DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 1374
Indirizzi di programmazione energetica regionale. Individuazione delle aree di cui al comma 2, lettera b), art. 14 del DLgs 79/99 e delle iniziative promozionali per la nascita e lo sviluppo di nuove figure imprenditoriali in grado di operare nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica (proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2000, n. 48)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 48 del 18
gennaio 2000, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione
energetica regionale. Individuazione delle aree di cui al comma 2,
lettera b), art. 14 del DLgs 79/99 e delle iniziative promozionali
per la nascita e lo sviluppo di nuove figure imprenditoriali in grado
di operare nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica" e che
qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica";
- l'art. 2, commi 4, 5, 6, del citato DLgs 79/99 che definisce
"cliente finale" la persona fisica o giuridica che acquista energia
elettrica esclusivamente per uso proprio, "cliente grossista" la
persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica
senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e
distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea, "cliente idoneo" la
persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del
presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
- l'art. 14 del citato DLgs 79/99 che conferisce il diritto alla
qualifica di cliente idoneo alle persone fisiche o giuridiche in
grado di rispettare i parametri soggettivi ed oggettivi fissati dalla
norma medesima, rientrando tra questi in particolare i distributori e
gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia da essi destinata
ai clienti idonei, nonche' i clienti finali il cui consumo misurabile
in un unico punto del territorio nazionale sia risultato superiore a
30 GWh;
- il comma 2, lettera b), art. 14 del DLgs 79/99 citato che estende
il diritto alla qualifica di cliente idoneo anche alle imprese
costituite in forma societaria, ai gruppi di imprese, anche ai sensi
dell'art. 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai consorzi e alle
societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la
persona giuridica interessata, superiori a 30 GWh, i cui consumi,
ciascuno della misura minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati,
salvo aree individuate con specifici atti di programmazione
regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui;
- il comma 3, art. 14, del DLgs 79/99 citato che prevede che a
decorrere dall'1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti
idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera b) sopra riportato,
aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1
GWh;
- il decreto 11 novembre 1999 recante "Direttive per l'attuazione
delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79" che
regolamenta la certificazione della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, denominata "certificato verde", ed i criteri
organizzativi per la contrattazione dei certificati verdi che
diventano oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli
stessi ed i produttori e gli importatori soggetti all'obbligo di cui
all'art. 11, commi 1 e 2, del DLgs 79/99 citato;
- l'art. 11, comma 6, del DLgs 79/99 citato che prevede che con
deliberazione del CIPE siano determinati gli obiettivi pluriennali da
conseguire relativi alla valorizzazione delle diverse tipologie di
fonti rinnovabili e le ripartizioni tra le Regioni delle risorse
nazionali da destinare al conseguimento di detti obiettivi;
- il "Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili";
richiamati:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- il Capo XI, Sezione I, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante
disciplina delle funzioni conferite alla Regione dagli artt. 30 e 34
del DLgs 112/98 citato;
- l'art. 85 della L.R. 3/99 citata che stabilisce che le Province
concorrono alla determinazione della politica energetica regionale e
adottano programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo
sostenibile del sistema energetico territoriale;
- l'art. 89 della L.R. 3/99 citata che prevede che, nelle more
dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale
propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica
energetica regionale;
valutato che la nascita di iniziative consortili tra soggetti
imprenditoriali in grado di operare nel mercato liberalizzato
dell'energia elettrica sia in Italia che all'estero e la
realizzazione di un insieme significativo di impianti, di
infrastrutture e di servizi volti alla valorizzazione delle fonti
rinnovabili e all'uso razionale dell'energia, puo' costituire una
opportunita' di sviluppo socio-economico e di modernizzazione del
sistema energetico regionale e che pertanto sussiste l'interesse
della Regione a contribuire, nell'ambito della proprie competenze,
alla promozione e qualificazione di tali iniziative;
tenuto conto delle caratteristiche proprie del sistema produttivo
regionale nel quale ruolo di assoluto rilievo e' svolto dalla piccola
e media impresa che ha trovato nella struttura urbana policentrica,
nelle forme dell'associazionismo economico di base provinciale e
regionale, nelle numerose forme di relazione e di integrazione
produttiva, nei servizi preposti alla gestione di infrastrutture
energetiche di pubblica utilita' supporto allo sviluppo del proprio
modello diffusivo, della propria organizzazione distrettuale;
rilevato che le zone montane, per il livello di sviluppo delle
imprese che vi operano, per la dimensione dei comuni interessati, per
la potenzialita' di valorizzazione delle risorse energetiche
rinnovabili, rappresentano un ambito territoriale a favore del quale
e' opportuno sviluppare una specifica attivita' di programmazione
volta a rafforzare la coesione economica e ridurre il divario di
sviluppo rispetto ad altre aree regionali;
richiamati:
- l'art. 8, comma 10, lettera f) della Legge 23 dicembre 1998, n.
