DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 2727
Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che le modificazioni intervenute nel tessuto sociale della realta'
del Paese, caratterizzata da una diffusa e capillare presenza di
organizzazioni preposte alla promozione e sviluppo di interventi di
educazione sanitaria diretti a diffondere l'attivita' motoria, in
special modo quella sportiva, hanno di fatto superato l'assetto
ordinamentale sia per quanto riguarda il contesto organizzativo
riferito alla promozione e tutela dell'attivita' sportiva, sia per
quanto riguarda le modalita' di rilascio delle certificazioni
concernenti l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica, tanto da
portare il Ministero della Sanita' all'emanazione della circolare n.
500.4/MSP/CP/643 del 18/3/1996, avente ad oggetto "Linee guida per
una organizzazione omogenea della certificazione di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.84 del 10/4/1996;
- che con L.R. 3/99 di riforma del Sistema regionale e locale si e'
provveduto, tra l'altro, all'abrogazione della L.R. 32/80 concernente
la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e la
tutela sanitaria delle attivita' sportive nell'ambito della Regione
Emilia-Romagna;
valutato che, in relazione al processo di riordino del Servizio
sanitario nazionale di cui ai decreti legislativi 502/92 e 517/93 ed
in applicazione del DPR 14/1/1997, si e' provveduto ad emanare la
L.R. 34/98 concernente la normativa in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, e ad
adottare la relativa deliberazione applicativa n. 125 dell'8/2/1999 -
con il conseguente superamento, tra l'altro, dell'assetto
organizzativo riguardante l'esercizio dell'attivita' di Medicina
dello sport precedentemente definito con la deliberazione 4510/93
adottata anche con riferimento alla L.R. 10/85, abrogata dalla stessa
L.R. 34/98;
dato atto che, in conseguenza della entrata in vigore dei suddetti
provvedimenti regionali, e quindi del venir meno del preesistente
quadro di riferimento sull'assetto organizzativo della Medicina dello
sport, si rende necessario ridisciplinare interamente la materia;
ritenuto opportuno disciplinare, per il momento, le modalita'
procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla
pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna, e di
rinviare a specifico provvedimento regionale conseguente all'entrata
in vigore del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
avente ad oggetto "Norme in materia di sport" pubblicato nel
Supplemento Speciale al Bollettino Ufficiale regionale n. 345 del
25/11/1999, l'organica regolamentazione della materia relativamente
agli aspetti connessi alla funzione sociale dello sport e alle
iniziative di tutela e promozione delle attivita' sportive con
riferimento anche a specifici progetti obiettivo tesi alla promozione
e tutela della salute dei cittadini, da assumere in sede di
attuazione del Piano sanitario regionale;
tenuta presente la richiamata circolare del Ministero della Sanita'
sulle "Linee guida per una organizzazione omogenea della
certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica",
nonche' l'Allegato n. 1 alla deliberazione 125/99 disciplinante tra
l'altro, nell'ambito delle attivita' ambulatoriali, i requisiti
strutturali e tecnologici degli ambulatori di Medicina dello sport,
al cui possesso e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio della relativa attivita';
dato atto:
- che dall'insieme dei provvedimenti sopracitati emerge che
l'attivita' certificatoria di cui trattasi e' demandata ai medici
specialisti in Medicina dello sport o ai medici in possesso
dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente
l'istituzione delle scuole di specializzazione operanti all'interno
di:
a) studi medici
b) ambulatori autonomi o inseriti in un contesto poliambulatoriale
c) centri di Medicina dello sport;
- che tutte le tipologie di sedi erogative di cui sopra, ivi compreso
lo studio del singolo professionista, a seconda del tipo di attivita'
agonistica per cui si intende rilasciare la prevista certificazione,
devono essere in possesso delle attrezzature necessarie per
esecuzione degli esami diagnostici previsti dalle Tabelle A e B del
DM 18/2/1982 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero, in alternativa e/o ad integrazione, devono dimostrare la
presenza di un collegamento stabile con strutture autorizzate a
praticare gli esami diagnostici previsti dal citato decreto
ministeriale in rapporto alle singole tipologie di sport per le quali
si intende rilasciare la certificazione;
dato atto, inoltre, in conformita' a quanto stabilito dalla circolare
ministeriale, che da un punto di vista organizzativo lo specialista
in Medicina dello sport o il medico in possesso dell'attestato di cui
all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente l'istituzione delle
scuole di specializzazione, qualunque sia il contesto all'interno del
quale operi, deve personalmente procedere all'esecuzione della visita
clinica e alla valutazione globale degli accertamenti eseguiti,
nonche' alla redazione dell'atto certificatorio di idoneita' o non
idoneita' alla pratica sportiva agonistica;
valutata, al fine di consentire l'esercizio da parte degli organi del
Servizio sanitario a cio' preposti dell'attivita' di vigilanza, anche
in riferimento alla stessa circolare ministeriale, la necessita'
della istituzione di uno specifico elenco ragionale che comprenda
tutte le categorie di soggetti, pubblici e privati, ivi compresi i
singoli specialisti non soggetti all'autorizzazione di cui alla L.R.
