DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 228
Integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 2727 del 30/12/1999 avente ad oggetto "Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 2727 del 30/12/1999 con la
quale si e' provveduto all'approvazione della direttiva regionale
concernente le modalita' procedurali per il rilascio della
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella
regione Emilia-Romagna, e si e' rinviato a specifico successivo
provvedimento regionale conseguente all'entrata in vigore del
progetto di legge in materia di sport, la regolamentazione organica
della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione
sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle
attivita' sportive;
considerato:
- che gli obiettivi previsti dai piani sanitari sia nazionale che
regionale, relativi alla promozione della salute sono finalizzati a
favorire:
- la maturazione di una coscienza civile per la salute;
- l'assunzione da parte di tutti i cittadini di una consapevole
responsabilita' diretta nei confronti del proprio benessere fisico,
psichico e sociale;
- la conseguente promozione e adozione di comportamenti e stili di
vita in grado di favorire la salute;
- che la legge regionale concernente "Norme in materia di sport"
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19-20 gennaio
2000, vistata dal Commissario di Governo ed in corso di
promulgazione, prevede tra le funzioni di competenza regionale in
materia di sport, all'articolo 2, punto 1:
- (lett. g) la tutela della salute dei praticanti l'attivita'
sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie
riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale;
- (lett. h) la promozione di interventi diretti a diffondere
l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione,
mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
- che le funzioni di cui sopra, ai sensi di quanto previsto al punto
5 stesso articolo 2, sono realizzate in sede di attuazione del Piano
sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive,
utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario regionale;
- che a tali fini e' opportuno prevedere la costituzione di uno
specifico gruppo intersettoriale che integrandosi nel contesto piu'
generale delle iniziative di attuazione degli obiettivi di salute del
Piano sanitario regionale, afferenti al gia' costituito gruppo
tecnico "malattie cardiovascolari", possa affrontare in modo
specifico la funzione di prevenzione delle attivita' motorie, con
speciale riguardo alla promozione e diffusione della pratica
sportiva, di prevenzione di comportamenti dannosi nell'attivita'
agonistica ivi compresa la corretta informazione relativa all'uso di
sostanze farmacologiche nella pratica sportiva;
tenuto conto che la direttiva approvata con la richiamata
deliberazione 2727/99, al paragrafo 5, titolato "Monitoraggio e
controllo", individua modalita' particolari concernenti la vigilanza
da espletarsi da parte delle articolazioni distrettuali di
competenza, avente ad oggetto sia le funzioni di controllo sul
rilascio delle certificazioni di idoneita', che al regolare esercizio
delle stesse attivita' da parte dei professionisti e delle strutture
abilitate, per cui e' opportuno procedere alla costituzione di
apposito gruppo di lavoro che possa operare a supporto del competente
Assessorato e delle Aziende Unita' sanitarie locali nei compiti
finalizzati a rendere omogenei i criteri di valutazione della
qualita' delle certificazioni onde garantirne le funzioni di tutela e
sicurezza per il cittadino acquisendo nel medesimo contesto elementi
oggettivi utili per la definizione dei contenuti necessari per la
formulazione di un modello standard di libretto sanitario sportivo,
strettamente personale, da rilasciarsi agli interessati nell'ambito
del territorio regionale;ritenuto di dar mandato alla Direzione
generale del competente Assessorato per la formale attivazione dei
due gruppi di lavoro sopra previsti;
tenuto inoltre presente che al paragrafo 6 della direttiva di cui
trattasi, titolato "Tariffe", relativamente ai soggetti di eta'
superiore ai 18 anni si e' stabilito che "i servizi operanti
nell'ambito pubblico, in attesa di diversa regolamentazione, come da
Allegato A alla circolare del Ministero della Sanita' del 18/3/1996 o
di diversa disposizione regionale, applicheranno le tariffe
determinate con deliberazione di Giunta regionale 410/97";
ritenuto:
- di sciogliere la riserva di cui al soprarichiamato paragrafo 6,
procedendo alla definizione, in via transitoria, di un tariffario
specifico differenziato a seconda delle tipologie di sport per le
quali si richiede la certificazione di idoneita', da valere sul
territorio regionale nel periodo 1 marzo/31 dicembre 2000, salva
diversa definizione tariffaria stabilita a livello nazionale
nell'ambito di eventuali intese tra le Regioni, il Ministero della
Sanita', il CONI e la FNOMCeO anche ad integrazione di quanto
stabilito in materia dal Piano sanitario nazionale 1998/2000
approvato con DPR 23/7/1998 e dal DLgs 124/98;
- di procedere pertanto alla definizione di dette tariffe con
riferimento alle diverse tipologie di sport incluse nelle Tabelle A)
e B) allegate al DM 18/2/1982, sulla base dei dati disponibili
desunti dalla contabilita' analitica delle Aziende sanitarie e dal
sistema informativo delle attivita' ambulatoriali, circa l'attivita'
di Medicina dello sport, che pur remunerative dei costi stessi,
salvaguardino la natura sociale delle funzioni certificatorie di cui
trattasi;
preso atto, ai fini che precedono:
- che gli esami diagnostici, previsti per le certificazioni relative
agli sport di cui alla Tabella A), comportano l'utilizzazione di
attrezzature rientranti nella usuale dotazione degli ambulatori di
Medicina dello sport operanti nel contesto delle Aziende Unita'
sanitarie locali della regione, per cui e' determinabile una tariffa
di Lire 67.000 comprensiva della visita specialistica;
- che gli esami diagnostici, previsti per le certificazioni relativi
agli sport di cui alla Tabella B), comportando l'impiego di
attrezzature di maggior complessita' rispetto a quelle per gli
accertamenti di cui al punto precedente, di norma presenti negli
ambulatori di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie
locali, determinano la individuazione di una tariffa avente gli
stessi livelli di remunerativita' di cui alla precedente tipologia di
certificazione, attestabile sulla cifra di Lire 76.000;
- che per le tipologie di sport delle stesse Tabelle A) e B) che
comportino l'esecuzione di ulteriori specifici esami diagnostici
integrativi, gli importi di cui sopra debbano essere maggiorati delle
tariffe, corrispondenti alle singole tipologie di esami espressamente
previsti, cosi' come definite dalla deliberazione della Giunta
regionale 410/97;
ritenuto, al fine di consentire una puntuale ed omogenea definizione
dei criteri sopra espressi, di approvare quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, una tabella riepilogativa
delle tariffe che i servizi pubblici di Medicina dello sport devono
applicare per il rilascio delle certificazioni relative alle diverse
tipologie di sport, di cui ai richiamati allegati al DM 18/2/1982;
dato atto:
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione espresso dalla Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.
Franco Rossi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;acquisito
il parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza sociale,
espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di dare mandato alla Direzione generale del competente Assessorato
regionale alla Sanita', di procedere con propri provvedimenti alla
costituzione dei due gruppi di lavoro di cui in premessa aventi le
competenze ivi definite;
b) di stabilire che per il periodo dall'1/3 al 31/12/2000 i servizi
pubblici di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie
locali della regione applicheranno, per il rilascio delle
certificazioni di idoneita' per le diverse tipologie di pratica
sportiva agonistica di cui alle Tabelle A e B del DM 18/2/1982, le
tariffe calcolate sulla base dei criteri espressi in premessa, cosi'
come risultanti dall'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione;
c) di disporre la contemporanea pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale del presente provvedimento e della precedente
deliberazione 2727/99.
(segue allegato fotografato)