servizi.
La determinazione dei contributi ai soggetti beneficiari avverra'
tenendo conto del numero dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia,
sulla base dei dati relativi all'anno 1999 (rilevati anche attraverso
le schede regionali, che verranno messe a disposizione delle
Province, unitamente all'intero sistema informativo e di elaborazione
degli stessi dati predisposto dalla Regione), nonche' sulla base dei
criteri di cui alla precedente lett. b).
Per quanto attiene in modo specifico ai contributi per la gestione di
servizi integrativi ai nidi potranno accedere a tali contributi i
soggetti gestori che al 31/12/1999 avevano attivato servizi con le
caratteristiche indicate di seguito, operanti in tutti i Comuni, ad
esclusione dei soggetti gestori gia' beneficiari di contributi
derivanti dall'attuazione della Legge 285/97. Questi ultimi potranno
essere ammessi solo se i finanziamenti, previsti nei piani
provinciali 1998-2000 di attuazione della Legge 285/97, sono stati
finalizzati alla realizzazione o all'avvio di servizi integrativi e
non al loro consolidamento (gestione).
Centri per bambini e genitori
Potranno accedere ai contributi i soggetti indicati in precedenza,
che al 31/12/1999 gestivano servizi che accoglievano bambini in eta'
0-3 anni, con possibile estensione fino ai 6 anni, insieme ai loro
genitori, o adulti accompagnatori, e tali da presentare le seguenti
caratteristiche:
- un calendario di funzionamento annuale minimo di 8 mesi e un orario
di apertura settimanale minimo di tre mezze giornate o, in
alternativa, di almeno 6 ore non nella stessa giornata;
- la presenza di personale qualificato, cosi' come indicato nella
direttiva regionale di attuazione della L.R. 1/2000;
- un progetto pedagogico e la relativa supervisione da parte del
coordinatore pedagogico.
Spazi bambini
Potranno accedere ai contributi i soggetti indicati in precedenza,
che al 31/12/1999 gestivano servizi finalizzati all'accoglienza di
bambini dai 12 ai 36 mesi, con le seguenti caratteristiche:
- il possesso di requisiti conformi a quanto stabilito nella
direttiva di attuazione della L.R. 1/2000 per quanto riguarda gli
aspetti organizzativi relativi al personale;
- un calendario annuale minimo di funzionamento dei servizi di 8 mesi
e un'apertura giornaliera di almeno 5 ore per almeno tre giorni
nell'arco della settimana;
- un'iscrizione dei bambini, secondo modalita' stabilite e una
fruizione dei servizi finalizzata a consentire una presenza stabile e
continuativa di gruppi di bambini;
- il possesso di un progetto pedagogico con la relativa supervisione
da parte del coordinatore pedagogico.
I soggetti gestori operanti, infine, in Comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti potranno accedere ai contributi solo se
la fruizione dei servizi integrativi viene garantita ad un'utenza
sovracomunale; tale condizione non e' invece richiesta ai soggetti
operanti in Comuni montani, data la conformazione del loro
territorio.
La determinazione dei contributi avverra' sulla base dei seguenti
criteri, in rapporto:
a) al numero dei bambini frequentanti i servizi integrativi, sulla
base dei dati relativi all'anno 1999, rilevati attraverso le schede
regionali che verranno, come per la gestione dei nidi, messe a
disposizione delle Amministrazioni provinciali, unitamente al sistema
informativo predisposto dalla Regione;
b) a particolari situazioni locali, che andranno riconosciute
attraverso quote di contributi aggiuntivi, a favore dei soggetti
operanti nei Comuni sottoindicati: b1) Comuni nei quali siano
totalmente assenti altri servizi per l'infanzia rivolti ai bambini in
eta' 0-3 anni; b2) Comuni montani (secondo la classificazione ISTAT).
4.3 Realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di
cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili
rispetto a quelle esistenti, e coerenti rispetto a queste.
A. Obiettivo specifico: ampliare l'offerta attraverso risposte
maggiormente differenziate e mirate alle specifiche esigenze
dell'utenza, personalizzando il piu' possibile i servizi. Avvio del
servizio sperimentale dell'educatore/trice familiare.
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 270.000.000
(pari a Euro 139.443,36) con oneri a carico del Cap. 58430. Le
risorse regionali sono state individuate in via previsionale,
attribuendo una quota per Provincia, sulla base di una stima dei
costi necessari ad attivare un primo numero di sperimentazioni in
ogni territorio provinciale. La ripartizione tra le Province avverra'
con le modalita' indicate di seguito in rapporto all'effettiva
disponibilita' dei Comuni ad attivare concretamente le
sperimentazioni nell'anno 2000.
C. Linee di indirizzo
L'educatrice familiare costituisce un nuovo servizio educativo e di
cura per i bambini in eta' da 0 a 3 anni e per le loro famiglie,
all'interno di uno specifico progetto regionale, per l'attuazione del
quale sono stati realizzati numerosi interventi sul piano
conoscitivo, promozionale e formativo, anche attraverso un'azione
concertata con tutti i Comuni interessati, all'interno di un gruppo
di lavoro permanente. Tale servizio viene proposto ad integrazione
degli altri servizi educativi esistenti nei diversi territori
comunali (nidi d'infanzia, Centri per bambini e genitori, Spazi
bambini) ed introduce una forte connotazione di integrazione tra
pubblico e privato, valorizzando al tempo stesso la cultura per
l'infanzia espressa dal territorio e un protagonismo piu' diretto
delle famiglie nella cura dei propri figli.
Il servizio sperimentale di educatrice familiare puo' essere attivato
nei Comuni sede di nidi d'infanzia e/o di servizi integrativi. I
Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa
forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni,
adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione,
favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori e stimolando la
discussione sulle tematiche relative alle specificita' del servizio
stesso.
Il servizio si rivolge a 2 o 3 famiglie (con bambini da 0 a 3 anni)
che, mettendosi insieme, scelgono un'educatrice in possesso degli
specifici requisiti formativi e professionali previsti dalla
"Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia, in attuazione della L.R. 10 gennaio
2000, n. 1" che si occupa dei bambini presso il domicilio di una
delle famiglie, possibilmente a rotazione, ovvero all'interno di uno
spazio domestico adeguato.
L'educatrice concorda con i genitori l'organizzazione del servizio,
le modalita' di svolgimento dello stesso e gli impegni reciproci.
Le famiglie stabiliscono e formalizzano un regolare contratto di
lavoro con l'educatrice e, dietro presentazione di questo contratto,
possono accedere al contributo del Comune secondo le modalita'
previste dallo stesso.
Il Comune, oltre a prevedere un contributo diretto per il servizio,
definito secondo criteri di congruenza ed equita' rispetto alle rette
dei nidi d'infanzia, garantisce la supervisione del coordinatore
pedagogico comunale, la formazione permanente delle educatrici e il
loro collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti
nel territorio, in particolare con i Centri per bambini e genitori,
anche attraverso forme di accesso agevolato.
I Comuni, sedi di nido d'infanzia e/o di servizi integrativi, che
intendono attivare il servizio di educatrice familiare predispongono
il progetto per l'avvio della sperimentazione, sulla base delle
esigenze espresse dalle famiglie, della disponibilita' di personale
qualificato ed idoneo allo svolgimento di tale servizio e piu' in
generale sulla base dell'esistenza delle condizioni per un'efficace
realizzazione della sperimentazione stessa.