34/98, preposti al rilascio della certificazione medico-legale di cui
trattasi;
ritenuto opportuno approvare, quale allegato al presente
provvedimento, una specifica direttiva sulle modalita' procedurali da
porre in essere per l'espletamento delle attivita' e dei compiti
connessi al rilascio delle certificazioni della idoneita' alla
pratica sportiva agonistica da parte dei soggetti pubblici e privati
a cio' autorizzati, nonche' alla specificazione delle modalita' di
istituzione dell'elenco degli specialisti abilitati al rilascio delle
certificazioni stesse;
dato atto:
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.
Franco Rossi, al sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi e finalita' espressi in premessa, quale
parte integrante del presente provvedimento, l'allegata direttiva
regionale (Allegato "A") concernente le modalita' procedurali per il
rilascio della cercificazione di idoneita' alla pratica sportiva
agonistica nella regione Emilia-Romagna;
2) di rinviare a specifico provvedimento regionale conseguente
all'entrata in vigore del progetto di legge regionale avente ad
oggetto "Norme in materia di sport" la regolamentazione organica
della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione
sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle
attivita' sportive stabilendo, in tale contesto, che specifici
aspetti concernenti la tutela della salute tramite la diffusione di
idonei stili di vita, formeranno oggetto di appositi progetti
obiettivo assunti in sede di attuazione del Piano sanitario
regionale.
ALLEGATO "A"
Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella
regione Emilia-Romagna
1) Soggetti abilitati al rilascio della certificazione
Nell'ambito del territorio regionale l'accertamento dell'idoneita'
alla pratica sportiva agonistica puo' essere espletato:
A) nei servizi pubblici di Medicina dello sport;
B) nei centri e ambulatori privati autorizzati all'esercizio della
funzione specifica della Medicina dello sport ed inseriti
nell'anagrafe regionale, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 125/99 attuativa della L.R. 34/99;
C) negli studi medici professionali gestiti dal singolo specialista o
medico equiparato.
Sono abilitati al rilascio della relativa certificazione i medici che
in possesso della specializzazione in Medicina dello sport o
dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente
l'istituzione delle scuole di specializzazione, operino a qualsiasi
titolo presso le strutture di cui sopra, le quali devono essere
dotate, oltre che dei requisiti strutturali e tecnologici previsti
per gli ambulatori in generale, anche dei requisiti specifici
evidenziati, in relazione alla disciplina "Medicina dello sport",
individuata sotto la sigla AMS di pagina 50 dell'allegato alla
deliberazione della Giunta regionale 125/99.
Nel caso di studio medico, qualora lo specialista intenda rilasciare
certificati di idoneita' per tipologie di sport che comportino
l'utilizzazione di attrezzature non in dotazione dello studio stesso,
dovra' essere instaurato un rapporto che assicuri uno stabile
collegamento con centri pubblici o privati autorizzati a praticare
gli esami diagnostici previsti dal decreto ministeriale per la
specifica disciplina sportiva.
L'attivita' certificatoria e' riferita di norma ad utenti residenti
nella regione. Essa puo' riguardare anche coloro che, per motivate
ragioni di tesseramento sportivo abbiano domicilio nel territorio
regionale, pur essendo altrove residenti.
2) Anagrafe
La particolare delicatezza dei compiti connessi all'attivita'
certificatoria, comporta l'istituzione presso ciascuna Azienda Unita'
sanitaria locale di un'anagrafe degli specialisti in Medicina dello
sport abilitati al rilascio delle certificazioni per la pratica
agonistica.
