REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 2727

Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che le modificazioni intervenute nel tessuto sociale della realta'            
del Paese, caratterizzata da una diffusa e capillare presenza di                
organizzazioni preposte alla promozione e sviluppo di interventi di             
educazione sanitaria diretti a diffondere l'attivita' motoria, in               
special modo quella sportiva, hanno di fatto superato l'assetto                 
ordinamentale sia per quanto riguarda il contesto organizzativo                 
riferito alla promozione e tutela dell'attivita' sportiva, sia per              
quanto riguarda le modalita' di rilascio delle certificazioni                   
concernenti l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica, tanto da              
portare il Ministero della Sanita' all'emanazione della circolare n.            
500.4/MSP/CP/643 del 18/3/1996, avente ad oggetto "Linee guida per              
una organizzazione omogenea della certificazione di idoneita'                   
all'attivita' sportiva agonistica", pubblicata nella Gazzetta                   
Ufficiale  n.84 del 10/4/1996;                                                  
- che con L.R. 3/99 di riforma del Sistema regionale e locale si e'             
provveduto, tra l'altro, all'abrogazione della L.R. 32/80 concernente           
la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e la                
tutela sanitaria delle attivita' sportive nell'ambito della Regione             
Emilia-Romagna;                                                                 
valutato che, in relazione al processo di riordino del Servizio                 
sanitario nazionale di cui ai decreti legislativi 502/92 e 517/93 ed            
in applicazione del DPR 14/1/1997, si e' provveduto ad emanare la               
L.R. 34/98 concernente la normativa in materia di autorizzazione e              
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, e ad              
adottare la relativa deliberazione applicativa n. 125 dell'8/2/1999 -           
con il conseguente superamento, tra l'altro, dell'assetto                       
organizzativo riguardante l'esercizio dell'attivita' di Medicina                
dello sport precedentemente definito con la deliberazione 4510/93               
adottata anche con riferimento alla L.R. 10/85, abrogata dalla stessa           
L.R. 34/98;                                                                     
dato atto che, in conseguenza della entrata in vigore dei suddetti              
provvedimenti regionali, e quindi del venir meno del preesistente               
quadro di riferimento sull'assetto organizzativo della Medicina dello           
sport, si rende necessario ridisciplinare interamente la materia;               
ritenuto opportuno disciplinare, per il momento, le modalita'                   
procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla              
pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna, e di                  
rinviare a specifico provvedimento regionale conseguente all'entrata            
in vigore del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale            
avente ad oggetto "Norme in materia di sport" pubblicato nel                    
Supplemento Speciale al Bollettino Ufficiale regionale n. 345 del               
25/11/1999, l'organica regolamentazione della materia relativamente             
agli aspetti connessi alla funzione sociale dello sport e alle                  
iniziative di tutela e promozione delle attivita' sportive con                  
riferimento anche a specifici progetti obiettivo tesi alla promozione           
e tutela della salute dei cittadini, da assumere in sede di                     
attuazione del Piano sanitario regionale;                                       
tenuta presente la richiamata circolare del Ministero della Sanita'             
sulle "Linee guida per una organizzazione omogenea della                        
certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica",                 
nonche' l'Allegato n. 1 alla deliberazione 125/99 disciplinante tra             
l'altro, nell'ambito delle attivita' ambulatoriali, i requisiti                 
strutturali e tecnologici degli ambulatori di Medicina dello sport,             
al cui possesso e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione                  
all'esercizio della relativa attivita';                                         
dato atto:                                                                      
- che dall'insieme dei provvedimenti sopracitati emerge che                     
l'attivita' certificatoria di cui trattasi e' demandata ai medici               
specialisti in Medicina dello sport o ai medici in possesso                     
dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente               
l'istituzione delle scuole di specializzazione operanti all'interno             
di:                                                                             
a) studi medici                                                                 
b) ambulatori autonomi o inseriti in un contesto poliambulatoriale              
c) centri di Medicina dello sport;                                              
- che tutte le tipologie di sedi erogative di cui sopra, ivi compreso           
lo studio del singolo professionista, a seconda del tipo di attivita'           
agonistica per cui si intende rilasciare la prevista certificazione,            
devono essere in possesso delle attrezzature necessarie per                     
esecuzione degli esami diagnostici previsti dalle Tabelle A e B del             
DM 18/2/1982 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni,             
ovvero, in alternativa e/o ad integrazione, devono dimostrare la                
