DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 216
Approvazione schema di accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena per l'effettuazione di una sperimentazione sulla qualita' urbana mediante l'attuazione di un "Centro progetti"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
A) di approvare, ad ogni effetto di legge, lo schema tipo di accordo
di programma, di cui all'Allegato 1), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
B) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale dara'
esecuzione alla presente deliberazione provvedendo all'espletamento
delle sue funzioni specificatamente previste dall'art. 27 della Legge
8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche;
C) di assegnare al Comune di Modena, quale quota di partecipazione
finanziaria regionale alle spese previste, Lire 60.000.000 (pari ad
Euro 30.987,41), a fronte di un costo complessivo di Lire 120.000.000
(pari a Euro 61.974,83) che verranno trasferite previa presentazione
di debita documentazione giustificativa da parte del Comune di Modena
cosi' come indicato nell'allegato accordo;
D) di impegnare a favore del Comune di Modena la somma di Lire
60.000.000 (pari ad Euro 30.987,41), registrata con il n.578 di
impegno, sul Capitolo 2100 "Spese per studi, consulenze e
collaborazioni" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, che
risulta dotato della necessaria disponibilita' ed approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2000;
E) di dare atto che l'ammontare dell'impegno di cui al punto D) e'
compreso nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1, della L.R. 31/77,
cosi' come sostituito dall'art. 4 della L.R. 40/94;
F) di stabilire che alla liquidazione del finanziamento in parola,
per un importo massimo di Lire 60.000.000 (pari ad Euro 30.987,41)
provvedera' con propri successivi atti ai sensi della L.R. 31/77
cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 con le modalita' indicate
all'art. 2 dell'accordo allegato, il Direttore generale all'Ambiente;
G) di stabilire che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai
sensi del sesto comma dell'art. 27 della citata Legge 8 giugno 1990,
n. 142, da un collegio presieduto da rappresentanti degli enti
firmatari;
H) di disporre che il collegio sia insediato dal Presidente della
Giunta regionale e che ogni decisione sia adottata con il consenso
unanime dei partecipanti regolarmente invitati;
I) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.