Poiche' le strutture soggette ad autorizzazione vengono col
provvedimento autorizzativo, in via di fatto abilitate al rilascio
delle certificazioni ed ope legis inserite nell'anagrafe delle
strutture autorizzare, a condizione tuttavia che si avvalgano di
medico in possesso dei titoli previsti, e siano dotate delle
necessarie attrezzature, l'anagrafe di cui trattasi riguarda
esclusivamente lo specialista o medico in possesso dello specifico
attestato, operante nel proprio studio professionale.
Per costoro l'inclusione nell'anagrafe assume infatti valore
abilitante al rilascio delle certificazioni.
In tal senso, i medici interessati, nel comunicare all'Azienda Unita'
sanitaria locale di competenza territoriale, la propria intenzione di
espletare l'attivita' di cui trattasi, dovranno indicare l'indirizzo
dello studio, le tipologie di sport per le quali intendano rilasciare
le certificazioni, l'elenco delle attrezzature presenti nello studio
nonche' la struttura, pubblica o privata, della quale si avvalgono
per l'esecuzione di eventuali esami diagnostici non effettuabili
presso lo studio stesso.
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previa verifica effettuata per il
tramite del competente servizio facente parte del Dipartimento di
prevenzione, comunichera' all'interessato l'avvenuta iscrizione nello
specifico elenco predisposto a livello aziendale e la relativa
decorrenza, che comunque dovra' avvenire entro 60 giorni dalla data
di comunicazione dell'interessato. L'iscrizione, come detto sopra,
costituisce titolo per l'inizio dell'attivita' certificatoria.
Le Aziende Unita' sanitarie locali, inoltre, provvederanno a
trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanita', con cadenza
annuale ed entro il mese di gennaio successivo, l'elenco aggiornato
dei medici iscritti all'anagrafe stessa, al fine della
predisposizione da parte dell'Assessorato di un elenco completo
regionale che comprenda sia le strutture autorizzate ai sensi della
L.R. 34/98, gia' incluse, come accennato, nell'anagrafe regionale di
cui all'art. 6 stessa legge, che i singoli professionisti operanti
nel proprio studio medico, da inviare alla FMSI, alle associazioni ed
enti di promozione delle attivita' sportive ed ai soggetti
interessati.
3) Funzioni, compiti e responsabilita'
I medici abilitati alla certificazione operanti nelle strutture di
cui sopra, provvedono, sulla base dell'esito degli accertamenti
sanitari effettuati in riferimento alle Tabelle A e B allegate al DM
18/2/1982, al rilascio della certificazione di idoneita' o non
idoneita' alla specifica disciplina agonistica, redatta in
conformita' ai fac-simili Allegati n. 3 e n. 3 bis alla presente, e
nel contempo curano la redazione di una scheda individuale di
valutazione medico-sportiva da tenere agli atti, come da fac-simili
Allegati n. 1 e n. 2.
Della corretta tenuta del registro delle visite effettuate e delle
certificazioni rilasciate, e' responsabile il medico specialista
abilitato preposto alla Direzione della struttura.Al fine di evitare
certificazioni multiple, la scheda individuale di valutazione
contiene una specifica autodichiarazione che l'utente, in sede di
accesso alla sede prescelta, deve sottoscrivere ai sensi della Legge
15/68 per essere conservata agli atti dello studio o della struttura.
Tale sottoscrizione riguarda altresi' l'autorizzazione al soggetto
certificante al trattamento, ai sensi della Legge 675/96 sulla
privacy, dei dati personali e sensibili per le finalita' di cui alla
presente direttiva, con particolare riferimento alle eventuali non
idoneita'.
L'accesso agli accertamenti sanitari dovra' avvenire previa richiesta
di visita medico-sportiva a firma del Presidente dell'associazione o
ente di promozione sportiva, a cui l'atleta e' tesserato/associato.
La certificazione di idoneita' ha la validita' di un anno dalla data
di rilascio.
Particolare attenzione lo specialista dovra' porre in ordine al
rispetto delle procedure che riguardano la gestione delle non
idoneita'.
I certificati di non idoneita' dovranno essere trasmessi dal medico o
dalla struttura, qualora non consegnati brevi manu, entro 5 giorni
dalla data di rilascio, direttamente all'indirizzo dell'interessato.
