REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 7                                                                
Integrazione dei bambini disabili                                               
e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione                             
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione           
con i servizi competenti delle Aziende Unita' sanitarie locali e con            
i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento           
e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto                
all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per               
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone                  
handicappate", nonche' di bambini in situazione di disagio                      
relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di                 
prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.                 
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unita'                 
sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di                     
collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei                  
bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare                 
interventi di educazione alla salute.                                           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione                              
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento             
negli asili nido.                                                               
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della                
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi              
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle             
istituzioni universitarie.                                                      
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle                
potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella              
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.                         
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'             
essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre                    
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.                  
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed                  
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi                 
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della             
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui                   
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei                
genitori della persona handicappata, gli operatori delle Unita'                 
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante           
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante               
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal            
Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le                        
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno           
e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti               
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le               
capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e                  
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte              
culturali della persona handicappata.                                           
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funizionale iniziale                  
seguono, con il concorso degli operatori delle Unita' sanitarie                 
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli            
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente           
scolastico.                                                                     
7. I compiti attribuiti alle Unita' sanitarie locali dai commi 5 e 6            
sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di                  
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo               
comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.                                    
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della             
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e                  
durante il corso di istruzione secondaria superiore.                            
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,                      
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la                  
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione                     
scolastica. A tal fine il Provveditore agli studi, d'intesa con le              
Unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,             
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanita' e del           
Lavoro e della Previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i             
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della             
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori             
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di              
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza           
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta                 
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata                       
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita'                
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e'                  
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i             
minori sono iscritti.                                                           
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli            
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche           
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica                  
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso           
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida            
di personale esperto.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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