LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 3
Servizi integrativi
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle
esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati
servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche,
culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalita'
strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti
ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli
spazi bambini.
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione
per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilita' tra genitori ed
educatori.
4. Gli spazi bambini hanno finalita' educative e di socializzazione e
offrono accoglienza giornaliera ai bambini in eta' dodici-trentasei
mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore
giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto
alle esigenze dell'utenza, secondo modalita' stabilite di fruizione.
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella
stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare
le opportunita' offerte.
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo
parziale in quanto garantiscono tempi e modalita' di funzionamento
piu' ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo
dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai
nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed
educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.
8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti
locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza
tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di eta' inferiore ai
tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro
domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei
figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche
caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.