REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

     TITOLO II                                                                  
     AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                            
     E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                       
     E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA                                       
     ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                         
          Art. 19                                                               
Requisiti per l'accreditamento                                                  
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere           
i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:                      
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalita' e la              
programmazione delle attivita' educative, nonche' le modalita'                  
organizzative e di funzionamento del servizio;                                  
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di              
quanto stabilito all'art. 33;                                                   
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a             
quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal               
fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai            
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione            
tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;                               
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano              
diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della            
realizzazione del sistema educativo integrato;                                  
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di            
cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle            
famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di                   
organismi di gestione, sia attraverso le modalita' di collaborazione            
con i genitori in esso indicate;                                                
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio,                
adeguandoli alle direttive regionali in merito.                                 
2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce            
condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il                   
possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di                       
funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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