COMUNICATO
Modifiche dello statuto comunale
Modificato con atto di Consiglio comunale n. 100 del 28/12/1999,
controllato senza rilievi dal CORECO, Sezione di Bologna - nella
seduta del 23/2/2000, prot. n. 99/012127.
TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI
CAPO III
La Giunta Comunale
Art. 21
Composizione e nomina
1) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la
presiede e da n. 6 Assessori.
2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice
Sindaco e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione.
3) Il Sindaco puo' nominare Assessori cittadini prescelti al di fuori
del Consiglio comunale iscritti nelle liste elettorali del Comune di
residenza, in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di
compatibilita' alla carica di Consigliere comunale e di particolari
qualificazioni competenze ed esperienze tecnico-amministrative. Non
puo' essere nominato assessore non consigliere chi abbia concorso
alle elezioni del Consiglio comunale in carica.
Art. 22
(Abrogato).
Art. 23
Ruolo competenze generali e attribuzioni
1) La Giunta e' l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione
del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla
competenza di altri soggetti.
2) La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio
comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina
la propria attivita' con gli orientamenti di politica amministrativa
ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3) La Giunta esercita attivita' d'iniziativa e di impulso nei
confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte,
formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che
appartengono alla sua competenza.
4) La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze
d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei
confronti del Consiglio, la realizzazione del programma di governo.
5) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attivita' dalla
stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del
bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei
singoli piani.
Art. 24
Esercizio delle funzioni
1) La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua
competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la
validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza della meta'
dei suoi componenti, arrotondata all'unita' superiore.
2) La Giunta e' convocata dal Sindaco. E' presieduta dal Sindaco o,
in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la
presidenza e' assunta dall'Assessore anziano.
3) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto
all'esercizio della potesta' collegiale della Giunta. Esercitano, per
delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento
dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonche' ai
servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori
di attivita' specificatamente definiti nella delega predetta. La
delega attribuisce al delegato le responsabilita' connesse alle
funzioni con la stessa conferite e puo' essere revocata dal Sindaco
in qualsiasi momento.
4) (Abrogato).
5) (Abrogato).
6) L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla
carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le
responsabilita' alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della
Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante
a tutti gli Assessori. Puo' essere destinatario delle deleghe di cui
al presente articolo, con le modalita' in precedenza stabilite.
artecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di
relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua
partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata
ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la
legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
7) Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per
gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno,
l'Assessore piu' anziano di eta' fra quelli nominati dal Sindaco.
Art. 25
Decadenza della Giunta
1) La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e resta in carica sino
alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le
funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2) Nel caso di presentazione da parte di almeno sette Consiglieri di
una motivata mozione di sfiducia, il Sindaco convoca l'adunanza del
Consiglio nella quale la stessa viene discussa, non prima di 10 giomi
e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della
mozione espressa per appello nominale da almeno nove consiglieri
comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e dei componenti
della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina del
commissario.
Art. 26
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori
1) Le dimissioni degli Assessori sono presentate in forma scritta al
Sindaco.
2) Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio: le relative funzioni sono svolte dal
Sindaco sino alla sua sostituzione.
3) Alla sostituzione dell'Assessore dimissionario, revocato o
comunque cessato dall'ufficio provvede il Sindaco in conformita'
all'articolo 21.
Art. 27
Norme generali di funzionamento
1) Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse
partecipa il Segretario comunale e puo' assistere il funzionario
designato per la redazione del verbale.
2) Il Sindaco puo' disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso
dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni
consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere
consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed
incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti
ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi,
commissioni.
4) (Abrogato).