448, recante titolo "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo" che stabilisce che le maggiori entrate
derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica sono
destinate a misure compensative di settore con incentivi per la
riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e
la valorizzazione delle fonti rinnovabili nonche' per la gestione di
reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse;
- il Regolamento CE n. 1783/99 che prevede, nell'ambito della
programmazione degli interventi strutturali dell'Unione Europea per
il periodo 2000/2006, e l'allestimento di una specifica linea di
azione volta allo sviluppo delle energie rinnovabili segnatamente
attraverso:
a) aiuti ai servizi a favore delle aziende, in particolare nei
settori dei servizi comuni a varie imprese;
b) il finanziamento del trasferimento di tecnologie, con particolare
riferimento alla raccolta e diffusione dell'informazione e
all'organizzazione comune di imprese;
c) il miglioramento delle possibilita' di accesso delle aziende al
finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di
idonei strumenti di finanziamento;
d) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo
sviluppo locale;
e) la partecipazione finanziaria per il sostegno allo sviluppo delle
energie rinnovabili;
- l'art. 54, comma 4, lettera a) e comma 5), lettera d), della L.R.
3/99 citata, che prevede l'allestimento del programma regionale per
le attivita' produttive industriali volto in particolare a sostenere
la creazione di nuove imprese e a sviluppare i sistemi produttivi
locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti
dalla legislazione nazionale, a promuovere lo sviluppo e la
qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e
artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese;
- gli artt. 58 e 59 della L.R. 3/99 citata di attuazione delle
funzioni delegate in materia di agevolazione del credito e di
capitalizzazione delle piccole e medie imprese;
tenuto conto che nell'ambito del piano regionale di azione di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 1999, n. 918 si e'
acquisito un primo parco-progetti in materia di valorizzazione delle
fonti rinnovabili, uso razionale dell'energia, risparmio energetico,
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, per oltre tremila
miliardi di lire di investimento per realizzare il quale la Giunta
regionale intende:
a) sviluppare gli opportuni confronti con i Ministeri competenti al
fine di conseguire con successivi atti di intesa l'accesso alla
provvidenze previste dalle leggi nazionali a favore degli interventi
conformi agli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto, con
particolare riferimento alle risorse di cui all'art. 8, comma 10,
lettere d) e f) della Legge 448/98 citata;
b) promuovere iniziative per conseguire la collaborazione e l'azione
coordinata tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli
strumenti di programmazione negoziata e la stipula di accordi
volontari;
c) sviluppare, d'intesa con gli Enti locali interessati, le
necessarie forme di integrazione ed i raccordi organizzativi volti ad
assicurare efficacia e tempestivita' all'azione amministrativa
inerente la valutazione dei profili urbanistici, sanitari, di tutela
dell'ambiente e della sicurezza dei progetti energetici e la
concessione delle relative autorizzazioni;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Energia dott. Massimo Cenerini in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dottor Uber
Fontanesi, in merito alla legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il
presente provvedimento avente la finalita' di individuare le aree nel
cui ambito e' consentita la aggregazione di imprese ai fini della
eligibilita' a "cliente idoneo", ai sensi del comma 2, lettera b),
art. 14 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79 e di promuovere la nascita di
iniziative imprenditoriali in grado di operare nel mercato