presenza di un collegamento stabile con strutture autorizzate a                 
praticare gli esami diagnostici previsti dal citato decreto                     
ministeriale in rapporto alle singole tipologie di sport per le quali           
si intende rilasciare la certificazione;                                        
dato atto, inoltre, in conformita' a quanto stabilito dalla circolare           
ministeriale, che da un punto di vista organizzativo lo specialista             
in Medicina dello sport o il medico in possesso dell'attestato di cui           
all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente l'istituzione delle                 
scuole di specializzazione, qualunque sia il contesto all'interno del           
quale operi, deve personalmente procedere all'esecuzione della visita           
clinica e alla valutazione globale degli accertamenti eseguiti,                 
nonche' alla redazione dell'atto certificatorio di idoneita' o non              
idoneita' alla pratica sportiva agonistica;                                     
valutata, al fine di consentire l'esercizio da parte degli organi del           
Servizio sanitario a cio' preposti dell'attivita' di vigilanza, anche           
in riferimento alla stessa circolare ministeriale, la necessita'                
della istituzione di uno specifico elenco ragionale che comprenda               
tutte le categorie di soggetti, pubblici e privati, ivi compresi i              
singoli specialisti non soggetti all'autorizzazione di cui alla L.R.            
34/98, preposti al rilascio della certificazione medico-legale di cui           
trattasi;                                                                       
ritenuto opportuno approvare, quale allegato al presente                        
provvedimento, una specifica direttiva sulle modalita' procedurali da           
porre in essere per l'espletamento delle attivita' e dei compiti                
connessi al rilascio delle certificazioni della idoneita' alla                  
pratica sportiva agonistica da parte dei soggetti pubblici e privati            
a cio' autorizzati, nonche' alla specificazione delle modalita' di              
istituzione dell'elenco degli specialisti abilitati al rilascio delle           
certificazioni stesse;                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della                
presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio                   
Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4,               
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria                     
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.               
Franco Rossi, al sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                   
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;           
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per i motivi e finalita' espressi in premessa, quale           
parte integrante del presente provvedimento, l'allegata direttiva               
regionale (Allegato "A") concernente le modalita' procedurali per il            
rilascio della cercificazione di idoneita' alla pratica sportiva                
agonistica nella regione Emilia-Romagna;                                        
2) di rinviare a specifico provvedimento regionale conseguente                  
all'entrata in vigore del progetto di legge regionale avente ad                 
oggetto "Norme in materia di sport" la regolamentazione organica                
della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione                 
sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle              
attivita' sportive stabilendo, in tale contesto, che specifici                  
aspetti concernenti la tutela della salute tramite la diffusione di             
idonei stili di vita, formeranno oggetto di appositi progetti                   
obiettivo assunti in sede di attuazione del Piano sanitario                     
regionale.                                                                      
ALLEGATO "A"                                                                    
Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della                     
certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella              
regione Emilia-Romagna                                                          
1) Soggetti abilitati al rilascio della certificazione                          
Nell'ambito del territorio regionale l'accertamento dell'idoneita'              
alla pratica sportiva agonistica puo' essere espletato:                         
A) nei servizi pubblici di Medicina dello sport;                                
B) nei centri e ambulatori privati autorizzati all'esercizio della              
funzione specifica della Medicina dello sport ed inseriti                       
nell'anagrafe regionale, di cui alla deliberazione della Giunta                 
regionale 125/99 attuativa della L.R. 34/99;                                    
C) negli studi medici professionali gestiti dal singolo specialista o           
medico equiparato.                                                              
Sono abilitati al rilascio della relativa certificazione i medici che           
in possesso della specializzazione in Medicina dello sport o                    
dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente               
l'istituzione delle scuole di specializzazione, operino a qualsiasi             
titolo presso le strutture di cui sopra, le quali devono essere                 
dotate, oltre che dei requisiti strutturali e tecnologici previsti              
per gli ambulatori in generale, anche dei requisiti specifici                   
evidenziati, in relazione alla disciplina "Medicina dello sport",               
individuata sotto la sigla AMS di pagina 50 dell'allegato alla                  
deliberazione della Giunta regionale 125/99.                                    
