REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 227

Nuove direttive per la concessione di contributi per interventi a sostegno di attivita' e iniziative di enti, associazioni e istituzioni ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14/90

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare le seguenti modalita' per la presentazione delle                
richieste di contributo:                                                        
a) gli Enti pubblici, le associazioni, le organizzazioni e le                   
istituzioni private senza fini di lucro che rispondono ai requisiti             
di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 14/90, devono                     
presentare specifica richiesta, in carta libera, entro il 31 marzo di           
ogni anno, indirizzandola a: "Regione Emilia-Romagna - Assessorato              
Bilancio e Patrimonio - Servizio Politiche europee e Relazioni                  
internazionali - Consulta per l'Emigrazione, Via Aldo Moro n. 52 -              
Bologna";                                                                       
b) le richieste devono riportare: - la descrizione delle singole                
iniziative che compongono il programma annuale di intervento,                   
indicando eventuali sviluppi previsti negli anni successivi, ferma              
restando la finanziabilita' delle sole spese relative all'esercizio             
in corso; - le finalita'; - i destinatari; - il preventivo di spesa             
distinto per grandi categorie (viaggio, vitto, alloggio ecc.); - il             
Piano finanziario per la copertura dei costi (indicando eventuali               
altri contributi ricevuti o richiesti per il medesimo progetto); -              
l'eventuale ammontare delle spese gia' sostenute al momento di                  
presentazione della richiesta;                                                  
c) le richieste devono essere accompagnate dallo statuto                        
dell'associazione o dell'ente che richiede il contributo. Qualora lo            
statuto fosse stato gia' presentato in occasione di analoghe e/o                
precedenti richieste occorre farne esplicita menzione;                          
2) di stabilire i seguenti criteri di priorita' per la concessione              
dei contributi:                                                                 
a) attivita' rivolte alle comunita' emiliano-romagnole all'estero per           
la diffusione della lingua e della cultura italiane, attraverso la              
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale                      
dell'Emilia-Romagna;                                                            
b) iniziative culturali di particolare rilevanza, svolte in                     
collaborazione con la Consulta, finalizzate alla diffusione della               
conoscenza delle comunita' di emiliano-romagnoli all'estero;                    
c) attivita' volte ad agevolare la fruizione di iniziative formative,           
di studio e socio-culturali in Emilia-Romagna per emigrati e loro               
familiari;                                                                      
d) attivita' rivolte prevalentemente ai giovani emiliano-romagnoli              
residenti all'estero, per valorizzarne le prospettive professionali e           
di crescita culturale all'interno delle Comunita' di appartenenza;              
e) attivita' di carattere assistenziale, in presenza di particolari             
situazioni di disagio socio-economico;                                          
f) assistenza e consulenza sulla legislazione italiana riguardante la           
cittadinanza e per progetti di rientro;                                         
saranno valutati prioritari i progetti che:                                     
- coinvolgano le associazioni di emiliano-romagnoli all'estero;                 
- coinvolgano il maggior numero di partners;                                    
- abbiano carattere di innovativita';                                           
3) di stabilire, quale misura massima dell'onere finanziario a carico           
dell'Amministrazione regionale, il 70% della spesa ammessa a                    
contributo, relativa al programma di iniziative presentato;                     
4) di stabilire, inoltre, che il contributo concesso puo' comprendere           
una somma non superiore al 10% della spesa ammessa ed effettivamente            
rendicontata, riconosciuta per "spese generali di organizzazione" e             
da indicare nel preventivo di spesa;                                            
5) di approvare, ad esecutivita' della relativa deliberazione, le               
seguenti modalita' di liquidazione dei contributi concessi:                     
- un acconto, non superiore al 60% del contributo concesso, al                  
ricevimento da parte dell'Amministrazione regionale di una                      
dichiarazione di avvio del programma di iniziative;                             
- il saldo del restante 40% ad iniziative concluse, al ricevimento di           
una relazione finale comprovante la realizzazione delle iniziative              
programmate, finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 17 della L.R.           
14/90 e di rendiconto contabile delle spese sostenute, riportante le            
causali di spesa e gli estremi delle fatture e/o note spese, con                
espliciti riferimenti alle varie iniziative realizzate;                         
- di stabilire che, qualora le spese sostenute e opportunamente                 
rendicontate risultassero inferiori alla spesa ammessa a contributo             
secondo le modalita' indicate al punto 3) che precede, il contributo            
stesso sara' proporzionalmente ridotto;                                         
- di stabilire, inoltre, che le iniziative programmate e non                    
realizzate possono costituire titolo per modificare in diminuzione              
l'importo complessivo della spesa ammessa a contributo;                         
6) di stabilire, infine, che la mancata consegna ai competenti                  
Servizi regionali della documentazione specificata al punto 5),                 
seconda alinea, che precede, costituira' titolo per l'Amministrazione           
regionale per l'avvio del procedimento di revoca del contributo                 
assegnato, trascorsi tre anni dalla data di assegnazione del                    
contributo stesso;                                                              
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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