REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 1374

Indirizzi di programmazione energetica regionale. Individuazione delle aree di cui al comma 2, lettera b), art. 14 del DLgs 79/99 e delle iniziative promozionali per la nascita e lo sviluppo di nuove figure imprenditoriali in grado di operare nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica (proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2000, n. 48)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 48 del 18               
gennaio 2000, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione                   
energetica regionale. Individuazione delle aree di cui al comma 2,              
lettera b), art. 14 del DLgs 79/99 e delle iniziative promozionali              
per la nascita e lo sviluppo di nuove figure imprenditoriali in grado           
di operare nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica" e che              
qui di seguito si trascrive integralmente:                                      
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visti:                                                                          
- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva                   
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia               
elettrica";                                                                     
- l'art. 2, commi 4, 5, 6, del citato DLgs 79/99 che definisce                  
"cliente finale" la persona fisica o giuridica che acquista energia             
elettrica esclusivamente per uso proprio, "cliente grossista" la                
persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica               
senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e                        
distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea, "cliente idoneo" la                
persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del                 
presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi             
produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;             
- l'art. 14 del citato DLgs 79/99 che conferisce il diritto alla                
qualifica di cliente idoneo alle persone fisiche o giuridiche in                
grado di rispettare i parametri soggettivi ed oggettivi fissati dalla           
norma medesima, rientrando tra questi in particolare i distributori e           
gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia da essi destinata           
ai clienti idonei, nonche' i clienti finali il cui consumo misurabile           
in un unico punto del territorio nazionale sia risultato superiore a            
30 GWh;                                                                         
- il comma 2, lettera b), art. 14 del DLgs 79/99 citato che estende             
il diritto alla qualifica di cliente idoneo anche alle imprese                  
costituite in forma societaria, ai gruppi di imprese, anche ai sensi            
dell'art. 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai consorzi e alle             
societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno                      
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la              
persona giuridica interessata, superiori a 30 GWh, i cui consumi,               
ciascuno della misura minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati,             
salvo aree individuate con specifici atti di programmazione                     
regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui;             
- il comma 3, art. 14, del DLgs 79/99 citato che prevede che a                  
decorrere dall'1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti           
idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera b) sopra riportato,                
aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1               
GWh;                                                                            
- il decreto 11 novembre 1999 recante "Direttive per l'attuazione               
delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di             
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79" che           
regolamenta la certificazione della produzione di energia elettrica             
da fonti rinnovabili, denominata "certificato verde", ed i criteri              
organizzativi per la contrattazione dei certificati verdi che                   
diventano oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli              
stessi ed i produttori e gli importatori soggetti all'obbligo di cui            
all'art. 11, commi 1 e 2, del DLgs 79/99 citato;                                
- l'art. 11, comma 6, del DLgs 79/99 citato che prevede che con                 
deliberazione del CIPE siano determinati gli obiettivi pluriennali da           
conseguire relativi alla valorizzazione delle diverse tipologie di              
fonti rinnovabili e le ripartizioni tra le Regioni delle risorse                
nazionali da destinare al conseguimento di detti obiettivi;                     
- il "Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili";              
richiamati:                                                                     
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                
- il Capo XI, Sezione I, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante                
disciplina delle funzioni conferite alla Regione dagli artt. 30 e 34            
del DLgs 112/98 citato;                                                         
- l'art. 85 della L.R. 3/99 citata che stabilisce che le Province               
concorrono alla determinazione della politica energetica regionale e            
adottano programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo           
sostenibile del sistema energetico territoriale;                                
- l'art. 89 della L.R. 3/99 citata che prevede che, nelle more                  
dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale               
propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica               
energetica regionale;                                                           
valutato che la nascita di iniziative consortili tra soggetti                   
imprenditoriali in grado di operare nel mercato liberalizzato                   
dell'energia elettrica sia in Italia che all'estero e la                        
realizzazione di un insieme significativo di impianti, di                       
infrastrutture e di servizi volti alla valorizzazione delle fonti               
rinnovabili e all'uso razionale dell'energia, puo' costituire una               
opportunita' di sviluppo socio-economico e di modernizzazione del               
sistema energetico regionale e che pertanto sussiste l'interesse                
della Regione a contribuire, nell'ambito della proprie competenze,              
alla promozione e qualificazione di tali iniziative;                            
tenuto conto delle caratteristiche proprie del sistema produttivo               
regionale nel quale ruolo di assoluto rilievo e' svolto dalla piccola           
e media impresa che ha trovato nella struttura urbana policentrica,             
nelle forme dell'associazionismo economico di base provinciale e                
regionale, nelle numerose forme di relazione e di integrazione                  
produttiva, nei servizi preposti alla gestione di infrastrutture                
energetiche di pubblica utilita' supporto allo sviluppo del proprio             
modello diffusivo, della propria organizzazione distrettuale;                   
rilevato che le zone montane, per il livello di sviluppo delle                  
imprese che vi operano, per la dimensione dei comuni interessati, per           
la potenzialita' di valorizzazione delle risorse energetiche                    
rinnovabili, rappresentano un ambito territoriale a favore del quale            
e' opportuno sviluppare una specifica attivita' di programmazione               
volta a rafforzare la coesione economica e ridurre il divario di                
sviluppo rispetto ad altre aree regionali;                                      
richiamati:                                                                     
- l'art. 8, comma 10, lettera f) della Legge 23 dicembre 1998, n.               
