COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA)

COMUNICATO

Modifiche dello statuto comunale

Modificato con atto di Consiglio comunale n. 100 del 28/12/1999,                
controllato senza rilievi dal CORECO, Sezione di Bologna - nella                
seduta del 23/2/2000, prot. n. 99/012127.                                       
TITOLO II                                                                       
GLI ORGANI ELETTIVI                                                             
CAPO III                                                                        
La Giunta Comunale                                                              
Art. 21                                                                         
Composizione e nomina                                                           
1) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la              
presiede e da n. 6 Assessori.                                                   
2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice                 
Sindaco e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta                  
successiva alla elezione.                                                       
3) Il Sindaco puo' nominare Assessori cittadini prescelti al di fuori           
del Consiglio comunale iscritti nelle liste elettorali del Comune di            
residenza, in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di                      
compatibilita' alla carica di Consigliere comunale e di particolari             
qualificazioni competenze ed esperienze tecnico-amministrative. Non             
puo' essere nominato assessore non consigliere chi abbia concorso               
alle elezioni del Consiglio comunale in carica.                                 
Art. 22                                                                         
(Abrogato).                                                                     
Art. 23                                                                         
Ruolo competenze generali e attribuzioni                                        
1) La Giunta e' l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione            
del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla             
competenza di altri soggetti.                                                   
2) La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio                
comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina            
la propria attivita' con gli orientamenti di politica amministrativa            
ai quali si ispira l'azione del Consiglio.                                      
3) La Giunta esercita attivita' d'iniziativa e di impulso nei                   
confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte,            
formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che                  
appartengono alla sua competenza.                                               
4) La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze                         
d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei                    
confronti del Consiglio, la realizzazione del programma di governo.             
5) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attivita' dalla            
stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del           
bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei                 
singoli piani.                                                                  
Art. 24                                                                         
Esercizio delle funzioni                                                        
1) La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua                  
competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la              
validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza della meta'              
dei suoi componenti, arrotondata all'unita' superiore.                          
2) La Giunta e' convocata dal Sindaco. E' presieduta dal Sindaco o,             
in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la            
presidenza e' assunta dall'Assessore anziano.                                   
3) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto                
all'esercizio della potesta' collegiale della Giunta. Esercitano, per           
delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento              
dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonche' ai             
servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori             
di attivita' specificatamente definiti nella delega predetta. La                
delega attribuisce al delegato le responsabilita' connesse alle                 
funzioni con la stessa conferite e puo' essere revocata dal Sindaco             
in qualsiasi momento.                                                           
4) (Abrogato).                                                                  
5) (Abrogato).                                                                  
6) L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla               
carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le                       
responsabilita' alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della             
Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante            
a tutti gli Assessori. Puo' essere destinatario delle deleghe di cui            
al presente articolo, con le modalita' in precedenza stabilite.                 
artecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di                   
relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua              
partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata            
ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la                   
legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.                    
7) Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per             
gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno,                     
l'Assessore piu' anziano di eta' fra quelli nominati dal Sindaco.               
Art. 25                                                                         
Decadenza della Giunta                                                          
1) La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente,              
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e resta in carica sino               
alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le                 
funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.                               
2) Nel caso di presentazione da parte di almeno sette Consiglieri di            
una motivata mozione di sfiducia, il Sindaco convoca l'adunanza del             
Consiglio nella quale la stessa viene discussa, non prima di 10 giomi           
e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della             
mozione espressa per appello nominale da almeno nove consiglieri                
comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e dei componenti                
della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina del                     
commissario.                                                                    
Art. 26                                                                         
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori                                    
1) Le dimissioni degli Assessori sono presentate in forma scritta al            
Sindaco.                                                                        
2) Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori dandone motivata               
comunicazione al Consiglio: le relative funzioni sono svolte dal                
Sindaco sino alla sua sostituzione.                                             
3) Alla sostituzione dell'Assessore dimissionario, revocato o                   
comunque cessato dall'ufficio provvede il Sindaco in conformita'                
all'articolo 21.                                                                
Art. 27                                                                         
Norme generali di funzionamento                                                 
1) Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse            
partecipa il Segretario comunale e puo' assistere il funzionario                
designato per la redazione del verbale.                                         
2) Il Sindaco puo' disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso           
dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni               
consultive, dirigenti e funzionari del Comune.                                  
3) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere               
consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed             
incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti             
ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi,                      
commissioni.                                                                    
4) (Abrogato).                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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