I progetti, presentati direttamente dai Comuni interessati alle
Amministrazioni provinciali, verranno esaminati, anche ai fini della
loro ammissibilita', da un nucleo di valutazione, costituito da
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e di tutte le Province,
il quale provvedera' a stilare graduatorie provinciali sulla base dei
seguenti elementi:
- la qualita' e la completezza del progetto, anche in relazione alla
promozione dell'accesso dei bambini, dei loro genitori e delle
educatrici agli altri servizi per l'infanzia, nonche' alla
supervisione della sperimentazione da parte del coordinatore
pedagogico del Comune;
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la
partecipazione ad iniziative formative rivolte agli educatori degli
altri servizi per l'infanzia del territorio;
- le modalita' di informazione delle famiglie sulla disponibilita'
del servizio e sulle forme di contatto per la costituzione dei gruppi
di sperimentazione;
- le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli
interventi, sulla base del numero di famiglie interessate alla
sperimentazione e tenuto conto, conseguentemente, degli oneri a
carico dei Comuni coinvolti.
Le risorse regionali destinate a tale intervento verranno ripartite
tra le Amministrazioni provinciali sulla base della graduatoria dei
progetti predisposta dal nucleo di valutazione, e da queste assegnate
ai Comuni. Le risorse regionali saranno assegnate in base al numero
di bambini per i quali sara' svolto il servizio, fino a un massimo di
Lire 350.000 mensili a bambino.
Qualora il budget di spesa individuato in via previsionale per
ciascuna Amministrazione provinciale non venisse totalmente
utilizzato a fronte di un numero inferiore di sperimentazioni
rispetto a quelle previste, lo stesso verra' redistribuito tra tutte
le Amministrazioni provinciali.
4.4 Qualificazione dei servizi
A. Obietto specifico: sostenere il processo di qualificazione dei
servizi attraverso un insieme articolato e differenziato di
interventi, e in particolare: a) l'attuazione di progetti finalizzati
alla qualita' delle prestazioni e alla continuita' tra i servizi
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni; b) il sostegno a figure di
coordinamento pedagogico; c) l'attivazione di coordinamenti
provinciali; d) la formazione permanente degli operatori.
B. Risorse finanziarie complessive disponibili per l'anno 2000: Lire
3.400.000.000 (pari a Euro 1.755.953,46), cosi' distinte: - Lire
1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35) per gli interventi di cui alla
lett. a) con oneri a carico del Cap. 58428; - Lire 900.000.000 (pari
a Euro 464.811,21) per gli interventi di cui alla lett. b) con oneri
a carico del Cap. 58430; - Lire 400.000.000 (pari a Euro 206.582,76)
per gli interventi di cui alla lett. c) con oneri a carico del Cap.
58430; - Lire 600.000.000 (pari a Euro 309.874,14) per gli interventi
di cui alla lett. d) con oneri a carico del Cap. 75647.
4.4.1 Progetti di qualificazione e di continuita' tra i servizi
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni
A. Obiettivo specifico: garantire la qualificazione dei servizi gia'
funzionanti attraverso la promozione di progetti e azioni per
favorire l'integrazione delle politiche per l'infanzia e la
realizzazione di un equilibrio territoriale sul piano della qualita'
dell'offerta educativa. In specifico l'intervento e' finalizzato ad
avviare e a sostenere il raccordo interistituzionale e la continuita'
sia in senso verticale tra nidi e scuole dell'infanzia e scuole
elementari, sia in senso orizzontale tra famiglie, servizi per
l'infanzia (educativi, sociali e sanitari), altre agenzie di cura e
sedi formative, come biblioteche, ludoteche, e tra scuole
dell'infanzia gestite da Enti diversi (statali, comunali e private).
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 1.500.000.000
(pari ad Euro 774.685,35) con oneri a carico del Cap.58428.
C. Linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani provinciali
Ai fini della elaborazione dei piani provinciali vengono indicate di
seguito alcune linee di indirizzo e alcuni ambiti di intervento ai
quali si attribuisce particolare importanza, anche in rapporto alla
qualita' della progettazione da parte dei Comuni, nonche' alla
collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel
settore:
- la sovracomunalita' dei progetti, intesa come elemento di
progettazione condivisa, di scambio e di razionalizzazione della
spesa, sia regionale che locale, e quindi di ottimizzazione dell'uso
delle risorse;
- il coinvolgimento di scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi,
anche in termini di capacita' progettuale e di coordinamento da parte
dell'Ente locale per favorire e sollecitare forme di dialogo e di
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzionali e non;
- la realizzazione di progetti su alcune tematiche di particolare
rilevanza socio-culturale, quali ad esempio l'integrazione dei
bambini con deficit, l'educazione interculturale e piu' in generale
l'educazione alle differenze, nonche' sulle problematiche
dell'infanzia ritenute emergenti e, concordemente tra gli Enti
locali, particolarmente significative a livello territoriale;
- la capacita' progettuale espressa dai diversi soggetti coinvolti,
pubblici e privati, la qualita' dei progetti, ovvero la loro
validita' dal punto di vista pedagogico, culturale, metodologico,
organizzativo e in rapporto al contenimento della spesa.Vengono
altresi' individuati alcuni ambiti di lavoro ritenuti significativi,
indicati anche in precedenti programmi regionali, che si ritiene
utile confermare, quali:
- i progetti di formazione congiunta tra gli operatori dei nidi e
delle scuole dell'infanzia che si distinguono per portata innovativa,
sperimentalita' delle metodologie o dei contenuti, che in quanto tali
non rientrano negli interventi di cui al successivo punto 4.4.4,
nonche' i progetti che prevedono iniziative di formazione congiunta
tra insegnanti di scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi, e tra
questi e gli insegnanti delle scuole elementari;
- la programmazione comune, da parte degli operatori dei nidi, delle
scuole dell'infanzia - sia pubbliche che private - e delle scuole
elementari, del biennio 2/4 anni e/o del biennio 5/7 anni, ovvero
degli interventi miranti a preparare il passaggio dei bambini da
un'istituzione all'altra; rientrano in tale ambito anche i progetti
per il passaggio dei bambini con deficit, per i quali si richiede un
progetto complessivo che implichi il coinvolgimento dell'Azienda
Unita' sanitaria locale e il rapporto con le famiglie;
- la programmazione di attivita' didattiche comuni tra nidi, scuole
dell'infanzia e scuole elementari, e tra scuole dell'infanzia private
e pubbliche, che implichino l'utilizzo congiunto e programmato di
centri formativi estemi ad entrambe le istituzioni (ludoteche,
biblioteche per ragazzi, teatri per bambini, centri per l'infanzia e
le famiglie, spazi verdi attrezzati ecc.);
- la informazione/formazione rivolta ai genitori di tutti i bambini
in eta' 0-6, utenti e non dei servizi educativi, con possibilita' di
estendere le iniziative anche ai genitori dei bambini da 6 a 11 anni.
4.4.2 Coordinamento pedagogico
A. Obiettivo specifico: supportare i Comuni di minori dimensioni
nelle spese sostenute per figure di coordinamento pedagogico dei
servizi per la prima infanzia, al fine di incentivarne l'utilizzo in
forma associata e garantirne la presenza in modo stabile su tutto il
territorio regionale.
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 900.000.000
(pari ad Euro 464.811,21) con oneri a carico del Cap. 58430.
C. Linee di indirizzo
L'intervento, dopo l'esperienza pluriennale, sviluppatasi con il
forte sostegno della Regione, e' mirato al consolidamento della
figura del coordinatore pedagogico in tutti i Comuni di minori
dimensioni. Si sottolinea tra l'altro che, in attuazione della L.R.
1/2000, tutti i servizi comunali per la prima infanzia devono
prevedere la figura del coordinatore pedagogico, con le
caratteristiche professionali indicate agli artt. 33 e 34 della
stessa legge. Tale requisito infatti, che per le strutture private e'
condizione per l'accreditamento e per poter accedere a finanziamenti
pubblici, rappresenta invece per le strutture comunali una condizione
indispensabile per il funzionamento degli stessi servizi (art. 19,
comma 1, lett. b e comma 2).
Allo scopo di sostenere quindi la presenza di tali figure nelle
realta' di minori dimensioni, incentivando e consolidando la
collaborazione tra gli Enti locali, ai fini di una maggiore efficacia
degli interventi e una razionalizzazione della spesa, si conferma
l'accesso a tali finanziamenti ai Comuni sottoindicati e tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) Comuni, sedi di nidi d'infanzia e con popolazione fino a un
massimo di 30.000 abitanti, disponibili ad aggregarsi con altri
Comuni per l'utilizzo della figura del coordinatore pedagogico,
individuando un Comune capo-zona come referente e destinatario dei
contributi regionali;
b) Comuni con le stesse caratteristiche di cui sopra che, in presenza
di fattori eccezionali che impediscano il costituirsi di aggregazioni
tra gli Enti locali, in particolare nelle aree montane, siano
disponibili comunque a realizzare progetti con Comuni limitrofi,
prevedendo la collaborazione tra i coordinatori, (ad esempio, sulla
formazione degli operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo
interistituzionale, o su altri ambiti di intervento);
c) efficacia e produttivita' degli interventi, superando eventuali
situazioni caratterizzate da una frammentazione degli interventi
stessi, quali ad esempio la presenza di piu' figure di coordinamento
pedagogico all'interno di una stessa zona di limitate dimensioni
(comprendente tre o quattro Comuni) o la loro scarsa produttivita',
determinata, ad esempio, dalla presenza dello stesso coordinatore in
piu' associazioni sovracomunali.
Ai fini della determinazione dei contributi a favore dei Comuni
andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori pedagogici,
in termini di tempo e presenza richiesti per uno svolgimento proficuo
delle attivita', considerando in particolare:
- il numero complessivo dei servizi coordinati: nidi d'infanzia,
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini,
educatrice familiare) e scuole dell'infanzia comunali. Queste ultime
verranno considerate solo laddove sia presente anche il nido
d'infanzia e/o servizi integrativi, sia in quanto tali scuole possono
fruire delle opportunita' e delle risorse di cui al precedente punto
4.4.1, sia in considerazione degli obiettivi specifici sottesi
all'intervento previsto in questa sede;
- il numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione,
cosi' come stabilito nell'atto di incarico annuale a ciascun
coordinatore da parte del Comune capozona;
- l'area di intervento dei coordinatori, riconoscendo in particolare
ai Comuni montani una quota forfettaria integrativa in rapporto alle
specificita' morfologiche e alle caratteristiche sociali del loro
territorio.
Come per gli altri interventi la Regione provvedera' inoltre a
fornire alle Amministrazioni provinciali tutti gli strumenti di
rilevazione e tutte le informazioni e i dati in suo possesso relativi
alla presenza e al lavoro dei coordinatori pedagogici sul territorio
regionale.
4.4.3 Attivazione di coordinamenti provinciali
A. Obiettivo specifico: promuovere e sostenere iniziative di scambio,
formazione comune e confronto sistematico tra i coordinatori
pedagogici comunali operanti a livello provinciale.
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 400.000.000
(pari a Euro 206.582,76) con oneri a carico del Cap. 58430.
L'intervento regionale si rivolge ai coordinatori dei Comuni sede di
nidi d'infanzia e/o servizi integrativi (Centri per bambini e
genitori, Spazi bambini, educatrice familiare) e scuole dell'infanzia
comunali e prevede la collaborazione, ritenuta indispensabile, delle
Amministrazioni provinciali, per una sua efficace attuazione, sul
piano promozionale, della sensibilizzazione, organizzativo, della
valutazione dei progetti e del coordinamento delle azioni.
La finalita' e' quella di garantire un'elaborazione condivisa delle
linee piu' generali dei progetti educativi dei servizi e attivare una
verifica comune del processo di qualificazione degli stessi, nonche'
delle innovazioni e delle sperimentazioni in atto nei diversi Comuni,
in una logica di omogeneizzazione degli interventi e di crescita
professionale dei coordinatori stessi, in tennini di capacita'
progettuale e di risposta alle esigenze della collettivita'.