Nel caso di studio medico, qualora lo specialista intenda rilasciare            
certificati di idoneita' per tipologie di sport che comportino                  
l'utilizzazione di attrezzature non in dotazione dello studio stesso,           
dovra' essere instaurato un rapporto che assicuri uno stabile                   
collegamento con centri pubblici o privati autorizzati a praticare              
gli esami diagnostici previsti dal decreto ministeriale per la                  
specifica disciplina sportiva.                                                  
L'attivita' certificatoria e' riferita di norma ad utenti residenti             
nella regione. Essa puo' riguardare anche coloro che, per motivate              
ragioni di tesseramento sportivo abbiano domicilio nel territorio               
regionale, pur essendo altrove residenti.                                       
2) Anagrafe                                                                     
La particolare delicatezza dei compiti connessi all'attivita'                   
certificatoria, comporta l'istituzione presso ciascuna Azienda Unita'           
sanitaria locale di un'anagrafe degli specialisti in Medicina dello             
sport abilitati al rilascio delle certificazioni per la pratica                 
agonistica.                                                                     
Poiche' le strutture soggette ad autorizzazione vengono col                     
provvedimento autorizzativo, in via di fatto abilitate al rilascio              
delle certificazioni ed ope legis inserite nell'anagrafe delle                  
strutture autorizzare, a condizione tuttavia che si avvalgano di                
medico in possesso dei titoli previsti, e siano dotate delle                    
necessarie attrezzature, l'anagrafe di cui trattasi riguarda                    
esclusivamente lo specialista o medico in possesso dello specifico              
attestato, operante nel proprio studio professionale.                           
Per costoro l'inclusione nell'anagrafe assume infatti valore                    
abilitante al rilascio delle certificazioni.                                    
In tal senso, i medici interessati, nel comunicare all'Azienda Unita'           
sanitaria locale di competenza territoriale, la propria intenzione di           
espletare l'attivita' di cui trattasi, dovranno indicare l'indirizzo            
dello studio, le tipologie di sport per le quali intendano rilasciare           
le certificazioni, l'elenco delle attrezzature presenti nello studio            
nonche' la struttura, pubblica o privata, della quale si avvalgono              
per l'esecuzione di eventuali esami diagnostici non effettuabili                
presso lo studio stesso.                                                        
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previa verifica effettuata per il            
tramite del competente servizio facente parte del Dipartimento di               
prevenzione, comunichera' all'interessato l'avvenuta iscrizione nello           
specifico elenco predisposto a livello aziendale e la relativa                  
decorrenza, che comunque dovra' avvenire entro 60 giorni dalla data             
di comunicazione dell'interessato. L'iscrizione, come detto sopra,              
costituisce titolo per l'inizio dell'attivita' certificatoria.                  
