REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

          Art. 3                                                                
Servizi integrativi                                                             
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle                
esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati                
servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche,            
culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalita'                    
strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti             
ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.                  
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli               
spazi bambini.                                                                  
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini               
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di            
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione              
per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilita' tra genitori ed              
educatori.                                                                      
4. Gli spazi bambini hanno finalita' educative e di socializzazione e           
offrono accoglienza giornaliera ai bambini in eta' dodici-trentasei             
mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore                 
giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto               
alle esigenze dell'utenza, secondo modalita' stabilite di fruizione.            
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella                 
stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare           
le opportunita' offerte.                                                        
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo                
parziale in quanto garantiscono tempi e modalita' di funzionamento              
piu' ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo             
dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.                    
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di               
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai            
nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed                
educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.                             
8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti                
locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza               
tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di eta' inferiore ai            
tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro                    
domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei           
figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche                 
caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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