Copia del certificato, con omessa l'indicazione della diagnosi,
dovra' essere trasmessa entro lo stesso termine alla Societa'
sportiva inviante e all'Assessorato regionale alla Sanita'.
La Regione, dal canto suo, come per il passato, provvedera' a
trasmettere con cadenza mensile, l'elenco dei soggetti giudicati "non
idonei" ai medici e alle strutture pubbliche e private incluse
nell'elenco regionale di cui al punto 2). Tutto cio' in attesa di dar
corso ad una gestione informatizzata del settore, anche in
conformita' a quanto previsto dalla richiamata circolare Ministero
della Sanita' del 18/3/1996.
Nel caso di richieste di esami integrativi, il medico certificatore,
trascorsi 30 giorni senza l'acquisizione dei referti degli esami
stessi, provvedera' all'archiviazione della richiesta "per
insufficiente documentazione diagnostica" dandone comunicazione
all'interessato ed alla Societa' sportiva inviante.
Si reputa opportuno richiamare la circostanza che il medico
certificatore oltre ai normali obblighi deontologici, in quanto
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e' soggetto
alle disposizioni di cui agli artt. 358 e 360 del Codice penale e 331
del Codice di procedura penale.
Le schede di valutazione con gli esiti degli accertamenti effettuati,
le copie delle certificazioni rilasciate ed il registro visite devono
essere conservati e a disposizione degli organi di vigilanza, per un
periodo non inferiore a cinque anni.
4) Commissione regionale d'appello
La trasmissione del certificato attestante la non idoneita', e', tra
l'altro, finalizzata a consentire all'interessato la possibilita' di
proporre ricorso ai sensi dell'art. 6 del DM 18/2/1982 entro 30
giorni dall'avvenuta notifica.
La Commissione regionale, in attesa di una eventuale diversa
disciplina, continua ad avere la composizione di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 2364 del 2/6/1982.
I ricorsi, pertanto, dovranno essere indirizzati a questo
Assessorato, Servizio Distretti sanitari - Viale Aldo Moro n. 30 -
Bologna, che provvedera', previa adeguata istruttoria, a sottoporli
all'esame da parte dell'apposita Commissione.
5) Monitoraggio e controllo
Ai fini della gestione della "banca dati" regionale dei soggetti
visitati, i medici abilitati ai sensi della presente direttiva al
rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva
agonistica, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale alla
Sanita', con cadenza trimestrale, i dati quantitativi dei soggetti
idonei e non idonei per tipologia di sport, visitati nel trimestre di
riferimento, utilizzando allo scopo i modelli di rilevazione
statistica, contraddistinti come Allegati n. 4 e 4 bis alla presente
direttiva.
Ferma restando la competenza del Dipartimento di prevenzione in
materia di vigilanza sull'esercizio delle attivita' sanitarie, anche
relativamente al settore specifico, le Aziende Unita' sanitarie
locali, per il tramite delle articolazioni distrettuali allo scopo
individuate, controlleranno che l'attivita' certificatoria di cui
alla presente direttiva sia effettuata nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia, specie per quanto riguarda
l'incompatibilita'.
Le funzioni di controllo hanno per oggetto, in particolare:
1) il rilascio di certificazioni di idoneita' sportiva senza avere
dato luogo alla esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui agli
Allegati A) e B) al DM 18/2/1982, previsti per le singole tipologie
di disciplina sportiva;
2) l'espletamento degli accertamenti diagnostici di cui agli Allegati
A) e B) al DM 18/2/1982, in strutture non autorizzate;
3) l'abuso di esami integrativi;
4) la mancata trasmissione, con cadenze stabilite, dei dati
concernenti le attivita' espletate.
Nei casi indicati ai punti 1) e 2), ferma restando la segnalazione
all'autorita' giudiziaria, ove ne ricorrano gli estremi, i Distretti
dell'Azienda Unita' sanitaria locale trasmetteranno relazione
all'Assessorato regionale alla Sanita', corredata dalla contestazione
dell'addebito al Presidio interessato e al medico certificatore e
dalle eventuali controdeduzioni.
