REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 23                                                               
Commissione tecnica provinciale                                                 
1. Presso ciascuna Provincia e' istituita una Commissione tecnica,              
con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:                  
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel                 
settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;                 
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori            
operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per                    
l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;                  
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza               
presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unita' sanitaria                
locale;                                                                         
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui              
servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di            
provincia e l'altro dalla Provincia.                                            
2. Qualora sul territorio provinciale esistano piu' Aziende Unita'              
sanitarie locali, la designazione e' effettuata di comune accordo fra           
le stesse.                                                                      
3. Un funzionario della Provincia con competenze                                
giuridico-amministrative svolge le funzioni di segretario.                      
4. Nell'espressione del parere, in caso di parita', prevale il voto             
del Presidente.                                                                 
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione puo'             
operare anche con un numero ridotto di componenti, purche' siano                
rappresentate tutte le professionalita' indicate al comma 1.                    
6. Ciascuna Commissione e' nominata dal Presidente della Provincia,             
resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale            
ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina