REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1417

Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99) (proposta della Giunta regionale in data 22 febbraio 2000, n. 284)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 284 in data 22 febbraio 2000,             
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per proporre il             
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la                       
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6             
anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per               
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99);                                           
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,            
giusta nota prot. n. 2629 del 28 febbraio 2000;                                 
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con            
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione                   
consiliare;                                                                     
richiamate:                                                                     
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi                    
educativi per la prima infanzia" e in particolare l'art.10, che                 
prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi           
di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la                
prima infanzia, che definisca:                                                  
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di            
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;                           
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione           
degli operatori, nonche' per la realizzazione di progetti di ricerca,           
formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33 della                 
stessa Legge 1/00, di documentazione, monitoraggio, verifica e                  
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in             
accordo con gli Enti locali;                                                    
- la L.R. 25 maggio 1999, n.10 "Diritto allo studio e                           
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema                
formativo integrato" che prevede tra i suoi obiettivi generali anche:           
a) il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici,                 
formativi, socio-sanitari e culturali, il riequilibrio delle                    
situazioni scolastiche e formative, anche tramite il sostegno ad                
iniziative volte a favorire il raccordo tra asili nido, scuole                  
dell'infanzia e scuole elementari, e tra le istituzioni dell'infanzia           
pubbliche e private;                                                            
b) la promozione e qualificazione di un sistema integrato di scuole             
dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla                      
collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di               
qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze,                  
risorse e soggetti pubblici e privati;                                          
c) il sostegno alle convenzioni tra Comuni e scuole dell'infanzia               
gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di           
lucro;                                                                          
considerato in particolare che l'art. 9 della L.R. 10/99 definisce le           
funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e                          
sperimentazione della Regione Emilia-Romagna, specificandone i                  
compiti cosi' come indicati di seguito:                                         
- definizione degli indirizzi triennali e conseguente programmazione            
annuale degli interventi;                                                       
- definizione dei criteri programmatici per la predisposizione dei              
piani provinciali e quindi dei progetti in essi contenuti;                      
- riparto annuale delle risorse finanziarie alle Province sulla base            
di propri criteri, in corrispondenza dei diversi ambiti provinciali             
in modo da consentire agli Enti locali di formulare piani di                    
intervento sulla base di risorse definite;                                      
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a                 
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta              
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra           
le realta' educative della prima e seconda infanzia;                            
rilevato inoltre che con la Legge statale 28 agosto 1997,  n.285                
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per                
l'infanzia e l'adolescenza" si e' dato avvio a un complesso di azioni           
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i                
bambini e tutti gli adolescenti in una logica fortemente innovativa,            
che individua fra gli obiettivi prioritari l'attuazione di politiche            
rivolte all'infanzia e all'adolescenza, con caratteristiche di                  
organicita', continuita' e forte radicamento territoriale, in una               
logica di governo dei processi locali, capace di integrare, da un               
lato, le diverse politiche di settore - in particolare sul piano                
sociale ed educativo - e le diverse competenze e, dall'altro lato,              
l'insieme delle risorse presenti a livello territoriale, pubbliche e            
private;                                                                        
valutate le finalita' generali della normativa vigente per collocare            
in tale prospettiva gli interventi regionali e locali da realizzarsi,           
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi                    
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso,             
all'interno di un disegno complessivo in cui le finalita' e gli                 
obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che concorrono a              
costituire un quadro di insieme, che assume come riferimento la                 
qualita' della vita dei bambini e delle loro famiglie e che impegna             
le istituzioni di governo a una programmazione comune;                          
ritenuto importante, in attuazione delle sopracitate Leggi regionali            
1/00 e 10/99, adottare un unico atto programmatico e di indirizzo per           
tutti gli interventi relativi ai servizi rivolti ai bambini in eta'             
0-6 anni, e cio' al fine di offrire agli Enti locali un quadro                  
unitario e organico di riferimento sul piano programmatico e                    
finanziario, tale da consentire loro di assumere le necessarie azioni           
amministrative a fronte di risorse finanziarie definite;                        
valutata l'opportunita', per l'attuazione del programma di che                  
trattasi, stante l'approssimarsi del termine della legislatura                  
regionale, di procedere all'approvazione di indirizzi annuali,                  
rinviando ad un momento successivo la definizione di indirizzi                  
triennali e cio' soprattutto al fine di consentire alle                         
Amministrazioni provinciali un tempo sufficiente per l'elaborazione             
dei piani provinciali e l'erogazione dei contributi ai soggetti                 
destinatari;                                                                    
considerato inoltre che, all'art. 10 della stessa L.R. 10/99 si                 
prevede che le Province elaborino - con il concorso dei Comuni e dei            
soggetti di cui al comma 4, art. 1 - ed approvino il programma degli            
interventi, comprendente il riparto dei fondi nel rispetto degli                
indirizzi e del programma annuale regionale;                                    
richiamata la L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 - che per il Settore                 
Infanzia stabilisce uno stanziamento complessivo di Lire                        
32.400.000.000 (pari a Euro 16.733.203,53), di cui Lire                         
32.300.000.000 (pari a Euro 16.681.557,84), quali contributi alle               
Amministrazioni provinciali e Lire 100.000.000 (pari a Euro                     
51.645,69) quali spese dirette della Regione, finalizzato al                    
conseguimento degli obiettivi indicati nella L.R. 1/00, nonche' nella           
L.R. 10/99, per quanto di specifica competenza del Settore Infanzia;            
dato atto che lo stanziamento complessivo sopraindicato e' stato                
iscritto per quote specifiche sui capitoli di Bilancio di previsione            
della spesa per l'anno 2000 riportati di seguito:                               
a) Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per                      
l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la                
costruzione, l'acquisto, riattamento, impianto e arredamento delle              
strutture. Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. a),              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)", che prevede uno           
stanziamento di Lire 20.000.000.000 (pari a Euro 10.329.137,98);                
b) Cap. 58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per                      
l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la                
gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi                     
innovativi. Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lettere b)            
e c), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1)", che prevede uno stanziamento di             
Lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,50). (Cambio                          
denominazione);                                                                 
c) Cap. 58428 "Contributi alle Province per la promozione e il                  
sostegno alla qualificazione delle scuole dell'infanzia e la                    
continuita' tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo (art.             
2, comma 2, lett. d), L.R. 25 maggio 1999, n. 10)", che prevede uno             
stanziamento di Lire 1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35);                    
d) Cap. 75647 "Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le             
iniziative di formazione permanente degli operatori e dei                       
coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia (art.              
14, comma 2, lett. b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio                     
denominazione)", che prevede uno stanziamento di Lire 600.000.000               
(pari a Euro 309.874,14);                                                       
e) Cap. 72635 "Contributi alle Province per il sostegno e la                    
qualificazione delle scuole dell'infanzia gestite da enti,                      
associazioni, fondazioni, cooperative senza fini di lucro,                      
convenzionate con i Comuni (art. 1, comma 4, lettere c), d), ed e),             
L.R. 25 maggio 1999, n. 10), che prevede uno stanziamento di Lire               
5.200.000.000 (pari a Euro 2.685.575,88);                                       
f) Cap. 75648 "Spese per iniziative di formazione professionale                 
permanente degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi                
educativi per l'infanzia e per la qualificazione dei servizi stessi             
(art. 10, comma 3, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio                         
denominazione)", che prevede uno stanziamento di Lire 100.000.000               
(pari a Euro 51.645,69);                                                        
visto l'allegato "Programma regionale degli interventi per lo                   
sviluppo e la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini in eta'             
0-6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per           
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99)", che fa parte integrante e                
sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono inoltre                
indicati i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie a              
favore delle Amministrazioni provinciali per la realizzazione degli             
interventi, con la sola esclusione di quanto indicato alla precedente           
lett. f), in quanto, trattandosi di spese dirette della Regione, tali           
interventi saranno oggetto di un successivo provvedimento della                 
Giunta regionale;                                                               
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4                
luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state               
fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;               
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa e che qui            
si intende integralmente riportato, il "Programma degli interventi              
per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai            
bambini da 0 a 6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di                 
programmazione per l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99)", allegato              
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                    
2) di dare atto che l'onere finanziario complessivo di Lire                     
32.300.000.000 (pari a Euro 16.681.557,84) relativo all'attuazione              
dello stesso programma trova copertura sui seguenti capitoli del                
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 2000 e del Bilancio pluriennale 2000/2002, che presentano           
la necessaria disponibilita':                                                   
- quanto a Lire 20.000.000.000 (pari a Euro 10.329.137,98 ) sul Cap.            
58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia.                  
Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la costruzione,               
l'acquisto, riattamento, impianto e arredamento delle strutture.                
Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2 lett. a), L R. 10                  
gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)";                                   
- quanto a Lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,50) sul Cap.               
58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia.                  
Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la               
qualificazione e la sperimentazione di servizi innovativi. Mezzi                
propri della Regione (art. 14, comma 2, lettere b) e c), L.R. 10                
gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)";                                   
- quanto a Lire 1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35) sul Cap. 58428           
"Contributi alle Province per la promozione e il sostegno alla                  
qualificazione delle scuole dell'infanzia e la continuita' tra esse,            
gli asili nido e la scuola dell'obbligo (art. 2, comma 2, lett. d),             
L.R. 25 maggio 1999, n, 10)";                                                   
- quanto a Lire 600.000.000 (pari a Euro 309.874,14) sul Cap. 75647             
"Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le iniziative di             
formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici             
dei servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 2, lett. b),               
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1). (Cambio denominazione)";                           
- quanto a Lire 5.200.000.000 (pari a Euro 2.685.575,88) sul Cap.               
72635 "Contributi alle Province per il sostegno e la qualificazione             
delle scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni,           
cooperative senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni (art. 10,           
comma 4, lettere c), d), ed e), L.R. 25 maggio 1999, n. 10)";                   
3) di dare altresi' atto che, stante quanto stabilito nelle Leggi               
regionali 1/00 e 10/99 citate in premessa, alla ripartizione ed                 
assegnazione dei contributi alle Amministrazioni provinciali per                
l'attuazione dell'allegato programma, nonche' qualora ricorrano le              
condizioni previste dalle Leggi regionali 31/77 e 40/94, anche                  
all'assunzione degli impegni di spesa provvedera' con propri atti la            
Giunta regionale, sulla base dei programmi provinciali che verranno             
presentati alla Regione, verificatane la conformita' agli indirizzi e           
ai criteri in esso contenuti, e con le modalita' e nei limiti di                
spesa in esso indicati, nei medesimi provvedimenti la Giunta                    
procedera' ad indicare le modalita' operative per dare esecuzione               
alla fase di liquidazione ed erogazione dei contributi stessi;                  
4) di rimandare per le ragioni indicate in narrativa ad un successivo           
atto della Giunta regionale l'attuazione degli interventi ricompresi            
nella lettera f) delle premesse con imputazione della spesa                     
complessiva prevista di Lire 100.000.000 (pari ad Euro 51.645,69) sul           
Capitolo 75648 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario               
2000 che e' stato dotato della necessaria disponibilita';                       
5) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della               
Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.                                 
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la                       
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6             
anni - Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per              
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R.10/99)                                             
1) Premessa                                                                     
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi            
per la prima infanzia" (bambini in eta' 0-3 anni) e la direttiva                
attuativa, approvata dalla Giunta regionale e attualmente all'esame             
degli organi competenti, relativa ai requisiti strutturali ed                   
organizzativi che gli stessi servizi devono possedere per poter                 
funzionare, consentono di operare all'interno di un quadro di                   
riferimento che esplicita le regole che governano l'intero sistema,             
ridisegnando nel contempo le competenze istituzionali dei diversi               
soggetti interessati, sia sul piano programmatico che gestionale.               
Gli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 1/00 definiscono rispettivamente            
le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in            
particolare alla Regione il compito specifico di approvare il                   
programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia,                
attraverso il quale definire le linee di indirizzo e i criteri                  
generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le               
Province per i seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione             
dei servizi; l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i              
servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, l'attuazione di              
iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori                     
pedagogici, nonche' per attivita' di ricerca, documentazione,                   
monitoraggio e valutazione della qualita' dei servizi e degli                   
interventi, anche in accordo con gli Enti locali.                               
Alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e             
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, spetta il compito di            
approvare programmi provinciali comprensivi dei diversi interventi,             
indicando nel contempo i beneficiari dei contributi regionali,                  
pubblici e privati, tenuto conto di quanto espressamente indicato               
all'articolo 14 della stessa L.R. 1/00.                                         
La stessa filosofia sul piano delle competenze istituzionali e delle            
procedure per l'attuazione degli interventi si riscontra anche in               
un'altra legge regionale di recente approvazione, la L.R. 10/99                 
"Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e                    
qualificazione del sistema formativo integrato" che, tra le diverse             
finalita' e tipologie di intervento, annovera anche specifiche                  
iniziative relative alle scuole dell'infanzia rivolte ai bambini in             
eta' 3-6 anni. In particolare l'art. 2, al comma 2, lettere d) ed f,)           
prevede che tali iniziative siano finalizzate a promuovere la                   
qualificazione delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private, con             
particolare riferimento alla continuita' e al raccordo                          
interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo,           
nonche' al sostegno delle scuole dell'infanzia, convenzionate con i             
Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza           
fini di lucro.                                                                  
Anche in questo caso le procedure per la realizzazione degli                    
interventi prevedono l'elaborazione di un programma regionale,                  
contenente le linee di indirizzo e i criteri generali di                        
programmazione, sulla base del quale viene demandato alle Province il           
compito di approvare programmi provinciali (art. 10).                           
A fronte di quanto indicato nei due provvedimenti legislativi di cui            
sopra, la prima innovazione che si ritiene importante compiere                  
riguarda l'adozione di un unico programma relativo a tutti i servizi            
per l'infanzia e cio' al fine di offrire agli Enti locali un quadro             
unitario e organico di riferimento sul piano programmatico e                    
finanziario, indipendentemente dalle norme regionali che lo                     
sostengono.                                                                     
Per quanto riguarda invece il periodo di attuazione del programma,              
entrambe le leggi regionali citate in precedenza prevedono che, sia             
quello regionale che i programmi provinciali, vengano elaborati di              
norma triennalmente, considerando il periodo di un triennio come                
quello piu' rispondente a misurare gli effetti di un'azione                     
programmatica. Numerosi sono tuttavia gli elementi che suggeriscono,            
nella fase attuale, l'adozione di un programma annuale, limitato                
all'anno 2000, rinviando all'anno successivo l'elaborazione di un               
provvedimento di piu' ampio respiro, e in particolare:                          
- la coincidenza con la fine della legislatura;                                 
- il trasferimento di competenze in capo agli Enti locali, in                   
particolare alle Province, conseguente a numerosi provvedimenti                 
legislativi, oltre quelli regionali citati in precedenza, quali, ad             
esempio, la Legge 285/97 "Disposizione per la promozione dei diritti            
e delle opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", tutte norme               
che, in sede di attuazione, individuano le Province come Enti di                
programmazione intermedia e che comportano per le diverse                       
Amministrazioni un'assunzione di nuove competenze e una ridefinizione           
degli assetti organizzativi interni.                                            
Il quadro entro il quale ci si trova ad operare, caratterizzato da              
notevoli cambiamenti, suggerisce pertanto di cogliere tutte le                  
potenzialita' di innovazione contenute nelle nuove norme, sul piano             
istituzionale, programmatico e progettuale, attraverso tuttavia                 
un'attenta valutazione delle modalita' di attuazione degli                      
interventi, fortemente condivisa con gli Enti locali, anche per                 
evitare forme di discontinuita' sul piano amministrativo e far si'              
che le innovazioni possano radicarsi realmente a livello                        
territoriale.                                                                   
I criteri generali di programmazione e le linee di indirizzo                    
contenuti nel presente programma poggiano dunque su tre elementi                
sostanziali:                                                                    
- l'elaborazione di programmi, sia a livello regionale che                      
provinciale, unitari e complessivi per tutti i servizi educativi per            
l'infanzia, pubblici e privati, rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni.            
Tali programmi andranno elaborati garantendo altresi' il                        
coordinamento con gli interventi previsti dalla Legge 285/97, e in              
particolare dall'art. 5 relativo alla realizzazione di servizi                  
integrativi ai nidi d'infanzia;                                                 
- la necessita' di consentire un passaggio di competenze dalla                  
Regione alle Amministrazioni provinciali quanto piu' agevole                    
possibile. In questo senso vanno lette eventuali indicazioni                    
contenute all'interno del programma che a prima vista possono                   
apparire troppo specifiche; l'obiettivo in realta' e' quello di                 
consentire alle Amministrazioni provinciali, per l'anno 2000,                   
l'assunzione di prassi amministrative consolidate e l'adozione di               
criteri programmatici gia' condivisi in precedenza tra la Regione e i           
Comuni;                                                                         
- la consapevolezza della peculiarita' del settore dei servizi                  
educativi per l'infanzia, per il quale le esperienze realizzate in              
Emilia-Romagna sono state tradizionalmente accreditate tra le piu'              
avanzate. La sensibilita' e l'attenzione espressa dalla Regione e               
dagli Enti locali in questo campo hanno in effetti consentito di                
sviluppare un patrimonio di servizi e di esperienze di notevole                 
valore, capace tra l'altro di adeguarsi progressivamente alle                   
esigenze di una societa' complessa, e che, anche conseguentemente ai            
nuovi provvedimenti, potra' essere ulteriormente arricchito. Accanto            
tuttavia agli elementi positivi che connotano la nostra realta', ne             
esistono altri sui quali e' importante richiamare l'attenzione;                 
- il permanere di consistenti squilibri territoriali nel rapporto tra           
domanda e offerta di servizi tra le diverse realta' provinciali e               
all'interno degli stessi territori provinciali;                                 
- la presenza di una domanda sociale inevasa, che annualmente                   
determina lunghe liste d'attesa, in particolare nelle realta' di                
maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione, laddove             
e' piu' alta la presenza di coppie giovani con figli piccoli;                   
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,            
sia pubblici che privati convenzionati, non omogenea, in particolare            
per quanto riguarda una cultura della verifica e della valutazione,             
ancora carente, ma anche in termini di supporto tecnico al lavoro               
degli operatori, attraverso figure di coordinamento pedagogico, non             
ovunque presenti o con caratteristiche professionali molto diverse;             
- una comunicazione non sistematica tra le diverse esperienze                   
all'interno dei territori provinciali, che spesso limita la                     
possibilita' di cogliere e socializzare quelle piu' avanzate, in una            
logica di crescita professionale degli educatori e dei coordinatori             
pedagogici e di qualificazione dell'intero sistema dei servizi.                 
2) Obiettivi generali                                                           
Le esperienze realizzate e le riflessioni prodotte negli ultimi anni            
consentono di individuare alcuni obiettivi e terreni prioritari                 
d'azione, cosi' come indicati di seguito:                                       
2.1 un'estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3              
anni attraverso la costruzione, l'acquisto o il riattamento di                  
strutture esistenti, tale da consentire un aumento dei posti                    
attualmente disponibili;                                                        
2.2 il consolidamento dei servizi gia' funzionanti, attraverso un               
sostegno alle spese di gestione sostenute dai Comuni di minori                  
dimensioni (con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti) per            
quanto riguarda i nidi d'infanzia e a favore di tutti i Comuni per              
quanto si riferisce invece ai servizi integrativi ai nidi. Le scelte            
compiute negli ultimi anni dalla Regione Emilia-Romagna - e che                 
vengono confermate in questa sede - sono andate verso una riduzione             
progressiva dei contributi di spesa corrente a sostegno della                   
gestione dei nidi - tra l'altro scarsamente significativi -                     
prevedendo, al contrario, un consistente aumento delle spese per                
nuovi investimenti e un sostegno finanziario finalizzato alla                   
qualificazione dell'intero sistema dei servizi. Pur trattandosi di              
funzioni proprie dei Comuni e in larga parte di spesa corrente                  
consolidata, il sostegno diretto ai piccoli Comuni nelle spese di               
gestione ha come obiettivo quello di garantire una diffusione dei               
servizi non solo nelle citta', ma anche nei piccoli centri, mentre il           
sostegno alla gestione di servizi integrativi ai nidi si propone di             
incentivare una pluralita' di risposte, tale da arricchire l'offerta            
di servizi esistenti;                                                           
2.3 la realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni           
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili               
rispetto a quelle esistenti, in una logica di forte integrazione e              
coerenza delle diverse offerte;                                                 
2.4 la qualificazione dei servizi attraverso un insieme articolato e            
differenziato di interventi, da attuarsi in particolare tramite le              
seguenti azioni: 2.4.1 il sostegno a progetti di qualificazione e di            
continuita' tra i servizi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni, tra              
servizi educativi, sociali e sanitari e tra servizi pubblici e                  
privati; 2.4.2 il sostegno a figure di coordinamento pedagogico,                
ovvero a Comuni che provvedano a dotarsi e ad utilizzare in forma               
associata la figura professionale del coordinatore pedagogico,                  
ritenuta indispensabile ai fini della programmazione educativa,                 
dell'analisi dei bisogni sociali delle famiglie e l'elaborazione                
delle risposte, la formazione degli operatori e, piu' in generale,              
per l'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei                   
servizi. Anche in questo caso il sostegno finanziario e' previsto per           
i Comuni di minori dimensioni, con popolazione non superiore ai                 
30.000 abitanti; 2.4.3 l'attuazione di iniziative di formazione                 
comune, di forme e occasioni di confronto, stabili e sistematiche,              
tra i coordinatori pedagogici impegnati nei diversi Comuni,                     
attraverso l'attivazione di coordinamenti provinciali; 2.4.4                    
l'attuazione di attivita' di formazione permanente degli operatori              
dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, a gestione comunale e            
convenzionata, finalizzata a sviluppare la qualita' degli interventi            
e delle relazioni tra i servizi stessi;                                         
2.5 la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e              
privati, tramite interventi diversificati, in aggiunta a quelli                 
sostenuti finanziariamente dai Comuni, a favore delle scuole                    
dell'infanzia convenzionate con i Comuni, gestite da enti,                      
associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, e                   
finalizzati a: 2.5.1 il supporto all'attuazione delle convenzioni               
stipulate tra Comuni e scuole dell'infanzia private di cui sopra e/o            
IPAB, nelle quali siano definiti gli impegni reciproci; 2.5.2 la                
promozione di una qualificazione permanente delle scuole                        
dell'infanzia convenzionate attraverso un sostegno mirato a garantire           
la presenza della figura del coordinatore pedagogico per gruppi di              
scuole dell'infanzia (analogamente a quanto previsto per i servizi              
comunali), nonche' alla realizzazione di iniziative di formazione               
degli stessi coordinatori pedagogici e degli operatori.                         
Se quelli sopra riportati costituiscono gli obiettivi generali del              
Programma Infanzia, va altresi' sottolineato come essi vadano                   
collocati all'interno di una logica di sistema (dei servizi, degli              
interventi, delle risorse, finanziarie e umane, presenti a livello              
territoriale, nonche' delle competenze, istituzionali e                         
professionali), finalizzata a promuovere quanto piu' possibile:                 
- una programmazione concertata, in particolare tra Province e                  
Comuni, cosi' come previsto dai nuovi provvedimenti legislativi;                
- una progettazione condivisa, capace di coinvolgere tutti i soggetti           
interessati, valorizzandone le specificita', e un coordinamento degli           
interventi che consenta anche il superamento di una loro                        
frammentazione;                                                                 
- un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie e quindi una                   
produttivita' della spesa.                                                      
3) Risorse finanziarie regionali e loro destinazione                            
In corrispondenza degli obiettivi e delle diverse tipologie di                  
intervento individuati precedentemente, vengono riportate al                    
successivo punto 3.1 (lettere a-e) le risorse finanziarie complessive           
previste nel Bilancio regionale per l'anno 2000, finalizzate                    
all'attuazione del presente programma e per l'elaborazione dei                  
programmi provinciali, di cui alla L.R. 1/00 e alla L.R. 10/99, per             
quanto di specifica competenza del Settore Infanzia.                            
Ai sensi delle leggi sopracitate, le risorse regionali verranno                 
ripartite tra le Amministrazioni provinciali sulla base dei programmi           
provinciali da esse approvati, valutata la loro pertinenza con le               
linee di indirizzo e i criteri contenuti nel presente programma.                
Al fine tuttavia di consentire alle Amministrazioni provinciali di              
conoscere fin da ora l'ammontare delle risorse regionali disponibili,           
relative ai singoli interventi, si rimanda alle tabelle allegate al             
presente programma, specificando quanto segue:                                  
- per quanto attiene alle lettere b), c), d) ed e) di cui al                    
successivo punto 3.1, i budget provinciali sono stati determinati               
sulla base di indicatori oggettivi, tali da non produrre variazioni             
dei diversi importi;                                                            
- per quanto attiene alla lett. a), tali budget verranno definiti in            
accordo con le Amministrazioni provinciali, sulla base delle proposte           
avanzate dai Comuni, nelle forme e tenendo conto degli indicatori               
specificati al successivo punto 4.1;                                            
- per quanto attiene alla lett. c), trattandosi di azioni                       
sperimentali, verra' compiuta anche in questo caso una valutazione              
congiunta con le Amministrazioni provinciali, e con i Comuni                    
disponibili ad attivare tali sperimentazioni nell'anno 2000 e,                  
conseguentemente a tale verifica, verranno definite le quote                    
provinciali.                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    
4. Linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani provinciali                  
Le linee di indirizzo indicate di seguito corrispondono in parte a              
prassi amministrative consolidate, mentre per alcuni interventi si              
tratta di azioni per le quali vengono introdotti elementi innovativi            
anche sul piano programmatico.                                                  
Nel primo caso, in particolare per quanto riguarda: i contributi di             
gestione per i nidi d'infanzia e i servizi integrativi gia'                     
funzionanti; la qualificazione dei servizi; il sostegno alle scuole             
dell'infanzia private, convenzionate con i Comuni, viene indicata               
anche la metodologia di lavoro utilizzata a livello regionale per la            
determinazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari (ad             
essa corrispondono anche "pacchetti" informativi organizzati che                
verranno resi disponibili per gli uffici provinciali) e cio' al fine            
di agevolare l'azione amministrativa delle Province in questa prima             
fase di decentramento delle competenze. Per ciascun intervento                  
vengono altresi' indicati gli obiettivi specifici e viene richiamato            
l'ammontare delle risorse regionali disponibili.                                
4.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni            
(programmi di sviluppo)                                                         
A. Obiettivo specifico: aumento dell'offerta educativa di servizi per           
bambini in eta' 0-3 anni, in una logica di riequilibrio territoriale            
e di interventi finalizzati a garantire la sicurezza e il benessere             
degli utenti (cfr. anche direttiva attuativa della L R. 1/2000),                
tramite: - la costruzione e l'arredo di nidi d'infanzia e/o di                  
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori e Spazi bambini);            
- il completamento funzionale e l'arredo di opere gia' iniziate; -              
l'acquisto, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento di               
stabili e loro pertinenze finalizzati ad accogliere servizi per la              
prima infanzia.                                                                 
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 20.000.000.000           
(pari a Euro 10.329.137,98) con oneri a carico del Cap. 58435.                  
C. Linee di indirizzo                                                           
La ripartizione delle risorse regionali, al fine di garantime un                
effettivo e tempestivo utilizzo, verra' effettuata, in accordo con le           
Amministrazioni provinciali, in rapporto ad una valutazione dei                 
bisogni sociali rilevati all'interno di ogni territorio provinciale,            
sulla base dei seguenti indicatori:                                             
1) numero delle domande formalmente presentate dalle famiglie per               
accedere a servizi per la prima infanzia ed inevase per carenza di              
posti/bambino;                                                                  
2) utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-3 anni                 
residenti;                                                                      
3) indice di copertura dei servizi sulle classi di eta' 0-3 anni;               
4) verifica, su base provinciale, dei programmi, della capacita' di             
spesa e della fattibilita' degli interventi da parte degli Enti                 
locali nello specifico settore considerato. In particolare verra'               
considerata l'assenza di vincoli e/o di condizioni pregiudizievoli              
del rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla                     
legislazione vigente in materia di lavori pubblici, dalla L.R. 1/2000           
e dalla direttiva di attuazione della stessa, relativa ai requisiti             
strutturali ed organizzativi dei servizi.                                       
Le richieste di finanziamento andranno altresi' valutate sulla base             
dei seguenti elementi:                                                          
a) atto dell'amministrazione comunale competente e attestante: a1)              
l'immediata disponibilita' delle aree interessate dall'intervento;              
a2) la compatibilita' dell'intervento con le previsioni urbanistiche            
ed ambientali; a3) i mezzi finanziari di copertura della spesa                  
relativi all'opera da realizzare, che deve essere compresa nel piano            
triennale degli investimenti dell'Ente; a tale riguardo costituira'             
motivo di preferenza l'immediata disponibilita' delle risorse                   
economiche del Comune richiedente; a4) l'avvenuta approvazione del              
progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge                 
109/94 e successive modificazioni e integrazioni, accompagnato da               
studio di fattibilita' connesso al quadro delle esigenze e dei                  
bisogni, completo di cronoprogramma generale relativo alla tempistica           
esecutiva.                                                                      
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili avviare una prima           
ricognizione nei rispettivi territori tramite schede di rilevamento,            
da concordarsi con gli uffici regionali competenti, al fine di                  
garantire procedure omogenee sul territorio regionale, per verificare           
la fattibilita' degli interventi e garantire la tempestivita' e la              
produttivita' della spesa.                                                      
Allo scopo di evitare una dispersione delle risorse e per garantirne            
un utilizzo significativo, ai fini dell'incremento dell'offerta                 
educativa di servizi per la prima infanzia e favorire la                        
concertazione tra gli Enti locali interessati, la spesa minima                  
ammissibile a contributo viene determinata:                                     
- in Lire 1.000.000.000 (pari ad Euro 516.456,90) per interventi di             
costruzione, o completamento funzionale o acquisto, compreso                    
l'arredo, sia di nidi d'infanzia sia di servizi integrativi;                    
- in Lire 300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07) per interventi di               
ristrutturazione, riattamento, compreso l'arredo, sia di nidi                   
d'infanzia sia di servizi integrativi.                                          
La spesa minima ammissibile, sia nel primo che nel secondo caso, e'             
comprensiva delle spese per indagini e progettazione, calcolate                 
forfettariamente in misura non superiore al 10% dell'importo a base             
d'asta e di IVA. L'importo, inoltre, si intende riferito ad un unico            
intervento su un solo edificio, anche se ripartito su piu' appalti.             
Le spese eventuali di acquisto dell'area non sono ammesse a                     
contributo.                                                                     
L'importo del finanziamento regionale sara' pari al 50% della spesa             
ammessa a contributo eventualmente ricalcolata, in sede di impegno di           
spesa definitivo, in base al costo di aggiudicazione dei lavori, allo           
scopo di poter riutilizzare tempestivamente le economie eventualmente           
provenienti dai ribassi d'asta.                                                 
La Provincia, in un'ottica di espansione dell'offerta di servizi per            
la prima infanzia e in considerazione di particolari situazioni di              
carenza in alcuni ambiti territoriali e a fronte di una forte domanda           
sociale inevasa, potra' innalzare la percentuale per un singolo                 
intervento fino alla concorrenza del 70% della spesa,                           
prioritariamente per la realizzazione di servizi intercomunali.                 
L'art. 14 della L.R. 1/2000 prevede che, nell'ambito dei programmi              
provinciali, i fondi assegnati ai Comuni, singoli o associati, per la           
costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei              
servizi educativi per la prima infanzia, possano essere concessi                
dagli stessi Comuni - limitatamente al riattamento, impianto e arredo           
di strutture adibite e tale scopo - ai soggetti indicati di seguito:            
- altri soggetti pubblici;                                                      
- soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19 della stessa              
L.R. 1/2000, convenzionati con i Comuni;                                        
- da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                   
evidenza pubblica.                                                              
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per                 
l'accreditamento (cfr. anche successivo punto 5), i Comuni potranno             
concedere contributi ai soggetti sopraindicati, che gia' gestiscono             
servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, (con              
riferimento alla data di approvazione del presente provvedimento),              
purche' tali contributi siano finalizzati all'ampliamento                       
dell'offerta educativa, nel quadro dei requisiti strutturali ed                 
organizzativi previsti dalla direttiva di attuazione della L.R.                 
1/2000.                                                                         
4.2 Consolidamento dei servizi gia' funzionanti attraverso un                   
contributo alle spese di gestione                                               
A. Obiettivo specifico: sostenere la gestione dei servizi per la                
prima infanzia attraverso contributi differenziati per: a) la                   
gestione dei nidi d'infanzia nei Comuni con popolazione pari o                  
inferiore ai 15.000 abitanti, in considerazione degli elevati costi             
di gestione di tali servizi, in relazione all'eta' dei bambini, e               
garantirne la diffusione non solo nelle maggiori citta', ma anche nei           
centri piu' piccoli; b) la gestione di servizi integrativi ai nidi in           
tutti i Comuni, per promuovere una pluralita' di risposte alle                  
esigenze differenziate degli utenti ed arricchire l'offerta di                  
servizi esistenti.                                                              
B. Risorse regionali complessive disponibili per l'anno 2000: Lire              
3.430.000.000 (pari a Euro 1.771.447,16) con oneri a carico del Cap.            
58430, cosi' distinte: - Lire 2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,             
25) per gli interventi di cui alla lett. a); - Lire 930.000.000 (pari           
a Euro 480.304,92) per gli interventi di cui alla lett. b).                     