liberalizzato dell'energia elettrica;
2) di disporre che al riconoscimento del diritto alla qualifica di
"cliente idoneo", con le decorrenze e i requisiti di consumo
stabiliti dall'art. 14 del DLgs 79/99 citato, siano ammesse le
imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese anche ai
sensi dell'art. 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e
le societa' consortili ubicati nella stessa provincia ovvero
nell'ambito del territorio costituito dall'insieme delle Comunita'
Montane cosi' come definito dalle leggi regionali vigenti;
3) di disporre, ad integrazione del piano regionale di azione volto
ad acquisire un parco-progetti in materia di uso razionale
dell'energia, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti
rinnovabili, limitazione delle emissioni di gas serra di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 918/99, l'allestimento per l'anno
2000 di una specifica misura volta a favorire la nascita e lo
sviluppo in regione di servizi reali a favore degli utenti finali
dell'energia nonche' di imprese, societa', consorzi e societa'
consortili in grado di operare nel mercato liberalizzato dell'energia
elettrica cosi' come regolato dal DLgs 79/99, cogliendo le
opportunita' offerte dall'attuale fase di transizione, con
particolare riferimento a:
- gli acquirenti grossisti;
- i clienti idonei rappresentati da imprese costituite in forma
societaria, da consorzi e societa' consortili;
- i servizi per assistere i clienti finali nello sviluppo dei
contratti di acquisto dell'energia, nelle attivita' di misura dei
consumi, nella contrattazione collettiva dei certificati verdi;
- le iniziative volte a favorire la realizzazione e gestione di
impianti e infrastrutture energetiche di interesse pubblico, con
particolare riferimento agli interventi volti a conseguire la
valorizzazione delle fonti rinnovabili e l'uso razionale
dell'energia, anche attraverso l'allestimento di nuovi prodotti
finanziari di sostegno e partecipazione al rischio di impresa;
- le iniziative di informazione, formazione, sensibilizzazione,
organizzazione e adeguamento strumentale, per la nascita, lo sviluppo
e la qualificazione dei servizi, delle imprese e delle societa'
consortili, impegnati ad operare nel mercato elettrico;
4) di disporre, per il conseguimento delle finalita' di cui al punto
3), la stipula di convenzioni e accordi con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, con le associazioni
maggiormente rappresentative dell'industria, della cooperazione,
dell'artigianato e dei servizi, con le Amministrazioni provinciali,
al fine di promuovere azioni comuni;
5) di provvedere al sostegno delle iniziative di cui al punto 3)
promosse dai soggetti di cui al punto 4) ovvero sulla base delle
proposte che saranno presentate da parte di imprese di produzione,
singole od associate, consorzi o societa' di imprese, societa' od
enti esercenti servizi, riconoscendo ad esse specifica priorita'
nell'assegnazione dei contributi regionali per l'anno 2000 di cui
all'art. 8, comma 10, lettera f) della Legge 448/98, nell'ambito del
programma regionale di cui all'art. 54 della L.R. 3/99, nonche', in
armonia con il Regolamento CE 1783/99, nell'ambito della
programmazione degli interventi strutturali per il periodo 2000/2006;
6) di dare mandato all'Assessore alle Attivita' produttive, per il
monitoraggio degli effetti della attuazione della presente
deliberazione e per la predisposizione di eventuali interventi
correttivi tendenti ad ottenere le finalita' di cui al punto 3)
precedente, una apposita unita' di consultazione composta da
rappresentanti dei soggetti di cui al punto 4) precedente;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna affinche'
costituisca oggetto di massima divulgazione.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 1714 dell'11 febbraio 2000;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 18 gennaio 2000, progr. n. 48, riportate nel
presente atto deliberativo.