REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 15                                                               
Sistema informativo                                                             
sui servizi educativi per la prima infanzia                                     
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per             
l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della Legge 23 dicembre               
1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per                    
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti           
a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici           
ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo                
integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della               
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri                 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".                           
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 27 -  Trattamento da parte di soggetti pubblici                           
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali           
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli Enti pubblici economici,             
e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni                        
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.              
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli            
Enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano            
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque               
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale             
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui              
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento             
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le              
disposizioni della presente legge.                                              
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di              
soggetti pubblici a privati o a Enti pubblici economici sono ammesse            
solo se previste da norme di legge o di regolamento.                            
4. I criteri di organizzazione delle Amministrazioni pubbliche di cui           
all'articolo 5 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 sono attuati nel pieno           
rispetto delle disposizioni della presente legge.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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