Le Aziende Unita' sanitarie locali, inoltre, provvederanno a                    
trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanita', con cadenza                 
annuale ed entro il mese di gennaio successivo, l'elenco aggiornato             
dei medici iscritti all'anagrafe stessa, al fine della                          
predisposizione da parte dell'Assessorato di un elenco completo                 
regionale che comprenda sia le strutture autorizzate ai sensi della             
L.R. 34/98, gia' incluse, come accennato, nell'anagrafe regionale di            
cui all'art. 6 stessa legge, che i singoli professionisti operanti              
nel proprio studio medico, da inviare alla FMSI, alle associazioni ed           
enti di promozione delle attivita' sportive ed ai soggetti                      
interessati.                                                                    
3) Funzioni, compiti e responsabilita'                                          
I medici abilitati alla certificazione operanti nelle strutture di              
cui sopra, provvedono, sulla base dell'esito degli accertamenti                 
sanitari effettuati in riferimento alle Tabelle A e B allegate al DM            
18/2/1982, al rilascio della certificazione di idoneita' o non                  
idoneita' alla specifica disciplina agonistica, redatta in                      
conformita' ai fac-simili Allegati n. 3 e n. 3 bis alla presente, e             
nel contempo curano la redazione di una scheda individuale di                   
valutazione medico-sportiva da tenere agli atti, come da fac-simili             
Allegati n. 1 e n. 2.                                                           
Della corretta tenuta del registro delle visite effettuate e delle              
certificazioni rilasciate, e' responsabile il medico specialista                
abilitato preposto alla Direzione della struttura.Al fine di evitare            
certificazioni multiple, la scheda individuale di valutazione                   
contiene una specifica autodichiarazione che l'utente, in sede di               
accesso alla sede prescelta, deve sottoscrivere ai sensi della Legge            
15/68 per essere conservata agli atti dello studio o della struttura.           
Tale sottoscrizione riguarda altresi' l'autorizzazione al soggetto              
certificante al trattamento, ai sensi della Legge 675/96 sulla                  
privacy, dei dati personali e sensibili per le finalita' di cui alla            
presente direttiva, con particolare riferimento alle eventuali non              
idoneita'.                                                                      
L'accesso agli accertamenti sanitari dovra' avvenire previa richiesta           
di visita medico-sportiva a firma del Presidente dell'associazione o            
ente di promozione sportiva, a cui l'atleta e' tesserato/associato.             
La certificazione di idoneita' ha la validita' di un anno dalla data            
di rilascio.                                                                    
Particolare attenzione lo specialista dovra' porre in ordine al                 
rispetto delle procedure che riguardano la gestione delle non                   
idoneita'.                                                                      
I certificati di non idoneita' dovranno essere trasmessi dal medico o           
dalla struttura, qualora non consegnati brevi manu, entro 5 giorni              
dalla data di rilascio, direttamente all'indirizzo dell'interessato.            
Copia del certificato, con omessa l'indicazione della diagnosi,                 
dovra' essere trasmessa entro lo stesso termine alla Societa'                   
sportiva inviante e all'Assessorato regionale alla Sanita'.                     
La Regione, dal canto suo, come per il passato, provvedera' a                   
trasmettere con cadenza mensile, l'elenco dei soggetti giudicati "non           
idonei" ai medici e alle strutture pubbliche e private incluse                  
nell'elenco regionale di cui al punto 2). Tutto cio' in attesa di dar           
corso ad una gestione informatizzata del settore, anche in                      
conformita' a quanto previsto dalla richiamata circolare Ministero              
della Sanita' del 18/3/1996.                                                    
Nel caso di richieste di esami integrativi, il medico certificatore,            
trascorsi 30 giorni senza l'acquisizione dei referti degli esami                
stessi, provvedera' all'archiviazione della richiesta "per                      
insufficiente documentazione diagnostica" dandone comunicazione                 
all'interessato ed alla Societa' sportiva inviante.                             