L'intervento, al fine di una razionalizzazione delle iniziative,
prevede la presentazione alle Amministrazioni provinciali di un
progetto da parte di un Comune capofila (generalmente il Comune
capoluogo di provincia) referente anche per gli altri Comuni del
territorio provinciale che aderiscono al progetto stesso, nel quale
siano evidenziati:
- i Comuni ed i coordinatori pedagogici coinvolti nella realizzazione
delle attivita' previste;
- i contenuti, le modalita' organizzative e la previsione dei
relativi costi per l'attuazione del progetto.
La valutazione dei progetti e la successiva determinazione dei
contributi da parte delle Province a favore dei Comuni interessati
verra' effettuata sulla base di criteri qualitativi e parametri
quantitativi ed in rapporto alle spese considerate ammissibili (come
specificato di seguito), tenendo conto in particolare dei seguenti
elementi:
- la dimensione territoriale delle realta' comunali coinvolte nel
progetto e aggregatesi a livello provinciale ai fini dell'attuazione
del progetto stesso;
- il numero dei coordinatori pedagogici coinvolti, di ruolo e ad
incarico professionale;
- la qualita' dei progetti sul piano culturale, educativo,
metodologico ed organizzativo;
- la congruenza fra qualita' e costi del progetto.
Per quanto riguarda infine le spese ammissibili, allo scopo di
fornire elementi necessari all'utilizzo di procedure omogenee,
vengono indicate le seguenti voci di spesa, in particolare per:
- l'ideazione e l'attuazione del progetto;
- la segreteria organizzativa;
- le spese per docenti, relatori e tutor delle attivita' formative,
ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e ospitalita';
- il materiale didattico, la produzione, l'organizzazione e la
diffusione dei materiali di documentazione delle attivita' svolte e
la loro eventuale pubblicazione;
- le spese per l'utilizzo di spazi e attrezzature necessarie allo
svolgimento delle attivita'.
4.4.4 Formazione professionale permanente degli operatori dei servizi
educativi per l'infanzia
A. Obiettivo specifico: promozione e sostegno alle iniziative di
formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia,
attuate dai Comuni, mirate alla qualificazione degli interventi, alla
differenziazione delle conoscenze e all'ottimizzazione dei rapporti e
dei processi di lavoro in atto.
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 600.000.000
(pari a Euro 309.874,14) con oneri a carico del Cap. 75647.
C. Linee di indirizzo
I fondi destinati a tale intervento verranno erogati ai Comuni
attraverso i piani provinciali di formazione sulla base dei progetti
presentati dai Comuni e approvati dalle stesse Province (cfr. art.
11, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2000).
Al fine di favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e
incentivare la realizzazione nei vari territori di poli formativi che
coordinino in modo continuativo le attivita' di formazione, saranno
ammessi al finanziamento i progetti presentati da:
- aggregazioni di Comuni, sia su base provinciale che
inter-provinciale, rappresentati da un Comune capozona, per la
gestione delle attivita' formative;
- Comuni singoli con popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.
Per una maggiore efficacia della programmazione dell'intervento
formativo, si forniscono inoltre di seguito alcune indicazioni di
carattere generale che si ritiene possano costituire un utile quadro
di riferimento per le Amministrazioni provinciali nell'elaborazione e
nella stesura dei piani formativi:
- favorire un coinvolgimento ampio di operatori del sistema di
servizi educativi per la prima infanzia, tale da offrire opportunita'
formative, oltre che agli operatori comunali dei nidi d'infanzia e
dei servizi integrativi, anche ad operatori di servizi educativi
privati convenzionati con i Comuni;
- indicare un numero minimo e massimo di corsi di formazione;
- definire un'aula-tipo per ogni corso formativo, non inferiore alle
10 e non superiore alle 35 persone, con la possibilita' di replicare
i corsi nei casi in cui l'adesione dei partecipanti sia superiore al
tetto massimo sopraindicato e prevedendo eventualmente anche
situazioni formative di tipo seminariale;
- indicare una durata non inferiore alle 15 e non superiore alle 90
ore per ogni corso.
4.5 Realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e
privati, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia
A. Obiettivi specifici: sostenere il processo di qualificazione del
sistema delle scuole private convenzionate con i Comuni, gestite da
enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro,
attraverso interventi differenziati, in aggiunta a quelli sostenuti
finanziariamente dai Comuni, e nel rispetto delle autonomie e delle
diverse identita' pedagogico-didattiche e culturali. In particolare
sono previsti interventi a sostegno delle seguenti azioni: a)
attuazione delle convenzioni tra scuole dell'infanzia private e
Comuni; b) diffusione e consolidamento di figure di coordinamento
pedagogico per gruppi di scuole dell'infanzia private, attraverso
progetti organizzati su base provinciale; c) iniziative di formazione
dei coordinatori pedagogici e degli operatori delle scuole
dell'infanzia private, anch'esse promosse e organizzate su base
provinciale.
B. Risorse regionali complessivamente disponibili per l'anno 2000:
Lire 5.200.000.000 (pari ad Euro 2.685.575,88) con oneri a carico del
Cap. 72635, cosi' distinte rispetto alla loro finalizzazione: - Lire
4.450.000.000 (pari a Euro 2.298.233,20) per l'attuazione gli
interventi di cui alla lett. a); - Lire 600.000.000 (pari a Euro
309.874,14) per l'attuazione degli interventi di cui alla lett. b); -
Lire 150.000.000 (pari a Euro 77.468,53) per l'attuazione delle
iniziative di cui alla lett. c).
C. Linee di indirizzo
La prassi consolidata nella determinazione dei contributi di cui
trattasi, peraltro gia' sperimentata dalle Amministrazioni
provinciali nella prima fase di attuazione della L.R. 10/99, ma
ancora in fase di consolidamento, suggerisce di confermare le stesse
linee di indirizzo e gli stessi criteri adottati nel 1999, ai fini
dell'elaborazione dei programmi provinciali, con una sola eccezione,
come si evince anche dalla ripartizione delle risorse regionali
disponibili per l'anno 2000 e dalla loro finalizzazione.
Sulla base di una valutazione compiuta dalle stesse organizzazioni
delle scuole convenzionate, non sono infatti stati previsti, come
avvenuto in precedenza, fondi specifici da destinare a progetti
migliorativi presentati da gruppi di scuole (pari a 150 milioni nel
1999) per tre ragioni sostanziali:
- considerato l'aumento delle convenzioni, si e' ritenuto piu'
opportuno far corrispondere a esso anche un aumento di risorse
finanziarie;
- generalmente le convenzioni tra Comuni e scuole dell'infanzia
prevedono, al loro interno, anche progetti migliorativi da
realizzarsi a livello locale e finanziati in quella sede;
- evitare una frammentazione nella destinazione e nell'utilizzo delle
risorse a livello regionale e da parte delle scuole convenzionate.
Allo scopo di una maggiore chiarezza, vale infine la pena di
rammentare che, in accordo con l'Assessorato regionale al Lavoro,
Formazione, Scuola e Universita', i contributi destinati a progetti
migliorativi a favore di scuole dell'infanzia private non
convenzionate (il cui numero e' pressoche' irrilevante) rientreranno
nel Programma regionale per il diritto allo studio, e cio'
soprattutto in ragione delle specifiche caratteristiche di tali
contributi (cfr. L.R. 10/99, art. 10, comma 4, lett. f).
Per quanto riguarda in particolare gli interventi di cui alla
precedente lett. c), finalizzati al sostegno del processo di
attuazione delle convenzioni gia' in atto, la determinazione dei
contributi a favore dei soggetti gestori beneficiari, avverra' sulla
base del numero delle sezioni di scuole dell'infanzia convenzionate.