C. Linee di indirizzo                                                           
Per quanto riguarda la gestione dei servizi per la prima infanzia               
l'art. 14 della L.R. 1/2000 prevede che, nell'ambito dei programmi              
provinciali, i fondi regionali siano erogati dalle Province ai                  
soggetti gestori indicati di seguito: i Comuni, singoli o associati;            
altri soggetti pubblici; soggetti privati, accreditati ai sensi                 
dell'art. 19 della stessa L.R. 1/2000, convenzionati con i Comuni;              
soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza               
pubblica (appalto).                                                             
Anche in questo caso, cosi' come per quanto indicato al precedente              
punto 4.1, in attesa dell'approvazione della direttiva sulle                    
procedure per l'accreditamento (cfr. anche il successivo punto 5), le           
Province potranno concedere contributi ai soggetti privati                      
sopraindicati, che gia' gestiscono servizi per la prima infanzia,               
tramite convenzione o appalto (con riferimento alla data del                    
31/12/1999), nell'ambito delle linee di indirizzo indicate di                   
seguito.                                                                        
La prassi ormai consolidata nell'assegnazione dei contributi ai                 
Comuni negli anni precedenti e l'importo dei finanziamenti regionali            
in questo specifico settore suggeriscono l'adozione di criteri e                
procedure analoghe a quelle adottate dalla Regione in particolare nel           
1999.                                                                           
Per quanto attiene in modo specifico ai contributi per la gestione              
dei nidi d'infanzia, si confermano pertanto i seguenti criteri:                 
a) l'accesso ai contributi regionali ai soggetti gestori                        
precedentemente indicati operanti nei Comuni con popolazione non                
superiore ai 15.000 abitanti;                                                   
b) il riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista               
geografico e socio-economico, attraverso l'attribuzione di una quota            
di risorse finanziarie aggiuntive, a favore degli stessi soggetti               
gestori, operanti nei Comuni con popolazione pari o inferiore a                 
15.000 abitanti indicati di seguito e che presentino le seguenti                
caratteristiche: b1) Comuni appartenenti ad aree montane o collinari            
(secondo la classificazione ISTAT); b2) Comuni che nel periodo estivo           
prevedono l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di               
quelli esistenti in rapporto allo sviluppo di attivita' economiche e            
turistiche (Comuni della costa adriatica); b3) soggetti gestori                 
disponibili ad offrire un servizio a bambini residenti in Comuni                
limitrofi che ne siano sprovvisti; b4) Comuni che abbiano                       
formalizzato accordi sovracomunali per una gestione associata dei               
servizi.                                                                        
La determinazione dei contributi ai soggetti beneficiari avverra'               
tenendo conto del numero dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia,               
sulla base dei dati relativi all'anno 1999 (rilevati anche attraverso           
le schede regionali, che verranno messe a disposizione delle                    
Province, unitamente all'intero sistema informativo e di elaborazione           
degli stessi dati predisposto dalla Regione), nonche' sulla base dei            
criteri di cui alla precedente lett. b).                                        
Per quanto attiene in modo specifico ai contributi per la gestione di           
servizi integrativi ai nidi potranno accedere a tali contributi i               
soggetti gestori che al 31/12/1999 avevano attivato servizi con le              
caratteristiche indicate di seguito, operanti in tutti i Comuni, ad             
esclusione dei soggetti gestori gia' beneficiari di contributi                  
derivanti dall'attuazione della Legge 285/97. Questi ultimi potranno            
essere ammessi solo se i finanziamenti, previsti nei piani                      
provinciali 1998-2000 di attuazione della Legge 285/97, sono stati              
finalizzati alla realizzazione o all'avvio di servizi integrativi e             
non al loro consolidamento (gestione).                                          
Centri per bambini e genitori                                                   
Potranno accedere ai contributi i soggetti indicati in precedenza,              
che al 31/12/1999 gestivano servizi che accoglievano bambini in eta'            
0-3 anni, con possibile estensione fino ai 6 anni, insieme ai loro              
genitori, o adulti accompagnatori, e tali da presentare le seguenti             
caratteristiche:                                                                
- un calendario di funzionamento annuale minimo di 8 mesi e un orario           
di apertura settimanale minimo di tre mezze giornate o, in                      
alternativa, di almeno 6 ore non nella stessa giornata;                         
- la presenza di personale qualificato, cosi' come indicato nella               
direttiva regionale di attuazione della L.R. 1/2000;                            
- un progetto pedagogico e la relativa supervisione da parte del                
coordinatore pedagogico.                                                        
Spazi bambini                                                                   
Potranno accedere ai contributi i soggetti indicati in precedenza,              
che al 31/12/1999 gestivano servizi finalizzati all'accoglienza di              
bambini dai 12 ai 36 mesi, con le seguenti caratteristiche:                     
- il possesso di requisiti conformi a quanto stabilito nella                    
direttiva di attuazione della L.R. 1/2000 per quanto riguarda gli               
aspetti organizzativi relativi al personale;                                    
- un calendario annuale minimo di funzionamento dei servizi di 8 mesi           
e un'apertura giornaliera di almeno 5 ore per almeno tre giorni                 
nell'arco della settimana;                                                      
- un'iscrizione dei bambini, secondo modalita' stabilite e una                  
fruizione dei servizi finalizzata a consentire una presenza stabile e           
continuativa di gruppi di bambini;                                              
- il possesso di un progetto pedagogico con la relativa supervisione            
da parte del coordinatore pedagogico.                                           
I soggetti gestori operanti, infine, in Comuni con popolazione                  
inferiore ai 10.000 abitanti potranno accedere ai contributi solo se            
la fruizione dei servizi integrativi viene garantita ad un'utenza               
sovracomunale; tale condizione non e' invece richiesta ai soggetti              
operanti in Comuni montani, data la conformazione del loro                      
territorio.                                                                     
La determinazione dei contributi avverra' sulla base dei seguenti               
criteri, in rapporto:                                                           
a) al numero dei bambini frequentanti i servizi integrativi, sulla              
base dei dati relativi all'anno 1999, rilevati attraverso le schede             
regionali che verranno, come per la gestione dei nidi, messe a                  
disposizione delle Amministrazioni provinciali, unitamente al sistema           
informativo predisposto dalla Regione;                                          
b) a particolari situazioni locali, che andranno riconosciute                   
attraverso quote di contributi aggiuntivi, a favore dei soggetti                
operanti nei Comuni sottoindicati: b1) Comuni nei quali siano                   
totalmente assenti altri servizi per l'infanzia rivolti ai bambini in           
eta' 0-3 anni; b2) Comuni montani (secondo la classificazione ISTAT).           
4.3 Realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni di           
cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili                  
rispetto a quelle esistenti, e coerenti rispetto a queste.                      
A. Obiettivo specifico: ampliare l'offerta attraverso risposte                  
maggiormente differenziate e mirate alle specifiche esigenze                    
dell'utenza, personalizzando il piu' possibile i servizi. Avvio del             
servizio sperimentale dell'educatore/trice familiare.                           
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 270.000.000              
(pari a Euro 139.443,36) con oneri a carico del Cap. 58430. Le                  
risorse regionali sono state individuate in via previsionale,                   
attribuendo una quota per Provincia, sulla base di una stima dei                
costi necessari ad attivare un primo numero di sperimentazioni in               
ogni territorio provinciale. La ripartizione tra le Province avverra'           
con le modalita' indicate di seguito in rapporto all'effettiva                  
disponibilita' dei Comuni ad attivare concretamente le                          
sperimentazioni nell'anno 2000.                                                 
C. Linee di indirizzo                                                           
L'educatrice familiare costituisce un nuovo servizio educativo e di             
cura per i bambini in eta' da 0 a 3 anni e per le loro famiglie,                
all'interno di uno specifico progetto regionale, per l'attuazione del           
quale sono stati realizzati numerosi interventi sul piano                       
conoscitivo, promozionale e formativo, anche attraverso un'azione               
concertata con tutti i Comuni interessati, all'interno di un gruppo             
di lavoro permanente. Tale servizio viene proposto ad integrazione              
degli altri servizi educativi esistenti nei diversi territori                   
comunali (nidi d'infanzia, Centri per bambini e genitori, Spazi                 
bambini) ed introduce una forte connotazione di integrazione tra                
pubblico e privato, valorizzando al tempo stesso la cultura per                 
l'infanzia espressa dal territorio e un protagonismo piu' diretto               
delle famiglie nella cura dei propri figli.                                     
Il servizio sperimentale di educatrice familiare puo' essere attivato           
nei Comuni sede di nidi d'infanzia e/o di servizi integrativi. I                
Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa              
forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni,                   
adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione,            
favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori e stimolando la              
discussione sulle tematiche relative alle specificita' del servizio             
stesso.                                                                         
Il servizio si rivolge a 2 o 3 famiglie (con bambini da 0 a 3 anni)             
che, mettendosi insieme, scelgono un'educatrice in possesso degli               
specifici requisiti formativi e professionali previsti dalla                    
"Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi                
educativi per la prima infanzia, in attuazione della L.R. 10 gennaio            
2000, n. 1" che si occupa dei bambini presso il domicilio di una                
delle famiglie, possibilmente a rotazione, ovvero all'interno di uno            
spazio domestico adeguato.                                                      
L'educatrice concorda con i genitori l'organizzazione del servizio,             
le modalita' di svolgimento dello stesso e gli impegni reciproci.               
Le famiglie stabiliscono e formalizzano un regolare contratto di                
lavoro con l'educatrice e, dietro presentazione di questo contratto,            
possono accedere al contributo del Comune secondo le modalita'                  
previste dallo stesso.                                                          
Il Comune, oltre a prevedere un contributo diretto per il servizio,             
definito secondo criteri di congruenza ed equita' rispetto alle rette           
dei nidi d'infanzia, garantisce la supervisione del coordinatore                
pedagogico comunale, la formazione permanente delle educatrici e il             
loro collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti            
nel territorio, in particolare con i Centri per bambini e genitori,             
anche attraverso forme di accesso agevolato.                                    