448, recante titolo "Misure di finanza pubblica per la                          
stabilizzazione e lo sviluppo" che stabilisce che le maggiori entrate           
derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica sono           
destinate a misure compensative di settore con incentivi per la                 
riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e             
la valorizzazione delle fonti rinnovabili nonche' per la gestione di            
reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse;                               
- il Regolamento CE n. 1783/99 che prevede, nell'ambito della                   
programmazione degli interventi strutturali dell'Unione Europea per             
il periodo 2000/2006, e l'allestimento di una specifica linea di                
azione volta allo sviluppo delle energie rinnovabili segnatamente               
attraverso:                                                                     
a) aiuti ai servizi a favore delle aziende, in particolare nei                  
settori dei servizi comuni a varie imprese;                                     
b) il finanziamento del trasferimento di tecnologie, con particolare            
riferimento alla raccolta e diffusione dell'informazione e                      
all'organizzazione comune di imprese;                                           
c) il miglioramento delle possibilita' di accesso delle aziende al              
finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di            
idonei strumenti di finanziamento;                                              
d) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo                
sviluppo locale;                                                                
e) la partecipazione finanziaria per il sostegno allo sviluppo delle            
energie rinnovabili;                                                            
- l'art. 54, comma 4, lettera a) e comma 5), lettera d), della L.R.             
3/99 citata, che prevede l'allestimento del programma regionale per             
le attivita' produttive industriali volto in particolare a sostenere            
la creazione di nuove imprese e a sviluppare i sistemi produttivi               
locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti           
dalla legislazione nazionale, a promuovere lo sviluppo e la                     
qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e             
artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese;                     
- gli artt. 58 e 59 della L.R. 3/99 citata di attuazione delle                  
funzioni delegate in materia di agevolazione del credito e di                   
capitalizzazione delle piccole e medie imprese;                                 
tenuto conto che nell'ambito del piano regionale di azione di cui               
alla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 1999, n. 918 si e'           
acquisito un primo parco-progetti in materia di valorizzazione delle            
fonti rinnovabili, uso razionale dell'energia, risparmio energetico,            
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, per oltre tremila           
miliardi di lire di investimento per realizzare il quale la Giunta              
regionale intende:                                                              
a) sviluppare gli opportuni confronti con i Ministeri competenti al             
fine di conseguire con successivi atti di intesa l'accesso alla                 
provvidenze previste dalle leggi nazionali a favore degli interventi            
conformi agli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto, con                      
particolare riferimento alle risorse di cui all'art. 8, comma 10,               
lettere d) e f) della Legge 448/98 citata;                                      
b) promuovere iniziative per conseguire la collaborazione e l'azione            
coordinata tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli                
strumenti di programmazione negoziata e la stipula di accordi                   
volontari;                                                                      
c) sviluppare, d'intesa con gli Enti locali interessati, le                     
necessarie forme di integrazione ed i raccordi organizzativi volti ad           
assicurare efficacia e tempestivita' all'azione amministrativa                  
inerente la valutazione dei profili urbanistici, sanitari, di tutela            
dell'ambiente e della sicurezza dei progetti energetici e la                    
concessione delle relative autorizzazioni;                                      
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Energia dott. Massimo Cenerini in merito alla regolarita' tecnica               
della presente deliberazione;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dottor Uber             
Fontanesi, in merito alla legittimita' della presente deliberazione;            
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale:                                             
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il                  
presente provvedimento avente la finalita' di individuare le aree nel           
cui ambito e' consentita la aggregazione di imprese ai fini della               
eligibilita' a "cliente idoneo", ai sensi del comma 2, lettera b),              
art. 14 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79 e di promuovere la nascita di             
iniziative imprenditoriali in grado di operare nel mercato                      
liberalizzato dell'energia elettrica;                                           
2) di disporre che al riconoscimento del diritto alla qualifica di              
"cliente idoneo", con le decorrenze e i requisiti di consumo                    
stabiliti dall'art. 14 del DLgs 79/99 citato, siano ammesse le                  
imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese anche ai            
sensi dell'art. 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e             
le societa' consortili ubicati nella stessa provincia ovvero                    
nell'ambito del territorio costituito dall'insieme delle Comunita'              
Montane cosi' come definito dalle leggi regionali vigenti;                      
3) di disporre, ad integrazione del piano regionale di azione volto             
ad acquisire un parco-progetti in materia di uso razionale                      
dell'energia, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti                  
rinnovabili, limitazione delle emissioni di gas serra di cui alla               
deliberazione di Giunta regionale 918/99, l'allestimento per l'anno             
2000 di una specifica misura volta a favorire la nascita e lo                   
sviluppo in regione di servizi reali a favore degli utenti finali               
dell'energia nonche' di imprese, societa', consorzi e societa'                  
consortili in grado di operare nel mercato liberalizzato dell'energia           
elettrica cosi' come regolato dal DLgs 79/99, cogliendo le                      
opportunita' offerte dall'attuale fase di transizione, con                      
particolare riferimento a:                                                      
- gli acquirenti grossisti;                                                     
- i clienti idonei rappresentati da imprese costituite in forma                 
societaria, da consorzi e societa' consortili;                                  
- i servizi per assistere i clienti finali nello sviluppo dei                   
contratti di acquisto dell'energia, nelle attivita' di misura dei               
consumi, nella contrattazione collettiva dei certificati verdi;                 
- le iniziative volte a favorire la realizzazione e gestione di                 
impianti e infrastrutture energetiche di interesse pubblico, con                
particolare riferimento agli interventi volti a conseguire la                   
valorizzazione delle fonti rinnovabili e l'uso razionale                        
dell'energia, anche attraverso l'allestimento di nuovi prodotti                 
finanziari di sostegno e partecipazione al rischio di impresa;                  
- le iniziative di informazione, formazione, sensibilizzazione,                 
organizzazione e adeguamento strumentale, per la nascita, lo sviluppo           
e la qualificazione dei servizi, delle imprese e delle societa'                 
consortili, impegnati ad operare nel mercato elettrico;                         
4) di disporre, per il conseguimento delle finalita' di cui al punto            
3), la stipula di convenzioni e accordi con le Camere di Commercio,             
Industria, Artigianato e Agricoltura, con le associazioni                       
maggiormente rappresentative dell'industria, della cooperazione,                
dell'artigianato e dei servizi, con le Amministrazioni provinciali,             
al fine di promuovere azioni comuni;                                            
5) di provvedere al sostegno delle iniziative di cui al punto 3)                
promosse dai soggetti di cui al punto 4) ovvero sulla base delle                
proposte che saranno presentate da parte di imprese di produzione,              
singole od associate, consorzi o societa' di imprese, societa' od               
enti esercenti servizi, riconoscendo ad esse specifica priorita'                
nell'assegnazione dei contributi regionali per l'anno 2000 di cui               
all'art. 8, comma 10, lettera f) della Legge 448/98, nell'ambito del            
programma regionale di cui all'art. 54 della L.R. 3/99, nonche', in             
armonia con il Regolamento CE 1783/99, nell'ambito della                        
programmazione degli interventi strutturali per il periodo 2000/2006;           
6) di dare mandato all'Assessore alle Attivita' produttive, per il              
monitoraggio degli effetti della attuazione della presente                      
deliberazione e per la predisposizione di eventuali interventi                  
correttivi tendenti ad ottenere le finalita' di cui al punto 3)                 
precedente, una apposita unita' di consultazione composta da                    
rappresentanti dei soggetti di cui al punto 4) precedente;                      
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna affinche'                     
costituisca oggetto di massima divulgazione.".                                  
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale,                
giusta nota prot. n. 1714 dell'11 febbraio 2000;                                
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 18 gennaio 2000, progr. n. 48, riportate nel              
presente atto deliberativo.                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina