LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui
all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi
per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.
2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della
presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal
Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed
entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di
attuazione.
3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3
concernente i requisiti strutturali potra' prevedere deroghe agli
standard strutturali previsti dalla presente legge.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla
normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino
all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad
applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla
presente legge.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli
interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad
applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente
legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i
requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.
7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata
in vigore della presente legge, le funzioni relative
all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 21, comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su
richiesta dei Comuni.