REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

    TITOLO V                                                                    
    NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI                                     
          Art. 37                                                               
Norme transitorie e finali                                                      
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui             
all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi            
per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.               
2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della                
presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal           
Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed              
entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di                   
attuazione.                                                                     
3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3            
concernente i requisiti strutturali potra' prevedere deroghe agli               
standard strutturali previsti dalla presente legge.                             
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della            
presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla                    
normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.                       
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria             
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino            
all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad                
applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla                 
presente legge.                                                                 
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli                  
interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad               
applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente               
legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i              
requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.                
7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata            
in vigore della presente legge, le funzioni relative                            
all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui            
all'art. 21, comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su                
richiesta dei Comuni.                                                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina