LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili
e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione
con i servizi competenti delle Aziende Unita' sanitarie locali e con
i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento
e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto
all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", nonche' di bambini in situazione di disagio
relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di
prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unita'
sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di
collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei
bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare
interventi di educazione alla salute.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' il
seguente:
"Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'
essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle Unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le
capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funizionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle Unita' sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle Unita' sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il Provveditore agli studi, d'intesa con le
Unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanita' e del
Lavoro e della Previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita'
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.".