LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 19
Requisiti per l'accreditamento
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere
i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalita' e la
programmazione delle attivita' educative, nonche' le modalita'
organizzative e di funzionamento del servizio;
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di
quanto stabilito all'art. 33;
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a
quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal
fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione
tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano
diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della
realizzazione del sistema educativo integrato;
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di
cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle
famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di
organismi di gestione, sia attraverso le modalita' di collaborazione
con i genitori in esso indicate;
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio,
adeguandoli alle direttive regionali in merito.
2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce
condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di
funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.