LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA
ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 17
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo
16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo
III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3
dell'art. 1;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti
dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente il contratto collettivo
nazionale di settore, secondo il profilo professionale di
riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti
cosi' come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o piu' pasti, una tabella
dietetica approvata dall'Azienda Unita' sanitaria locale e prevedere
procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del
DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione
delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e
altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano
l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti
geneticamente modificati e diano priorita' all'utilizzo di prodotti
ottenuti con metodi biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli
utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad
un minimo di venti ore annuali, alle attivita' di aggiornamento, alla
programmazione delle attivita' educative e alla promozione della
partecipazione delle famiglie.