REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

    TITOLO V                                                                    
    NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI                                     
          Art. 38                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:                
a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14              
agosto 1989, n. 27;                                                             
b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11; la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;            
la L.R. 7 marzo 1973, n. 15; la L.R. 27 novembre 1973, n. 41; la L.R.           
13 maggio 1974, n. 15; la L.R. 26 agosto 1974, n. 45; la L.R. 23                
gennaio 1976, n. 6; la L.R. 5 novembre 1976, n. 46; la L.R. 21 giugno           
1978, n. 17; la L.R. 12 dicembre 1980, n. 58.                                   
2. E' abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.                
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 10 gennaio 2000  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10                
della L.R. 14 agosto 1989, n. 27, concernente Norme concernenti la              
realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed           
agli impegni di cura verso i figli, era il seguente:                            
"Art. 3 - Interventi                                                            
1. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano:                     
omissis                                                                         
d) la riorganizzazione dei servizi socio-educativi riguardanti                  
l'infanzia e le famiglie impegnate nella cura dei bambini;                      
omissis".                                                                       
"Art. 10 - Interventi socio-educativi per la prima infanzia                     
1. Ad integrazione di quanto previsto nella L.R. 7 marzo 1973, n. 15,           
i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere                
modalita' organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle                
diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione a            
quelle monoparentali.                                                           
2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lett. d) del primo comma            
dell'art. 3, la Regione promuove progetti, incentiva e sostiene                 
iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai                 
servizi socio-educativi per la prima infanzia tese a:                           
a) garantire modalita' organizzative e di accesso tali da consentire            
frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;                      
b) potenziare gli asili nido esistenti, laddove si e' in presenza di            
liste di attesa, anche attraverso convenzioni con soggetti privati              
senza finalita' di lucro che gestiscano servizi secondo standard                
qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione e attraverso                 
l'apporto del volontariato e di attivita' sociali di                            
auto-organizzazione;                                                            
c) attivare anche attraverso l'utilizzo delle strutture esistenti,              
spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e                  
culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;                           
d) caratterizzare complessivamente tali servizi come centri educativi           
di territorio in grado di elaborare una pluralita' di prestazioni ed            
una piu' elevata cultura dell'infanzia anche attraverso il                      
coinvoigimento dei genitori, del volontariato e della comunita'                 
locale;                                                                         
e) favorire la disponibilita' delle strutture e dei supporti                    
tecnico-organizzativi per la realizzazione di attivita' ludiche e               
socio-educative rivolte all'infanzia, non coperte dall'orario dei               
servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie                          
autorganizzate.                                                                 
3. Per la realizzazione dei programmi di cui al secondo comma sono              
destinate risorse finanziarie specifiche nell'ambito dei fondi di cui           
alle Leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 21 giugno 1978, n. 17            
e successive integrazioni e modificazioni.".                                    
2) La L.R. 14 novembre 1972, n. 11, concerneva Finanziamento dei                
corsi di preparazione per il personale degli asili nido organizzati             
dalle Amministrazioni provinciali della Regione.                                
3) La L.R. 22 dicembre 1972, n. 14, concerneva Concorso nelle spese             
sostenute dai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la                  
gestione di asili nido comunali.                                                
4) La L.R. 7 marzo 1973, n. 15, concerneva Determinazione dei criteri           
generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili             
nido, di cui all'articolo 6 della Legge statale 6 dicembre 1971, n.             
1044.                                                                           
5) La L.R. 27 novembre 1973, n. 41, concerneva Rifinanziamento per              
l'esercizio 1973 degli interventi di cui all'art. 2, lett. D), della            
L.R. 22 dicembre 1972, n. 14 "Concorso nelle spese sostenute dai                
Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di asili nido comunali".            
6) La L.R. 13 maggio 1974, n. 15, concerneva Rifinanziamento per gli            
esercizi 1974 e 1975 della L.R. 14 novembre 1972, n. 11                         
"Finanziamento dei corsi di preparazione per il personale degli asili           
nido organizzati dalle Amministrazioni provinciali della Regione".              
7) La L.R. 26 agosto 1974, n. 45, concerneva Rifinanziamento e                  
integrazione per gli esercizi 1974/1975 degli interventi di cui                 
all'art. 2, lettere a) e b), della L.R. 22 dicembre 1972, n. 14                 
"Concorso nelle spese sostenute dai Comuni e loro Consorzi per la               
realizzazione e la gestione di asili nido comunali".                            
8) La L.R. 23 gennaio 1976, n. 6, concerneva Interventi straordinari            
per la realizzazione di asili nido comunali - Rifinanziamento e                 
integrazione delle Leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 24                 
gennaio 1975, n. 8.                                                             
9) La L.R. 5 novembre 1976, n. 46, concerneva Concessione di                    
contributi in conto capitale ai Comuni per la ristrutturazione degli            
asili nido trasferiti ai Comuni medesimi in attuazione della Legge 23           
dicembre 1975,  n.698, relativa allo scioglimento dell'ONMI.                    
10) La L.R. 21 giugno 1978, n. 17, concerneva Concessione di                    
contributi ai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la                  
gestione di asili nido comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n.           
15, al Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22              
dicembre 1972, n. 14 ed alla L.R. 2 aprile 1977, n. 12.                         
11) La L.R. 12 dicembre 1980, n. 58, concerneva Norme in materia di             
titoli di studio per l'accesso a posti di educatori di asili nido.              
Modificazioni alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della L.R.            
30 agosto 1978,  n.36.                                                          
Comma 2                                                                         
12) Il Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, concerneva                
Regolamento di esecuzione della L.R. 7 marzo 1973, n. 15                        
"Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione            
e il controllo degli asili nido, di cui all'art. 6 della Legge                  
statale 6 dicembre 1971, n. 1044".                                              
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n. 802 del 25 maggio 1999; oggetto consiliare n. 5354 (VI                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 308 in data 28 giugno 1999;                                          
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione IV           
"Sicurezza sociale".                                                            
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/II.7 del 7           
ottobre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula           
della consigliera Bocchini;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 dicembre                
1999, atto n. 199/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1/4.1.8/C.G. del 3            
gennaio 2000.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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