Si reputa opportuno richiamare la circostanza che il medico                     
certificatore oltre ai normali obblighi deontologici, in quanto                 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e' soggetto               
alle disposizioni di cui agli artt. 358 e 360 del Codice penale e 331           
del Codice di procedura penale.                                                 
Le schede di valutazione con gli esiti degli accertamenti effettuati,           
le copie delle certificazioni rilasciate ed il registro visite devono           
essere conservati e a disposizione degli organi di vigilanza, per un            
periodo non inferiore a cinque anni.                                            
4) Commissione regionale d'appello                                              
La trasmissione del certificato attestante la non idoneita', e', tra            
l'altro, finalizzata a consentire all'interessato la possibilita' di            
proporre ricorso ai sensi dell'art. 6 del DM 18/2/1982 entro 30                 
giorni dall'avvenuta notifica.                                                  
La Commissione regionale, in attesa di una eventuale diversa                    
disciplina, continua ad avere la composizione di cui alla                       
deliberazione di Giunta regionale n. 2364 del 2/6/1982.                         
I ricorsi, pertanto, dovranno essere indirizzati a questo                       
Assessorato, Servizio Distretti sanitari - Viale Aldo Moro n. 30 -              
Bologna, che provvedera', previa adeguata istruttoria, a sottoporli             
all'esame da parte dell'apposita Commissione.                                   
5) Monitoraggio e controllo                                                     
Ai fini della gestione della "banca dati" regionale dei soggetti                
visitati, i medici abilitati ai sensi della presente direttiva al               
rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva                
agonistica, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale alla            
Sanita', con cadenza trimestrale, i dati quantitativi dei soggetti              
idonei e non idonei per tipologia di sport, visitati nel trimestre di           
riferimento, utilizzando allo scopo i modelli di rilevazione                    
statistica, contraddistinti come Allegati n. 4 e 4 bis alla presente            
direttiva.                                                                      
Ferma restando la competenza del Dipartimento di prevenzione in                 
materia di vigilanza sull'esercizio delle attivita' sanitarie, anche            
relativamente al settore specifico, le Aziende Unita' sanitarie                 
locali, per il tramite delle articolazioni distrettuali allo scopo              
individuate, controlleranno che l'attivita' certificatoria di cui               
alla presente direttiva sia effettuata nel rispetto delle vigenti               
disposizioni in materia, specie per quanto riguarda                             
l'incompatibilita'.                                                             
Le funzioni di controllo hanno per oggetto, in particolare:                     
1) il rilascio di certificazioni di idoneita' sportiva senza avere              
dato luogo alla esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui agli           
Allegati A) e B) al DM 18/2/1982, previsti per le singole tipologie             
di disciplina sportiva;                                                         
2) l'espletamento degli accertamenti diagnostici di cui agli Allegati           
A) e B) al DM 18/2/1982, in strutture non autorizzate;                          
3) l'abuso di esami integrativi;                                                
4) la mancata trasmissione, con cadenze stabilite, dei dati                     
concernenti le attivita' espletate.                                             
Nei casi indicati ai punti 1) e 2), ferma restando la segnalazione              
all'autorita' giudiziaria, ove ne ricorrano gli estremi, i Distretti            
dell'Azienda Unita' sanitaria locale trasmetteranno relazione                   
all'Assessorato regionale alla Sanita', corredata dalla contestazione           
dell'addebito al Presidio interessato e al medico certificatore e               
dalle eventuali controdeduzioni.                                                
Nel caso previsto al punto 3), qualora venga accertata una                      
difformita' di comportamento operativo in ordine alle richieste di              
autorizzazione per l'espletamento di esami integrativi, il Distretto            
potra' porre in essere iniziative tese ad accertare le relative                 
motivazioni e qualora le stesse non siano ritenute sufficienti,                 
segnalera' il caso all'Assessorato regionale alla Sanita' ai fini di            
una valutazione del fenomeno anche in relazione all'andamento piu'              
generale a livello regionale.                                                   
Per quanto riguarda il caso previsto al punto 4), il Distretto                  
provvedera' a contestare per iscritto, con valore di diffida, la                
omessa trasmissione dei dati di attivita' anche se relativa ad uno              
solo dei dati previsti e, in caso di recidiva, a segnalare il caso              
all'Assessorato regionale alla Sanita', con le modalita' di cui                 
sopra.                                                                          
L'Assessorato regionale alla Sanita', una volta acquisita la                    
documentazione prevista, previa contestazione al Presidio o medico              
interessato, adottera' gli eventuali conseguenti provvedimenti                  
sanzionatori, ivi compresa la sospensione o cancellazione                       
dall'anagrafe e dall'elenco regionale in relazione all'entita' delle            
irregolarita' accertate, eventualmente avvalendosi per gli aspetti              
tecnici della Commissione regionale d'appello. Il provvedimento in              
tal modo assunto e' definitivo.                                                 
Il soggetto, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento              
della cancellazione, non potra' essere reinserito nell'elenco                   
regionale prima che sia trascorso almeno un anno dal                            
provvedimento.L'eventuale sospensione o revoca del provvedimento di             
autorizzazione disposta dal Sindaco, comporta l'automatica                      
cancellazione dall'anagrafe regionale della struttura, e di                     
conseguenza dall'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio            
della certificazione.                                                           
L'abrogazione delle Leggi regionali 32/80 e 10/85 ha determinato,               
come accennato, il completo superamento della deliberazione 4510/92 e           
successive integrazioni, con particolare riferimento alla                       
deliberazione n. 1322 dell'11/4/1995, avente ad oggetto "Approvazione           
elenco Presidi privati di Medicina dello sport accreditati ai sensi             
etc." per cui attualmente la materia e' da ritenersi disciplinata               
esclusivamente dalle indicazioni impartite con la presente direttiva.           
6) Tariffe                                                                      
L'entrata in vigore del DLgs 124/98 e del Piano sanitario nazionale             
che, com'e' noto, non prevedono le certificazioni di idoneita' alla             
pratica sportiva agonistica nei livelli minimi ed essenziali di                 
assistenza, determina l'inclusione delle prestazioni di cui trattasi            
tra quelle rese nell'interesse prevalente del soggetto privato.                 
E' fatta eccezione per gli accertamenti del possesso dei requisiti di           
idoneita' da parte dei giovani minori degli anni 18, che si avviano             
all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche, in           
quanto inclusi nei programmi che il Piano sanitario regionale, anche            
in attuazione del Piano sanitario nazionale, individua tra gli                  
obiettivi da realizzare nell'ambito delle iniziative finalizzate alla           
promozione e diffusione di stili di vita per la salute nel triennio             
1999/2001 di valenza del Piano stesso.                                          
Nei confronti di tali giovani, quindi, le prestazioni previste nelle            
Tabelle A e B del DM 18/2/1982 per la certificazione della idoneita'            
sportiva agonistica, sono esentate, come per il passato, dal                    
pagamento del ticket, solo se erogate dai Servizi di Medicina dello             
sport delle Aziende Unita' sanitarie locali.                                    
Al di fuori del caso dei minori di cui sopra, la spesa per il                   
rilascio delle certificazioni e' interamente a carico dei                       
richiedenti.                                                                    
Pertanto, nei confronti dei soggetti non minori, i Servizi operanti             
nell'ambito pubblico, in attesa di diversa regolamentazione come da             
Allegato "A" alla circolare del Ministero della Sanita' 18/3/1996               
soprarichiamata o di diversa disposizione regionale, applicheranno le           
tariffe determinate con deliberazione della Giunta regionale 410/97             
in applicazione del nomenclatore tariffario, approvato con DM                   
22/7/1996.                                                                      
Allo stesso tariffario nel frattempo, in attesa dell'emanazione                 
dell'atto nazionale previsto, potranno far riferimento anche gli                
studi medici, gli ambulatori e i Centri di Medicina dello sport                 
individuati sulla base delle indicazioni di cui alla presente                   
direttiva per il rilascio delle certificazioni di idoneita' alla                
pratica agonistica in relazione ai vari sport previsti alle Tabelle A           
e B del decreto ministeriale piu' volte citato.                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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