Per quanto attiene invece agli interventi di cui alla precedente
lett. b) - diffusione e consolidamento di figure di coordinamento
pedagogico - ai fini della determinazione dei contributi ai soggetti
indicati dalla L.R. 10/99, art. 10, comma 4, lett. f), verranno
considerati i seguenti elementi:
- i progetti relativi ai coordinamenti pedagogici dovranno prevedere
il coordinamento di gruppi di scuole dell'infanzia convenzionate, al
fine di consentire la collaborazione e il confronto tra esse, e
dovranno specificare nell'atto di incarico ai coordinatori pedagogici
il titolo di studio in loro possesso (laurea), nonche' le funzioni
effettivamente svolte da ciascuno di essi;
- la valutazione dei progetti e la determinazione dei relativi
contributi andranno effettuate tenendo conto dell'impegno
professionale dei coordinatori, definito in base al numero di scuole
dell'infanzia convenzionate coordinate, nonche' in relazione alla
specificita' delle aree territoriali in cui essi operano
(caratteristiche morfologiche dei territori, distanza tra i Comuni
sedi delle scuole coordinate, collocazione delle scuole all'interno
dei diversi Comuni, ecc.), in quanto elementi incidono sulla
complessita' del loro lavoro.
Per quanto riguarda infine gli interventi di cui alla precedente
lett. c), relativi alla promozione di attivita' di formazione dei
coordinatori e degli operatori delle scuole dell'infanzia
convenzionate, i progetti, anch'essi organizzati su base provinciale
- in una logica di ottimizzazione delle risorse e di coerenza ed
efficacia delle iniziative - dovranno essere finalizzati ad una
crescita professionale dei soggetti coinvolti, a migliorare le
relazioni tra le scuole, ad un'ottimizzazione dei rapporti e dei
processi di lavoro in atto, e piu' in generale a sviluppare la
qualita' dell'offerta educativa.
Sara' compito delle Amministrazioni provinciali, ai fini della
determinazione dei contributi a favore degli stessi soggetti indicati
in precedenza (L.R. 10/99, art. 10, comma 4, lett. f) valutare la
corrispondenza dei progetti ai criteri e alle finalita'
sopraindicati.
5. Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti regionali
Ai sensi delle Leggi regionali 1/00 e 10/99, le risorse regionali
verranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali sulla base dei
programmi provinciali da esse approvati, valutata la loro pertinenza
con le linee di indirizzo e i criteri contenuti nel presente
Programma. La scadenza per l'invio dei programmi provinciali alla
Regione verra' definita con circolare regionale, anche in accordo con
le Amministrazioni provinciali, in modo da consentire un congruo
tempo per l'elaborazione degli stessi e, nel contempo, permettere
alla Giunta regionale di approvare il piano attuativo contenente il
riparto dei fondi entro l'anno 2000.
L'art. 14 della L.R. 1/2000, inoltre, prevede che la Giunta regionale
stabilisca tra l'altro le modalita' e le procedure per la concessione
dei fondi alle Province.
La stessa norma elenca altresi' i beneficiari dei contributi erogati
dalle Province, comprendendo, tra essi, soggetti pubblici e privati,
distinguendo questi ultimi tra soggetti accreditati e soggetti
semplicemente autorizzati al funzionamento.
A tale proposito si ritiene utile fare alcune precisazioni. I
requisiti per ottenere l'accreditamento e l'autorizzazione al
funzionamento sono infatti elencati rispettivamente agli articoli 19
e 17 della L.R. 1/2000, mentre le procedure per ottenere la relativa
certificazione formeranno oggetto di una delibera consiliare di
prossima approvazione.
Per quanto attiene ai requisiti strutturali ed organizzativi
necessari al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento, essi
sono stati definiti con apposita direttiva, di prossima approvazione
da parte del Consiglio regionale. Ad avvenuta approvazione di tale
direttiva, e in attesa della successiva direttiva sulle procedure per
l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, le
Amministrazioni comunali, competenti alla concessione dei relativi
provvedimenti, disporranno quindi gia' degli atti relativi alla
compiuta identificazione dei requisiti strutturali ed organizzativi
necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento da parte dei
soggetti privati, e potranno, di conseguenza, gia' dare precise
indicazioni in merito ai soggetti richiedenti.
(segue allegato fotografato)