LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 9
Servizi ricreativi
1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini di
eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e
alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune
competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, la denuncia di inizio attivita' comprendente
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla
sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi gia' funzionanti devono trasmettere la denuncia di
attivita' entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi
dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune
competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' fino
all'effettuazione dei necessari controlli.
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori
e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n.34 "Delega ai Comuni
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per
minori".
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e
la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi
di cui al comma 1.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del DL 27 giugno 1985, n, 312, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'Amministrazione stessa.".