REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 228

Integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 2727 del 30/12/1999 avente ad oggetto "Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la propria deliberazione n. 2727 del 30/12/1999 con la               
quale si e' provveduto all'approvazione della direttiva regionale               
concernente le modalita' procedurali per il rilascio della                      
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella              
regione Emilia-Romagna, e si e' rinviato a specifico successivo                 
provvedimento regionale conseguente all'entrata in vigore del                   
progetto di legge in materia di sport, la regolamentazione organica             
della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione                 
sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle              
attivita' sportive;                                                             
considerato:                                                                    
- che gli obiettivi previsti dai piani sanitari sia nazionale che               
regionale, relativi alla promozione della salute sono finalizzati a             
favorire:                                                                       
- la maturazione di una coscienza civile per la salute;                         
- l'assunzione da parte di tutti i cittadini di una consapevole                 
responsabilita' diretta nei confronti del proprio benessere fisico,             
psichico e sociale;                                                             
- la conseguente promozione e adozione di comportamenti e stili di              
vita in grado di favorire la salute;                                            
- che la legge regionale concernente "Norme in materia di sport"                
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19-20 gennaio                
2000, vistata dal Commissario di Governo ed in corso di                         
promulgazione, prevede tra le funzioni di competenza regionale in               
materia di sport, all'articolo 2, punto 1:                                      
- (lett. g) la tutela della salute dei praticanti l'attivita'                   
sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie             
riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale;                       
- (lett. h) la promozione di interventi diretti a diffondere                    
l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione,              
mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;                         
- che le funzioni di cui sopra, ai sensi di quanto previsto al punto            
5 stesso articolo 2, sono realizzate in sede di attuazione del Piano            
sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive,             
utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario regionale;           
- che a tali fini e' opportuno prevedere la costituzione di uno                 
specifico gruppo intersettoriale che integrandosi nel contesto piu'             
generale delle iniziative di attuazione degli obiettivi di salute del           
Piano sanitario regionale, afferenti al gia' costituito gruppo                  
tecnico "malattie cardiovascolari", possa affrontare in modo                    
specifico la funzione di prevenzione delle attivita' motorie, con               
speciale riguardo alla promozione e diffusione della pratica                    
sportiva, di prevenzione di comportamenti dannosi nell'attivita'                
agonistica ivi compresa la corretta informazione relativa all'uso di            
sostanze farmacologiche nella pratica sportiva;                                 
tenuto conto che la direttiva approvata con la richiamata                       
deliberazione 2727/99, al paragrafo 5, titolato "Monitoraggio e                 
controllo", individua modalita' particolari concernenti la vigilanza            
da espletarsi da parte delle articolazioni distrettuali di                      
competenza, avente ad oggetto sia le funzioni di controllo sul                  
rilascio delle certificazioni di idoneita', che al regolare esercizio           
delle stesse attivita' da parte dei professionisti e delle strutture            
abilitate, per cui e' opportuno procedere alla costituzione di                  
apposito gruppo di lavoro che possa operare a supporto del competente           
Assessorato e delle Aziende Unita' sanitarie locali nei compiti                 
finalizzati a rendere omogenei i criteri di valutazione della                   
qualita' delle certificazioni onde garantirne le funzioni di tutela e           
sicurezza per il cittadino acquisendo nel medesimo contesto elementi            
oggettivi utili per la definizione dei contenuti necessari per la               
formulazione di un modello standard di libretto sanitario sportivo,             
strettamente personale, da rilasciarsi agli interessati nell'ambito             
del territorio regionale;ritenuto di dar mandato alla Direzione                 
generale del competente Assessorato per la formale attivazione dei              
due gruppi di lavoro sopra previsti;                                            
tenuto inoltre presente che al paragrafo 6 della direttiva di cui               
trattasi, titolato "Tariffe", relativamente ai soggetti di eta'                 
superiore ai 18 anni si e' stabilito che "i servizi operanti                    
nell'ambito pubblico, in attesa di diversa regolamentazione, come da            
Allegato A alla circolare del Ministero della Sanita' del 18/3/1996 o           
di diversa disposizione regionale, applicheranno le tariffe                     
determinate con deliberazione di Giunta regionale 410/97";                      
ritenuto:                                                                       
- di sciogliere la riserva di cui al soprarichiamato paragrafo 6,               
procedendo alla definizione, in via transitoria, di un tariffario               
specifico differenziato a seconda delle tipologie di sport per le               
quali si richiede la certificazione di idoneita', da valere sul                 
territorio regionale nel periodo 1 marzo/31 dicembre 2000, salva                
diversa definizione tariffaria stabilita a livello nazionale                    
nell'ambito di eventuali intese tra le Regioni, il Ministero della              
Sanita', il CONI e la FNOMCeO anche ad integrazione di quanto                   
stabilito in materia dal Piano sanitario nazionale 1998/2000                    
approvato con DPR 23/7/1998 e dal DLgs 124/98;                                  
- di procedere pertanto alla definizione di dette tariffe con                   
riferimento alle diverse tipologie di sport incluse nelle Tabelle A)            
e B) allegate al DM 18/2/1982, sulla base dei dati disponibili                  
desunti dalla contabilita' analitica delle Aziende sanitarie e dal              
sistema informativo delle attivita' ambulatoriali, circa l'attivita'            
di Medicina dello sport, che pur remunerative dei costi stessi,                 
salvaguardino la natura sociale delle funzioni certificatorie di cui            
trattasi;                                                                       
preso atto, ai fini che precedono:                                              
- che gli esami diagnostici, previsti per le certificazioni relative            
agli sport di cui alla Tabella A), comportano l'utilizzazione di                
attrezzature rientranti nella usuale dotazione degli ambulatori di              
Medicina dello sport operanti nel contesto delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali della regione, per cui e' determinabile una tariffa            
di Lire 67.000 comprensiva della visita specialistica;                          
- che gli esami diagnostici, previsti per le certificazioni relativi            
agli sport di cui alla Tabella B), comportando l'impiego di                     
attrezzature di maggior complessita' rispetto a quelle per gli                  
accertamenti di cui al punto precedente, di norma presenti negli                
ambulatori di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie               
locali, determinano la individuazione di una tariffa avente gli                 
stessi livelli di remunerativita' di cui alla precedente tipologia di           
certificazione, attestabile sulla cifra di Lire 76.000;                         
- che per le tipologie di sport delle stesse Tabelle A) e B) che                
comportino l'esecuzione di ulteriori specifici esami diagnostici                
integrativi, gli importi di cui sopra debbano essere maggiorati delle           
tariffe, corrispondenti alle singole tipologie di esami espressamente           
previsti, cosi' come definite dalla deliberazione della Giunta                  
regionale 410/97;                                                               
ritenuto, al fine di consentire una puntuale ed omogenea definizione            
dei criteri sopra espressi, di approvare quale parte integrante e               
sostanziale del presente provvedimento, una tabella riepilogativa               
delle tariffe che i servizi pubblici di Medicina dello sport devono             
applicare per il rilascio delle certificazioni relative alle diverse            
tipologie di sport, di cui ai richiamati allegati al DM 18/2/1982;              
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della                
presente deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio                 
Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4,               
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria                     
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.               
Franco Rossi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;acquisito           
il parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza sociale,            
espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;                                     
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di dare mandato alla Direzione generale del competente Assessorato           
regionale alla Sanita', di procedere con propri provvedimenti alla              
costituzione dei due gruppi di lavoro di cui in premessa aventi le              
competenze ivi definite;                                                        
b) di stabilire che per il periodo dall'1/3 al 31/12/2000 i servizi             
pubblici di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie                 
locali della regione applicheranno, per il rilascio delle                       
certificazioni di idoneita' per le diverse tipologie di pratica                 
sportiva agonistica di cui alle Tabelle A e B del DM 18/2/1982, le              
tariffe calcolate sulla base dei criteri espressi in premessa, cosi'            
come risultanti dall'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale              
alla presente deliberazione;                                                    
c) di disporre la contemporanea pubblicazione nel Bollettino                    
Ufficiale regionale del presente provvedimento e della precedente               
deliberazione 2727/99.                                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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