REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 9                                                                
Servizi ricreativi                                                              
1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini di            
eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono                 
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e            
alla salute.                                                                    
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune                   
competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto           
1990, n. 241, la denuncia di inizio attivita' comprendente                      
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla                   
sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.                       
3. I servizi gia' funzionanti devono trasmettere la denuncia di                 
attivita' entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi              
dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune                    
competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' fino                     
all'effettuazione dei necessari controlli.                                      
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori            
e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997,  n.34 "Delega ai Comuni            
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per            
minori".                                                                        
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e            
la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi             
di cui al comma 1.                                                              
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente             
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:                            
"Art. 19                                                                        
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia               
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta,                
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione            
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi           
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.              
1497, e del DL 27 giugno 1985, n, 312, convertito, con modificazioni,           
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda                      
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di             
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino             
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o           
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di            
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'           
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,             
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,                
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento             
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta                   
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni               
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e           
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con                   
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il                   
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la                
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,                  
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta                
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli                      
dall'Amministrazione stessa.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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