I Comuni, sedi di nido d'infanzia e/o di servizi integrativi, che               
intendono attivare il servizio di educatrice familiare predispongono            
il progetto per l'avvio della sperimentazione, sulla base delle                 
esigenze espresse dalle famiglie, della disponibilita' di personale             
qualificato ed idoneo allo svolgimento di tale servizio e piu' in               
generale sulla base dell'esistenza delle condizioni per un'efficace             
realizzazione della sperimentazione stessa.                                     
I progetti, presentati direttamente dai Comuni interessati alle                 
Amministrazioni provinciali, verranno esaminati, anche ai fini della            
loro ammissibilita', da un nucleo di valutazione, costituito da                 
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e di tutte le Province,             
il quale provvedera' a stilare graduatorie provinciali sulla base dei           
seguenti elementi:                                                              
- la qualita' e la completezza del progetto, anche in relazione alla            
promozione dell'accesso dei bambini, dei loro genitori e delle                  
educatrici agli altri servizi per l'infanzia, nonche' alla                      
supervisione della sperimentazione da parte del coordinatore                    
pedagogico del Comune;                                                          
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la                   
partecipazione ad iniziative formative rivolte agli educatori degli             
altri servizi per l'infanzia del territorio;                                    
- le modalita' di informazione delle famiglie sulla disponibilita'              
del servizio e sulle forme di contatto per la costituzione dei gruppi           
di sperimentazione;                                                             
- le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli                    
interventi, sulla base del numero di famiglie interessate alla                  
sperimentazione e tenuto conto, conseguentemente, degli oneri a                 
carico dei Comuni coinvolti.                                                    
Le risorse regionali destinate a tale intervento verranno ripartite             
tra le Amministrazioni provinciali sulla base della graduatoria dei             
progetti predisposta dal nucleo di valutazione, e da queste assegnate           
ai Comuni. Le risorse regionali saranno assegnate in base al numero             
di bambini per i quali sara' svolto il servizio, fino a un massimo di           
Lire 350.000 mensili a bambino.                                                 
Qualora il budget di spesa individuato in via previsionale per                  
ciascuna Amministrazione provinciale non venisse totalmente                     
utilizzato a fronte di un numero inferiore di sperimentazioni                   
rispetto a quelle previste, lo stesso verra' redistribuito tra tutte            
le Amministrazioni provinciali.                                                 
4.4 Qualificazione dei servizi                                                  
A. Obietto specifico: sostenere il processo di qualificazione dei               
servizi attraverso un insieme articolato e differenziato di                     
interventi, e in particolare: a) l'attuazione di progetti finalizzati           
alla qualita' delle prestazioni e alla continuita' tra i servizi                
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni; b) il sostegno a figure di                 
coordinamento pedagogico; c) l'attivazione di coordinamenti                     
provinciali; d) la formazione permanente degli operatori.                       
B. Risorse finanziarie complessive disponibili per l'anno 2000: Lire            
3.400.000.000 (pari a Euro 1.755.953,46), cosi' distinte: - Lire                
1.500.000.000 (pari a Euro 774.685,35) per gli interventi di cui alla           
lett. a) con oneri a carico del Cap. 58428; - Lire 900.000.000 (pari            
a Euro 464.811,21) per gli interventi di cui alla lett. b) con oneri            
a carico del Cap. 58430; - Lire 400.000.000 (pari a Euro 206.582,76)            
per gli interventi di cui alla lett. c) con oneri a carico del Cap.             
58430; - Lire 600.000.000 (pari a Euro 309.874,14) per gli interventi           
di cui alla lett. d) con oneri a carico del Cap. 75647.                         
4.4.1 Progetti di qualificazione e di continuita' tra i servizi                 
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni                                             
A. Obiettivo specifico: garantire la qualificazione dei servizi gia'            
funzionanti attraverso la promozione di progetti e azioni per                   
favorire l'integrazione delle politiche per l'infanzia e la                     
realizzazione di un equilibrio territoriale sul piano della qualita'            
dell'offerta educativa. In specifico l'intervento e' finalizzato ad             
avviare e a sostenere il raccordo interistituzionale e la continuita'           
sia in senso verticale tra nidi e scuole dell'infanzia e scuole                 
elementari, sia in senso orizzontale tra famiglie, servizi per                  
l'infanzia (educativi, sociali e sanitari), altre agenzie di cura e             
sedi formative, come biblioteche, ludoteche, e tra scuole                       
dell'infanzia gestite da Enti diversi (statali, comunali e private).            
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 1.500.000.000            
(pari ad Euro 774.685,35) con oneri a carico del Cap.58428.                     
C. Linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani provinciali                  
Ai fini della elaborazione dei piani provinciali vengono indicate di            
seguito alcune linee di indirizzo e alcuni ambiti di intervento ai              
quali si attribuisce particolare importanza, anche in rapporto alla             
qualita' della progettazione da parte dei Comuni, nonche' alla                  
collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel             
settore:                                                                        
- la sovracomunalita' dei progetti, intesa come elemento di                     
progettazione condivisa, di scambio e di razionalizzazione della                
spesa, sia regionale che locale, e quindi di ottimizzazione dell'uso            
delle risorse;                                                                  
- il coinvolgimento di scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi,            
anche in termini di capacita' progettuale e di coordinamento da parte           
dell'Ente locale per favorire e sollecitare forme di dialogo e di               
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzionali e non;            
- la realizzazione di progetti su alcune tematiche di particolare               
rilevanza socio-culturale, quali ad esempio l'integrazione dei                  
bambini con deficit, l'educazione interculturale e piu' in generale             
l'educazione alle differenze, nonche' sulle problematiche                       
dell'infanzia ritenute emergenti e, concordemente tra gli Enti                  
locali, particolarmente significative a livello territoriale;                   
- la capacita' progettuale espressa dai diversi soggetti coinvolti,             
pubblici e privati, la qualita' dei progetti, ovvero la loro                    
validita' dal punto di vista pedagogico, culturale, metodologico,               
organizzativo e in rapporto al contenimento della spesa.Vengono                 
altresi' individuati alcuni ambiti di lavoro ritenuti significativi,            
indicati anche in precedenti programmi regionali, che si ritiene                
utile confermare, quali:                                                        
- i progetti di formazione congiunta tra gli operatori dei nidi e               
delle scuole dell'infanzia che si distinguono per portata innovativa,           
sperimentalita' delle metodologie o dei contenuti, che in quanto tali           
non rientrano negli interventi di cui al successivo punto 4.4.4,                
nonche' i progetti che prevedono iniziative di formazione congiunta             
tra insegnanti di scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi, e tra           
questi e gli insegnanti delle scuole elementari;                                
- la programmazione comune, da parte degli operatori dei nidi, delle            
scuole dell'infanzia - sia pubbliche che private - e delle scuole               
elementari, del biennio 2/4 anni e/o del biennio 5/7 anni, ovvero               
degli interventi miranti a preparare il passaggio dei bambini da                
un'istituzione all'altra; rientrano in tale ambito anche i progetti             
per il passaggio dei bambini con deficit, per i quali si richiede un            
progetto complessivo che implichi il coinvolgimento dell'Azienda                
Unita' sanitaria locale e il rapporto con le famiglie;                          
- la programmazione di attivita' didattiche comuni tra nidi, scuole             
dell'infanzia e scuole elementari, e tra scuole dell'infanzia private           
e pubbliche, che implichino l'utilizzo congiunto e programmato di               
centri formativi estemi ad entrambe le istituzioni (ludoteche,                  
biblioteche per ragazzi, teatri per bambini, centri per l'infanzia e            
le famiglie, spazi verdi attrezzati ecc.);                                      
- la informazione/formazione rivolta ai genitori di tutti i bambini             
in eta' 0-6, utenti e non dei servizi educativi, con possibilita' di            
estendere le iniziative anche ai genitori dei bambini da 6 a 11 anni.           
4.4.2 Coordinamento pedagogico                                                  
A. Obiettivo specifico: supportare i Comuni di minori dimensioni                
nelle spese sostenute per figure di coordinamento pedagogico dei                
servizi per la prima infanzia, al fine di incentivarne l'utilizzo in            
forma associata e garantirne la presenza in modo stabile su tutto il            
territorio regionale.                                                           
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 900.000.000              
(pari ad Euro 464.811,21) con oneri a carico del Cap. 58430.                    
C. Linee di indirizzo                                                           
L'intervento, dopo l'esperienza pluriennale, sviluppatasi con il                
forte sostegno della Regione, e' mirato al consolidamento della                 
figura del coordinatore pedagogico in tutti i Comuni di minori                  
dimensioni. Si sottolinea tra l'altro che, in attuazione della L.R.             
