DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 227
Nuove direttive per la concessione di contributi per interventi a sostegno di attivita' e iniziative di enti, associazioni e istituzioni ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14/90
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare le seguenti modalita' per la presentazione delle
richieste di contributo:
a) gli Enti pubblici, le associazioni, le organizzazioni e le
istituzioni private senza fini di lucro che rispondono ai requisiti
di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 14/90, devono
presentare specifica richiesta, in carta libera, entro il 31 marzo di
ogni anno, indirizzandola a: "Regione Emilia-Romagna - Assessorato
Bilancio e Patrimonio - Servizio Politiche europee e Relazioni
internazionali - Consulta per l'Emigrazione, Via Aldo Moro n. 52 -
Bologna";
b) le richieste devono riportare: - la descrizione delle singole
iniziative che compongono il programma annuale di intervento,
indicando eventuali sviluppi previsti negli anni successivi, ferma
restando la finanziabilita' delle sole spese relative all'esercizio
in corso; - le finalita'; - i destinatari; - il preventivo di spesa
distinto per grandi categorie (viaggio, vitto, alloggio ecc.); - il
Piano finanziario per la copertura dei costi (indicando eventuali
altri contributi ricevuti o richiesti per il medesimo progetto); -
l'eventuale ammontare delle spese gia' sostenute al momento di
presentazione della richiesta;
c) le richieste devono essere accompagnate dallo statuto
dell'associazione o dell'ente che richiede il contributo. Qualora lo
statuto fosse stato gia' presentato in occasione di analoghe e/o
precedenti richieste occorre farne esplicita menzione;
2) di stabilire i seguenti criteri di priorita' per la concessione
dei contributi:
a) attivita' rivolte alle comunita' emiliano-romagnole all'estero per
la diffusione della lingua e della cultura italiane, attraverso la
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale
dell'Emilia-Romagna;
b) iniziative culturali di particolare rilevanza, svolte in
collaborazione con la Consulta, finalizzate alla diffusione della
conoscenza delle comunita' di emiliano-romagnoli all'estero;
c) attivita' volte ad agevolare la fruizione di iniziative formative,
di studio e socio-culturali in Emilia-Romagna per emigrati e loro
familiari;
d) attivita' rivolte prevalentemente ai giovani emiliano-romagnoli
residenti all'estero, per valorizzarne le prospettive professionali e
di crescita culturale all'interno delle Comunita' di appartenenza;
e) attivita' di carattere assistenziale, in presenza di particolari
situazioni di disagio socio-economico;
f) assistenza e consulenza sulla legislazione italiana riguardante la
cittadinanza e per progetti di rientro;
saranno valutati prioritari i progetti che:
- coinvolgano le associazioni di emiliano-romagnoli all'estero;
- coinvolgano il maggior numero di partners;
- abbiano carattere di innovativita';
3) di stabilire, quale misura massima dell'onere finanziario a carico
dell'Amministrazione regionale, il 70% della spesa ammessa a
contributo, relativa al programma di iniziative presentato;
4) di stabilire, inoltre, che il contributo concesso puo' comprendere
una somma non superiore al 10% della spesa ammessa ed effettivamente
rendicontata, riconosciuta per "spese generali di organizzazione" e
da indicare nel preventivo di spesa;
5) di approvare, ad esecutivita' della relativa deliberazione, le
seguenti modalita' di liquidazione dei contributi concessi:
- un acconto, non superiore al 60% del contributo concesso, al
ricevimento da parte dell'Amministrazione regionale di una
dichiarazione di avvio del programma di iniziative;
- il saldo del restante 40% ad iniziative concluse, al ricevimento di
una relazione finale comprovante la realizzazione delle iniziative
programmate, finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 17 della L.R.
14/90 e di rendiconto contabile delle spese sostenute, riportante le
causali di spesa e gli estremi delle fatture e/o note spese, con
espliciti riferimenti alle varie iniziative realizzate;
- di stabilire che, qualora le spese sostenute e opportunamente
rendicontate risultassero inferiori alla spesa ammessa a contributo
secondo le modalita' indicate al punto 3) che precede, il contributo
stesso sara' proporzionalmente ridotto;
- di stabilire, inoltre, che le iniziative programmate e non
realizzate possono costituire titolo per modificare in diminuzione
l'importo complessivo della spesa ammessa a contributo;
6) di stabilire, infine, che la mancata consegna ai competenti
Servizi regionali della documentazione specificata al punto 5),
seconda alinea, che precede, costituira' titolo per l'Amministrazione
regionale per l'avvio del procedimento di revoca del contributo
assegnato, trascorsi tre anni dalla data di assegnazione del
contributo stesso;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.