Nel caso previsto al punto 3), qualora venga accertata una
difformita' di comportamento operativo in ordine alle richieste di
autorizzazione per l'espletamento di esami integrativi, il Distretto
potra' porre in essere iniziative tese ad accertare le relative
motivazioni e qualora le stesse non siano ritenute sufficienti,
segnalera' il caso all'Assessorato regionale alla Sanita' ai fini di
una valutazione del fenomeno anche in relazione all'andamento piu'
generale a livello regionale.
Per quanto riguarda il caso previsto al punto 4), il Distretto
provvedera' a contestare per iscritto, con valore di diffida, la
omessa trasmissione dei dati di attivita' anche se relativa ad uno
solo dei dati previsti e, in caso di recidiva, a segnalare il caso
all'Assessorato regionale alla Sanita', con le modalita' di cui
sopra.
L'Assessorato regionale alla Sanita', una volta acquisita la
documentazione prevista, previa contestazione al Presidio o medico
interessato, adottera' gli eventuali conseguenti provvedimenti
sanzionatori, ivi compresa la sospensione o cancellazione
dall'anagrafe e dall'elenco regionale in relazione all'entita' delle
irregolarita' accertate, eventualmente avvalendosi per gli aspetti
tecnici della Commissione regionale d'appello. Il provvedimento in
tal modo assunto e' definitivo.
Il soggetto, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento
della cancellazione, non potra' essere reinserito nell'elenco
regionale prima che sia trascorso almeno un anno dal
provvedimento.L'eventuale sospensione o revoca del provvedimento di
autorizzazione disposta dal Sindaco, comporta l'automatica
cancellazione dall'anagrafe regionale della struttura, e di
conseguenza dall'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio
della certificazione.
L'abrogazione delle Leggi regionali 32/80 e 10/85 ha determinato,
come accennato, il completo superamento della deliberazione 4510/92 e
successive integrazioni, con particolare riferimento alla
deliberazione n. 1322 dell'11/4/1995, avente ad oggetto "Approvazione
elenco Presidi privati di Medicina dello sport accreditati ai sensi
etc." per cui attualmente la materia e' da ritenersi disciplinata
esclusivamente dalle indicazioni impartite con la presente direttiva.
6) Tariffe
L'entrata in vigore del DLgs 124/98 e del Piano sanitario nazionale
che, com'e' noto, non prevedono le certificazioni di idoneita' alla
pratica sportiva agonistica nei livelli minimi ed essenziali di
assistenza, determina l'inclusione delle prestazioni di cui trattasi
tra quelle rese nell'interesse prevalente del soggetto privato.
E' fatta eccezione per gli accertamenti del possesso dei requisiti di
idoneita' da parte dei giovani minori degli anni 18, che si avviano
all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche, in
quanto inclusi nei programmi che il Piano sanitario regionale, anche
in attuazione del Piano sanitario nazionale, individua tra gli
obiettivi da realizzare nell'ambito delle iniziative finalizzate alla
promozione e diffusione di stili di vita per la salute nel triennio
1999/2001 di valenza del Piano stesso.
Nei confronti di tali giovani, quindi, le prestazioni previste nelle
Tabelle A e B del DM 18/2/1982 per la certificazione della idoneita'
sportiva agonistica, sono esentate, come per il passato, dal
pagamento del ticket, solo se erogate dai Servizi di Medicina dello
sport delle Aziende Unita' sanitarie locali.
Al di fuori del caso dei minori di cui sopra, la spesa per il
rilascio delle certificazioni e' interamente a carico dei
richiedenti.
Pertanto, nei confronti dei soggetti non minori, i Servizi operanti
nell'ambito pubblico, in attesa di diversa regolamentazione come da
Allegato "A" alla circolare del Ministero della Sanita' 18/3/1996
soprarichiamata o di diversa disposizione regionale, applicheranno le
tariffe determinate con deliberazione della Giunta regionale 410/97
in applicazione del nomenclatore tariffario, approvato con DM
22/7/1996.
Allo stesso tariffario nel frattempo, in attesa dell'emanazione
dell'atto nazionale previsto, potranno far riferimento anche gli
studi medici, gli ambulatori e i Centri di Medicina dello sport
individuati sulla base delle indicazioni di cui alla presente
direttiva per il rilascio delle certificazioni di idoneita' alla
pratica agonistica in relazione ai vari sport previsti alle Tabelle A
e B del decreto ministeriale piu' volte citato.
(segue allegato fotografato)