1/2000, tutti i servizi comunali per la prima infanzia devono                   
prevedere la figura del coordinatore pedagogico, con le                         
caratteristiche professionali indicate agli artt. 33 e 34 della                 
stessa legge. Tale requisito infatti, che per le strutture private e'           
condizione per l'accreditamento e per poter accedere a finanziamenti            
pubblici, rappresenta invece per le strutture comunali una condizione           
indispensabile per il funzionamento degli stessi servizi (art. 19,              
comma 1, lett. b e comma 2).                                                    
Allo scopo di sostenere quindi la presenza di tali figure nelle                 
realta' di minori dimensioni, incentivando e consolidando la                    
collaborazione tra gli Enti locali, ai fini di una maggiore efficacia           
degli interventi e una razionalizzazione della spesa, si conferma               
l'accesso a tali finanziamenti ai Comuni sottoindicati e tenendo                
conto dei seguenti criteri:                                                     
a) Comuni, sedi di nidi d'infanzia e con popolazione fino a un                  
massimo di 30.000 abitanti, disponibili ad aggregarsi con altri                 
Comuni per l'utilizzo della figura del coordinatore pedagogico,                 
individuando un Comune capo-zona come referente e destinatario dei              
contributi regionali;                                                           
b) Comuni con le stesse caratteristiche di cui sopra che, in presenza           
di fattori eccezionali che impediscano il costituirsi di aggregazioni           
tra gli Enti locali, in particolare nelle aree montane, siano                   
disponibili comunque a realizzare progetti con Comuni limitrofi,                
prevedendo la collaborazione tra i coordinatori, (ad esempio, sulla             
formazione degli operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo           
interistituzionale, o su altri ambiti di intervento);                           
c) efficacia e produttivita' degli interventi, superando eventuali              
situazioni caratterizzate da una frammentazione degli interventi                
stessi, quali ad esempio la presenza di piu' figure di coordinamento            
pedagogico all'interno di una stessa zona di limitate dimensioni                
(comprendente tre o quattro Comuni) o la loro scarsa produttivita',             
determinata, ad esempio, dalla presenza dello stesso coordinatore in            
piu' associazioni sovracomunali.                                                
Ai fini della determinazione dei contributi a favore dei Comuni                 
andra' valutato l'impegno professionale dei coordinatori pedagogici,            
in termini di tempo e presenza richiesti per uno svolgimento proficuo           
delle attivita', considerando in particolare:                                   
- il numero complessivo dei servizi coordinati: nidi d'infanzia,                
servizi integrativi (Centri per bambini e genitori, Spazi bambini,              
educatrice familiare) e scuole dell'infanzia comunali. Queste ultime            
verranno considerate solo laddove sia presente anche il nido                    
d'infanzia e/o servizi integrativi, sia in quanto tali scuole possono           
fruire delle opportunita' e delle risorse di cui al precedente punto            
4.4.1, sia in considerazione degli obiettivi specifici sottesi                  
all'intervento previsto in questa sede;                                         
- il numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione,               
cosi' come stabilito nell'atto di incarico annuale a ciascun                    
coordinatore da parte del Comune capozona;                                      
- l'area di intervento dei coordinatori, riconoscendo in particolare            
ai Comuni montani una quota forfettaria integrativa in rapporto alle            
specificita' morfologiche e alle caratteristiche sociali del loro               
territorio.                                                                     
Come per gli altri interventi la Regione provvedera' inoltre a                  
fornire alle Amministrazioni provinciali tutti gli strumenti di                 
rilevazione e tutte le informazioni e i dati in suo possesso relativi           
alla presenza e al lavoro dei coordinatori pedagogici sul territorio            
regionale.                                                                      
4.4.3 Attivazione di coordinamenti provinciali                                  
A. Obiettivo specifico: promuovere e sostenere iniziative di scambio,           
formazione comune e confronto sistematico tra i coordinatori                    
pedagogici comunali operanti a livello provinciale.                             
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 400.000.000              
(pari a Euro 206.582,76) con oneri a carico del Cap. 58430.                     
L'intervento regionale si rivolge ai coordinatori dei Comuni sede di            
nidi d'infanzia e/o servizi integrativi (Centri per bambini e                   
genitori, Spazi bambini, educatrice familiare) e scuole dell'infanzia           
comunali e prevede la collaborazione, ritenuta indispensabile, delle            
Amministrazioni provinciali, per una sua efficace attuazione, sul               
piano promozionale, della sensibilizzazione, organizzativo, della               
valutazione dei progetti e del coordinamento delle azioni.                      
La finalita' e' quella di garantire un'elaborazione condivisa delle             
linee piu' generali dei progetti educativi dei servizi e attivare una           
verifica comune del processo di qualificazione degli stessi, nonche'            
delle innovazioni e delle sperimentazioni in atto nei diversi Comuni,           
in una logica di omogeneizzazione degli interventi e di crescita                
professionale dei coordinatori stessi, in tennini di capacita'                  
progettuale e di risposta alle esigenze della collettivita'.                    
L'intervento, al fine di una razionalizzazione delle iniziative,                
prevede la presentazione alle Amministrazioni provinciali di un                 
progetto da parte di un Comune capofila (generalmente il Comune                 
capoluogo di provincia) referente anche per gli altri Comuni del                
territorio provinciale che aderiscono al progetto stesso, nel quale             
siano evidenziati:                                                              
- i Comuni ed i coordinatori pedagogici coinvolti nella realizzazione           
delle attivita' previste;                                                       
- i contenuti, le modalita' organizzative e la previsione dei                   
relativi costi per l'attuazione del progetto.                                   
La valutazione dei progetti e la successiva determinazione dei                  
contributi da parte delle Province a favore dei Comuni interessati              
verra' effettuata sulla base di criteri qualitativi e parametri                 
quantitativi ed in rapporto alle spese considerate ammissibili (come            
specificato di seguito), tenendo conto in particolare dei seguenti              
elementi:                                                                       
- la dimensione territoriale delle realta' comunali coinvolte nel               
progetto e aggregatesi a livello provinciale ai fini dell'attuazione            
del progetto stesso;                                                            
- il numero dei coordinatori pedagogici coinvolti, di ruolo e ad                
incarico professionale;                                                         
- la qualita' dei progetti sul piano culturale, educativo,                      
metodologico ed organizzativo;                                                  
- la congruenza fra qualita' e costi del progetto.                              
Per quanto riguarda infine le spese ammissibili, allo scopo di                  
fornire elementi necessari all'utilizzo di procedure omogenee,                  
vengono indicate le seguenti voci di spesa, in particolare per:                 
- l'ideazione e l'attuazione del progetto;                                      
- la segreteria organizzativa;                                                  
- le spese per docenti, relatori e tutor delle attivita' formative,             
ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e ospitalita';                  
- il materiale didattico, la produzione, l'organizzazione e la                  
diffusione dei materiali di documentazione delle attivita' svolte e             
la loro eventuale pubblicazione;                                                
- le spese per l'utilizzo di spazi e attrezzature necessarie allo               
svolgimento delle attivita'.                                                    
4.4.4 Formazione professionale permanente degli operatori dei servizi           
educativi per l'infanzia                                                        
A. Obiettivo specifico: promozione e sostegno alle iniziative di                
formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia,               
attuate dai Comuni, mirate alla qualificazione degli interventi, alla           
differenziazione delle conoscenze e all'ottimizzazione dei rapporti e           
dei processi di lavoro in atto.                                                 
B. Risorse regionali disponibili per l'anno 2000: Lire 600.000.000              
(pari a Euro 309.874,14) con oneri a carico del Cap. 75647.                     
C. Linee di indirizzo                                                           
I fondi destinati a tale intervento verranno erogati ai Comuni                  
attraverso i piani provinciali di formazione sulla base dei progetti            
presentati dai Comuni e approvati dalle stesse Province (cfr. art.              
11, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2000).                                       
Al fine di favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e              
incentivare la realizzazione nei vari territori di poli formativi che           
coordinino in modo continuativo le attivita' di formazione, saranno             
ammessi al finanziamento i progetti presentati da:                              
- aggregazioni di Comuni, sia su base provinciale che                           
inter-provinciale, rappresentati da un Comune capozona, per la                  
gestione delle attivita' formative;                                             
- Comuni singoli con popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.              
Per una maggiore efficacia della programmazione dell'intervento                 
formativo, si forniscono inoltre di seguito alcune indicazioni di               
carattere generale che si ritiene possano costituire un utile quadro            
di riferimento per le Amministrazioni provinciali nell'elaborazione e           
nella stesura dei piani formativi:                                              
- favorire un coinvolgimento ampio di operatori del sistema di                  
servizi educativi per la prima infanzia, tale da offrire opportunita'           
formative, oltre che agli operatori comunali dei nidi d'infanzia e              
dei servizi integrativi, anche ad operatori di servizi educativi                
privati convenzionati con i Comuni;                                             
- indicare un numero minimo e massimo di corsi di formazione;                   
- definire un'aula-tipo per ogni corso formativo, non inferiore alle            
10 e non superiore alle 35 persone, con la possibilita' di replicare            
i corsi nei casi in cui l'adesione dei partecipanti sia superiore al            
tetto massimo sopraindicato e prevedendo eventualmente anche                    
situazioni formative di tipo seminariale;                                       
- indicare una durata non inferiore alle 15 e non superiore alle 90             
ore per ogni corso.                                                             
4.5 Realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e                 
privati, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia                  
A. Obiettivi specifici: sostenere il processo di qualificazione del             
sistema delle scuole private convenzionate con i Comuni, gestite da             
enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro,               
attraverso interventi differenziati, in aggiunta a quelli sostenuti             
finanziariamente dai Comuni, e nel rispetto delle autonomie e delle             
diverse identita' pedagogico-didattiche e culturali. In particolare             
sono previsti interventi a sostegno delle seguenti azioni: a)                   
attuazione delle convenzioni tra scuole dell'infanzia private e                 
Comuni; b) diffusione e consolidamento di figure di coordinamento               
pedagogico per gruppi di scuole dell'infanzia private, attraverso               
progetti organizzati su base provinciale; c) iniziative di formazione           
dei coordinatori pedagogici e degli operatori delle scuole                      
dell'infanzia private, anch'esse promosse e organizzate su base                 
provinciale.                                                                    
B. Risorse regionali complessivamente disponibili per l'anno 2000:              
Lire 5.200.000.000 (pari ad Euro 2.685.575,88) con oneri a carico del           
Cap. 72635, cosi' distinte rispetto alla loro finalizzazione: - Lire            
4.450.000.000 (pari a Euro 2.298.233,20) per l'attuazione gli                   
interventi di cui alla lett. a); - Lire   600.000.000 (pari a Euro              
309.874,14) per l'attuazione degli interventi di cui alla lett. b); -           
Lire   150.000.000 (pari a Euro 77.468,53) per l'attuazione delle               
iniziative di cui alla lett. c).                                                
C. Linee di indirizzo                                                           
La prassi consolidata nella determinazione dei contributi di cui                
trattasi, peraltro gia' sperimentata dalle Amministrazioni                      
provinciali nella prima fase di attuazione della L.R. 10/99, ma                 
ancora in fase di consolidamento, suggerisce di confermare le stesse            
linee di indirizzo e gli stessi criteri adottati nel 1999, ai fini              
dell'elaborazione dei programmi provinciali, con una sola eccezione,            
come si evince anche dalla ripartizione delle risorse regionali                 
disponibili per l'anno 2000 e dalla loro finalizzazione.                        
Sulla base di una valutazione compiuta dalle stesse organizzazioni              
delle scuole convenzionate, non sono infatti stati previsti, come               
avvenuto in precedenza, fondi specifici da destinare a progetti                 
migliorativi presentati da gruppi di scuole (pari a 150 milioni nel             
1999) per tre ragioni sostanziali:                                              
- considerato l'aumento delle convenzioni, si e' ritenuto piu'                  
opportuno far corrispondere a esso anche un aumento di risorse                  
finanziarie;                                                                    
- generalmente le convenzioni tra Comuni e scuole dell'infanzia                 
prevedono, al loro interno, anche progetti migliorativi da                      
realizzarsi a livello locale e finanziati in quella sede;                       
- evitare una frammentazione nella destinazione e nell'utilizzo delle           
risorse a livello regionale e da parte delle scuole convenzionate.              
Allo scopo di una maggiore chiarezza, vale infine la pena di                    
rammentare che, in accordo con l'Assessorato regionale al Lavoro,               
Formazione, Scuola e Universita', i contributi destinati a progetti             
migliorativi a favore di scuole dell'infanzia private non                       
convenzionate (il cui numero e' pressoche' irrilevante) rientreranno            
nel Programma regionale per il diritto allo studio, e cio'                      
soprattutto in ragione delle specifiche caratteristiche di tali                 
contributi (cfr. L.R. 10/99, art. 10, comma 4, lett. f).                        
Per quanto riguarda in particolare gli interventi di cui alla                   
precedente lett. c), finalizzati al sostegno del processo di                    
attuazione delle convenzioni gia' in atto, la determinazione dei                
contributi a favore dei soggetti gestori beneficiari, avverra' sulla            
base del numero delle sezioni di scuole dell'infanzia convenzionate.            
Per quanto attiene invece agli interventi di cui alla precedente                
lett. b) - diffusione e consolidamento di figure di coordinamento               
pedagogico - ai fini della determinazione dei contributi ai soggetti            
indicati dalla L.R. 10/99, art. 10, comma 4, lett. f), verranno                 
considerati i seguenti elementi:                                                
- i progetti relativi ai coordinamenti pedagogici dovranno prevedere            
il coordinamento di gruppi di scuole dell'infanzia convenzionate, al            
fine di consentire la collaborazione e il confronto tra esse, e                 
dovranno specificare nell'atto di incarico ai coordinatori pedagogici           
il titolo di studio in loro possesso (laurea), nonche' le funzioni              
effettivamente svolte da ciascuno di essi;                                      
- la valutazione dei progetti e la determinazione dei relativi                  
contributi andranno effettuate tenendo conto dell'impegno                       
professionale dei coordinatori, definito in base al numero di scuole            
dell'infanzia convenzionate coordinate, nonche' in relazione alla               
specificita' delle aree territoriali in cui essi operano                        
(caratteristiche morfologiche dei territori, distanza tra i Comuni              
sedi delle scuole coordinate, collocazione delle scuole all'interno             
dei diversi Comuni, ecc.), in quanto elementi incidono sulla                    
complessita' del loro lavoro.                                                   
Per quanto riguarda infine gli interventi di cui alla precedente                
lett. c), relativi alla promozione di attivita' di formazione dei               
coordinatori e degli operatori delle scuole dell'infanzia                       
convenzionate, i progetti, anch'essi organizzati su base provinciale            
- in una logica di ottimizzazione delle risorse e di coerenza ed                
efficacia delle iniziative - dovranno essere finalizzati ad una                 
crescita professionale dei soggetti coinvolti, a migliorare le                  
relazioni tra le scuole, ad un'ottimizzazione dei rapporti e dei                
processi di lavoro in atto, e piu' in generale a sviluppare la                  
qualita' dell'offerta educativa.                                                
Sara' compito delle Amministrazioni provinciali, ai fini della                  
determinazione dei contributi a favore degli stessi soggetti indicati           
in precedenza (L.R. 10/99, art. 10, comma 4, lett. f) valutare la               
corrispondenza dei progetti ai criteri e alle finalita'                         
sopraindicati.                                                                  
5. Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti regionali                     
Ai sensi delle Leggi regionali 1/00 e 10/99, le risorse regionali               
verranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali sulla base dei            
programmi provinciali da esse approvati, valutata la loro pertinenza            
con le linee di indirizzo e i criteri contenuti nel presente                    
Programma.    La scadenza per l'invio dei programmi provinciali alla            
Regione verra' definita con circolare regionale, anche in accordo con           
le Amministrazioni provinciali, in modo da consentire un congruo                
tempo per l'elaborazione degli stessi e, nel contempo, permettere               
alla Giunta regionale di approvare il piano attuativo contenente il             
riparto dei fondi entro l'anno 2000.                                            
L'art. 14 della L.R. 1/2000, inoltre, prevede che la Giunta regionale           
stabilisca tra l'altro le modalita' e le procedure per la concessione           
dei fondi alle Province.                                                        
La stessa norma elenca altresi' i beneficiari dei contributi erogati            
dalle Province, comprendendo, tra essi, soggetti pubblici e privati,            
distinguendo questi ultimi tra soggetti accreditati e soggetti                  
semplicemente autorizzati al funzionamento.                                     
A tale proposito si ritiene utile fare alcune precisazioni. I                   
requisiti per ottenere l'accreditamento e l'autorizzazione al                   
funzionamento sono infatti elencati rispettivamente agli articoli 19            
e 17 della L.R. 1/2000, mentre le procedure per ottenere la relativa            
certificazione formeranno oggetto di una delibera consiliare di                 
prossima approvazione.                                                          
Per quanto attiene ai requisiti strutturali ed organizzativi                    
necessari al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento, essi           
sono stati definiti con apposita direttiva, di prossima approvazione            
da parte del Consiglio regionale. Ad avvenuta approvazione di tale              
direttiva, e in attesa della successiva direttiva sulle procedure per           
l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, le                    
Amministrazioni comunali, competenti alla concessione dei relativi              
provvedimenti, disporranno quindi gia' degli atti relativi alla                 
compiuta identificazione dei requisiti strutturali ed organizzativi             
necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento da parte dei           
soggetti privati, e potranno, di conseguenza, gia' dare precise                 
indicazioni in merito ai soggetti richiedenti.                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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